(Regolamento-Regolamento)
 
        REGOLAMENTO per le biblioteche pubbliche governative 
 
                              TITOLO I. 
                 Biblioteche pubbliche governative. 
 
    1. - Le biblioteche governative aperte al pubblico, e  rette  dal
Ministero della pubblica istruzione, si  distinguono  in  biblioteche
autonome e biblioteche che servono di sussidio ad altri  Istituti,  o
che sono riunite amministrativamente ad Istituti maggiori. 
 
  Sono biblioteche autonome: 
 
    lª la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele di Roma, 
 
    2ª la biblioteca nazionale centrale di Firenze, 
 
    3ª la biblioteca nazionale (Braidense) di Milano, 
 
    4ª la biblioteca nazionale di Napoli, 
 
    5ª la biblioteca nazionale di Palermo, 
 
    6ª la biblioteca nazionale universitaria di Torino (*), 
 
    7ª la biblioteca nazionale (Marciane) di Venezia, 
 
    8ª la biblioteca governativa di Cremona, 
 
    9ª la biblioteca Marcelliana di Firenze. 
 
   10ª la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, 
 
   11ª la biblioteca Riccardiana di Firenze, 
 
   12ª la biblioteca governativa di Lucca, 
 
   13ª la biblioteca Estense di Modena, 
 
   14ª la biblioteca Brancacciana di Napoli, 
 
   15ª la biblioteca San Giacomo di Napoli, 
 
   16ª la biblioteca Palatina di Parma, 
 
   17ª la biblioteca Angelica di Roma, 
 
   18ª la biblioteca Casanatense di Roma, 
 
   19ª la biblioteca Lancisiana di Roma. 
 
  Sono biblioteche che servono di sussidio ad altri Istituti: 
 
   20ª la biblioteca universitaria di Bologna, 
 
   21ª la biblioteca universitaria di Cagliari, 
 
   22ª la biblioteca universitaria di Catania, 
 
   23ª la biblioteca universitaria di Genova, 
 
   24ª la biblioteca universitaria di Messina, 
 
   25ª la biblioteca universitaria di Modena, 
 
   26ª la biblioteca universitaria di Napoli, 
 
   27ª la biblioteca universitaria di Padova, 
 
   28ª la biblioteca universitaria di Pavia, 
 
   29ª la biblioteca universitaria di Pisa, 
 
   30ª la biblioteca universitaria di Roma, 
 
   31ª la biblioteca universitaria di Sassari, 
 
   32ª)   la   biblioteca   Ventimiliana    di    Catania,    riunita
amministrativamente colla Universitaria; 
 
   33ª) la sezione governativa della  biblioteca  musicale  di  Santa
Cecilia di' Roma, che e' retta secondo il R. decreto 2 marzo 1882. 
 
   34ª la biblioteca Vallicelliana di Roma, che e' retta  secondo  le
disposizioni contenute nel R. decreto 15 ottobre 1884, 
 
   35ª la sezione musicale della biblioteca Palatina di Parma, che e'
retta secondo le disposizioni contenute nel decreto  Ministeriale  24
novembre 1891, 
 
   36ª la biblioteca Lucchesi-Palli, costituita in  sezione  autonoma
della biblioteca  nazionale  di  Napoli,  che  e'  retta  secondo  le
disposizioni contenute nel R. decreto 16 dicembre 1900. 
 
    2. - E' in facolta' del Ministero di provvedere con suoi  decreti
a riunire amministrativamente  talune  delle  biblioteche  minori  ad
altre maggiori della  stessa  citta',  di  regolarne  in  forma  piu'
semplice  ed  economica  l'uso  pubblico,  di  specializzare   alcune
biblioteche, di convertire altre in musei bibliografici. 
 
  Nelle citta' dove sono piu' biblioteche governative, i  capi  delle
biblioteche  medesime  costituiscono  un   Comitato,   presieduto   e
convocato dal capo superiore di grado e, in caso di parita' di grado,
dal  piu'  anziano  di  ufficio,  per  deliberare   sulle   questioni
d'interesse  comune  (orari,  vacanze,  indirizzo   degli   acquisti,
interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti, ecc.) e  per
gli accordi di cui all'art 10. 
 
    3. - Le biblioteche annesse agl'Istituti d'insegnamento superiore
del  Regno,  alle  RR.  Accademie  letterarie  e  scientifiche,  agli
Istituti di Belle Arti, alle gallerie e ai musei, ai RR. istituti  di
istruzione media, non aperte al pubblico, sono rette  da  regolamenti
speciali. 
 
  Alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali sono applicabili le
norme del presente regolamento,  e  in  particolar  modo  quelle  del
titolo VI sull'uso pubblico, in quanto non contrastino con  le  norme
speciali che le reggono. 
 
    4. - Le due biblioteche nazionali-centrali di Roma e  di  Firenze
tendono al fine di: 
 
    a) raccogliere e conservare ordinatamente  tutto  quello  che  si
pubblica in Italia, e che esse ricevono in virtu' della  legge  sulla
stampa; 
 
    b) arricchire la suppellettile letteraria e scientifica, per modo
da rappresentare compiutamente la storia del pensiero italiano; 
 
    c)  provvedersi  delle  opere  straniere  piu'   importanti   che
illustrino l'Italia nella sua storia e nella sua cultura scientifica,
artistica e letteraria; 
 
    d) rappresentare, quanto e' possibile, nella  sua  continuita'  e
generalita', anche la cultura straniera. 
 
    5.  -  Le  altre   biblioteche   nazionali,   dovendo   anch'esse
rappresentare  la  cultura  italiana,  e  quanto  e'   possibile   la
straniera,  debbono  arricchire  la  loro  suppellettile  delle  piu'
importanti pubblicazioni antiche e moderne, italiane e straniere. 
 
  Ciascuna di esse deve procurare piu' specialmente di rappresentare,
col concorso delle altre biblioteche  della  citta',  la  cultura  di
quella regione nella quale ha sede. 
 
    6. - A questo fine intendono anche le altre biblioteche  autonome
delle citta' dove e' una biblioteca nazionale,  quando  o  le  tavole
della loro fondazione o il  particolare  loro  intento  non  vogliano
altrimenti. 
 
    7. - Le biblioteche universitarie hanno obbligo: 
 
    a) di porgere ai discenti il necessario sussidio per quegli studi
che si compiono nell'Universita' stessa; 
 
    b) di offrire agl'insegnanti  gli  strumenti  di  ricerca  propri
della scienza che essi professano. 
 
    8.  -  Le  biblioteche  nazionali  e  le  universitarie   debbono
considerare come sussidiarie le altre pubbliche biblioteche esistenti
nella stessa citta', siano o  no  governative,  e  nell'aumentare  la
propria suppellettile debbono dare la preferenza a quelle parti dello
scibile, delle quali siano deficienti le altre biblioteche locali. 
 
    9. - E' costituita presso il Ministero dell'istruzione una Giunta
consultiva per le biblioteche,  composta  del  direttore  capo  della
divisione da  cui  dipendono  le  biblioteche,  con  le  funzioni  di
presidente, del capo della sezione del personale  delle  biblioteche,
con le funzioni di segretario, di un altro  impiegato  superiore  del
Ministero,  di  quattro  bibliotecari,  capi  e  di  due   professori
universitari, ordinari o straordinari.  Questi  ultimi  sette  membri
sono nominati dal ministro e restano in carica due anni. 
 
  Trascorso un anno dalla prima costituzione  della  Giunta,  saranno
estratti a sorte i nomi di due tra i bibliotecari  e  di  uno  fra  i
professori, i quali decadranno dall'ufficio. Per gli anni successivi,
la  decadenza  sara'  determinata,  per  tutti  i  membri   elettivi,
dall'anzianita' nella carica. 
 
  La Giunta consultiva da' il suo parere sulle questioni indicate dal
presente regolamento e su tutte  le  altre  sulle  quali  piaccia  al
ministro d'interrogarla. 
 
    10. - Il ministro provvede, con l'aiuto del  personale  superiore
delle biblioteche governative e tenendo  conto  delle  norme  dettate
dalla Giunta consultiva delle biblioteche, ad esercitare una efficace
sorveglianza anche sulle biblioteche non  governative,  nella  misura
consentita dalle leggi vigenti e dalle convenzioni stabilite con  gli
enti proprietari o  consegnatari  delle  biblioteche  medesime,  allo
scopo di assicurare la conservazione dei  codici  manoscritti,  degli
incunaboli e delle incisioni e stampe rare e di pregio, a  cui  siano
applicabili le disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185. 
 
  Con gli stessi mezzi provvede inoltre a facilitare il coordinamento
delle funzioni fra le biblioteche governative e  le  biblioteche  non
governative di una stessa citta', affinche', nell'interesse dei varii
ordini di studiosi e dei vari  rami  di  cultura,  riescano  il  piu'
possibile effettive le disposizioni degli articoli 8 e 109 
 
  (*) V. legge 8 luglio 1904, n. 363. 
 
                             TITOLO II. 
                        Ordinamento interno. 
 
    11. Tutta la suppellettile letteraria e scientifica  e  i  mobili
esistenti nella biblioteca sono affidati per la  custodia  e  per  la
conservazione al capo della biblioteca. 
 
    12. - E' stretto obbligo di ogni impiegato di dar  subito  avviso
scritto  al  capo  della   biblioteca   di   qualunque   sottrazione,
dispersione, disordine o danno nella suppellettile  o  nel  materiale
della biblioteca stessa, di cui abbia direttamente  o  indirettamente
notizia. 
 
  Dello smarrimento o sottrazione di opere si deve subito dare avviso
scritto anche all'impiegato che tiene l'elenco delle opere smarrite o
sottratte, di cui all'art. 27. 
 
  Chi  contravviene  a   queste   disposizioni,   incorre   in   pene
disciplinari. 
 
    13. - Tutti i volumi delle opere stampate o manoscritte, e  tutti
gli opuscoli che gia' esistano  od  entrino  in  biblioteca,  debbono
avere impresso sul frontespizio o sul  verso  un  bollo  particolare,
portante il nome della biblioteca. 
 
  Questo bollo deve essere ripetuto sopra una pagina determinata  del
volume. 
 
