(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
                   REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 
 
1. AMBIENTI DI LAVORO 
1.1	Stabilita' e solidita' 
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque  altra
opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere  stabili
e possedere una solidita' che corrisponda al loro tipo  d'impiego  ed
alle caratteristiche ambientali. 
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni. 
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere,  su  una
parete o in altro punto  ben  visibile,  la  chiara  indicazione  del
carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro  quadrato
di superficie. 
1.1.4. I carichi non devono superare tale  massimo  e  devono  essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio. 
1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione  e  riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole  mediante  l'impiego
di mezzi appropriati, quali andatoie,  passerelle,  scale,  staffe  o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi. 
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di  lavoro,
facendo  eseguire  la  pulizia,  per  quanto  e'   possibile,   fuori
dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il  sollevamento
della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. 
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro  dipendenze,
il datore di lavoro non puo'  tenere  depositi  di  immondizie  o  di
rifiuti e di altri materiali solidi  o  liquidi  capaci  di  svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi  efficaci
per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono  arrecare
ai lavoratori ed al vicinato. 
1.2. Altezza, cubatura e superficie 
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei  locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende  industriali
che occupano piu' di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono le lavorazioni che  comportano  la  sorveglianza  sanitaria,
sono i seguenti: 
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3; 
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente  deve  disporre
di una superficie di almeno mq 2. 
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 
1.2.3.  L'altezza  netta  dei  locali  e'  misurata   dal   pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 
1.2.4. Quando necessita' tecniche aziendali lo  richiedono,  l'organo
di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere  che  siano  adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza,  la  cubatura  e  la
superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche  alle  aziende
industriali  che  occupano  meno  di  cinque  lavoratori  quando   le
lavorazioni che in  esse  si  svolgono  siano  ritenute,  a  giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei  lavoratori
occupati. 
1.2.5.  Per  i  locali  destinati   o   da   destinarsi   a   uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e  per  quelli  delle  aziende
commerciali, i  limiti  di  altezza  sono  quelli  individuati  dalla
normativa urbanistica vigente. 
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel  posto  di  lavoro  deve
essere tale da consentire  il  normale  movimento  della  persona  in
relazione al lavoro da compiere. 
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale 
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 
1.3.1. A meno che non sia  richiesto  diversamente  dalle  necessita'
della lavorazione, e' vietato adibire a  lavori  continuativi  locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: 
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di un isolamento termico e acustico  sufficiente,  tenuto  conto  del
tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori; 
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; 
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali da  poter  essere  pulite  e  deterse  per  ottenere  condizioni
adeguate di igiene. 
1.3.2. I  pavimenti  dei  locali  devono  essere  fissi,  stabili  ed
antisdrucciolevoli nonche' esenti da protuberanze,  cavita'  o  piani
inclinati pericolosi. 
1.3.3. Nelle parti  dei  locali  dove  abitualmente  si  versano  sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il  pavimento  deve  avere
superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente  per  avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 
1.3.4. Quando il pavimento  dei  posti  di  lavoro  e  di  quelli  di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in  permanenza
di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non  sono  forniti  di
idonee calzature impermeabili. 
1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le  pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare  le  pareti
completamente vetrate, nei locali o  nelle  vicinanze  dei  posti  di
lavoro  e  delle  vie  di  circolazione,  devono  essere  chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza  di
1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di  lavoro  e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in  contatto  con  le  pareti,  ne'  rimanere  feriti
qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui  vengano  utilizzati
materiali di sicurezza fino all'altezza di  1  metro  dal  pavimento,
tale altezza e' elevata quando cio' e'  necessario  in  relazione  al
rischio che i lavoratori rimangano  feriti  qualora  esse  vadano  in
frantumi. 
1.3.7. Le finestre, i  lucernari  e  i  dispositivi  di  ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 
1.3.8.  Le  finestre  e   i   lucernari   devono   essere   concepiti
congiuntamente  con  l'attrezzatura  o  dotati  di  dispositivi   che
consentano la  loro  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori  che
effettuano  tale   lavoro   nonche'   per   i   lavoratori   presenti
nell'edificio ed intorno ad esso. 
1.3.9.   L'accesso   ai   tetti   costituiti   da    materiali    non
sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se siano
fornite attrezzature che permettono di eseguire il  lavoro  in  tutta
sicurezza. 
1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare  in  piena
sicurezza,  devono  essere  muniti  dei  necessari   dispositivi   di
sicurezza e devono possedere  dispositivi  di  arresto  di  emergenza
facilmente identificabili ed accessibili. 
1.3.11. Le banchine e rampe di carico  devono  essere  adeguate  alle
dimensioni dei carichi trasportati. 
1.3.12. Le banchine di carico devono disporre  di  almeno  un'uscita.
Ove e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che  superano  m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'. 
1.3.13. Le rampe di carico  devono  offrire  una  sicurezza  tale  da
evitare che i lavoratori possono cadere. 
1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti  1.3.10.,  1.3.11.,  1.3.12.,
1.3.13. sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie  di  circolazione  che  portano  a
posti di lavoro fissi, alle vie di  circolazione  utilizzate  per  la
regolare manutenzione e  sorveglianza  degli  impianti  dell'impresa,
nonche' alle banchine di carico. 
1.3.15.1. Le parti di pavimento  contornanti  i  forni  di  qualsiasi
specie devono essere costituite di  materiali  incombustibili.  Sono,
tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato  nei  casi  in
cui cio', in relazione  al  tipo  di  forno  ed  alle  condizioni  di
impianto, non costituisca pericolo. 
1.3.15.2. Le piattaforme  sopraelevate  dei  posti  di  lavoro  e  di
manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili. 
1.3.16.  I  pavimenti  e  le  pareti  dei   locali   destinati   alla
lavorazione,   alla   manipolazione,   all'utilizzazione   ed    alla
conservazione  di  materie  infiammabili,  esplodenti,  corrosive   o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile
e completa  asportazione  delle  materie  pericolose  o  nocive,  che
possano eventualmente depositarsi. 
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano le materie o i  prodotti  indicati  tossici,  asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonche' i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono  essere
frequentemente ed accuratamente puliti. 
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i  pedoni  o  i  veicoli  possano  utilizzarle  facilmente  in  piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che  i  lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di  circolazione  non  corrano
alcun rischio. 
