Allegato A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA, VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO. A) Titoli di studio d'accesso. 1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, e' attribuito il seguente punteggio: punti 12 piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 piu' ulteriori punti 4 se il titolo di studio e' stato conseguito con la lode. La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110. Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti. Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purche' congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo. Per le classi di concorso per le quali e' previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente punto A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione. B) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneita' non specifici (fino ad un massimo di 12 punti). 1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo. 2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui al decreto ministeriale n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo. La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1). 3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A): per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica: punti 3. C) Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22 punti). Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi: 1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12. Si valuta un solo titolo. 2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si valuta un solo titolo. 3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3. 4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 1. E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi. 5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3. D) Titoli di servizio. 1) Servizio specifico: a) per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali: per ogni anno: punti 12; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico). Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato per meta'; b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media: per ogni anno: punti 12; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico). 2) Servizio non specifico: a) per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1): per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato per meta'; b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati: per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). 3) Altre attivita' di insegnamento. Per ogni altra attivita' d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso: a) le scuole di cui ai punti 1 e 2; b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico; c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale; d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati; e) le Accademie; f) i Conservatori; g) i corsi presso amministrazioni statali; h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico); E) Titoli artistici, (limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti). a) Attivita' concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi): per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1; b) attivita' professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6; c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3; d) idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3; e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1; f) corsi di perfezionamento in qualita' di allievi effettivi relativi: allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1; g) Altre attivita' musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1. Note al punto D). TITOLI DI SERVIZIO 1) Il servizio valutabile e' quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali e' esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresi', valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole. 2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonche' in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale. La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane e' definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare. 3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2. 4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali. 5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e' valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorita' consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia. 6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attivita' ad essa alternative e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2. 7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato e' valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attivita' nella scuola dell'infanzia. 8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici e' valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui e' conferita la predetta nomina. 9) Il servizio prestato in qualita' di lettore nelle Universita' dei paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualita' di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attivita' di insegnamento di cui al punto 3. 10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente valutabile, purche' prestato in costanza di nomina. 11) Il servizio svolto in attivita' di sostegno nella scuola secondaria e' valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui e' derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie. 12) Il servizio svolto in attivita' di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, e' valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento. 13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita' di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attivita' di insegnamento, di cui al punto 3. 14) Il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 e' valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore. 15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti. 16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente. 17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2. 18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non puo', comunque, eccedere i 12 punti. 19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalita' continuative delle corrispondenti attivita' di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attivita' di insegnamento di cui al precedente punto 3. 20) La valutazione dei titoli professionali e' effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001. Nota al punto E). TITOLI ARTISTICI I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Ogni attivita' deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili. Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.