(Allegato XVIII)
                           ALLEGATO XVIII 
 
     VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 
 
1. Viabilita' nei cantieri 
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di  splateamento  o  di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere  al
transito dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed  una
pendenza adeguata  alla  possibilita'  dei  mezzi  stessi.  L'accesso
pedonale  al  fondo  dello  scavo  deve  essere   reso   indipendente
dall'accesso carrabile; solo nel caso  in  cui  non  fosse  possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70  centimetri,  oltre  la  sagoma  di
ingombro del veicolo. Qualora  nei  tratti  lunghi  il  franco  venga
limitato ad un  solo  lato,  devono  essere  realizzate  piazzuole  o
nicchie di rifugio ad intervalli  non  superiori  a  20  metri  lungo
l'altro lato. 
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno  o  nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei  tratti  prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. 
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri  sistemi
che garantiscano idonea stabilita'. 
1.4. Alle vie di accesso ed  ai  punti  pericolosi  non  proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro. 
1.5.  I  luoghi  destinati  al  passaggio  e  al  lavoro  non  devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento ed il transito  delle  persone  e
dei mezzi di trasporto ed  essere  inoltre  correttamente  aerati  ed
illuminati. 
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire
di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo sicuro. 
1.7 In caso di  pericolo  i  posti  di  lavoro  devono  poter  essere
evacuati rapidamente e in condizioni di massima  sicurezza  da  parte
dei lavoratori. 
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni  delle  vie  e  delle
uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle
dimensioni del cantiere e dei locali nonche' dal  numero  massimo  di
persone che possono esservi presenti. 
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di  illuminazione
devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di  intensita'
sufficiente in caso di guasto all'impianto. 
2. Ponteggi 
2.1. Ponteggi in legname 
2.1.1. Collegamenti delle impalcature 
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i  montanti
dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di
acciaio dolce fissata con chiodi oppure  a  mezzo  di  traversini  di
legno (ganasce); sono consentite legature fatte  con  funi  di  fibra
tessile o altri idonei sistemi di connessione. 
2.1.2. Correnti 
2.1.2.1. I correnti  devono  essere  disposti  a  distanze  verticali
consecutive non superiori a m 2. 
2.1.2.2. Essi devono poggiare su  gattelli  in  legno  inchiodati  ai
montanti ed essere solidamente  assicurati  ai  montanti  stessi  con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. 
Il collegamento puo' essere ottenuto anche con gattelli  in  ferro  e
con almeno doppio giro  di  catena  metallica  (agganciaponti);  sono
consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei  sistemi
di connessione. 
2.1.2.3.  Le  estremita'  dei  correnti  consecutivi  di  uno  stesso
impalcato devono  essere  sovrapposte  e  le  sovrapposizioni  devono
avvenire in corrispondenza dei montanti. 
2.1.3. Traversi 
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati
perpendicolarmente al fronte della costruzione. 
2.1.3.2. Quando l'impalcatura e' fatta con una sola fila di montanti,
un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno  di
15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente. 
2.1.3.3. La distanza fra due traversi  consecutivi  non  deve  essere
superiore a m 1,20. E'  ammessa  deroga  alla  predetta  disposizione
sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che: 
a) la distanza fra due traversi consecutivi non  sia  superiore  a  m
1,80; 
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia
superiore a  1,5  volte  quello  risultante  dall'impiego  di  tavole
poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20  e
aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20.  Tale
maggiore modulo di resistenza puo' essere ottenuto mediante  impiego,
sia di elementi d'impalcato di dimensioni  idonee,  quali  tavole  di
spessore e di larghezza rispettivamente non  minore  di  4  x  30  cm
ovvero di 5 x 20 cm, sia di  elementi  d'impalcato  compositi  aventi
caratteristiche di resistenza adeguata. 
2.1.4. Intavolati 
2.1.4.1. Le tavole  costituenti  il  piano  di  calpestio  di  ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere  le  fibre
con andamento parallelo all'asse,  spessore  adeguato  al  carico  da
sopportare ed in ogni caso non minore di 4  centimetri,  e  larghezza
non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono  avere  nodi
passanti che  riducano  piu'  del  dieci  per  cento  la  sezione  di
resistenza. 
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare  parti  a  sbalzo  e  devono
poggiare almeno su tre traversi, le  loro  estremita'  devono  essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di
40 centimetri. 
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti  e
ben accostate tra  loro  e  all'opera  in  costruzione;  e'  tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a  20  centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. 
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti. 
2.1.5. Parapetti 
2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 e' costituito da uno  o
piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore  sia
posto a non meno di 1 metro dal  piano  di  calpestio,  e  di  tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante
sul piano di calpestio. 
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare  una  luce,
in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. 
2.1.5.3. Sia i  correnti  che  la  tavola  fermapiede  devono  essere
applicati dalla parte interna dei montanti. 
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto  definito  ai  commi
precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro  la  caduta  verso  i  lati  aperti  non  inferiori  a  quelle
presentate dal parapetto stesso. 
