REGOLAMENTO per le biblioteche pubbliche governative TITOLO I. Biblioteche pubbliche governative. 1. - Le biblioteche governative aperte al pubblico, e rette dal Ministero della pubblica istruzione, si distinguono in biblioteche autonome e biblioteche che servono di sussidio ad altri Istituti, o che sono riunite amministrativamente ad Istituti maggiori. Sono biblioteche autonome: lª la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele di Roma, 2ª la biblioteca nazionale centrale di Firenze, 3ª la biblioteca nazionale (Braidense) di Milano, 4ª la biblioteca nazionale di Napoli, 5ª la biblioteca nazionale di Palermo, 6ª la biblioteca nazionale universitaria di Torino (*), 7ª la biblioteca nazionale (Marciane) di Venezia, 8ª la biblioteca governativa di Cremona, 9ª la biblioteca Marcelliana di Firenze. 10ª la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, 11ª la biblioteca Riccardiana di Firenze, 12ª la biblioteca governativa di Lucca, 13ª la biblioteca Estense di Modena, 14ª la biblioteca Brancacciana di Napoli, 15ª la biblioteca San Giacomo di Napoli, 16ª la biblioteca Palatina di Parma, 17ª la biblioteca Angelica di Roma, 18ª la biblioteca Casanatense di Roma, 19ª la biblioteca Lancisiana di Roma. Sono biblioteche che servono di sussidio ad altri Istituti: 20ª la biblioteca universitaria di Bologna, 21ª la biblioteca universitaria di Cagliari, 22ª la biblioteca universitaria di Catania, 23ª la biblioteca universitaria di Genova, 24ª la biblioteca universitaria di Messina, 25ª la biblioteca universitaria di Modena, 26ª la biblioteca universitaria di Napoli, 27ª la biblioteca universitaria di Padova, 28ª la biblioteca universitaria di Pavia, 29ª la biblioteca universitaria di Pisa, 30ª la biblioteca universitaria di Roma, 31ª la biblioteca universitaria di Sassari, 32ª) la biblioteca Ventimiliana di Catania, riunita amministrativamente colla Universitaria; 33ª) la sezione governativa della biblioteca musicale di Santa Cecilia di' Roma, che e' retta secondo il R. decreto 2 marzo 1882. 34ª la biblioteca Vallicelliana di Roma, che e' retta secondo le disposizioni contenute nel R. decreto 15 ottobre 1884, 35ª la sezione musicale della biblioteca Palatina di Parma, che e' retta secondo le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 24 novembre 1891, 36ª la biblioteca Lucchesi-Palli, costituita in sezione autonoma della biblioteca nazionale di Napoli, che e' retta secondo le disposizioni contenute nel R. decreto 16 dicembre 1900. 2. - E' in facolta' del Ministero di provvedere con suoi decreti a riunire amministrativamente talune delle biblioteche minori ad altre maggiori della stessa citta', di regolarne in forma piu' semplice ed economica l'uso pubblico, di specializzare alcune biblioteche, di convertire altre in musei bibliografici. Nelle citta' dove sono piu' biblioteche governative, i capi delle biblioteche medesime costituiscono un Comitato, presieduto e convocato dal capo superiore di grado e, in caso di parita' di grado, dal piu' anziano di ufficio, per deliberare sulle questioni d'interesse comune (orari, vacanze, indirizzo degli acquisti, interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti, ecc.) e per gli accordi di cui all'art 10. 3. - Le biblioteche annesse agl'Istituti d'insegnamento superiore del Regno, alle RR. Accademie letterarie e scientifiche, agli Istituti di Belle Arti, alle gallerie e ai musei, ai RR. istituti di istruzione media, non aperte al pubblico, sono rette da regolamenti speciali. Alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali sono applicabili le norme del presente regolamento, e in particolar modo quelle del titolo VI sull'uso pubblico, in quanto non contrastino con le norme speciali che le reggono. 4. - Le due biblioteche nazionali-centrali di Roma e di Firenze tendono al fine di: a) raccogliere e conservare ordinatamente tutto quello che si pubblica in Italia, e che esse ricevono in virtu' della legge sulla stampa; b) arricchire la suppellettile letteraria e scientifica, per modo da rappresentare compiutamente la storia del pensiero italiano; c) provvedersi delle opere straniere piu' importanti che illustrino l'Italia nella sua storia e nella sua cultura scientifica, artistica e letteraria; d) rappresentare, quanto e' possibile, nella sua continuita' e generalita', anche la cultura straniera. 5. - Le altre biblioteche nazionali, dovendo anch'esse rappresentare la cultura italiana, e quanto e' possibile la straniera, debbono arricchire la loro suppellettile delle piu' importanti pubblicazioni antiche e moderne, italiane e straniere. Ciascuna di esse deve procurare piu' specialmente di rappresentare, col concorso delle altre biblioteche della citta', la cultura di quella regione nella quale ha sede. 6. - A questo fine intendono anche le altre biblioteche autonome delle citta' dove e' una biblioteca nazionale, quando o le tavole della loro fondazione o il particolare loro intento non vogliano altrimenti. 7. - Le biblioteche universitarie hanno obbligo: a) di porgere ai discenti il necessario sussidio per quegli studi che si compiono nell'Universita' stessa; b) di offrire agl'insegnanti gli strumenti di ricerca propri della scienza che essi professano. 8. - Le biblioteche nazionali e le universitarie debbono considerare come sussidiarie le altre pubbliche biblioteche esistenti nella stessa citta', siano o no governative, e nell'aumentare la propria suppellettile debbono dare la preferenza a quelle parti dello scibile, delle quali siano deficienti le altre biblioteche locali. 9. - E' costituita presso il Ministero dell'istruzione una Giunta consultiva per le biblioteche, composta del direttore capo della divisione da cui dipendono le biblioteche, con le funzioni di presidente, del capo della sezione del personale delle biblioteche, con le funzioni di segretario, di un altro impiegato superiore del Ministero, di quattro bibliotecari, capi e di due professori universitari, ordinari o straordinari. Questi ultimi sette membri sono nominati dal ministro e restano in carica due anni. Trascorso un anno dalla prima costituzione della Giunta, saranno estratti a sorte i nomi di due tra i bibliotecari e di uno fra i professori, i quali decadranno dall'ufficio. Per gli anni successivi, la decadenza sara' determinata, per tutti i membri elettivi, dall'anzianita' nella carica. La Giunta consultiva da' il suo parere sulle questioni indicate dal presente regolamento e su tutte le altre sulle quali piaccia al ministro d'interrogarla. 10. - Il ministro provvede, con l'aiuto del personale superiore delle biblioteche governative e tenendo conto delle norme dettate dalla Giunta consultiva delle biblioteche, ad esercitare una efficace sorveglianza anche sulle biblioteche non governative, nella misura consentita dalle leggi vigenti e dalle convenzioni stabilite con gli enti proprietari o consegnatari delle biblioteche medesime, allo scopo di assicurare la conservazione dei codici manoscritti, degli incunaboli e delle incisioni e stampe rare e di pregio, a cui siano applicabili le disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185. Con gli stessi mezzi provvede inoltre a facilitare il coordinamento delle funzioni fra le biblioteche governative e le biblioteche non governative di una stessa citta', affinche', nell'interesse dei varii ordini di studiosi e dei vari rami di cultura, riescano il piu' possibile effettive le disposizioni degli articoli 8 e 109 (*) V. legge 8 luglio 1904, n. 363. TITOLO II. Ordinamento interno. 11. Tutta la suppellettile letteraria e scientifica e i mobili esistenti nella biblioteca sono affidati per la custodia e per la conservazione al capo della biblioteca. 12. - E' stretto obbligo di ogni impiegato di dar subito avviso scritto al capo della biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca stessa, di cui abbia direttamente o indirettamente notizia. Dello smarrimento o sottrazione di opere si deve subito dare avviso scritto anche all'impiegato che tiene l'elenco delle opere smarrite o sottratte, di cui all'art. 27. Chi contravviene a queste disposizioni, incorre in pene disciplinari. 13. - Tutti i volumi delle opere stampate o manoscritte, e tutti gli opuscoli che gia' esistano od entrino in biblioteca, debbono avere impresso sul frontespizio o sul verso un bollo particolare, portante il nome della biblioteca. Questo bollo deve essere ripetuto sopra una pagina determinata del volume. 