(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35 
 
    All'articolo 1: 
     al comma 4, le parole: "strumentali finalizzati" sono sostituite
dalle seguenti: "strumentali nonche' finalizzate"; 
     al comma 5, lettera a), la parola: "ciascun" e' sostituita dalla
seguente: "ciascuno"; 
     al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni
caso si procede alla confisca amministrativa delle  cose  di  cui  al
presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto  legislativo
9 aprile 2003, n. 70"; 
     al comma 11, le parole: "Il comitato anti-contraffazione di  cui
all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'Alto  Commissario  per  la  lotta  alla
contraffazione di cui all'articolo 1-quater"; 
     al comma 12, le parole: "dell'attivita'" sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle attivita'"; 
     al comma 15, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo
3 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; 
    dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: 
    "15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,  n.
177,  sono  accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  per  le
finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli  adempimenti
derivanti  dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla  base   di
interventi, progetti o programmi, corredati  dei  relativi  documenti
analitici dei costi e delle voci di  spesa,  approvati  dagli  organi
deliberanti. 
     15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza,  si  applicano
le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio  decreto
18  novembre  1923,  n.  2440,  ove  cio'  sia  indispensabile   alla
prosecuzione  o  al   completamento   dell'intervento,   progetto   o
programma, debitamente attestati da parte del capo missione. 
     15-quater. Le  erogazioni  successive  a  quella  iniziale  sono
condizionate al rilascio  di  una  attestazione  da  parte  del  capo
missione sullo stato di realizzazione degli  interventi,  progetti  o
programmi. La rendicontazione finale e'  altresi'  corredata  da  una
relazione del capo  missione,  attestante  l'effettiva  realizzazione
dell'intervento, progetto o  programma  ed  il  raggiungimento  degli
obiettivi prefissati. 
     15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  emanate
disposizioni per la definizione dei  procedimenti  amministrativi  di
rendicontazione e di controllo dei  finanziamenti  erogati  ai  sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al  31  dicembre  1999.  Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia  alla  gestione
dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo  speciale  per  la
cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui
pertinenti capitoli di bilancio successivamente  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. 
     15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di
cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni,  mediante  fondi   accreditati   alle   rappresentanze
diplomatiche, il capo missione  puo'  stipulare  convenzioni  con  le
organizzazioni non governative che operano localmente. La  congruita'
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito  e'  attestata  dal
capo della rappresentanza diplomatica". 
    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
     "Art. 1-bis. - (Modifiche al decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276). - 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato; 
    b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con  meno  di
venticinque  anni  di  eta'  ovvero  da  lavoratori   con   piu'   di
quarantacinque anni di eta', anche pensionati"; 
    c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1.  Durante  il  rapporto  di  inserimento,  la  categoria  di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per  piu'  di
due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del  contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti  a  mansioni  o
funzioni che richiedono qualificazioni  corrispondenti  a  quelle  al
conseguimento delle quali e' preordinato il progetto  di  inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non  trova  applicazione
per la categoria di lavoratori  di  cui  all'articolo  54,  comma  1,
lettera  e),  salvo  non  esista  diversa  previsione  da  parte  dei
contratti  collettivi  nazionali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale"; 
    d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: 
     "e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo  230-bis  del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi"; 
    e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
     "2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura  meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che  non
danno   complessivamente   luogo,   con   riferimento   al   medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di  un  anno
solare. 
     2-bis. Le imprese familiari possono  utilizzare  prestazioni  di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso
di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro"; 
    f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
      "4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,   il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i  buoni,  registrandone  i  dati  anagrafici  e  il  codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini  assicurativi  contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7  per  cento  del  valore
nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto  di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. 
     4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato"; 
     g) all'articolo 72,  comma  5,  la  parola:  "metropolitane"  e'
soppressa. 
    Art. 1-ter. - (Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze
di carattere stagionale). - 1.  In  attesa  della  definizione  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni, possono essere stabilite, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri  da
ammettere nel territorio  dello  Stato  per  lavoro  subordinato  per
esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del
turismo, anche in misura superiore  alle  quote  stabilite  nell'anno
precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 
      Art.  1-quater.  -  (Alto  Commissario  per   la   lotta   alla
contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario  per  la  lotta
alla contraffazione con compiti di: 
     a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza  in  materia  di
violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; 
     b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di  repressione
dei fenomeni di contraffazione. 
     2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su  proposta  del  Ministro
delle attivita' produttive. 
     3. L'Alto Commissario si avvale  per  il  proprio  funzionamento
degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero  delle
attivita' produttive. 
     4. Con decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le  modalita'  di   composizione   e   di   funzionamento   dell'Alto
Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
     5. Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo  145  del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30". 
    All'articolo 2: 
    al comma 1: 
    nell'alinea, le parole: "di seguito denominato: "regio decreto n.
267 del 1942"" sono soppresse e le parole: "del regio decreto n.  267
del 1942", ovunque ricorrano, sono soppresse; 
     alla  lettera  a),  le  parole:  "67.  Atti  a  titolo  oneroso,
pagamenti, garanzie" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 67.  (Atti
a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)"; 
     alla lettera b), le parole: "70. Effetti della revocazione" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 70. (Effetti della revocazione)"; 
     alla lettera d), le parole: "160.  Condizioni  per  l'ammissione
alla  procedura"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "Art.   160.
(Condizioni per l'ammissione alla procedura)"; 
     alla lettera e), le parole: "161. Domanda  di  concordato"  sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 161. (Domanda di concordato)"; 
    alla lettera f), le parole: "163. Ammissione alla procedura" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 163. (Ammissione alla procedura)"  e
dopo le parole: "Con il provvedimento di cui  al  primo  comma"  sono
inserite le seguenti: ", il tribunale"; 
     alla lettera g), le parole: "177. Maggioranza per l'approvazione
del  concordato"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "Art.   177.
(Maggioranza per l'approvazione del concordato)"; 
     alla lettera h), le parole: "180. Approvazione del concordato  e
giudizio di omologazione" sono sostituite dalle seguenti: "Art.  180.
(Approvazione del concordato e giudizio di omologazione)"; 
     alla lettera i), le parole: "181. Chiusura della procedura" sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 181. (Chiusura della procedura)"; 
    alla lettera l), le parole: "182-bis. Accordi di ristrutturazione
dei debiti" sono sostituite dalle seguenti: "Art.  182-bis.  (Accordi
di ristrutturazione dei debiti)"; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
     "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d),  e),  f),
g), h) ed i) si applicano  altresi'  ai  procedimenti  di  concordato
preventivo pendenti e non ancora omologati alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
    al comma 3: 
     nell'alinea, le parole: "Al regio decreto 28  ottobre  1940,  n.
1443," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Al  codice  di  procedura
civile" e nelle lettere a), b), c) e d), le parole:  "del  codice  di
procedura civile" sono soppresse; 
    alla lettera a), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "A
tal fine il difensore indica nel primo  scritto  difensivo  utile  il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui  dichiara
di voler ricevere l'avviso"; 
    alla lettera b), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "A
tal fine il difensore indica nel primo  scritto  difensivo  utile  il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui  dichiara
di voler ricevere l'avviso"; 
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
     "b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola:  "ultimo"  e'
sostituita dalla seguente: "secondo"; 
     b-ter) all'articolo 167, secondo  comma,  dopo  le  parole:  "le
eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti:  "e  le
eccezioni  processuali  e  di  merito  che   non   siano   rilevabili
d'ufficio""; 
     alla lettera  c),  dopo  le  parole:  "documenti  informatici  e
teletrasmessi" e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "A  tal  fine  il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  cui  dichiara  di  volere
ricevere la comunicazione"; 
    dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
    "c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 180. - (Forma di trattazione). - La trattazione della causa
e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale"; 
    c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti: 
     "Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della
causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e
la  trattazione  il  giudice   istruttore   verifica   d'ufficio   la
regolarita'  del  contraddittorio  e,  quando  occorre,  pronuncia  i
provvedimenti   previsti   dall'articolo    102,    secondo    comma,
dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo  167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo  291,  primo
comma. 
     Quando pronunzia i provvedimenti  di  cui  al  primo  comma,  il
giudice fissa una nuova udienza di trattazione. 
     Il giudice istruttore, in caso  di  richiesta  congiunta,  fissa
l'udienza per la comparizione  personale  delle  parti,  al  fine  di
interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza  giustificato
motivo costituisce comportamento  valutabile  ai  sensi  del  secondo
comma  dell'articolo  116.  Quando  e'   disposta   la   comparizione
personale, le parti hanno  facolta'  di  farsi  rappresentare  da  un
procuratore generale o speciale, il quale deve  essere  a  conoscenza
dei fatti della causa. La procura  deve  essere  conferita  con  atto
pubblico o  scrittura  privata  autenticata,  e  deve  attribuire  al
procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.  La
mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei  fatti  della  causa  da
parte del procuratore  e'  valutabile  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 116. 
     Nell'udienza  di  trattazione  ovvero  in  quella  eventualmente
fissata ai sensi del terzo comma, il  giudice  richiede  alle  parti,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari  e  indica  le
questioni rilevabili  d'ufficio  delle  quali  ritiene  opportuna  la
trattazione. 
     Nella stessa udienza l'attore puo'  proporre  le  domande  e  le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o  delle
eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi'  chiedere  di  essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli  106  e  269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese  del  convenuto.  Le
parti possono precisare e modificare le domande, le  eccezioni  e  le
conclusioni gia' formulate. 
    Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di  memorie  contenenti
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni  e  delle
conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e indicare  nuovi
mezzi  di  prova,  nonche'  un  successivo  termine  perentorio   non
superiore a trenta giorni per replicare  alle  domande  ed  eccezioni
nuove o modificate dall'altra parte, per proporre  le  eccezioni  che
sono conseguenza delle domande e  delle  eccezioni  medesime,  e  per
l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione  dell'articolo
187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste  istruttorie
con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza  entro  un  termine  non
superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184
per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. 
     L'ordinanza di cui al sesto  comma  e'  comunicata  a  cura  del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a  mezzo
telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli
atti difensivi, nonche' a mezzo di posta  elettronica,  nel  rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e
la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile  il  numero  di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara  di  voler
ricevere gli atti. 
     -Art. 184. - (Udienza di  assunzione  dei  mezzi  di  prova).  -
Nell'udienza  fissata  con  l'ordinanza  prevista  dal  sesto   comma
dell'articolo 183, il giudice istruttore procede  all'assunzione  dei
mezzi di prova ammessi. 
     Nel caso in cui  vengano  disposti  d'ufficio  mezzi  di  prova,
ciascuna parte puo' dedurre, entro un  termine  perentorio  assegnato
dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente,  i  mezzi  di
prova che si rendono necessari in relazione ai primi"; 
    la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    "e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 474. - (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non puo'
avere luogo che in virtu' di  un  titolo  esecutivo  per  un  diritto
certo, liquido ed esigibile. 
    Sono titoli esecutivi: 
     1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri  atti  ai  quali  la
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 
    2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 
     3) gli atti ricevuti da notaio o  da  altro  pubblico  ufficiale
autorizzato  dalla  legge  a  riceverli,  o  le   scritture   private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme  di  denaro  in
essi contenute. 
     L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo
che in virtu' dei titoli esecutivi di cui  ai  numeri  1)  e  3)  del
secondo comma"; 
     2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non superiore a 5
euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"; 
     3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma  se  esso"
fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse; 
    4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
     "In caso di espropriazione di beni  mobili  registrati,  per  un
valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e  della  relazione  di
stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis  delle  disposizioni  di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno  quarantacinque  giorni  prima  del  termine  per  la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; 
     4.2) nel terzo  comma,  dopo  le  parole:  "sia  inserito"  sono
inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto"; 
    5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente: 
     "Art.  492.  -  (Forma  del  pignoramento).  -  Salve  le  forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento  consiste  in
un'ingiunzione  che  l'ufficiale  giudiziario  fa  al   debitore   di
astenersi da qualunque atto diretto a  sottrarre  alla  garanzia  del
credito   esattamente   indicato   i   beni   che   si   assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi. 
     Il pignoramento deve  altresi'  contenere  l'invito  rivolto  al
debitore  ad   effettuare   presso   la   cancelleria   del   giudice
dell'esecuzione  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione   di
domicilio nel comune  in  cui  ha  sede  il  giudice  competente  per
l'esecuzione con  l'avvertimento  che,  in  mancanza,  le  successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso  la
cancelleria dello stesso giudice. 
     L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati
a  pignoramento  appaiono  insufficienti  per  la  soddisfazione  del
creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano. 
     Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che
lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni  dal  debitore,  questi,
dal momento della dichiarazione,  sono  considerati  pignorati  anche
agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. 
    Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il  creditore  procedente  puo'
richiedere  all'ufficiale  giudiziario  di  procedere  ai  sensi  dei
precedenti commi e, successivamente, esercitare la  facolta'  di  cui
all'articolo 499, terzo comma. 
    In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle
cose da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore  e
previa  autorizzazione   del   giudice   dell'esecuzione,   rivolgere
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe  tributaria  e  di  altre
banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante piu'  soggetti
nei  cui  confronti   procedere   a   pignoramento,   deve   indicare
distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. 
