(Allegato XLVI)
                            ALLEGATO XLVI 
             Elenco degli agenti biologici classificati 
 
  1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di  cui
e' noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. 
  I rischi tossico ovvero  allergenico  eventualmente  presenti  sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. 
  Non sono stati presi  in  considerazione  gli  agenti  patogeni  di
animali e piante di cui e' noto che non hanno effetto sull'uomo. 
  In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti  biologici
classificati non si e' tenuto conto dei  microrganismi  geneticamente
modificati. 
  2. La classificazione degli agenti biologici si  basa  sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani. 
  Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la  cui
sensibilita'  potrebbe  essere  modificata,  da  altre  cause   quali
malattia preesistente,  uso  di  medicinali,  immunita'  compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali e' tenuto conto
nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. 
  3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3,
4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. 
  Per gli agenti di cui e' nota per numerose specie la  patogenicita'
per  l'uomo,  l'elenco  comprende  le  specie   piu'   frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un  riferimento  di  carattere  piu'
generale indica che altre  specie  appartenenti  allo  stesso  genere
possono avere effetti sulla salute dell'uomo. 
  Quando un intero genere  e'  menzionato  nell'elenco  degli  agenti
biologici, e' implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni
sono esclusi dalla classificazione. 
  4. Quando un ceppo  e'  attenuato  o  ha  perso  geni  notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del  ceppo
parentale non e' necessariamente applicato a meno che la  valutazione
del rischio  da  esso  rappresentato  sul  luogo  di  lavoro  non  lo
richieda. 
  5. Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato  devono  essere  considerati  come
appartenenti almeno al gruppo due, a meno che  sia  provato  che  non
possono provocare malattie nell'uomo. 
  6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio  di
infezione limitato perche' normalmente non sono veicolati dall'aria. 
  Nel caso di particolari attivita' comportanti  l'utilizzazione  dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e  dei
quantitativi impiegati puo' risultare  sufficiente,  per  attuare  le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5
dell'allegato  XLVIII,  assicurare  i  livelli  di  contenimento  ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2. 
  7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del  parassita
che possono essere infettivi per l'uomo. 
  8.  L'elenco  contiene  indicazioni  che  individuano  gli   agenti
biologici che  possono  provocare  reazioni  allergiche  o  tossiche,
quelli per i quali e' disponibile un vaccino efficace e quelli per  i
quali e' opportuno conservare per  almeno  dieci  anni  l'elenco  dei
lavoratori  i  quali  hanno  operato  in  attivita'  con  rischio  di
esposizione a tali agenti. 
  Tali indicazioni sono: 
  A: possibili effetti allergici; 
  D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti  dove
essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione  dell'ultima
attivita' comportante rischio di esposizione; 
  T: produzione di tossine; 
  V: vaccino efficace disponibile, 
  BATTERI e organismi simili 
  NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la  menzione  "
spp " si  riferisce  alle  altre  specie  riconosciute  patogene  per
l'uomo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
a) Tick-borne encefalitis. 
b) Il virus dell'epatite  D  esercita  il  suo  potere  patogeno  nel
lavoratore soltanto in caso  di  infezione  simultanea  o  secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione
contro il virus dell'epatite B protegge  pertanto  i  lavoratori  non
affetti dal virus dell'apatite  B  contro  il  virus  dell'epatite  D
(Delta). 
c) Soltanto per i tipi A e B. 
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto  diretto  con
questi agenti. 
e) Alla rubrica possono essere  identificati  due  virus,  un  genere
"buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia", 
f) Variante dei "Cowpox" 
g) Variante di "Vaccinia". 
h)  Non  esiste  attualmente  alcuna  prova  di  infezione  dell'uomo
provocata da altri retrovirus di  origine  scimmiesca.  A  titolo  di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per  i  lavori
che comportano un'esposizione a tale retrovirus. 
i)  Non  esiste  attualmente  alcuna  prova  di  infezione  dell'uomo
provocata dagli agenti  responsabili  di  altre  TSE  negli  animali.
Tuttavia a  titolo  precauzionale,  si  consiglia  di  applicare  nei
laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione  dei  lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di
contenimento 2 e' sufficiente. 
 

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