ALLEGATO I
Valori di emissione e prescrizioni
Parte I
Disposizioni generali
1. Il presente allegato fissa, nella parte II, i valori di
emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti e, nella parte
III, i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze
inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative
prescrizioni. Per gli impianti previsti nella parte III i valori di
emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti per
le stesse sostanze nella parte II. Per le sostanze per cui non sono
stabiliti valori di emissione nella parte III si applicano, anche per
tali impianti, i valori di emissione stabiliti nella parte II.
2. Il presente allegato fissa, nella parte IV, i valori di
emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie e agli impianti
per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici. A tali
impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le
prescrizioni ivi stabiliti. E' fatto salvo, per i grandi impianti di
combustione facenti parti di una raffineria, quanto previsto
dall'articolo 273.
3. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di
rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere
rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.
4. Se per i valori di emissione della parte II e' previsto un unico
dato numerico lo stesso rappresenta il valore minimo, ferme restando
le soglie di rilevanza delle emissioni; in tal caso il valore massimo
di emissione corrisponde al doppio del valore minimo.
5. Se per valori di emissione delle parti III e IV e' previsto un
unico dato numerico, il valore minimo e il valore massimo coincidono,
ferme restando le soglie di rilevanza delle emissioni.
Parte II
Valori di emissione
1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione
e/o mutagene (tabella A1)
In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o
tossiche per la riproduzione c/o mutagene devono essere limitate
nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell'esercizio.
Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione, che
rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le
quantita' delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di piu' sostanze di classi diverse, alle
quantita' di sostanze della classe II devono essere sommate le
quantita' di sostanze di classe I e alle quantita' di sostanze della
classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle
classi I e II.
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del
rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe II
- in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.
Tabella A1
CLASSE I
- Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolite
e tremolite)
- Benzo(a)pirene
- Berillio e i suoi composti espressi come Be
- Dibenzo(a,h)antracene
- 2-naftilammina e suoi sali
- Benzo(a)antracene
- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene
- Dibenzo (a,h)acridina
- Dibenzo(a,j )acridina
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Dibenzo (a,l) pirene
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
- Dimetilnitrosamina
- Indeno (1,2,3-cd) pirene (1)
- 5-Nitroacenaftene
- 2-Nitronaftalene
- 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina
(1) Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza alla
previsti dal presente punto si applicano a decorrere dalla data
indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281,
comma 1.
CLASSE II
- Arsenico e suoi composti, espressi come As
- Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr
- Cobalto e suoi composti, espressi come Co
- 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali
- Dimetilsolfato
- Etilenimmina
- Nichel e suoi composti espressi come Ni (2)
- 4- aminobifenile e suoi sali
- Benzidina e suoi sali
- 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali
- Dietilsolfato
- 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali
- Esametilfosforotriamide
- 2-Metilaziridina
- Metil ONN Azossimetile Acetato
- Sulfallate
- Dimetilcarbammoilcloruro
- 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali
(2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed
insolubile.
CLASSE III
- Acrilonitrile
- Benzene
- 1,3-butadiene
- 1-cloro-2,3-epossipropano (epieloridrina)
- 1,2-dibromoetano
- 1,2-epossipropano
- 1,2-dicloroetano
- vinile cloruro
- 1,3-Dicloro-2 -propanolo
- Clorometil (Metil) Etere
- NN-Dimetilidrazina
- Idrazina
- Ossido di etilene
- Etilentiourea
- 2-Nitropropano
- Bis-Clorometiletere
- 3-Propanolide
- 1,3-Propansultone
- Stirene Ossido
1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate
(tabella A2)
Le emissioni di sostanze di tossicita' e cumulabilita'
particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi
coincidenti, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza
di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono
essere sommate.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto
forma di polvere (tabella B)
I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati
a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le
quantita' delle stesse devono essere sommate-
- in caso di presenza di piu' sostanze di classi diverse, alle
quantita' di sostanze della classe II devono essere sommate le
quantita' di sostanze della classe I e alle quantita' di sostanze
della classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle
classi I e II.
b) al fine del rispetto del limite di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II, ferme
restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale
non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di
piu' sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe III.
Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere
considerate anche le eventuali quantita' di sostanze presenti
nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.