14. - Tutti i volumi di opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli che entrano in biblioteca, debbono essere immediatamente notati nel registro d'ingresso, ed oltre al bollo particolare della biblioteca, di cui all'art. 13, debbono avere impresso il numero progressivo sotto il quale sono notati in quel registro. Questo numero progressivo e' impresso con un contatore meccanico nell'ultima pagina del testo di ogni volume od opuscolo. 15. - Per meglio assicurare la conservazione dei volumi e degli opuscoli a stampa di somma rarita' bibliografica, che esistano od entrino in biblioteca, il Ministero, sentita la Giunta consultiva, da' particolari istruzioni. 16. - Ogni biblioteca deve possedere, per le opere a stampa: a) un inventario topografico generale; b) un catalogo alfabetico per autori; c) un catalogo per materie (o sistematico o reale); e per i manoscritti: a) un inventario topografico; b) un catalogo alfabetico. Questi due mezzi di ricerca possono essere utilmente sostituiti da un inventario descrittivo corredato degl'indici necessari. 17. - Tutte le opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli, dopo essere stati notati nel registro di ingresso, debbono essere descritti con esattezza bibliografica nelle schede necessarie alla formazione dei cataloghi. Ogni scheda deve avere il numero progressivo dato all'opera nel registro d'ingresso, e la segnatura della collocazione. 18. - Tutte le opere della biblioteca devono avere una collocazione rappresentata da una segnatura apposta nell'interno e sull'esterno di ciascun volume. 19. - Nell'inventario generale degli stampati e in quello dei manoscritti sono registrate tutte le opere secondo l'ordine della loro collocazione. Questi due inventari sono tenuti a volume. Negl'inventari e' rigorosamente vietato di raschiare o di cancellare con acidi. Le correzioni che siano necessarie si fanno con inchiostro rosso, per modo che si possa leggere sempre quello che prima era scritto. Nelle registrazioni che si fanno sugl'inventari, al titolo di ogni opera si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro d'ingresso. 20. - Il catalogo alfabetico delle opere a stampa, compresi gli opuscoli, e l'indice alfabetico dei manoscritti debbono essere ordinati ciascuno in serie unica. 21. - Dal catalogo alfabetico degli stampati si debbono escludere gli spartiti o pezzi di musica, le carte geografiche, le stampe o incisioni, le fotografie pubblicate senza testo, e in genere tutto cio' che deve esser registrato e descritto in un modo diverso da quello adoperato per i libri propriamente detti. E' data facolta' ai capi delle singole biblioteche di non riferire nel catalogo alfabetico i titoli delle pubblicazioni di scarsa importanza per gli studiosi, che si tengono ordinate per classi o gruppi. Il Ministero, sentita la Giunta consultiva, fissa le norme per la formazione delle classi e dei gruppi di queste pubblicazioni. 22. - I cataloghi in uso non possono essere interrotti o trasformati, senza gravi ragioni e senza il consenso del Ministero. Cosi la facolta' di trascrivere a volumi i cataloghi a schede o di adottare nuovi sistemi e' data dal Ministero, sentita la Giunta consultiva, dopo che il capo della biblioteca abbia indicato il metodo che intende seguire, il tempo e la spesa che si prevede possa occorrere. Parimente non si puo' mutare l'ordinamento gia' esistente in una biblioteca senza averne richiesto, con relazione motivata, ed ottenuto l'assenso del Ministero. 23. - Nelle biblioteche, i cui cataloghi non si trovino in corrispondenza con le norme del presente regolamento, i capi propongono al Ministero i lavori necessari per raggiungere questo scopo, nella misura del possibile, dando la precedenza ai piu' urgenti. 24. - Alla fine di ogni trimestre ciascuna biblioteca rende conto al Ministero delle opere entrate e dei lavori fatti all'inventario generale ed ai cataloghi coll' inviare uno specchio statistico conforme al mod. A. 25. - Le biblioteche governative, che abbiano gia' in buon ordine gl' inventari e i cataloghi sopra detti degli stampati e dei manoscritti, e quelli speciali indicati all'art. 21, debbono compilare a parte indici illustrati delle rarita' e delle specialita' bibliografiche, dando la precedenza alle collezioni piu' numerose e piu' importanti possedute dalla biblioteca. 26. - I cataloghi vecchi delle biblioteche, e che sono fuori d'uso, e gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l'acquisto di intere collezioni, debbono essere diligentemente conservati in modo da permetterne la consultazione. 27. - Oltre i cataloghi indicati agli articoli 16 e 21, ogni biblioteca deve avere i seguenti registri: a) delle opere in continuazione, delle collezioni e dei periodici; b) delle opere incomplete; c) delle opere difettose; d) dei duplicati; e) delle opere smarrite o sottratte. 28. - Il registro delle opere in continuazione, delle collezioni e dei periodici deve tenersi in schede mobili in conformita' dei moduli B segnando su di esse i volumi, fascicoli e fogli che a mano a mano si ricevono. 29. - I registri delle opere incomplete e difettose debbono tenersi a schede, sulle quali sia chiaramente indicato che cosa manca. 30. - Il registro delle opere duplicate deve tenersi a schede ordinate alfabeticamente. Sulle schede si notano la segnatura dell'esemplare migliore rimasto a uso pubblico, e la provenienza di tutti gli altri esemplari. 31. - Il registro delle opere smarrite o sottratte, di cui agli articoli 12 e 27, deve tenersi in conformita' del mod. C. 32. - Ogni biblioteca deve avere anche i seguenti registri: a) un registro d'ingresso; b) un bollettario delle opere ordinate ai librai; c) un libro di cassa; d) un giornale delle spese; e) un libro maestro dei creditori; f) un registro delle opere date a legare; g) un elenco a schede mobili dei manoscritti studiati; h) un registro delle opere desiderate; i) un registro delle lettere in arrivo e uno di quelle in partenza; k) un inventario dei mobili; l) i registri per il prestito dei libri prescritti dal regolamento speciale. 33. - Il registro d'ingresso (mod. D) comprende tutti i manoscritti e tutte le opere o parti di opere che entrano in biblioteca sia per compra, sia per dono, sia per diritto di stampa. Si puo' separare il registro d'ingresso degli acquisti da quello dei doni e da quello delle opere ricevute per diritto di stampa. In questo caso, il numero d'ingresso deve essere sempre in unica serie progressiva, concatenata coi necessari rimandi da un registro all'altro. 34. - Il bollettario delle opere ordinate ai librai deve esser tenuto conforme al mod. E. Tutte le ordinazioni date debbono portare la firma del capo. 35. - Nel libro di cassa vanno registrate le riscossioni e i pagamenti, allo scopo di tenere in evidenza il movimento dei fondi che il Ministero anticipa alla biblioteca. Nel giornale delle spese si registrano cronologicamente tutte le spese della biblioteca, ripartite secondo i capitoli del bilancio di previsione (mod. F). 36. - Per ogni lavoro o provvista, il capo deve chiedere la relativa fattura. Senza la fattura che li accompagni non possono essere ricevuti in biblioteca ne' libri ne' altri oggetti. Nel libro maestro dei creditori si registrano volta per volta le fatture dei conti rispettivi. Un repertorio alfabetico richiama al nome di ciascun fornitore. I pagamenti si segnano immediatamente nel libro di cassa e nel giornale delle spese, e si addebitano a loro luogo nel libro maestro. 37. - Nel registro dei legatori (mod. G) si notano tutti i libri dati a legare e a riparare. Dopo il riscontro di consegna, il legatore, firmandosi sul registro, nota il giorno in cui ha ricevuto i libri, e quello in cui si obbliga a riportarli. Nell'atto della consegna, il legatore riceve una fattura d'accompagnamento (mod. H), che egli riporta insieme con i libri legati. Nell'atto della restituzione, l'impiegato, verificato il lavoro e il prezzo, dichiara, firmandosi nel registro stesso, di aver ricevuto i libri. Il legatore ha l'obbligo di apporre nell'interno della coperta di ogni volume un cartellino portante il suo nome. 38. - Per ogni manoscritto dato in lettura, deve notarsi sopra l'apposita scheda il nome dei lettori che l'hanno studiato, con tutte le indicazioni richieste dal mod. I. Queste schede costituiscono un catalogo, che si tiene ordinato secondo la segnatura dei Codici studiati, e che puo' essere, col permesso del capo della biblioteca, consultato dai lettori. 39. - Tutta la corrispondenza epistolare della biblioteca col Ministero, con gli altri uffici governativi e pubblici e coi privati, deve esser registrata in conformita' dei moduli K e L, e deve conservarsi ordinata nell'archivio della biblioteca stessa. 