     L'ufficiale  giudiziario  ha  altresi'  facolta'  di  richiedere
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. 
    Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo,  il  presidente  del
tribunale competente per l'esecuzione  puo'  concedere  al  creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma"; 
    6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento  anteriore
alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569"; 
     6.2) al quarto comma, le parole:  "nove  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "diciotto mesi"; 
    7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Possono  intervenire  nell'esecuzione  i  creditori  che   nei
confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo  esecutivo,
nonche'  i  creditori  che,  al  momento  del  pignoramento,  avevano
eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno"; 
    7.2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
     "Ai  creditori  chirografari,  intervenuti  tempestivamente,  il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto  notificato  o
all'udienza  fissata  per  l'autorizzazione  della  vendita   o   per
l'assegnazione, l'esistenza di  altri  beni  del  debitore  utilmente
pignorabili, e di invitarli ad  estendere  il  pignoramento  se  sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti,  ad  anticipare  le  spese
necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai  sensi  del
primo periodo  entro  il  termine  di  trenta  giorni,  il  creditore
pignorante  ha  diritto  di  essere  loro  preferito   in   sede   di
distribuzione"; 
     8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in  fine,  le
parole: "e previo accantonamento delle  somme  che  spetterebbero  ai
creditori sequestratari, pignoratizi  e  ipotecari  privi  di  titolo
esecutivo"; 
    9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede  di
distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti  o  tra
creditore e debitore o terzo assoggettato  all'espropriazione,  circa
la sussistenza o l'ammontare  di  uno  o  piu'  crediti  o  circa  la
sussistenza di diritti di  prelazione,  il  giudice  dell'esecuzione,
sentite le parti e compiuti i necessari  accertamenti,  provvede  con
ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui  all'articolo
617, secondo comma. 
     Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui  al  primo  comma,
sospendere, in  tutto  o  in  parte,  la  distribuzione  della  somma
ricavata"; 
     10) all'articolo 524, secondo comma, le  parole:  "nell'articolo
525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo  525"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525,
primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525"; 
    11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    11.1) il primo comma e' abrogato; 
    11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
     "Qualora il valore  dei  beni  pignorati,  determinato  a  norma
dell'articolo 518, non superi 20.000 euro,  l'intervento  di  cui  al
comma precedente deve aver luogo non oltre la data  di  presentazione
del ricorso, prevista dall'articolo 529"; 
    12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e del
terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: 
"a norma dell'articolo 525"; 
    13) l'articolo 527 e' abrogato; 
    14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
     "I creditori chirografari che  intervengono  successivamente  ai
termini di cui  all'articolo  525,  ma  prima  del  provvedimento  di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della  somma
ricavata che sopravanza dopo  soddisfatti  i  diritti  del  creditore
pignorante, dei creditori privilegiati e  di  quelli  intervenuti  in
precedenza"; 
     15) all'articolo 530, quinto comma, le  parole:  "terzo  comma",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 
    16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti: 
     "Il giudice  dell'esecuzione  puo'  disporre  la  vendita  senza
incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere  affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato,
ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza,  affinche'
proceda alla vendita in qualita' di commissionario. 
    Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo
avere sentito, se  necessario,  uno  stimatore  dotato  di  specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del
bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale
fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere  eseguita,  e
puo' imporre al commissionario una cauzione"; 
    17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 534-bis. - (Delega delle  operazioni  di  vendita).  -  Il
giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo',  sentiti
gli  interessati,  delegare  all'istituto  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 534,  ovvero  in  mancanza  a  un  notaio  avente  sede
preferibilmente nel circondario o  a  un  avvocato  o  a  un  dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi  di
cui  all'articolo  179-ter  delle  disposizioni  di  attuazione   del
presente codice,  il  compimento  delle  operazioni  di  vendita  con
incanto ovvero senza incanto di beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
registri. La delega  e  gli  atti  conseguenti  sono  regolati  dalle
disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto  compatibili  con
le previsioni della presente sezione"; 
    18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti:
"e nei limiti dell'importo del  credito  precettato  aumentato  della
meta'"; 
    18.2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore
puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli  pignoramenti  a
norma dell'articolo 496 ovvero la  dichiarazione  di  inefficacia  di
taluno di essi;  il  giudice  dell'esecuzione,  convocate  le  parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza"; 
     19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: "cinque  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"; 
    20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    20.1) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile
non sia occupato dal debitore"; 
    20.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
     "Il giudice provvede alla sostituzione del custode  in  caso  di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. 
     Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo
che  per  la  particolare  natura  degli  stessi   ritenga   che   la
sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia
l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o  disposta  la  delega
delle relative operazioni, che  custode  dei  beni  medesimi  sia  la
persona incaricata delle dette operazioni  o  l'istituto  di  cui  al
primo comma dell'articolo 534. 
     Qualora  tale  istituto  non  sia  disponibile  o  debba  essere
sostituito, e' nominato custode altro soggetto"; 
    21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     21.1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "(Modalita'  di
nomina e revoca del custode. Modo della custodia)"; 
    21.2) al primo comma e' anteposto il seguente: 
     "I provvedimenti di nomina e  di  revoca  del  custode,  nonche'
l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con
ordinanza  non  impugnabile.   In   quest'ultimo   caso   l'ordinanza
costituisce titolo esecutivo per il rilascio.  Dopo  l'aggiudicazione
deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485"; 
    21.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le
modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli  interessati
a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. 
      Il  custode  provvede  all'amministrazione  e   alla   gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge  e
occorrenti per conseguirne la disponibilita'"; 
    22) l'articolo 563 e' abrogato; 
    23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 564. - (Facolta' dei creditori intervenuti). - I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata  per  l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile  pignorato
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti"; 
     24) agli articoli 561, secondo  comma,  565  e  566  le  parole:
"nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite  dalle  seguenti:
"nell'articolo 564"; 
    25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 567. - (Istanza di vendita). - Decorso il termine  di  cui
all'articolo 501, il creditore  pignorante  e  ognuno  dei  creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono  chiedere  la  vendita
dell'immobile pignorato. 
     Il creditore che richiede  la  vendita  deve  provvedere,  entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare  allo  stesso
l'estratto del catasto e delle mappe  censuarie,  il  certificato  di
destinazione urbanistica come previsto nella  vigente  normativa,  di
data non anteriore a tre mesi dal deposito  del  ricorso,  nonche'  i
certificati delle iscrizioni  e  trascrizioni  relative  all'immobile
pignorato;  tale  documentazione  puo'  essere   sostituita   da   un
certificato notarile attestante le risultanze delle visure  catastali
e dei registri immobiliari. 
    Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola
volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi  e
per una durata non superiore ad ulteriori centoventi  giorni.  Se  la
proroga  non  e'  richiesta   o   non   e'   concessa,   il   giudice
dell'esecuzione,  anche   d'ufficio,   dichiara   l'inefficacia   del
pignoramento relativamente all'immobile per il  quale  non  e'  stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e'  dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone
la cancellazione della  trascrizione  del  pignoramento.  Si  applica
l'articolo  562,  secondo  comma.  Il   giudice   dichiara   altresi'
l'estinzione del  processo  esecutivo  se  non  vi  sono  altri  beni
pignorati"; 
    26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 569. - (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).
-  A  seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il   giudice
dell'esecuzione,   entro   trenta   giorni   dal    deposito    della
documentazione di cui al  secondo  comma  dell'articolo  567,  nomina
l'esperto convocandolo davanti a se' per  prestare  il  giuramento  e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori  di
cui all'articolo 498 che non  siano  intervenuti.  Tra  la  data  del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non  possono  decorrere
piu' di novanta giorni. 
     All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo  e
le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di  decadenza,
le opposizioni agli atti esecutivi, se non  sono  gia'  decadute  dal
diritto di proporle. 
    Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con  ordinanza  la  vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 571. Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza  per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di  cui
all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per  il  caso
in cui  non  siano  proposte  offerte  d'acquisto  entro  il  termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci  ai
sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si  verifichi  una
delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per
il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo  per
qualsiasi altra ragione. 
     Se vi sono opposizioni il tribunale le  decide  con  sentenza  e
quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. 
     Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine  entro  il
quale essa deve essere  notificata,  a  cura  del  creditore  che  ha
chiesto la vendita o di un altro autorizzato,  ai  creditori  di  cui
all'articolo 498 che non sono comparsi"; 
    27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti: 
     "Art. 571. - (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore,
e'  ammesso  a  offrire  per   l'acquisto   dell'immobile   pignorato
personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  legale  anche  a   norma
dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente  deve  presentare  nella
cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione  del  prezzo,  del
tempo  e  modo  del  pagamento  e  ogni  altro  elemento  utile  alla
valutazione dell'offerta. Se un termine piu'  lungo  non  e'  fissato
dall'offerente, l'offerta non puo' essere  revocata  prima  di  venti
giorni. 
     L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito
ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e'  inferiore  al  prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o  se  l'offerente  non  presta
cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza  di  vendita,  in
misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 
     L'offerta deve essere depositata  in  busta  chiusa  all'esterno
della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o  del  professionista  delegato  ai
sensi dell'articolo  591-bis  e  la  data  dell'udienza  fissata  per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da  versare
mediante assegno circolare, lo  stesso  deve  essere  inserito  nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza  fissata  per  l'esame  delle
offerte alla presenza degli offerenti. 
     Art. 572. -  (Deliberazione  sull'offerta).  -  Sull'offerta  il
giudice dell'esecuzione sente le parti e  i  creditori  iscritti  non
intervenuti. 
     Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato  a
norma dell'articolo  568,  aumentato  di  un  quinto,  la  stessa  e'
senz'altro accolta. 
     Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far
luogo alla vendita se vi e' il  dissenso  del  creditore  procedente,
ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore
vendita con il sistema  dell'incanto.  In  tali  casi  lo  stesso  ha
senz'altro  luogo  alle  condizioni  e  con  i  termini  fissati  con
l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. 
     Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli
573, 574 e 577. 
     Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte,
il  giudice  dell'esecuzione  invita  gli  offerenti   a   una   gara
sull'offerta piu' alta. 
     Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di  adesioni  degli
offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del  maggiore
offerente oppure ordinare l'incanto"; 
    28) l'articolo 575 e' abrogato; 
    29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito dal
seguente: 
     "5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d'asta e il termine entro  il  quale  tale  ammontare
deve essere prestato dagli offerenti"; 
    30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente: 
     "Art.  580.  -  (Prestazione  della  cauzione).  -  Per  offrire
all'incanto  e'  necessario  avere  prestato  la  cauzione  a   norma
dell'ordinanza di cui all'articolo 576. 
     Se  l'offerente  non  diviene  aggiudicatario,  la  cauzione  e'
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di  procuratore  speciale,  senza  documentato  e  giustificato
motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura  dei
nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come  somma
rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione"; 
    31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti: 
     "Art. 584. - (Offerte dopo  l'incanto).  -  Avvenuto  l'incanto,
possono ancora essere fatte offerte  di  acquisto  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci  se  il  prezzo
offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. 
     Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante  deposito  in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571,  prestando  cauzione
per una  somma  pari  al  doppio  della  cauzione  versata  ai  sensi
dell'articolo 580. 
     Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte,  indice  la
gara,  della  quale  il  cancelliere  da'  pubblico  avviso  a  norma
dell'articolo 570 e  comunicazione  all'aggiudicatario,  fissando  il
termine perentorio entro il  quale  possono  essere  fatte  ulteriori
offerte a norma del secondo comma. 
     Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di
cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche  gli  offerenti  al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. 
     Nel caso di diserzione della gara  indetta  a  norma  del  terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a
carico degli offerenti  di  cui  al  primo  comma  la  perdita  della
cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a  tutti  gli
effetti dall'esecuzione. 
     Art. 585. - (Versamento del  prezzo).  -  L'aggiudicatario  deve
versare il prezzo nel termine e nel modo fissati  dall'ordinanza  che
dispone la  vendita  a  norma  dell'articolo  576,  e  consegnare  al
cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. 
     Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore  ipotecario  o
l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad  assumersi   un   debito
garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo'  limitare,  con
suo decreto, il versamento alla parte del prezzo  occorrente  per  le
spese e per la  soddisfazione  degli  altri  creditori  che  potranno
risultare capienti. 
    Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di
contratto di finanziamento che preveda il  versamento  diretto  delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia  ipotecaria  di
primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto  di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il  conservatore  dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se
non  unitamente  all'iscrizione  dell'ipoteca  concessa  dalla  parte
finanziata"; 
     32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente  periodo:  "Il  giudice  con  il  decreto  ordina  anche  la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle  iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento"; 
     33) gli articoli 588, 589, 590,  591,  591-bis  e  591-ter  sono
sostituiti dai seguenti: 
     "Art. 588. - (Termine per l'istanza  di  assegnazione).  -  Ogni
creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto,
puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per
il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di
offerte. 
      Art.  589.  -  (Istanza  di  assegnazione).  -   L'istanza   di
assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una  somma  non
inferiore  a  quella  prevista  nell'articolo  506   ed   al   prezzo
determinato a norma dell'articolo 568. 
