(Allegato V)
                           ALLEGATO V

REQUISITI  DI  SICUREZZA  DELLE  ATTREZZATURE  DI LAVORO COSTRUITE IN
   ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO
   DELLE  DIRETTIVE  COMUNITARIE  DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE
   DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

                               PARTE I
  REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

  1. Osservazioni di carattere generale
  1.1  I  requisiti  del  presente  allegato  si  applicano allorche'
esiste,   per   l'attrezzatura  di  lavoro  considerata,  un  rischio
corrispondente.
  1.2 Eventuali disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature
di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne
l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
  2. Sistemi e dispositivi di comando
  2.1.  I  sistemi  di  comando devono essere sicuri ed essere scelti
tenendo  conto  dei  guasti,  dei  disturbi  e  delle  sollecitazioni
prevedibili  nell'ambito  dell'uso  progettato  dell'attrezzatura.  I
dispositivi   di   comando   di   un'attrezzatura  di  lavoro  aventi
un'incidenza  sulla  sicurezza  devono  essere  chiaramente visibili,
individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
  I  dispositivi  di  comando devono essere ubicati al di fuori delle
zone  pericolose,  eccettuati,  se  necessario, taluni dispositivi di
comando,  quali  ad  es.  gli  arresti  d  emergenza,  le consolle di
apprendimento  dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra
non  possa  causare  rischi supplementari. Essi non devono comportare
rischi derivanti da una manovra accidentale.
  Se  necessario,  dal  posto  di comando principale l'operatore deve
essere  in  grado  di  accertarsi  dell'assenza di persone nelle zone
pericolose.  Se cio' non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in
moto    dell'attrezzatura    di    lavoro   deve   essere   preceduta
automaticamente  da  un  segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona  esposta  deve  avere  il  tempo  e/o  i  mezzi  di sottrarsi
rapidamente  ad  eventuali  rischi  causati  dalla  messa in moto e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
  I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in
rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
  I  motori  soggetti  a  variazioni  di velocita' che possono essere
fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di
velocita',  tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il  regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
  2.2.  La  messa  in  moto  di  un'attrezzatura  deve  poter  essere
effettuata  soltanto  mediante  un'azione  volontaria su un organo di
comando concepito a tal fine.
  Lo stesso vale:
  -  per  la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla
sua origine,
  - per  il  comando  di  una  modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento  (ad  esempio,  velocita',  pressione, ecc.), salvo che
questa  rimessa  in  moto o modifica di velocita' non presenti nessun
pericolo per il lavoratore esposto.
  Questa  disposizione  non si applica quando la rimessa in moto o la
modifica  delle  condizioni  di funzionamento risultano dalla normale
sequenza di un ciclo automatico.
  2.3.   Ogni  attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  dotata  di  un
dispositivo   di  comando  che  ne  permetta  l'arresto  generale  in
condizioni di sicurezza.
  Ogni  postazione  di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di
comando  che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti,
tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in
modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine
di  arresto  dell'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  prioritario
rispetto   agli   ordini   di   messa  in  moto.  Ottenuto  l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
  2.4.  Se  cio'  e'  appropriato  e  funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura   di   lavoro  e  del  tempo  di  arresto  normale,
un'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.
  3.  Rischi  di  rottura,  proiezione e caduta di oggetti durante il
funzionamento
  3.1.  Un'attrezzatura  di  lavoro  che presenti pericoli causati da
cadute  o  da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
  3.2.  Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di
elementi  mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli  per  la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere
prese le misure di protezione appropriate.
  4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
  4.1.  Un'attrezzatura  di  lavoro  che  comporti pericoli dovuti ad
emanazioni  di  gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri,
fumi  o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura
di  lavoro  deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
  5. Stabilita'
  5.1.  Qualora  cio'  risulti  necessario  ai fini della sicurezza o
della  salute  dei  lavoratori,  le  attrezzature di lavoro ed i loro
elementi  debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri
mezzi.
  6. Rischi dovuti agli elementi mobili
  6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano
rischi  di  contatto  meccanico  che  possono causare incidenti, essi
devono  essere  dotati  di  protezioni  o  di  sistemi protettivi che
impediscano   l'accesso  alle  zone  pericolose  o  che  arrestino  i
movimenti  pericolosi  prima  che sia possibile accedere alle zone in
questione.
  Le protezioni ed i sistemi protettivi:
  - devono essere di costruzione robusta,
  - non devono provocare rischi supplementari,
  - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
  - devono  essere  situati  ad  una  sufficiente distanza dalla zona
pericolosa,
  - non  devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro,
  - devono    permettere    gli    interventi    indispensabili   per
l'installazione  e/o  la  sostituzione  degli attrezzi, nonche' per i
lavori  di  manutenzione,  limitando  pero'  l'accesso  unicamente al
settore  dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza
che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
  6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia
possibile  conseguire  una  efficace  protezione o segregazione degli
organi  lavoratori  e  delle  zone  di  operazione  pericolose  delle
attrezzature  di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare
o   ridurre   il   pericolo,   quali  idonei  attrezzi,  alimentatori
automatici,  dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e
congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
  6.3.   Gli   apparecchi   di   protezione  amovibili  degli  organi
lavoratori,  delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi
delle  attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si
tratti  di  eliminare  un  rischio  grave  e specifico, devono essere
provvisti  di  un  dispositivo  di blocco collegato con gli organi di
messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
   a) impedisca   di   rimuovere   o   di  aprire  il  riparo  quando
l'attrezzatura   di   lavoro   e'   in   moto  o  provochi  l'arresto
dell'attrezzatura  di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura
del riparo;
   b) non  consenta  l'avviamento  dell'attrezzatura  di lavoro se il
riparo non e' nella posizione di chiusura.
  6.4.  Nei  casi  previsti  nei  punti  6.2 e 6.3, quando gli organi
lavoratori   non   protetti  o  non  completamente  protetti  possono
afferrare,  trascinare  o  schiacciare  e  sono  dotati  di  notevole
inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre
ad  avere  l'organo  di  comando  a immediata portata delle mani o di
altre  parti  del  corpo  del  lavoratore,  deve comprendere anche un
efficace  sistema  di frenatura che consenta l'arresto nel piu' breve
tempo possibile.
  6.5.  Quando  per  effettive  esigenze  della  lavorazione  non sia
possibile   proteggere  o  segregare  in  modo  completo  gli  organi
lavoratori  e  le zone di operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro,  la  parte  di  organo lavoratore o di zona di operazione non
protetti  deve  essere limitata al minimo indispensabile richiesto da
tali  esigenze  e  devono  adottarsi  misure per ridurre al minimo il
pericolo.
  7. Illuminazione
  7.1.  Le  zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione
di  un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati
in funzione dei lavori da effettuare.
  8.Temperature estreme
  8.1.  Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o
molto  bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi
di contatti o di prossimita' a danno dei lavoratori.
  9. Segnalazioni, indicazioni.
  9.1.  I  dispositivi  di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono
essere  ben  visibili  e le relative segnalazioni comprensibili senza
possibilita' di errore.
  9.2.  L'attrezzatura  di  lavoro  deve recare gli avvertimenti e le
indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
  9.3.   Gli   strumenti  indicatori,  quali  manometri,  termometri,
pirometri,  indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti
in  modo  che  le  loro  indicazioni  siano  chiaramente  visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
  9.4.   Le  macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  devono  portare
l'indicazione  della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e  delle  altre  eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
  9.5.  Ogni  inizio  ed  ogni  ripresa  di movimento di trasmissioni
inseribili  senza  arrestare  il  motore  che comanda la trasmissione
principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
  10. Vibrazioni
  10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate
e  mantenute  in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano
pregiudicare la loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e la
stabilita' degli edifici.
  10.2.  Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una
specifica  funzione  tecnologica  dell'attrezzatura di lavoro, devono
adottarsi  le  necessarie  misure o cautele affinche' cio' non sia di
pregiudizio  alla  stabilita'  degli  edifici  od  arrechi danno alle
persone.
  11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
  11.1.  Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate
quando  l'attrezzatura  di lavoro e' ferma. Se cio' non e' possibile,
misure  di  protezione  appropriate  devono  poter  essere  prese per
l'esecuzione  di  queste  operazioni  oppure esse devono poter essere
effettuate al di fuori delle zone pericolose.
  Per  ciascuna  attrezzatura  di  lavoro per la quale sia fornito un
libretto  di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.
  11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi
chiaramente  identificabili  che  consentano  di isolarla da ciascuna
delle sue fonti di energia.
  Il  ripristino  dell'alimentazione  deve  essere  possibile solo in
assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
  11.3.  Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e
di  manutenzione  delle  attrezzature  di lavoro, i lavoratori devono
poter   accedere   in   condizioni  di  sicurezza  a  tutte  le  zone
interessate.