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni  delle  vie  di  circolazione  per
persone ovvero merci  dovra'  basarsi  sul  numero  potenziale  degli
utenti e sul tipo di impresa. 
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano  utilizzati  mezzi  di
trasporto, dovra' essere  prevista  per  i  pedoni  una  distanza  di
sicurezza sufficiente. 
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare  ad
una distanza sufficiente da  porte,  portoni,  passaggi  per  pedoni,
corridoi e scale. 
1.4.5. Nella misura in cui  l'uso  e  l'attrezzatura  dei  locali  lo
esigano per garantire la  protezione  dei  lavoratori,  il  tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in  funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei  lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi  devono  essere  dotati  di
dispositivi per impedire che i  lavoratori  non  autorizzati  possano
accedere a dette zone. 
1.4.7. Devono  essere  prese  misure  appropriate  per  proteggere  i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 
1.4.8.  Le  zone  di  pericolo  devono  essere  segnalate   in   modo
chiaramente visibile. 
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali  da  rendere  sicuro  il  movimento  ed  il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non  devono  essere  ingombrati  da
materiali che ostacolano la normale circolazione. 
1.4.11.  Quando  per  evidenti  ragioni  tecniche  non   si   possono
completamente eliminare dalle  zone  di  transito  ostacoli  fissi  o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati. 
1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati  per
il sollevamento o la discesa dei carichi  tra  piani  diversi  di  un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle  pareti,  le  aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il  sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico  stesso  devono  essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali  provvisti,  ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. 
1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da  garantire  i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o  da  eventuale
caduta del carico di manovra. 
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico,  a  meno  che
per  le  caratteristiche  dei  materiali  in  manovra  cio'  non  sia
possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale  deve
essere  applicata  una  solida  barriera  mobile,   inasportabile   e
fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello  o  altro
dispositivo. Detta barriera deve  essere  tenuta  chiusa  quando  non
siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente. 
1.4.13.  Lo  spazio  sottostante  ai  trasportatori   orizzontali   o
inclinati deve  essere  reso  inaccessibile,  quando  la  natura  del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli per caduta di  materiali  o  per  rottura  degli  organi  di
sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro  detti
pericoli. 
1.4.14. Davanti alle uscite dei  locali  e  alle  vie  che  immettono
direttamente ed immediatamente in  una  via  di  transito  dei  mezzi
meccanici  devono  essere   disposte   barriere   atte   ad   evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni. 
1.4.15. I segnali indicanti condizioni  di  pericolo  nelle  zone  di
transito e quelli regolanti il traffico dei  trasporti  meccanici  su
strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati  durante
il servizio notturno. 
1.4.16.1. Le vie  di  transito  che,  per  lavori  di  riparazione  o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate. 
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il  divieto
di transito. 
1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o  manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico non e' sospeso o la  linea  non  e'  sbarrata,  una  o  piu'
persone devono  essere  esclusivamente  incaricate  di  segnalare  ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro. 
1.4.18. Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui conducente non puo', direttamente o  a  mezzo  di  altra  persona
sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli  devono
essere preceduti o affiancati da  un  incaricato  che  provveda  alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone. 
1.4.19.  All'esterno  delle  fronti  di  partenza  e  di  arrivo  dei
vagonetti alle stazioni delle  teleferiche  devono  essere  applicati
solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona  in
caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti  a  non  oltre  m.
0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da  questo  per
almeno m. 2. 
1.5. Vie e uscite di emergenza. 
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per: 
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli  al  deflusso  che
consente alle persone  che  occupano  un  edificio  o  un  locale  di
raggiungere un luogo sicuro; 
1.5.1.2. uscita di emergenza:  passaggio  che  immette  in  un  luogo
sicuro; 
1.5.1.3.  luogo  sicuro:  luogo  nel  quale  le   persone   sono   da
considerarsi al sicuro  dagli  effetti  determinati  dall'incendio  o
altre situazioni di emergenza; 
1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta:  larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione  di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a  90  gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio). 
1.5.2. Le vie e le uscite di  emergenza  devono  rimanere  sgombre  e
consentire di raggiungere il  piu'  rapidamente  possibile  un  luogo
sicuro. 
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter 
essere evacuati rapidamente e in piena 
sicurezza da parte dei lavoratori. 
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e  delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione  d'uso,  alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi. 
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente  in  materia
antincendio. 
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di  porte,  queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano  chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da  parte  di
qualsiasi persona  che  abbia  bisogno  di  utilizzarle  in  caso  di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo non e' richiesta quando  possa  determinare  pericoli  per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti  adeguati   specificamente   autorizzati   dal   Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. 
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse  a
chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se  non  nei  casi
specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza. 
1.5.8. Nei locali di lavoro e  in  quelli  destinati  a  deposito  e'
vietato  adibire,  quali  porte  delle  uscite   di   emergenza,   le
saracinesche a rullo, le  porte  scorrevoli  verticalmente  e  quelle
girevoli su asse centrale. 
1.5.9.  Le  vie  e  le  uscite  di  emergenza,  nonche'  le  vie   di
circolazione e le porte  che  vi  danno  accesso  non  devono  essere
ostruite da oggetti in  modo  da  poter  essere  utilizzate  in  ogni
momento senza impedimenti. 
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate  da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole  e
collocata in luoghi appropriati. 
1.5.11.  Le  vie  e   le   uscite   di   emergenza   che   richiedono
un'illuminazione  devono  essere  dotate   di   un'illuminazione   di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico. 
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per  le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici  rischi
di incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori  devono
avere almeno due scale distinte di  facile  accesso  o  rispondere  a
quanto prescritto dalla  specifica  normativa  antincendio.  Per  gli
edifici gia' costruiti si dovra' provvedere  in  conformita',  quando
non ne esista l'impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza. In
quest'ultimo caso sono disposte le misure  e  cautele  ritenute  piu'
efficienti. Le deroghe gia' concesse  mantengono  la  loro  validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. 
1.5.13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del  1°  gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli
stessi devono avere  un  numero  sufficiente  di  vie  ed  uscite  di
emergenza. 
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi,
degli ambienti di lavoro o di  passaggio,  comprese  le  fosse  ed  i
pozzi, devono essere provviste di solide  coperture  o  di  parapetti
normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando  dette  misure
non siano attuabili, le aperture devono  essere  munite  di  apposite
segnalazioni di pericolo. 