Tabella B
CLASSE I
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
- Mercurio e suoi composti espressi come Hg
- Tallio e suoi composti, espressi come T1
(1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1
CLASSE II
- Selenio e suoi composti, espressi come Se
- Tellurio e suoi composti, espressi come Te
- Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere
CLASSE III
- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi
come CN
- Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr
- Manganese e suoi composti, espressi come Mn
- Palladio e suoi composti, espressi come Pd
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb
- Platino e suoi composti, espressi come Pt
- Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi
come SiO2
- Rame e suoi composti, espressi come Cu
- Rodio e suoi composti, espressi come Rh
- Stagno e suoi composti, espressi come Sn
- Vanadio e suoi composti, espressi come V
3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto
forma di gas o vapore (tabella C)
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
I flussi di massa e i valori di emissione si riferiscono alle
singole sostanze o famiglie di sostanze.
CLASSE I
- Clorocianuro
- Fosfina
- Fosgene
CLASSE II
- Acido cianidrico
- Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico
- Cloro
- Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico
- Idrogeno solforato
CLASSE III
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore,
esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico.
CLASSE IV
- Ammoniaca
CLASSE V
- Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di
azoto
- Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di
zolfo
4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (tabella
D)
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del
calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le
quantita' delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di piu' sostanze di classi diverse, alle
quantita' di sostanze di ogni classe devono essere sommate le
quantita' di sostanze delle classi inferiori.
A1 fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di
presenza di piu' sostanze di classe diverse, fermo restando il limite
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il
limite della classe piu' elevata.
Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere
rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5.
CLASSE I
- Anisidina
- Butilmercaptano
- Cloropicrina
- Diazometano
- Dicloroacetilene Dinitrobenzene
- Dinitrocresolo
- Esaclorobutadiene
- Esaclorociclopentadiene
- Esafluoroacetone
- Etere diglicidilico
- Etilacrilato
- Etilenimina
- Etilmercaptano
- Isocianati Metilacrilato
- Nitroglicerina
- Perclorometilmercaptano
- 1,4-diossano
CLASSE II
- Acetaldeide
- Acido cloroacetico
- Acido formico
- Acido tioglicolico
- Acido tricloroacetico
- Anidride ftalica
- Anidride maleica
- Anilina
- Benzilcloruro
- Bifenile
- Butilacrilato
- Butilammina
- Canfora sintetica
- Carbonio tetrabromuro
- Carbonio tetracloruro
- Cicloesilammina
- Cloroacetaldeide
- 1 -Cloro- 1 -nitropentano
- Cresoli
- Crotonaldeide
- 1,2-Dibutilaminoetanolo
- Dibutilfosfato o-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetilene
- Dicloroetiletere
- Diclorofenolo
- Diclorometano
- Dietilammina
- Difenilammina
- Diisopropilammina
- Dimetilammina
- Etilammina
- Etanolammina
- 2-etossietanolo
- 2-etossietilacetato
- Fenolo
- Ftalati
- 2-Furaldeide Furfurolo
- Iodoformio
- Iosoforone
- Iosopropilammina
- Metilacrilonitrile
- Metilammina
- Metilanilina
- Metilbromuro
- Metil n-butilbromuro
- Metilcloruro
- Metil-2-cianoacrilato
- Metilstirene
- 2-Metossietanolo
- 2-Metossietanolo acetato
- Nitroetano
- Nitrometano
- 1-Nitropropano
- Nitrotoluene
- Piretro
- Piridina
- Piomboalchili
- 2-Propenale
- 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano
- Tetracloroetilene
- Tetranitrometano
- m, p toluidina
- Tributilfosfato
- Triclorofenolo
- Tricloroetilene
- Triclorometano
- Trietilammina
- Trimetilammina
- Trimetilfosfina
- Vinilbromuro
- Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)
- Formaldeide
CLASSE III
- Acido acrilico
- Acetonitrile
- Acido propinico
- Acido acetico
- Alcool n-butilico Alcool iso-butilico
- Alcool sec-butilico
- Alcool terb-utilico
- Alcool metilico
- Butirraldeide
- p-ter-butiltoluene
- 2-butossietanolo
- Caprolattame
- Disolfuro di carbonio
- Cicloesanone
- Ciclopentadiene
- Clorobenzene
- 2-cloro-1,3-butadiene
- o-clorostirene
- o-clorotoluente
- p-clorotoluene
- Cumene
- Diacetonalcool
- 1,4-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetano
- Dicloropropano
- Dietanolammina
- Dietilformammide Diisobutilchetone
- N,N-Dimetilacetammide
- N,N-Dimetilformammide
- Dipropilchetone
- Esametilendiammina
- n-esano Etilamilchetone
- Etilbenzene
- Etilbutilchetone
- Etilenglicole
- Isobutilglicidiletere
- Isopropossietanolo
- Metilmetacrilato
- Metilamilchetone
- o-metilcicloesanone
- Metilcloroformio
- Metilformiato Metilisobutilchetone
- Metilisobutilcarbinolo
