(Allegato XXIV)
                            ALLEGATO XXIV
        PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA Dl SICUREZZA

  1. Considerazioni preliminari
  1.1.  La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.
  1.2.  Il  presente  allegato stabilisce tali requisiti, descrive le
diverse  utilizzazioni  delle  segnaletiche  di  sicurezza ed enuncia
norme  generali  sull'intercambiabilita'  o  complementarita' di tali
segnaletiche.
  1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 148,
comma 1.
  2. Modi di segnalazione
  2.1. Segnalazione permanente
  2.1.1.  .  La  segnaletica  che  si  riferisce  a  un  divieto,  un
avvertimento  o  un  obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare
l'ubicazione  e  ad  identificare  i mezzi di salvataggio o di pronto
soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
  La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare
i  materiali  e  le  attrezzature  antincendio  deve  essere  di tipo
permanente  e  costituita  da  cartelli  o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato XXVI.
  2.1.3.  La  segnaletica  per  i rischi di urto contro ostacoli e di
caduta  delle  persone deve essere di tipo permanente e costituita da
un colore di sicurezza o da cartelli.
  2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza.
  2.2. Segnalazione occasionale
  2.2.1.  La  segnaletica  di  pericoli,  la  chiamata di persone per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere
fatti   in   modo   occasionale   e,   tenuto   conto  del  principio
dell'intercambiabilita'  e  complementarita' previsto al paragrafo 3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
  2.2.2.  La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo
di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
  3.  Intercambiabilita'  e complementarita' della segnaletica 3.1. A
parita'  di  efficacia  e  a condizione che si provveda ad una azione
specifica  di  informazione  e  formazione  al  riguardo,  e' ammessa
liberta'  di  scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per
segnalare  un  rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali
luminosi,   segnali  acustici  o  comunicazione  verbale;  -  segnali
gestuali o comunicazione verbale.
  3.2.   Determinate   modalita'   di   segnalazione  possono  essere
utilizzate  assieme,  nelle  combinazioni  specificate  di seguito: -
segnali   luminosi   e   segnali   acustici;  -  segnali  luminosi  e
comunicazione verbale; - segnali gestuali e comunicazione verbale.
  4. Colori di sicurezza
  4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le
segnalazioni  per  le  quali  e'  previsto  l'uso  di  un  colore  di
sicurezza.
  Colore
  Significato o scopo
  Indicazioni e precisazioni
  Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
  Pericolo  -  allarme  Alt,  arresto,  dispositivi  di  interruzione
d'emergenza Sgombero
  Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
  Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela
Verifica
  Azzurro  Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica -
obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
  Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi,
materiali,  postazioni,  locali  Situazione di sicurezza Ritorno alla
normalita'
  5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
  5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello
stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta,
in particolare, la necessita' di:
  5.1.1.  evitare  di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo
vicini gli uni agli altri;
  5.1.2.  non  utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che
possano confondersi;
  5.1.3.  non  utilizzare  un  segnale  luminoso  nelle  vicinanze di
un'altra emissione luminosa poco distinta;
  5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
  5.1.5.  non  utilizzare  un segnale sonoro se il rumore di fondo e'
troppo intenso;
  5.2.   cattiva   progettazione,  numero  insufficiente,  ubicazione
irrazionale,  cattivo  stato  o cattivo funzionamento dei mezzi o dei
dispositivi di segnalazione.
  6.  I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi,
essere  regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e
riparati  e,  se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro
proprieta' intrinseche o di funzionamento.
  7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici
da  sistemare  e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o
delle   dimensioni  dell'area  da  coprire.  Per  i  segnali  il  cui
funzionamento  richiede  una  fonte di energia, deve essere garantita
un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di
tale  energia,  tranne  nel  caso  in  cui  il rischio venga meno con
l'interruzione stessa.
  9.  Un  segnale  luminoso  o  sonoro  indica,  col  suo avviamento,
l'inizio  di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere
una durata pari a quella richiesta dall'azione.
  I   segnali   luminosi   o   acustici   devono   essere  reinseriti
immediatamente dopo ogni utilizzazione.
  10.  Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte
ad  una  verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima
di   essere  messe  in  servizio  e,  in  seguito,  con  periodicita'
sufficiente.
  11.  Qualora  i lavoratori interessati presentino limitazioni delle
capacita'  uditive  o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi
di  protezione  personale,  devono  essere  adottate  adeguate misure
supplementari o sostitutive.
  12.  Le  zone,  i  locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi  notevoli  di  sostanze  o  preparati  pericolosi devono
essere   segnalati  con  un  cartello  di  avvertimento  appropriato,
conformemente  all'allegato  II,  punto 3.2, o indicati conformemente
all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei
diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.