(Allegato XXVI)
                            ALLEGATO XXVI 
 
  PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 
 
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze
o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e  al
decreto ministeriale  28  gennaio  1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, i recipienti utilizzati per il  magazzinaggio  di  tali
sostanze o preparati pericolosi nonche'  le  tubazioni  visibili  che
servono a contenere  o  a  trasportare  dette  sostanze  o  preparati
pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura  (pittogramma  o  simbolo
sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate. 
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi  di
lavoro per una breve durata ne' a  quelli  il  cui  contenuto  cambia
frequentemente,  a   condizione   che   si   prendano   provvedimenti
alternativi idonei,  in  particolare  azioni  di  informazione  o  di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere: 
- sostituita da cartelli di avvertimento  previsti  all'allegato  XXV
che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; 
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome  o  la  formula
della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli  sui  rischi
connessi; 
- completata o  sostituita,  per  quanto  riguarda  il  trasporto  di
recipienti sul luogo di lavoro,  da  cartelli  utilizzati  a  livello
comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi. 
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: 
- sul lato visibile o sui lati visibili; 
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata. 
3. Al'etichettatura di cui al punto 1 che precede  si  applicano,  se
del  caso,  i  criteri  in  materia  di  caratteristiche  intrinseche
previsti all'allegato XXV, punto 1.4 e le condizioni  di  impiego  di
cui  all'allegato  XXV,  punto   2,   riguardanti   i   cartelli   di
segnalazione. 
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere  applicata,
fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino  ai  punti  che
presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti  di  raccordo,  e
deve comparire ripetute volte. 
5. Le aree, i locali o  i  settori  utilizzati  per  il  deposito  di
sostanze o preparati pericolosi in quantita'  ingenti  devono  essere
segnalati con un cartello  di  avvertimento  appropriato  scelto  tra
quelli elencati nell'allegato XXV, punto 3.2  o  essere  identificati
conformemente  al  punto  1  del  presente  allegato,  a   meno   che
l'etichettattuta dei vari imballaggi o recipienti sia  sufficiente  a
tale scopo, in funzione nell'allegato XXV, punto  1.5  relativo  alle
dimensioni. 
Il  deposito  di  un  certo  quantitativo  di  sostanze  o  preparati
pericolosi puo' essere  indicato  con  il  cartello  di  avvertimento
"pericolo generico". 
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il
caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di  accesso
al locale di magazzinaggio.