IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180,  recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro,  il  pignoramento  e  la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80,  il  quale  prevede  che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria
degli   operatori   professionali   interessati,   sono   dettate  le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
  Visto  l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  in  base  al  quale  con  il  medesimo decreto di cui al citato
articolo  13-bis,  comma 2,  sono  altresi' stabilite le modalita' di
accesso  alle  prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP),  senza  oneri  a carico del bilancio dello Stato,
anche  per  i  pensionati  gia'  dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento   a  carico  delle  gestioni  pensionistiche  del  citato
Istituto,  ivi  compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma
di  cui  all'articolo 1,  comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici   presso   enti   o   gestioni   previdenziali  diverse
dall'INPDAP;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante
regolamento  di  attuazione  del  predetto articolo 13-bis, nelle cui
premesse  si precisa l'opportunita' di procedere con separato decreto
all'attuazione   delle   disposizioni  di  cui  al  citato  comma 347
dell'articolo  unico  delle  legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito
l'INPDAP;
  Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e
i  successivi  messaggi  di posta elettronica del 14 luglio 2006, del
21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre
2006;
  Vista   la  nota  del  9 febbraio  2007  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3,  della  citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica:
    a) ai  pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che  fruiscono  di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
    b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Regolamento  di  attuazione  dell'articolo unico, comma 347
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso
          alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.

          Premesse:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1950,  n.  180  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
          concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento e la cessione
          degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti dalle
          pubbliche  amministrazioni)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, S.O.
              -  Il  comma  347  dell'articolo  unico  della legge 23
          dicembre   2005,  n.  266  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006).»  e  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. e' il seguente:
              «347.  Con  il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis,
          comma 2,   del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
          prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
          oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  anche per i
          pensionati   gia'  dipendenti  pubblici  che  fruiscono  di
          trattamento  a  carico  delle  gestioni  pensionistiche del
          citato  Istituto,  ivi  compresa l'iscrizione alla gestione
          unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  per  i  dipendenti o
          pensionati  di  enti  e  amministrazioni  pubbliche  di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  iscritti  ai  fini
          pensionistici  presso enti o gestioni previdenziali diverse
          dall'INPDAP».
              -  L'art. 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo  sviluppo economico, sociale e territoriale), pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e convertito
          in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio
          2005, n. 80 e' il seguente:
              «Art.  13-bis.  (Modifiche  al  testo  unico  di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
          180).  - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
              a) all'art. 1:
                1)   al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "salve  le
          eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le
          seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";
                2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
              "I  pensionati pubblici e privati possono contrarre con
          banche  e  intermediari  finanziari di cui all'art. 106 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
          della  pensione  fino  al  quinto della stessa, valutato al
          netto  delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
          dieci anni.
              Possono  essere cedute ai sensi del precedente comma le
          pensioni  o  le  indennita'  che  tengono luogo di pensione
          corrisposte  dallo  Stato  o  dai singoli enti, gli assegni
          equivalenti  a  carico  di speciali casse di previdenza, le
          pensioni   e   gli   assegni  di  invalidita'  e  vecchiaia
          corrisposti   dall'Istituto   nazionale   della  previdenza
          sociale,  gli  assegni  vitalizi  e  i capitali a carico di
          istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
              I  prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
          sulla  vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
          in caso di decesso del mutuatario";
              b) all'art. 52:
                1)  al  primo  comma,  le  parole: "per il periodo di
          cinque  o  di  dieci  anni" sono sostituite dalle seguenti:
          "per  un  periodo  non  superiore  ai  dieci  anni"  e sono
          soppresse  le  parole:  "ed  abbiano  compiuto, nel caso di
          cessione  quinquennale,  almeno  cinque anni e, nel caso di
          cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
          l'indennita' di anzianita'";
                2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
              "Nei  confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati
          assunti  in  servizio  a tempo determinato, la cessione del
          quinto  dello  stipendio o del salario non puo' eccedere il
          periodo  di  tempo  che,  al  momento dell'operazione, deve
          ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
          Alla  cessione  del  trattamento  di fine rapporto posta in
          essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
          il limite del quinto.
              I  titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
          numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
          amministrazioni   di  cui  all'art.  1,  primo  comma,  del
          presente  testo  unico,  di  durata  non inferiore a dodici
          mesi,  possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
          al  netto  delle  ritenute  fiscali,  purche'  questo abbia
          carattere  certo  e  continuativo.  La  cessione  non  puo'
          eccedere    il   periodo   di   tempo   che,   al   momento
          dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere per la scadenza
          del  contratto  in  essere.  I  compensi corrisposti a tali
          soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
          all'art. 545 del codice di procedura civile";
              c) all'art. 55:
                1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
                2)  al  quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa
          la  parola:  "Non"  e  le  parole:  "Istituto nazionale per
          l'assistenza   dei   dipendenti  degli  enti  locali"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "Istituto   nazionale   di
          previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica";
          nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Non   si   possono
          perseguire".
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  adottato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
          categoria  degli  operatori professionali interessati, sono
          dettate  le  disposizioni  occorrenti  per l'attuazione del
          presente articolo».
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Il  comma  245  dell'art.  1 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1996, n. 303, S.O. e' il seguente:
              «245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
          delle  prestazioni  creditizie e sociali agli iscritti. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          necessarie norme regolamentari.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche),   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
              -  Il  decreto  ministeriale  27  dicembre 2006, n. 313
          recante:  «Regolamento  di  attuazione dell'art. 13-bis del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2007, n. 32.

          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  si  veda  nelle note alle
          premesse.