- Naftalene
- Propilenglicole
- Propilenglicolcmonometiletere
- Propionaldeide
- Stirene
- Tetraidrofurano
- Trimetilbenzene
- n-veratraldeide
- Vinilacetato
- Viniltoluene
2,4-xilenolo
CLASSE IV
- Alcool propilico
- Alcool isopropilico
- n-amilacetato
- sec-amilacetato
- Renzoato di metile
- n-butilacetato
- isobutilacctato
- Dietilche Lone
- Difluorodibromonetano
- Sec-esilacetato
- Etilformiato
- Metilacetato
- Metiletilchetone
- Metilisopropilchetone
- N-metilpirrolidone
- Pinene
- n-propilacetato
- iso-propilenacetato
- Toluene
- Xilene
CLASSE V
- Acetone
- Alcool etilico
- Butano
- Cicloesano
- Cicloesene
- Cloropentano
- Clorobromometano
- Clorodifluorometano
- Cloropentafluoroetano
- Dibromodifluoroetano
- Dibutiletere
- Diclorofluorometano
- Diclorotetrafluoroetano
- Dietiletere
- Diisopropiletere Dimetiletere
- Eptano
- Esano tecnico
- Etere i sopropilico
- Etilacetato
- Metilacetilene
- Metilcicloesano
- Pentano
- 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano
- 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano
- Triclorofluorometano
- 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano
- Trifluorometano
- Triflu orobromometano
5. Polveri totali.
Il valore di emissione e' pari a:
50 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore a 0,5 kg/h il
valore di emissione;
150 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore alla soglia di
rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed e' inferiore a 0,5 kg/h.
Parte III
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti
(1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore
a 50 MW
Il presente paragrafo si applica agli impianti di combustione di
potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione
di energia.
In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:
- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati
prevalentemente per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni
di riscaldo e forni di trattamento termico
- impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico
per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che
non sia gestito come impianto indipendente di combustione
- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking
catalitico
- dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo
- reattori utilizzati nell'industria chimica
- batterie di forni per il coke
- cowper degli altiforni
- impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas da turbine
a gas.
1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.
Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato X in impianti
nuovi e in impianti anteriori al 2006 autorizzati a partire dal 12
marzo 2002, si applicano i valori di emissione, riportati nella
tabella seguente, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso dell'11%.
Parte di provvedimento in formato grafico
Se sono utilizzate le biomasse di cui all'allegato X in impianti
anteriori al 1988, si applicano i valori di emissione, riportati
nella tabella seguente, riferiti ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso dell'11%.
Se sono utilizzati altri combustibili solidi in impianti anteriori
al 1988, si applicano i valori di emissione, riportati nella tabella
seguente, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso
del 6%.
Parte di provvedimento in formato grafico
1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi.
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso nel 3%.
Nel caso in cui il combustibile utilizzato sia liscivia proveniente
dalla produzione di cellulosa, il valore di emissione si riferisce ad
un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
Parte di provvedimento in formato grafico
1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.
1 valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Parte di provvedimento in formato grafico
Agli impianti che utilizzano il biogas di cui all'allegato X si
applicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c).
a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5%
nell'effluente gassoso
anidro, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori di emissione,
riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 15%,
nell'effluente gassoso anidro, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3%,
nell'effluente gassoso anidro, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.4. Impianti multicombustibile
1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o piu' combustibili i
valori di emissione sono determinati nel modo seguente:
- assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 il valore di emissione relativo
a ciascun combustibile e a ciascun inquinante
- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile;
detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di
emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile e dividendo
il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia
fornita da tutti i combustibili
- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.