40. - L' inventario dei mobili deve tenersi secondo quanto prescrivono la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 41. - Nell'interno della coperta d'ogni volume donato s' incolla un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono. 42. - Nel mese di maggio il capo della biblioteca presenta al Ministero il bilancio di previsione per le spese ordinarie, ripartite negli articoli in cui e' suddiviso il giornale delle spese (mod. F). Egli puo' aggiungervi le somme necessarie per lavori e bisogni straordinari, delle quali abbia ottenuto precedentemente la concessione dal Ministero. 43. - Ogni rendimento di conti della biblioteca deve essere accompagnato da uno specchio il quale mostri: 1° l'entrata e le spese previste per tutto l'anno secondo il bilancio di previsione approvato dal Ministero; 2° le somme gia' riscosse e quelle spese nell'anno, distinguendo quelle delle quali la biblioteca rende conto da quelle dei conti precedenti; 3° quanto ancora rimane delle somme assegnate per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca. 44. - Alla fine di ogni anno amministrativo, il capo della biblioteca invia al Ministero il bilancio consuntivo, accompagnandolo con le opportune osservazioni. 45. - I capi delle biblioteche non possono, per qualunque causa e senza pregiudizio della loro personale responsabilita', oltrepassare nell'anno la somma assegnata per le spese ordinarie e straordinarie della biblioteca, ne' spendere nell' acquisto dei libri una somma minore di quella assegnata a questo fine dal Ministero; bensi' debbono convertire nell'acquisto di libri le altre parti della dote che per avventura sopravanzassero. 46. - Il cambio dei duplicati, veramente riconosciuti tali per identita' assoluta, puo' essere autorizzato con deliberazione del Ministero, su proposta dei capi delle biblioteche. Sul frontespizio d' ogni volume che cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere impresso un bollo particolare, per indicare che il libro e' un doppio ceduto e render nullo l'altro bollo che lo dichiarava proprieta' della biblioteca. 47. - Nel corso di due anni nelle biblioteche minori e di cinque nelle maggiori, tutti i libri debbono esser levati dagli scaffali e spolverati. Durante la revisione si tiene particolarmente nota dei libri e degli scaffali infetti da tarli, da muffe o da altri parassiti. I bibliotecari debbono proporre, ed il ministro si riserva di fissare, le norme ed i mezzi per la disinfezione ed il risanamento dei volumi e dei mobili. Gli impiegati superiori e gli ordinatori o distributori, che non siano incaricati di vigilare a queste operazioni, debbono, anche nella settimana della spolveratura, occuparsi della revisione di cui all'articolo seguente. 48. - Durante il periodo della chiusura (art. 103) si procede, con la scorta degli inventari, alla revisione parziale della biblioteca. Questa revisione e' fatta da uno o piu' impiegati superiori e da ordinatori o distributori. Gli impiegati, a cui sia particolarmente affidata la custodia di certe sale della biblioteca, non prendono parte, ove sia possibile, alla revisione dei libri o manoscritti di quelle sale. I relativi verbali, firmati dagli impiegati che hanno fatto la revisione, debbono essere conservati nell'archivio della biblioteca. Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto di sottrazioni, il capo della biblioteca deve farne speciale rapporto al Ministero, rilevando, a confronto con le revisioni precedenti, tutte le mancanze nuove e i rinvenimenti dei volumi che altra volta fossero stati dichiarati smarriti o mancanti. 49. - Ad ogni libro tolto dagli scaffali, perche' dato in prestito o a legare, o temporaneamente dislocato per piu' di un giorno, deve essere immediatamente sostituita una tavoletta con la segnatura e con le indicazioni relative. Una tavoletta deve essere pure collocata al posto di quei libri che siano andati smarriti o perduti. La mancanza della tavoletta indicatrice e' considerata come grave negligenza. 50. - Tutti i libri dati in sala di lettura devono esser rimessi giorno per giorno al posto, salvo il caso che il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato, all'impiegato che li riceve, di voler servirsene il giorno successivo. Per la ricollocazione dei libri dati in lettura o che ritornano dal prestito o dal legatore, sono specialmente destinate la mezz'ora che precede l'apertura e quella susseguente all'ora della chiusura della biblioteca al pubblico. TITOLO III. Direzione delle biblioteche ed acquisti. 51. - Le biblioteche universitarie hanno una Commissione permanente, composta dal rettore dell'Universita', che la presiede, dal capo della biblioteca e da un professore delegato, d'anno in anno, da ciascuna Facolta'. Questa Commissione si riunisce di regola una volta all'anno convocata dal rettore, e deve deliberare: a) sull'acquisto dei libri; b) sulla scelta dei periodici e delle riviste; c) sulle pubblicazioni che si facciano a cura della biblioteca; d) sulle richieste di fondi straordinari per spese impreviste; e) sopra ogni altra questione che si riferisca al miglioramento e alla sicurezza della sede della biblioteca; f) sulle ore nelle quali la biblioteca deve essere aperta per maggior comodita' dei professori e degli studenti. 52. - I capi delle biblioteche universitarie corrispondono direttamente col Ministero per tutto cio' che si riferisce all'Amministrazione, al personale e alla disciplina della biblioteca. 53. - Le proposte da farsi al Ministero, per le quali sia richiesta una deliberazione della Commissione permanente, debbono essere sempre accompagnate da una copia del processo verbale. 54. - Nelle biblioteche universitarie la Commissione permanente delibera soltanto sopra sei decimi della parte della dotazione assegnata dal Ministero per acquisto di libri. Degli altri quattro decimi dispone il capo della biblioteca, tenuto conto dei bisogni della biblioteca e delle proposte degli studiosi. L'onere delle riviste e delle opere in continuazione grava in parte proporzionale sulle quote di ripartizione. 55. - Ogni anno, nella seduta ordinaria, la Commissione permanente delibera quanto, sopra i sei decimi della somma concedutale dal Ministero per aquisti di libri, puo' essere assegnato a ciascuna Facolta'. In questa ripartizione di sei decimi del fondo destinato per acquisto di libri, la Commissione deve tener conto delle somme che le biblioteche delle scuole o dei gabinetti, musei, ecc., potessero trarre dai loro propri assegni per lo stesso fine. 56. - I capi delle biblioteche debbono mandare al Ministero, entro il mese di luglio, la relazione su di esse per l'anno amministrativo compiuto. I capi delle biblioteche universitarie hanno pure l'obbligo di comunicare al rettore la relazione diretta al Ministero. In questa relazione si rende conto di quello che si riferisce: a) al servizio pubblico; b) ai lavori fatti durante l'anno nei cataloghi; c) agli altri lavori compiuti o avviati di riordinamento, indicando per ciascun lavoro gli impiegati che lo eseguiscono e quale parte dei nuovi lavori s'intenda di eseguire dentro l'anno iniziato. Il capo della biblioteca puo' aggiungere quelle proposte che creda opportune nell'interesse dell'Istituto al quale e' preposto. 57. - Quando il capo della biblioteca creda di proporre innovazioni, deve di ciascuna proposta fare oggetto di separata relazione al Ministero. 58. - Affinche' gli studiosi abbiano notizia delle opere onde si arricchiscono le biblioteche pubbliche: a) la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze da' in luce periodicamente, diviso per materie, il bollettino bibliografico delle pubblicazioni italiane che essa riceve per diritto di stampa; b) la Biblioteca Nazionale centrale di Roma pubblica periodicamente, diviso per materie, il bollettino bibliografico delle opere moderne straniere che entrano nelle biblioteche governative, delle quali debbono esserle inviate le schede bibliografiche. I bollettini bibliografici sopradetti sono distribuiti gratuitamente a tutti gli Istituti che dipendono dal Ministero. TITOLO IV. Impiegati. 59. - Gl'impiegati delle biblioteche governative aperte al pubblico appartengono, secondo i titoli che da essi si richiedono e gli uffici ai quali devono adempiere, alle seguenti categorie: 1° bibliotecari o conservatori dei manoscritti; 2° sotto-bibliotecari o sotto-conservatori dei manoscritti; 3° ordinatori o distributori; 4° uscieri. Il numero delle classi per ogni categoria e il numero degl'impiegati per ogni classe e' determinato dal ruolo organico. 