     Fermo quanto previsto al primo comma,  se  nella  procedura  non
risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e  se
non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo'
presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra
il suo credito in linea capitale e il  prezzo  che  intende  offrire,
oltre le spese. 
     Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione).  -  Se  la  vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice provvede su  di  esse  fissando  il  termine
entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. 
     Avvenuto il versamento,  il  giudice  pronuncia  il  decreto  di
trasferimento a norma dell'articolo 586. 
     Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria  o  di
nuovo incanto). - Se non vi sono domande di  assegnazione  o  se  non
crede   di   accoglierle,   il   giudice   dell'esecuzione    dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e  seguenti,
oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo  576  perche'
si proceda a nuovo incanto. 
    In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni
di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando  un  prezzo  base
inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce
nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi'
un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non  superiore  a
novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571. 
    Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569. 
   3-bis. 
   DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA 
     Art. 591-bis. - (Delega  delle  operazioni  di  vendita).  -  Il
giudice  dell'esecuzione,  con  l'ordinanza  con  la  quale  provvede
sull'istanza di vendita ai  sensi  dell'articolo  569,  terzo  comma,
puo',  sentiti  gli  interessati,  delegare  ad  un   notaio   avente
preferibilmente sede nel circondario o a  un  avvocato  ovvero  a  un
dottore commercialista o esperto  contabile,  iscritti  nei  relativi
elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di  attuazione
del presente  codice,  il  compimento  delle  operazioni  di  vendita
secondo le modalita' indicate al terzo comma  del  medesimo  articolo
569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il  termine  per
lo  svolgimento  delle  operazioni  delegate,  le   modalita'   della
pubblicita',  il  luogo  di  presentazione  delle  offerte  ai  sensi
dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e
alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto. 
    Il professionista delegato provvede: 
      1)  alla  determinazione  del  valore  dell'immobile  a   norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio  dell'esperto
nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma; 
      2)  ad   autorizzare   l'assunzione   dei   debiti   da   parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 
     3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e  sul
versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585,  secondo
comma; 
     4) alla fissazione degli ulteriori incanti o  sulla  istanza  di
assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591; 
      5)  alla  esecuzione   delle   formalita'   di   registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di  trasferimento,  alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni  negli  stessi
casi  previsti  per   le   comunicazioni   di   atti   volontari   di
trasferimento,   nonche'   all'espletamento   delle   formalita'   di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle  iscrizioni
ipotecarie conseguenti al decreto di  trasferimento  pronunciato  dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 
     6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di  nomina  di  cui
all'articolo 583; 
     7) alla formazione del progetto di  distribuzione  ed  alla  sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596. 
     In caso di delega al professionista delle operazioni di  vendita
con incanto, il professionista provvede  alla  redazione  dell'avviso
avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo  comma,  alla  sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non  intervenuti,
nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli  576  e
seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita',  che,  a
norma degli articoli 576  e  seguenti,  debbono  essere  compiute  in
cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere  o
dal  giudice  dell'esecuzione,  sono  effettuate  dal  professionista
incaricato presso il suo studio ovvero nel  luogo  da  lui  indicato.
All'avviso si applica l'articolo  173-quater  delle  disposizioni  di
attuazione del presente codice. 
     Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione  del
verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di  luogo  e  di
tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita'  delle  persone
ammesse  all'incanto,  la  descrizione  delle  attivita'  svolte,  la
dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria  con  l'identificazione
dell'aggiudicatario. 
     Il verbale e'  sottoscritto  esclusivamente  dal  professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura  speciale
di cui all'articolo 579, secondo comma. 
     Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista
delegato ne da' tempestivo  avviso  al  giudice,  trasmettendogli  il
fascicolo. 
     Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585  e
590, secondo comma, il professionista delegato predispone il  decreto
di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione
il fascicolo. Al  decreto,  se  previsto  dalla  legge,  deve  essere
allegato il certificato  di  destinazione  urbanistica  dell'immobile
quale  risultante  dal  fascicolo  processuale.   Il   professionista
delegato  provvede  alla  trasmissione  del  fascicolo   al   giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo  all'assegnazione  o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.  Contro  il  decreto
previsto nel presente  comma  e'  proponibile  l'opposizione  di  cui
all'articolo 617. 
     Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso  una
banca indicata dal giudice. 
     I provvedimenti di cui all'articolo  586  restano  riservati  al
giudice dell'esecuzione anche in caso  di  delega  al  professionista
delle operazioni di vendita con incanto. 
     Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -  Quando,
nel corso delle operazioni  di  vendita,  insorgono  difficolta',  il
professionista delegato puo' rivolgersi al  giudice  dell'esecuzione,
il quale provvede con decreto. Le parti  e  gli  interessati  possono
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti
del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso  non  sospende  le  operazioni  di
vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,  disponga  la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617"; 
      34)  all'articolo   596,   primo   comma,   dopo   le   parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le  seguenti:  "o  il  professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis"; 
     35) all'articolo 598, dopo  le  parole:  "dell'esecuzione"  sono
inserite  le   seguenti:   "o   professionista   delegato   a   norma
dell'articolo 591-bis"; 
     36)  all'articolo  600,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
     "Se la separazione in natura non e' chiesta o non e'  possibile,
il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma  del  codice
civile, salvo che ritenga probabile la vendita della  quota  indivisa
ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa,  determinato  a
norma dell'articolo 568"; 
    37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
     "L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso  con  il  quale
l'ufficiale giudiziario  comunica  almeno  dieci  giorni  prima  alla
parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno  e  l'ora  in
cui procedera'"; 
    38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente: 
     "Art. 608-bis. - (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia  della
parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se
la parte istante, prima della consegna o del rilascio,  rinuncia  con
atto  da  notificarsi  alla  parte   esecutata   e   da   consegnarsi
all'ufficiale giudiziario procedente"; 
     39) all'articolo 611, secondo comma, dopo  le  parole:  "giudice
dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma  degli  articoli
91 e seguenti"; 
     40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi,  sospende  su
istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo"; 
    41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "venti giorni"; 
      41.2)  al  secondo  comma,  le  parole:  "cinque  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "venti giorni"; 
    42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti: 
     "Art. 624. - (Sospensione per opposizione all'esecuzione). -  Se
e' proposta opposizione all'esecuzione a norma  degli  articoli  615,
secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione,  concorrendo  gravi
motivi, sospende, su istanza di parte, il  processo  con  cauzione  o
senza. 
     Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di  sospensione  e'
ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma. 
     Art. 624-bis. - (Sospensione  su  istanza  delle  parti).  -  Il
giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i  creditori  muniti  di
titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere  il  processo
fino a ventiquattro mesi. La sospensione e'  disposta  per  una  sola
volta. L'ordinanza e'  revocabile  in  qualsiasi  momento,  anche  su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. 
      Entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del  termine  la   parte
interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in
cui il processo deve proseguire"; 
    43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso
reclamo" sono inserite le seguenti: "da  parte  del  debitore  o  del
creditore pignorante ovvero degli  altri  creditori  intervenuti  nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e""; 
    dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
     "e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
     1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono
inserite le seguenti: "anche non rituali"; 
      2)  all'articolo  669-octies   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
     2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono  sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
     "Le disposizioni di cui al presente articolo e  al  primo  comma
dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi  ai  sensi  dell'articolo  700  e  agli  altri   provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di  merito,
previsti  dal  codice  civile  o  da  leggi  speciali,   nonche'   ai
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di  danno
temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito. 
     L'estinzione del giudizio di merito non determina  l'inefficacia
dei provvedimenti di cui al primo comma,  anche  quando  la  relativa
domanda e' stata proposta in corso di causa. 
     L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in  un
diverso processo"; 
     3) all'articolo 669-decies, il primo  comma  e'  sostituito  dai
seguenti: 
     "Salvo che sia stato proposto  reclamo  ai  sensi  dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore  della
causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare  con
ordinanza il provvedimento cautelare, anche se  emesso  anteriormente
alla causa, se si verificano mutamenti  nelle  circostanze  o  se  si
allegano  fatti  anteriori  di  cui  si   e'   acquisita   conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 
     Quando il giudizio di  merito  non  sia  iniziato  o  sia  stato
dichiarato  estinto,  la  revoca  e  la  modifica  dell'ordinanza  di
accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice  che
ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si  e'  acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In  tale  caso
l'istante deve fornire la prova del momento in cui  ne  e'  venuto  a
conoscenza"; 
      4)  all'articolo  669-terdecies  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
     "Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o  negato  il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio  di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione
o dalla notificazione se anteriore"; 
    4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
     "Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al  momento  della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio  del  contraddittorio,  nel   relativo   procedimento.   Il
tribunale  puo'  sempre  assumere  informazioni  e  acquisire   nuovi
documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice"; 
    5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni: 
     5.1) al primo comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"L'accertamento tecnico  e  l'ispezione  giudiziale,  se  ne  ricorre
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla  persona  dell'istante
e, se questa vi consente, sulla persona nei cui  confronti  l'istanza
e' proposta"; 
    5.2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
     "L'accertamento tecnico di cui al primo comma  puo'  comprendere
anche  valutazioni  in  ordine  alle  cause  e  ai   danni   relativi
all'oggetto della verifica"; 
    6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente: 
     "Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva  ai  fini  della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica,
in via preventiva, puo' essere richiesto  anche  al  di  fuori  delle
condizioni  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  696,  ai   fini
dell'accertamento  e  della  relativa  determinazione   dei   crediti
derivanti  dalla  mancata  o  inesatta  esecuzione  di   obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il  giudice  procede  a  norma  del
terzo comma del  medesimo  articolo  696.  Il  consulente,  prima  di
provvedere al deposito della  relazione,  tenta,  ove  possibile,  la
conciliazione delle parti. 
     Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale  della
conciliazione. 
     Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo
al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
    Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro. 
     Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che
la relazione depositata dal consulente sia acquisita  agli  atti  del
successivo giudizio di merito. 
    Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili"; 
    7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
     "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti,
in quanto compatibili"; 
    7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai
sensi dell'articolo 669-terdecies. 
     Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio  di
sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento  che
ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al
terzo comma,  il  giudice  fissa  dinanzi  a  se'  l'udienza  per  la
prosecuzione  del  giudizio  di   merito.   Si   applica   l'articolo
669-novies, terzo comma"; 
    8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al
    giudice competente a norma dell'articolo  703,  il  quale  da'  i
    provvedimenti temporanei  indispensabili;  ciascuna  delle  parti
    puo' proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio,  ai
    sensi dell'articolo 703"; 
     e-ter) al capo I del titolo II del libro IV, gli  articoli  706,
707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti: 
     "Art. 706. - (Forma della domanda). - La domanda di  separazione
personale si propone al tribunale  del  luogo  dell'ultima  residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui  il  coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso  che  deve  contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. 
     Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti
irreperibile, la  domanda  si  propone  al  tribunale  del  luogo  di
residenza o di domicilio  del  ricorrente,  e,  se  anche  questi  e'
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. 
     Il presidente, nei  cinque  giorni  successivi  al  deposito  in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza  di  comparizione
dei coniugi davanti a se',  che  deve  essere  tenuta  entro  novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione  del
ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il  coniuge  convenuto
puo' depositare memoria difensiva e  documenti.  Al  ricorso  e  alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni  dei  redditi
presentate. 
     Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 
     Art. 707. - (Comparizione personale delle parti).  -  I  coniugi
debbono   comparire   personalmente   davanti   al   presidente   con
l'assistenza del difensore. 
     Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda  non  ha
effetto. 
     Se non si presenta il  coniuge  convenuto,  il  presidente  puo'
fissare un  nuovo  giorno  per  la  comparizione,  ordinando  che  la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. 
     Art. 708. - (Tentativo  di  conciliazione  e  provvedimenti  del
presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire
i coniugi prima separatamente e  poi  congiuntamente,  tentandone  la
conciliazione. 
    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione. 
     Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche  d'ufficio,
sentiti i coniugi ed i rispettivi  difensori,  da'  con  ordinanza  i
provvedimenti   temporanei   e   urgenti   che    reputa    opportuni
nell'interesse  della  prole  e  dei  coniugi,  nomina   il   giudice
istruttore e fissa udienza di comparizione e  trattazione  davanti  a
questi. Nello stesso modo  il  presidente  provvede,  se  il  coniuge
convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. 
      Art.  709.  -  (Notificazione   dell'ordinanza   e   fissazione
dell'udienza).  -  L'ordinanza  con  la  quale  il  presidente  fissa
l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata
a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine  perentorio
stabilito  nell'ordinanza  stessa,  ed  e'  comunicata  al   pubblico
ministero. 
     Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra  la  data  entro  cui  la
stessa deve essere notificata al convenuto  non  comparso,  e  quella
dell'udienza di comparizione  e  trattazione  devono  intercorrere  i
termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'. 
     Con  l'ordinanza  il  presidente  assegna  altresi'  termine  al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che
deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma,  numeri
2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per  la  costituzione  in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo  e  secondo  comma,
nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e  di  merito
che  non  siano  rilevabili  d'ufficio.  L'ordinanza  deve  contenere
l'avvertimento al convenuto che la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che  oltre  il
termine  stesso  non  potranno  piu'  essere  proposte  le  eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. 