I valori di emissione sono quelli corrispondenti al combustibile
con il piu' elevato valore di emissione se l'energia fornita da tale
combustibile e' il 70% o piu' rispetto al totale.
1.4.2. In caso di impiego alternato di due o piu' combustibili i
valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in
volta utilizzato.
1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido il valore
di emissione per le polveri e':
- per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 mg/Nm3
- per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW 150
mg/Nm3 .
(2) Impianti di essiccazione
I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i
gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali
da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 170%.
(3) Motori fissi a combustione interna.
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
---------------------------------------------------------------------
polveri |130 mg/Nm(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto |200 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad
|accensione spontanea di potenza uguale o
|superiore a 3 MW
|4000 mg/Nm(elevato)3 per i motori ad accensione
|spontanea di potenza inferiore a 3 MW
|500 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a
|quattro tempi
|800 mg/Nm(elevato)3 per gli altri motori a
|due tempi.
---------------------------------------------------------------------
monossido di |650 mg/Nm(elevato)3
carbonio |
---------------------------------------------------------------------
Non si applicano valori di emissione ai gruppi elettrogeni
d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna
funzionanti solo in caso di emergenza.
(4) Turbine a gas fisse
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
Se la turbina a gas e' accoppiata ad una caldaia di recupero con o
senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al
camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%.
Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento
sono riferiti al combustibile principale.
Parte di provvedimento in formato grafico
(5) Cementifici
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare,
diatomite, magnesite, quarzite
I valori di emissione di seguito riportati si riferiscono agli
effluenti gassosi umidi, per gli impianti di produzione di calce
spenta e di dolomite idrata.
- Cromo
Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, il valore di
emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come cromo,
sotto forma di polvere e' 10 mg/Nm3 .
- Ossidi di azoto
Il valore di emissione e' 1800-3000 mg/Nm3 .
- Composti del fluoro
Per i forni usati periodicamente per la calcinazione di quarzite,
il valore di emissione di composti inorganici gassosi del fluoro
espressi come acido fluoridrico e' 10 mg/Nm3 .
(7) Forni per la produzione di vetro
Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di emissione
si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso
dell'8% e per i forni a crogiolo e quelli a bacino a lavorazione
giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%.
I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%
Parte di provvedimento in formato grafico
(9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di
basalto, di diabase o di scorie
In caso di utilizzo di combustibile solido i valori alla di
emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica.
Si applicano i seguenti valori di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
(11) impianti per l'agglomerazione di perlite, scisti o argilla
espansa
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore di ossigeno
del 14%.
Parte di provvedimento in formato grafico
(12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da
bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la
preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e
gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
Parte di provvedimento in formato grafico
(13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie)
13.1 Forno inferiore
I valori di emissione di seguito indicati si riferiscono ad un
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
- Polveri
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le
emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato
attuale della tecnica.
Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione e'
100 mg/Nm3 .
- Ossidi di zolfo
Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke, il valore di
emissione e' 1.700 mg/Nm3 .
Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke e gas da
altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione e' 800 mg/Nm3 .
- Ossidi di azoto
II valore di emissione e' 600 mg/Nm3
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le
emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo
stato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi di azoto, sino
alla ricostruzione del forno a coke, non devono essere superiori a
800 mg/Nm3 .
13.2 Caricamento dei forni da coke
Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare il
carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli.
I gas di caricamento devono essere raccolti.
Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono essere
deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile
utilizzarli per lavorare i catrame grezzo.
Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono essere
deviati il piu' possibile nel gas grezzo.
I gas di caricamento che non possono essere deviati devono essere
convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di
emissione per le polveri di 25 mg/Nm3 .
Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di
caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle
aperture che servono a tali operazioni.
13.3 Coperchio portello di carica
Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate quanto
piu' possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i coperchi
dei portelli dopo ogni carica dei forni, pulendo regolarmente gli
stipiti e i coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. La
copertura del forno deve essere mantenuta costantemente pulita da
resti di carbone.
