La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

 la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (Banda larga)

  1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni  e  nel  rispetto  dell'articolo  4, comma 3, lettera h), del
codice   delle   comunicazioni   elettroniche,   di  cui  al  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  individua  un  programma di
interventi  infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare  l'adeguamento  delle  reti  di  comunicazione elettronica
pubbliche  e  private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei
servizi  avanzati  di  informazione  e  di  comunicazione  del Paese.
Nell'individuare  le  infrastrutture  di  cui  al  presente comma, il
Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico tra
le  areedel territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
l'approvazione  nel  programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Al  relativo  finanziamento  si  provvede  con  una  dotazione di 800
milioni  di  euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso e'
fatta  salva  la  ripartizione  dell'85  per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno.
  2.  La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui
al  comma  1  nelle  aree  sottoutilizzate  possono avvenire mediante
modalita'  di  finanza  di progetto ai sensi del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Nell'ambito  dei criteri di
valutazione  delle proposte o delle offerte deve essere indicata come
prioritaria  la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e
di  assetto  imprenditoriale,  contribuiscano  allo  sviluppo  di  un
sistema  di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e
delle norme comunitarie.
  3.  A  vale  e  sul  fondo  di  cui  al comma 1 sono finanziati gli
interventi   che,   nelle   aree   sottoutilizzate,   incentivino  la
razionalizzazione  dell'uso  dello  spettro radio al fine di favorire
l'accesso  radio  a  larghissima  banda e la comleta digitalizzazione
delle  reti  di  diffusione,  4  tal  fine  prevedendo il sostegno ad
interventi   di   ristrutturazione  dei  sistemi  di  trasmissione  e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari
dello  Stato,  favorendo  altresi'  la  liberazione  delle  bande  di
frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
  4.   E'   attribuito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
coordinamento  dei  progetti  di  cui  al comma 2 anche attraverso la
previsione  della stipulazione di accordi di programma con le regioni
interessate.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, nell'esercizio
della   sua   funzione   di   coordinamento,  si  avvale  del  parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato
avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2
e  degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "15-bis.  Per gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione  elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei
lavori  di  scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa
vigente,  puo'  essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario
della strada".
  6.  All'articolo  231,  comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, il primo periodo e'
sostituito  dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo  II,  si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo
II  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".
  7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge
23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  2001,  n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali
relative  ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi
in fibra ottica.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (GUUE).
             Note all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 4 del
          decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259 (Codice delle
          comunicazioni elettroniche):
             «3.  La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
          elettronica e' volta altresi' a:
              a)   promuovere  la  semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi  e  la  partecipazione  ad essi dei soggetti
          interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
          non  discriminatorie  e  trasparenti  nei  confronti  delle
          imprese  che  forniscono  reti  e  servizi di comunicazione
          elettronica;
              b)    garantire    la    trasparenza,   pubblicita'   e
          tempestivita'   delle  procedure  per  la  concessione  dei
          diritti  di  passaggio  e  di  installazione  delle reti di
          comunicazione  elettronica  sulle  proprieta'  pubbliche  e
          private;
              c)  garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal
          regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
          di reti e servizi di comunicazione elettronica;
              d)  garantire  la  fornitura  del  servizio universale,
          limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
              e)  promuovere  lo  sviluppo  in  regime di concorrenza
          delle  reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica, ivi
          compresi  quelli  a  larga  banda  e la loro diffusione sul
          territorio  nazionale,  dando impulso alla coesione sociale
          ed economica anche a livello locale;
              f)   garantire   in   modo   flessibile   l'accesso   e
          l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
          a  larga  banda,  avendo riguardo alle singole tipologie di
          servizio,  in  modo  da assicurare concorrenza sostenibile,
          innovazione e vantaggi per i consumatori;
              g)  garantire  la convergenza, la interoperabilita' tra
          reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di
          standard aperti;
              h)  garantire  il rispetto del principio di neutralita'
          tecnologica,    inteso   come   non   discriminazione   tra
          particolari  tecnologie,  non  imposizione  dell'uso di una
          particolare  tecnologia  rispetto alle altre e possibilita'
          di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
          taluni    servizi    indipendentemente   dalla   tecnologia
          utilizzata.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.   289,   e  successive  modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
             «Art.   61   (Fondo   per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si  provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
             3.   Il   fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
              a)   per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
              b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
          massimizzare  l'efficacia  complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
             4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
             5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
             7.  Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative  all'utilizzo  del  fondo  di cui al presente art.