     I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con
l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo  708  possono  essere
revocati o modificati dal giudice istruttore. 
    Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al
giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice  istruttore  si
applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  180  e  183,  commi
primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica  altresi'
l'articolo 184""; 
    dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
     "3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970,  n.  898,  e'
sostituito dal seguente: 
     "Art. 4. - 1. La domanda  per  ottenere  lo  scioglimento  o  la
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  si  propone   al
tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi  ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge  convenuto  ha  residenza  o
domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia  residente  all'estero  o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di  domicilio  del  ricorrente  e,  se  anche  questi  e'
residente all'estero, a  qualunque  tribunale  della  Repubblica.  La
domanda congiunta puo' essere proposta  al  tribunale  del  luogo  di
residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 
     2. La  domanda  si  propone  con  ricorso,  che  deve  contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi  di  diritto  sui  quali  la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli  effetti
civili dello stesso e' fondata. 
     3. Del ricorso il cancelliere  da'  comunicazione  all'ufficiale
dello stato civile del luogo dove il  matrimonio  fu  trascritto  per
l'annotazione in calce all'atto. 
     4. Nel  ricorso  deve  essere  indicata  l'esistenza  dei  figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i  coniugi  durante  il
matrimonio. 
     5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi  al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la  data  di  comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del  ricorso  e
del decreto ed  il  termine  entro  cui  il  coniuge  convenuto  puo'
depositare memoria difensiva e documenti.  Il  presidente  nomina  un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace. 
     6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva  sono  allegate  le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 
    7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non  ha  effetto.  Se  non  si  presenta  il  coniuge  convenuto,  il
presidente  puo'  fissare  un  nuovo  giorno  per  la   comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso  e  del  decreto  gli  sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire  i
coniugi  prima  separatamente   poi   congiuntamente,   tentando   di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  presidente  fa  redigere
processo verbale della conciliazione. 
     8. Se la conciliazione non  riesce,  il  presidente,  sentiti  i
coniugi  e  i  rispettivi  difensori  nonche',  qualora  lo   ritenga
strettamente necessario anche in considerazione della  loro  eta',  i
figli minori, da', anche d'ufficio,  con  ordinanza  i  provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei  coniugi
e della prole, nomina il giudice  istruttore  e  fissa  l'udienza  di
comparizione e trattazione dinanzi a questo.  Nello  stesso  modo  il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito  il
ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si  applica  l'articolo
189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
     9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro  cui  la
stessa deve essere notificata al convenuto  non  comparso,  e  quella
dell'udienza di comparizione  e  trattazione  devono  intercorrere  i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice  di  procedura  civile
ridotti a meta'. 
     10. Con l'ordinanza di cui al comma  8,  il  presidente  assegna
altresi' termine al ricorrente per  il  deposito  in  cancelleria  di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui  all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per  la  costituzione  in  giudizio  ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,  dello  stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali  e  di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167  del  codice  di
procedura civile e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito  non  rilevabili
d'ufficio. 
     11. All'udienza davanti al giudice istruttore  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,  commi  primo,  secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura  civile.  Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice. 
     12. Nel  caso  in  cui  il  processo  debba  continuare  per  la
determinazione  dell'assegno,  il  tribunale  emette   sentenza   non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo  appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10. 
    13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale,
emettendo la sentenza che dispone  l'obbligo  della  somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin  dal
momento della domanda. 
    14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. 
    15. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 
     16. La domanda  congiunta  dei  coniugi  di  scioglimento  o  di
cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  che  indichi  anche
compiutamente  le  condizioni  inerenti  alla  prole  e  ai  rapporti
economici,  e'  proposta  con  ricorso  al  tribunale  in  camera  di
consiglio. Il tribunale, sentiti i  coniugi,  verificata  l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza  delle  condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza.  Qualora  il  tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8". 
    3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente: 
     "Art. 70-ter. - (Notificazione della comparsa di risposta). - La
citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo
163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto  o  ai
convenuti, in caso  di  pluralita'  degli  stessi,  a  notificare  al
difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non
inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della  citazione,  ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine  indicato  ai  sensi  del
primo comma dell'articolo 163-bis del codice. 
     Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi
del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5"; 
    b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le  operazioni
delegate dal giudice  dell'esecuzione).  -  Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei  compensi  dovuti  ai
notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di
vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri"; 
    c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 169-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono  alle
operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste  dall'articolo
179-ter sono indicati anche gli elenchi dei  notai,  degli  avvocati,
dei  dottori  commercialisti  e  esperti  contabili   disponibili   a
provvedere alle operazioni di vendita di  beni  mobili  iscritti  nei
pubblici registri"; 
    d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti: 
     "Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima  e  compiti
dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare: 
    1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali; 
    2) una sommaria descrizione del bene; 
     3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato
da terzi, del titolo in base al quale e'  occupato,  con  particolare
riferimento  alla  esistenza  di   contratti   registrati   in   data
antecedente al pignoramento; 
     4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche  di  natura
condominiale,  gravanti   sul   bene,   che   resteranno   a   carico
dell'acquirente,  ivi  compresi  i  vincoli  derivanti  da  contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria  dello  stesso  o  i  vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico; 
     5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche  di  natura
condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno  non
opponibili all'acquirente; 
     6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene
nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso. 
     L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei
documenti  di  cui  all'articolo  567,  secondo  comma,  del  codice,
segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. 
     L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia  ai  creditori
procedenti o intervenuti e al  debitore,  anche  se  non  costituito,
almeno quarantacinque giorni  prima  dell'udienza  fissata  ai  sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo  di  posta  ordinaria  o  posta
elettronica,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici e teletrasmessi. 
     Le parti possono  depositare  all'udienza  note  alla  relazione
purche' abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad  inviare
le predette note al perito, secondo le  modalita'  fissate  al  terzo
comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza  per  rendere  i
chiarimenti. 
    Art. 173-ter. - (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il
Ministro della  giustizia  stabilisce  con  proprio  decreto  i  siti
internet destinati all'inserimento degli avvisi di  cui  all'articolo
490 del codice e i criteri e le modalita' con  cui  gli  stessi  sono
formati e resi disponibili. 
     Art. 173-quater. -  (Avviso  delle  operazioni  di  vendita  con
incanto da parte del professionista delegato). - L'avviso di  cui  al
terzo  comma  dell'articolo  591-bis  del   codice   deve   contenere
l'indicazione della destinazione urbanistica del  terreno  risultante
dal certificato di destinazione urbanistica di  cui  all'articolo  30
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui  all'articolo  46  del
citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge  28  febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza  di
tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 46,
comma 1, del citato testo  unico,  ovvero  di  cui  all'articolo  40,
secondo comma, della citata legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  ne  va
fatta  menzione  nell'avviso  con  avvertenza  che   l'aggiudicatario
potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle  disposizioni  di
cui all'articolo 46, comma  5,  del  citato  testo  unico  e  di  cui
all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 
47"; 
    e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti: 
     "Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per
le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).  -  Con  decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Consiglio  nazionale  del
notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine  degli  avvocati  e  il
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei  compensi
dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti  contabili
per le operazioni di vendita di beni immobili. 
     Il compenso dovuto al professionista e'  liquidato  dal  giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione della parte  riguardante
le operazioni di vendita e le successive  che  sono  poste  a  carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di  liquidazione  del  compenso
costituisce titolo esecutivo. 
     Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che  provvedono  alle
operazioni di vendita). -  Il  Consiglio  notarile  distrettuale,  il
Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio  dell'ordine  dei
dottori commercialisti e esperti contabili comunicano  ogni  triennio
ai  presidenti  dei  tribunali  gli  elenchi,  distinti  per  ciascun
circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati,  dei  dottori
commercialisti e degli esperti  contabili  disponibili  a  provvedere
alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti
l'indicazione degli avvocati,  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili sono allegate le schede formate e  sottoscritte  da
ciascuno dei  predetti  professionisti,  con  cui  sono  riferite  le
specifiche  esperienze  maturate  nello  svolgimento   di   procedure
esecutive ordinarie o concorsuali. 
      Il  presidente  del  tribunale  forma   quindi   l'elenco   dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita  e
lo trasmette ai giudici  dell'esecuzione  unitamente  a  copia  delle
schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. 
     Al termine di ciascun  semestre,  il  presidente  del  tribunale
dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in  una  o  piu'
procedure esecutive sia stata revocata la delega in  conseguenza  del
mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal  giudice
dell'esecuzione a  norma  dell'articolo  591-bis,  primo  comma,  del
codice. 
     I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di  revoca  di
delega non possono essere reinseriti nel  triennio  in  corso  e  nel
triennio successivo"; 
    f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 181.  -  (Disposizioni  sulla  divisione).  -  Il  giudice
dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione  del  bene
indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli  articoli
175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti. 
      Se  gli  interessati  non  sono  tutti  presenti,  il   giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di  cui  all'articolo  600,  secondo
comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la  comparizione
delle parti, concedendo termine alla  parte  piu'  diligente  fino  a
sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica dell'ordinanza". 
     3-quater. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e  3-ter  entrano
in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale"; 
     al comma 4, lettera c), numero 5), sono soppressi,  in  fine,  i
seguenti segni di interpunzione: ""."; 
    dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
     "4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata  e
del  relativo  avviso  di  ricevimento  di  cui  al   secondo   comma
dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n.  890,  e  successive
modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato  nell'avviso
di ricevimento stesso,  secondo  le  previsioni  tariffarie  vigenti,
fatti salvi i casi di esenzione  dalle  spese  di  notifica  previsti
dalle leggi vigenti. 
    4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono
aggiunti i seguenti: 
     "Art. 7-bis.  -  (Obbligazioni  bancarie  garantite).  -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e  3,  all'articolo  4  e
all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo  quanto  specificato  ai
commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad  oggetto
le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni o  garantiti  dalle  medesime,  anche
individuabili in blocco, nonche'  di  titoli  emessi  nell'ambito  di
operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti  della
medesima natura, effettuate da banche in favore di  societa'  il  cui
oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e  titoli,  mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di  garanzia  per  le  obbligazioni  emesse
dalle stesse banche ovvero da altre. 
     2. I crediti ed i titoli acquistati dalla  societa'  di  cui  al
comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori  sono  destinati
al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del
codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma  1  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e  nei  titoli  ceduti  e  degli  altri
contratti  accessori,  nonche'  al  pagamento   degli   altri   costi
dell'operazione,  in  via  prioritaria  rispetto  al   rimborso   dei
finanziamenti di cui al comma 1. 
    3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2,
si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del  presente
articolo. A tali fini, per portatori di titoli  devono  intendersi  i
portatori delle obbligazioni di cui al comma 1. 
     4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento
o trasferimento delle  funzioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,
lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente,  e'  dato  avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione
mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti  concessi  alle
societa' di cui al comma 1 e alla garanzia  prestata  dalle  medesime
societa' si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 
     5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  regolamento
emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d'Italia, adotta disposizioni di  attuazione  del  presente  articolo
aventi ad  oggetto,  in  particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le
obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la  tipologia
di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di  rischio,
utilizzabili  per  la  loro  successiva  integrazione,   nonche'   le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1. 
     6. Ai sensi dell'articolo 53 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,  sono  emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo.  Tali  disposizioni
disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri  che
le banche cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei
titoli ceduti e le relative  modalita'  di  integrazione,  nonche'  i
controlli che le banche effettuano per  il  rispetto  degli  obblighi
previsti dal presente articolo, anche per il tramite di  societa'  di
revisione allo scopo incaricate. 
     7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni  di
cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli  che  hanno
formato oggetto di cessione come iscritti nel  bilancio  della  banca
cedente,  se  per  le  cessioni  e'  pagato  un  corrispettivo   pari
all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli,
e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso  o  garantito  dalla
medesima banca cedente. 
     Art. 7-ter. - (Norme applicabili). -  1.  Alla  costituzione  di
patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i  titoli  di  cui
all'articolo  7-bis,  comma  1,  e  alla  destinazione  dei  relativi
proventi, effettuate  ai  sensi  dell'articolo  2447-bis  del  codice
civile, per garantire i  diritti  dei  portatori  delle  obbligazioni
emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6". 
     4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3  febbraio
1963, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
     "L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere
convocata almeno venti giorni prima della scadenza del  Consiglio  in
carica. La convocazione si effettua mediante  avviso  spedito  almeno
quindici giorni  prima  a  tutti  gli  iscritti,  esclusi  i  sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per  telefax
o a mezzo di posta elettronica certificata. Della  convocazione  deve
essere dato altresi' avviso  mediante  annuncio,  entro  il  predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto  a  carico
dell'Ordine l'onere di dare prova  solo  dell'effettivo  invio  delle
comunicazioni". 
       4-quinquies.   All'articolo   3   del   decreto    legislativo
luogotenenziale  23  novembre  1944,  n.  382,  il  primo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
     "L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere  convocata
nei quindici giorni  precedenti  a  quello  in  cui  esso  scade.  La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci  giorni
prima a tutti gli iscritti, esclusi i  sospesi  dall'esercizio  della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a  mezzo  di  posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso  mediante  annuncio,  entro  il  predetto  termine,  sul  sito
internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni". 