  11.4.   Le   attrezzature  di  lavoro  che  per  le  operazioni  di
caricamento,  registrazione,  cambio di pezzi, pulizia, riparazione e
manutenzione,  richiedono  che  il  lavoratore si introduca in esse o
sporga  qualche  parte  del  corpo  fra organi che possono entrare in
movimento,  devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in
modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei
suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni. Devono altresi'
adottarsi  le necessarie misure e cautele affinche' l'attrezzatura di
lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.
  12. Incendio ed esplosione
  12.1.  Tutte  le  attrezzature  di  lavoro  debbono essere adatte a
proteggere   i   lavoratori   contro   i   rischi   d'incendio  o  di
surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.
  12.2.  Tutte  le  attrezzature  di  lavoro  devono  essere adatte a
prevenire  i  rischi  di  esplosione dell'attrezzatura stessa e delle
sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.

                              PARTE II
       PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE
                        DI LAVORO SPECIFICHE

  1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
  1.1  Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di
liquidi,  gas,  vapori,  e  loro  miscele, devono essere progettati e
costruiti  in  conformita'  ai  requisiti  di  resistenza e idoneita'
all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in
particolare  i  rischi  dovuti alla pressione ed alla temperatura del
fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura
e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa
  2  Prescrizioni  applicabili  ad  attrezzature  di  lavoro  mobili,
semoventi o no.
  2.1  Le  attrezzature  di  lavoro  con  lavoratore/i a bordo devono
essere   strutturate  in  modo  tale  da  ridurre  i  rischi  per  il
lavoratore/i durante lo spostamento.
  Deve  essere  previsto  anche  il rischio che il lavoratore venga a
contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
  2.2   Qualora   il   bloccaggio   intempestivo  degli  elementi  di
trasmissione  d'energia  accoppiabili  tra  un'attrezzatura di lavoro
mobile   e  i  suoi  accessori  e/o  traini  possa  provocare  rischi
specifici,  questa  attrezzatura  di lavoro deve essere realizzata in
modo  tale  da  impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia.
  Nel  caso  in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere  presa  ogni  precauzione  possibile  per  evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
  2.3  Se  gli  organi  di  trasmissione  di energia accoppiabili tra
attrezzature  di  lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
  2.4  Le  attrezzature  di  lavoro  mobili  con lavoratore/i a bordo
devono  limitare,  nelle  condizioni di utilizzazione reali, i rischi
derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
   - mediante    una    struttura   di   protezione   che   impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
   - ovvero   mediante   una  struttura  che  garantisca  uno  spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
   - ovvero   mediante   qualsiasi   altro   dispositivo  di  portata
equivalente.
  Queste   strutture   di   protezione   possono   essere   integrate
all'attrezzatura di lavoro.
  Queste   strutture   di   protezione   non   sono  obbligatorie  se
l'attrezzatura  di  lavoro  e'  stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso,  oppure  se  l'attrezzatura  di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
  Se  sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore
o   i   lavoratori   trasportati   rimangano  schiacciati  tra  parti
dell'attrezzatura  di  lavoro  e  il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione.
  2.5  I  carrelli  elevatori  su  cui  prendono  posto  uno  o  piu'
lavoratori  devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne
i rischi di ribaltamento, ad esempio,
   - istallando una cabina per il conducente,
   - mediante  una  struttura  atta  ad  impedire il ribaltamento del
carrello elevatore,
   - mediante  una  struttura  concepita in modo tale da lasciare, in
caso  di  ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente
tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo,
   - mediante   una   struttura  che  trattenga  il  lavoratore  o  i
lavoratori  sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso
  2.6  Le  attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo'  comportare  rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
   a. esse  devono  essere  dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
   b. esse  devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano
di  ridurre  al  minimo  le conseguenze di un'eventuale collisione in
caso   di   movimento  simultaneo  di  piu'  attrezzature  di  lavoro
circolanti su rotaia;
   c. esse  devono  essere  dotate  di un dispositivo che consenta la
frenatura   e   l'arresto;   qualora   considerazioni   di  sicurezza
l'impongano,  un  dispositivo  di  emergenza  con  comandi facilmente
accessibili  o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo principale;
   d. quando   il   campo   di  visione  diretto  del  conducente  e'
insufficiente  per  garantire la sicurezza, esse devono essere dotate
di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';
   e. le  attrezzature  di  lavoro  per  le  quali e' previsto un uso
notturno  o  in  luoghi  bui  devono  incorporare  un  dispositivo di
illuminazione  adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
   f. le  attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa
dei  loro  traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi  antincendio  a  meno che tali dispositivi non si trovino
gia'  ad  una  distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui
esse sono usate;
   g. le  attrezzature  di  lavoro  telecomandate  devono  arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
   h. le   attrezzature   di   lavoro  telecomandate  che,  usate  in
condizioni   normali,   possono   comportare  rischi  di  urto  o  di
intrappolamento  dei  lavoratori, devono essere dotate di dispositivi
di  protezione  contro  tali  rischi, a meno che non siano installati
altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
  2.7  Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza
che  orizzontali,  devono  essere predisposti mezzi o adottate misure
per  evitare  danni  alle  persone  derivanti  da  eventuali  fughe o
fuoruscite dei veicoli.
  2.8  I  dispositivi  che  collegano  fra  loro i mezzi di trasporto
devono  essere  costruiti  in modo da rendere possibile di effettuare
con  sicurezza  le manovre di attacco e di distacco e da garantire la
stabilita' del collegamento.
  E'  vietato  procedere,  durante il moto, all'attacco e al distacco
dei  mezzi  di  trasporto,  a  meno che questi non siano provvisti di
dispositivi  che rendano la manovra non pericolosa e che il personale
addetto sia esperto.
  2.9  I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere
la  maniglia  dell'interruttore  principale asportabile o bloccabile,
oppure  gli  apparati  di  comando  sistemati  in  cabina  o  armadio
chiudibili a chiave.
  I  conducenti  di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare  o  bloccare  la  maniglia  dell'interruttore  o chiudere a
chiave la cabina.
  2.10   I  piani  inclinati  con  rotaie  devono  essere  provvisti,
all'inizio  del  percorso  in  pendenza  alla  stazione superiore, di
dispositivi  automatici  di  sbarramento  per  impedire  la  fuga  di
vagonetti o di convogli liberi.
  Alla  stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del
piano  inclinato,  in  relazione  alle  condizioni di impianto devono
essere  predisposte  nicchie di rifugio per il personale. Deve essere
vietato  alle  persone  di  percorrere  i  piani inclinati durante il
funzionamento,  a  meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei
binari,  passaggi  aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere
il transito pedonale senza pericolo.
  2.11  I  piani  inclinati devono essere provvisti di dispositivo di
sicurezza  atto  a  provocare  il  pronto  arresto dei carrelli o dei
convogli  in  caso  di  rottura  o  di  allentamento  degli organi di
trazione,  quando  cio'  sia  necessario in relazione alla lunghezza,
alla  pendenza  del  percorso, alla velocita' di esercizio o ad altre
particolari  condizioni  di  impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
  Quando   per   ragioni  tecniche  connesse  con  le  particolarita'
dell'impianto  o  del  suo  esercizio,  non sia possibile adottare il
dispositivo  di  cui  al  primo  comma,  gli  organi di trazione e di
attacco  dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza,
almeno  uguale  a  otto;  in  tal  caso  e'  vietato  l'uso dei piani
inclinati per il trasporto delle persone.
  In  ogni  caso,  gli  organi  di trazione e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
  2.12  I  serbatoi  del  carburante  liquido  e  le  bombole dei gas
compressi   destinati   all'azionamento  dei  veicoli  devono  essere
sistemati  in  modo  sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e
contro gli urti.
  2.13  I  mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di
percorso  sono  mossi  direttamente  dai  lavoratori,  devono  essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
  2.14   I   veicoli  nei  quali  lo  scarico  si  effettua  mediante
ribaltamento  devono  essere provvisti di dispositivi che impediscano
il  ribaltamento  accidentale e che consentano di eseguire la manovra
in modo sicuro.
  2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti
alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a  grigliato  metallico  atti  a  trattenere  una  persona in caso di
caduta.  Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
  2.16  Le  teleferiche  dai  cui  posti di manovra non sia possibile
controllare  tutto  il percorso devono avere in ogni stazione o posto
di  carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei
segnali per le manovre dalla stazione principale.
  2.17  L'ingrassatura  delle funi portanti delle teleferiche e degli
impianti  simili  deve  essere  effettuata  automaticamente  mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
  3  Prescrizioni  applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
  3.1 Prescrizioni generali
  3.1.1  Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate  stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare
la  solidita' e la stabilita' durante l'uso tenendo in considerazione
innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono
sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
  3.1.2  Per  le  gru  a  ponte ed apparecchi assimilabili la freccia
massima  di  deformazione  elastica,  sotto  il carico di prova, deve
risultare contenuto nei limiti di seguito indicati:
  - per  travi  ad  anima  piena  laminate con argani per azionamento
meccanico: f ≤ 1/750 luce;
  - per  travi  ad  anima piena, composite, con argani ad azionamento
meccanico  con  velocita'  di manovra ≤ 25 m/min: f≤1/750
luce;
  - per  travi  ad  anima piena, composite, con argani ad azionamento
meccanico  con  velocita'  di  manovra  > 25 m/min: f≤1/1000
luce;
  - per travi a struttura reticolare: f≤1/1000 luce.
  Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica pari alla
lunghezza  della mensola; nel caso di travi con aggetto (e simili) si
assume  come luce teorica la lunghezza complessiva somma dell'aggetto
e della distanza tra i due punti di appoggio piu' vicini all'aggetto:
la distanza maggiore tra la trave in flessa e la linea retta passante
per  le  due  estremita'  della  trave  rappresentera'  la freccia da
rilevare  che  dovra'  risultare  compresa nei limiti precedentemente
indicati.
  Il  carico  di  prova  deve  corrispondere  a quello dichiarato dal
costruttore, per le diverse condizioni di impiego, aumentate del:
  - 25% per le autogru';
  - 20% per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
  - 10% per tutti gli altri apparecchi.
  Il  carico di prova deve essere staticamente applicato per un tempo
di 15 min.
  3.1.3  Le  macchine  adibite  al  sollevamento  di carichi, escluse
quelle  azionate  a  mano,  devono  recare un'indicazione chiaramente
visibile  del  loro  carico  nominale e, all'occorrenza, una targa di
carico  indicante  il  carico nominale di ogni singola configurazione
della macchina.
  Gli  accessori  di  sollevamento  devono  essere marcati in modo da
poterne   identificare  le  caratteristiche  essenziali  ai  fini  di
un'utilizzazione sicura.
  I  ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare  in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
  Se  l'attrezzatura  di  lavoro  non e' destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
  3.1.4  Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre
il rischio che i carichi:
   a) urtino le persone,
   b) in  modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in
caduta libera, ovvero
   c) siano sganciati involontariamente.
  3.1.5  I  mezzi  di  sollevamento  e  di  trasporto  devono  essere
provvisti  di  dispositivi  di frenatura atti ad assicurare il pronto
arresto  e  la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando e'
necessario  ai  fini  della  sicurezza,  a  consentire la gradualita'
dell'arresto.  Il  presente  punto non si applica ai mezzi azionati a
mano  per  i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata,
velocita'  e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca
causa di pericolo.
  3.1.6  Nei  casi  in cui l'interruzione dell'energia di azionamento
puo'  comportare  pericoli  per  le  persone, i mezzi di sollevamento
devono  essere  provvisti  di  dispositivi  che  provochino l'arresto
automatico sia del mezzo che del carico.
  In  ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni  nonche'  il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilita' del carico.
  3.1.7  I  mezzi  di  sollevamento  e  di trasporto quando ricorrano
specifiche   condizioni   di  pericolo  devono  essere  provvisti  di
appropriati  dispositivi  acustici  e  luminosi  di segnalazione e di
avvertimento, nonche' di illuminazione del campo di manovra.
  3.1.8  Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto
per  trazione,  provvisti  di tamburi di avvolgimento e di pulegge di
frizione,  come  pure  di  apparecchi  di sollevamento a vite, devono
essere muniti di dispositivi che impediscano:
   a) l'avvolgimento  e  lo  svolgimento  delle  funi  o  catene o la
rotazione  della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini
della  sicurezza  in  relazione  al  tipo  o  alle  condizioni  d'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
   b) la  fuoruscita  delle  funi  o  catene dalla sede dei tamburi e
delle pulegge durante il normale funzionamento.
  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  disposizione  di  cui alla
lettera  a)  i  piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro
dimensioni,  potenza,  velocita' e condizioni di uso, la mancanza dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.
  3.1.9  I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati
al  punto  2.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte,
per   dimensioni   e  profilo,  a  permettere  il  libero  e  normale
avvolgimento   delle   stesse  funi  o  catene  in  modo  da  evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali.
  Quando  per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in
condizioni  diverse  da  quelle previste dal comma precedente, devono
essere  impiegate  funi  o  catene  aventi  dimensioni  e  resistenza
adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
  3.1.10  I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti
indicati  nel punto 2.7 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo
quanto  previsto  da  disposizioni speciali, devono avere un diametro
non  inferiore  a  25  volte il diametro delle funi ed a 300 volte il
diametro  dei  fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il
diametro  non  deve  essere  inferiore  rispettivamente  a 20 e a 250
volte.
  3.1.11  Le  funi  e  le catene degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento  e  di  trazione,  salvo quanto previsto al riguardo dai
regolamenti  speciali,  devono avere, in rapporto alla portata e allo
sforzo  massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6
per  le  funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene.
  3.1.12  Gli  attacchi  delle  funi  e  delle  catene  devono essere
eseguiti  in  modo  da  evitare  sollecitazioni  pericolose,  nonche'
impiglianti o accavallamenti.
  Le  estremita'  libere  delle funi, sia metalliche, sia composte di
fibre,   devono   essere   provviste   di  piombatura  o  legatura  o
morsettatura,  allo  scopo  di impedire lo scioglimento dei trefoli e
dei fili elementari.
  3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e
di trasporto devono:
   a) potersi raggiungere senza pericolo;
   b) essere  costruiti  o  difesi in modo da consentire l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
   c) permettere  la  perfetta visibilita' di tutta la zona di azione
del mezzo.
  3.1.14  Gli  organi  di  comando  dei  mezzi  di  sollevamento e di
trasporto  devono  essere  collocati  in  posizione  tale che il loro
azionamento  risulti  agevole  e  portare la chiara indicazione delle
manovre a cui servono.
  Gli  stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in
modo da impedire la messa in moto accidentale.
  3.1.16  Le  modalita' di impiego degli apparecchi di sollevamento e
di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
  3.2 Gru, argani, paranchi e simili
  3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte
utilizzabili  per  l'accesso  al  carro ponte e per altre esigenze di
carattere  straordinario  relative  all'esercizio  delle gru medesime
devono   essere   agevolmente  percorribili  e  provvisti  di  solido
corrimano  posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad
una  distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
  Detti  piani  devono  avere  una  larghezza di almeno 60 centimetri
oltre la sagoma di ingombro della gru.
  3.2.2  Le  gru  a  ponte,  le  gru  a  portale e gli altri mezzi di
sollevamento-trasporto,  scorrenti  su rotaie devono essere provvisti
alle  estremita'  di  corsa,  sia dei ponti che dei loro carrelli, di
tamponi  di  arresto  o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
  3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie,
oltre  ai  mezzi  di  arresto  indicati nel punto 2.16, devono essere
provvisti  di  dispositivo  agente sull'apparato motore per l'arresto
automatico del carro alle estremita' della sua corsa.
  3.2.4  Gli  elevatori  azionati a motore devono essere costruiti in
modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa
  3.3  Prescrizioni  specifiche  per attrezzature destinate ad essere
usare  durante  l'esecuzione  di lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura,  in  cemento  armato,  in  metallo,  in  legno  e  in altri
materiali,  comprese  le  linee  e  gli  impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
  3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi
  I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento
vengono  fissati  direttamente  ad  essi,  devono essere rafforzati e
controventati  in  modo  da  ottenere  una  solidita'  adeguata  alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
  Nei  ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente
gli  elevatori,  devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in
ogni  caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole
ed  eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati
ai  montanti  mediante  staffe  con  bulloni  a vite muniti di dado e
controdado;  analogamente  deve essere provveduto per le carrucole di
rinvio  delle  funi  ai  piedi  dei  montanti  quando gli argani sono
installati a terra.
  Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati,
devono  essere  disposti  in  modo  che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
  3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri
  Gli  argani  a  motore devono essere muniti di dispositivi di extra
corsa  superiore;  e' vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere.
  Gli  argani  o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5
metri  devono  essere  muniti  di dispositivo che impedisca la libera
discesa del carico.
  Le  funi  e le catene degli argani a motore devono essere calcolate
per un carico di sicurezza non minore di 8.
  3.3.3  - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei
vagonetti  deve  essere  posato su terreno o altro piano resistente e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
  Le  rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine;
le  piattaforme  girevoli  devono  essere provviste di dispositivo di
blocco.
  I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero
di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
  Le  passerelle  o  le  andatoie  destinate  al transito dei veicoli
devono  lasciare  un uguale franco, avere il piano di posa dei binari
costituito  da  tavole  accostate  ed  essere  provviste  di  normali
parapetti nonche' di tavole fermapiede.
  Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato
ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni  intervalli  lungo  l'altro  lato.  Deve  essere vietato ai
lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
  3.3.4  -  Pendenza  dei  binari  -  E' fatto divieto di disporre in
pendenza  il  binario adducente alle scariche delle materie scavate o
demolite.
  Quando  per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia
possibile  evitare  la  posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto
deve  essere  in  contropendenza.  Alle  estremita'  del binario deve
essere  disposto  un  arresto di sicuro affidamento per la trattenuta
del vagonetto.
  3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato
il  transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti
sono in movimento.
  Tale  divieto  deve  essere espresso mediante avvisi posti alle due
estremita' del percorso in pendenza.
  Quando  si  renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno
sbocco  e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con
la  parte  centrale  mobile  di  lunghezza pari almeno a tre volte la
larghezza dell'attraversamento.
  3.4  Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a
nastro e simili
  3.4.1  I  trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e
simili  devono  essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti
delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
  3.4.2  Presso  ogni  posto  di  carico  e scarico dei trasportatori
verticali  a  piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per
il rapido arresto dell'apparecchio.
  3.4.3  I  trasportatori  verticali a piani mobili, quelli a tazza e
simili  ed  i  trasportatori  a  nastro  e  simili  aventi tratti del
percorso  in  pendenza,  devono  essere  provvisti  di un dispositivo
automatico  per  l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione
improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso
inverso al normale funzionamento.
  3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti
di  copertura  e  le  loro aperture di carico e scarico devono essere
efficacemente protette.
  3.4.5  Le  aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in
genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro
il contatto con organi pericolosi in moto.
  3.4.6.  Le  aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono
essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purche'
il  ciglio  superiore  di  inizio del piano inclinato si trovi ad una
altezza  di  almeno  cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani
devono  essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita
del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la
caduta del carico.
  3.4.7   Lo   spazio  sottostante  ai  trasportatori  orizzontali  o
inclinati  deve  essere  reso  inaccessibile,  quando  la  natura del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possono costituire
pericoli  per  caduta  di  materiali  o  per  rottura degli organi di
sospensione,  a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
  4  Prescrizioni  applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di persone e cose.
  4.1  Le  macchine  per  il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
   a) da  evitare  i  rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per
mezzo di dispositivi appropriati;
   b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori
dell'abitacolo, se esiste;
   c) da   escludere   qualsiasi   rischio   di   schiacciamento,  di
intrappolamento  oppure  di  urto dell'utilizzatore, in particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
   d) da  garantire  che  i  lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo  non  siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.
  Qualora,  per  ragioni  inerenti  al  cantiere  e  al dislivello da
superare,  i  rischi  di  cui  alla precedente lettera a) non possano
essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovra' essere
installato  un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo
buono stato dovra' essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
  4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
  4.2.1  I  ponti  su  ruote  devono  avere  base  ampia  in  modo da
resistere,  con  largo  margine  di  sicurezza,  ai  carichi  ed alle
oscillazioni  cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o
per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  Il  piano  di  scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni  o  altro  mezzo  equivalente.  Le  ruote del ponte in opera
devono  essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. I ponti
su  ruote  devono  essere  ancorati  alla costruzione almeno ogni due
piani. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello  o  con  pendolino.  I ponti sviluppabili devono essere usati
esclusivamente  per  l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte
di sovrastrutture.
  I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto,  non  devono  essere  spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
  4.3 - Scale aeree su carro
  4.3.1  Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non
cedevole,  orizzontale,  ed  in  modo che il piano di simmetria della
scala  sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul
lato posteriore del carro stesso.
  Le  scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di
60°  ne'  maggiori  di  80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere
controllata  mediante  dispositivo  a pendolo annesso al primo tratto
della scala.
  I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata,
devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
  Prima  che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate
robuste  calzatoie  doppie  per  ogni ruota, sagomate e collegate con
catenelle o tiranti.
  4.3.2  Qualunque  operazione di spostamento e di messa a punto deve
essere eseguita a scala scarica.
  Durante  la  salita  devono  essere  evitate  scosse  ed  urti;  il
lavoratore  ed  eventuali  carichi  in  ogni  caso non superiori a 20
chilogrammi  a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea
mediana della stessa.
  E'  vietato  ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima
alla  scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore a
strutture fisse.
  Quando  sia  necessario  spostare una scala aerea in prossimita' di
linee  elettriche,  si  deve  evitare  ogni possibilita' di contatto,
abbassando opportunamente la volata della scala.
  4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche
  4.4.1  Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione
ed  un  argano di manovra per ciascuna estremita', non devono gravare
sovraccarichi,  compreso  il  peso  dei  lavoratori,  superiori a 100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo.
  Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
  Detti  ponti, sui quali non e' consentita la contemporanea presenza
di  piu'  di  due persone, devono essere usati soltanto per lavori di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita'.
  I  ponti  pesanti  che  hanno  quattro funi di sospensione per ogni
unita'  (ponte  singolo) e quattro argani di manovra non devono avere
larghezze   maggiori  di  metri  1,50.  Detti  ponti  possono  essere
collegati  e  formare ponti continui purche' le unita' di ponte siano
allo stesso livello.
  Su   ciascuna   unita'  di  ponti  pesanti  non  e'  consentita  la
contemporanea  presenza  di  persone  in  numero  superiore  a quello
indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42.
  Gli  argani di ogni unita' di ponte devono essere dello stesso tipo
e della stessa portata.
  4.4.2  L'unita'  di  ponte  deve  essere  costituita  da  due telai
metallici,  che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui
quali viene fissato il tavolame.
  I  due  telai devono essere montati con distanza di non piu' di tre
metri;  i  correnti  devono  avere  un franco a sbalzo, oltre ciascun
telaio,  di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
  Il  piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore
non  inferiore  a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate
contro  eventuali  spostamenti.  Il  legname impiegato nel ponte deve
essere  a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi. Gli
elementi  in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di
resistenza non minore.
  Il  collegamento  di  piu'  unita'  di  ponti  pesanti  deve essere
effettuato  rendendo  direttamente  connesse  fra  di  loro le unita'
contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
  I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle
elastiche e con controdadi.
  4.4.3  Sui  lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito
di  normali  parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del
parapetto  esterno  dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di
ferro  di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente  intermedio  e  tra questo ed il superiore non devono essere
maggiori di 30 centimetri.
  Gli  elementi  costituenti  il  parapetto  devono essere assicurati
solidamente  alla  parte  interna  dei  ritti  estremi  del  ponte in
corrispondenza degli argani.
  I   ponti   leggeri  devono  avere  il  parapetto  anche  nel  lato
prospiciente la costruzione.
  Sull'intavolato  dei  ponti  pesanti deve essere applicata lungo il
lato  prospiciente  la costruzione e privo di parapetto una sponda di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
  4.4.4  Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di
sospensione.  Essi  devono essere a discesa autofrenante e forniti di
dispositivo di arresto.
  Il  tamburo  di  avvolgimento  della fune deve essere di acciaio ed
avere  le  flangie  laterali  di  diametro  tale  da lasciare, a fune
completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
  Il  diametro  del  tamburo  deve essere non inferiore a 12 volte il
diametro della fune.
  Le  parti  dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono
avere un grado di sicurezza non minore di otto.
  Su  ciascun  argano  deve  essere fissata in posizione visibile una
targhetta  metallica  indicante  il carico massimo utile ed il numero
delle  persone  ammissibili  riferite all'argano stesso. La targhetta
deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il
numero di matricola.
  4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di
acciaio  al  crogiuolo,  con un carico di rottura non minore di 120 e
non  maggiore  di  160  kg.  per mm2 e devono essere calcolate per un
coefficiente di sicurezza non minore di 10.
  Le  funi  ed  i  fili  elementari devono essere protetti contro gli
agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.
  L'attacco   al   tamburo   dell'argano  deve  essere  ottenuto  con
piombatura  a  bicchiere  o  in  altro modo che offra eguale garanzia
contro lo sfilamento.
  L'attacco  alla  trave  di  sostegno  deve essere ottenuto mediante
chiusura  del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o
con  non  meno  di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere
inserita  apposita  redancia  per ripartire la pressione sul gancio o
anello di sospensione.
  4.4.6  Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e
calcolate,  per  ogni specifica installazione, con un coefficiente di
sicurezza non minore di 6.
  Le  travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali
resistenti,   devono   avere   un   prolungamento   verso   l'interno
dell'edificio  non  minore del doppio della sporgenza libera e devono
essere  saldamente  ancorate  ad  elementi  di  resistenza accertata,
provvedendosi  ad  una  sufficiente  distribuzione  degli sforzi e ad
impedire qualsiasi spostamento. Non e' ammesso l'ancoraggio con pesi.
