IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare: - l'articolo 122, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 123, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e l'individuazione delle acque equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi registrati in Stati esteri prevede che l'obbligo di assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo prevede che l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi e' assolto, tra l'altro, mediante contratto di assicurazione «frontiera»; - l'art. 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di assicurazione della responsabilita' civile per danni derivanti dalla circolazione; - l'articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Ufficio centrale italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione «frontiera» come disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP; - l'articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprieta' le modalita' di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo o natante; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e' stato sostituito l'articolo 128 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125, comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma 7, 126, comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Nota al titolo: - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente: «Titolo X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI Capo I Obbligo di assicurazione «Art. 122 (Veicoli a motore). - 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e dall'art. 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334. 4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente». - Si riporta il testo degli articoli 123, 125, 126 e 171 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 123 (Natanti). - 1. Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresi' soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L'obbligo assicurativo e' esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unita' da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore». «Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) e' assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano. 4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive». «Art. 126 (Ufficio centrale italiano). - 1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attivita' produttive, che ne approva lo statuto con decreto. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'art. 125, svolge le seguenti attivita': a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'art. 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'art. 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'art. 144. 3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'art. 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. 4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo». «Art. 171 (Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante). - 1. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'art. 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio. 2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive». - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n 198, recante «Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n 198 che sostituisce l'art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario e' il seguente: «4. L'art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' cosi' sostituito: 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. 2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012. 3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. 5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.».