     4-sexies.  All'articolo  2  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561,  il  quinto  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
     "I  componenti  del  Consiglio  durano  in  carica  tre  anni  e
l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il  mese
di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La  convocazione  si
effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni  prima  a  tutti
gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria,  per  telefax  o  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata. Della convocazione  deve  essere  dato  altresi'  avviso
mediante annuncio, entro  il  predetto  termine,  sul  sito  internet
dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di  dare
prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni". 
     4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo  4  e'
sostituito dal seguente: 
     "Art. 4. - 1. Il numero e la residenza  dei  notai  per  ciascun
distretto e' determinato con decreto  del  Ministro  della  giustizia
emanato, uditi i Consigli notarili  e  le  Corti  d'appello,  tenendo
conto  della  popolazione,  della  quantita'  degli   affari,   della
estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e  procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo,  determinato  sulla  media
degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali
repertoriali. 
     2. La tabella che determina il numero e la residenza  dei  notai
dovra', udite le  Corti  d'appello  e  i  Consigli  notarili,  essere
rivista ogni sette anni,  e  potra'  essere  modificata  parzialmente
anche  entro  un  termine  piu'  breve,  quando  ne  sia   dimostrata
l'opportunita'". 
    4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione: 
     a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,  come  sostituito  dal  comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto; 
     b)  e'  a  carico  della  Cassa  nazionale  del  notariato,  con
riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo 4,  comma
1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'adozione delle  misure  che
assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
     4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili
gia' oggetto di atti di disposizione a titolo  gratuito,  nonche'  di
ribadire la corretta interpretazione della normativa  in  materia  di
esecuzione forzata: 
    a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  all'articolo  561,  primo  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la
riduzione e' domandata  dopo  venti  anni  dalla  trascrizione  della
donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare
in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor  valore  dei
beni,  purche'  la  domanda  sia  stata  proposta  entro  dieci  anni
dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si  applicano
per i mobili iscritti in pubblici registri"; 
     2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari
contro i quali e' stata pronunziata la  riduzione  hanno  alienato  a
terzi gli immobili donati" sono inserite le  seguenti:  "e  non  sono
trascorsi venti anni dalla donazione"; 
     3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le  parole:  "Contro  i
terzi acquirenti  puo'  anche  essere  richiesta"  sono  inserite  le
seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,"; 
    4) all'articolo 563 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
     "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il  decorso
del termine di cui al primo comma e di  quello  di  cui  all'articolo
561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei  parenti
in linea retta del donante che abbiano notificato e  trascritto,  nei
confronti del donatario, un atto stragiudiziale di  opposizione  alla
donazione. Il diritto dell'opponente  e'  personale  e  rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se  non  e'  rinnovata  prima  che  siano
trascorsi venti anni dalla sua trascrizione"; 
     b) alle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente: 
     "Art. 187-bis. - (Intangibilita' nei confronti dei  terzi  degli
effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di  estinzione
o  di  chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo  avvenuta  dopo
l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano  fermi
nei  confronti  dei  terzi  aggiudicatari  o  assegnatari,  in  forza
dell'articolo 632, secondo comma, del codice,  gli  effetti  di  tali
atti.  Dopo  il  compimento  degli  stessi  atti,  l'istanza  di  cui
all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile". 
     4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410,  si  intende  riferito  anche  ai  beni  immobili   degli   enti
previdenziali pubblici. 
     4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti  da  indifferibili
esigenze di servizio, mediante nomina  per  chiamata  diretta  e  con
contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che,  per
i titoli professionali o  di  servizio  posseduti,  risultino  idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di  istituto.  La  ripartizione
del personale cosi' assunto e' stabilita con  deliberazione  adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 
     4-duodecies. Al fine  di  assicurare  un  efficiente  e  stabile
assetto funzionale  ed  organizzativo  della  CONSOB,  i  dipendenti,
assunti con contratto a tempo determinato, che alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto  siano  in
servizio,  possono  essere  inquadrati   in   ruolo,   in   qualifica
corrispondente a quella presa a riferimento nel  contratto,  mediante
apposito esame-colloquio, tenuto da una  Commissione  presieduta  dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti
universitari o esperti  nelle  materie  di  competenza  istituzionale
della CONSOB. L'esame-colloquio e' svolto nei sei mesi precedenti  la
scadenza dei contratti dei dipendenti interessati. 
    4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei
commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i  criteri  e  le
procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724"; 
    i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi; 
     la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "(Disposizioni  in
materia fallimentare, civile e processuale civile nonche' in  materia
di libere professioni, di cartolarizzazione dei  crediti  e  relative
alla CONSOB)". 
    Nel capo I, dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
      "Art.  2-bis.   -   (Misure   relative   all'attuazione   della
programmazione  cofinanziata  dall'Unione  europea  per  il   periodo
2005-2006) - 1. Al fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle
risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni
di sistema" 2000-2006 a titolarita' del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, a supporto dei programmi operativi  delle  regioni
dell'obiettivo 3,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio,  del  21  giugno  1999,  il  fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato  ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili,  su  richiesta  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale
per le politiche per l'orientamento e la  formazione,  le  quote  dei
contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006. 
    2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione  agli
accrediti disposti dall'Unione europea a  titolo  di  rimborso  delle
spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte   statale,   con
imputazione agli stanziamenti  autorizzati  in  favore  dei  medesimi
programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge  n.
183 del 1987". 
    All'articolo 3: 
     al comma 2, le parole: "puo' essere effettuata  su  istanza  del
venditore"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'  anche   essere
effettuata per istanza dell'acquirente" e dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 2 del" e: "di cui all'articolo 38, comma  3,  del"  sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; 
     al comma 3, dopo le parole: "articolo 8 del"  sono  inserite  le
seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "citato decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "citato regolamento"; 
     al comma 5, le  parole:  "dell'infrastrutture"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture"; 
     al comma 6, le  parole:  "dell'infrastrutture"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture"; 
    dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
     "6-bis. L'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
      "Art.  2.  -  (Conclusione  del  procedimento)  -  1.  Ove   il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero  debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha  il  dovere
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
    2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro  per  la  funzione  pubblica,
sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti  di  competenza
delle amministrazioni  statali  devono  concludersi,  ove  non  siano
direttamente  previsti  per  legge.  Gli  enti   pubblici   nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria  competenza.  I  termini
sono modulati tenendo  conto  della  loro  sostenibilita',  sotto  il
profilo dell'organizzazione  amministrativa,  e  della  natura  degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio  di  ufficio  del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il  procedimento  e'
ad iniziativa di parte. 
    3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di
novanta giorni. 
     4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per  l'adozione
di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di  organi
o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3  sono  sospesi  fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per  un  periodo  massimo
comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi  2
e 3  possono  essere  altresi'  sospesi,  per  una  sola  volta,  per
l'acquisizione di informazioni o  certificazioni  relative  a  fatti,
stati  o  qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
     5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai
commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo'
essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura  l'inadempimento  e  comunque  non
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o
3.  Il  giudice  amministrativo  puo'  conoscere   della   fondatezza
dell'istanza. E' fatta  salva  la  riproponibilita'  dell'istanza  di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti". 
     6-ter. L'articolo 20 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
     -"Art. 20. - (Silenzio assenso) - 1. Fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 19,  nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il
rilascio    di    provvedimenti    amministrativi     il     silenzio
dell'amministrazione   competente   equivale   a   provvedimento   di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
     2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
     3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
     4. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  agli
atti  e  procedimenti   riguardanti   il   patrimonio   culturale   e
paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza
e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui
la  normativa  comunitaria   impone   l'adozione   di   provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli  atti  e
procedimenti individuati con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
    5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis". 
     6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui  al  comma  2
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  come  sostituito
dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,   sono   adottati   entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
     6-quinquies. Continuano ad applicarsi  le  disposizioni  vigenti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, se non  modificate  o  sostituite  dalle
disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo. 
     6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dal  comma  6-ter  del  presente
articolo, non si applicano ai procedimenti  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove istanze. 
     6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto si intendono accolte, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide,  se  l'amministrazione  non  comunica   all'interessato   il
provvedimento di diniego nel termine  di  centottanta  giorni,  salvo
che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un  termine  piu'
lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto
dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo. 
     6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' sostituito dal seguente: 
     "2.  I  documenti  attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e  stati
soggettivi,  necessari  per  l'istruttoria  del  procedimento,   sono
acquisiti d'ufficio  quando  sono  in  possesso  dell'amministrazione
procedente,  ovvero  sono  detenuti,  istituzionalmente,   da   altre
pubbliche   amministrazioni.   L'amministrazione   procedente    puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la  ricerca
dei documenti". 
    6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20". 
     6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  controversie
relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". 
     6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, le parole:  "una  sola  volta"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due sole volte". 
     6-duodecies. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria
competenza, il Ministro per la funzione pubblica  si  avvale  di  una
Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo  del
Dipartimento degli affari giuridici e  legislativi  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da  un
numero  massimo   di   venti   componenti   scelti   fra   professori
universitari,  magistrati  amministrativi,  contabili  ed   ordinari,
avvocati dello Stato, funzionari parlamentari,  avvocati  del  libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione  all'albo  professionale,
dirigenti delle  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti  di  elevata
professionalita'.  Se   appartenenti   ai   ruoli   delle   pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in  aspettativa
o  fuori  ruolo,  secondo  le  norme  ed  i  criteri  dei  rispettivi
ordinamenti. La Commissione e' assistita da una  segreteria  tecnica.
Il contingente di personale da collocare fuori  ruolo  ai  sensi  del
presente comma non puo' superare le dieci unita'. 
     6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e  della
segreteria tecnica di  cui  al  comma  6-duodecies  e'  disposta  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  per
la funzione pubblica da lui  delegato,  che  ne  disciplina  altresi'
l'organizzazione e il funzionamento. Nei  limiti  dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti. 
      6-quaterdecies.  Per  l'attuazione  dei  commi  6-duodecies   e
6-terdecies e' autorizzata la  spesa  massima  di  750.000  euro  per
l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e  di  1.500.000  euro
per  l'anno  2007.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  come  determinata  dalla
tabella  C  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
     6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "al Ministero dell'economia
e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche
per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi  a
tal fine  individuati  dalle  strutture  di  erogazione  dei  servizi
sanitari"". 
    All'articolo 4: 
    al comma 1: 
    nelle lettere a) e d), la parola: "soppresso" e' sostituita dalla
seguente: "abrogato"; 
    dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
     "a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174  e  176",  sono
inserite le seguenti: "nonche' in caso di mancato adempimento per gli
anni 2004 e precedenti"; 
     a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le  parole:  "con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  delle  attivita'
produttive"  sono  inserite  le  seguenti:  "e   del   Ministro   per
l'innovazione e le tecnologie"; 
     a-quater) al primo periodo del comma 262, le parole: "22 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36 milioni di  euro"  e  le
parole: "36 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "22
milioni di euro""; 
    dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
     "c-bis) al comma  374,  lettera  d),  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "Nel  caso   di   versamento   effettuato   con   modalita'
telematiche, l'Agenzia  o  il  soggetto  da  essa  incaricato  devono
riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi
dovuti entro il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di
riscossione"; 
      c-ter)  al  comma  426,  secondo   periodo,   le   parole   da:
"irregolarita'" fino a: "20  novembre  2004"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "responsabilita'  amministrative  derivanti  dall'attivita'
svolta fino al 20 novembre 2004"; 
    c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il seguente: 
     "426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal
comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di
riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o  del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte  a  ruolo  o  delle
definizioni automatiche delle stesse e, fermi  restando  gli  effetti
delle  predette  definizioni,  le  comunicazioni  di   inesigibilita'
relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003  ed  ancora  in
carico alla data del 20 novembre 2004 sono  presentate  entro  il  30
ottobre  2006;   per   tali   comunicazioni   il   termine   previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 
112, decorre dal 1° novembre 2006"; 
    c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente: 
     "471. A decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  per  i  contribuenti
individuati con i regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e  24  ottobre  2000,  n.  366,  che
nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto
per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari
al  97  per  cento  di  un  importo  corrispondente  alla  media  dei
versamenti  trimestrali  eseguiti  o  che  avrebbero  dovuto   essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso"; 
      c-sexies)  al  comma  534,  dopo  le  parole:  "amministrazioni
regionali" sono inserite le  seguenti:  "della  Federazione  italiana
gioco calcio""; 
    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
     "1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte
le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991,
n. 243, e dall'articolo 2, comma  5,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25""; 
     nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289". 
    Nel capo II, dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
     "Art. 4-bis.  -  (Trasferimenti  erariali  alle  regioni)  -  1.
All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 
56, le parole: "a decorrere dal  1°  gennaio  2005"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006". 
    2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e' sostituito dal seguente: 
      "2.  Le  aliquote  e  compartecipazioni   definitive   di   cui
all'articolo 5, comma 3,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli
oneri connessi  alle  funzioni  attribuite  alle  regioni  a  statuto
ordinario di cui al comma 1". 
