IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
  Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  come sostituito dalla
legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  con riferimento ai
principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento
giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e
verticale;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e
semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del
2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi
richiamati;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  27  luglio  2004,  n.  186,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
  Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per
l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche'
il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.
101;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n. 50, recante
attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 74, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita'
ingannevole;
  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, come
modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto
1999, n. 342;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111, recante
attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le
vacanze ed i circuiti tutto compreso;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti
stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
  Vista  la  legge  30  luglio  1998,  n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998, n. 427, recante
attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela
dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi
all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n. 185, recante
attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 63, recante
attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 84, recante
attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai
medesimi;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n. 253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo  15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
  Visto   il  decreto  legislativo  23  aprile  2001,  n.  224,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti
inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19  gennaio  1999,  n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco
delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  2002,  n. 24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n. 172, recante
attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti;
  Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di
messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di
comunicazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 dicembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale del 20
dicembre 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
  Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato
in data 10 maggio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e della salute;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Finalita' ed oggetto

  1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi
contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel
trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con
particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il
presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i
processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
 
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 153 del Trattato che istituisce la
          Comunita'  economica  europea,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee del 24 dicembre 2002, n.
          C 325, e' il seguente:
              "Art. 153 (Protezione dei consumatori). - 1. Al fine di
          promuovere  gli  interessi dei consumatori ed assicurare un
          livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunita'
          contribuisce  a  tutelare  la  salute,  la  sicurezza e gli
          interessi economici dei consumatori nonche' a promuovere il
          loro    diritto    all'informazione,    all'educazione    e
          all'organizzazione   per   la   salvaguardia   dei   propri
          interessi.
              2.   Nella   definizione  e  nell'attuazione  di  altre
          politiche   o   attivita'   comunitarie   sono   prese   in
          considerazione  le  esigenze  inerenti  alla protezione dei
          consumatori.
              3.  La  Comunita'  contribuisce  al conseguimento degli
          obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
                a) misure  adottate  a  norma dell'art. 95 nel quadro
          della realizzazione del mercato interno;
                b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo
          della politica svolta dagli Stati membri.
              4.  Il  Consiglio,  deliberando secondo la procedura di
          cui  all'art.  251  e  previa  consultazione  del  Comitato
          economico   e   sociale,   adotta   le  misure  di  cui  al
          paragrafo 3, lettera b).
              5.  Le  misure  adottate  a  norma  del paragrafo 4 non
          impediscono  ai  singoli  Stati  membri  di  mantenere o di
          introdurre  misure di protezione piu' rigorose. Tali misure
          devono  essere  compatibili  con il presente trattato. Esse
          sono notificate alla Commissione.".
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                d) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
          n.  214,  supplemento  ordinario)  concernente  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              - Il  testo  dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63,   supplemento  ordinario)  concernente  la  "Delega  al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e' il seguente:
              "Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f) adeguamento  delle procedure alle nuove tecnologie
          informatiche.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                e) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.".
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n.
          186,  di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge
          28 maggio  2004,  n. 136, recante "Disposizioni urgenti per
          garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
          amministrazione.  Disposizioni  per  la rideterminazione di
          deleghe   legislative   e   altre  disposizioni  connesse";
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 luglio 2004, n.
          175, supplemento ordinario), e' il seguente:
              "Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
          deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
          Governo  delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
          per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi dei
          decreti  legislativi  30 luglio  1999,  n.  300, 20 ottobre
          1998,  n.  368,  29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n.
          273,  16 luglio  1997,  n.  264,  16 luglio  1997,  n. 265,
          28 novembre  1997,  n.  459,  e  28 novembre  1997, n. 464,
          attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art.  1,  commi 2  e 3, all'art. 5,
          commi 2  e  3,  e  all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n.
          137.
              2.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  entro il
          termine  di  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          correttivi  o  modificativi  dei  decreti  legislativi gia'
          emanati  ai  sensi  dell'art.  21,  comma 15,  della  legge
          15 marzo   1997,   n.   59,   e  successive  modificazioni,
          attenendosi  ai  principi e criteri direttivi contenuti nel
          citato comma 15.
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
                a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                b) sport;
                c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  3 sono
          adottati  secondo  le  procedure  ed  i  principi e criteri
          direttivi  di  cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge
          6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
              5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riordino  delle  disposizioni  in  tema  di  parita' e pari
          opportunita'  tra  uomo  e donna, attenendosi ai principi e
          criteri  direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge
          6 luglio 2002, n. 137.
