IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993, n. 571,
e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente
modalita' e criteri applicativi delle norme contenute negli
articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti
le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali
delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare,
l'articolo 21, comma 8, che rinvia ad apposito decreto di natura
regolamentare del Ministro delle finanze la definizione delle
modalita' e dei criteri applicativi delle disposizioni sulle
procedure di valutazione degli avanzamenti a scelta previste dal
medesimo articolo 21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2
e 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-13121 del 1° agosto 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza
1. Il regolamento disciplina le modalita' e i criteri per
l'espressione del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza, a seguito dell'attivita'
valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto del Ministro della difesa 2 novembre 1993,
n. 571, recante «Regolamento concernente modalita' e
criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25
e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le
procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli
ufficiali delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1994, n. 1;
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71, e' il seguente:
«Art. 21 (Procedura di valutazione degli avanzamenti a
scelta). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si
articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare
se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o
non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado
superiore. E' giudicato idoneo dalla commissione
l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli
superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno
riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla
commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase e' diretta ad attribuire a ciascun
degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno
a trenta. La commissione, in base al punto attribuito,
compila una graduatoria di merito di detti ufficiali,
dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in
ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, e' attribuito
dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado
di colonnello compreso, ogni componente della commissione
assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun
complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche.
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
qualita' professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo
all'esercizio del comandante o delle attribuzioni
specifiche, al servizio prestato presso reparti o in
imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse dell'Amministrazione.
5. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso
di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del
comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i
relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati
tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per
quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto
quoziente costituisce il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni
componente della commissione assegna all'ufficiale un punto
da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle
lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro
insieme. La somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per
il numero dei votanti, calcolando il quoziente al
centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi
del giudizio di merito espresso dalle commissioni di
avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
8. Il Ministro delle finanze, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalita' e i criteri
applicativi di cui al presente articolo.».
- Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
e' il seguente:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».