60. - Gl'impiegati della prima categoria sono specialmente responsabili della conservazione, dell'ordinamento e dell'incremento della suppellettile, del modo onde vengono eseguiti e procedono i lavori bibliografici, della regolarita' dell'amministrazione, del mantenimento della disciplina fra gl'impiegati e del buon andamento del servizio pubblico della biblioteca. Essi devono attendere in particolar modo ai lavori bibliografici piu' difficili e importanti, agli studi occorrenti per l'acquisto dei libri, ed aiutare, quando sia necessario, gli studiosi nelle loro ricerche in biblioteca. Alla seconda categoria sono specialmente affidati i lavori di registrazione, di schedatura, di riscontro ai cataloghi, di statistica e il servizio dei prestiti. La terza categoria ha l'obbligo di eseguire i lavori di trascrizione, di collocare e mantenere ordinati i libri negli scaffali, di curarne la conservazione e di attendere specialmente alla distribuzione e ricollocazione delle opere chieste per il servizio del pubblico e della biblioteca. Alla quarta categoria spetta piu' particolarmente la continua vigilanza nella sala di lettura e dei cataloghi, la pulizia della suppellettile e dei locali, il basso servizio, e l'aiuto da darsi, ove occorra, alla distribuzione. E' in facolta' del capo di derogare in qualche caso prudentemente a queste norme generali, quando cio' sia richiesto dalle condizioni della biblioteca, dalle speciali attitudini di alcuni impiegati, o dall'interesse del servizio. 61. - Il bibliotecario che e' capo di una biblioteca rappresenta la biblioteca, tratta gli affari col Ministero e cogli altri uffici, tiene il carteggio coi privati e firma tutti gli atti e tutte le lettere che si spediscono dalla biblioteca. 62. - Il capo della biblioteca ha strettissimo obbligo: a) di ben conservare la suppellettile affidata alle sue cure, della quale egli e' custode responsabile (art. 11); b) di procurare che la suppellettile letteraria e scientifica si accresca nel miglior modo possibile, secondo il fine al quale e' destinata la biblioteca; c) di tenere questa suppellettile ordinata in modo che gli studiosi possano utilmente valersene, ma con quelle cautele che dalla responsabilita' gli sono imposte; d) di avere continua cura che l'inventario generale e tutti i cataloghi vengano compilati esattamente, con carattere nitido e chiaro, e con uniformita', e che siano tenuti sempre in pari; e) di vigilare l'andamento del servizio pubblico e la disciplina nella biblioteca; f) di osservare e di fare osservare dagli impiegati da lui dipendenti le prescrizioni contenute nei regolamenti in vigore, e tutte quelle altre che fossero impartite dal Ministero. In particolar modo deve vigilare all'esatta applicazione delle norme di sicurezza da seguirsi nell'impianto dei sistemi d'illuminazione e di riscaldamento, con l'aiuto della Commissione tecnica stabilita dalle norme medesime, ed e' responsabile della esecuzione dei deliberati della Commissione suddetta, per quanto da lui dipende. 63. - Il capo della biblioteca ogni mese si fa rendere conto in iscritto, da tutti gli impiegati che attendono a lavori di ordinamento, dei lavori da essi fatti per la biblioteca. Queste relazioni si conservano poi a disposizione del Ministero, affinche' esso possa esaminarle, quando voglia conoscere per qualunque ragione l'opera prestata da ciascun impiegato. 64. - Alla fine di ogni anno il capo della biblioteca fa al Ministero un rapporto sull'opera prestata, sul merito degli impiegati, con particolari indicazioni sulla loro assiduita', segnalando quelli degni di essere promossi. Nei casi di gravi irregolarita' o di disordine del servizio, egli deve riferirne immediatamente al Ministero. 65. - Il capo della biblioteca tiene la cassa ed e' interamente responsabile delle somme riscosse o pagate per conto dell'Istituto. Nessuna spesa puo' farsi per la biblioteca senza l'ordine di lui. Spetta a lui di vegliare sulla contabilita' e sulla tenuta regolare dei libri di amministrazione, come pure di porre ogni cura negli acquisti per la biblioteca. 66. - Il capo della biblioteca non puo' assentarsi dalla sua sede se non in casi di grave urgenza, ne' per piu' di quattro giorni, senza averne ottenuto il permesso dal Ministero. Egli puo' ogni anno, col consenso del Ministero, ottenere una regolare licenza di trenta giorni. 67. - In caso di temporanea assenza del capo della biblioteca, ne fa le veci il funzionario a cio' delegato dal Ministero, e, in mancanza di delegazione, il bibliotecario o il sottobibliotecario di classe piu' elevata, il quale deve adempiere agli uffici che dal capo gli siano affidati, ne' puo' cambiare o alterare le disposizioni generali in vigore circa l'ordinamento della biblioteca. 68. - Il capo della biblioteca puo' concedere licenze dall'ufficio, purche' il servizio non ne abbia danno e a condizione che il numero totale dei giorni della licenza non superi in un anno i trenta giorni per gl'impiegati e i venti per gli uscieri. 69. - Le attribuzioni dell'economato sono assegnate o ripartite a scelta del capo della biblioteca, tenendo conto delle attitudini degl'impiegati. Esse sono essenzialmente le seguenti: a) tenere la scrittura della biblioteca, conservando le carte e i documenti relativi, secondo quanto prescrive il presente regolamento e quello sull'Amministrazione e contabilita' generale dello Stato; b) eseguire per ordine del capo tutti i pagamenti e compilare i resoconti delle spese; c) preparare entro il mese di maggio lo specchio del bilancio di previsione per l'anno successivo; d) curare il servizio di protocollo e di classificazione e custodia di tutte le carte amministrative; e) redigere ogni mese le note nominative per la riscossione degli stipendi degl'impiegati, e riscuoterli con la loro procura; f) provvedere ai servizi di posta; g) rispondere della conservazione e dell'uso di tutti gli oggetti della biblioteca ad eccezione dei libri; h) compilare l'inventario dei beni mobili, in conformita' del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato; i) preparare le note semestrali per le variazioni agli inventari; k) custodire le chiavi interne della biblioteca, tranne quella affidata al capo; i) conservare e dispensare gli oggetti di cancelleria tenendo conto delle distribuzioni fatte; m) visitare i locali della biblioteca, per vedere se occorrano riparazioni, e per accertarsi che la suppellettile non soffra danno per umidita' od altra causa; n) vigilare gli operai che lavorano nella biblioteca; o) dirigere il servizio di nettezza, e curare la disciplina degli usceri e dei fattorini, rispondendo del loro operato. Ove sia possibile, le operazioni dell'economato e la custodia dell'archivio non debbono essere cumulate in una medesima persona. 70. - In ciascuna biblioteca fra gl'impiegati di terza categoria sono distribuite dal capo, e a seconda delle particolari attitudini, le attribuzioni di ordinatore e quelle di distributore. Di regola, le funzioni di ordinatore si affidano ai distributori piu' anziani e piu' capaci. 71. - Gli ordinatori o distributori, a vicenda per una settimana, debbono assistere con tutti gli uscieri all'apertura ed alla chiusura della biblioteca. Le chiavi della porta esterna della biblioteca debbono essere conservate e star chiuse in una cassetta di ferro, della quale ha una chiave l'incaricato della apertura e della chiusura ed un'altra il capo. E' severamente vietato di cedere, anche per un momento, questa chiave ad altra persona. Mentre la biblioteca e' aperta la mattina per il solo servizio di pulizia, l'ordinatore o distributore di settimana non puo' abbandonarla, ne' permettere ad alcuno di uscire sotto qualsiasi pretesto o ragione, ne' introdurre persone estranee. Dove nella biblioteca abbia abitazione non il bibliotecario, ma un custode, nella abitazione di questo e sotto la sua responsabilita', in una cassetta di ferro, solidamente murata e chiusa da cristallo, si deve conservare un esemplare delle chiavi esterne della biblioteca, per modo che in caso d'incendio o di altro gravissimo pericolo imminente possa il custode, rompendo il cristallo, aprire subito la biblioteca. L'ordinatore o distributore di settimana, accompagnato da un usciere, visita ogni giorno, prima che si chiuda la biblioteca, tutte le sale, e anche i caloriferi quando siano stati accesi, i rubinetti dell'acqua potabile e l'interruttore generale della luce elettrica, ed assiste alla chiusura di tutte le finestre e delle porte interne. Ambedue danno prova, coll'apporre la loro firma in un registro speciale, giorno per giorno, di avere adempiuto a quest'obbligo. Essi sono responsabili dei danni che potessero venire alla biblioteca dalla loro negligenza nel fare questo servizio. Le chiusure interne e i ripostigli di tutte le chiavi interne si devono regolare con norme semplici e fisse, ben note al personale di direzione, al facente funzione di economo e al custode; ne' possono venire variate senza grave ragione. L'ordinatore o distributore di settimana deve pure intervenire tutte le volte che occorra di aprire la biblioteca nei giorni festivi. 