13.4 Coperchio tubo di mandata
I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas o di
catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in acqua,
o sistemi analoghi, di pari efficacia; i tubi di mandata devono
venire costantemente puliti.
13.5 Macchine ausiliari per forno a coke
Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del foro a coke
devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite le
guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica.
13.6. Porte del forno a coke
Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte
dei forni devono essere regolarmente pulite.
13.7. Sfornamento del coke
Nella ricostruzione delle batterie di forni a coke queste devono
essere progettate in modo da permettere che vengano installati, sul
lato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e abbattimento
delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo che le
emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto.
Sino alla ricostruzione del forno a coke, gli effluenti gassosi
devono essere raccolti e convogliati ad un impianto di abbattimento
delle polveri, ove tecnicamente possibile.
13.8. Raffreddamento del coke
Per il raffreddamento del coke devono essere limitate, per quanto
possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia adottata sia
quella del raffreddamento a secco, il valore di emissione per le
polveri e' 20 mg/Nm3 .
(14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(15) Impianti per la produzione di ghisa
Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno
il valore di emissione per le polveri e' 150 mg/Nm3 .
(16) Impianti per la produzione d'acciaio per mezzo di convertitori,
forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuoto Si
applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(17) Fonderie di ghisa, d'acciaio.
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per impianti di
laminazione ed altre deformazioni plastiche
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si
riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%:
Parte di provvedimento in formato grafico
(19) Impianti di zincatura a caldo
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(20) Impianti di trattamento di superfici metalliche con uso di
acido nitrico
Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si applica il
valore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3 .
(21) Impianti per la produzione di ferroleghe mediante processi
elettrotermici o pirometallurgici
Per le polveri i valori di emissione minimo e massimo sono pari
rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 .
(22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(23) Impianti per la produzione di alluminio
I forni elettrolitici devono essere chiusi, le dimensioni
dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili
per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per
quanto possibile, automatizzato. Si applicano i seguenti valori di
emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(24) Impianti per la fusione dell'alluminio
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(25) Impianti per la seconda fusione degli altri metalli non
ferrosi e delle loro leghe.
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o superiore a 5
g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 .
(27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico
e oleum
Negli impianti per la produzione di ossidi di zolfo allo stato
liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto
per la produzione di acido solforico o ad altri impianti di
trattamento.
Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una resa di
conversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido di zolfo
nel gas d'alimentazione uguali o superiori all'8% in volume deve
essere mantenuta:
- una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas
- una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas
Le emissioni di biossido di zolfo devono essere ulteriormente
limitate con adeguati processi di trattamento, se superano 1200
mg/Nm3 .
Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa di
conversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfo
nel gas d'alimentazione inferiori al 6% le emissioni devono essere
ulteriormente limitate.
Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di
conversione di almeno il 97,5%.
Per l'acido solforico si applicano valori di emissione minimo e
massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 .
(28) Impianti per la produzione di cloro
Si applicano i seguenti valori di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
(29) Impianti Claus per la produzione di zolfo
Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di
combustione. Per l'idrogeno solforato si applica un valore di
emissione di 10 mg/Nm3 .
(30) Impianti per la produzione, granulazione ed essiccamento di
fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici.
Si applicano i seguenti valori di emissioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
(31) Impianti per la produzione di acrilonitrile
L'effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore deve
essere combusto. L'effluente gassoso prodotto durante la
purificazione per distillazione dei prodotti di reazione e quello
proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei
sistemi di abbattimento.
(32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari
Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o superiore a 25
g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 .
(33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC)
I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM) nel polimero
devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema
chiuso a quello aperto il tenore residuo non puo' superare i seguenti
valori:
Parte di provvedimento in formato grafico
Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di
vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore tale
effluente deve, per quanto possibile, essere utilizzato come
comburente in un impianto di combustione.
(34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile
I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono essere
convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas provenienti
dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni di travaso
devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento.
34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre
Se la polimerizzazione e' effettuata in soluzione acquosa, agli
impianti di polimerizzazione, di essiccamento del polimero e di
filatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a
25 mg/Nm3 .