2.1.6. Ponti a sbalzo 
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo  in  legno  di  cui  all'articolo  127
devono essere osservate le seguenti norme: 
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a  stretto  contatto,
senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del ponte deve essere pieno; quest'ultimo  puo'  essere  limitato  al
solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti; 
b) l'intavolato non deve avere  larghezza  utile  maggiore  di  metri
1,20; 
c) i traversi di sostegno dell'impalcato  devono  essere  solidamente
ancorati  all'interno  a  parte  stabile   dell'edificio   ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non  e'  consentito  l'uso  di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti; 
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; 
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate  rigidamente
fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro  il
lato interno del muro o dei pilastri e l'altro  alle  estremita'  dei
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento. 
2.1.7. Mensole metalliche 
2.1.7.1. Nei ponteggi  a  sbalzo  possono  essere  usati  sistemi  di
mensole  metalliche,  purche'  gli  elementi  fissi  portanti   siano
applicati alla costruzione  con  bulloni  passanti  trattenuti  dalla
parte interna da dadi e controdadi su piastra o da  chiavella  oppure
con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza. 
2.2. Ponteggi in altro materiale 
2.2.1. Caratteristiche di resistenza 
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di
sicurezza  non  minore   di   quello   indicato   nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 131. 
2.2.1.2. L'estremita' inferiore del montante  deve  essere  sostenuta
dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da  elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche  adeguate  ai  carichi   da   trasmettere   ed   alla
consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere  un  dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa. 
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in
senso  longitudinale  che  trasversale;  e'   ammessa   deroga   alla
controventatura  trasversale  a   condizione   che   i   collegamenti
realizzino una adeguata rigidezza  angolare.  Ogni  controvento  deve
resistere a trazione e a compressione. 
2.2.1.4. A giunto  serrato,  le  due  ganasce  non  devono  essere  a
contatto dalla parte del bullone. 
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio
devono essere riunite fra di loro permanentemente  e  solidamente  in
modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse. 
2.2.2. Ponti su cavalletti 
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi  mediante
tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano  stabile
e ben livellato. 
2.2.2.2. La distanza massima  tra  due  cavalletti  consecutivi  puo'
essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione  trasversale  di
cm 30 x 5 e  lunghe  m  4.  Quando  si  usino  tavole  di  dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. 
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore  a  90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a  risultare  bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. 
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti  e
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. 
3. Trasporto dei materiali 
3.1. Castelli per elevatori 
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni
di sollevamento e discesa dei materiali  mediante  elevatori,  devono
avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio. 
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio  di  sollevamento  devono
essere costituiti, a seconda dell'altezza e  del  carico  massimo  da
sollevare, da piu'  elementi  collegati  fra  loro  e  con  giunzioni
sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. 
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 133
ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio. 
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli 
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono  risultare  sufficientemente
ampi e muniti, sui  lati  verso  il  vuoto,  di  parapetto  e  tavola
fermapiede normali. 
3.2.2. Per il passaggio della  benna  o  del  secchione  puo'  essere
lasciato un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato  un
fermapiede alto non meno di  30  centimetri.  Il  varco  deve  essere
ridotto allo stretto necessario e  delimitato  da  robusti  e  rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione  del  tiro
deve   essere   assicurato   superiormente    ad    elementi    fissi
dell'impalcatura. 
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza  di  m
1,20 e nel senso normale all'apertura, devono  essere  applicati  due
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per  appoggio  e
riparo del lavoratore. 
3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere  formati  con
tavoloni di spessore non inferiore a cm  5  che  devono  poggiare  su
traversi aventi sezione ed interasse  dimensionati  in  relazione  al
carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi. 
3.3. Montaggio degli elevatori 
3.3.1.  I  montanti  delle  impalcature,  quando  gli  apparecchi  di
sollevamento vengono fissati  direttamente  ad  essi,  devono  essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. 
3.3.2.  Nei  ponti  metallici  i  montanti,  su  cui  sono  applicati
direttamente  gli  elevatori,  devono  essere  di  numero  ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due. 
3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed  eventualmente  gli
argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti  mediante
staffe con bulloni a vite muniti di dado e  controdado;  analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi
dei montanti quando gli argani sono installati a terra. 
3.3.4. Gli argani installati a  terra,  oltre  ad  essere  saldamente
ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga  dalla
parte inferiore del tamburo. 
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di
impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e
sulla fronte del posto di  manovra,  deve  indossare  la  cintura  di
sicurezza. 
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto  3.2.3.  deve  essere
applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei  carichi
sulle normali impalcature. 
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi 
3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore  per
gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed  ampia  piattaforma
munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti
il vuoto. 
3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi  leggeri  per
lo scavo di pozzi  o  di  scavi  a  sezione  ristretta  (arganetti  o
conocchie) azionati solamente a braccia, devono  avere  per  base  un
solido telaio,  con  piattaforme  per  i  lavoratori  e  fiancate  di
sostegno  dell'asse  dell'apparecchio  opportunamente  irrigidite   e
controventate. 
3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati  in
prossimita' di cigli di pozzi o  scavi,  devono  essere  adottate  le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.