72. - Terminato il servizio di pulizia, gli uscieri debbono indossare il vestito uniforme del modello stabilito dal Ministero, e svestirsene nell'uscire dalla biblioteca, compiuto l'orario di ufficio. 73. - All'ora indicata nell'orario gl'impiegati debbono trovarsi in biblioteca e iscriversi nel registro di presenza. Nessuno puo', senza licenza del capo, assentarsi durante le ore di servizio, ne' rimanere in biblioteca, senza speciale permesso, oltre l'ora fissata per la chiusura. L'impiegato che, per malattia o per altro legittimo impedimento, non possa recarsi in ufficio, deve darne sollecitamente avviso per lettera al capo. Durante le ore di servizio, tutti gli impiegati debbono astenersi da qualunque lavoro estraneo al loro ufficio e da tutto cio' che turbi il servizio e la quiete delle sale. Nessuno puo' ricevere estranei nella sua stanza di ufficio e nelle sale della biblioteca senza uno speciale permesso del capo. 74. - Gl'impiegati delle biblioteche governative non possono esercitare, oltre che gli uffici vietati dalla legge sul cumulo in data 19 luglio 1862, n. 722, neppure quelle altre occupazioni che al Ministero, su rapporto del capo, sembrassero incompatibili col retto funzionamento e col decoro dell'ufficio. Inoltre non possono ne' direttamente ne' indirettamente far traffico di manoscritti, di libri, di stampe. 75. - Non possono essere destinati nella stessa biblioteca a posti d'impiegati di ruolo con vincolo di diretta, normale dipendenza gerarchica gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i fratelli, il suocero ed il genero. 76. - Le pene disciplinari che possono applicarsi agl'impiegati delle biblioteche pubbliche governative sono le seguenti: 1° ammonizione; 2° censura; 3° sospensione dallo stipendio; 4° sospensione dall'ufficio con perdita dello stipendio; 5° revocazione o destituzione. L'ammonizione e' fatta a voce o per iscritto dal capo. La censura puo' solo darsi per iscritto dal ministro, su relazione motivata del capo e sentite le deduzioni del funzionario. La sospensione si pronuncia dal ministro, su relazione motivata del capo ed in seguito al parere della speciale Commissione disciplinare istituita presso il Ministero. L'impiegato deferito, al giudizio della Commissione disciplinare ha diritto di chiedere comunicazione degli addebiti fattigli e di presentare le sue difese per iscritto, o anche personalmente La revocazione o destituzione si delibera su parere della medesima Commissione disciplinare e con le medesime garanzie. Nel caso di destituzione con la clausola della perdita del diritto alla pensione o alla indennita', deve essere consultata la Commissione speciale, a norma dell'art. 183, lettera D, del R. decreto 21 febbraio 1895, n 70. 77. - Le cause che danno luogo alle pene disciplinari, di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 del precedente articolo, sono: a) scortesia verso il pubblico, negligenza o mancanza in servizio o contro la disciplina; b) fatti notori che abbiano fatto cadere il funzionario nella pubblica disistima; c) condanna ad una pena restrittiva della liberta' personale, sempre che questa non importi la revocazione. Sono senz'altro causa della sospensione di cui al n. 3, e in casi gravi anche di maggior pena, il chiedere o accettare da privati mance, regalie o donativi per lavori fatti o servizi resi nella qualita' d'impiegato; la dispersione, sottrazione o distruzione delle schede dei cataloghi; il portar fuori di biblioteca, per proprio uso o per uso altrui, schede, registri e libri, senza aver adempiuto, rispetto ai libri, alle formalita' prescritte dal regolamento sul prestito; il fumare entro i locali della biblioteca, e in generale il compiere atti che possano mettere comunque in pericolo la conservazione delle raccolte. 78. - La revocazione o destituzione ha luogo per le seguenti cause: a) persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione; b) negligenza abituale o mancanza gravissima in servizio o contro la disciplina; c) mancanza grave contro l'onore, la quale abbia suscitato grave scandalo; d) offesa alla persona del Re o manifestazione pubblica di un'opinione ostile alla Monarchia costituzionale; e) condanna per reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, od attentato ai costumi. 79. - Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero pubblichera' la tabella numerica degli impiegati di ciascuna categoria, assegnati alle singole biblioteche. TITOLO V. Nomine e promozioni. 80. - Chiunque aspira ad impieghi nelle biblioteche governative, deve essere cittadino italiano, e deve presentare: a) la fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto i diciotto anni e non ha oltrepassato i trenta. Chi pero' aspira all'ufficio di apprendista deve essere in eta' non inferiore ai diciotto e non superiore ai ventiquattro anni; b) un certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo ove l'aspirante dimora, e la fedina criminale con la data non anteriore di un mese a quella dell'istanza; c) un certificato di un medico condotto municipale o d' un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante e' dotato di robusta costituzione fisica, ed esente da difetti che lo rendano non idoneo all'ufficio cui aspira; d) una dichiarazione di essere disposto a prestar servizio in quella biblioteca governativa che sara' designata dal Ministero. L'istanza, diretta al Ministero, deve essere scritta di proprio pugno dall'aspirante. 81. - Gli aspiranti a posti di seconda e terza categoria, come pure i candidati all'esame di abilitazione, di cui all'art. 93, debbono, prima di cominciare i rispettivi esami, sottoporsi ad una prova speciale grafica, nella quale mostrino di sapere scrivere sotto dettatura ed in scrittura chiarissima corrente un brano di autore italiano. Soltanto superando in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli esami. 82. - I concorsi alla seconda categoria debbono essere annunziati due mesi prima nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione. Potra' essere ammesso a questi concorsi chi abbia i requisiti indicati all'art. 80 e una laurea dottorale, conseguita in una Universita' del Regno o in un R. Istituto universitario. Il concorso sara' per esame da darsi in Roma, e comprendera', oltre la prova grafica di cui all'articolo precedente: a) un componimento sopra un tema di storia della cultura italiana; b) una versione in italiano dalla lingua latina; c) la trascrizione sotto dettatura di un passo di autore francese e la traduzione italiana del passo stesso, la quale deve farsi in iscritto, senza aiuto di dizionari, ne' di altri libri; d) una versione in italiano da una delle due lingue tedesca o inglese a scelta del candidato; e) una versione in italiano dal greco o da una lingua orientale o da una lingua slava, a scelta del candidato. La Commissione esaminatrice sara' composta di cinque membri. Gli esaminatori disporranno ciascuno di dieci voti per ogni singola prova. Per ottenere la sufficienza ogni candidato dovra' conseguire almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova. I vincitori del concorso saranno chiamati con decreto Ministeriale alla reggenza per un anno dell'ufficio di sotto bibliotecario, con un assegno mensile di lire centocinquanta. 83. - Per poter essere nominato sotto bibliotecario di quarta classe in ruolo, il sotto bibliotecario reggente, dopo un anno di lodevole servizio attestato dal capo della biblioteca, deve superare un esame di idoneita', che si da' in Roma. Il sotto bibliotecario reggente presenta la sua domanda al capo della biblioteca, il quale la trasmette al Ministero, accompagnata dalle informazioni sull'opera del candidato durante l'anno. Il Ministero nomina la Commissione esaminatrice composta di cinque membri, e fra essi il presidente. Per conseguire l'idoneita', e' necessario che il candidato ottenga almeno sette decimi dei punti in ciascuna prova di esame. I nomi degli idonei sono pubblicati nel Bollettino della pubblica istruzione. 