(Allegato XXIV)
                            ALLEGATO XXIV 
 
        PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere  conforme  ai  requisiti
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII. 
1.2. Il presente allegato  stabilisce  tali  requisiti,  descrive  le
diverse utilizzazioni delle  segnaletiche  di  sicurezza  ed  enuncia
norme generali sull'intercambiabilita'  o  complementarita'  di  tali
segnaletiche. 
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate  solo  per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 162,
comma 1. 
2. MODI DI SEGNALAZIONE 
2.1. Segnalazione permanente 
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un  avvertimento
o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione  e
ad identificare i mezzi di salvataggio  o  di  pronto  soccorso  deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli. 
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i
materiali  e  le  attrezzature  antincendio  deve  essere   di   tipo
permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. 
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato XXVI. 
2.1.3. La segnaletica per i rischi  di  urto  contro  ostacoli  e  di
caduta delle persone deve essere di tipo permanente e  costituita  da
un colore di sicurezza o da cartelli. 
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere  di  tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza. 
2.2. Segnalazione occasionale 
2.2.1. La  segnaletica  di  pericoli,  la  chiamata  di  persone  per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere
fatti  in  modo   occasionale   e,   tenuto   conto   del   principio
dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al  paragrafo  3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali. 
2.2.2. La guida delle persone che effettuano  manovre  implicanti  un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo
di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 
3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA 
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che  si  provveda  ad  una
azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa
liberta' di scelta fra: 
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un  rischio  di
inciampo o caduta con dislivello; 
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; 
- segnali gestuali o comunicazione verbale. 
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere  utilizzate
assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: 
- segnali luminosi e segnali acustici; 
- segnali luminosi e comunicazione verbale; 
- segnali gestuali e comunicazione verbale. 
4. COLORI DI SICUREZZA 
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a  tutte  le
segnalazioni  per  le  quali  e'  previsto  l'uso  di  un  colore  di
sicurezza. 
Colore 
Significato o scopo 
Indicazioni e precisazioni 
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi 
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
d'emergenza Sgombero 
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione 
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela 
Verifica 
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - 
obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale 
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, 
materiali, postazioni, locali 
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita' 
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte  emittente  dello
stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta,
in particolare, la necessita' di: 
5.1.1. evitare di disporre un numero  eccessivo  di  cartelli  troppo
vicini gli uni agli altri; 
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente  due  segnali  luminosi  che
possano confondersi; 
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
emissione luminosa poco distinta; 
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se  il  rumore  di  fondo  e'
troppo intenso; 
5.2.  cattiva   progettazione,   numero   insufficiente,   ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei  mezzi  o  dei
dispositivi di segnalazione. 
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a  seconda  dei  casi,
essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati  e
riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino  le  loro
proprieta' intrinseche o di funzionamento. 
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei  dispositivi  segnaletici
da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei  pericoli  o
delle dimensioni dell'area da coprire. 
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di  energia,
deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita'
di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio
venga meno con l'interruzione stessa. 
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,  l'inizio
di un'azione che si richiede  di  effettuare;  esso  deve  avere  una
durata pari a quella richiesta dall'azione. 
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente
dopo ogni utilizzazione. 
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad
una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale  prima  di
essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente. 
11. Qualora i lavoratori  interessati  presentino  limitazioni  delle
capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso  di  mezzi
di protezione  personale,  devono  essere  adottate  adeguate  misure
supplementari o sostitutive. 
12. Le zone, i locali o gli  spazi  utilizzati  per  il  deposito  di
quantitativi notevoli  di  sostanze  o  preparati  pericolosi  devono
essere  segnalati  con  un  cartello  di  avvertimento   appropriato,
conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o  indicati  conformemente
all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso  in  cui  l'etichettatura
dei diversi imballaggi o recipienti stessi  sia  sufficiente  a  tale
scopo.