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
             8.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
             9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
             10.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
             11. ... .
             12. ... .
             13.  Nei  limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
             - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
          «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture   in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 4 e 13 del gia'
          citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
             «Art.  4  (Obiettivi generali della disciplina di reti e
          servizi  di  comunicazione elettronica). - 1. La disciplina
          delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta
          a  salvaguardare,  nel  rispetto del principio della libera
          circolazione   delle   persone  e  delle  cose,  i  diritti
          costituzionalmente garantiti di:
              a) liberta' di comunicazione;
              b)  segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il
          mantenimento  dell'integrita'  e della sicurezza delle reti
          di comunicazione elettronica;
              c)  liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in
          regime  di  concorrenza,  garantendo  un accesso al mercato
          delle  reti  e servizi di comunicazione elettronica secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita'.
             2.  A  garanzia  dei  diritti  di  cui  al  comma 1, gli
          obblighi  per  le  imprese che forniscono reti e servizi di
          comunicazione   elettronica,   disposti  dal  Codice,  sono
          imposti  secondo  principi  di trasparenza, non distorsione
          della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
             3.  La  disciplina delle reti e servizi di comunicazione
          elettronica e' volta altresi' a:
              a)   promuovere  la  semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi  e  la  partecipazione  ad essi dei soggetti
          interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
          non  discriminatorie  e  trasparenti  nei  confronti  delle
          imprese  che  forniscono  reti  e  servizi di comunicazione
          elettronica;
              b)    garantire    la    trasparenza,   pubblicita'   e
          tempestivita'   delle  procedure  per  la  concessione  dei
          diritti  di  passaggio  e  di  installazione  delle reti di
          comunicazione  elettronica  sulle  proprieta'  pubbliche  e
          private;
              c)  garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal
          regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
          di reti e servizi di comunicazione elettronica;
              d)  garantire  la  fornitura  del  servizio universale,
          limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
              e)  promuovere  lo  sviluppo  in  regime di concorrenza
          delle  reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica, ivi
          compresi  quelli  a  larga  banda  e la loro diffusione sul
          territorio  nazionale,  dando impulso alla coesione sociale
          ed economica anche a livello locale;
              f)   garantire   in   modo   flessibile   l'accesso   e
          l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
          a  larga  banda,  avendo riguardo alle singole tipologie di
          servizio,  in  modo  da assicurare concorrenza sostenibile,
          innovazione e vantaggi per i consumatori;
              g)  garantire  la convergenza, la interoperabilita' tra
          reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di
          standard aperti;
              h)  garantire  il rispetto del principio di neutralita'
          tecnologica,    inteso   come   non   discriminazione   tra
          particolari  tecnologie,  non  imposizione  dell'uso di una
          particolare  tecnologia  rispetto alle altre e possibilita'
          di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
          taluni    servizi    indipendentemente   dalla   tecnologia
          utilizzata.
             4.  La  disciplina  della fornitura di reti e servizi di
          comunicazione  elettronica tiene conto delle norme e misure
          tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
          raccomandazioni  approvati  da organismi internazionali cui
          l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.».
             «Art.   13   (Obiettivi  e  principi  dell'attivita'  di
          regolamentazione).  -  1.  Nello  svolgere  le  funzioni di
          regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure
          in  esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  adottano  tutte  le  misure
          ragionevoli   e   proporzionate  intese  a  conseguire  gli
          obiettivi  generali  di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5 e 6
          del presente articolo.
             2.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  nell'esercizio  delle
          funzioni  e  dei  poteri  indicati  nel  Codice  tengono in
          massima  considerazione l'obiettivo di una regolamentazione
          tecnologicamente  neutrale,  nel  rispetto  dei principi di
          garanzia   della  concorrenza  e  non  discriminazione  tra
          imprese.
             3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito
          delle  loro competenze a promuovere la diversita' culturale
          e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
             4.  Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
          nella  fornitura  delle reti e dei servizi di comunicazione
          elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
              a)  assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne
          traggano  il  massimo beneficio sul piano della scelta, del
          prezzo e della qualita';
              b)  garantendo  che  non  abbiano  luogo  distorsioni e
          restrizioni    della    concorrenza   nel   settore   delle
          comunicazioni elettroniche;
              c)  incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili
          in  materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e
          lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica,
          ivi  compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni
          del  Codice  e  tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
          documento    annuale    di   programmazione   economica   e
          finanziaria;
              d)  incoraggiando  un  uso  efficace  e  garantendo una
          gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
          numerazione.
