(Allegato XV)
                             ALLEGATO XV 
Contenuti minimi dei piani di sicurezza  nei  cantieri  temporanei  o
                               mobili 
 
                      1. DISPOSIZIONI GENERALI 
  1.1. - Definizioni e termini di efficacia 
  1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
   a)  scelte  progettuali  ed  organizzative:  insieme   di   scelte
effettuate in fase di progettazione  dal  progettista  dell'opera  in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al  fine  di
garantire l'eliminazione o la  riduzione  al  minimo  dei  rischi  di
lavoro.  Le  scelte  progettuali  sono  effettuate  nel  campo  delle
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e  delle  tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo  della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 
   b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire un
determinato lavoro od operazione; 
   c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini  della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; 
   d)  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi  macchina,   apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; 
   e)  misure  preventive  e  protettive:   gli   apprestamenti,   le
attrezzature, le infrastrutture, i  mezzi  e  servizi  di  protezione
collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio  di  infortunio  ed  a
tutelare la loro salute; 
   f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,  da
rispettare durante le fasi critiche del processo di  costruzione,  in
relazione alla complessita' dell'opera da realizzare; 
   g) cronoprogramma dei lavori: programma dei  lavori  in  cui  sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera,  le  lavorazioni,  le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e  la  loro
durata; 
   h)  PSC:  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di   cui
all'articolo 100; 
   i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2,  lettera  b)  del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
  l) POS: il piano operativo di sicurezza  di  cui  all'articolo  89,
lettera h, e all'articolo  131,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche; 
  m) costi  della  sicurezza:  i  costi  indicati  all'articolo  100,
nonche' gli oneri indicati all'articolo 131  del  D.Lgs.  163/2006  e
successive modifiche. 
             2. - PIANO DI SICUREZZA E DT COORDINAMENTO 
  2.1. - Contenuti minimi 
  2.1.1. Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere  temporaneo  o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed  organizzative  conformi  alle  prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto. 
  2.1.2 il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
   a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
I) l'indirizzo del cantiere; 
  2) la descrizione del  contesto  in  cui  e'  collocata  l'area  di
cantiere; 
  3)  una   descrizione   sintetica   dell'opera,   con   particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,  strutturali  e
tecnologiche; 
   b)  l'individuazione  dei  soggetti  con  compiti  di   sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei  nominativi  del  responsabile  dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in  fase  di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per  l'esecuzione  con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,  dei  nominativi
dei datori di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi; 
   c) una relazione  concernente  l'individuazione,  l'analisi  e  la
valutazione dei rischi in riferimento all'area ed  all'organizzazione
dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai  rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici  propri  dell'attivita'  delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 
   d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento: 
  1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 
  2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi  dei  punti  2.2.2.  e
2.2.4.; 
  3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 
   e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed
i  dispositivi  di  protezione  individuale,  in   riferimento   alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3. 1 , 2.3.2. e
2.3.3., 
   f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte  di
piu' imprese e lavoratori autonomi,  come  scelta  di  pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza,  di  apprestamenti,  attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva  di  cui  ai
punti 2.3.4. e 2.3.5.; 
   g)  le  modalita'   organizzative   della   cooperazione   e   del
coordinamento, nonche' della reciproca informazione, fra i datori  di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 
   h) l'organizzazione prevista per il servizio di  pronto  soccorso,
antincendio ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui  il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune,  nonche'  nel
caso di cui all'articolo 104,  comma  4;  il  PSC  contiene  anche  i
riferimenti telefonici delle strutture  previste  sul  territorio  al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 
   i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di  lavoro  e,
quando la complessita' dell'opera lo  richieda,  delle  sottofasi  di
lavoro, che  costituiscono  il  cronoprogramma  dei  lavori,  nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 
   l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
  2.1.3. 11 coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove  la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il  tipo  di  procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso  e  connesse  alle  scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 
  2.1.4. 11 PSC e'  corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto,
relative  agli  aspetti  della  sicurezza,  comprendenti  almeno  una
planimetria e, ove  la  particolarita'  dell'opera  lo  richieda,  un
profilo altimetrico e una  breve  descrizione  delle  caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se  gia'
redatta. 
  2.1.5.  L'elenco  indicativo  e  non  esauriente   degli   elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti del  PSC  di  cui  al
punto 2.1.2., e' riportato nell'allegato XV.1. 
  2.2.  -  Contenuti  minimi  del  PSC  in  riferimento  all'area  di
cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 
  2.2.1.  In  riferimento  all'area  di  cantiere,  il  PSC  contiene
l'analisi degli elementi essenziali  di  cui  all'allegato  XV.2,  in
relazione: 
   a) alle caratteristiche dell'area  di  cantiere,  con  particolare
attenzione alla presenza nell'area del  cantiere  di  linee  aeree  e
condutture sotterranee; 
   b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi
per il cantiere, con particolare attenzione: 
  b1) a lavori stradali ed  autostradali  al  fine  di  garantire  la
sicurezza e la salute dei  lavoratori  impiegati  nei  confronti  dei
rischi derivanti dal traffico circostante, 
  b 2) al rischio di annegamento; 
   c) agli eventuali rischi che le lavorazioni  di  cantiere  possono
comportare per l'area circostante. 
  2.2.2.  In  riferimento  all'organizzazione  del  cantiere  il  PSC
contiene, in relazione alla tipologia  del  cantiere,  l'analisi  dei
seguenti elementi: 
   a) le modalita' da seguire per la  recinzione  del  cantiere,  gli
accessi e le segnalazioni; 
   b) i servizi igienico-assistenziali; 
   c) la viabilita' principale di cantiere; 
   d)  gli  impianti  di   alimentazione   e   reti   principali   di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
   e) gli impianti di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche; 
   f)  le  disposizioni  per  dare  attuazione  a   quanto   previsto
dall'articolo 102; 
   g)  le  disposizioni  per  dare  attuazione  a   quanto   previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
   h) le eventuali modalita' di accesso dei mezzi  di  fornitura  dei
materiali; 
   i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 
  l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
  m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei
rifiuti; 
  n) le  eventuali  zone  di  deposito  dei  materiali  con  pericolo
d'incendio o di esplosione. 
  2.2.3. In riferimento alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di  lavoro  e,
quando la  complessita'  dell'opera  lo  richiede,  in  sottofasi  di
lavoro, ed effettua  l'analisi  dei  rischi  aggiuntivi,  rispetto  a
quelli specifici propri dell'attivita' delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi: 
   a) al rischio di investimento da veicoli circolanti  nell'area  di
cantiere; 
   b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
   c) al rischio di caduta dall'alto; 
   d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria; 
   e) al rischio di instabilita'  delle  pareti  e  della  volta  nei
lavori in galleria; 
   f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o  manutenzioni,  ove
le modalita'  tecniche  di  attuazione  siano  definite  in  fase  di
progetto; 
   g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con  lavorazioni  e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
   h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. 
   i) al rischio di elettrocuzione; 
  l) al rischio rumore; 
  m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 
  2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2
2.2.3., il PSC contiene: 
   a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno  prodotte  tavole  e  disegni
tecnici esplicativi; 
   b) le misure di coordinamento atte a  realizzare  quanto  previsto
alla lettera a). 
  2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze 
tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 
  2.3.1. Il coordinatore  per  la  progettazione  effettua  l'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute  alle
lavorazioni di una stessa  impresa  esecutrice  o  alla  presenza  di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei  lavori.  Per
le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.  163  del
12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma  dei  lavori
ai  sensi  del  presente  regolamento,   prende   esclusivamente   in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della  sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del  cronoprogramma  delle  lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554. 
  2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il  PSC
contiene le prescrizioni  operative  per  lo  sfasamento  spaziale  o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita'  di  verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono  rischi
di interferenza, indica  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo  tali
rischi. 
  2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad  interferenze
di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica  periodicamente,
previa  consultazione  della  direzione  dei  lavori,  delle  imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,  la  compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei  lavori,  aggiornando
il  piano  ed  in  particolare  il  cronoprogramma  dei  lavori,   se
necessario. 
  2.3.4. Le  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro  uso  comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi. 
  2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra  il  PSC
con i nominativi delle imprese esecutrici e dei  lavoratori  autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al  punto  2.3.4
e, previa consultazione delle imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di  attuazione  e
le modalita' di verifica. 
  3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
  3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 
  3.1.1.  Il   PSS,   redatto   a   cura   dell'appaltatore   o   del
concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al  punto
2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. 
  3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
  3.2.1. Il POS e' redatto a cura di ciascun datore di  lavoro  delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e
successive  modificazioni,  in  riferimento   al   singolo   cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 
   a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
  1)  il  nominativo  del  datore  di  lavoro,  gli  indirizzi  ed  i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
  2) la specifica  attivita'  e  le  singole  lavorazioni  svolte  in
cantiere  dall'impresa   esecutrice   e   dai   lavoratori   autonomi
subaffidatari; 
  3) i nominativi degli addetti al pronto  soccorso,  antincendio  ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
  4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
  5) il nominativo del responsabile del  servizio  di  prevenzione  e
protezione; 
  6)  i  nominativi  del  direttore  tecnico  di   cantiere   e   del
capocantiere; 
  7) il numero e le relative  qualifiche  dei  lavoratori  dipendenti
dell'impresa  esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti   in
cantiere per conto della stessa impresa; 
   b) le  specifiche  mansioni,  inerenti  la  sicurezza,  svolte  in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
   c) la descrizione  dell'attivita'  di  cantiere,  delle  modalita'
organizzative e dei turni di lavoro; 
   d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre  e  di  altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle  macchine  e  degli
impianti utilizzati nel cantiere; 
   e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi  utilizzati  nel
cantiere con le relative schede di sicurezza; 
   f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
   g)  l'individuazione  delle  misure   preventive   e   protettive,
integrative rispetto a quelle  contenute  nel  PSC  quando  previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni  in
cantiere; 
   h) le procedure complementari e di dettaglio,  richieste  dal  PSC
quando previsto; 
   i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale  forniti  ai
lavoratori occupati in cantiere; 
  l) la documentazione in merito all'informazione ed alla  formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
  3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC,  il  PSS,  quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS. 
  4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
  4.1. - Stima dei costi della sicurezza 
  4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV,
Capo I,  del  presente  decreto,  nei  costi  della  sicurezza  vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi: 
   a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
   b) delle misure preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti; 
   c) degli impianti di terra e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche,  degli  impianti   antincendio,   degli   impianti   di
evacuazione fumi; 
   d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
   e) delle procedure contenute nel  PSC  e  previste  per  specifici
motivi di sicurezza; 
   f)  degli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza   e
richiesti per lo sfasamento spaziale o  temporale  delle  lavorazioni
interferenti; 
   g) delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva. 
  4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le  quali  non
e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo  IV  Capo  I,del
presente decreto, le  amministrazioni  appaltanti,  nei  costi  della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive  e  protettive  finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
  4.1.3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci  singole,
a  corpo  o  a  misura,  riferita  ad  elenchi  prezzi   standard   o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile 
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi 
  complete e desunte da indagini di  mercato.  Le  singole  voci  dei
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro  costo  di
utilizzo  per  il  cantiere   interessato   che   comprende,   quando
applicabile,  la  posa  in  opera  ed   il   successivo   smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
  4.1.4. I costi della sicurezza  cosi'  individuati,  sono  compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano  la  parte  del  costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle  imprese
esecutrici. 
  4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che
si rendono necessari a causa di varianti in  corso  d'opera  previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006  e  successive
modifiche, o dovuti alle variazioni  previste  dagli  articoli  1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano  le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi  della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale  della
variante, ed  individuano  la  parte  del  costo  dell'opera  da  non
assoggettare a ribasso. 
  4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai  costi
della sicurezza previsti in base allo stato  di  avanzamento  lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore  per  l'esecuzione  dei
lavori quando previsto. 
 
 
 
 
 
                            Allegato XV.1 
Elenco indicativo e non esauriente degli  elementi  essenziali  utili
    alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. 
 
  1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli;  ponti  su
cavalletti;  impalcati;  parapetti;  andatoie;  passerelle;  armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;  spogliatoi;
refettori; locali di ricovero  e  di  riposo;  dormitori;  camere  di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 
  2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di  betonaggio;
betoniere; gru';  autogru';  argani;  elevatori;  macchine  movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; 
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di  terra  e  di
protezione contro le  scariche  atmosferiche;  impianti  antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
  3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale di cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di  deposito  materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere. 
  4.  I  mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva   comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;  servizi  di
gestione delle emergenze. 
 
                           Allegato XV.2. 
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai  fini
dell'analisi dei rischi connessi all'area  di  cantiere,  di  cui  al
                            punto 2.2.1. 
 
  1. Falde;  fossati;  alvei  fluviali;  banchine  portuali;  alberi;
manufatti interferenti o sui quali  intervenire;infrastrutture  quali
strade,  ferrovie,  idrovie,  aeroporti;  edifici   con   particolare
esigenze  di  tutela  quali  scuole,  ospedali,   case   di   riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee  di  servizi;  altri
cantieri o  insediamenti  produttivi;  viabilita';  rumore;  polveri;
fibre; fumi; vapori; gas;  odori  o  altri  inquinanti  aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.