     3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005,  n.
26, le parole: "Entro  il  30  aprile  2005"  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'Entro il 30 settembre 2005". 
     Art. 4-ter. - (Indicazione del codice fiscale nelle distinte  di
versamento in Tesoreria) - 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A
e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai  sensi  delle
vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in
Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle  relative  distinte,  ovvero
sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza  di  tale
indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento  presso
i propri sportelli. 
     2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie". 
    All'articolo 5: 
     al comma 1, le parole: "per effetto della" sono sostituite dalle
seguenti: "per effetto delle"; 
     al comma 3, le parole: ",  da  inserire  in  apposito  programma
regionale," sono soppresse; 
     al comma 5, dopo le parole:  "su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti" la parola: "sono" e' sostituita dalle
seguenti: "possono essere"  e  dopo  le  parole:  "delle  concessioni
autostradali gia' assentite," sono inserite le seguenti: "anche se"; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
     "6. Per le opere ed i lavori di cui  al  comma  5,  le  stazioni
appaltanti  procedono  alla  realizzazione  applicando  la  normativa
comunitaria in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e,  anche
soltanto  per   quanto   concerne   le   procedure   approvative   ed
autorizzative  dei   progetti   qualora   dalle   medesime   stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari  ove  nominati,
ritenuto eventualmente piu' opportuno, le disposizioni  di  cui  alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente  alle
opere stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti,  ed
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto che le stazioni  appaltanti,  previo  parere  dei  commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera, proseguire  e  concludere
in luogo dell'avviare un nuovo  procedimento  ai  sensi  del  decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190"; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
     "7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina
di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti  i  poteri
di cui all'articolo 13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e
successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalita',  competenza  ed  esperienza  maturata  nel  settore
specifico  della  realizzazione  di  opere   pubbliche,   provvedendo
contestualmente alla conferma  o  alla  sostituzione  dei  Commissari
straordinari eventualmente gia' nominati"; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    "10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni
e dei permessi necessari alla realizzazione o  al  potenziamento  dei
terminali di rigassificazione in possesso di  concessione  rilasciata
ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi  dell'articolo  8
della legge 24 novembre 2000, n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture
strategiche nel settore del gas naturale  ai  sensi  della  legge  21
dicembre 2001, n. 443,  sono  tenuti  ad  esprimersi  entro  sessanta
giorni dalla richiesta.  In  caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato
ritardo, il Ministero delle  attivita'  produttive,  nell'ambito  dei
propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di  bilancio,
provvede senza necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad
acta per gli adempimenti di competenza"; 
     al comma 11, le parole: "delle normativa" sono sostituite  dalle
seguenti: "della normativa"; 
     al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole:  "articoli  118,
119 e 120 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; 
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    "12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di  fallimento
dell'appaltatore  o  di   risoluzione   del   contratto   per   grave
inadempimento del medesimo, possono interpellare  progressivamente  i
soggetti che hanno partecipato alla  originaria  procedura  di  gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si  procede
all'interpello a partire dal  soggetto  che  ha  formulato  la  prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 
    12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
gia' proposte  in  sede  di  offerta  dal  soggetto  progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 
    12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i
soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento  del  completamento  dei
lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando,  in
deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10,  commi
1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29  della  legge  11  febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto  dei  principi
generali   dell'ordinamento   e    della    normativa    comunitaria.
L'affidamento  con  procedura   negoziata   avviene   mediante   gara
informale,  sulla  base   del   progetto   originario   eventualmente
modificato o integrato per effetto di varianti che  si  fossero  rese
nel frattempo necessarie, alla quale devono  essere  invitati  almeno
dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 
      12-quinquies.  Qualora  il  fallimento  dell'appaltatore  o  la
risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento  del  medesimo
intervenga allorche' i lavori siano gia'  stati  realizzati  per  una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto  residuo
dei lavori non superi i tre milioni di euro, le  stazioni  appaltanti
possono  procedere  all'affidamento  del  completamento  dei   lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza  pubblicazione  di
bando di cui al comma 12-quater"; 
    dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 
    "16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione  a  specifiche  disposizioni  legislative  concernenti   lo
sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n.  140,  sono  utilizzati
secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. 
     16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente: 
     "24-bis. La SACE Spa  puo'  destinare  propri  beni  e  rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli  da
essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 5, commi  18  e  24.  Alle  operazioni  di  raccolta
effettuate dalla  SACE  Spa  ai  sensi  del  presente  comma  non  si
applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale  ne  cura  gli  interessi  e  in  loro
rappresentanza esclusiva esercita  i  poteri  stabiliti  in  sede  di
nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni". 
     16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della  legge  30  dicembre
2004, n. 312, e' abrogato. 
     16-quinquies. Il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo
7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3l marzo 2005, n. 43, e' soppresso. 
     16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
     "2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice
di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9,  comma  4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2
dicembre 2000, n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da parte del
collegio arbitrale delle tariffe  di  cui  all'allegato  al  predetto
regolamento. 
     2-bis. All'atto del deposito del lodo  va  corrisposta,  a  cura
degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore  della
relativa controversia. 
     2-ter. In caso di  mancato  accordo  per  la  nomina  del  terzo
arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera
arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.  Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le  norme
di procedura di  cui  al  citato  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398". 
     16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali  definite  o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  purche'  risultino  rispettate  le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura
civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  come
modificato dal comma 16-sexies del presente articolo". 
    Nel capo III, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
     "Art. 5-bis. - (Incentivazione della logistica) - 1. Nell'ambito
degli  strumenti  finanziari  a  disposizione,   il   CIPE   finanzia
prioritariamente le misure necessarie per garantire la  realizzazione
di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali  per
l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese  con  sistemi
tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo  del  sistema
logistico nazionale. 
     2. Per lo  sviluppo  di  efficaci  strumenti  a  sostegno  della
incentivazione di un  sistema  nazionale  della  logistica,  anche  a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1,  comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  comma  361  del  citato  articolo   1,   e'   prevista
prioritariamente  la  realizzazione  di  piattaforme  tecnologiche  e
logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate  in
aree strategiche per lo sviluppo  del  sistema  logistico  nazionale,
partendo dalle aree sottoutilizzate. 
     3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del  comma  2,
sono adottate le misure necessarie a garantire la  rivalutazione  del
sistema  portuale  delle  aree  sottoutilizzate  e  il  sostegno   al
trasporto ferroviario e all'intermodalita',  con  l'adeguata  offerta
dei servizi necessari per la realizzazione di una rete  logistica  ed
intermodale interconnessa. 
     4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in
grado di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e  la
distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un  sistema
integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  sono  ridefinite  le  relative  procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia  di
servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di  massima
semplificazione,  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   utilizzo   di
tecnologie informatiche". 
    All'articolo 6: 
     al comma 3, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle  imprese"  sono
inserite le seguenti: ", anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali
e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,""; 
     al comma 3, lettera b), capoverso b), le parole:  "Comunicazione
della Commissione europea 2001/c"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"comunicazione della Commissione europea 2001/C" e le parole: "n. 37"
sono sostituite dalle seguenti: "n. C/37"; 
    al comma 5, secondo periodo, le parole: "dell'imprese proponenti"
sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese proponenti"; 
     al comma 6, dopo le parole: "decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297," sono inserite le seguenti:  "nonche'  quelle  stipulate  dal
Ministero delle attivita' produttive con gli istituti bancari per  la
gestione degli interventi di  cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,"; 
    dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
     "6-bis. Il provvedimento di revoca delle  agevolazioni  disposte
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46,
degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni"; 
     al comma 7, le parole: "e le regioni e province  autonome"  sono
sostituite dalle seguenti: ", le regioni e le province autonome"; 
     al comma 9,  dopo  le  parole:  "dei  Ministri  delle  attivita'
produttive," sono  inserite  le  seguenti:  "per  lo  sviluppo  e  la
coesione territoriale,"; 
    al comma 10, dopo le parole: "la produttivita' delle imprese che"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche  in  collaborazione  con  le
associazioni imprenditoriali e le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura"; 
     al comma 11 le parole: "fa ricorso alle risorse del  Fondo  aree
sottoutilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "fa ricorso, secondo
i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalita'  del  Fondo
stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate"; 
     al comma 13 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per
l'attrazione di professionalita' di alta qualifica,  Sviluppo  Italia
S.p.a.  puo'  operare  in  convenzione   con   le   universita',   le
associazioni imprenditoriali e le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura"; 
     al comma 14, dopo la parola: "Fondo" sono inserite le  seguenti:
"per le"; 
    dopo il comma 14, e' aggiunto il seguente: 
     "14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri  trasmette  al
Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal  CIPE
ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione". 
    Nel capo IV, dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
     "Art. 6-bis. - (Disposizioni per l'incentivazione e lo  sviluppo
dell'industria per la  difesa).  -  1.  Per  consentire  l'avvio  del
programma di sviluppo e di acquisizione  delle  unita'  navali  della
classe  FREMM  (fregata  europea  multimissione)  e  delle   relative
dotazioni operative, e' autorizzata la spesa di 25  milioni  di  euro
per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di
euro  per  l'anno  2007.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo; i relativi stanziamenti  sono  iscritti  nell'ambito  delle
unita' previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero
delle attivita' produttive. Per gli  anni  successivi,  ai  fini  del
completamento  del  programma,  si   potra'   provvedere   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni". 
     Nella rubrica del capo  V,  dopo  la  parola:  "innovazione"  e'
inserita la seguente: "e". 
    All'articolo 7: 
     al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno,  una  relazione  al
Governo e alle competenti Commissioni parlamentari  nella  quale  da'
conto delle attivita' svolte nell'anno precedente"; 
    dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si  applica
a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in  Italia  a  giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero". 
     3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto  di
personal computer di  nuova  fabbricazione  acquistati  nello  stesso
esercizio  della  cessione,  eventualmente   con   annessi   relativi
programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti  soggetti
all'imposta sul reddito  delle  societa',  in  favore  di  lavoratori
dipendenti, non da' luogo, ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  a
presupposto di imponibilita' per reddito in natura. 
     3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con
i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonche' inviare
se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto  della  normativa
vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi  ad
ogni adempimento  amministrativo,  utilizzando  all'uopo  le  risorse
finanziarie gia' disponibili per le esigenze informatiche.  L'obbligo
di  cui  al   presente   comma   decorre,   per   ciascuna   pubblica
amministrazione  centrale,  dalla  data  stabilita  con  decreto  del
Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica e con il Ministro interessato.  Dalle  disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica". 
    All'articolo 8: 
     al comma 1, alinea, dopo le parole: "legge 19 dicembre 1992,  n.
488," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,"; 
     al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle graduatorie" sono
inserite le seguenti: "ove previste"; 
     al comma 2, alinea, dopo le parole: "Con decreto" sono  inserite
le  seguenti:  "di  natura  non  regolamentare"  e  dopo  le  parole:
"Conferenza permanente" sono inserite le seguenti: "per i rapporti"; 
     al comma 2, lettera c), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", ad eccezione della misura di  cui  all'articolo  2,  comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
     al comma 2, lettera g), le parole:  "modificando  eventualmente"
sono sostituite dalle seguenti: "anche con la eventuale modifica di"; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     "3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  356,
lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano  alla  concessione  di  incentivi
disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma  per
i quali il Ministro delle attivita'  produttive,  alla  stessa  data,
abbia presentato al CIPE  la  proposta  di  adozione  della  relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera  CIPE
n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  215
del 16 settembre 2003"; 
    al comma 4, le parole: ", fino alla scadenza delle convenzioni in
essere con questi ultimi," sono soppresse e dopo le parole: "ai sensi
del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al"; 
    al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: "legge 27 dicembre
2002,  n.  289,"   sono   inserite   le   seguenti:   "e   successive
modificazioni,"; 
     al comma 7, lettera  e),  le  parole:  "dopo  l'articolo  12  e'
inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "nel titolo  I,
e'  aggiunto  il  seguente  articolo"  e  nell'articolo  12-bis   ivi
richiamato, le parole: "presente  titolo  I"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "presente titolo". 
    Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: 
     "Art. 8-bis. -  (Ulteriori  interventi  per  i  Giochi  olimpici
invernali "Torino 2006"). - 1. Lo stanziamento  di  cui  all'articolo
7-septies,  comma  1,  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  e'
incrementato per un importo pari a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30  milioni  di  euro  per
l'anno 2007. 
     2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento  il  2
per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi"; 
     b) al  comma  3,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "di  cui
all'articolo 1, comma 1, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  e
successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' per la
realizzazione di interventi temporanei  correlati  a  quelli  di  cui
all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,"; 
    c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo; 
     d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di  cui
alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,"  sono
inserite le seguenti: "nonche'  a  quelli  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo,"; 
     e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto  il  seguente:
"In relazione alla eccezionale necessita' ed  urgenza  di  attuare  i
compiti di cui al comma 2, la societa' di cui al comma  1  nonche'  i
soggetti di cui la stessa si puo' avvalere possono altresi' procedere
in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a  quelle
che saranno individuate con apposita ordinanza della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, adottata in attuazione  dell'articolo  5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401". 