    14. - Tutti i volumi di opere stampate o manoscritte e tutti  gli
opuscoli che entrano in  biblioteca,  debbono  essere  immediatamente
notati nel registro d'ingresso, ed oltre al bollo  particolare  della
biblioteca, di cui all'art. 13,  debbono  avere  impresso  il  numero
progressivo sotto il quale sono notati in quel registro. 
 
  Questo numero progressivo e' impresso con  un  contatore  meccanico
nell'ultima pagina del testo di ogni volume od opuscolo. 
 
    15. - Per meglio assicurare la conservazione dei volumi  e  degli
opuscoli a stampa di somma rarita'  bibliografica,  che  esistano  od
entrino in biblioteca, il Ministero, sentita  la  Giunta  consultiva,
da' particolari istruzioni. 
 
    16. - Ogni biblioteca deve possedere, 
 
  per le opere a stampa: 
 
    a) un inventario topografico generale; 
 
    b) un catalogo alfabetico per autori; 
 
    c) un catalogo per materie (o sistematico o reale); 
 
  e per i manoscritti: 
 
    a) un inventario topografico; 
 
    b) un catalogo alfabetico. 
 
  Questi due mezzi di ricerca possono essere utilmente sostituiti  da
un inventario descrittivo corredato degl'indici necessari. 
 
    17. - Tutte le opere stampate o manoscritte e tutti gli opuscoli,
dopo essere stati notati nel registro  di  ingresso,  debbono  essere
descritti con esattezza bibliografica nelle  schede  necessarie  alla
formazione dei cataloghi. 
 
  Ogni scheda deve avere il numero  progressivo  dato  all'opera  nel
registro d'ingresso, e la segnatura della collocazione. 
 
    18.  -  Tutte  le  opere  della  biblioteca  devono   avere   una
collocazione rappresentata da una segnatura  apposta  nell'interno  e
sull'esterno di ciascun volume. 
 
    19. - Nell'inventario generale degli stampati  e  in  quello  dei
manoscritti sono registrate tutte le  opere  secondo  l'ordine  della
loro collocazione. 
 
  Questi due inventari sono tenuti a volume. 
 
  Negl'inventari  e'  rigorosamente  vietato  di   raschiare   o   di
cancellare con acidi. Le correzioni che siano necessarie si fanno con
inchiostro rosso, per modo che si possa  leggere  sempre  quello  che
prima era scritto. 
 
  Nelle registrazioni che si fanno sugl'inventari, al titolo di  ogni
opera si deve aggiungere  il  numero  progressivo  che  essa  ha  nel
registro d'ingresso. 
 
    20. - Il catalogo alfabetico delle opere a stampa,  compresi  gli
opuscoli,  e  l'indice  alfabetico  dei  manoscritti  debbono  essere
ordinati ciascuno in serie unica. 
 
    21. - Dal catalogo alfabetico degli stampati si debbono escludere
gli spartiti o pezzi di musica, le carte  geografiche,  le  stampe  o
incisioni, le fotografie pubblicate senza testo, e  in  genere  tutto
cio' che deve esser registrato e descritto  in  un  modo  diverso  da
quello adoperato per i libri propriamente detti. 
 
  E' data facolta' ai capi delle singole biblioteche di non  riferire
nel catalogo  alfabetico  i  titoli  delle  pubblicazioni  di  scarsa
importanza per gli studiosi, che si tengono  ordinate  per  classi  o
gruppi. 
 
  Il Ministero, sentita la Giunta consultiva, fissa le norme  per  la
formazione delle classi e dei gruppi di queste pubblicazioni. 
 
    22. -  I  cataloghi  in  uso  non  possono  essere  interrotti  o
trasformati, senza gravi ragioni e senza il consenso  del  Ministero.
Cosi la facolta' di trascrivere a volumi i cataloghi a  schede  o  di
adottare nuovi sistemi e'  data  dal  Ministero,  sentita  la  Giunta
consultiva, dopo che il  capo  della  biblioteca  abbia  indicato  il
metodo che intende seguire, il tempo e la spesa che si prevede  possa
occorrere. 
 
  Parimente non si puo' mutare l'ordinamento gia'  esistente  in  una
biblioteca  senza  averne  richiesto,  con  relazione  motivata,   ed
ottenuto l'assenso del Ministero. 
 
    23. - Nelle biblioteche,  i  cui  cataloghi  non  si  trovino  in
corrispondenza  con  le  norme  del  presente  regolamento,  i   capi
propongono al Ministero i lavori  necessari  per  raggiungere  questo
scopo, nella misura  del  possibile,  dando  la  precedenza  ai  piu'
urgenti. 
 
    24. - Alla fine di ogni trimestre ciascuna biblioteca rende conto
al Ministero delle opere entrate e dei  lavori  fatti  all'inventario
generale ed  ai  cataloghi  coll'  inviare  uno  specchio  statistico
conforme al mod. A. 
 
    25. - Le biblioteche governative, che abbiano gia' in buon ordine
gl' inventari  e  i  cataloghi  sopra  detti  degli  stampati  e  dei
manoscritti,  e  quelli  speciali  indicati  all'art.   21,   debbono
compilare a parte indici illustrati delle rarita' e delle specialita'
bibliografiche, dando la precedenza alle collezioni piu'  numerose  e
piu' importanti possedute dalla biblioteca. 
 
    26. - I cataloghi vecchi delle  biblioteche,  e  che  sono  fuori
d'uso,  e  gli  elenchi  e  i  cataloghi  parziali  che  accompagnano
l'acquisto  di  intere  collezioni,  debbono  essere   diligentemente
conservati in modo da permetterne la consultazione. 
 
    27. - Oltre i cataloghi indicati agli  articoli  16  e  21,  ogni
biblioteca deve avere i seguenti registri: 
 
    a)  delle  opere  in  continuazione,  delle  collezioni   e   dei
periodici; 
 
    b) delle opere incomplete; 
 
    c) delle opere difettose; 
 
    d) dei duplicati; 
 
    e) delle opere smarrite o sottratte. 
 
    28. - Il registro delle opere in continuazione, delle  collezioni
e dei periodici deve tenersi in  schede  mobili  in  conformita'  dei
moduli B segnando su di esse i volumi, fascicoli e fogli che a mano a
mano si ricevono. 
 
    29. - I registri  delle  opere  incomplete  e  difettose  debbono
tenersi a schede, sulle  quali  sia  chiaramente  indicato  che  cosa
manca. 
 
    30. - Il registro delle opere duplicate  deve  tenersi  a  schede
ordinate  alfabeticamente.  Sulle  schede  si  notano  la   segnatura
dell'esemplare migliore rimasto a uso pubblico, e la  provenienza  di
tutti gli altri esemplari. 
 
    31. - Il registro delle opere smarrite o sottratte, di  cui  agli
articoli 12 e 27, deve tenersi in conformita' del mod. C. 
 
    32. - Ogni biblioteca deve avere anche i seguenti registri: 
 
    a) un registro d'ingresso; 
 
    b) un bollettario delle opere ordinate ai librai; 
 
    c) un libro di cassa; 
 
    d) un giornale delle spese; 
 
    e) un libro maestro dei creditori; 
 
    f) un registro delle opere date a legare; 
 
    g) un elenco a schede mobili dei manoscritti studiati; 
 
    h) un registro delle opere desiderate; 
 
    i) un registro delle  lettere  in  arrivo  e  uno  di  quelle  in
partenza; 
 
    k) un inventario dei mobili; 
 
    l)  i  registri  per  il  prestito  dei  libri   prescritti   dal
regolamento speciale. 
 
    33.  -  Il  registro  d'ingresso  (mod.  D)  comprende  tutti   i
manoscritti e tutte  le  opere  o  parti  di  opere  che  entrano  in
biblioteca sia per compra, sia per dono, sia per diritto di stampa. 
 
  Si puo' separare il registro d'ingresso degli  acquisti  da  quello
dei doni e da quello delle opere ricevute per diritto di  stampa.  In
questo caso, il numero d'ingresso deve essere sempre in  unica  serie
progressiva,  concatenata  coi  necessari  rimandi  da  un   registro
all'altro. 
 
    34. - Il bollettario delle opere ordinate ai  librai  deve  esser
tenuto conforme al mod. E. 
 
  Tutte le ordinazioni date debbono portare la firma del capo. 
 
    35. - Nel libro di cassa vanno  registrate  le  riscossioni  e  i
pagamenti, allo scopo di tenere in evidenza il  movimento  dei  fondi
che il Ministero anticipa alla biblioteca. Nel giornale  delle  spese
si registrano  cronologicamente  tutte  le  spese  della  biblioteca,
ripartite secondo i capitoli del bilancio di previsione (mod. F). 
 
    36. - Per ogni lavoro o  provvista,  il  capo  deve  chiedere  la
relativa fattura. Senza la fattura  che  li  accompagni  non  possono
essere ricevuti in biblioteca ne' libri ne' altri oggetti. 
 
  Nel libro maestro dei creditori si registrano volta  per  volta  le
fatture dei conti rispettivi. 
 
  Un repertorio alfabetico richiama al nome di ciascun fornitore. 
 
  I pagamenti si segnano immediatamente nel  libro  di  cassa  e  nel
giornale delle spese, e si addebitano a loro luogo nel libro maestro. 
 
    37. - Nel registro dei legatori (mod. G) si notano tutti i  libri
dati a legare e a riparare. 
 
  Dopo  il  riscontro  di  consegna,  il  legatore,  firmandosi   sul
registro, nota il giorno in cui ha ricevuto i libri, e quello in  cui
si obbliga a riportarli. Nell'atto della consegna, il legatore riceve
una fattura d'accompagnamento (mod. H), che egli riporta insieme  con
i libri legati. 
 
  Nell'atto della restituzione, l'impiegato, verificato il  lavoro  e
il prezzo, dichiara, firmandosi nel registro stesso, di aver ricevuto
i libri. 
 
  Il legatore ha l'obbligo di apporre nell'interno della  coperta  di
ogni volume un cartellino portante il suo nome. 
 
    38. - Per ogni manoscritto dato in lettura,  deve  notarsi  sopra
l'apposita scheda il nome dei lettori che l'hanno studiato, con tutte
le indicazioni richieste dal mod. I. 
 
  Queste schede costituiscono un  catalogo,  che  si  tiene  ordinato
secondo la segnatura dei Codici studiati,  e  che  puo'  essere,  col
permesso del capo della biblioteca, consultato dai lettori. 
 