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono  il  passaggio  di
una persona e  che  presentano  pericolo  di  caduta  per  dislivelli
superiori ad un metro, devono essere provviste di solida  barriera  o
munite di parapetto normale. 
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti  di  altezza  non
minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel  locale,
non vi siano condizioni di pericolo. 
1.6. Porte e portoni 
1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,  dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante  il
lavoro. 
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i  materiali  comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti
alle  attivita'  che  si  svolgono  nel  locale  stesso  piu'  di   5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve  essere  apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da  quelle
previste al punto 1.6.2,  la  larghezza  minima  delle  porte  e'  la
seguente: 
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi  occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato  di  una  porta  avente
larghezza minima di m 0,80; 
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi  occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 1,20 che  si  apra  nel  verso
dell'esodo; 
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi  occupati
siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve  essere  dotato
di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta  avente
larghezza minima  di  m  0,80,  che  si  aprano  entrambe  nel  verso
dell'esodo; 
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi  occupati
siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte  previste  al
punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che  si  apra
nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20  per  ogni  50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e  50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 
1.6.4. Il numero complessivo delle porte  di  cui  al  punto  1.6.3.,
lettera d), puo' anche  essere  minore,  purche'  la  loro  larghezza
complessiva non risulti inferiore. 
1.6.5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di  m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 
Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 0,80 e'
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento). 
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
punto 1.5.5, coincidono con le  porte  di  cui  al  punto  1.6.1,  si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5. 
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche  a  rullo,
le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano  altre  porte
apribili verso l'esterno del locale. 
1.6.8. Immediatamente accanto  ai  portoni  destinati  essenzialmente
alla  circolazione  dei  veicoli  devono  esistere,  a  meno  che  il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che devono essere segnalate in modo visibile  ed  essere  sgombre  in
permanenza. 
1.6.9. Le porte e i portoni apribili  nei  due  versi  devono  essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. 
1.6.10.  Sulle  porte  trasparenti  deve  essere  apposto  un   segno
indicativo all'altezza degli occhi. 
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle  porte  e  dei
portoni non sono costituite da  materiali  di  sicurezza  e  c'e'  il
rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso  di  rottura
di  dette  superfici,  queste  devono  essere  protette   contro   lo
sfondamento. 
1.6.12.  Le  porte  scorrevoli  devono  disporre  di  un  sistema  di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 
1.6.13. Le porte ed i portoni  che  si  aprono  verso  l'alto  devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 
1.6.14. Le  porte  ed  i  portoni  ad  azionamento  meccanico  devono
funzionare senza rischi di infortuni per i  lavoratori.  Essi  devono
essere muniti di  dispositivi  di  arresto  di  emergenza  facilmente
identificabili  ed  accessibili   e   poter   essere   aperti   anche
manualmente,   salvo   che   la   loro   apertura   possa    avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di  emergenza  devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente  alla  normativa  vigente.  Esse  devono  poter  essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte. 
1.6.17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio  1993
devono essere provvisti  di  porte  di  uscita  che,  per  numero  ed
ubicazione, consentono la rapida uscita  delle  persone  e  che  sono
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque,  detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati  prima  del  27  novembre  1994  non   si   applicano   le
disposizioni dei  punti  1.6.2.,  1.6.3.,  1.6.4.,  1.6.5.  e  1.6.6.
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte di uscita di detti luoghi di  lavoro  deve  essere  conforme  a
quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero  dalla  licenza  di
abitabilita'. 
1.7 Scale 
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso  agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute  in  modo  da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata  dimensionate  a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 
1.7.1.2.  Dette  scale  ed  i  relativi  pianerottoli  devono  essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o  di  altra  difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono  essere  munite
di almeno un corrimano. 
1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a  m.  5,  fissate  su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a 75 gradi, devono  essere  provviste,  a  partire  da  m.  2,50  dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di  ampiezza  tale  da  impedire  la  caduta
accidentale della persona verso l'esterno. 
1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli  non  deve
distare da questi piu' di cm. 60. 
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno  15  centimetri  dalla  parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. 
1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia  alle  scale  costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta'  costruttive,
devono essere adottate,  in  luogo  della  gabbia,  altre  misure  di
sicurezza atte ad evitare la  caduta  delle  persone  per  un  tratto
superiore ad un metro. 
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto e'  considerato  "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e  resistente  in  buono
stato di conservazione; 
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro; 
1.7.2.1.3 sia costituito  da  almeno  due  correnti,  di  cui  quello
intermedio posto a circa meta' distanza fra quello  superiore  ed  il
pavimento; 
1.7.2.1.4 sia  costruito  e  fissato  in  modo  da  poter  resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo'  essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali  e  della  sua
specifica funzione. 
1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al  piede"  il
parapetto  definito  al  comma  precedente,  completato  con   fascia
continua  poggiante  sul  piano  di  calpestio  ed  alta  almeno   15
centimetri. 
1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti  definiti  ai  punti
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera  e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso  i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. 
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i balconi ed i posti di lavoro o  di  passaggio  sopraelevati  devono
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di  parapetti  normali  con
arresto al piede o di difesa  equivalenti.  Tale  protezione  non  e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00. 
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 
1.8.1. I posti di lavoro e di  passaggio  devono  essere  idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali  in  dipendenza
dell'attivita' lavorativa. 
1.8.2. Ove non sia possibile la  difesa  con  mezzi  tecnici,  devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate. 
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione  e  altri  luoghi  o
impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante  le
loro  attivita'  devono  essere  concepiti  in  modo  tale   che   la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro. 
1.8.4. Le disposizioni  di  cui  ai  punti  1.4.1.,  1.4.2.,  1.4.3.,
1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7.,  1.4.8.,  sono  altresi'  applicabili
alle vie di circolazione principali sul  terreno  dell'impresa,  alle
vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie  di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione  e  sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico. 
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone  di  pericolo
di cui ai punti  1.4.1.,  1.4.2.,  1.4.3.,  1.4.4.,  1.4.5.,  1.4.6.,
1.4.7., 1.4.8.,  si  applicano  per  analogia  ai  luoghi  di  lavoro
esterni. 
1.8.6. I luoghi di lavoro  all'aperto  devono  essere  opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la  luce  del  giorno  non  e'
sufficiente. 