84. - L'esame, di cui all'articolo precedente, comprende le seguenti prove: a) descrizione di un incunabulo della stampa; b) descrizione di un manoscritto, latino o volgare, e trascrizione di un brano del manoscritto medesimo o di altro manoscritto a scelta della Commissione; c) esame orale di biblioteconomia e di bibliografia descrittiva, con particolare riguardo alle norme per la catalogazione e la classificazione a materie, e con quesiti pratici; d) esame orale sui vigenti regolamenti delle biblioteche e sulle norme di contabilita' dello Stato. Nelle prove a) e b) e' rigorosamente vietato l'uso di libri a stampa e di note manoscritte. I candidati che non si presentassero per giustificati motivi, o non superassero la prova, possono ripeterla una sola volta, l'anno successivo; ma se falliscano la seconda volta sono dispensati dall'ufficio di sotto-bibliotecario reggente. Possono essere ammessi per la terza volta all'esame soltanto i candidati che la seconda volta abbiano riportato sei decimi dei punti in media. 85. - Le biblioteche governative, per preparare i giovani all'ufficio di ordinatore o distributore, hanno degli apprendisti. Il numero degli apprendisti in servizio non puo' mai superare quello di venti. Chi aspira all'ufficio di apprendista deve produrre i certificati richiesti dall'art. 80, unendovi la licenza ginnasiale o normale, o il certificato della ottenuta ammissione o promozione al 3° corso d'Istituto tecnico, e presentare l'istanza al capo della biblioteca governativa, nella quale desidera prestare servizio. Quando l'interesse del servizio della biblioteca lo voglia e il capo di essa creda che il richiedente sia in possesso di tutti quei requisiti morali che sono necessari all'ufficio di apprendista, fa al Ministero la proposta della nomina, dopo di aver sottoposto il richiedente alla prova grafica di cui all'art. 81 e a una prova di composizione italiana. Queste due prove, insieme col rapporto particolareggiato del bibliotecario sul candidato, vengono inviate al Ministero che, riconosciuta la idoneita' del richiedente, puo' decretarne la nomina. L'apprendista assume l'obbligo di servire nella biblioteca a cui viene destinato, in tutte le ore d'ufficio, come gli altri impiegati, e di fare tutti quei lavori che gli siano affidati dal capo della biblioteca sotto la sua responsabilita'. Il Ministero, su proposta favorevole del bibliotecario che attesti del lodevole servizio dell'apprendista, puo' concedergli una retribuzione annua di lire seicento divisibile in quattro rate trimestrali. 86. Per poter essere nominato ordinatore o distributore di quinta classe, l'apprendista deve superare un esame di abilitazione dopo almeno un anno di pratica. L'esame, riservato ai soli apprendisti, si da' in Roma. Il Ministero, sulle informazioni del capo della biblioteca, decide se debba o no ammettere l'apprendista all'esame. L'esame consiste in: a) un componimento italiano; b) una traduzione italiana di un passo di prosatore francese, fatta senz'aiuto di libri o dizionari; c) una prova orale sull'ordinamento delle biblioteche. La Commissione esaminatrice sara' composta di tre membri. Gli esaminatori disporranno di dieci voti per ogni singola prova. Per ottenere la sufficienza ogni candidato dovra' conseguire almeno sei decimi dei punti in ogni singola prova. L'apprendista che fosse escluso, o non si presentasse senza giustificati motivi, o non superasse l'esame, e' dispensato dal servizio. 87. - I sotto-bibliotecari reggenti e gli apprendisti, che non dimostrassero di avere le attitudini necessarie, o che tenessero una condotta negligente o riprovevole, possono essere licenziati su proposta del capo. 88. - Per poter essere nominato bibliotecario o conservatore dei manoscritti, e' necessario avere il diploma di abilitazione a tale ufficio, che si ottiene per mezzo di un esame professionale, di cui all'art. 93. L'esame si tiene in Roma, e deve essere annunziato almeno due mesi prima nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino della pubblica istruzione. 89. - Fra gl' impiegati delle biblioteche governative possono presentarsi a questo esame i sotto-bibliotecari di qualunque classe, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio nelle biblioteche. Si debbono presentare in tempo debito al capo la domanda di iscrizione, accompagnata da una breve esposizione degli studi fatti, dei lavori eseguiti, e degli uffici esercitati in biblioteca, unendovi i documenti che credano meglio opportuni. 90. - Sono ammesse all'esame di abilitazione all'ufficio di bibliotecario o conservatore dei manoscritti persone fuori del ruolo delle biblioteche, che desiderino procurarsi tale diploma; ma esse non acquistano diritto alcuno a posti vacanti nell'amministrazione delle biblioteche governative. 91. - Il capo deve trasmettere in tempo utile al Ministero le domande di cui all'art. 89, accompagnandole con le osservazioni che creda necessarie. Egli deve altresi' porre in evidenza le punizioni disciplinari o le sospensioni dall'impiego, che per avventura i concorrenti alla sua dipendenza avessero avuto durante la loro carriera. 92. - La Commissione esaminatrice, composta di sette membri, tre dei quali appartenenti al personale direttivo delle biblioteche, e' volta per volta nominata dal ministro di pubblica istruzione, che designa tra essi il presidente. La Commissione determinera' e regolera' l'ordine e la durata delle prove scritte ed orali. Gli esaminatori disporranno ciascuno di dieci voti per ogni singola prova scritta ed orale. Per conseguire l'idoneita', e' necessario che il candidato ottenga almeno sette decimi dei punti in ogni materia, senza compensazione. Compiute le prove, la Commissione riferisce intorno all'esito dell'esame al Ministero, il quale ha cura che i nomi degli idonei coi punti ottenuti siano pubblicati nel Bollettino della pubblica istruzione almeno entro due mesi. 93. - L'esame professionale per ottenere il diploma di abilitazione all'ufficio di bibliotecario o conservatore dei manoscritti consiste, oltre alla prova grafica di cui all'art. 81: a) in una dissertazione sopra un argomento di paleografia, bibliografia o biblioteconomia, a scelta del candidato, il quale deve inviarne il manoscritto alla Commissione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'apertura dell'esame; b) nelle seguenti prove scritte: 1° svolgimento di un argomento di storia della cultura italiana, scelto dalla Commissione; 2° divisioni e suddivisioni di una classe del catalogo a materie, estratta a sorte dalla Commissione alla presenza dei candidati, secondo lo schema bibliografico che e' piu' familiare a ciascuno, cercando di dare delle diverse parti della scienza in essa trattata le definizioni piu' precise possibili, e indicandone le fonti bibliografiche piu' importanti; 3° schedatura di dieci opere a stampa, antiche e moderne, e varie per lingua e per argomento, fra le quali un incunabulo, assegnando a ciascuna la classe e la suddivisione alla quale essa appartiene; 4° esame pratico di ricerche bibliografiche, rispondendo in iscritto, con l'aiuto del materiale di una biblioteca, a quesiti di vario argomento proposti dalla Commissione. Le richieste dei libri, che il candidato volesse consultare, debbono essere presentate alla, Commissione, che ne tiene conto nel suo giudizio; 5° accurata descrizione di tre manoscritti, uno italiano, uno latino o uno greco, l'ultimo dei quali deve essere descritto in latino; 6° versione in francese di un passo di scrittore italiano; 7° versione in italiano di un passo di uno scrittore classico tedesco. Il candidato puo' fare anche una versione facoltativa da altre lingue moderne, e questa prova serve a migliorare il punto che gli si assegna per la prova obbligatoria. Nelle prove di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e' rigorosamente vietato l'uso di libri, dizionari e note; c) nelle seguenti prove orali: 8° discussione della dissertazione di cui alla lettera, a), e delle altre prove scritte di soggetto bibliografico; 9° risoluzione di quesiti intorno alle norme sulla compilazione e sull'ordinamento dei cataloghi; 10° lettura di un passo di un manoscritto italiano e di un altro o latino o greco e risposta a quesiti diversi di argomento paleografico; 11° esame sui vigenti regolamenti per le biblioteche e sulle leggi e i regolamenti per l'amministrazione e la contabilita' dello Stato. 94. - Chi nell'esame di abilitazione non sia dichiarato idoneo, puo' ritentare la prova dell'esame dopo due anni; ma chi fallisca anche in questo secondo esperimento, non puo' piu' essere ammesso all'esame. Puo' essere ammesso per la terza volta all'esame soltanto il candidato che la seconda volta abbia riportato sei decimi dei punti in media. 95. - A coloro che abbiano conseguito l'idoneita', il Ministero rilascia il diploma di abilitazione all'ufficio di bibliotecario o conservatore dei manoscritti, notandovi i punti ottenuti. 