(Allegato II)
                             ALLEGATO II

Casi  in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore
di  lavoro  dei  compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
                                 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1)     fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche          fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca                     fino a 20 addetti
4. Altre aziende                           fino a 200 addetti
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(1)  Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche,  soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche,
gli  impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attivita'  minerarie,  le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato  di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero
e cura sia pubbliche sia private.