    39. - Tutta la corrispondenza  epistolare  della  biblioteca  col
Ministero, con gli altri uffici governativi e pubblici e coi privati,
deve esser registrata in  conformita'  dei  moduli  K  e  L,  e  deve
conservarsi ordinata nell'archivio della biblioteca stessa. 
 
    40. - L'  inventario  dei  mobili  deve  tenersi  secondo  quanto
prescrivono la legge  e  il  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 
 
    41. - Nell'interno della coperta d'ogni volume donato s'  incolla
un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono. 
 
    42. - Nel mese di maggio il capo  della  biblioteca  presenta  al
Ministero il bilancio di previsione per le spese ordinarie, ripartite
negli articoli in cui e' suddiviso il giornale delle spese (mod. F). 
 
  Egli puo' aggiungervi le somme  necessarie  per  lavori  e  bisogni
straordinari,  delle  quali   abbia   ottenuto   precedentemente   la
concessione dal Ministero. 
 
    43. - Ogni rendimento  di  conti  della  biblioteca  deve  essere
accompagnato da uno specchio il quale mostri: 
 
    1° l'entrata e le spese previste  per  tutto  l'anno  secondo  il
bilancio di previsione approvato dal Ministero; 
 
    2° le somme gia' riscosse e quelle spese nell'anno,  distinguendo
quelle delle quali la biblioteca rende  conto  da  quelle  dei  conti
precedenti; 
 
    3° quanto ancora  rimane  delle  somme  assegnate  per  le  spese
ordinarie e straordinarie della biblioteca. 
 
    44. - Alla fine  di  ogni  anno  amministrativo,  il  capo  della
biblioteca invia al Ministero il bilancio consuntivo, accompagnandolo
con le opportune osservazioni. 
 
    45. - I capi delle biblioteche non possono, per qualunque causa e
senza pregiudizio della loro personale responsabilita',  oltrepassare
nell'anno la somma assegnata per le spese ordinarie  e  straordinarie
della biblioteca, ne' spendere nell' acquisto  dei  libri  una  somma
minore di quella  assegnata  a  questo  fine  dal  Ministero;  bensi'
debbono convertire nell'acquisto di libri le altre parti  della  dote
che per avventura sopravanzassero. 
 
    46. - Il cambio dei duplicati, veramente  riconosciuti  tali  per
identita' assoluta, puo' essere  autorizzato  con  deliberazione  del
Ministero, su proposta dei capi delle biblioteche. 
 
  Sul frontespizio d' ogni  volume  che  cessa  di  appartenere  alla
biblioteca, deve essere impresso un bollo particolare,  per  indicare
che il libro e' un doppio ceduto e render nullo l'altro bollo che  lo
dichiarava proprieta' della biblioteca. 
 
    47. - Nel corso di due anni nelle biblioteche minori e di  cinque
nelle maggiori, tutti i libri debbono esser levati dagli  scaffali  e
spolverati. 
 
  Durante la revisione si tiene  particolarmente  nota  dei  libri  e
degli scaffali infetti da tarli, da muffe o da altri parassiti. 
 
  I bibliotecari debbono proporre,  ed  il  ministro  si  riserva  di
fissare, le norme ed i mezzi per la disinfezione  ed  il  risanamento
dei volumi e dei mobili. 
 
  Gli impiegati superiori e gli ordinatori o  distributori,  che  non
siano incaricati di vigilare  a  queste  operazioni,  debbono,  anche
nella settimana della spolveratura, occuparsi della revisione di  cui
all'articolo seguente. 
 
    48. - Durante il periodo della chiusura (art.  103)  si  procede,
con  la  scorta  degli  inventari,  alla  revisione  parziale   della
biblioteca. 
 
  Questa revisione e' fatta da uno o piu' impiegati  superiori  e  da
ordinatori o distributori. 
 
  Gli impiegati, a cui sia particolarmente affidata  la  custodia  di
certe sale della biblioteca, non prendono parte, ove  sia  possibile,
alla revisione dei libri o manoscritti di quelle sale. 
 
  I relativi verbali, firmati dagli  impiegati  che  hanno  fatto  la
revisione, debbono essere conservati nell'archivio della biblioteca. 
 
  Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto  di  sottrazioni,
il capo della biblioteca deve farne speciale rapporto  al  Ministero,
rilevando, a confronto con le revisioni precedenti, tutte le mancanze
nuove e i rinvenimenti dei  volumi  che  altra  volta  fossero  stati
dichiarati smarriti o mancanti. 
 
    49. - Ad  ogni  libro  tolto  dagli  scaffali,  perche'  dato  in
prestito o a legare, o  temporaneamente  dislocato  per  piu'  di  un
giorno, deve essere immediatamente sostituita una  tavoletta  con  la
segnatura e con le indicazioni relative. Una  tavoletta  deve  essere
pure collocata al posto di quei libri che  siano  andati  smarriti  o
perduti. 
 
  La mancanza della tavoletta indicatrice e' considerata  come  grave
negligenza. 
 
    50. - Tutti i libri dati in sala di lettura devono esser  rimessi
giorno per giorno al  posto,  salvo  il  caso  che  il  lettore,  nel
restituirli, abbia espressamente  dichiarato,  all'impiegato  che  li
riceve, di voler servirsene il giorno successivo. 
 
  Per la ricollocazione dei libri dati in lettura o che ritornano dal
prestito o dal legatore, sono specialmente destinate la mezz'ora  che
precede l'apertura e quella susseguente all'ora della chiusura  della
biblioteca al pubblico. 
 
                             TITOLO III. 
              Direzione delle biblioteche ed acquisti. 
 
    51.  -  Le  biblioteche  universitarie  hanno   una   Commissione
permanente, composta dal rettore dell'Universita', che  la  presiede,
dal capo della biblioteca e da  un  professore  delegato,  d'anno  in
anno, da ciascuna Facolta'. 
 
  Questa  Commissione  si  riunisce  di  regola  una  volta  all'anno
convocata dal rettore, e deve deliberare: 
 
    a) sull'acquisto dei libri; 
 
    b) sulla scelta dei periodici e delle riviste; 
 
    c) sulle pubblicazioni che si facciano a cura della biblioteca; 
 
    d) sulle richieste di fondi straordinari per spese impreviste; 
 
    e) sopra ogni altra questione che si riferisca al miglioramento e
alla sicurezza della sede della biblioteca; 
 
    f) sulle ore nelle quali la biblioteca  deve  essere  aperta  per
maggior comodita' dei professori e degli studenti. 
 
    52.  -  I  capi  delle  biblioteche  universitarie  corrispondono
direttamente  col  Ministero  per  tutto  cio'   che   si   riferisce
all'Amministrazione, al personale e alla disciplina della biblioteca. 
 
    53. - Le proposte  da  farsi  al  Ministero,  per  le  quali  sia
richiesta una deliberazione  della  Commissione  permanente,  debbono
essere sempre accompagnate da una copia del processo verbale. 
 
    54. - Nelle biblioteche universitarie la  Commissione  permanente
delibera soltanto  sopra  sei  decimi  della  parte  della  dotazione
assegnata dal Ministero per acquisto di libri.  Degli  altri  quattro
decimi dispone il capo della biblioteca,  tenuto  conto  dei  bisogni
della biblioteca e  delle  proposte  degli  studiosi.  L'onere  delle
riviste e delle opere in continuazione grava in  parte  proporzionale
sulle quote di ripartizione. 
 
    55.  -  Ogni  anno,  nella  seduta  ordinaria,   la   Commissione
permanente  delibera  quanto,  sopra  i  sei   decimi   della   somma
concedutale dal Ministero per aquisti di libri, puo' essere assegnato
a ciascuna Facolta'. 
 
  In questa ripartizione  di  sei  decimi  del  fondo  destinato  per
acquisto di libri, la Commissione deve tener conto delle somme che le
biblioteche delle scuole o  dei  gabinetti,  musei,  ecc.,  potessero
trarre dai loro propri assegni per lo stesso fine. 
 
    56. - I capi delle  biblioteche  debbono  mandare  al  Ministero,
entro il  mese  di  luglio,  la  relazione  su  di  esse  per  l'anno
amministrativo compiuto. 
 
  I capi delle biblioteche  universitarie  hanno  pure  l'obbligo  di
comunicare al rettore la relazione diretta al Ministero. 
 
  In questa relazione si rende conto di quello che si riferisce: 
 
    a) al servizio pubblico; 
 
    b) ai lavori fatti durante l'anno nei cataloghi; 
 
    c)  agli  altri  lavori  compiuti  o  avviati  di  riordinamento,
indicando per ciascun lavoro gli impiegati che lo eseguiscono e quale
parte dei nuovi lavori s'intenda di eseguire dentro l'anno iniziato. 
 
  Il capo della biblioteca puo' aggiungere quelle proposte che  creda
opportune nell'interesse dell'Istituto al quale e' preposto. 
 
    57.  -  Quando  il  capo  della  biblioteca  creda  di   proporre
innovazioni, deve di  ciascuna  proposta  fare  oggetto  di  separata
relazione al Ministero. 
 
    58. - Affinche' gli studiosi abbiano notizia delle opere onde  si
arricchiscono le biblioteche pubbliche: 
 
    a) la Biblioteca  Nazionale  centrale  di  Firenze  da'  in  luce
periodicamente, diviso per materie, il bollettino bibliografico delle
pubblicazioni italiane che essa riceve per diritto di stampa; 
 
    b)  la   Biblioteca   Nazionale   centrale   di   Roma   pubblica
periodicamente, diviso per materie, il bollettino bibliografico delle
opere moderne straniere che entrano  nelle  biblioteche  governative,
delle quali debbono esserle inviate le schede bibliografiche. 
 
  I   bollettini   bibliografici    sopradetti    sono    distribuiti
gratuitamente a tutti gli Istituti che dipendono dal Ministero. 
 
                             TITOLO IV. 
                             Impiegati. 
 
    59.  -  Gl'impiegati  delle  biblioteche  governative  aperte  al
pubblico appartengono, secondo i titoli che da essi si  richiedono  e
gli uffici ai quali devono adempiere, alle seguenti categorie: 
 
    1° bibliotecari o conservatori dei manoscritti; 
 
    2° sotto-bibliotecari o sotto-conservatori dei manoscritti; 
 
    3° ordinatori o distributori; 
 
    4° uscieri. 
 
