ALLEGATO XLVI
Elenco degli agenti biologici classificati
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui
e' noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di
animali e piante di cui e' noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici
classificati non si e' tenuto conto dei microrganismi geneticamente
modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui
sensibilita' potrebbe essere modificata, da altre cause quali
malattia preesistente, uso di medicinali, immunita' compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali e' tenuto conto
nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3,
4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui e' nota per numerose specie la patogenicita'
per l'uomo, l'elenco comprende le specie piu' frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere piu'
generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere
possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere e' menzionato nell'elenco degli agenti
biologici, e' implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni
sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo e' attenuato o ha perso geni notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo
parentale non e' necessariamente applicato a meno che la valutazione
del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo
richieda.
5. Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato devono essere considerati come
appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non
possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perche' normalmente non sono veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attivita' comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei
quantitativi impiegati puo' risultare sufficiente, per attuare le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5
dell'allegato XLVIII, assicurare i livelli di contenimento ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita
che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti
biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche,
quelli per i quali e' disponibile un vaccino efficace e quelli per i
quali e' opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei
lavoratori i quali hanno operato in attivita' con rischio di
esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove
essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima
attivita' comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile,
BATTERI e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "
spp " si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per
l'uomo.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
a) Tick-borne encefalitis.
b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel
lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione
contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non
affetti dal virus dell'apatite B contro il virus dell'epatite D
(Delta).
c) Soltanto per i tipi A e B.
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con
questi agenti.
e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere
"buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia",
f) Variante dei "Cowpox"
g) Variante di "Vaccinia".
h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori
che comportano un'esposizione a tale retrovirus.
i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali.
Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei
laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di
contenimento 2 e' sufficiente.
Parte di provvedimento in formato grafico