IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 21, comma 8, che rinvia ad apposito decreto di natura regolamentare del Ministro delle finanze la definizione delle modalita' e dei criteri applicativi delle disposizioni sulle procedure di valutazione degli avanzamenti a scelta previste dal medesimo articolo 21; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-13121 del 1° agosto 2007; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza 1. Il regolamento disciplina le modalita' e i criteri per l'espressione del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a seguito dell'attivita' valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571, recante «Regolamento concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1994, n. 1; - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, e' il seguente: «Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. 3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. 4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche. b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. 7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 8. Il Ministro delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri applicativi di cui al presente articolo.». - Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero del commercio internazionale; 8) Ministero delle comunicazioni; 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 11) Ministero delle infrastrutture; 12) Ministero dei trasporti; 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 14) Ministero della salute; 15) Ministero della pubblica istruzione; 16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 18) Ministero della solidarieta' sociale. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.». «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».