  Il  numero  delle  classi  per   ogni   categoria   e   il   numero
degl'impiegati per ogni classe e' determinato dal ruolo organico. 
 
    60.  -  Gl'impiegati  della  prima  categoria  sono  specialmente
responsabili della conservazione, dell'ordinamento e  dell'incremento
della suppellettile, del modo onde vengono  eseguiti  e  procedono  i
lavori bibliografici,  della  regolarita'  dell'amministrazione,  del
mantenimento della disciplina fra gl'impiegati e del  buon  andamento
del servizio pubblico della biblioteca. 
 
  Essi devono attendere in particolar modo  ai  lavori  bibliografici
piu' difficili e importanti, agli studi occorrenti per l'acquisto dei
libri, ed aiutare, quando sia necessario,  gli  studiosi  nelle  loro
ricerche in biblioteca. 
 
  Alla seconda categoria  sono  specialmente  affidati  i  lavori  di
registrazione,  di  schedatura,  di  riscontro   ai   cataloghi,   di
statistica e il servizio dei prestiti. 
 
  La  terza  categoria  ha  l'obbligo  di  eseguire   i   lavori   di
trascrizione,  di  collocare  e  mantenere  ordinati  i  libri  negli
scaffali, di curarne la conservazione  e  di  attendere  specialmente
alla distribuzione  e  ricollocazione  delle  opere  chieste  per  il
servizio del pubblico e della biblioteca. 
 
  Alla quarta  categoria  spetta  piu'  particolarmente  la  continua
vigilanza nella sala di lettura e dei  cataloghi,  la  pulizia  della
suppellettile e dei locali, il basso servizio, e  l'aiuto  da  darsi,
ove occorra, alla distribuzione. 
 
  E' in facolta' del capo di derogare in qualche caso prudentemente a
queste norme generali, quando cio'  sia  richiesto  dalle  condizioni
della biblioteca, dalle speciali attitudini di  alcuni  impiegati,  o
dall'interesse del servizio. 
 
    61. - Il bibliotecario che e' capo di una biblioteca  rappresenta
la biblioteca, tratta gli affari col Ministero e cogli altri  uffici,
tiene il carteggio coi privati e firma tutti  gli  atti  e  tutte  le
lettere che si spediscono dalla biblioteca. 
 
    62. - Il capo della biblioteca ha strettissimo obbligo: 
 
    a) di ben conservare la suppellettile  affidata  alle  sue  cure,
della quale egli e' custode responsabile (art. 11); 
 
    b) di procurare che la suppellettile letteraria e scientifica  si
accresca nel miglior modo possibile, secondo  il  fine  al  quale  e'
destinata la biblioteca; 
 
    c) di tenere  questa  suppellettile  ordinata  in  modo  che  gli
studiosi possano utilmente valersene, ma con quelle cautele che dalla
responsabilita' gli sono imposte; 
 
    d) di avere continua cura che l'inventario generale e tutti 
 
  i cataloghi vengano compilati esattamente, con carattere  nitido  e
chiaro, e con uniformita', e che siano tenuti sempre in pari; 
 
    e) di vigilare l'andamento del servizio pubblico e la  disciplina
nella biblioteca; 
 
    f) di osservare e  di  fare  osservare  dagli  impiegati  da  lui
dipendenti le prescrizioni contenute nei  regolamenti  in  vigore,  e
tutte quelle altre che fossero impartite dal Ministero. 
 
  In particolar modo  deve  vigilare  all'esatta  applicazione  delle
norme  di   sicurezza   da   seguirsi   nell'impianto   dei   sistemi
d'illuminazione e di riscaldamento,  con  l'aiuto  della  Commissione
tecnica stabilita dalle norme  medesime,  ed  e'  responsabile  della
esecuzione dei deliberati della Commissione suddetta, per  quanto  da
lui dipende. 
 
    63. - Il capo della biblioteca ogni mese si fa rendere  conto  in
iscritto,  da  tutti  gli  impiegati  che  attendono  a   lavori   di
ordinamento, dei lavori da essi fatti per la biblioteca. 
 
  Queste relazioni si conservano poi a  disposizione  del  Ministero,
affinche'  esso  possa  esaminarle,  quando  voglia   conoscere   per
qualunque ragione l'opera prestata da ciascun impiegato. 
 
    64. - Alla fine di ogni anno  il  capo  della  biblioteca  fa  al
Ministero  un  rapporto  sull'opera  prestata,   sul   merito   degli
impiegati,  con  particolari  indicazioni  sulla   loro   assiduita',
segnalando quelli degni di essere promossi. 
 
  Nei casi di gravi irregolarita' o di disordine del  servizio,  egli
deve riferirne immediatamente al Ministero. 
 
    65. - Il capo della biblioteca tiene la cassa ed  e'  interamente
responsabile delle somme riscosse o pagate per conto dell'Istituto. 
 
  Nessuna spesa puo' farsi per la biblioteca senza l'ordine di lui. 
 
  Spetta a lui di vegliare sulla contabilita' e sulla tenuta regolare
dei libri di amministrazione, come pure  di  porre  ogni  cura  negli
acquisti per la biblioteca. 
 
    66. - Il capo della biblioteca non puo' assentarsi dalla sua sede
se non in casi di grave urgenza, ne'  per  piu'  di  quattro  giorni,
senza averne ottenuto il permesso dal Ministero. 
 
  Egli puo' ogni anno,  col  consenso  del  Ministero,  ottenere  una
regolare licenza di trenta giorni. 
 
    67. - In caso di temporanea assenza del capo della biblioteca, ne
fa le veci il funzionario  a  cio'  delegato  dal  Ministero,  e,  in
mancanza di delegazione, il bibliotecario o il sottobibliotecario  di
classe piu' elevata, il quale deve adempiere agli uffici che dal capo
gli siano affidati, ne' puo'  cambiare  o  alterare  le  disposizioni
generali in vigore circa l'ordinamento della biblioteca. 
 
    68.  -  Il  capo  della   biblioteca   puo'   concedere   licenze
dall'ufficio, purche' il servizio non ne abbia danno e  a  condizione
che il numero totale dei giorni della licenza non superi in un anno i
trenta giorni per gl'impiegati e i venti per gli uscieri. 
 
    69. - Le attribuzioni dell'economato sono assegnate o ripartite a
scelta del capo della  biblioteca,  tenendo  conto  delle  attitudini
degl'impiegati. 
 
  Esse sono essenzialmente le seguenti: 
 
    a) tenere la scrittura della biblioteca, conservando le carte e i
documenti relativi, secondo quanto prescrive il presente  regolamento
e quello sull'Amministrazione e contabilita' generale dello Stato; 
 
    b) eseguire per ordine del capo tutti i pagamenti e  compilare  i
resoconti delle spese; 
 
    c) preparare entro il mese di maggio lo specchio del bilancio  di
previsione per l'anno successivo; 
 
    d) curare il  servizio  di  protocollo  e  di  classificazione  e
custodia di tutte le carte amministrative; 
 
    e) redigere ogni mese le note nominative per la riscossione degli
stipendi degl'impiegati, e riscuoterli con la loro procura; 
 
    f) provvedere ai servizi di posta; 
 
    g) rispondere della conservazione e dell'uso di tutti gli oggetti
della biblioteca ad eccezione dei libri; 
 
    h) compilare l'inventario dei beni  mobili,  in  conformita'  del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato; 
 
    i) preparare le note semestrali per le variazioni agli inventari; 
 
    k) custodire le chiavi interne della  biblioteca,  tranne  quella
affidata al capo; 
 
    i) conservare e dispensare gli  oggetti  di  cancelleria  tenendo
conto delle distribuzioni fatte; 
 
    m) visitare i locali della biblioteca, per  vedere  se  occorrano
riparazioni, e per accertarsi che la suppellettile non  soffra  danno
per umidita' od altra causa; 
 
    n) vigilare gli operai che lavorano nella biblioteca; 
 
    o) dirigere il servizio di nettezza, e curare la disciplina degli
usceri e dei fattorini, rispondendo del loro operato. 
 
  Ove sia possibile,  le  operazioni  dell'economato  e  la  custodia
dell'archivio non debbono essere cumulate in una medesima persona. 
 
    70. - In ciascuna biblioteca fra gl'impiegati di terza  categoria
sono distribuite dal capo, e a seconda delle particolari  attitudini,
le attribuzioni di ordinatore e quelle di distributore. 
 
  Di regola, le funzioni di ordinatore si  affidano  ai  distributori
piu' anziani e piu' capaci. 
 
    71. - Gli ordinatori o distributori, a vicenda per una settimana,
debbono assistere con tutti gli uscieri all'apertura ed alla chiusura
della biblioteca. 
 
  Le chiavi della  porta  esterna  della  biblioteca  debbono  essere
conservate e star chiuse in una cassetta di ferro, della quale ha una
chiave l'incaricato della apertura e della chiusura  ed  un'altra  il
capo. 
 
  E' severamente vietato di cedere,  anche  per  un  momento,  questa
chiave ad altra persona. Mentre la biblioteca e'  aperta  la  mattina
per il solo servizio  di  pulizia,  l'ordinatore  o  distributore  di
settimana non puo' abbandonarla, ne' permettere ad alcuno  di  uscire
sotto qualsiasi pretesto o ragione, ne' introdurre persone estranee. 
 
  Dove nella biblioteca abbia abitazione non il bibliotecario, ma  un
custode, nella abitazione di questo e sotto la  sua  responsabilita',
in una cassetta di ferro, solidamente murata e chiusa  da  cristallo,
si  deve  conservare  un  esemplare  delle   chiavi   esterne   della
biblioteca, per modo che in caso d'incendio  o  di  altro  gravissimo
pericolo imminente possa il custode, rompendo  il  cristallo,  aprire
subito la biblioteca. 
 
  L'ordinatore  o  distributore  di  settimana,  accompagnato  da  un
usciere, visita ogni giorno, prima che si chiuda la biblioteca, tutte
le sale, e anche i caloriferi quando siano stati accesi, i  rubinetti
dell'acqua potabile e l'interruttore generale della  luce  elettrica,
ed assiste alla chiusura di tutte le finestre e delle porte interne. 
 