  Gli  anelli  o  ganci  di  collegamento  della  fune  alla trave di
sostegno  devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6
ed  essere  assicurati  contro  lo scivolamento lungo la trave stessa
verso l'esterno.
  4.4.7  -  L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda
delle  varie  condizioni  di  impiego,  da  punti e con mezzi tali da
rendere sicuri il passaggio e la manovra.
  Nel  caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di
scale  a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte
e della scala.
  4.4.8  Ad  ogni  livello  di  lavoro, i ponti sospesi devono essere
ancorati a parti stabili della costruzione.
  La  distanza  del  tavolato  dei  ponti  pesanti dalla parete della
costruzione non deve superare 10 centimetri.
  Ove  per  esigenze della costruzione tale distanza non possa essere
rispettata,  i  vuoti  risultanti  devono  essere  protetti fino alla
distanza massima prevista dal comma precedente.
  I  ponti  sospesi  non  devono  essere  usati  in  nessun caso come
apparecchi  di sollevamento e su di essi non devono essere installati
apparecchi del genere.
  Nei  ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai
ponti  stessi  deve  essere  situato ad altezza non inferiore a metri
1,50 dal piano di calpestio.
  4.4.9  -  Manovra  dei ponti - Prima di procedere al sollevamento o
all'abbassamento  del  ponte,  deve essere accertato che non esistano
ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
  Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo
almeno due spire di fune.
  La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri;
nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una  estremita'  dell'unita'  di  ponte,  procedendo per le coppie di
argani  successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento.
  4.4.10  La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione
delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
  Le  funi  non  devono essere piu' usate quando su un tratto di fune
lungo  quattro  volte  il  passo  dell'elica  del filo elementare nel
trefolo  il  numero  dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per
cento dei fili costituenti la fune.
  4.5 Ascensori e montacarichi.
  4.5.0.  Le  disposizioni  della  presente sezione si applicano agli
ascensori   e   montacarichi   comunque   azionati   non  soggetti  a
disposizioni speciali.
  4.5.1 - Difesa del vano.
  Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme
degli  ascensori  e dei montacarichi devono essere segregati mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di 70 centimetri.
  Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal
piano  di  calpestio  dei  ripiani  e  rispettivamente dal ciglio dei
gradini  ed  essere  costituite  da  pareti  cieche  o  da  traforati
metallici,  le  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza  superiore  ad un
centimetro,  quando  le  parti mobili distino meno di 4 centimetri, e
non  superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu'
centimetri.
  Se  il  contrappeso non e' sistemato nello stesso vano nel quale si
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti.
  4.5.2 Accessi al vano.
  Gli  accessi  al  vano  degli  ascensori  e dei montacarichi devono
essere  provvisti  di  porte apribili verso l'esterno o a scorrimento
lungo  le  pareti,  di  altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e'
accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura
del vano quando questa e' inferiore a m. 1,80.
  Dette  porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie
o  traforati  metallici  con  maglie di larghezza non superiore ad un
centimetro  se  la  cabina  e' sprovvista di porta, non superiore a 3
centimetri  se la cabina e' munita di una propria porta e la distanza
della  soglia  della  cabina dalla porta al vano non e' inferiore a 5
centimetri.
  Sono  ammesse  porte  del  tipo  flessibile,  purche'  tra  le aste
costituenti  le  porte  stesse  non  si  abbiano  luci  di  larghezza
superiore a 12 millimetri.
  4.5.2 Porte di accesso al vano.
  Le  porte  di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono
essere  munite  di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando
la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
  Il  dispositivo  di  cui al precedente comma non e' richiesto per i
montacarichi  azionati  a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.
  4.5.3 Installazioni particolari.
  Le  protezioni  ed  i  dispositivi  di  cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e
4.5.3,  non  sono  richiesti  quando  la  corsa  della cabina o della
piattaforma  non  supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta
pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
  4.5.4 Pareti e porte della cabina.
  Le  cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate  da persone devono avere pareti di altezza non minore di
m.1,80  e  porte  apribili  verso l'interno od a scorrimento lungo le
pareti di altezza non minore a m. 1,80.
  Le  pareti  e  le  porte  della cabina devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
  Le  porte  possono  essere  del  tipo flessibile ed in tal caso non
devono  presentare  fra  le  aste costituenti le porte stesse luci di
larghezza superiore a 12 millimetri.
  Le  porte  o  le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere
omesse  quando  il  vano  entro  il  quale  si  muove  la cabina o la
piattaforma  e'  limitato  per  tutta  la  corsa  da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie  non  abbiano  una apertura superiore a un centimetro, purche'
queste  difese  non  presentino  sporgenze  pericolose  e  non  siano
distanti  piu'  di  4  centimetri  dalla  soglia della cabina o della
piattaforma.  In  tal  caso  deve essere assicurata la stabilita' del
carico.
  Per i montacarichi per il trasporto di sole cose e' sufficiente che
le  cabine  o  piattaforme  abbiano  chiusure  o  dispositivi atti ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
  4.5.5 Spazi liberi al fondo ed alla sommita' del vano.
  Quando  il  vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera
m2  0,25  di  sezione  deve  esistere  uno spazio libero di almeno 50
centimetri  di  altezza  tra il fondo del vano stesso e la parte piu'
sporgente  sottostante  alla  cabina.  Arresti  fissi  devono  essere
predisposti  al  fine  di  garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
  Uno  spazio  libero  minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere
garantito,  con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel
suo piu' alto livello di corsa.
  4.5.6 Posizione dei comandi.
  I  montacarichi  per trasporto di sole merci devono avere i comandi
di  manovra  posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale
da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
  4.5.7 Apparecchi paracadute.
  Gli  ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da
persone  ed  i  montacarichi  per  trasporto  di sole cose con cabina
accessibile  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico,  nonche'  i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico  purche'  di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando
la  cabina  sia  sospesa  a  funi od a catene e quando la corsa della
stessa   sia  superiore  a  m.  4,  devono  essere  provvisti  di  un
apparecchio  paracadute  atto  ad  impedire la caduta della cabina in
caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
  Per   montacarichi   con   cabina   non  accessibile  l'apparecchio
paracadute  non  e'  richiesto  quando,  in relazione alle condizioni
dell'impianto,  l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli
per le persone.
  4.5.8 Arresti automatici di fine corsa.
  Gli  ascensori  e  montacarichi  di  qualsiasi tipo, esclusi quelli
azionati  a  mano,  devono  essere  provvisti  di  un dispositivo per
l'arresto  automatico  dell'apparato  motore  o  del  movimento  agli
estremi inferiore e superiore della corsa.
  4.5.9 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
  Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento
di discesa deve avvenire a motore inserito.
  4.5.10 Carico e scarico dei montacarichi a gravita'.
  Le  cabine o piattaforme dei montacarichi a gravita' accessibili ai
piani  devono  essere  munite  di  dispositivi  che  ne assicurino il
bloccaggio durante le operazioni di carico.
  4.5.11 Regolazione della velocita' dei montacarichi.
  I  montacarichi  azionati  a mano e quelli a gravita' devono essere
provvisti  di  un  dispositivo  di  frenatura  o  di  regolazione che
impedisca  che  la  cabina  o  piattaforma  possa  assumere velocita'
pericolosa.
  4.5.12 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
  Ferma  restando  la  previsione  di cui al comma 3 dell'art. II, si
considerano  conformi  alle  disposizioni  della presente sezione gli
ascensori  da  cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le
prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea
guida  'spesi "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in
cantieri temporanei"
  5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
  5.1 Mole abrasive
  5.1.1
  Le macchine molatrici a velocita' variabile devono essere provviste
di  un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una
velocita'  superiore  a  quella  prestabilita in rapporto al diametro
della mola montata.
  5.1.2
  Le  mole  a  disco  normale  devono essere montate sul mandrino per
mezzo  di  flange  di  fissaggio,  di  acciaio  o  di altro materiale
metallico  uguale  fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della
mola,  salvo quanto disposto al punto 4.1.4. L'aggiustaggio tra dette
flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di
adeguata  larghezza  e  mediante interposizione di una guarnizione di
materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
  Le  mole  ad  anello,  a  tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali  in  genere, devono essere montate mediante flange, piastre,
ghiere  o  altri  idonei  mezzi,  in  modo  da conseguire la maggiore
possibile  sicurezza  contro  i  pericoli di spostamento e di rottura
della mola in moto.
  5.1.3
  Le  mole  abrasive  artificiali  devono  essere protette da robuste
cuffie  metalliche,  che circondino la massima parte periferica della
mola,  lasciando  scoperto solo il tratto strettamente necessario per
la  lavorazione.  La  cuffia  deve  estendersi  anche sulle due facce
laterali della mola ed essere il piu' vicino possibile alle superfici
di questa.
  Lo  spessore  della  cuffia,  in  rapporto  al  materiale di cui e'
costituita  ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono
essere  tali  da  resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di
rottura.