1.8.7. Quando i  lavoratori  occupano  posti  di  lavoro  all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente  possibile,
in modo tale che i lavoratori: 
1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti; 
1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti  esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri; 
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente; 
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere. 
1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza  dei  locali  di
lavoro devono essere sistemati in modo da  ottenere  lo  scolo  delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza. 
1.9 Microclima 
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro  chiusi,  e'  necessario  far  si'  che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli  sforzi  fisici  ai  quali
sono sottoposti i lavoratori, essi  dispongano  di  aria  salubre  in
quantita'  sufficiente  ottenuta   preferenzialmente   con   aperture
naturali e quando cio' non sia possibile, con impianti di areazione. 
1.9.1.2. Se viene utilizzato un  impianto  di  aerazione,  esso  deve
essere sempre  mantenuto  funzionante.  Ogni  eventuale  guasto  deve
essere  segnalato  da  un  sistema  di  controllo,  quando  cio'   e'
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento  dell'aria  o
di ventilazione meccanica, essi  devono  funzionare  in  modo  che  i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. 
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente  sottoposti
a controlli, manutenzione, pulizia  e  sanificazione  per  la  tutela
della salute dei lavoratori. 
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe  comportare  un
pericolo   immediato   per   la   salute   dei   lavoratori    dovuto
all'inquinamento   dell'aria   respirata   deve   essere    eliminato
rapidamente. 
1.9.2. Temperatura dei locali 
1.9.2.1. La temperatura nei locali di  lavoro  deve  essere  adeguata
all'organismo umano durante il tempo  di  lavoro,  tenuto  conto  dei
metodi  di  lavoro  applicati  e  degli  sforzi  fisici  imposti   ai
lavoratori. 
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori  si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa
il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti. 
1.9.2.3. La temperatura dei locali  di  riposo,  dei  locali  per  il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle  mense  e  dei
locali di pronto soccorso  deve  essere  conforme  alla  destinazione
specifica di questi locali. 
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate  devono  essere
tali da evitare un soleggiamento  eccessivo  dei  luoghi  di  lavoro,
tenendo conto del tipo di attivita'  e  della  natura  del  luogo  di
lavoro. 
1.9.2.5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori  contro  le
temperature troppo alte  o  troppo  basse  mediante  misure  tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione. 
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto  destinati  al  riscaldamento
dell'ambiente nei locali  chiusi  di  lavoro  di  cui  al  precedente
articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di  valvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare  la  corruzione
dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi  in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario. 
1.9.3 Umidita' 
1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro  delle  aziende  industriali  nei
quali l'aria e' soggetta ad inumidirsi notevolmente  per  ragioni  di
lavoro, si deve evitare, per quanto e' possibile, la formazione della
nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidita' nei limiti compatibili
con le esigenze tecniche. 
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 
1.10.1. A meno che non sia richiesto  diversamente  dalle  necessita'
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei,  i
luoghi di lavoro devono disporre di  sufficiente  luce  naturale.  In
ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro  devono  essere
dotati di dispositivi  che  consentano  un'illuminazione  artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere  di
lavoratori. 
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di  lavoro  e  delle
vie di circolazione devono essere installati  in  modo  che  il  tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori. 
1.10.3.  I  luoghi  di   lavoro   nei   quali   i   lavoratori   sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre  di  un'illuminazione  di  sicurezza  di
sufficiente intensita'. 
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di  illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza. 
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi  devono  essere
illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare  una
sufficiente visibilita'. 
1.10.6. Nei casi in cui, per  le  esigenze  tecniche  di  particolari
lavorazioni   o   procedimenti,   non   sia   possibile    illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i  posti  indicati  al  punto
1.10.5, si devono adottare adeguate misure  dirette  ad  eliminare  i
rischi  derivanti  dalla  mancanza  e   dalla   insufficienza   della
illuminazione. 
1.10.7. Illuminazione sussidiaria 
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi  di  lavoro  devono
esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in  caso  di
necessita'. 
1.10.7.2.  Detti  mezzi  devono  essere  tenuti  in  posti  noti   al
personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati  alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego. 
1.10.7.3. Quando siano presenti piu' di  100  lavoratori  e  la  loro
uscita all'aperto in  condizioni  di  oscurita'  non  sia  sicura  ed
agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed  immediato  del  governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione  sussidiaria  deve
essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare  immediatamente
in funzione in caso di necessita' e  a  garantire  una  illuminazione
sufficiente per intensita', durata, per numero e distribuzione  delle
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di  illuminazione
costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo  da
entrare automaticamente in  funzione,  i  dispositivi  di  accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni  sull'uso  dei
mezzi stessi devono  essere  rese  manifeste  al  personale  mediante
appositi avvisi. 
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita  all'aperto  del
personale deve, qualora  sia  necessario  ai  fini  della  sicurezza,
essere   disposto   prima   dell'esaurimento   delle   fonti    della
illuminazione sussidiaria. 
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione  del  lavoro  anche  in
caso  di  mancanza  dell'illuminazione  artificiale  normale,  quella
sussidiaria  deve  essere  fornita  da  un  impianto  fisso  atto   a
consentire la prosecuzione del lavoro in  condizioni  di  sufficiente
visibilita'. 
1.11. Locali di riposo e refezione 
1.11.1. Locali di riposo 
1.11.1.1.  Quando  la  sicurezza  e   la   salute   dei   lavoratori,
segnatamente  a  causa  del  tipo  di  attivita',  lo  richiedono,  i
lavoratori devono poter disporre di un locale  di  riposo  facilmente
accessibile. 
1.11.1.2. La disposizione di cui punto 1.11.1.1 non si applica quando
il personale lavora in uffici o in  analoghi  locali  di  lavoro  che
offrono equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa. 
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni  sufficienti  ed
essere dotati di un numero  di  tavoli  e  sedili  con  schienale  in
funzione del numero dei lavoratori. 
1.11.1.4. Quando il tempo di  lavoro  e'  interrotto  regolarmente  e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione  del  personale  altri  locali  affinche'  questi  possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel  caso  in  cui  la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. 
1.11.1.5. L'organo di  vigilanza  puo'  prescrivere  che,  anche  nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo  ai  dipendenti  di
lavorare stando a  sedere  ogni  qualvolta  cio'  non  pregiudica  la
normale esecuzione del lavoro. 