  Ambedue danno prova, coll'apporre la  loro  firma  in  un  registro
speciale, giorno per giorno, di avere adempiuto a quest'obbligo. 
 
  Essi  sono  responsabili  dei  danni  che  potessero  venire   alla
biblioteca dalla loro negligenza nel fare questo servizio. 
 
  Le chiusure interne e i ripostigli di tutte le  chiavi  interne  si
devono regolare con norme semplici e fisse, ben note al personale  di
direzione, al facente funzione di economo e al custode;  ne'  possono
venire variate senza grave ragione. 
 
  L'ordinatore o distributore  di  settimana  deve  pure  intervenire
tutte le volte  che  occorra  di  aprire  la  biblioteca  nei  giorni
festivi. 
 
    72. - Terminato il  servizio  di  pulizia,  gli  uscieri  debbono
indossare il vestito uniforme del modello stabilito dal Ministero,  e
svestirsene  nell'uscire  dalla  biblioteca,  compiuto  l'orario   di
ufficio. 
 
    73. - All'ora indicata nell'orario gl'impiegati debbono  trovarsi
in biblioteca e iscriversi nel registro di  presenza.  Nessuno  puo',
senza licenza del capo, assentarsi durante le ore  di  servizio,  ne'
rimanere in biblioteca, senza speciale permesso, oltre l'ora  fissata
per la chiusura. 
 
  L'impiegato che, per malattia o per  altro  legittimo  impedimento,
non possa recarsi in ufficio, deve darne  sollecitamente  avviso  per
lettera al capo. 
 
  Durante le ore di servizio, tutti gli impiegati  debbono  astenersi
da qualunque lavoro estraneo al loro ufficio  e  da  tutto  cio'  che
turbi il servizio e la quiete delle sale. 
 
  Nessuno puo' ricevere estranei nella sua stanza di ufficio e  nelle
sale della biblioteca senza uno speciale permesso del capo. 
 
    74. - Gl'impiegati  delle  biblioteche  governative  non  possono
esercitare, oltre che gli uffici vietati dalla legge  sul  cumulo  in
data 19 luglio 1862, n. 722, neppure quelle altre occupazioni che  al
Ministero, su rapporto del capo, sembrassero incompatibili col  retto
funzionamento e col decoro  dell'ufficio.  Inoltre  non  possono  ne'
direttamente ne'  indirettamente  far  traffico  di  manoscritti,  di
libri, di stampe. 
 
    75. - Non possono essere  destinati  nella  stessa  biblioteca  a
posti d'impiegati di ruolo con vincolo di diretta, normale dipendenza
gerarchica gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i fratelli,  il
suocero ed il genero. 
 
    76. - Le pene disciplinari che possono  applicarsi  agl'impiegati
delle biblioteche pubbliche governative sono le seguenti: 
 
    1° ammonizione; 
 
    2° censura; 
 
    3° sospensione dallo stipendio; 
 
    4° sospensione dall'ufficio con perdita dello stipendio; 
 
    5° revocazione o destituzione. 
 
  L'ammonizione e' fatta a voce o per iscritto dal capo. 
 
  La censura puo' solo darsi per iscritto dal ministro, su  relazione
motivata del capo e sentite le deduzioni del funzionario. 
 
  La sospensione si pronuncia dal ministro, su relazione motivata del
capo ed in seguito al parere della speciale Commissione  disciplinare
istituita presso il  Ministero.  L'impiegato  deferito,  al  giudizio
della Commissione disciplinare ha diritto di  chiedere  comunicazione
degli addebiti fattigli e di presentare le sue difese per iscritto, o
anche personalmente 
 
  La revocazione o destituzione si delibera su parere della  medesima
Commissione disciplinare e con le medesime garanzie. 
 
  Nel caso di destituzione con la clausola della perdita del  diritto
alla  pensione  o  alla  indennita',  deve   essere   consultata   la
Commissione speciale, a  norma  dell'art.  183,  lettera  D,  del  R.
decreto 21 febbraio 1895, n 70. 
 
    77. - Le cause che danno luogo alle pene disciplinari, di cui  ai
nn. 1, 2, 3, 4 del precedente articolo, sono: 
 
    a) scortesia verso il pubblico, negligenza o mancanza in servizio
o contro la disciplina; 
 
    b) fatti notori che abbiano fatto  cadere  il  funzionario  nella
pubblica disistima; 
 
    c) condanna ad una pena  restrittiva  della  liberta'  personale,
sempre che questa non importi la revocazione. 
 
  Sono senz'altro causa della sospensione di cui al n. 3, e  in  casi
gravi anche di maggior pena,  il  chiedere  o  accettare  da  privati
mance, regalie o donativi per  lavori  fatti  o  servizi  resi  nella
qualita' d'impiegato; la dispersione, sottrazione o distruzione delle
schede dei cataloghi; il portar fuori di biblioteca, per proprio  uso
o per uso altrui, schede, registri e  libri,  senza  aver  adempiuto,
rispetto ai libri, alle formalita'  prescritte  dal  regolamento  sul
prestito; il fumare entro i locali della biblioteca, e in generale il
compiere  atti  che  possano  mettere   comunque   in   pericolo   la
conservazione delle raccolte. 
 
    78. - La revocazione o destituzione  ha  luogo  per  le  seguenti
cause: 
 
    a) persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione; 
 
    b) negligenza abituale o mancanza gravissima in servizio o contro
la disciplina; 
 
    c) mancanza grave contro l'onore, la quale abbia suscitato  grave
scandalo; 
 
    d) offesa alla  persona  del  Re  o  manifestazione  pubblica  di
un'opinione ostile alla Monarchia costituzionale; 
 
    e) condanna per reati di  falso,  furto,  truffa,  appropriazione
indebita, corruzione, concussione,  malversazione,  od  attentato  ai
costumi. 
 
    79. - Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento,
il Ministero pubblichera' la  tabella  numerica  degli  impiegati  di
ciascuna categoria, assegnati alle singole biblioteche. 
 
                              TITOLO V. 
                        Nomine e promozioni. 
 
    80. - Chiunque aspira ad impieghi nelle biblioteche  governative,
deve essere cittadino italiano, e deve presentare: 
 
    a) la fede di nascita, dalla quale  risulti  che  l'aspirante  ha
compiuto i diciotto anni e non ha oltrepassato i trenta. 
 
  Chi pero' aspira all'ufficio di apprendista deve essere in eta' non
inferiore ai diciotto e non superiore ai ventiquattro anni; 
 
    b) un certificato di buona condotta, rilasciato dal  sindaco  del
luogo ove l'aspirante dimora, e la fedina criminale con la  data  non
anteriore di un mese a quella dell'istanza; 
 
    c) un certificato di un medico condotto municipale o d' un medico
militare, col quale si attesti che l'aspirante e' dotato  di  robusta
costituzione fisica, ed esente da difetti che lo rendano  non  idoneo
all'ufficio cui aspira; 
 
    d) una dichiarazione di essere disposto  a  prestar  servizio  in
quella biblioteca governativa che sara' designata dal Ministero. 
 
  L'istanza, diretta al Ministero, deve  essere  scritta  di  proprio
pugno dall'aspirante. 
 
    81. - Gli aspiranti a posti di seconda e  terza  categoria,  come
pure i candidati all'esame  di  abilitazione,  di  cui  all'art.  93,
debbono, prima di cominciare i rispettivi esami,  sottoporsi  ad  una
prova speciale grafica, nella quale mostrino di sapere scrivere sotto
dettatura ed in scrittura chiarissima corrente  un  brano  di  autore
italiano. Soltanto superando in modo sufficiente questa  prova,  sono
ammessi agli esami. 
 
    82. - I concorsi alla seconda categoria debbono essere annunziati
due mesi prima nella Gazzetta ufficiale e  nel  Bollettino  ufficiale
della pubblica istruzione. 
 
  Potra' essere ammesso a  questi  concorsi  chi  abbia  i  requisiti
indicati all'art. 80  e  una  laurea  dottorale,  conseguita  in  una
Universita' del Regno o in un R. Istituto universitario. 
 
  Il concorso sara' per esame da darsi in Roma, e comprendera', oltre
la prova grafica di cui all'articolo precedente: 
 
    a)  un  componimento  sopra  un  tema  di  storia  della  cultura
italiana; 
 
    b) una versione in italiano dalla lingua latina; 
 
    c) la trascrizione sotto dettatura di un passo di autore francese
e la traduzione italiana del passo stesso, la  quale  deve  farsi  in
iscritto, senza aiuto di dizionari, ne' di altri libri; 
 
    d) una versione in italiano da una delle  due  lingue  tedesca  o
inglese a scelta del candidato; 
 
    e) una versione in italiano dal greco o da una lingua orientale o
da una lingua slava, a scelta del candidato. 
 
  La Commissione esaminatrice sara' composta di cinque membri. 
 
  Gli esaminatori disporranno ciascuno di dieci voti per ogni singola
prova. 
 
  Per ottenere la sufficienza ogni candidato dovra' conseguire almeno
sei decimi dei punti in ciascuna prova. 
 
  I vincitori del concorso saranno chiamati con decreto  Ministeriale
alla reggenza per un anno dell'ufficio di sotto bibliotecario, con un
assegno mensile di lire centocinquanta. 
 
    83. - Per poter essere nominato  sotto  bibliotecario  di  quarta
classe in ruolo, il sotto bibliotecario reggente,  dopo  un  anno  di
lodevole servizio attestato dal capo della biblioteca, deve  superare
un esame di idoneita', che si da' in Roma. 
 
  Il sotto bibliotecario reggente presenta la  sua  domanda  al  capo
della biblioteca, il quale la trasmette  al  Ministero,  accompagnata
dalle informazioni sull'opera del candidato durante l'anno. 
 
  Il Ministero nomina la Commissione esaminatrice composta di  cinque
membri, e fra essi il presidente. 
 
  Per conseguire l'idoneita', e' necessario che il candidato  ottenga
almeno sette decimi dei punti in ciascuna prova di esame. 
 
  I nomi degli idonei sono pubblicati nel Bollettino  della  pubblica
istruzione. 
 