Se la polimerizzazione e' effettuata in solvente, agli impianti di
polimerizzazione si applica un valore di emissione di acrilonitrile
pari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed
essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari
a 50 mg/Nm3 .
34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN
- Polimerizzazione in emulsione: l'effluente gassoso contenente
acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla
precipitazione e dalla pulizia del reattore deve essere convogliato
ad un termocombustore. A tale effluente si applica, per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 .
- Polimerizzazione combinata in soluzione/emulsione: l'effluente
gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione,
dai serbatoi di stoccaggio intermedi, dalla precipitazione, dalla
disidratazione, dal recupero dei solventi e dai miscelatori, deve
essere convogliato ad un termocombustore. Alle emissioni che si
formano nella zona di uscita dei miscelatori si applica, per
l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 .
34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR)
L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal
recupero di butadiene, dal deposito di lattice, dal lavaggio del
caucciu' solido, deve essere convogliato ad un termocombustore.
L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile deve
essere convogliato ad un impianto di lavaggio. Agli essiccatori si
applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 .
34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione, di
acrilonitrile. L'effluente gassoso contenente acrilonitrile e
proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori, dai serbatoi
di stoccaggio e dai condensatori deve essere convogliato ad un
impianto di abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile
nell'effluente gassoso e' superiore a 5 mg/Nm3 .
(35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa.
35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione
del bagno di rilavatura e dai trattamenti successivi connessi alla
produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto
di abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti valori di
emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane,
i gas provenienti dai filatoi e dal trattamento successivo devono
essere convogliati ad un impianto di abbattimento. A tali attivita'
si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
35.3. Nella produzione di prodotti da viscosa all'impianto di
aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica un
valore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 ,
mentre per il solfuro di carbonio si applicano i seguenti valori
emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico
Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(37) Impianti di produzione di poliesteri
Negli impianti di produzione di acido tereftalico e di
dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e
fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore di
emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio organico
totale, e' 350 mg/Nm3 .
(38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre.
Negli impianti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura di
acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore
di emissione di acetone e' pari a 400 mg/Nm3 .
(39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche
Negli impianti di filatura per fili continui del polimero
"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h il valore di
emissione del caprolattame e' 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura
per fiocco il valore di emissione del caprolattame e' 150 mg/Nm3 .
(40) Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari
Le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un
impianto di abbattimento. Il valore di emissione per le polveri e'
pari a 10 mg/Nm3 .
(41) Impianti per la nitrazione della cellulosa
Il valore di emissione per gli ossidi di azoto e' pari a 2000
mg/Nm3 .
(42) Impianti per la produzione di biossido di titanio
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla
digestione e dalla calcinazione e' pari a 10 kg/t di biossido di
titanio prodotto. Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo
provenienti dalla concentrazione degli acidi residui e' pari a 500
mg/Nm3 .
(43) Impianti per la produzione di fibre acriliche
Se il flusso di massa di N,N-dimetilacetamide e
N.N-dimetilformamide e' uguale o superiore a 2 kg/h si applica, per
tali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 .
(44) Impianti per la produzione di policarbonato
Il valore di emissione per il diclorometano e' pari a 100 mg/Nm3 .
(45) Impianti per la produzione di nero carbonio
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si
riferiscono agli effluenti gassosi umidi. L'effluente gassoso
contenente idrogeno solforato, monossido di carbonio o sostanze
organiche deve essere convogliato ad un termocombustore.
Parte di provvedimento in formato grafico
(46) Impianti per la produzione di carbone o elettrografite
mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi
Per le sostanze organiche si applicano i seguenti valori di
emissione, espressi come carbonio organico totale:
(47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in
cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie degli
autoveicoli e componenti degli stessi, eccettuate le carrozzerie
degli autobus
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, si applicano i
seguenti valori di emissione, espressi in grammi di solvente per
metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagli
impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari:
a) vernici a due strati 120 g/m2
b) altre vernici 60 g/m2 .
Per le zone d'applicazione della vernice all'aria di ventilazione
delle cabine di verniciatura non si applicano i valori di emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V.
Per gli essiccatori il valore di emissione per le sostanze
organiche, espresse come carbonio organico totale, e' pari a 50
mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 .