     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si  provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata
dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  per  10
milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e
30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005
il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1,  comma  15,  lettera
a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10 milioni di
euro". 
    All'articolo 9: 
    al comma 1: 
     nell'alinea, dopo le  parole:  "Alle  imprese  rientranti  nella
definizione comunitaria di" e' inserita la seguente:  "microimprese,"
e  le  parole:  "della  Commissione  europea  n.  2003/361/CE"   sono
sostituite dalle seguenti: "n. 2003/361/CE della Commissione,"; 
     nella lettera b),  dopo  le  parole:  "comunque  operata,"  sono
inserite le seguenti: "ovvero l'aggregazione fra singole imprese,"; 
     nella lettera c), le parole: "l'attivita' nell'anno  precedente"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "attivita'  omogenee  nel  periodo
d'imposta precedente"; 
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
     "1-bis. Ai fini del  presente  articolo  per  concentrazione  si
intende: 
      a)  la   costituzione   di   un'unica   impresa   per   effetto
dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione; 
     b) l'incorporazione di una o piu'  imprese  da  parte  di  altra
impresa; 
     c) la costituzione di  aggregazioni  su  base  contrattuale  fra
imprese  che  organizzano   in   comune   attivita'   imprenditoriali
rilevanti; 
    d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori
istituiscono una organizzazione comune per  lo  svolgimento  di  fasi
rilevanti delle rispettive imprese; 
    e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese. 
     1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis  non  puo'  avere
durata inferiore a tre anni. 
     1-quater. Tutte le imprese di cui al comma  1-bis  iscrivono  al
registro  delle  imprese  l'avvenuta  concentrazione  ai  sensi   del
presente articolo"; 
     al comma 2,  dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: ",  e
successive modificazioni"; 
     al comma 3,  nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "l'impresa
concentrataria inoltra," sono inserite le seguenti: "a decorrere"; 
     al comma 5,  dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono aggiunte le  seguenti:  ",  e
successive modificazioni"; 
     al comma 6,  dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: ",  e
successive modificazioni"; 
     al comma 7,  dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono aggiunte le seguenti:  ",
e successive modificazioni". 
    All'articolo 10: 
    al comma 1: 
     nell'alinea, dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633," sono inserite  le  seguenti:  "e
successive modificazioni,"; 
    nelle lettere b) e d), la parola: "soppresso" e' sostituita dalla
seguente: "abrogato"; 
     nella lettera e), dopo le parole: "secondo  le  modalita'"  sono
inserite le seguenti: "previste dal regolamento"; 
     al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  successive
modificazioni,"; 
      al  comma  4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di  cui
al comma 2 i criteri di progressione  delle  aliquote  stabiliti  nel
medesimo comma 2"; 
     al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo  45  del"  sono
inserite le seguenti: "testo unico di cui al"; 
    al comma 8, lettera a), le parole: "quelle previste dall'articolo
1" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle previste in  attuazione
dell'articolo 1"; 
     al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: "Il  Fondo"  sono
inserite le seguenti: "per il risparmio idrico ed  energetico,";  nel
secondo periodo, le parole: "fondo  per  la"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fondo per lo sviluppo della", le  parole:  "fondo  per  il
risparmio" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo per il risparmio" e
le parole: ", comma 5," sono soppresse; 
     al comma 10, nel primo periodo, dopo la parola:  "forestali"  il
segno di interpunzione: "," e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 10-bis. - (Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49). - 1.  Il  comma  3  dell'articolo  17  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e'  sostituito  dal
seguente: 
     "3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una  quota
pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie
aventi i requisiti che hanno presentato domanda di  partecipazione  e
per una quota pari al  50  per  cento  in  proporzione  ai  valori  a
patrimonio   netto   delle   partecipazioni   assunte   nonche'   dei
finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo  12
della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata  in
proporzione alla percentuale di utilizzazione da  parte  di  ciascuna
societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui  al
comma 2 ai sensi della predetta norma.  Il  Ministero  esclude  dalla
ripartizione  le  societa'  finanziarie  che  non  hanno   effettuato
erogazioni pari ad almeno l'80 per  cento  delle  risorse  conferite,
decorsi due anni dal conferimento delle stesse.  Per  l'attivita'  di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione  della
normativa, le societa' finanziarie ammesse alla  partecipazione  sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore  all'1
per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo
12 della citata legge 5  marzo  2001,  n.  57,  effettuati  nell'anno
precedente. Ad integrazione del decreto  previsto  dal  comma  6  del
presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione
del presente comma". 
    Art. 10-ter. - (Disposizioni per il settore agroalimentare). - 1.
Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,  il  Ministero
delle politiche agricole e forestali, con uno o  piu'  decreti,  puo'
affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a.  le
funzioni  relative  alla  valutazione,  ammissione  e  gestione   dei
contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  e  al  decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226  del  29  settembre  2003.
All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere sulle risorse  destinate  ai
contratti di filiera, il rimborso delle  spese  di  gestione  per  lo
svolgimento  delle  predette  attivita',  da   stabilire   con   atto
convenzionale stipulato tra la stessa societa' ed il Ministero  delle
politiche agricole e forestali. 
     2. Ferme restando le competenze di  approvazione  del  CIPE,  il
Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  con  uno  o  piu'
decreti, puo' trasferire alla societa'  ISA  S.p.a.  le  funzioni  di
propria  competenza  e  le  connesse  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali relative alla  valutazione,  ammissione  e  gestione  dei
contratti di programma che prevedono iniziative nel settore  agricolo
e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
     3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti
di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di
cui alla  legge  16  marzo  1988,  n.  88,  costituisce  criterio  di
preferenza, secondo  le  modalita'  stabilite  in  ciascun  bando  di
partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e
la ristrutturazione  delle  imprese  agricole,  agroalimentari  e  di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. 
     4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di  cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla  legge
16 marzo 1988, n. 88. 
     5. Le regioni possono attribuire  priorita'  nell'erogazione  di
contributi alle imprese che concludono contratti  di  coltivazione  e
vendita di cui al comma 3. 
    6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n.  488,  nell'aggiudicazione  degli  appalti
pubblici  e'  esteso  anche  alle  produzioni  agricole  oggetto   di
contratti  di  coltivazione   e   vendita   conformi   agli   accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88. 
     7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che  concludono
contratti  di  coltivazione   e   vendita   conformi   agli   accordi
interprofessionali di cui  alla  legge  16  marzo  1988,  n.  88,  e'
riconosciuta  priorita'  nell'erogazione  degli  aiuti  supplementari
diretti previsti a  discrezione  dello  Stato  membro  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. 
     8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i  contratti
di  conferimento  tra  le  cooperative  ed  i  loro  associati   sono
equiparati ai contratti di coltivazione e vendita. 
      9.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
autorizzato ad acquistare dall'Istituto di  servizi  per  il  mercato
agricolo  alimentare  (ISMEA)  e  da  Sviluppo   Italia   S.p.a.   le
partecipazioni  da  questi  possedute  nell'ISA  S.p.a.,  nonche'  ad
esercitare i conseguenti diritti dell'azionista.  All'acquisto  delle
partecipazioni predette  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per
gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come  rideterminati  dalla  legge  30
dicembre 2004, n. 311". 
    All'articolo 11: 
    al comma 2, le parole: "del Fondo" sono soppresse; 
     al comma 5,  dopo  le  parole:  "Consiglio  dei  Ministri"  sono
inserite le  seguenti:  ",  che  opera  sulla  base  degli  indirizzi
formulati dalle amministrazioni competenti"; 
    al comma 7, alla lettera a), la parola: "soppresso" e' sostituita
dalla seguente: "abrogato" e alla lettera b), capoverso 61-quater, le
parole: "data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "data di entrata in vigore della  presente
disposizione"; 
    al comma 7, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
     "b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai  Fondi
di garanzia di cui ai commi 20, 21" e' inserita la seguente: ", 23"; 
      b-ter)  ai  commi  22  e  23,  le  parole:  "dei  finanziamenti
complessivamente garantiti" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati"; 
    b-quater) dopo il comma 23 e' inserito il seguente: 
     "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004""; 
     al comma 8, dopo le  parole:  "sono  estesi"  sono  inserite  le
seguenti: ", nei limiti delle risorse di cui al comma 9,  anche  alle
aziende   operanti   in   aree   di   crisi   del   comparto    degli
elettrodomestici, nonche'"; 
    il comma 10 e' soppresso; 
     al comma 11, dopo le parole: "all'articolo 1," sono inserite  le
seguenti: "comma 1,"; 
    dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
      "11-bis.  La  disposizione  di  cui  al  comma  11  non   trova
applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti  temporali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963,  n.
730, che continua ad applicarsi  alle  condizioni  in  essere  al  31
dicembre  2004  fatti  salvi  eventuali  adeguamenti  da   apportarsi
attraverso lo strumento  convenzionale  di  cui  all'articolo  4  del
citato decreto del Presidente della Repubblica"; 
     al comma 13, le parole: "a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
decorrere dal 1° gennaio 2005" e le  parole:  "dell'Europa  centrale"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "dell'energia  elettrica  europee,
segnatamente di Amsterdam e di Francoforte"; 
    al comma 14: 
     al primo periodo dell'alinea, le parole: "decreto del Presidente
della Repubblica in data  24  gennaio  1994"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994", dopo  le
parole: "regione Sardegna" sono inserite le seguenti: ", in  coerenza
con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico regionale," e
le parole: "dopo l'approvazione del piano energetico regionale"  sono
soppresse; 
     dopo il primo periodo dell'alinea e' inserito il  seguente:  "Al
concessionario e' assicurato l'acquisto da parte  del  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta
ai prezzi e secondo le modalita'  previste  dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994"; 
     dopo il secondo periodo dell'alinea e' inserito il seguente: "Il
Comitato di coordinamento istituito  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio  1994  esercita
funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata  in  esercizio
dell'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica  oggetto  della
concessione"; 
     al terzo periodo dell'alinea, dopo le parole: "valutazione delle
offerte" sono inserite le seguenti:  "previo  esame  dell'adeguatezza
della struttura economica e finanziaria del progetto"; 
     alla lettera b), le parole: "degli inquinanti  delle  polveri  e
gassosi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delle  polveri  e  degli
inquinanti gassosi"; 
     alla lettera c), le parole: "dei lavori" sono  sostituite  dalle
seguenti: "del progetto"; 
    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
     "14-bis. La gestione temporanea della  miniera  carbonifera  del
Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogata fino alla  presa  in  consegna
delle strutture da parte del concessionario di cui  al  comma  14,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
     14-ter. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  9  e
14-bis, pari a 65 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2005  e
2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per
l'anno  2008,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D  e
F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per  l'anno
2005 il limite dei  pagamenti  indicato  all'articolo  1,  comma  15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  ridotto  di  65
milioni di euro. 
     14-quater. Le attivita' di produzione e  di  commercializzazione
dei tabacchi lavorati, nonche' quelle di trasformazione  del  tabacco
greggio, con esclusione delle  attivita'  di  commercializzazione  al
minuto  si  intendono  non  piu'  riservate  o  comunque   attribuite
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.  283,  e
la fabbricazione  e  trasformazione  di  tali  prodotti  puo'  essere
effettuata  nei   depositi   fiscali   autorizzati   dalla   predetta
amministrazione". 
    Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: 
     "Art. 11-bis. - (Sanzioni irrogate dall'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas). - 1. Alle  sanzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  non  si
applica quanto previsto dall'articolo  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente  dal
pagamento  delle  sanzioni  irrogate  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio  o  di
risarcimento  forfetario  dei   danni   subiti.   Le   modalita'   di
organizzazione e funzionamento del fondo nonche' di erogazione  delle
relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo
17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 
     Art. 11-ter. - (Potenziamento delle aree sottoutilizzate). -  1.
All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al comma 4-quater, i primi due periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2008,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)  ad  e),
che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi  a
quello in  corso  al  31  dicembre  2004,  il  numero  di  lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,  rispetto  al
numero dei lavoratori assunti con il  medesimo  contratto  mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro
per ciascun nuovo dipendente assunto, e  nel  limite  dell'incremento
complessivo del  costo  del  personale  classificabile  nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
suddetta deduzione decade  se  nei  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in  corso  al  31  dicembre  2004  il  numero  dei  lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero  degli  stessi
lavoratori  mediamente  occupati  in  tale  periodo   d'imposta;   la
deduzione  spettante  compete  in  ogni  caso  per  ciascun   periodo
d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in  corso
al 31 dicembre 2008, sempreche'  permanga  il  medesimo  rapporto  di
impiego"; 
    b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente: 
    "4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello
in corso  al  31  dicembre  2004,  fermo  restando  il  rispetto  del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l'importo deducibile determinato  ai  sensi  del  comma  4-quater  e'
quintuplicato   nelle   aree   ammissibili   alla   deroga   prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e  triplicato  nelle  aree
ammissibili alla  deroga  prevista  dall'articolo  87,  paragrafo  3,
lettera  c),  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti  a  finalita'  regionale
per il periodo 2000-2006 e da quella  che  verra'  approvata  per  il
successivo periodo". 