1.11.2. Refettorio 
1.11.2.1. Salvo quanto e' disposto al  punto  1.14.1.  per  i  lavori
all'aperto, le aziende nelle quali piu' di  30  dipendenti  rimangono
nell'azienda durante gli intervalli  di  lavoro,  per  la  refezione,
devono avere uno o piu' ambienti  destinati  ad  uso  di  refettorio,
muniti di sedili e di tavoli. 
1.11.2.2.  I  refettori  devono  essere  ben  illuminati,  aerati   e
riscaldati nella  stagione  fredda.  Il  pavimento  non  deve  essere
polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. 
1.11.2.3. L'organo di vigilanza puo' in tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro  dall'obbligo  di  cui  al  punto  1.11.2.1,  quando
riconosce che non sia necessario. 
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti  a  materie
insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui  l'organo
di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti  nei
locali di lavoro ed anche di rimanervi  durante  il  tempo  destinato
alla refezione. 
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande 
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo  di  conservare  in
adatti posti fissi le loro vivande, di  riscaldarle  e  di  lavare  i
relativi recipienti. 
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. 
1.11.3.3. E'  tuttavia  consentita  la  somministrazione  di  modiche
quantita' di vino  e  di  birra  nei  locali  di  refettorio  durante
l'orario dei pasti. 
1.11.4. Le donne incinte e le madri che  allattano  devono  avere  la
possibilita' di  riposarsi  in  posizione  distesa  e  in  condizioni
appropriate. 
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
1.12.1. Locali appositamente destinati  a  spogliatoi  devono  essere
messi a disposizione dei lavoratori quando  questi  devono  indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni  di  salute  o  di
decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere  distinti  fra  i  due  sessi  e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino  a  cinque
dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi;  in
tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati  dal  personale  dei
due  sessi,  secondo  oppotuni  turni   prestabiliti   e   concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro. 
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere  una  capacita'
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro  aerati,
illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie,  riscaldati  durante  la
stagione fredda e muniti di sedili. 
1.12.4. Gli spogliatoi  devono  essere  dotati  di  attrezzature  che
consentono a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i  propri
indumenti durante il tempo di lavoro. 
1.12.5.  Qualora  i  lavoratori  svolgano   attivita'   insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori  contenenti  in  sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonche'  in  quelle  dove  si  usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti  o  comunque  pericolose,
gli armadi per gli indumenti da  lavoro  devono  essere  separati  da
quelli per gli indumenti privati. 
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun  lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al  punto  1.12.4.  per
poter riporre i propri indumenti. 
1.13. Servizi igienico assistenziali 
1.13.1. Acqua 
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze  deve
essere  messa  a  disposizione  dei  lavoratori  acqua  in  quantita'
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 
1.13.1.2. Per la  provvista,  la  conservazione  e  la  distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le  norme  igieniche  atte  ad  evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. 
1.13.2. Docce 
1.13.2.1. Docce sufficienti ed  appropriate  devono  essere  messe  a
disposizione  dei  lavoratori  quando  il  tipo  di  attivita'  o  la
salubrita' lo esigono. 
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli  stessi.  Le  docce  e  gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 
1.13.2.3.  I  locali  delle  docce  devono  essere  riscaldati  nella
stagione fredda ed avere  dimensioni  sufficienti  per  permettere  a
ciascun lavoratore  di  rivestirsi  senza  impacci  e  in  condizioni
appropriate di igiene. 
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di  acqua  corrente  calda  e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
1.13.3. Gabinetti e lavabi 
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti
di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle  docce,  di
gabinetti e di lavabi con acqua  corrente  calda,  se  necessario,  e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
1.13.3.2.  Per  uomini  e  donne  devono  essere  previsti  gabinetti
separati; quando cio' sia impossibile a causa di vincoli  urbanistici
o architettonici e nelle aziende che  occupano  lavoratori  di  sesso
diverso in numero non superiore a dieci, e' ammessa  un'utilizzazione
separata degli stessi. 
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali: 
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori,  agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai  dormitori  ed  in  genere  ai
servizi di igiene e di benessere  per  i  lavoratori,  devono  essere
mantenuti in stato di  scrupolosa  pulizia,  a  cura  del  datore  di
lavoro. 
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprieta'  i  locali,
le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente. 
1.14. Dormitori 
1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere  messo
a disposizione dei lavoratori un locale in  cui  possano  ricoverarsi
durante le intemperie e nelle ore  dei  pasti  o  dei  riposi.  Detto
locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo,  e  deve  essere
riscaldato durante la stagione fredda. 
1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso
di dormitorio stabile devono possedere i  requisiti  di  abitabilita'
prescritti per  le  case  di  abitazione  della  localita'  ed  avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene.  Essi
devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere  forniti  di
luce artificiale in quantita' sufficiente, di latrine, di  acqua  per
bere e per lavarsi e di cucina,  in  tutto  rispondenti  alle  stesse
condizioni indicate nel presente decreto per  gli  impianti  analoghi
annessi ai locali di lavoro. 
1.14.2.2. In detti locali e' vietata  l'illuminazione  a  gas,  salvo
casi speciali  e  con  l'autorizzazione  e  le  cautele  che  saranno
prescritte dall'organo di vigilanza. 
1.14.3. Per i lavori in aperta campagna,  lontano  dalle  abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro
deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli agenti atmosferici. Nel caso in cui  la  durata  dei  lavori  non
superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni  nelle  altre
stagioni, possono essere destinate ad uso di  dormitorio  costruzioni
di fortuna costruite in  tutto  o  in  parte  di  legno  o  di  altri
materiali idonei ovvero tende, a  condizione  che  siano  ben  difese
dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici. 
1.14.4.1. Quando la durata  dei  lavori  superi  i  15  giorni  nella
stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre  stagioni,  il  datore  di
lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu' idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti. 
1.14.4.2.  Le  costruzioni  per  dormitorio  devono  rispondere  alle
seguenti condizioni: 
1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e
donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia; 
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene  asciutto  e  sistemato  in  guisa  da  non  permettere  ne'  la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno; 
1.14.4.2.3. essere costruite in  tutte  le  loro  parti  in  modo  da
difendere bene l'ambiente interno contro gli  agenti  atmosferici  ed
essere riscaldate durante la stagione fredda; 
1.14.4.2.4.  avere  aperture  sufficienti  per  ottenere  una  attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura; 
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna; 
1.14.4.2.6. nelle  zone  acquitrinose  infestate  dalla  presenza  di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi. 