    84. - L'esame,  di  cui  all'articolo  precedente,  comprende  le
seguenti prove: 
 
    a) descrizione di un incunabulo della stampa; 
 
    b)  descrizione  di  un  manoscritto,   latino   o   volgare,   e
trascrizione  di  un  brano  del  manoscritto  medesimo  o  di  altro
manoscritto a scelta della Commissione; 
 
    c) esame orale di biblioteconomia e di bibliografia  descrittiva,
con particolare  riguardo  alle  norme  per  la  catalogazione  e  la
classificazione a materie, e con quesiti pratici; 
 
    d) esame orale sui vigenti regolamenti delle biblioteche e  sulle
norme di contabilita' dello Stato. 
 
  Nelle prove a) e b) e'  rigorosamente  vietato  l'uso  di  libri  a
stampa e di note manoscritte. 
 
  I candidati che non si presentassero per giustificati motivi, o non
superassero la  prova,  possono  ripeterla  una  sola  volta,  l'anno
successivo;  ma  se  falliscano  la  seconda  volta  sono  dispensati
dall'ufficio di sotto-bibliotecario reggente. 
 
  Possono essere ammessi per la  terza  volta  all'esame  soltanto  i
candidati che la seconda volta abbiano riportato sei decimi dei punti
in media. 
 
    85.  -  Le  biblioteche  governative,  per  preparare  i  giovani
all'ufficio di ordinatore o distributore, hanno degli apprendisti. 
 
  Il numero degli apprendisti  in  servizio  non  puo'  mai  superare
quello di venti. 
 
  Chi aspira all'ufficio di apprendista deve produrre  i  certificati
richiesti dall'art. 80, unendovi la licenza ginnasiale o  normale,  o
il certificato della ottenuta ammissione o  promozione  al  3°  corso
d'Istituto tecnico, e presentare l'istanza al capo  della  biblioteca
governativa, nella quale desidera prestare servizio. 
 
  Quando l'interesse del servizio della biblioteca  lo  voglia  e  il
capo di essa creda che il richiedente sia in possesso di  tutti  quei
requisiti morali che sono necessari all'ufficio di apprendista, fa al
Ministero la proposta  della  nomina,  dopo  di  aver  sottoposto  il
richiedente alla prova grafica di cui all'art. 81 e a  una  prova  di
composizione italiana. 
 
  Queste  due  prove,  insieme  col  rapporto  particolareggiato  del
bibliotecario  sul  candidato,  vengono  inviate  al  Ministero  che,
riconosciuta la idoneita' del richiedente, puo' decretarne la nomina. 
 
  L'apprendista assume l'obbligo di servire nella  biblioteca  a  cui
viene destinato, in tutte le ore d'ufficio, come gli altri impiegati,
e di fare tutti quei lavori che gli siano  affidati  dal  capo  della
biblioteca sotto la sua responsabilita'. 
 
  Il Ministero, su proposta favorevole del bibliotecario che  attesti
del  lodevole  servizio  dell'apprendista,   puo'   concedergli   una
retribuzione annua  di  lire  seicento  divisibile  in  quattro  rate
trimestrali. 
 
    86. Per poter essere nominato ordinatore o distributore di quinta
classe, l'apprendista deve superare un  esame  di  abilitazione  dopo
almeno un anno di pratica. L'esame, riservato ai soli apprendisti, si
da' in Roma. 
 
  Il Ministero, sulle informazioni del capo della biblioteca,  decide
se debba o no ammettere l'apprendista all'esame. 
 
  L'esame consiste in: 
 
    a) un componimento italiano; 
 
    b) una traduzione italiana di un  passo  di  prosatore  francese,
fatta senz'aiuto di libri o dizionari; 
 
    c) una prova orale sull'ordinamento delle biblioteche. 
 
  La Commissione esaminatrice sara' composta di tre membri. 
 
  Gli esaminatori disporranno di dieci voti per ogni singola prova. 
 
  Per ottenere la sufficienza ogni candidato dovra' conseguire almeno
sei decimi dei punti in ogni singola prova. 
 
  L'apprendista  che  fosse  escluso,  o  non  si  presentasse  senza
giustificati motivi, o  non  superasse  l'esame,  e'  dispensato  dal
servizio. 
 
    87. - I sotto-bibliotecari reggenti e gli  apprendisti,  che  non
dimostrassero di avere le attitudini necessarie, o che tenessero  una
condotta negligente  o  riprovevole,  possono  essere  licenziati  su
proposta del capo. 
 
    88. - Per poter essere nominato bibliotecario o conservatore  dei
manoscritti, e' necessario avere il diploma di  abilitazione  a  tale
ufficio, che si ottiene per mezzo di un esame professionale,  di  cui
all'art. 93. 
 
  L'esame si tiene in Roma, e deve essere annunziato almeno due  mesi
prima nella  Gazzetta  ufficiale  e  nel  Bollettino  della  pubblica
istruzione. 
 
    89. - Fra gl' impiegati  delle  biblioteche  governative  possono
presentarsi a questo esame i sotto-bibliotecari di qualunque  classe,
i  quali  abbiano  compiuto  almeno  sei  anni  di   servizio   nelle
biblioteche. 
 
  Si debbono presentare  in  tempo  debito  al  capo  la  domanda  di
iscrizione, accompagnata da una breve esposizione degli studi  fatti,
dei  lavori  eseguiti,  e  degli  uffici  esercitati  in  biblioteca,
unendovi i documenti che credano meglio opportuni. 
 
    90. - Sono  ammesse  all'esame  di  abilitazione  all'ufficio  di
bibliotecario o conservatore dei manoscritti persone fuori del  ruolo
delle biblioteche, che desiderino procurarsi tale  diploma;  ma  esse
non acquistano diritto alcuno a  posti  vacanti  nell'amministrazione
delle biblioteche governative. 
 
    91. - Il capo deve trasmettere in tempo  utile  al  Ministero  le
domande di cui all'art. 89, accompagnandole con le  osservazioni  che
creda necessarie. Egli deve altresi' porre in evidenza  le  punizioni
disciplinari o le  sospensioni  dall'impiego,  che  per  avventura  i
concorrenti alla  sua  dipendenza  avessero  avuto  durante  la  loro
carriera. 
 
    92. - La Commissione esaminatrice, composta di sette membri,  tre
dei quali appartenenti al personale direttivo delle  biblioteche,  e'
volta per volta nominata dal ministro  di  pubblica  istruzione,  che
designa tra essi il presidente. 
 
  La Commissione determinera' e regolera' l'ordine e la durata  delle
prove scritte ed orali. 
 
  Gli esaminatori disporranno ciascuno di dieci voti per ogni singola
prova scritta ed orale. 
 
  Per conseguire l'idoneita', e' necessario che il candidato  ottenga
almeno sette decimi dei punti in ogni materia, senza compensazione. 
 
  Compiute le  prove,  la  Commissione  riferisce  intorno  all'esito
dell'esame al Ministero, il quale ha cura che i nomi degli idonei coi
punti  ottenuti  siano  pubblicati  nel  Bollettino  della   pubblica
istruzione almeno entro due mesi. 
 
    93.  -  L'esame  professionale  per  ottenere   il   diploma   di
abilitazione  all'ufficio  di  bibliotecario   o   conservatore   dei
manoscritti consiste, oltre alla prova grafica di cui all'art. 81: 
 
    a) in  una  dissertazione  sopra  un  argomento  di  paleografia,
bibliografia o biblioteconomia, a scelta del candidato, il quale deve
inviarne il manoscritto alla Commissione almeno quindici giorni prima
della data fissata per l'apertura dell'esame; 
 
    b) nelle seguenti prove scritte: 
 
    1° svolgimento di un argomento di storia della cultura  italiana,
scelto dalla Commissione; 
 
    2° divisioni e suddivisioni di una classe del catalogo a materie,
estratta a sorte  dalla  Commissione  alla  presenza  dei  candidati,
secondo lo schema bibliografico che e'  piu'  familiare  a  ciascuno,
cercando di dare delle diverse parti della scienza in  essa  trattata
le  definizioni  piu'  precise  possibili,  e  indicandone  le  fonti
bibliografiche piu' importanti; 
 
    3° schedatura di dieci opere a stampa, antiche e moderne, e varie
per lingua e per argomento, fra le quali un incunabulo, assegnando  a
ciascuna la classe e la suddivisione alla quale essa appartiene; 
 
    4° esame  pratico  di  ricerche  bibliografiche,  rispondendo  in
iscritto, con l'aiuto del materiale di una biblioteca, a  quesiti  di
vario argomento proposti dalla Commissione. Le richieste  dei  libri,
che il candidato volesse consultare, debbono essere presentate  alla,
Commissione, che ne tiene conto nel suo giudizio; 
 
    5° accurata descrizione di tre  manoscritti,  uno  italiano,  uno
latino o uno greco, l'ultimo  dei  quali  deve  essere  descritto  in
latino; 
 
    6° versione in francese di un passo di scrittore italiano; 
 
    7° versione in italiano di un passo  di  uno  scrittore  classico
tedesco. 
 
  Il candidato puo' fare anche  una  versione  facoltativa  da  altre
lingue moderne, e questa prova serve a migliorare il punto che gli si
assegna per la prova obbligatoria. 
 
  Nelle prove di cui ai nn. 1, 2, 3,  5,  6  e  7,  e'  rigorosamente
vietato l'uso di libri, dizionari e note; 
 
    c) nelle seguenti prove orali: 
 
    8° discussione della dissertazione di cui  alla  lettera,  a),  e
delle altre prove scritte di soggetto bibliografico; 
 
    9° risoluzione di quesiti intorno alle norme sulla compilazione e
sull'ordinamento dei cataloghi; 
 
    10° lettura di un passo di un manoscritto italiano e di un  altro
o  latino  o  greco  e  risposta  a  quesiti  diversi  di   argomento
paleografico; 
 
    11° esame sui vigenti regolamenti  per  le  biblioteche  e  sulle
leggi e i regolamenti per l'amministrazione e la  contabilita'  dello
Stato. 
 
    94. - Chi nell'esame di abilitazione non sia  dichiarato  idoneo,
puo' ritentare la prova dell'esame dopo due  anni;  ma  chi  fallisca
anche in questo secondo esperimento, non  puo'  piu'  essere  ammesso
all'esame. 
 
  Puo' essere ammesso  per  la  terza  volta  all'esame  soltanto  il
candidato che la seconda volta abbia riportato sei decimi  dei  punti
in media. 
 