     2. Al maggior  onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
lettera b), valutato in 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  183
milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno  2007
e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante  utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale  fine  sono  ridotte  di  pari
importo, per gli anni  2005  e  2006,  le  risorse  disponibili  gia'
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del
29  settembre  2004,  pubblicate,  rispettivamente,  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004,  al
finanziamento degli interventi per  l'attribuzione  di  un  ulteriore
contributo per le assunzioni di cui all'articolo  7  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008  mediante  utilizzo
della medesima autorizzazione di spesa come  rideterminata  ai  sensi
delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  L'elenco
degli  strumenti   che   confluiscono   nel   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289  del
2002, e' esteso agli  interventi  di  intensificazione  dei  benefici
previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma  1  del  presente
articolo. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma  15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
     3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti  a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6  settembre  2002,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,  n.  246.
In caso  di  accertamento  di  livelli  effettivi  di  minor  gettito
superiori a quelli previsti, lo scostamento e'  recuperato  a  valere
sulle risorse del Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  nelle  more
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.  Il  CIPE  conseguentemente
provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla  base
delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia'
adottate. 
     4. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in cui interviene l'approvazione  da  parte  della
Comunita'  europea  ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
     5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' sostituito dal seguente: 
     "361. Per le finalita' previste  dai  commi  da  354  a  360  e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e  di  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2006.  Una  quota  dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno  2005  e  a  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a
carico del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  gli  interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005  e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e  a  50  milioni  di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle   imprese   non   riguardante   gli   interventi   nelle    aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50
milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente  dal  2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300". 
     Art. 11-quater. - (Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea).  -  1.
La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per  corrispondenza  e
simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e  41,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  deve  intendersi
riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da  parte
del  cedente,  a  nulla  rilevando  le  modalita'  di   effettuazione
dell'ordine di acquisto. 
     2. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  se  lo  Stato  membro  di
destinazione  del  bene  richiede  il  pagamento   dell'imposta   ivi
applicabile sul corrispettivo dell'operazione  gia'  assoggettata  ad
imposta  sul  valore  aggiunto  nel  territorio   dello   Stato,   il
contribuente puo'  chiedere  la  restituzione  dell'imposta  assolta,
entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21  del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  decorrente  dalla  data  di
notifica dell'atto impositivo da  parte  della  competente  autorita'
estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta  puo'
essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con  provvedimento
formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un  credito
di corrispondente importo utilizzabile  in  compensazione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      Art.  11-quinquies.  -   (Sostegno   all'internazionalizzazione
dell'economia  italiana).  -  1.  All'articolo  6,  comma   18,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  le  parole  da:
"ad eccezione di una quota" fino al termine del comma sono soppresse. 
     2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143,  per   la   parte   relativa   alla   internazionalizzazione
dell'economia italiana, si interpreta  nel  senso  che  SACE  S.p.a.,
ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e'  autorizzata  altresi'  a  rilasciare,  nel
rispetto  della  disciplina  comunitaria  in  materia,   garanzie   e
coperture  assicurative  per   il   rischio   di   mancato   rimborso
relativamente a finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito ed altri  strumenti  finanziari,  ivi  inclusi  quelli  emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al  processo
di  internazionalizzazione  di  imprese  italiane,  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche  attraverso  societa'  di
diritto estero a loro collegate o da loro controllate. 
     3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui  al
comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione  a
operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di  piccole
e medie imprese secondo la definizione comunitaria e,  per  la  parte
rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore
a 250 milioni di euro. 
     4. Le garanzie e  coperture  assicurative  di  cui  al  comma  2
beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici  indicati
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte
dei limiti ordinari indicati  distintamente  per  le  garanzie  e  le
coperture  assicurative  di   durata   inferiore   e   superiore   ai
ventiquattro  mesi  ai  sensi   dell'articolo   6,   comma   9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno  2005
il limite specifico di cui al presente comma  e'  fissato  in  misura
pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati. 
     5. SACE  S.p.a.  fornisce  informazioni  dettagliate  in  merito
all'operativita' di cui al presente articolo nel proprio bilancio  di
esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento  all'attivita'
di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma  4,  le
risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e  i  risultati
conseguiti". 
    All'articolo 12: 
     al comma 1, nel  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "nazionale del turismo  di  cui  al  comma  2";  nel
secondo periodo, dopo le parole: "Viceministri, indicati  nel  citato
decreto," sono inserite  le  seguenti:  "ed  il  sottosegretario  con
delega al turismo" e dopo le parole: "nel numero massimo di tre" sono
inserite le seguenti: "e un rappresentante delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura"; 
     al comma 5,  lettera  d),  dopo  le  parole:  ",  nonche'  delle
attivita' di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: ",  al  netto
dei costi inerenti alla gestione della  piattaforma  tecnologica  ivi
indicata"; 
     al comma 7, nel primo periodo, le  parole:  "se  nominato"  sono
sostituite dalle seguenti:  "se  nominati"  e  le  parole:  "e  delle
associazioni di categoria" sono sostituite dalle seguenti:  ",  dello
Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura";  nel  secondo  periodo,  le
parole: "e' in particolare previsto" sono sostituite dalle  seguenti:
"sono in  particolare  previsti"  e  dopo  le  parole:  "del  turismo
culturale" sono inserite le seguenti: "e del turismo congressuale"; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale di ENIT
-  Agenzia  nazionale  per  il  turismo  e  delle  societa'  da  essa
controllate per le proprie attivita' di assistenza tecnica e  per  la
gestione  di  azioni  mirate  allo  sviluppo  dei  sistemi  turistici
multiregionali. Il Ministro delle attivita' produttive puo' assegnare
direttamente ad ENIT - Agenzia  nazionale  per  il  turismo  ed  alle
societa'  da  essa  controllate,  con  provvedimento  amministrativo,
funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti"; 
     al comma 9, le parole: "progetto Scegli-Italia" sono  sostituite
dalle seguenti: "progetto Scegli Italia"; 
     al comma 10, le parole: "Progetto Scegli-Italia" sono sostituite
dalle seguenti: "progetto Scegli Italia"; 
     al comma 11, le parole: "unita' revisionale  di  base  di  conto
capitale Fondo speciale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"". 
    All'articolo 13: 
     al comma 2, alinea, dopo le parole: "per gli anni 2005  e  2006"
sono inserite le seguenti: ",  con  decorrenza,  in  ogni  caso,  non
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,"; 
    al comma 2, lettera a), il quinto periodo e' soppresso; 
    al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: "ovvero"
sono inserite le seguenti: ", in caso di cessazione di attivita',"  e
dopo le parole: "legge n. 223 del  1991,"  le  parole:  "in  caso  di
cessazione di attivita'," sono soppresse; 
     al comma 2, lettera d), primo periodo,  le  parole:  "datori  di
lavoro privati," sono sostituite dalle seguenti:  "datori  di  lavoro
privati ed"; 
     al comma 2, lettera d), secondo periodo, le  parole:  "capoverso
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo"; 
     al comma 4, lettera b), le parole: "soggetti di  gestione"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "soggetti  a  cui  e'   attribuita   la
gestione"; 
     al comma 5, le parole:  "  per  402,23  milioni"  e:  "per  0,35
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "402,23  milioni"  e:  "0,35
milioni", dopo le parole: "Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali" la parola: ", e" e' sostituita dal segno  di  interpunzione:
";" e dopo le parole: "articolo 9-ter della" la parola:  "citata"  e'
soppressa; 
     al comma 6, le parole: "della lettera i-quater)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettera i-quater)"; 
     al comma 7, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"primo comma"; 
     ai commi 7, 8 e 11 le parole: "non imputabili all'imprenditore o
ai lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato"; 
    al comma 13, alinea, le parole: ", comma 1," sono soppresse; 
     al comma 13, lettera a),  le  parole  :  "il  sesto  periodo  e'
sostituito dal seguente" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  sesto
periodo e' sostituito dai  seguenti"  e,  alla  fine  della  medesima
lettera, e' aggiunto il seguente periodo:  "I  progetti  relativi  ai
piani individuali ed alle  iniziative  propedeutiche  e  connesse  ai
medesimi sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle  province  autonome
territorialmente  interessate,  affinche'  ne  possano  tenere  conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni"; 
    dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: 
     "13-bis. All'articolo 49 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
     "5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5,  la  disciplina  dell'apprendistato  professionalizzante  e'
rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria  stipulati  da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale"". 
    Nel capo VII, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: 
     "Art. 13-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180). -  1.  Al  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
     1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite
nei seguenti articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "ed  in  altre
disposizioni di legge"; 
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
     "I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche  e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  prestiti  da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della
stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e  per  periodi  non
superiori a dieci anni. 
    Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali  casse
di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita'  e  vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  gli
assegni vitalizi e i  capitali  a  carico  di  istituti  e  fondi  in
dipendenza del rapporto di lavoro. 
    I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita
che ne assicuri il recupero del residuo credito in  caso  di  decesso
del mutuatario"; 
    b) all'articolo 52: 
     1) al primo comma, le parole: "per il periodo  di  cinque  o  di
dieci anni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  un  periodo  non
superiore ai dieci anni" e sono  soppresse  le  parole:  "ed  abbiano
compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno  cinque  anni  e,
nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di  servizio  utile
per l'indennita' di anzianita'"; 
    2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
     "Nei confronti dei medesimi impiegati  e  salariati  assunti  in
servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello  stipendio
o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che,  al  momento
dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere  per  la   scadenza   del
contratto in essere. Alla cessione del trattamento di  fine  rapporto
posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si  applica
il limite del quinto. 
    I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile con gli enti e le  amministrazioni
di cui all'articolo 1, primo comma,  del  presente  testo  unico,  di
durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro
compenso, valutato al netto delle ritenute  fiscali,  purche'  questo
abbia carattere certo e continuativo. La cessione non  puo'  eccedere
il periodo di tempo che,  al  momento  dell'operazione,  deve  ancora
trascorrere per la scadenza  del  contratto  in  essere.  I  compensi
corrisposti a tali soggetti  sono  sequestrabili  e  pignorabili  nei
limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile"; 
    c) all'articolo 55: 
    1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa; 
     2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa  la  parola:
"Non"  e  le  parole:  "Istituto  nazionale  per   l'assistenza   dei
dipendenti  degli  enti  locali"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"Istituto    nazionale    di    previdenza    per    i     dipendenti
dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo  le  parole:  "Lo
stesso divieto vale per" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Non  si
possono perseguire". 
     2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli  operatori
professionali interessati, sono dettate  le  disposizioni  occorrenti
per l'attuazione del presente articolo. 
     Art. 13-ter. - (Contributi agricoli). - 1. Per i mesi di maggio,
giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono  sospesi  i  termini  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento  e
per le procedure di riscossione relative ai contributi  previdenziali
e assistenziali concernenti  i  datori  di  lavoro  e  i  lavoratori,
dipendenti  e  autonomi,  del  settore  agricolo,  con  recupero  dei
relativi importi entro il 20 dicembre 2005". 
    All'articolo 14: 
    al comma 1, dopo le parole: "articolo 7, commi 1 e 2, della legge
7 dicembre 2000, n. 383," sono inserite le seguenti: "e in favore  di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto  statutario
la tutela, la promozione e la valorizzazione dei  beni  di  interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,"; 
     al comma 7, lettera b), le parole: "lettera a),  le  parole:  "o
finalita'  di  ricerca  scientifica"  sono  soppresse;  nel  medesimo
comma," sono soppresse e, dopo le parole: "enti di ricerca pubblici,"
sono inserite le seguenti: "delle  fondazioni  e  delle  associazioni
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi  per
oggetto statutario lo svolgimento o la  promozione  di  attivita'  di
ricerca scientifica,  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,"; 
    dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
     "8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, e' abrogato. 
    8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005". 
    Nel capo IX, dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti: 
     "Art. 14-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1.  Le
disposizioni del presente decreto sono applicabili  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
      Art.  14-ter.  (Abrogazione  di  norme).  -  1.  Sono  abrogati
l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 aprile  1998,  n.  169,  l'articolo  2,
comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo  10  del  decreto  del  Ministero
delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
86 del 14 aprile 1999. 
    2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche
e sportive puo' essere esercitata dal concessionario con mezzi propri
o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". 
    L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
     -"Art. 15. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri  derivanti
dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9,  comma
3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi  77,25  milioni
di euro per l'anno 2005, 472,75 milioni  di  euro  per  l'anno  2006,
378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2008, si provvede: 
     a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni
di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  2005,  utilizzando  la  proiezione  per  i
predetti  anni  dell'accantonamento  relativo  al   Ministero   delle
comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e  2007
e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  per
euro 10,75 milioni per  l'anno  2006  e  per  euro  10,25  milioni  a
decorrere dall'anno 2007; 
     b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
     c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319  milioni  di
euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007  e  306,3
milioni di euro a decorrere dal  2008,  mediante  utilizzo  di  parte
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7,  comma  3,  e  10,
commi 2, 3 e 4; 
     d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di
euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per  l'anno  2007  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
modificazioni, come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
     2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate  di  cui  agli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica di cui  al  comma  5
dell'articolo  10  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno
2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 
     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".