1.14.4.3. La superficie dei dormitori non  puo'  essere  inferiore  a
3,50 metri quadrati per persona. 
1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato  un  letto,  una
branda o una cuccetta arredate  con  materasso  o  saccone,  cuscino,
lenzuola, federe e coperte  sufficienti  ed  inoltre  di  sedile,  un
attaccapanni ed una mensolina. 
1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui  al  punto  1.14.2.1  vale  la
norma prevista dal punto 1.14.4.2.1. 
1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con  essi,
vi  devono  essere  convenienti  locali  per  uso  di  cucina  e   di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale. 
 
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI 
 
2.1. Difesa dagli agenti nocivi: 
2.1.1. Ferme restando le norme di cui  al  regio  decreto  9  gennaio
1927, n. 147, e successive modificazioni, le  materie  prime  non  in
corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta'
tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato  liquido  o  se
sono facilmente solubili  o  volatili,  devono  essere  custoditi  in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. 
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano essere nocive alla salute o svolgere  emanazioni  sgradevoli,
non devono essere  accumulate  nei  locali  di  lavoro  in  quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. 
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi  che  servono  alla  lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere  lavati  frequentemente  e,  ove
occorra, disinfettati. 
2.1.4. Il datore di lavoro e' tenuto ad  effettuare,  ogni  qualvolta
sia possibile,  le  lavorazioni  pericolose  o  insalubri  in  luoghi
separati, allo scopo di non esporvi  senza  necessita'  i  lavoratori
addetti ad altre lavorazioni. 
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o
tossici  od  infiammabili  ed  in  quelli  nei  quali  si  sviluppano
normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve
adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per  quanto  e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione. 
2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi  deve  farsi,  per
quanto  e'  possibile,  immediatamente  vicino  al  luogo   dove   si
producono. 
2.1.6.1.  Nell'ingresso  di  ogni  stabilimento  o  luogo  dove,   in
relazione  alla   fabbricazione,   manipolazione,   utilizzazione   o
conservazione di materie o prodotti, sussistano  specifici  pericoli,
deve essere esposto un estratto delle norme  di  sicurezza  contenute
nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi
alle lavorazioni che sono eseguite. 
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove  sono
effettuate operazioni che  presentano  particolari  pericoli,  devono
essere  esposte  le  disposizioni  e  le  istruzioni  concernenti  la
sicurezza delle specifiche lavorazioni. 
2.1.7. Le  operazioni  che  presentano  pericoli  di  esplosioni,  di
incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e  di  irradiazioni
nocive devono effettuarsi in locali o luoghi  isolati,  adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo. 
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per
quanto  tecnicamente  possibile  impedito  o  ridotto  al  minimo  il
formarsi di concentrazioni pericolose  o  nocive  di  gas,  vapori  o
polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o  tossici;  in  quanto
necessario, deve essere provveduto ad una  adeguata  ventilazione  al
fine di evitare dette concentrazioni. 
2. 1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro  o  di  passaggio,  quando  i
vapori ed i  gas  che  possono  svilupparsi  costituiscono  pericolo,
devono  essere  installati   apparecchi   indicatori   e   avvisatori
automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni  o
delle condizioni pericolose.  Ove  cio'  non  sia  possibile,  devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni. 
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive  devono
essere raccolti durante la lavorazione  ed  asportati  frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei  quali  non  possano
costituire pericolo. 
2.1.10.1. Il trasporto e  l'impiego  delle  materie  e  dei  prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi tali da impedire  che  i  lavoratori  ne  vengano  a  diretto
contatto. 
2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di  lavorazione  non  consentano
l'attuazione della norma di cui al punto  precedente,  devono  essere
messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di  protezione,
in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo III, Capo II. 
2.1.11.1. Negli stabilimenti o  luoghi  in  cui  si  producono  o  si
manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata  di
mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua  corrente  o  recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti. 
2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento  da  liquidi
corrosivi, devono essere installati,  nei  locali  di  lavorazione  o
nelle immediate vicinanze, bagni o  docce  con  acqua  a  temperatura
adeguata. 
2.1.12. In caso di  spandimento  di  liquidi  corrosivi,  questi  non
devono essere assorbiti con stracci, segatura  o  con  altre  materie
organiche, ma eliminati con lavaggi  di  acqua  o  neutralizzati  con
materie idonee. 
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e
3.2.2.  devono  essere  osservate,  nella  parte   applicabile,   per
l'accesso agli ambienti o luoghi, specie  sotterranei,  ai  cunicoli,
fogne, pozzi, sottotetti, nei  quali  esista  o  sia  da  temersi  la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti. 
2.2. Difesa contro le polveri 
2.2.1. Nei lavori che danno  luogo  normalmente  alla  formazione  di
polveri di qualunque  specie,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine  devono  tenere  conto  della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. 
2.2.3. Ove non  sia  possibile  sostituire  il  materiale  di  lavoro
polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi  in  apparecchi
chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e  di  raccolta  delle
polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve  essere
effettuata, per quanto e' possibile, immediatamente vicino  al  luogo
di produzione delle polveri. 
2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche  di  prevenzione
indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 
2.2.5.  Qualunque  sia  il  sistema  adottato  per  la   raccolta   e
l'eliminazione delle polveri,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti tecnici indicati ai punti  precedenti,  e  non  possano
essere causa  di  danno  o  di  incomodo  al  vicinato,  l'organo  di
vigilanza puo' esonerare il datore di lavoro dagli obblighi  previsti
dai  punti  precedenti,  prescrivendo,  in  sostituzione,   ove   sia
necessario, mezzi personali di protezione. 
2.2.7.  I  mezzi  personali  possono   altresi'   essere   prescritti
dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti  previsti
ai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo, in quelle operazioni in
cui,  per  particolari  difficolta'  d'ordine  tecnico,  i   predetti
provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la  protezione
dei lavoratori contro le polveri. 
 
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 
 
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i  recipienti,  quali  vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori  per  operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio  dell'impianto  o  dell'apparecchio,   devono   essere
provvisti di aperture di accesso  aventi  dimensioni  tali  da  poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. 
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
punto precedente, chi sovraintende ai  lavori  deve  assicurarsi  che
nell'interno non esistano gas  o  vapori  nocivi  o  una  temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee. 