              6.  All'art.  6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n.
          137,  la  parola:  "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
          "trentasei".
              7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) agli  articoli 2,  comma  1,  alinea,  4, comma 1,
          alinea,  e  5,  comma  1, alinea, le parole: "un anno" sono
          sostituite dalle seguenti: "due anni";
                b) all'art.  3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
          sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                c) agli  articoli 7,  comma  1,  alinea,  8, comma 1,
          alinea,  e  9,  comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                d) all'art.  11,  comma  1, alinea, le parole: "entro
          diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro
          trenta mesi".
              8.   All'art.   15,   comma   1,  alinea,  della  legge
          12 dicembre  2002,  n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "due anni".
              9.  All'art.  6,  comma 1, alinea, della legge 8 luglio
          2003,  n.  172,  le parole: "un anno" sono sostituite dalle
          seguenti: "due anni".
              10.   Il   termine   di   cui  all'art.  13-nonies  del
          decreto-legge  25 ottobre  2002,  n.  236,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2002, n. 284, e'
          differito al 20 luglio 2004.
              13.  All'art.  5  del  decreto  legislativo 19 dicembre
          2003,   n.  379,  al  comma  4,  la  parola:  "nonche'"  e'
          sostituita dalle seguenti: "ma non".".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,   n.   224,  abrogato  dal  presente  decreto,  reca:
          "Attuazione  della  direttiva CEE numero 85/374 relativa al
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e  amministrative  degli  Stati  membri  in
          materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi,
          ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
              - La  legge  10 aprile 1991, n. 126, recante "Norme per
          l'informazione   del   consumatore",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 "Regolamento di
          attuazione  della  legge  10 aprile  1991,  n. 126, recante
          norme  per  l'informazione  del consumatore", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.
              - Il   decreto  legislativo  15 gennaio  1992,  n.  50,
          recante   "Attuazione   della   direttiva   n.   85/577/CEE
          (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea  del  31 dicembre  1985,  n.  L 372), in materia di
          contratti  negoziati  fuori  dei  locali  commerciali",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27,
          S.O.".
              - Il   decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74,
          abrogato   dal  presene  decreto,  reca  "Attuazione  della
          direttiva  n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva n.
          97/55/CE   in   materia   di   pubblicita'   ingannevole  e
          comparativa".
              - Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385,
          recante:  "Testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
          creditizia.",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O.
              - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, recante
          "Attuazione  della  direttiva n. 95/26/CE (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea del 18 luglio
          1995,   n.  L  168),  in  materia  di  rafforzamento  della
          vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
          228.
              - Il   decreto   legislativo   4 agosto  1999,  n.  342
          (Modifiche  al  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n.
          385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
          e   creditizia)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 ottobre 1999, n. 233.
              - Il   decreto   legislativo  17 marzo  1995,  n.  111,
          abrogato  dal  presente  decreto,  reca:  "Attuazione della
          direttiva  n.  90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanza
          ed i circuiti "tutto compreso"".
              - L'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria   1994"   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  10 febbraio 1996, n. 34, S.O.), aggiunge il capo
          XIV-bis  e  gli  articoli da 1469-bis a 1469-sexies dopo il
          capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile.
              -   Il   testo  degli  articoli 18  e  19  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante "Riforma della
          disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,  a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95,
          S.O.), come modificati dal presente decreto e' il seguente:
              "Art.  18  (Vendita  per  corrispondenza, televisione o
          altri  sistemi  di  comunicazione).  -  1.  La  vendita  al
          dettaglio  per  tramite  televisione  o  altri  sistemi  di
          comunicazione  e' soggetta a previa comunicazione al comune
          nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
          la  sede  legale.  L'attivita' puo' essere iniziata decorsi
          trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
              2.  E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a
          seguito  di  specifica  richiesta. E' consentito l'invio di
          campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
          il consumatore.
              3.  Nella  comunicazione  di cui al comma i deve essere
          dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
          all'art. 5 e il settore merceologico.
