IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto   il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n. 81,  recante
attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in
materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di
lavoro;
  Vista  la  legge  3  agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per  il  riassetto  e  la  riforma  della normativa in materia, ed in
particolare  l'articolo  1,  comma 6,  che prevede la possibilita' di
emanare  disposizioni  integrative  e  correttive  del citato decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n. 81, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164,  recante  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  agosto  1991,  n. 277, recante
attuazione    delle    direttive    n. 80/1107/CEE,    n. 82/605/CEE,
n. 83/477/CEE,   n. 86/188/CEE   e   n. 88/642/CEE,   in  materia  di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti  chimici,  fisici  e  biologici  durante  il  lavoro,  a norma
dell'articolo 7 della legge. 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  dicembre 1994, n. 758, recante
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n. 231,  recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della legge 29
settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  Legge
comunitaria 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottata nella riunione del 29 aprile 2009;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  i  Ministri per le politiche europee, della giustizia,
dell'economia  e  delle finanze, dell'interno e per i rapporti con le
regioni;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               ART. 1
(Attuazione  dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
                   convertito, con modificazioni,
                 dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

  1.  Al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n. 81,  di  seguito
denominato:"decreto", sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le  parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e
le   parole:   "Ministero   della  salute",  ovunque  presenti,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  del  lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali";  le  parole: "Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale"  e  le  parole: "Ministro della salute", ovunque
presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali";
   b) le  parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti,
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti"  e  le  parole:"Ministro  delle  infrastrutture",  ovunque
presenti,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti".