(Allegato Tecnico-art. 1)
                          Allegato tecnico 
 
                               Art. 1. 
 
    Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte 
 
  1. Per persone fisiche che occupano  o  hanno  occupato  importanti
cariche pubbliche s'intendono: 
    a) i capi di Stato, i capi  di  Governo,  i  Ministri  e  i  Vice
Ministri o Sottosegretari; 
    b) i parlamentari; 
    c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e  di
altri organi giudiziari di alto livello le  cui  decisioni  non  sono
generalmente soggette  a  ulteriore  appello,  salvo  in  circostanze
eccezionali; 
    d)  i  membri  delle  Corti  dei  conti   e   dei   consigli   di
amministrazione delle banche centrali; 
    e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli  ufficiali  di
alto livello delle forze armate; 
    f)  i  membri  degli  organi  di  amministrazione,  direzione   o
vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. 
  In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari
di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da  a)
a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo
e internazionale. 
  2. Per familiari diretti s'intendono: 
    a) il coniuge; 
    b) i figli e i loro coniugi; 
    c) coloro che nell'ultimo  quinquennio  hanno  convissuto  con  i
soggetti di cui alle precedenti lettere; 
    d) i genitori. 
  3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le  persone
di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti  legami  si  fa
riferimento a: 
    a) qualsiasi persona fisica che ha  notoriamente  la  titolarita'
effettiva congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi  altra  stretta
relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; 
    b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare  effettiva  di
entita' giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di  fatto
a beneficio della persona di cui al comma 1. 
  4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di
obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando  una
persona ha cessato di occupare importanti  cariche  pubbliche  da  un
periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto
non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta