(Allegato XXVI)
                            Allegato XXVI
  PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze
o preparati pericolosi di cui ai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n.  52,  e  14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche i recipienti
utilizzati   per  il  magazzinaggio  di  tali  sostanze  o  preparati
pericolosi  nonche' le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare  dette  sostanze  o  preparati  pericolosi,  vanno muniti
dell'etichettatura  (pittogramma  o  simbolo  sul  colore  di  fondo)
prevista dalle disposizioni citate.
Il  primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di
lavoro  per  una  breve  durata  ne' a quelli il cui contenuto cambia
frequentemente,   a   condizione   che   si   prendano  provvedimenti
alternativi  idonei,  in  particolare  azioni  di  informazione  o di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che
riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata  da  ulteriori  informazioni, quali il nome o la formula
della  sostanza  o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi
connessi;
- completata  o  sostituita,  per  quanto  riguarda  il  trasporto di
recipienti  sul  luogo  di  lavoro,  da cartelli utilizzati a livello
comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3.  All'etichettatura  di cui al punto 1 che precede si applicano, se
del  caso,  i  criteri  in  materia  di  caratteristiche  intrinseche
previsti  all'allegato  II,  punto  1.4  e  le  condizioni di impiego
all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
4.  L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata,
fatte  salvi  i  punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che
presentano  maggiore  pericolo,  quali valvole e punti di raccordo, e
deve comparire ripetute volte.
5.  Le  aree,  i  locali  o  i  settori utilizzati per il deposito di
sostanze  o  preparati  pericolosi in quantita' ingenti devono essere
segnalati  con  un  cartello  di  avvertimento appropriato scelto tra
quelli  elencati  nell'allegato  11,  punto 3.2 o essere identificati
conformemente  all'allegato 111, punto 1, a meno che l'etichettattuta
dei  vari  imballaggi  o  recipienti sia sufficiente a tale scopo, in
funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il  deposito  di  un  certo  quantitativo  di  sostanze  o  preparati
pericolosi  puo'  essere  indicato  con  il  cartello di avvertimento
"pericolo generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il
caso,  nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso
al locale di magazzinaggio.