              4.  Nei  casi  in  cui  le  operazioni  di vendita sono
          effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
          accertare,  prima  di  metterle  in  onda,  che il titolare
          dell'attivita'  e' in possesso dei requisiti prescritti dal
          presente   decreto   per   l'esercizio   della  vendita  al
          dettaglio.  Durante la trasmissione debbono essere indicati
          il  nome  e la denominazione o la ragione sociale e la sede
          del  venditore,  il  numero di iscrizione al registro delle
          imprese  ed  il  numero della partita I.V.A. Agli organi di
          vigilanza   e'  consentito  il  libero  accesso  al  locale
          indicato come sede del venditore.
              5.  Le  operazioni  di  vendita all'asta realizzate per
          mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
          sono vietate.
              6.  Chi  effettua  le  vendite  tramite televisione per
          conto  terzi deve essere in possesso della licenza prevista
          dall'articolo  115  del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773.
              7. (Abrogato).".
              19   (Vendite   effettuate   presso  il  domicilio  dei
          consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
          ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
          e'  soggetta  a  previa  comunicazione  al comune nel quale
          l'esercente  ha  la residenza, se persona fisica, o la sede
          legale.
              2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi trenta
          giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
          1.
              3.   Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata  la
          sussistenza  dei  requisiti  di cui all'art. 5 e il settore
          merceologico.
              4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
          per  l'esercizio  dell'attivita' di incaricati, ne comunica
          l'elenco  all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
          quale  ha  la  residenza  o  la sede legale e risponde agli
          effetti  civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
          devono  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
          comma 2.
              5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
          riconoscimento  alle  persone incaricate, che deve ritirare
          non  appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
          comma 2.
              6.  Il  tesserino  di  riconoscimento di cui al comma 5
          deve   essere   numerato  e  aggiornato  annualmente,  deve
          contenere  le  generalita' e la fotografia dell'incaricato,
          l'indicazione  a  stampa  della sede e dei prodotti oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita.
              7.   Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante.
              8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente   le  operazioni  disciplinate  dal  presente
          articolo.
              9. (Abrogato).
              -  La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
          dei  diritti  dei consumatori e degli utenti" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
              -  Il  decreto  legislativo  9  novembre  1998, n. 427,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
          direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente
          per  taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione
          di  un  diritto  di  godimento  a  tempo  parziale  di beni
          immobili.".
              -  Il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
          direttiva  97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
          in materia di contratti a distanza.".
              -  Il  decreto-legge  25 febbraio 2000, n. 63, abrogato
          dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della direttiva
          98/7/CE  che modifica la direttiva 87/102/CEE in materia di
          credito al consumo.".
              -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 67,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
          direttiva  97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE in
          materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.".
              -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 84,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
          direttiva  98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori
          in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.".
              -   Il  decreto  legislativo  28 luglio  2000,  n.  253
          concernente   "Attuazione   della  direttiva  97/5/CEE  sui
          bonifici  transfrontalieri",  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
          2001, n. 218, "Regolamento recante disciplina delle vendite
          sottocosto,  a  norma  dell'art.  15,  comma 8, del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  114), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  L'art.  15, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 114 recante: "Riforma della disciplina relativa al
          settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59, (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
              "8.  Ai fini della disciplina delle vendite sotto costo
          il  Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20,
          comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
          sanzionatori,  fermo  restando  quanto disposto dalla legge
          10 ottobre  1990,  n.  287, si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 22, commi 2 e 3.
              -  Il  decreto  legislativo  23  aprile  2001,  n. 224,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
          direttiva  98/27/CE  relativa  a  provvedimenti inibitori a
          tutela degli interessi dei consumatori".
              -  Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  24,
          recante  "Attuazione  della  direttiva 1999/44/CE su taluni
          aspetti  della  vendita  e  delle  garanzie di consumo", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57,
          S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante   "Codice   in   materia  di  protezione  dei  dati
          personali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003. n. 174, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n. 172,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
          direttiva  2001/95/CE  relativa alla sicurezza generale dei
          prodotti".
              -  La legge 6 aprile 2005, n. 49, abrogata dal presente
          decreto,   recava:   "Modifiche   all'art.  7  del  decreto
          legislativo  25  gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi
          pubblicitari   ingannevoli   diffusi  attraverso  mezzi  di
          comunicazione".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          1ocali",  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, 30 agosto
          1997, n. 202), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
          ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie ed i
          compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
          dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la Conferenza
          Stato - regioni.
              2.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali;  ne fanno parte altresi il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  153  del  trattato  che  istituisce  la
          Comunita' economica europea, vedi le note alle premesse.