(48) Altri impianti di verniciatura
48.1 Verniciatura del legno
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di
emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente
per metro quadro di superficie verniciata e' 40 g/m2 . Il valore di
emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 .
48.2 Verniciatura manuale a spruzzo
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, per l'aria di
ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si vernicia a
mano con pistola a spruzzo non si applicano i valori di emissione
indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V; devono
comunque essere prese le misure possibili per ridurre le emissioni,
facendo ricorso a procedimenti di applicazione della vernice
particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio dell'aria
e il suo convogliamento ad un impianto di abbattimento, oppure
utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie. Il
valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 .
48.3 Essiccatori
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di
emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, e'
50 mg/Nm3 .
(49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma
Per le polveri, nella fase di preparazione mescole, i valori di
emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50
mg/Nm3 .
(50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre
minerali
Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4, classe
I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili
soluzioni atte a limitare le emissioni, come la postcombustione, o
altre misure della medesima efficacia.
(51) Impianti per la produzione di zucchero
- Ossidi di zolfo Il valore di emissione e' 1700 mg/Nm3 .
- Ammoniaca Se il flusso di massa supera 1,5 kg/h, i valori di
emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Polveri
Il valore di emissione e' pari a 75 mg/Nm3 , e, nella fase di
movimentazione e condizionamento zucchero, e' pari a 20 mg/Nm3 .
(52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa
di oliva
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi
I valori di emissione per le polveri sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte IV
Sezione 1
Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie
1. Valori di emissione
1.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 270, comma 5, i valori
di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come
rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse
e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera
raffineria:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.2. I valori di emissione per le sostanze inorganiche di cui alla
parte II, paragrafo 2, che si presentano prevalentemente sotto forma
di polvere sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.3. Per le sostanze di cui alla parte II, paragrafo 1, si
applicano i valori di emissione ivi stabiliti.
1.4. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si
presentano sotto forma di gas o vapore sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.5. Gli effluenti gassosi degli impianti Claus devono essere
convogliati ad un postcombustore. In deroga al punto 1.1, a tali
impianti si applica, per l'idrogeno solforato, un valore di emissione
minimo pari a 10 e un valore di emissione massimo pari a 30 mg/Nm3 .
In tali impianti la conversione operativa dello zolfo, nelle
condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere inferiore, a
seconda della capacita' produttiva, rispettivamente al:
a) 95%, se la capacita' produttiva e' inferiore o uguale a 20 ton.
al giorno di zolfo
b) 96% se la capacita' produttiva e' superiore a 20 ton. e
inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo
c) 97,5% se la capacita' produttiva e' superiore a 50 ton. al
giorno di zolfo.
2. Prescrizioni per le emissioni diffuse
2.1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 276,
per lo stoccaggio di petrolio greggio e di prodotti della
raffinazione, aventi una tensione di vapore superiore a 13 mbar alla
temperatura di 20 °C devono essere utilizzati serbatoi a tetto
galleggiante, serbatoi a tetto fisso con membrana galleggiante,
serbatoi a tetto fisso polmonati con emissioni convogliate
opportunamente ad un sistema di abbattimento o ad altro sistema
idoneo ad evitare la diffusione delle emissioni; i tetti dei serbatoi
a tetto galleggiante devono essere muniti di un'efficace tenuta verso
il mantello del serbatoio.
Per lo stoccaggio di altri prodotti i serbatoi con tetto fisso
devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas e di
convogliamento ad un sistema di raccolta o ad un postcombustore se
gli stessi contengono liquidi che, nelle condizioni di stoccaggio,
possono emettere sostanze cancerogene o organiche di classe I con
flussi di massa uguali o superiori a quelli indicati nella parte II,
paragrafo 1.
2.2 Gli effluenti gassosi che si formano durante le operazioni di
avviamento e di arresto degli impianti devono essere, per quanto
possibile, raccolti e convogliati ad un sistema di raccolta di gas e
reimmessi nel processo, oppure combusti nell'impianto di combustione
del processo; qualora queste soluzioni non fossero possibili, devono
essere convogliati ad un bruciatore a torcia.
In quest'ultimo caso il valore di emissione per le sostanze
organiche volatili, espresso come carbonio totale e' 1% in volume.
