(Allegato L)
                             ALLEGATO L 
 
(articolo 293, articolo 294,comma 2, lettera d), articolo 295,  commi
                               1 e 2) 
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO  DELLA  PROTEZIONE  DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
                   RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 
 
Osservazione preliminare. 
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: 
a) alle  aree  classificate  come  pericolose  in  conformita'  dell'
ALLEGATO  XLIX,  in  tutti  i  casi   in   cui   lo   richiedano   le
caratteristiche dei luoghi di lavoro,  dei  posti  di  lavoro,  delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i  pericoli  derivanti
dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive; 
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio  di  esplosione  che
sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle  attrezzature
che si trovano nelle aree a rischio di esplosione. 
1. Provvedimenti organizzativi. 
1.1. Formazione professionale dei lavoratori. 
Il  datore  di  lavoro  provvede  ad  una  sufficiente  ed   adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni  dei  lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. 
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. 
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: 
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo  le  istruzioni
scritte impartite dal datore di lavoro; 
b) e' applicato  un  sistema  di  autorizzazioni  al  lavoro  per  le
attivita'  pericolose  e  per  le  attivita'  che  possono  diventare
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. 
Le autorizzazioni al lavoro sono  rilasciate  prima  dell'inizio  dei
lavori da una persona abilitata a farlo. 
2. Misure di protezione contro le esplosioni. 
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori,  nebbie  o
polveri combustibili che possano dar luogo  a  rischi  di  esplosioni
sono opportunamente deviate o rimosse verso un  luogo  sicuro  o,  se
cio'  non  e'  realizzabile,  contenuti  in  modo  sicuro,   o   resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione
devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 
2.3. Per la  prevenzione  dei  rischi  di  accensione,  conformemente
all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche
che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che  agiscono
come  elementi  portatori  di  carica  o  generatori  di  carica.   I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali che non  producono  scariche  elettrostatiche  che  possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive. 
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione  e  tutti  i  loro
dispositivi di collegamento sono posti in servizio  soltanto  se  dal
documento sulla protezione contro le esplosioni risulta  che  possono
essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio'  vale
anche  per  attrezzature  di  lavoro  e   relativi   dispositivi   di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.  126,
qualora possano rappresentare un pericolo  di  accensione  unicamente
per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate  le
misure  necessarie  per  evitare  il  rischio  di  confusione  tra  i
dispositivi di collegamento. 
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire  che
le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi  di  collegamento  a
disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro
siano state progettate, costruite,  montate,  installate,  tenute  in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne  o
ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di  lavoro  e
dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano  le  misure
necessarie  per  ridurre  al  minimo  gli  effetti  sanitari  di  una
esplosione sui lavoratori. 
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi  ottici
e acustici e allontanati prima che le  condizioni  per  un'esplosione
siano raggiunte. 
2.7.  Ove  stabilito  dal  documento  sulla  protezione   contro   le
esplosioni,  sono  forniti  e  mantenuti  in  servizio   sistemi   di
evacuazione per garantire  che  in  caso  di  pericolo  i  lavoratori
possano  allontanarsi  rapidamente  e  in  modo  sicuro  dai   luoghi
pericolosi. 
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi  di
lavoro  che  comprendono  aree  in  cui  possano  formarsi  atmosfere
esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni  necessarie  a  garantire
protezione contro le  esplosioni  sono  mantenute.  La  verifica  del
mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la
loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo
della protezione contro le esplosioni. 
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: 
a)  deve  essere  possibile,  quando  una  interruzione  di   energia
elettrica puo'  dar  luogo  a  rischi  supplementari,  assicurare  la
continuita' del funzionamento in sicurezza  degli  apparecchi  e  dei
sistemi di protezione, indipendentemente dal resto  dell'impianto  in
caso della predetta interruzione; 
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento  automatico
che si discostano dalle condizioni di funzionamento  previste  devono
poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la
sicurezza. Questo tipo di interventi deve  essere  eseguito  solo  da
personale competente; 
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve  essere
dissipata nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata  in  modo
da non costituire piu' una fonte di pericolo. 
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0  o
zona  20  solo  l'uso  di  esplosivi  di   sicurezza   antigrisutosi,
dichiarati tali dal fabbricante e  classificati  nell'elenco  di  cui
agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1956,  n.  320.  L'accensione  delle  mine  deve  essere  fatta
elettricamente dall'esterno. Tutto il  personale  deve  essere  fatto
uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine. 
2.11. Qualora venga  rilevata  in  qualsiasi  luogo  sotterraneo  una
concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore  all'1  per
cento in volume rispetto all'aria, con tendenza  all'aumento,  e  non
sia possibile, mediante la ventilazione o  con  altri  mezzi  idonei,
evitare  l'aumento  della  percentuale  dei  gas  oltre   il   limite
sopraindicato, tutto il personale deve  essere  fatto  sollecitamente
uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in
caso di irruzione massiva di gas. 
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza
previste dal punto precedente possono essere eseguiti in  sotterraneo
solo i lavori strettamente necessari per  bonificare  l'ambiente  dal
gas e quelli  indispensabili  e  indifferibili  per  ripristinare  la
stabilita' delle armature degli scavi.  Detti  lavori  devono  essere
affidati a personale esperto numericamente  limitato,  provvisto  dei
necessari  mezzi   di   protezione,   comprendenti   in   ogni   caso
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista  dall'articolo  101  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio. 
B.  CRITERI  PER  LA  SCELTA  DEGLI  APPARECCHI  E  DEI  SISTEMI   DI
PROTEZIONE. 
Qualora il documento sulla protezione  contro  le  esplosioni  basato
sulla valutazione del rischio non preveda  altrimenti,  in  tutte  le
aree in cui  possono  formarsi  atmosfere  esplosive  sono  impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie  di
apparecchi, purche' adatti, a seconda  dei  casi,  a  gas,  vapori  o
nebbie e/o polveri: 
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; 
- nella zona 1 o nella zona  21,  apparecchi  di  categoria  1  o  di
categoria 2; 
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. 
Nota agli artt.1.1 e 2.2 
Per la qualifica di personale esperto, ed al  fine  di  realizzare  e
mantenere in efficienza e sicurezza,  impianti  elettrici  in  luoghi
classificati,  si  puo'  fare   riferimento   alle   norme   tecniche
armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti: 
EN  60079-14  (CEI  31-.33)"  Costruzioni  elettriche  per  atmosfere
esplosive per la presenza di gas. 
Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
per la presenza di gas (diversi dalle miniere)" 
EN 61241-14 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione" 
EN 60079-17 "Costruzioni elettriche per atmosfere  esplosive  per  la
presenza di gas. Parte 17: Verifica  e  manutenzione  degli  impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di 
gas (diversi dalle miniere)" 
EN 61241-17 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica  e  manutenzione
degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
(diversi dalle miniere)" 
EN 60079-19 "Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione  e
ripristino delle apparecchiature.