    95. - A coloro che abbiano conseguito l'idoneita',  il  Ministero
rilascia il diploma di abilitazione all'ufficio  di  bibliotecario  o
conservatore dei manoscritti, notandovi i punti ottenuti. 
 
    96. - La nomina a bibliotecario o conservatore dei manoscritti di
ultima classe e' fatta dal Ministero senza concorso, per merito  e  a
scelta fra i sotto-bibliotecari o sotto-conservatori dei  manoscritti
di prima classe, muniti del diploma di  abilitazione  all'ufficio  di
bibliotecario o conservatore dei manoscritti. 
 
    97.  -  Quando  in   una   biblioteca   esista   una   collezione
specialissima e di molta importanza, che occorra affidare  a  persona
provvista di particolari studi, il Ministero puo',  sentiti  il  capo
della biblioteca e la Giunta consultiva per le biblioteche, aprire un
concorso per titoli fra gl'impiegati del ruolo delle biblioteche  per
un posto di sotto-bibliotecario o sotto-conservatore di prima classe. 
 
  E' in facolta' della Commissione di sottoporre i concorrenti ad  un
esame speciale, il cui programma viene determinato nei  singoli  casi
dalla Giunta consultiva delle biblioteche. 
 
  Gl'impiegati dichiarati idonei non possono  pero'  essere  promossi
alla prima categoria, ove non abbiano il diploma di cui all' articolo
93. 
 
    98. - Per essere nominato a un posto vacante di usciere di ultima
classe, e' necessario aver non meno di 20 anni e non piu'  di  30,  e
presentare, insieme con  la  domanda  scritta  di  proprio  pugno,  i
documenti indicati dall'art. 80. 
 
    99. - Nelle principali biblioteche, in aiuto ai  distributori  ed
agli uscieri, possono essere nominati dei fattorini, complessivamente
in numero di venti, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 348  e  del
R. decreto 3 ottobre 1904, n. 651. 
 
    100. - Nella prima categoria le  promozioni  hanno  sempre  luogo
senza concorso, per merito. 
 
  Nella seconda, terza e quarta categoria d'impiegati, le  promozioni
si fanno per anzianita'  o  per  merito,  in  ordine  progressivo  di
classe: per due terzi secondo l'anzianita' e per un terzo in  ragione
del maggior merito. 
 
  Al conferimento dei posti vacanti di sotto-bibliotecario  di  prima
classe  si  provvede  promovendo  per   due   terzi,   tenuto   conto
dell'anzianita' di classe  e  del  merito,  i  sotto-bibliotecari  di
seconda  classe,  con  o  senza   diploma,   e   per   un   terzo   i
sotto-bibliotecari provveduti di diploma di abilitazione  all'ufficio
di  bibliotecario  o  conservatore,  tenuto  conto  della   priorita'
dell'esame e dei punti ottenuti. 
 
  Le promozioni per merito sono fatte a scelta dal  ministro  sentito
il parere della Giunta consultiva per le biblioteche,  la  quale  per
esprimere il suo parere deve tener conto  in  primo  luogo  del  buon
servizio prestato e dei lavori compiuti nella qualita' di  impiegato,
e subordinatamente  dei  titoli  letterari  e  scientifici,  e  delle
pubblicazioni fatte. 
 
  Deve sempre essere udito il parere dei capi  delle  biblioteche  in
cui l'impiegato da promoversi per  merito  presti  o  abbia  prestato
servizio ultimamente. 
 
  Non possono mai essere promossi per merito gli impiegati dei  quali
non sia attestata dai rapporti  annuali  la  continuata  diligenza  e
assiduita' nel servizio, di qualunque natura siano i  titoli  che  ne
attestino la capacita'. 
 
  E  cosi'  e'  in  facolta'  del  ministro  di   non   tener   conto
dell'anzianita' rispetto alle promozioni, per  quegli  impiegati  che
siano incorsi nella censura per negligenza nell'adempimento del  loro
ufficio. 
 
    101.   -   D'ora   innanzi   non   potranno    essere,    neanche
temporaneamente, adibiti a lavori interni od uffici di biblioteca, in
qualunque qualita', persone che non facciano parte del ruolo organico
delle biblioteche. 
 
                             TITOLO VI. 
                   Uso pubblico nelle biblioteche. 
 
    102. - Le biblioteche governative stanno aperte al pubblico tutti
i giorni, eccettuate le domeniche, le  feste  nazionali  e  le  altre
feste riconosciute dal calendario civile,  i  due  ultimi  giorni  di
carnevale, dal giovedi' santo al lunedi' di Pasqua inclusivamente, il
giorno della commemorazione dei morti,  il  24  dicembre,  il  giorno
natalizio delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre. 
 
  Durante le vacanze autunnali, anche  le  biblioteche  universitarie
debbono restare aperte al pubblico con l'orario prescritto  dall'art.
106. 
 
    103. - Ciascuna biblioteca resta chiusa al pubblico ogni anno due
settimane per la spolveratura e per  la  revisione  prescritte  dagli
articoli 47 e 48. 
 
  Durante la chiusura il  capo  deve  assegnare  un'ora  e  mezza  in
ciascun giorno per il servizio pubblico del prestito dei libri. 
 
  Nelle citta' ove sono due o piu'  biblioteche  governative,  questa
chiusura non puo' mai esser fatta contemporaneamente da  due  o  piu'
biblioteche. 
 
  Nelle biblioteche universitarie o di sussidio ad altri Istituti  la
spolveratura e la revisione si fanno sempre  mentre  l'Universita'  o
gli altri Istituti sono chiusi. 
 
  Il capo deve quindici giorni innanzi la chiusura  darne  avviso  al
pubblico anche per mezzo dei giornali. 
 
    104. - Nelle due settimane che  la  biblioteca  resta  chiusa  al
pubblico per ragione di servizio interno, il  capo  non  puo',  senza
gravi motivi, assentarsi dall'ufficio,  ne'  accordare  congedi  agli
impiegati. 
 
    105. - Ogni altra interruzione nel servizio pubblico  giornaliero
della biblioteca deve prima essere approvata dal Ministero. 
 
  Soltanto in casi di grave ed  urgente  necessita',  il  capo  puo',
sotto  la  propria  responsabilita',  tener  chiusa  la   biblioteca,
avvisandone immediatamente il Ministero. 
 
  Questa  facolta'  e'  estesa  al   rettore   per   le   biblioteche
universitarie. 
 
    106. - Nei giorni destinati al pubblico servizio ogni  biblioteca
deve essere aperta almeno sei ore consecutive, senza  contare  quelle
della lettura serale. 
 
  Gli orari delle biblioteche debbono essere approvati dal Ministero,
e nelle citta' dove sono piu' biblioteche debbono  essere  coordinati
per modo da permettere la massima durata della lettura pubblica. 
 
    107. - G1' impiegati  debbono  trovarsi  in  biblioteca  mezz'ora
prima che essa venga aperta al  pubblico,  e  trattenervisi  mezz'ora
dopo che fu chiusa ai lettori. 
 
  Nelle biblioteche che stessero aperte al pubblico piu' di  sei  ore
al giorno, l'orario dell'ufficio deve essere ordinato in modo  che  a
ciascun impiegato tocchino sette ore di lavoro, non contando per  gli
uscieri il tempo da spendere ogni mattina nel servizio di  pulizia  e
spolveratura. 
 
  In casi straordinari, l'orario puo'  essere,  secondo  il  bisogno,
prolungato per ordine del capo o di chi ne fa le veci. 
 
    108. - E' ammesso  alla  lettura  nelle  biblioteche  governative
soltanto chi abbia oltrepassato il 18° anno  di  eta'.  E'  pero'  in
facolta' del capo della biblioteca di ammettere nella sala di lettura
giovani studiosi di eta' inferiore, concedendo loro solo  quei  libri
che creda confacenti ai loro studi. 
 
    109. - Il ministro puo', nella citta' dove sono piu'  biblioteche
sentita  la  Giunta  consultiva,  stabilire  speciali  condizioni  di
ammissione ad una di esse, in modo da restringerne la  frequentazione
a qualche particolare ordine di studiosi, assicurando in compenso  al
resto del pubblico l'uso di  speciali  biblioteche  di  cultura  piu'
generale o popolare. 
 
    110. - La lettura serale si fa, dove sia  possibile,  secondo  le
disposizioni date, caso per caso, dal Ministero. 
 
    111. - Dove sia possibile, deve essere pure costituita  una  sala
di consultazione, riservata  a  determinate  categorie  di  studiosi,
secondo le norme e le condizioni di ciascuna biblioteca. 
 
    112. - La domanda dei libri a stampa va fatta sempre in  iscritto
sopra schede conformi al mod. M. 
 
  Nella scheda si devono indicare chiaramente il titolo, l'edizione e
il volume dell'opera domandata, e si deve scrivere in modo  leggibile
il nome e il cognome di chi fa la domanda. 
 
  Chi desse  false  generalita',  e'  escluso  temporaneamente  dalla
biblioteca, in caso di recidiva l'esclusione puo' essere  permanente.
Per ogni opera va fatta una richiesta separata. 
 
  Per regola generale,  non  possono  darsi  in  lettura  nella  sala
pubblica piu' di due opere, ne' piu' di quattro volumi per volta. 
 
  E' in facolta' di chi presiede al servizio pubblico  di  permettere
l'uso contemporaneo di un numero maggiore di opere o di volumi. 
 
  La richiesta e' consegnata  agli  impiegati  addetti  al  catalogo,
perche' sia indicata sulla scheda la collocazione del  libro,  tranne
il caso che il lettore non faccia da se' la ricerca nei cataloghi. 
 
  Consegnato il libro, l'impiegato ritira la scheda pel controllo  di
restituzione. 
 
    113. - Le ricerche nei cataloghi sono fatte ordinariamente  dagli
impiegati  della  biblioteca;  ma  col  permesso  dell'impiegato  che
sopraintende ai cataloghi e sotto la sua sorveglianza  possono  farle
anche gli studiosi. 
 
  In nessun caso i lettori possono  accedere  agli  scaffali  se  non
siano quelli aperti al pubblico per la consultazione. 
 
  La richiesta puo' anche essere depositata in una cassetta  speciale
all'ingresso della  biblioteca.  In  questo  caso  il  lettore  trova
pronto, il giorno successivo,  nella  sala  della  distribuzione,  il
libro desiderato, o, se questo non possa essere dato in  lettura,  la
risposta relativa alla sua domanda. 
 