96. - La nomina a bibliotecario o conservatore dei manoscritti di ultima classe e' fatta dal Ministero senza concorso, per merito e a scelta fra i sotto-bibliotecari o sotto-conservatori dei manoscritti di prima classe, muniti del diploma di abilitazione all'ufficio di bibliotecario o conservatore dei manoscritti. 97. - Quando in una biblioteca esista una collezione specialissima e di molta importanza, che occorra affidare a persona provvista di particolari studi, il Ministero puo', sentiti il capo della biblioteca e la Giunta consultiva per le biblioteche, aprire un concorso per titoli fra gl'impiegati del ruolo delle biblioteche per un posto di sotto-bibliotecario o sotto-conservatore di prima classe. E' in facolta' della Commissione di sottoporre i concorrenti ad un esame speciale, il cui programma viene determinato nei singoli casi dalla Giunta consultiva delle biblioteche. Gl'impiegati dichiarati idonei non possono pero' essere promossi alla prima categoria, ove non abbiano il diploma di cui all' articolo 93. 98. - Per essere nominato a un posto vacante di usciere di ultima classe, e' necessario aver non meno di 20 anni e non piu' di 30, e presentare, insieme con la domanda scritta di proprio pugno, i documenti indicati dall'art. 80. 99. - Nelle principali biblioteche, in aiuto ai distributori ed agli uscieri, possono essere nominati dei fattorini, complessivamente in numero di venti, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 348 e del R. decreto 3 ottobre 1904, n. 651. 100. - Nella prima categoria le promozioni hanno sempre luogo senza concorso, per merito. Nella seconda, terza e quarta categoria d'impiegati, le promozioni si fanno per anzianita' o per merito, in ordine progressivo di classe: per due terzi secondo l'anzianita' e per un terzo in ragione del maggior merito. Al conferimento dei posti vacanti di sotto-bibliotecario di prima classe si provvede promovendo per due terzi, tenuto conto dell'anzianita' di classe e del merito, i sotto-bibliotecari di seconda classe, con o senza diploma, e per un terzo i sotto-bibliotecari provveduti di diploma di abilitazione all'ufficio di bibliotecario o conservatore, tenuto conto della priorita' dell'esame e dei punti ottenuti. Le promozioni per merito sono fatte a scelta dal ministro sentito il parere della Giunta consultiva per le biblioteche, la quale per esprimere il suo parere deve tener conto in primo luogo del buon servizio prestato e dei lavori compiuti nella qualita' di impiegato, e subordinatamente dei titoli letterari e scientifici, e delle pubblicazioni fatte. Deve sempre essere udito il parere dei capi delle biblioteche in cui l'impiegato da promoversi per merito presti o abbia prestato servizio ultimamente. Non possono mai essere promossi per merito gli impiegati dei quali non sia attestata dai rapporti annuali la continuata diligenza e assiduita' nel servizio, di qualunque natura siano i titoli che ne attestino la capacita'. E cosi' e' in facolta' del ministro di non tener conto dell'anzianita' rispetto alle promozioni, per quegli impiegati che siano incorsi nella censura per negligenza nell'adempimento del loro ufficio. 101. - D'ora innanzi non potranno essere, neanche temporaneamente, adibiti a lavori interni od uffici di biblioteca, in qualunque qualita', persone che non facciano parte del ruolo organico delle biblioteche. TITOLO VI. Uso pubblico nelle biblioteche. 102. - Le biblioteche governative stanno aperte al pubblico tutti i giorni, eccettuate le domeniche, le feste nazionali e le altre feste riconosciute dal calendario civile, i due ultimi giorni di carnevale, dal giovedi' santo al lunedi' di Pasqua inclusivamente, il giorno della commemorazione dei morti, il 24 dicembre, il giorno natalizio delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre. Durante le vacanze autunnali, anche le biblioteche universitarie debbono restare aperte al pubblico con l'orario prescritto dall'art. 106. 103. - Ciascuna biblioteca resta chiusa al pubblico ogni anno due settimane per la spolveratura e per la revisione prescritte dagli articoli 47 e 48. Durante la chiusura il capo deve assegnare un'ora e mezza in ciascun giorno per il servizio pubblico del prestito dei libri. Nelle citta' ove sono due o piu' biblioteche governative, questa chiusura non puo' mai esser fatta contemporaneamente da due o piu' biblioteche. Nelle biblioteche universitarie o di sussidio ad altri Istituti la spolveratura e la revisione si fanno sempre mentre l'Universita' o gli altri Istituti sono chiusi. Il capo deve quindici giorni innanzi la chiusura darne avviso al pubblico anche per mezzo dei giornali. 104. - Nelle due settimane che la biblioteca resta chiusa al pubblico per ragione di servizio interno, il capo non puo', senza gravi motivi, assentarsi dall'ufficio, ne' accordare congedi agli impiegati. 105. - Ogni altra interruzione nel servizio pubblico giornaliero della biblioteca deve prima essere approvata dal Ministero. Soltanto in casi di grave ed urgente necessita', il capo puo', sotto la propria responsabilita', tener chiusa la biblioteca, avvisandone immediatamente il Ministero. Questa facolta' e' estesa al rettore per le biblioteche universitarie. 106. - Nei giorni destinati al pubblico servizio ogni biblioteca deve essere aperta almeno sei ore consecutive, senza contare quelle della lettura serale. Gli orari delle biblioteche debbono essere approvati dal Ministero, e nelle citta' dove sono piu' biblioteche debbono essere coordinati per modo da permettere la massima durata della lettura pubblica. 107. - G1' impiegati debbono trovarsi in biblioteca mezz'ora prima che essa venga aperta al pubblico, e trattenervisi mezz'ora dopo che fu chiusa ai lettori. Nelle biblioteche che stessero aperte al pubblico piu' di sei ore al giorno, l'orario dell'ufficio deve essere ordinato in modo che a ciascun impiegato tocchino sette ore di lavoro, non contando per gli uscieri il tempo da spendere ogni mattina nel servizio di pulizia e spolveratura. In casi straordinari, l'orario puo' essere, secondo il bisogno, prolungato per ordine del capo o di chi ne fa le veci. 108. - E' ammesso alla lettura nelle biblioteche governative soltanto chi abbia oltrepassato il 18° anno di eta'. E' pero' in facolta' del capo della biblioteca di ammettere nella sala di lettura giovani studiosi di eta' inferiore, concedendo loro solo quei libri che creda confacenti ai loro studi. 109. - Il ministro puo', nella citta' dove sono piu' biblioteche sentita la Giunta consultiva, stabilire speciali condizioni di ammissione ad una di esse, in modo da restringerne la frequentazione a qualche particolare ordine di studiosi, assicurando in compenso al resto del pubblico l'uso di speciali biblioteche di cultura piu' generale o popolare. 110. - La lettura serale si fa, dove sia possibile, secondo le disposizioni date, caso per caso, dal Ministero. 111. - Dove sia possibile, deve essere pure costituita una sala di consultazione, riservata a determinate categorie di studiosi, secondo le norme e le condizioni di ciascuna biblioteca. 112. - La domanda dei libri a stampa va fatta sempre in iscritto sopra schede conformi al mod. M. Nella scheda si devono indicare chiaramente il titolo, l'edizione e il volume dell'opera domandata, e si deve scrivere in modo leggibile il nome e il cognome di chi fa la domanda. Chi desse false generalita', e' escluso temporaneamente dalla biblioteca, in caso di recidiva l'esclusione puo' essere permanente. Per ogni opera va fatta una richiesta separata. Per regola generale, non possono darsi in lettura nella sala pubblica piu' di due opere, ne' piu' di quattro volumi per volta. E' in facolta' di chi presiede al servizio pubblico di permettere l'uso contemporaneo di un numero maggiore di opere o di volumi. La richiesta e' consegnata agli impiegati addetti al catalogo, perche' sia indicata sulla scheda la collocazione del libro, tranne il caso che il lettore non faccia da se' la ricerca nei cataloghi. Consegnato il libro, l'impiegato ritira la scheda pel controllo di restituzione. 113. - Le ricerche nei cataloghi sono fatte ordinariamente dagli impiegati della biblioteca; ma col permesso dell'impiegato che sopraintende ai cataloghi e sotto la sua sorveglianza possono farle anche gli studiosi. In nessun caso i lettori possono accedere agli scaffali se non siano quelli aperti al pubblico per la consultazione. La richiesta puo' anche essere depositata in una cassetta speciale all'ingresso della biblioteca. In questo caso il lettore trova pronto, il giorno successivo, nella sala della distribuzione, il libro desiderato, o, se questo non possa essere dato in lettura, la risposta relativa alla sua domanda. Quando una richiesta non possa essere soddisfatta perche' le opere non siano possedute dalla biblioteca o siano escluse dalla lettura o si trovino per qualsiasi ragione assenti dagli scaffali, gl'impiegati del catalogo e i distributori sono tenuti a indicare sulla scheda relativa, sottoscrivendola, le ragioni precise per cui l'opera non fu consegnata al richiedente. Queste richieste, annullate in presenza del lettore, vengono passate al capo della biblioteca per gli opportuni controlli. 