  Le  cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole
di  diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocita'
periferica  di  lavoro  superiore  a 25 metri al secondo e purche' lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
  5.1.4
  1.  La  cuffia  di  protezione  delle  mole  abrasive  artificiali,
prescritta nel punto 5.1.3 precedente, puo', per particolari esigenze
di  carattere  tecnico,  essere  limitata  alla sola parte periferica
oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange
di  diametro  tale  che  essa  non  ne  sporga  piu' di 3 centimetri,
misurati  radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di
centimetri  5  per  mole  fino  al  diametro  di  50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore.
  2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal
comma  precedente,  purche'  siano  adottate  altre  idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
  5.1.5
  Le  macchine  molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi.
Questo   deve  avere  superficie  di  appoggio  piana  di  dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed  il  suo lato interno deve distare non piu' di 2 millimetri, dalla
mola,  a  meno  che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili)  e  la  particolarita'  di questa non richiedano, ai fini
della sicurezza, una maggiore distanza.
  5.1.6
  Le  mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da piu'
lavoratori  per  operazioni  di breve durata, devono essere munite di
uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che  tutti  i  lavoratori  che le usano non siano provvisti di adatti
occhiali di protezione in dotazione personale.
  5.1.7
  1.  Le  mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate
tra  flange  di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di
quello  della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare
ad una velocita' periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
  2.  Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore
ai  5/10 di quello della mola e quando la velocita' periferica supera
i  10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide
protezioni  metalliche,  esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i
pezzi della mola in caso di rottura.
  5.1.8   Sulla   incastellatura  o  in  prossimita'  delle  macchine
molatrici  deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un
cartello  indicante  il  diametro  massimo della mola che puo' essere
montata  in  relazione  al  tipo di impasto ed al numero dei giri del
relativo albero.
  5.1.9
  Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a
disco,  operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere
la  parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il
contatto accidentale.
  5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
  5.2.1
  Le  macchine  rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di
altra  forma  che,  in  relazione all'esistenza di elementi sporgenti
delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i
lavoratori,   devono  essere  segregate,  durante  il  funzionamento,
mediante  barriere  atte ad evitare il contatto accidentale con dette
parti in movimento.
  5.2.2
  I  bottali  da  concia  e  le  altre  macchine  che possono ruotare
accidentalmente  durante  le  operazioni di carico e scarico, debbono
essere  provviste  di  un dispositivo che ne assicuri la posizione di
fermo.
  5.2.3
  1.  Le  macchine  impastatrici  devono  essere  munite di coperchio
totale  o  parziale  atto ad evitare che il lavoratore possa comunque
venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
  2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
  3.  Quando  per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni  ed  i  dispositivi  di cui ai commi precedenti, si devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
  5.2.4
  1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
   a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso,
a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
   b) il  tratto  compreso  tra  la  testata  del  cono  ed  il bordo
superiore   della   vasca  contro  il  pericolo  di  trascinamento  e
cesoiamento delle mani;
   c) lo  spazio  compreso  tra  il  cono  e  la  traversa  superiore
posteriormente  all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e
quella fissa e' inferiore a 6 centimetri.
  5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
  5.3.1
  Le  macchine  di  fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli,
berte  e  simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco
atto  ad  assicurare  la  posizione di fermo della testa portastampo,
durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
  5.3.2
  1.  Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono,
per  le  macchine  di  fucinatura  e  di stampaggio, essere applicati
almeno  posteriormente  alla macchina e quando non ostino esigenze di
lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
  2.   Gli  schermi  possono  omettersi  quando,  in  relazione  alla
ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da
escludersi  la  possibilita'  che i lavoratori siano colpiti da dette
proiezioni.
  5.4 Macchine utensili per metalli
  5.4.1
  1.  Nei  torni,  le  viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono
risultare   incassate   oppure   protette   con   apposito  manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti
del  lavoratore  durante la rotazione. Analoga protezione deve essere
adottata  quando il pezzo da lavorare e' montato mediante briglia che
presenta gli stessi pericoli.
  2.  Nei  torni  per  la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
  5.4.2
  1.  I  grandi  torni  e  gli  alesatori  a  piattaforma orizzontale
girevole,  sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo
svolgimento   della   lavorazione,  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo  di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di
osservazione sulla piattaforma.
  5.4.3
  1.  I  vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle
piallatrici  debbono  essere  chiusi  allo scopo di evitare possibili
cesoiamenti  di  parti  del  corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremita' della piattaforma scorrevole portapezzi.
  5.4.4
  1.  I  pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in
rotazione   dalla   punta  dell'utensile,  devono  essere  trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
  5.4.5
  1.   Le   seghe   a  nastro  per  metalli  devono  essere  protette
conformemente a quanto disposto al punto 4.5.2.
  5.4.6
  1.  Le  seghe  circolari  a caldo devono essere munite di cuffia di
protezione  in  lamiera  dello  spessore  di  almeno 3 centimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
  5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
  5.5.1
  Le  seghe  alternative a movimento orizzontale devono essere munite
di  una  solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in
caso di rottura.
  5.5.2
  1.  Le  seghe  a  nastro devono avere i volani di rinvio del nastro
completamente  protetti.  La  protezione  deve  estendersi anche alle
corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
  2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in
tutto  il  suo  percorso che non risulta compreso nelle protezioni di
cui  al  primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario
per la lavorazione.
  5.5.3
  Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
   a) di  una  solida  cuffia registrabile atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
   b) di  coltello  divisore  in acciaio, quando la macchina e' usata
per  segare  tavolame  in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza  di  non  piu' di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere
aperto il taglio;
   c) di  schermi  messi ai due lati della lama nella parte sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
  Qualora  per  esigenze  tecniche  non  sia possibile l'adozione del
dispositivo  di  cui  alla  lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
  5.5.4
  Le  seghe  circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere
provviste  di  cuffie di protezione conformate in modo che durante la
lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
  Le  seghe  circolari  a  pendolo  e  simili  devono  essere inoltre
provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama
possa  uscire  fuori  dal banco dalla parte del lavoratore in caso di
rottura dell'organo tirante.
  5.5.6
  Le  pialle  a  filo devono avere il portalame di forma cilindrica e
provvisto  di  scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri
per l'eliminazione dei trucioli.
  La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente  delle  lame  deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
  Le  pialle  a  filo  devono  inoltre  essere provviste di un riparo
registrabile  a  mano  o di altro idoneo dispositivo per la copertura
del  portalame  o  almeno  del  tratto di questo eccedente la zona di
lavorazione  in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale
da piallare.
  5.5.7
  Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad
impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
  5.5.8
  Le  fresatrici  da  legno  devono  essere  provviste  di  mezzi  di
protezione  atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire
accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere
adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida
che in quelli senza guida.
  5.6 Presse e cesoie
  5.6.1
  Le  presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di
ripari  dispositivi  atti  ad  evitare  che le mani o altre parti del
corpo  dei  lavoratori  siano  offese  dal  punzone o da altri organi
mobili lavoratori.
  Tali  ripari  o  dispositivi,  a  seconda del tipo della macchina o
delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
   a) schermi  fissi  che permettono il passaggio dei materiali nella
zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
   b) schermi  mobili  di  completa protezione della zona pericolosa,
che  non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella
posizione di chiusura;
   c) apparecchi  scansamano  comandati  automaticamente dagli organi
mobili della macchina;
   d) dispositivi  che  impediscano  la discesa del punzone quando le
mani  o  altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione
di pericolo.
  3.  I  dispositivi  di  sicurezza consistenti nel comando obbligato
della    macchina   per   mezzo   di   due   organi   da   manovrarsi
contemporaneamente   con   ambo  le  mani,  possono  essere  ritenuti
sufficienti  soltanto  nel caso che alla macchina sia addetto un solo
lavoratore.  I  suddetti  ripari  e  dispositivi di sicurezza possono
essere   omessi  quando  la  macchina  sia  provvista  di  apparecchi
automatici o semi automatici di alimentazione.
  5.6.2
  Nei  lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 4.6.1
o   di  altri  dispositivi  di  sicurezza  non  risulti  praticamente
possibile,  i  lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti
attrezzi  di  lunghezza  sufficiente  a mantenere le mani fuori della
zona di pericolo.
  5.6.3
  L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita'
a  quanto stabilisce il punto 5.6.1, puo' essere omessa per le presse
o  macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento diretto indiretto di motori nonche' per le presse comunque
azionate  a  movimento  lento,  purche'  le  eventuali  condizioni di
pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.
  5.6.4
  Le  presse  meccaniche  alimentate  a mano debbono essere munite di
dispositivo antiripetitore del colpo.
  5.6.5
  Le  presse  a  bilanciere  azionate  a  mano,  quando  il volano in
movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le
masse  rotanti  protette mediante schermo circolare fisso o anello di
guardia solidale con le masse stesse.