  Quando una richiesta non possa essere soddisfatta perche' le  opere
non siano possedute dalla biblioteca o siano escluse dalla lettura  o
si trovino per qualsiasi ragione assenti dagli scaffali, gl'impiegati
del catalogo e i distributori sono tenuti  a  indicare  sulla  scheda
relativa, sottoscrivendola, le ragioni precise per cui l'opera non fu
consegnata al richiedente. Queste richieste,  annullate  in  presenza
del lettore,  vengono  passate  al  capo  della  biblioteca  per  gli
opportuni controlli. 
 
    114. - Gl'incunaboli della stampa, i libri rari, le  edizioni  di
gran prezzo, le incisioni, i disegni possono darsi in esame e  studio
durante il solo orario diurno, col permesso del capo e sotto speciale
sorveglianza. 
 
    115. - E' vietato il lucidare; ma in caso di assoluta necessita',
riconosciuta dal capo della biblioteca,  questi  puo'  concederne  il
permesso con quelle cautele che valgano ad impedire ogni danno. 
 
  E' vietato l'uso del compasso, degl'inchiostri e dei colori. 
 
    116. - E' in facolta' del capo della biblioteca di consentire,  a
scopo di studio,  riproduzioni  fotografiche  dagli  originali  della
biblioteca a chi ne faccia domanda scritta, indicando lo scopo  dello
studio, e obbligandosi a osservare  le  cautele  richieste  dal  capo
della biblioteca per la migliore tutela dell'originale. 
 
  Per le riproduzioni destinate a esser pubblicate e per quante altre
abbiano,  a  giudizio  del   bibliotecario,   particolare   interesse
paleografico,  bibliografico  o  artistico,   il   richiedente   deve
rilasciare alla biblioteca da uno  a  tre  esemplari  perfetti  delle
tavole  riprodotte,  o,  in  cambio  di   essi,   una   copia   della
pubblicazione che comprende quei facsimili, e cio' secondo la entita'
della  riproduzione  e  gli  accordi  prestabiliti  col  capo   della
biblioteca. 
 
  Quando la riproduzione abbia straordinaria importanza, sia  per  la
mole  sia  per  altra  ragione,  la  domanda  viene  accompagnata   e
presentata dal capo della biblioteca al  Ministero  con  un  rapporto
sulla convenienza della concessione e sulle speciali  condizioni  cui
fosse opportuno subordinarla. 
 
    117. - E'  in  facolta'  del  capo,  ove  ne  sia  richiesto,  di
rilasciare dichiarazioni di conformita' su  copie  di  manoscritti  o
stampati posseduti dalla biblioteca. In tal caso,  le  copie  debbono
essere stese su carta da bollo, a termini dell'art. 19, n.  7,  della
legge sul bollo (R. decreto 4 luglio 1897, n. 414). 
 
    118. - Senza il permesso del  capo  non  possono  esser  dati  in
lettura i romanzi, i giornali politici non ancora legati, e  tutti  i
libri di frivolo argomento e di mero passatempo. 
 
  E' vietato dare in lettura libri immorali o accompagnati da disegni
osceni, tranne il caso che il capo riconosca che sono  necessari  per
un determinato studio letterario, storico o scientifico. 
 
  Le traduzioni di classici e le raccolte  di  temi  svolti  per  uso
scolastico non possono essere  date  in  lettura  agli  alunni  delle
scuole secondarie senza espressa licenza del  capo  dell'Istituto  di
cui e' alunno il richiedente. 
 
    119. - Nessun lettore potra' uscire dalla sala di  lettura  senza
aver restituito prima le opere ricevute. 
 
  Le richieste di libri firmate dal lettore debbono essere  annullate
all'atto della restituzione e trattenute presso l'ufficio. 
 
    120. - Prima di dare in lettura manoscritti o libri rari, il capo
ha  il  dovere  di  assicurarsi  con  prudente  discernimento   della
identita' del richiedente e della legittimita' degli intendimenti con
i quali il cimelio e' richiesto in lettura. 
 
    121. - I manoscritti  debbono  essere  dati  in  lettura,  se  e'
possibile, in stanza separata, e non mai di sera. 
 
  Chi chiede un manoscritto, deve obbligarsi ad  osservare  tutte  le
prescrizioni che gli vengano date dal capo. 
 
  Egli deve farne domanda su scheda a riscontro  stampata  (mod.  N),
indicando  con  chiarezza  il  titolo  del  manoscritto,  il   volume
desiderato e la segnatura che porta. 
 
  La parte principale della scheda rimane presso l'impiegato  che  ha
in custodia i manoscritti per tutto il tempo  che  il  codice  sta  a
disposizione del lettore. Lo scontrino attesta la consegna fatta  del
codice ed e'  presentato  e  ritirato  dal  lettore  ogni  volta  che
l'ottiene in lettura o ne fa la restituzione. 
 
    122. - Chi domanda un manoscritto, deve indicare sulla  richiesta
(mod. N) se intende copiarlo, farne estratti, collazionarlo con altro
codice o edizione a stampa, o semplicemente esaminarlo. 
 
  Chi studia o copia per altri il manoscritto, ha  parimenti  obbligo
di dare le notizie sopra indicate, designando la persona che  gli  ha
commesso il lavoro. 
 
  Le  biblioteche  che  ricevono  col  consenso  del   Ministero   un
manoscritto  da  un'altra  biblioteca  sono  pure   in   obbligo   di
accompagnare la  restituzione  del  manoscritto  con  le  sopraddette
notizie, trasmettendo alla biblioteca cui appartiene  il  manoscritto
il modulo di cui all'art. 38. 
 
  Chiunque si rifiuti di dare  con  tutta  esattezza  le  indicazioni
sopra accennate al capo della biblioteca, non potra' avere in lettura
il manoscritto richiesto. 
 
    123. - Le opere a stampa o manoscritte nella  biblioteca  debbono
essere sempre adoperate  con  ogni  cura  e  diligenza,  perche'  non
soffrano danno. 
 
  E'  vietato  di  far  segni  o  scrivere  nelle  opere  stampate  e
manoscritte della biblioteca, anche quando si trattasse di correggere
qualche sbaglio evidente dell'autore, o qualche errore di stampa. 
 
  Non e' permesso a due o piu' lettori  di  servirsi  nella  sala  di
lettura  contemporaneamente  di  una  medesima   opera   stampata   o
manoscritta. 
 
  E' rigorosamente vietato l'uso di qualunque reagente chimico  sulla
scrittura dei manoscritti. 
 
    124. - Non possono essere dati in  lettura  i  libri  non  ancora
registrati, non bollati ne' numerati, e neppure i libri  o  fascicoli
non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione. 
 
    125. - E' consentito il  prestito  di  libri  o  manoscritti  con
l'osservanza delle prescrizioni determinate dal regolamento speciale. 
 
    126. - Per speciali ricerche bibliografiche, gli studiosi possono
rivolgersi in  persona  o  per  lettera  ai  capi  delle  biblioteche
governative. 
 
  I capi delle biblioteche fanno queste ricerche come  lo  consentano
le altre loro occupazioni e gli altri doveri d'ufficio. 
 
    127. - Alla fine di ogni mese ciascuna biblioteca deve mandare al
Ministero uno specchio statistico (mod. O) del numero dei  lettori  e
delle opere stampate o manoscritte date in lettura e di  quelle  date
in prestito. 
 
    128. - Il capo puo' consentire che  si  visitino  le  sale  della
biblioteca e  si  vedano  i  cimili  in  essa  raccolti  ed  esposti,
determinando, se occorre, i giorni e le ore. 
 
  Il visitatore deve conformarsi a tutte quelle prescrizioni che  gli
vengano date dall'impiegato che l'accompagna. 
 
    129. - Nella sala di lettura nessuno puo' entrare  o  trattenersi
per semplice passatempo o per qualsiasi altra ragione  estranea  allo
studio. 
 
  In qualsiasi sala o parte della biblioteca e' a tutti rigorosamente
vietato di fumare. 
 
    130. - Il capo puo' escludere temporaneamente  o  definitivamente
dalla biblioteca coloro che trasgrediscano o  violino  la  disciplina
della biblioteca, o ne turbino in alcun modo la quiete. 
 
  Nel caso di esclusione definitiva, il capo  dalla  biblioteca  deve
immediatamente riferirne al Ministero, al quale l'escluso  puo'  fare
ricorso. 
 
    131. - Chi si rendesse colpevole di sottrazione o  di  guasti  in
una biblioteca, sara' deferito all'autorita' giudiziaria  ed  escluso
da tutte le biblioteche governative del Regno. 
 
  Saranno parimente  esclusi  da  tutte  le  biblioteche  governative
coloro che avessero commesso altre gravi  mancanze  in  una  pubblica
biblioteca. 
 
  I nomi degli esclusi saranno  indicati  in  un  avviso  affisso  in
biblioteca e pubblicati nel  Bollettino  del  Ministero  di  pubblica
istruzione. 
 
    132. - Gl'impiegati debbono evitare con cura tutto cio' che,  pur
non essendo esplicitamente vietato, possa far  diventare  incomodo  o
sgradito agli studiosi il frequentare la biblioteca. 
 
  Chi credesse d'aver giusto  motivo  di  lagnarsi  del  contegno  di
qualcuno degli impiegati, deve,  senza  recare  alcun  disturbo  alla
pubblica lettura, ricorrere al capo della biblioteca. 
 
    133. - Ogni biblioteca determina, secondo le proprie condizioni e
i propri bisogni le norme che  il  pubblico  deve  osservare  perche'
proceda regolarmente il servizio per  la  lettura  diurna  e  serale,
perche' l'ordine nelle sale di studio sia mantenuto, e per  il  retto
uso e la conservazione della suppellettile. 
 
  Questi  regolamenti  particolari  non  debbono  discostarsi   dalle
prescrizioni generali contenute nel presente regolamento,  e  debbono
essere inviati al Ministero per essere approvati. 
 
                   Visto, d'ordine di Sua Maesta': 
 
                Il ministro della pubblica istruzione 
                                RAVA. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo riportato e' gia' integrato con  le  correzioni  apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/12/1907, n. 294 durante  il
periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.