3.2.2.  Colui  che  sovraintende  deve,  inoltre,  provvedere  a  far
chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi  dei  condotti
in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare  i  tratti  di
tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti  ed  a
far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli. 
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti  devono  essere  assistiti  da  altro  lavoratore,   situato
all'esterno presso l'apertura di accesso. 
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi  predetti  e'
disagevole, i lavoratori che  vi  entrano  devono  essere  muniti  di
cintura  di  sicurezza  con  corda  di  adeguata  lunghezza   e,   se
necessario,  di   apparecchi   idonei   a   consentire   la   normale
respirazione. 
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi  la
presenza anche di gas, vapori o polveri  infiammabili  od  esplosivi,
oltre  alle  misure  indicate  nell'articolo  precedente,  si  devono
adottare cautele atte  ad  evitare  il  pericolo  di  incendio  o  di
esplosione,  quali  la  esclusione  di  fiamme   libere,   di   corpi
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e  di  calzature  con
chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di  lampade,  queste  devono
essere di sicurezza. 
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti  con  i  bordi  a
livello o ad altezza  inferiore  a  cm.  90  dal  pavimento  o  dalla
piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o  le  materie
contenute, essere difese, su  tutti  i  lati  mediante  parapetto  di
altezza non minore di cm.  90,  a  parete  piena  o  con  almeno  due
correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento. 
3.4.2. Quando per esigenze della  lavorazione  o  per  condizioni  di
impianto non sia possibile applicare il parapetto  di  cui  al  punto
3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere  provviste
di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo  di
caduta dei lavoratori entro di essi. 
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli  stabilimenti  e  dei
cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono  da
piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico,  la
difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza  non  minore  di  un
metro. 
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non  si  applica
quando le vasche, le canalizzazioni,  i  serbatoi  ed  i  recipienti,
hanno una profondita' non superiore a  metri  uno  e  non  contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele. 
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una  profondita'
di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso  al
fondo, qualora non sia  possibile  predisporre  la  scala  fissa  per
l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate  scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta. 
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in  modo
che: 
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; 
3.6.1.2 in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu'  rapido
svuotamento delle loro parti. 
3.6.2. Quando esistono piu'  tubazioni  o  canalizzazioni  contenenti
liquidi o gas nocivi o  pericolosi  di  diversa  natura,  esse  e  le
relative  apparecchiature  devono  essere  contrassegnate,  anche  ad
opportuni intervalli se  si  tratta  di  reti  estese,  con  distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto  ai  lavoratori
mediante tabella esplicativa. 
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni  chiuse,  quando  costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste di dispositivi, quali valvole,  rubinetti,  saracinesche  e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di  determinati  tratti  in
caso di necessita'. 
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci  di  sviluppare  gas  o
vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire  la  sicurezza  dei
lavoratori, essere provvisti di appropriati  dispositivi  o  impianti
accessori, quali  chiusure,  impianti  di  ventilazione,  valvole  di
esplosione. 
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie  tossiche,
corrosive o altrimenti pericolose,  compresa  l'acqua  a  temperatura
ustionante, devono essere provvisti: 
3.9.1.1. di chiusure che per i  liquidi  e  materie  tossiche  devono
essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi  e  materie  dannose
essere tali da impedire che i lavoratori possano  venire  a  contatto
con il contenuto; 
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di  troppo  pieno  per  impedire  il
rigurgito o traboccamento. 
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al  punto
3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza. 
3.10. I  recipienti  adibiti  al  trasporto  dei  liquidi  o  materie
infiammabili, corrosive, tossiche o comunque  dannose  devono  essere
provvisti: 
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure  ed  agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento; 
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie,  anelli,  impugnature,
atti a rendere sicuro ed agevole il loro  impiego,  in  relazione  al
loro uso particolare; 
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto. 
3.11.1. I recipienti di cui al punto  3.10.,  compresi  quelli  vuoti
gia' usati, devono essere conservati in posti  appositi  e  separati,
con l'indicazione di pieno o vuoto  se  queste  condizioni  non  sono
evidenti. 
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati  ad  essere  reimpiegati  per  le
stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi
innocui  mediante  appropriati  lavaggi  a  fondo,  oppure  distrutti
adottando le necessarie cautele. 
3.11.3. In ogni caso e' vietato usare  recipienti  che  abbiano  gia'
contenuto liquidi infiammabili  o  suscettibili  di  produrre  gas  o
vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi  diversi
da quelli originari, senza che si sia provveduto  ad  una  preventiva
completa bonifica del loro  interno,  con  la  eliminazione  di  ogni
traccia del  primitivo  contenuto  o  dei  suoi  residui  o  prodotti
secondari di trasformazione. 
 
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE 
 
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono  pericoli  specifici
di incendio: 
4.1.1. e' vietato fumare; 
4.1.2. e' vietato usare  apparecchi  a  fiamma  libera  e  manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee  misure
di sicurezza; 
4.1.3. devono essere predisposti  mezzi  ed  impianti  di  estinzione
idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono  essere
usati,  in  essi  compresi  gli  apparecchi  estintori  portatili   o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei  mesi
da personale esperto; 
4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento  di  incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente  di  temperatura  o  da  svolgere  gas
infiammabili o nocivi. 
4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici  non  devono
essere usate in prossimita'  di  conduttori,  macchine  e  apparecchi
elettrici sotto tensione. 
4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e  4.2.2  devono  essere  resi
noti al personale mediante avvisi. 
4.3. Le aziende  e  le  lavorazioni  nelle  quali  si  producono,  si
impiegano,  si  sviluppano  o  si  detengono  prodotti  infiammabili,
incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed
altre ragioni presentano in caso di incendio gravi  pericoli  per  la
incolumita' dei lavoratori sono soggette, ai fini  della  prevenzione
degli incendi, al controllo del Comando provinciale  dei  vigili  del
fuoco competente per territorio ad esclusione delle attivita'  svolte
dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero  provvede
ai  controlli  e  all'attuazione  di  idonee  misure  a  salvaguardia
dell'incolumita'  dei  lavoratori  in  conformita'  ai  provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi. 
4.4.1.  I  progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni  di  cui  al
precedente punto o di modifiche di  quelli  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, devono essere  sottoposti  al
preventivo parere di conformita' sui progetti, da parte  del  Comando
provinciale dei vigili del fuoco al quale dovra' essere richiesta  la
visita  di  controllo  ad  impianto  o  costruzione  ultimati,  prima
dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di  cui  all'art.