  5.6.6
  Le  cesoie  a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste
di  dispositivo  atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo
dei  lavoratori  addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a
meno  che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che
non  richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella
zona di pericolo.
  5.6.7
  Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente
due  o  piu'  lavoratori  debbono  essere provviste di dispositivi di
comando  che  impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata
della  discesa  della  lama,  a  meno  che  non  siano adottati altri
efficaci mezzi di sicurezza.
  5.6.8
  Le   cesoie   a  coltelli  circolari,  quando  questi  ultimi  sono
accessibili  e  pericolosi,  debbono  essere provviste di cuffia o di
schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di
coltello  soprastante  il  banco  di lavoro ed estendersi quanto piu'
vicino  possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche
le parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.
  5.6.9
  Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste
di  mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere
con le mani i coltelli in moto.
  5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
  5.7.1  Gli  organi  lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei
polverizzatori   e   delle   macchine   simili,  i  quali  non  siano
completamente  chiusi  nell'involucro  esterno fisso della macchina e
che  presentino  pericolo,  debbono  essere  protetti mediante idonei
ripari,  che  possono  essere  costituiti  anche da robusti parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
  5.7.2
  I  molini  a  palle  e  le macchine simili debbono essere segregati
mediante  barriere  o  parapetti  posti  a conveniente distanza, ogni
qualvolta  i  loro  elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la
rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.
  5.7.3
  Qualora  per  esigenze  tecniche  le  aperture di alimentazione dei
frantoi,  dei  disintegratori  e  delle  macchine simili, non possano
essere   provviste  di  protezioni  fisse  complete,  possono  essere
adottate  protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata
l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
  In  ogni  caso  il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve
essere   sistemato  o  protetto  in  modo  da  evitare  cadute  entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
  5.7.4
  Le  molazze  e  le  macchine simili debbono essere circondate da un
riparo  atto  ad  evitare possibili offese dagli organi lavoratori in
moto.
  Le  aperture  di  scarico  della  vasca  debbono essere costruite o
protette  in  modo  da  impedire  che  le mani dei lavoratori possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
  5.8 Macchine per centrifugare e simili
  5.8.1  Le  macchine  per centrifugare e simili debbono essere usate
entro  i  limiti  di velocita' e di carico stabiliti dal costruttore.
Tali   limiti  debbono  risultare  da  apposita  targa  ben  visibile
applicata  sulla  macchina e debbono essere riportati su cartello con
le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
  5.8.2
  Le  macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e
i  separatori  a  forza  centrifuga,  debbono essere munite di solido
coperchio  dotato  del  dispositivo  di  blocco previsto al punto 6.3
parte I e di freno adatto ed efficace.
  Qualora,  in  relazione  al particolare uso della macchina, non sia
tecnicamente    possibile    applicare   il   coperchio,   il   bordo
dell'involucro  esterno  deve sporgere di almeno tre centimetri verso
l'interno rispetto a quello del paniere.
  5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
  5.9.1   Nelle  macchine  con  cilindri  lavoratori  e  alimentatori
accoppiati  e  sovrapposti,  o  a  cilindro contrapposto a superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a
cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona   di   imbocco,  qualora  non  sia  inaccessibile,  deve  essere
efficacemente  protetta  per  tutta la sua estensione, con riparo per
impedire  la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del
corpo del lavoratore.
  Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
la  zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste  di  un  dispositivo  che,  in  caso di pericolo, permetta,
mediante  agevole  manovra,  di  conseguire  il  rapido  arresto  dei
cilindri.  Inoltre,  per  quanto necessario ai fini della sicurezza e
tecnicamente  possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso
di  appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni
senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.
  Le  disposizioni  del  presente  punto non si applicano nei casi in
cui,  in relazione alla potenza, alla velocita', alle caratteristiche
ed  alle  dimensioni  delle  macchine,  sia da escludersi il pericolo
previsto dal primo comma.
  5.9.2  I  laminatoi  e  le  calandre  che,  in  relazione alle loro
dimensioni,   potenza,   velocita'  o  altre  condizioni,  presentano
pericoli   specifici   particolarmente   gravi,   quali  i  laminatoi
(mescolatori)  per  gomma,  le calandre per foglie di gomma e simili,
debbono  essere  provvisti  di un dispositivo per l'arresto immediato
dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo
che  l'arresto  possa  essere  conseguito  anche  mediante semplice e
leggera  pressione  di una qualche parte del corpo del lavoratore nel
caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
  Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno
deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del
moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
  5.10  Apritoii,  battitoi,  carde,  sfilacciatrici,  pettinatrici e
macchine simili
  5.10.1
  Gli  organi  lavoratori  degli  apritoi, dei battitoi, delle carde,
delle  sfilacciatrici,  delle  pettinatrici  e  delle  altre macchine
pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie
tessili,  quali  catene  a  punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con
guarnizioni  a  punta  e  coppie  di cilindri, devono essere protetti
mediante   custodie   conformate   e  disposte  in  modo  da  rendere
impossibile  il  contatto con essi delle mani e delle altre parti del
corpo dei lavoratori.
  Tali  custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro
esterno  fisso  della  macchina, devono, salvo quanto e' disposto nel
punto  4.10.2,  essere  fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
  5.10.2  Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate
nel  punto 4.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono
di  essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
  Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture  di  visita,  di  pulitura  e  di  estrazione dei rifiuti di
lavorazione,  qualora  gli  organi  lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
  5.10.3  Le  aperture di carico e scarico delle macchine indicate al
primo  comma  al  punto  5.10.1 devono avere una forma tale ed essere
disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,
venire  in  contatto  con le mani o con altre parti del corpo con gli
organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
  5.10.4  La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine
indicate  al  primo  comma  al  punto  5.10.1,  escluse le carde e le
pettinatrici,  deve  essere  resa  inaccessibile  mediante  griglia o
custodia  chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di
distanza  dall'imbocco  dei  cilindri, o protetta con rullo folle che
eviti  il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra
i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
  Se  la  griglia o custodia non e' fissa, essa deve essere provvista
del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
  5.11 Macchine per filare e simili
  5.11.1
  Le  custodie  mobili  degli  ingranaggi,  delle cremagliere e degli
altri  organi  di  movimento  pericolosi  degli stiratoi dei banchi a
fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine
tessili  simili, nonche' gli sportelli delle aperture di accesso agli
stessi  organi  eventualmente  ricavate  nell'involucro esterno della
macchina,  devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto
al punto 6.3 parte I, qualora debbano essere aperte o rimosse durante
il  lavoro  e  gli  organi pericolosi possano essere inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.
  5.11.2
  L'imbocco  della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi
dei  filatoi  e  dei  ritorcitoi  continui  ad  anello ad aletta ed a
campana,  deve essere protetto, alle due estremita', mediante schermo
e,  longitudinalmente,  con  sbarre sulle due fronti della macchina o
con  un  riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri
oppure con altro mezzo idoneo.
  5.11.3
  1.  Il  montaggio  sui  tamburi  delle  macchine indicate nel punto
5.11.2  delle  funicelle  di  comando  dei  fusi  deve essere fatto a
macchina ferma.
  2.  E'  tuttavia  consentito il montaggio a macchina in moto, ferma
restando   l'osservanza   delle  disposizioni  del  punto  5.11.2,  a
condizione  che  all'operazione sia adibito personale esperto fornito
di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
  5.11.4
  I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
   a) staffe  fisse  alle  ruote  del  carro  distanti  non piu' di 6
millimetri  dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei
piedi fra la ruota e la rotaia;
   b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti
ad  evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il
tampone  di  arresto,  salvo  il caso in cui questi siano disposti al
disotto  del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per
cui non risultino facilmente accessibili;
   c) custodie  complete  delle  varie pulegge a gola dei comandi che
non risultino gia' inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i
punti di avvolgimento delle funi;
   d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e
l'albero della controbacchetta.
  5.12 Telai meccanici di tessitura
  5.12.1
  I   telai   meccanici   di  tessitura  e  telai  meccanici  per  la
fabbricazione  di  tele o tessuti metallici o di altre materie devono
essere  provvisti  di  apparecchio  guidanavetta applicato alla cassa
battente, atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede
di  corsa.  Quando  l'applicazione  del  guidanavetta  puo'  riuscire
dannosa  per  il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti
molto leggeri e con l'ordito molto debole o quando la velocita' della
navetta  e'  molto  limitata,  l'apparecchio guidanavetta puo' essere
sostituito  da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad
arrestare la navetta in caso di fuoruscita.