3. I gas e i vapori che si producono nelle apparecchiature per la
riduzione detta pressione o nelle apparecchiature da vuoto devono
essere convogliati ad un sistema di raccolta del gas; tale
disposizione non si applica per le apparecchiature per l'abbassamento
della pressione che si usano in caso di emergenza o di incendio o nei
casi in cui si forma sovrappressione a seguito della polimerizzazione
o di processi analoghi; i gas raccolti devono essere combusti in
impianti di processo, oppure, nel caso questa soluzione non fosse
possibile, devono essere portati ad un bruciatore a torcia.
4. I gas derivanti dai processi, dalla rigenerazione catalizzatori,
dalle ispezioni, dalle operazioni di pulizia, devono essere
convogliati ed inviati alla postcombustione. In alternativa al
trattamento di post-combustione possono essere applicate altre
misure, atte al contenimento delle emissioni.
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 276,
nella caricazione di prodotti grezzi, semilavorati, finiti, con
pressione di vapore di oltre 13 mbar a temperatura di 20 °C, le
emissioni devono essere limitate adottando misure adeguate, come
sistemi di aspirazione e convogliamento dell'effluente gassoso ad un
impianto di abbattimento.
6. L'acqua di processo eccedente puo' essere fatta defluire in un
sistema aperto solo dopo il degassaggio. In tal caso l'effluente
gassoso deve essere depurato mediante lavaggio, combustione o altro
opportuno sistema.
7. Per le emissioni derivanti da prodotti polverulenti si applica
l'allegato V.
Sezione 2
Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi
geotermici
1. L'autorita' competente si avvale delle competenti Sezioni
dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni degli
impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi
geotermici.
2. Coltivazione di idrocarburi
2.1. Disposizioni generali.
Le emissioni devono essere limitate all'origine, convogliate ed
abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
2.2. Emissioni da combustione di gas di coda.
I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati come combustibili,
devono essere convogliati ad unita' di termodistruzione in cui la
combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per un
tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al
6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Quale unita' di riserva a quella di termodistruzione deve essere
prevista una torcia, con pilota, in grado di assicurare una
efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / (CO2
+CO).
2.3. Emissioni da impianti di combustione utilizzanti il gas
naturale del giacimento.
a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal giacimento
con contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione
si intendono comunque rispettati.
b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che
il gas naturale venga miscelato con gas di coda e/o con gas di
saturazione, si applicano i seguenti limiti:
---------------------------------------------------------------------
ossidi di zolfo (espressi come SO(base)2) |800 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
ossidi di azoto (espressi come NO(base)2) |3500 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
monossido di carbonio (CO) |100 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
sostanze organiche volatili (espresse come |10 mg/N(elevato)3
COT) |
---------------------------------------------------------------------
polveri |10 mg/N(elevato)3
---------------------------------------------------------------------
2.4. Emissioni da stoccaggi in attivita' di coltivazione
Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei
prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla
temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi:
a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi
di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore
tecnologia disponibile;
b) i serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di
condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una
unita' di combustione o termodistruzione;
c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo
tale che venga riflesso inizialmente almeno il 70% dell'energia
solare, Detta protezione e' ripristinata quando il valore di
riflessione diventa inferiore al 45%.
2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG e/o
TEG) usati per la disidratazione del gas naturale.
I vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici devono
essere convogliati ad una unita' di termodistruzione oppure miscelati
al gas combustibile primario.
Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000 Nm3 /giorno di
gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non superiori a 200
g/h come HAS e' consentita l'emissione in atmosfera cui si applicano
i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione di idrocarburi off
shore ossia ubicate nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
Se la collocazione geografica della piattaforma assicura una
ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse
interessino localita' abitate, i limiti di emissione si intendono
rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas
naturale.
In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati alla
parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a 10
mg/Nm3 per le polveri totali. Per i motori a combustione interna e le
turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III.
3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici
1. Gli effluenti gassosi negli impianti che utilizzano i fluidi
geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
devono essere dispersi mediante torri refrigeranti e camini di
caratteristiche adatte. Per ciascuno dei due tipi di emissione i
valori di emissione minimi e massimi, di seguito riportati, sono
riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria su
base mensile:
Parte di provvedimento in formato grafico