             5.   Il   Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  contribuiscono  allo  sviluppo del
          mercato:
              a)  rimuovendo  gli ostacoli residui che si frappongono
          alla  fornitura  di  reti  di comunicazione elettronica, di
          risorse  e  servizi correlati e di servizi di comunicazione
          elettronica sul piano europeo;
              b)  adottando  una disciplina flessibile dell'accesso e
          dell'interconnessione,  anche  mediante la negoziazione tra
          gli    operatori,   compatibilmente   con   le   condizioni
          competitive  del  mercato  e  avendo  riguardo alle singole
          tipologie  di  servizi  di  comunicazione elettronica ed in
          particolare  a  quelli  offerti  su  reti a larga banda, in
          coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4;
              c)  incoraggiando  l'istituzione  e lo sviluppo di reti
          transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
              d)  garantendo  che  non  vi  siano discriminazioni nel
          trattamento  delle imprese che forniscono reti e servizi di
          comunicazione elettronica;
              e)  collaborando  con  le Autorita' di regolamentazione
          degli  altri  Stati  membri e con la Commissione europea in
          maniera  trasparente  per  garantire  lo sviluppo di prassi
          regolamentari   coerenti   e  l'applicazione  coerente  del
          Codice.
             6.   Il   Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive   competenze,   promuovono   gli  interessi  dei
          cittadini:
              a)  garantendo  a  tutti  i  cittadini  un  accesso  al
          servizio  universale,  come definito dal Capo IV del Titolo
          II;
              b)  garantendo  un  livello  elevato  di protezione dei
          consumatori   nei   loro   rapporti  con  i  fornitori,  in
          particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
          di  risoluzione delle controversie da parte di un organismo
          indipendente dalle parti in causa;
              c)  contribuendo  a  garantire  un  livello  elevato di
          protezione dei dati personali e della vita privata;
              d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in
          particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle
          condizioni  di uso dei servizi di comunicazione elettronica
          accessibili al pubblico;
              e)  prendendo  in  considerazione le esigenze di gruppi
          sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
              f)  garantendo  il mantenimento dell'integrita' e della
          sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
              g)  garantendo  il  diritto  all'informazione,  secondo
          quanto   previsto  dall'art.  19  della  Dichiarazione  dei
          diritti dell'uomo.
             7.  Nell'ambito  delle  proprie attivita' il Ministero e
          l'Autorita'  applicano  le disposizioni di cui alla legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
             8.  L'Autorita'  si dota, conformemente alle indicazioni
          recate  dalla  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999,
          n.  50,  di  forme  o  metodi di analisi dell'impatto della
          regolamentazione.
             9.  Ogni  atto  di  regolamentazione dell'Autorita' deve
          recare   l'analisi   di   cui   al   comma   8   ed  essere
          conseguentemente motivato.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   2   (Banda   larga).  -  1.  Gli  interventi  di
          installazione   di   reti   e   impianti  di  comunicazione
          elettronica  in  fibra  ottica  sono  realizzabili mediante
          denuncia di inizio attivita'.
             2.   L'operatore  della  comunicazione  ha  facolta'  di
          utilizzare  per  la  posa  della fibra nei cavidotti, senza
          oneri,   le   infrastrutture   civili   gia'  esistenti  di
          proprieta'  a  qualsiasi  titolo  pubblica  o  comunque  in
          titolarita'     di    concessionari    pubblici.    Qualora
          dall'esecuzione  dell'opera  possa  derivare un pregiudizio
          alle  infrastrutture  civili  esistenti le parti, senza che
          cio'  possa  cagionare  ritardo  alcuno  all'esecuzione dei
          lavori,  concordano  un  equo  indennizzo,  che, in caso di
          dissenso, e' determinato dal giudice.
             3.  Nei  casi  di  cui  al comma 2 resta salvo il potere
          regolamentare  riconosciuto,  in  materia di coubicazione e
          condivisione   di   infrastrutture,  all'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni  dall'art.  89, comma 1, del
          codice  delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
          legislativo  1°  agosto  2003, n. 259. All'Autorita' per le
          garanzie  nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione
          del  regolamento  in  materia  di  installazione delle reti
          dorsali.
             4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni
          prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo
          sportello     unico    dell'Amministrazione    territoriale
          competente  la  denuncia,  accompagnata  da una dettagliata
          relazione  e  dagli  elaborati progettuali, che asseveri la
          conformita'   delle  opere  da  realizzare  alla  normativa
          vigente.  Con  il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
          interessato,  indica  le infrastrutture civili esistenti di
          cui  intenda  avvalersi  ai  sensi  del comma 2 per la posa
          della fibra.