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. 
4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato  al
rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate  con
decreto del Presidente della Repubblica  da  emanarsi  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. 
4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito  e  trasporto  di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi  sia  pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le  macchine,  gli  attrezzi,
gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel  loro  uso  dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille. 
4.5.2.  Idonee  misure  contro  i  riscaldamenti  pericolosi   o   la
produzione di scintille devono adottarsi nella scelta  ed  ubicazione
dei locali e dei posti di lavoro  e  relativo  arredamento,  rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore. 
4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento  dei
lavoratori. 
4.6.1.  Il  riscaldamento  dei  locali  nei  quali  si  compiono   le
operazioni o esistono  i  rischi  per  fabbricazione,  manipolazione,
deposito e trasporto di materie  infiammabili  od  esplodenti  e  nei
luoghi ove vi sia  pericolo  di  esplosione  o  di  incendio  per  la
presenza di gas, vapori o  polveri,  esplosivi  o  infiammabili  deve
essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli  elementi
generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere  temperature
capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti. 
4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e  le  altre
aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette  contro
la penetrazione dei raggi solari. 
4.7.1.  Nei  locali  di  cui  al  punto  precedente   devono   essere
predisposte nelle pareti o nei  solai  adeguate  superfici  di  minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni. 
4.7.2. Dette superfici possono essere  anche  costituite  da  normali
finestre o da intelaiature a  vetri  cieche  fissate  a  cerniera  ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione. 
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere
disposte in modo  che  il  loro  eventuale  funzionamento  non  possa
arrecare danno alle persone. 
4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono  differenti  qualita'  di
gas non esplosivi ne' infiammabili  di  per  se  stessi,  ma  le  cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono alla preparazione di ciascuna qualita' di gas  devono  essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro. 
4.8.2. La disposizione di cui al  punto  precedente  non  si  applica
quando i diversi gas sono prodotti  contemporaneamente  dallo  stesso
processo, sempreche' siano adottate  idonee  misure  per  evitare  la
formazione di miscele pericolose. 
4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di  reagire  fra  di  loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono  essere  immagazzinati  e  conservati  in  luoghi   o   locali
sufficientemente areati e distanziati ed  adeguatamente  isolati  gli
uni dagli altri. 
4.10.  I  dispositivi  di  aspirazione  per  gas,  vapori  e  polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti  in  applicazione  del
punto 2.1.8.1., quanto se  costituenti  elementi  degli  impianti  di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti: 
4.10.1.  essere  provvisti  di  valvole  di   esplosione,   collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare  danno  alle
persone in caso di funzionamento; 
4.10.2. avere tutte le parti metalliche  collegate  fra  loro  ed  il
relativo complesso collegato elettricamente a terra; 
4.10.3. essere provvisti, in  quanto  necessario,  di  mezzi  per  la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili; 
4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e  le  polveri
non possono essere causa di pericolo. 
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi  gas,  vapori  o
polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono  essere
adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualita'  di  gas,
vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee  ad  evitare  i
pericoli di esplosione. 
 
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE 
 
6.1. Abitazioni e dormitori: 
6.1.1. Ferme restando le disposizioni  relative  alle  condizioni  di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico: 
6.1.1.1 grotte naturali od artificiali  o  costruzioni  di  qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia; 
6.1.1.2 capanne costruite in tutto o  in  parte  con  paglia,  fieno,
canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre  costruzioni  di
ventura. 
6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i  soli  lavori
non continuativi, ne' periodici che si devono eseguire  in  localita'
distanti piu' di cinque chilometri dal centro abitato,  per  il  qual
caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3.. 
6.1.3. E' fatta pure eccezione per i  ricoveri  dei  pastori,  quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano cambiare col mutare delle zone  a  questo  di  mano  in  mano
assegnate. 
6.2. Dormitori temporanei: 
6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad  uso  di  dormitorio
dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere  periodico,
devono rispondere alle condizioni prescritte per  le  costruzioni  di
cui  ai  punti  1.14.4.1.,   1.14.4.2.,   1.14.4.2.1.,   1.14.4.2.2.,
1.14.4.2.3.,  1.14.4.2.4.,   1.14.4.2.5.,   1.14.4.2.6.,   1.14.4.3.,
1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente allegato. 
6.2.2.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che  i  dormitori
dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6.,  quando
li ritenga necessari in relazione  alla  natura  e  alla  durata  dei
lavori, nonche' alle condizioni locali. 
6.3. Acqua: 
6.3.1.  Per  la  provvista,  la  conservazione  e  la   distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere  osservate  le  norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie. 
6.4. Acquai e latrine: 
6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro  ad  ogni
famiglia di lavoratori  devono  essere  provviste  di  acquaio  e  di
latrina. 
6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei  lavatoi  e  degli  abbeveratoi
devono essere costruiti in  modo  che  le  acque  siano  versate  nel
terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione,  nonche'
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. 
6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti  in  bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas. 
6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente  con
le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano  a  chiusura
idraulica. 
6.5. Stalle e concimaie: 
6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i  locali  di
abitazione o con i dormitori. 
6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti  devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas. 
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di fossetti di scolo per le deiezioni  liquide,  da  raccogliersi  in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene. 
6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le  stalle  non  devono  avere
aperture nella stessa  facciata  ove  si  aprono  le  finestre  delle
abitazioni o dei dormitori a distanza minore  di  3  metri  in  linea
orizzontale. 
6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza  non
minore di 25 metri dalle  abitazioni  o  dai  dormitori  nonche'  dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. 
6.5.6. Qualora, per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza  puo'
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori. 
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi: 
6.6.1.  Le  aziende  devono  altresi'  tenere  a   disposizione   dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive. 
6.6.2. Nelle attivita' concernenti il  diserbamento,  la  distruzione
dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la  distruzione
dei topi o di altri animali nocivi, nonche' in quelle concernenti  la
prevenzione e la cura delle malattie  infettive  del  bestiame  e  le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti  infetti  ed,  in
genere, nei lavori in  cui  si  adoperano  o  si  producono  sostanze
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla  salute  dei
lavoratori, devono essere  osservate  le  disposizioni  contenute  ai
punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..