IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni,  nonche'  di  prevedere  interventi  di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

  1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  29  marzo  2007,  n.  38,  e  al
decreto-legge  2  luglio  2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti  in  bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma 1240, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario   finanziamento,   nell'ambito   del  programma  "Missioni
militari  di  pace".  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica
l'articolo  5  del  decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
  2.   Allo   scopo   di   consentire   la  necessaria  flessibilita'
nell'utilizzo  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa  il programma
"Missioni   militari  di  pace",  sul  quale  Fondo  confluiscono  le
autorizzazioni  di  spesa  correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali  di  pace.  In  relazione  alle specifiche esigenze da
finanziare,   il   Ministro  della  difesa,  con  propri  decreti  da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e  delle  finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di  bilancio  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,  a  valere  sulle
autorizzazioni confluite sulla predetta missione.