114. - Gl'incunaboli della stampa, i libri rari, le edizioni di gran prezzo, le incisioni, i disegni possono darsi in esame e studio durante il solo orario diurno, col permesso del capo e sotto speciale sorveglianza. 115. - E' vietato il lucidare; ma in caso di assoluta necessita', riconosciuta dal capo della biblioteca, questi puo' concederne il permesso con quelle cautele che valgano ad impedire ogni danno. E' vietato l'uso del compasso, degl'inchiostri e dei colori. 116. - E' in facolta' del capo della biblioteca di consentire, a scopo di studio, riproduzioni fotografiche dagli originali della biblioteca a chi ne faccia domanda scritta, indicando lo scopo dello studio, e obbligandosi a osservare le cautele richieste dal capo della biblioteca per la migliore tutela dell'originale. Per le riproduzioni destinate a esser pubblicate e per quante altre abbiano, a giudizio del bibliotecario, particolare interesse paleografico, bibliografico o artistico, il richiedente deve rilasciare alla biblioteca da uno a tre esemplari perfetti delle tavole riprodotte, o, in cambio di essi, una copia della pubblicazione che comprende quei facsimili, e cio' secondo la entita' della riproduzione e gli accordi prestabiliti col capo della biblioteca. Quando la riproduzione abbia straordinaria importanza, sia per la mole sia per altra ragione, la domanda viene accompagnata e presentata dal capo della biblioteca al Ministero con un rapporto sulla convenienza della concessione e sulle speciali condizioni cui fosse opportuno subordinarla. 117. - E' in facolta' del capo, ove ne sia richiesto, di rilasciare dichiarazioni di conformita' su copie di manoscritti o stampati posseduti dalla biblioteca. In tal caso, le copie debbono essere stese su carta da bollo, a termini dell'art. 19, n. 7, della legge sul bollo (R. decreto 4 luglio 1897, n. 414). 118. - Senza il permesso del capo non possono esser dati in lettura i romanzi, i giornali politici non ancora legati, e tutti i libri di frivolo argomento e di mero passatempo. E' vietato dare in lettura libri immorali o accompagnati da disegni osceni, tranne il caso che il capo riconosca che sono necessari per un determinato studio letterario, storico o scientifico. Le traduzioni di classici e le raccolte di temi svolti per uso scolastico non possono essere date in lettura agli alunni delle scuole secondarie senza espressa licenza del capo dell'Istituto di cui e' alunno il richiedente. 119. - Nessun lettore potra' uscire dalla sala di lettura senza aver restituito prima le opere ricevute. Le richieste di libri firmate dal lettore debbono essere annullate all'atto della restituzione e trattenute presso l'ufficio. 120. - Prima di dare in lettura manoscritti o libri rari, il capo ha il dovere di assicurarsi con prudente discernimento della identita' del richiedente e della legittimita' degli intendimenti con i quali il cimelio e' richiesto in lettura. 121. - I manoscritti debbono essere dati in lettura, se e' possibile, in stanza separata, e non mai di sera. Chi chiede un manoscritto, deve obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli vengano date dal capo. Egli deve farne domanda su scheda a riscontro stampata (mod. N), indicando con chiarezza il titolo del manoscritto, il volume desiderato e la segnatura che porta. La parte principale della scheda rimane presso l'impiegato che ha in custodia i manoscritti per tutto il tempo che il codice sta a disposizione del lettore. Lo scontrino attesta la consegna fatta del codice ed e' presentato e ritirato dal lettore ogni volta che l'ottiene in lettura o ne fa la restituzione. 122. - Chi domanda un manoscritto, deve indicare sulla richiesta (mod. N) se intende copiarlo, farne estratti, collazionarlo con altro codice o edizione a stampa, o semplicemente esaminarlo. Chi studia o copia per altri il manoscritto, ha parimenti obbligo di dare le notizie sopra indicate, designando la persona che gli ha commesso il lavoro. Le biblioteche che ricevono col consenso del Ministero un manoscritto da un'altra biblioteca sono pure in obbligo di accompagnare la restituzione del manoscritto con le sopraddette notizie, trasmettendo alla biblioteca cui appartiene il manoscritto il modulo di cui all'art. 38. Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate al capo della biblioteca, non potra' avere in lettura il manoscritto richiesto. 123. - Le opere a stampa o manoscritte nella biblioteca debbono essere sempre adoperate con ogni cura e diligenza, perche' non soffrano danno. E' vietato di far segni o scrivere nelle opere stampate e manoscritte della biblioteca, anche quando si trattasse di correggere qualche sbaglio evidente dell'autore, o qualche errore di stampa. Non e' permesso a due o piu' lettori di servirsi nella sala di lettura contemporaneamente di una medesima opera stampata o manoscritta. E' rigorosamente vietato l'uso di qualunque reagente chimico sulla scrittura dei manoscritti. 124. - Non possono essere dati in lettura i libri non ancora registrati, non bollati ne' numerati, e neppure i libri o fascicoli non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione. 125. - E' consentito il prestito di libri o manoscritti con l'osservanza delle prescrizioni determinate dal regolamento speciale. 126. - Per speciali ricerche bibliografiche, gli studiosi possono rivolgersi in persona o per lettera ai capi delle biblioteche governative. I capi delle biblioteche fanno queste ricerche come lo consentano le altre loro occupazioni e gli altri doveri d'ufficio. 127. - Alla fine di ogni mese ciascuna biblioteca deve mandare al Ministero uno specchio statistico (mod. O) del numero dei lettori e delle opere stampate o manoscritte date in lettura e di quelle date in prestito. 128. - Il capo puo' consentire che si visitino le sale della biblioteca e si vedano i cimili in essa raccolti ed esposti, determinando, se occorre, i giorni e le ore. Il visitatore deve conformarsi a tutte quelle prescrizioni che gli vengano date dall'impiegato che l'accompagna. 129. - Nella sala di lettura nessuno puo' entrare o trattenersi per semplice passatempo o per qualsiasi altra ragione estranea allo studio. In qualsiasi sala o parte della biblioteca e' a tutti rigorosamente vietato di fumare. 130. - Il capo puo' escludere temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca coloro che trasgrediscano o violino la disciplina della biblioteca, o ne turbino in alcun modo la quiete. Nel caso di esclusione definitiva, il capo dalla biblioteca deve immediatamente riferirne al Ministero, al quale l'escluso puo' fare ricorso. 131. - Chi si rendesse colpevole di sottrazione o di guasti in una biblioteca, sara' deferito all'autorita' giudiziaria ed escluso da tutte le biblioteche governative del Regno. Saranno parimente esclusi da tutte le biblioteche governative coloro che avessero commesso altre gravi mancanze in una pubblica biblioteca. I nomi degli esclusi saranno indicati in un avviso affisso in biblioteca e pubblicati nel Bollettino del Ministero di pubblica istruzione. 132. - Gl'impiegati debbono evitare con cura tutto cio' che, pur non essendo esplicitamente vietato, possa far diventare incomodo o sgradito agli studiosi il frequentare la biblioteca. Chi credesse d'aver giusto motivo di lagnarsi del contegno di qualcuno degli impiegati, deve, senza recare alcun disturbo alla pubblica lettura, ricorrere al capo della biblioteca. 133. - Ogni biblioteca determina, secondo le proprie condizioni e i propri bisogni le norme che il pubblico deve osservare perche' proceda regolarmente il servizio per la lettura diurna e serale, perche' l'ordine nelle sale di studio sia mantenuto, e per il retto uso e la conservazione della suppellettile. Questi regolamenti particolari non debbono discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento, e debbono essere inviati al Ministero per essere approvati. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro della pubblica istruzione RAVA. --------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/12/1907, n. 294 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.