  5.12.2
  L'apparecchio  guidanavetta  di cui al primo comma del punto 5.12.1
deve essere applicato:
   a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu' di 80
colpi  al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60,
anche  se  usati  per  la  fabbricazione  di tessuti di altre fibre o
misti,  ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti
leggeri  di  fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta e'
facoltativa;
   b) ai  telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo
o  aventi  luce  pettine  maggiore  di  m.  2,  anche se adibiti alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
  5.12.3
  L'apparecchio  guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1,
deve essere tale che:
   a) se  mobile,  assuma  automaticamente  la  posizione  di  lavoro
(posizione  attiva  di  protezione)  non appena il telaio e' messo in
moto;
   b) le  due  estremita'  laterali  non  distino dalla scatola delle
navette piu' di mezza lunghezza di navetta.
  L'efficienza   del  suddetto  apparecchio  deve  essere  assicurata
mediante una costante ed accurata manutenzione.
  5.12.4
  Non  sono  ammessi  apparecchi guidanavette costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
   a) 12  millimetri  se  i  tratti  liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a 75 centimetri;
   b) 14  millimetri  se  i  tratti  liberi  della  barra  hanno  una
lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;
   c) 20  millimetri  se  i  tratti  liberi  della  barra  hanno  una
lunghezza  superiore  a  un  metro.  Ove  la  sezione della barra sia
diversa  dalla  circolare,  le  sue  dimensioni devono essere tali da
offrire resistenza e rigidita' corrispondenti.
  5.12.5
  Le  reti  paranavetta,  di  cui  al secondo comma del punto 4.12.1,
devono avere le seguenti dimensioni
  minime:
   a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
   b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
   c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.
  Dette reti devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due
testate   del  telaio,  immediatamente  al  di  sopra  della  costola
inferiore  del  pettine  e davanti a questo quando si trovi nella sua
posizione estrema posteriore.
  Le  reti  paranavetta  possono essere omesse alle testate dei telai
prospicienti  pareti  cieche,  purche'  non  vi  sia  possibilita' di
passaggio.
  5.12.5
  I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del
freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre
materie  devono  essere  assicurati  con  mezzi idonei ad evitarne la
caduta.
  5.12.6
  Gli  impianti  di  tessitura devono essere attrezzati con mezzi che
permettano  di  eseguire  in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio
sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
  5.13 Macchine diverse
  5.13.1
  Nelle  ammorbidatrici  per  canapa  e nelle distenditrici per juta,
l'imbocco  dei  cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari
fissi  alti  m.  1,30  da  terra,  estesi  fino a cm. 70 dall'imbocco
stesso.
  Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo
fisso  atto  ad  impedire  che, nel movimento retrogrado, le mani del
lavoratore possano essere prese dai cilindri.
  5.13.2
  Le  macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e
juta,  alimentate  a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a
sezione  quadrata  di  avvolgimento  disposti  a sbalzo, con gli assi
normali al fronte di lavoro.
  5.13.3
  Le  bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde
di  fibre  tessili  o di corde metalliche, devono essere provviste di
coperchio  o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle
bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
parte I.
  Quando  le  dimensioni  della  parte  rotante  della  macchina sono
rilevanti,  la  protezione  puo'  essere costituita da schermi o reti
metalliche  di  altezza,  forma  e  resistenza  atti  ad  impedire il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine
in caso di sfuggita.
  5.13.4
  Le  macchine  a motore per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente  con  le  esigenze tecniche della lavorazione, di una
protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
  5.13.5
  Le  macchine  a  motore  per cucire con graffe, quando non siano ad
alimentazione  automatica,  devono  essere provviste di un riparo che
impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
  5.13.6
  Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere
provviste  di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore,
che   consenta   l'arresto   immediato  della  macchina  in  caso  di
necessita'.
  5.13.7
  Le  macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le
depilatrici,   le  scarnitrici  e  le  distenditrici,  devono  essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame,
la  quale  lasci  scoperto  il  tratto strettamente necessario per la
lavorazione.  Quando  la cuffia non sia fissa, deve essere munita del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
  5.13.8
  Nelle   trebbiatrici  sprovviste  di  alimentatore  automatico  dei
covoni,  il  vano  d'imbocco  del  battitore  deve  essere  munito di
tavolette  fermapiedi  alte  almeno  15  centimetri e di un coperchio
cernierato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di arresto
che  limiti  l'ampiezza  necessaria  per  la normale introduzione del
covone.
  5.13.9
  Sulle  trebbiatrici,  la parete anteriore della fossetta ove prende
posto  l'imboccatore,  deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto  di  un  dispositivo di blocco, che permetta di spostare la
traversa  orizzontale  nei  limiti  di  altezza, a partire dal fondo,
compresi  fra  un  minimo  di  70  centimetri  ed  un  massimo  di 90
centimetri.
  5.13.10
  Il  piano  superiore  di  servizio  nella  trebbiatrice deve essere
munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
  L'accesso  a  detto  piano  deve  effettuarsi mediante scale a mano
munite  di  ganci  di  trattenuta  e aventi un montante prolungato di
almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.
  5.13.11
  Le   trebbiatrici   su  ruote  devono  essere  corredate  di  freni
efficienti  e  di  calzatoie  di  legno per assicurarne la stabilita'
durante il lavoro.
  5.13.12
  Le  macchine  per  riempire  bottiglie  di  vetro con liquidi sotto
pressione  devono  essere  provvisti  di  schermi atti a trattenere i
frammenti  di vetro in caso di scoppio della bottiglia. Detti schermi
devono  essere  adottati  anche  per  le operazioni di chiusura delle
bottiglie  quando  per queste operazioni esistono fondati pericoli di
scoppio.
  5.13.13
  Le  macchine  tipografiche  a  platina e le macchine simili che non
siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un
dispositivo  atto  a  determinare l'arresto automatico della macchina
per  semplice  urto  della mano del lavoratore, quando questa venga a
trovarsi  in  posizione  di  pericolo  fra la tavola fissa e il piano
mobile,  ovvero  devono  essere munite di altro idoneo dispositivo di
sicurezza di riconosciuta efficacia.
  5.13.14
  Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle
fustelle  fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo   di   consentirne   l'uso  senza  pericolo  per  le  mani.  La
disposizione  di  cui  al  primo  comma  non  e'  obbligatoria quando
l'applicazione   delle  fustelle  sul  materiale  in  lavorazione  e'
effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non
pericolose.
  5.13.15
  I  compressori  devono essere provvisti di una valvola di sicurezza
tarata  per  la  pressione  massima di esercizio e di dispositivo che
arresti  automaticamente  il lavoro di compressione al raggiungimento
della pressione massima d'esercizio.
  5.14  Impianti  ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili
  5.14.1
  Fra  gli  impianti  di  combustione  o gli apparecchi a fiamma ed i
generatori  gasometri  di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri  siano  protetti  contro  le scintille e l'irradiamento del
calore o usati per lavori all'esterno
  5.14.2
  Sulle  derivazioni  di gas acetilene o di altri gas combustibili di
alimentazione  nel  cannello  di  saldatura  deve essere inserita una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai
seguenti requisiti:
   a) impedisca  il  ritorno  di  fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o
dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
   b) permetta  un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di
efficienza;
   c) sia  costruito  in  modo  da non costituire pericolo in caso di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
  5.14.4
  Gli  apparecchi  per  saldatura  elettrica  o per operazioni simili
devono  essere  provvisti  di  interruttore  omnipolare  sul circuito
primario di derivazione della corrente elettrica.
  5.14.5
  Quando  la  saldatura  od altra operazione simile non e' effettuata
con  saldatrice  azionata  da  macchina  rotante  di  conversione, e'
vietato  effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione
diretta  della  corrente  della  normale linea di distribuzione senza
l'impiego   di  un  trasformatore  avente  l'avvolgimento  secondario
isolato dal primario.
  5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
  5.15.1  Le  bocche  di  carico  e le altre aperture esistenti nelle
pareti  dei  forni,  quando,  per  le  loro  posizioni  e dimensioni,
costituiscono  pericolo  nell'interno,  devono  essere  provviste  di
solide difese.
  5.15.2  Le  stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per
le operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste
di porte apribili anche dall'interno.
  5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
  5.16.1  Le  macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  devono portare
l'indicazione  della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e  delle  altre  eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
  5.16.2  Le  macchine  ed  apparecchi  elettrici  mobili o portatili
devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
  Puo'  derogarsi  per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione,  per  le  cabine  mobili  di  trasformazione  e  per quelle
macchine  ed  apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
  5.16.3  Gli  utensili  elettrici  portatili  e  le  macchine  e gli
apparecchi  mobili  con  motore  elettrico  incorporato, alimentati a
tensione  superiore  a  25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso
terra  se  continua,  devono  avere l'involucro metallico collegato a
terra.  L'attacco  del conduttore di terra deve essere realizzato con
spinotto  ed  alveolo  supplementari  facenti  parte  della  presa di
corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
  5.16.4  Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici
mobili  devono  avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le
parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.