             5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti
          e  impianti  di  comunicazione  elettronica in fibra ottica
          sono   assimilate   ad   ogni   effetto   alle   opere   di
          urbanizzazione  primaria  di  cui all'art. 16, comma 7, del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
             6.  La  denuncia  di  inizio  attivita' e' sottoposta al
          termine  massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
          comunque  tenuto  a comunicare allo sportello unico la data
          di ultimazione dei lavori.
             7.  Qualora  l'immobile  interessato dall'intervento sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine  di  trenta  giorni antecedente l'inizio dei lavori
          decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
             8.   Qualora   l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto  preposto  alla tutela non sia stato allegato alla
          denuncia   il   competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  4  decorre
          dall'esito   della   conferenza.   In  caso  di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
             9.  La  sussistenza  del  titolo e' provata con la copia
          della  denuncia  di inizio attivita' da cui risulti la data
          di   ricevimento   della   denuncia,   l'elenco  di  quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto  nonche'  gli atti di
          assenso eventualmente necessari.
             10.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio  comunale, ove entro il termine indicato al comma 4
          sia  riscontrata  l'assenza  di una o piu' delle condizioni
          legittimanti,  ovvero  qualora  esistano  specifici  motivi
          ostativi  di  sicurezza,  incolumita'  pubblica  o  salute,
          notifica   all'interessato   l'ordine   motivato   di   non
          effettuare    il   previsto   intervento,   contestualmente
          indicando  le  modifiche  che  si  rendono  necessarie  per
          conseguire   l'assenso  dell'Amministrazione.  E'  comunque
          salva  la  facolta'  di  ripresentare la denuncia di inizio
          attivita',  con  le  modifiche e le integrazioni necessarie
          per renderla conforme alla normativa vigente.
             11.  L'operatore  della comunicazione decorso il termine
          di  cui  al  comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
          da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
             12.  Ultimato  l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
          presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
          conformita'   dell'opera  al  progetto  presentato  con  la
          denuncia di inizio attivita'.
             13.  Per  gli  aspetti non regolati dal presente art. si
          applica   l'art.   23  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nonche'  il  regime
          sanzionatorio   previsto   dal  medesimo  decreto.  Possono
          applicarsi,  ove  ritenute piu' favorevoli dal richiedente,
          le disposizioni di cui all'art. 45.
             14.  Salve  le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91
          del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti
          pubblici  non possono opporsi alla installazione nella loro
          proprieta'  di  reti  e impianti interrati di comunicazione
          elettronica  in  fibra ottica, ad eccezione del caso che si
          tratti  di  beni facenti parte del patrimonio indisponibile
          dello  Stato,  delle  province  e  dei  comuni  e  che tale
          attivita'  possa  arrecare  concreta  turbativa al pubblico
          servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
          i  fini  di  cui  alla  presente  norma  non necessitano di
          autonomo titolo abilitativo.
             15.  Gli  articoli  90  e  91 del decreto legislativo 1°
          agosto   2003,   n.  259  si  applicano  anche  alle  opere
          occorrenti   per   la   realizzazione   degli  impianti  di
          comunicazione  elettronica  in  fibra ottica su immobili di
          proprieta'   privata,   senza   la   necessita'  di  alcuna
          preventiva richiesta di utenza.
             15-bis.  Per  gli  interventi di installazione di reti e
          impianti  di  comunicazione elettronica in fibra ottica, la
          profondita'  minima  dei lavori di scavo, anche in deroga a
          quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  puo'  essere
          ridotta   previo  accordo  con  l'ente  proprietario  della
          strada.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 231 del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «3.  In  deroga  a quanto previsto dal capo I del titolo
          II,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al capo V del
          titolo  II  del codice delle comunicazioni elettroniche, di
          cui  al  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, e
          successive  modificazioni.  Restano, comunque, in vigore le
          disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.».
             -  Si  riporta il testo del comma 13 dell'art. 2-bis del
          decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti
          per  il  differimento di termini in materia di trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento  di  impianti radiotelevisivi), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66:
             «13.  Al  fine  di  favorire lo sviluppo e la diffusione
          delle  nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
          opere  di  installazione di nuovi impianti sono innovazioni
          necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
          civile.  Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
          applica  l'art.  1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
          disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
          titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.».