(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
 
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE  ATTREZZATURE  DI  LAVORO  COSTRUITE  IN
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  REGOLAMENTARI  DI  RECEPIMENTO
DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A  DISPOSIZIONE  DEI
    LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. 
 
                               PARTE I 
 
  REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
1. Osservazioni di carattere generale 
1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorche'  esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 
1.2 Eventuali disposizioni concernenti l'uso di  talune  attrezzature
di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne
l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici. 
2. Sistemi e dispositivi di comando 
2.1. I sistemi di comando  devono  essere  sicuri  ed  essere  scelti
tenendo  conto  dei  guasti,  dei  disturbi  e  delle  sollecitazioni
prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura. 
I  dispositivi  di  comando  di  un'attrezzatura  di  lavoro   aventi
un'incidenza sulla  sicurezza  devono  essere  chiaramente  visibili,
individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. 
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone
pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando,
quali ad es. gli arresti di emergenza, le consolle  di  apprendimento
dei robot, ecc, e disposti in modo che  la  loro  manovra  non  possa
causare rischi  supplementari.  Essi  non  devono  comportare  rischi
derivanti da una manovra accidentale. 
Se necessario, dal  posto  di  comando  principale  l'operatore  deve
essere in grado di accertarsi  dell'assenza  di  persone  nelle  zone
pericolose. Se cio' non dovesse essere possibile, qualsiasi messa  in
moto   dell'attrezzatura   di   lavoro    deve    essere    preceduta
automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro  e/o  visivo.  La
persona esposta  deve  avere  il  tempo  e/o  i  mezzi  di  sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi  causati  dalla  messa  in  moto  e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. 
I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se  necessario  in
rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario. 
I motori soggetti a variazioni di velocita' che possono essere  fonte
di pericolo devono  essere  provvisti  di  regolatore  automatico  di
velocita', tale da impedire che questa superi i limiti  prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali  il
mancato funzionamento. 
Quando  una  scorretta  sequenza  delle  fasi   della   tensione   di
alimentazione  puo'  causare  una  condizione  pericolosa   per   gli
operatori e le persone esposte  o  un  danno  all'attrezzatura,  deve
essere fornita una protezione affinche'  sia  garantita  la  corretta
sequenza delle fasi di alimentazione. 
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata
soltanto mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di  comando
concepito a tal fine. 
Lo stesso vale: 
- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua
origine, 
- per il comando  di  una  modifica  rilevante  delle  condizioni  di
funzionamento (ad esempio, velocita',  pressione,  ecc.),  salvo  che
questa rimessa in moto o modifica di velocita'  non  presenti  nessun
pericolo per il lavoratore esposto. 
Questa disposizione non si applica quando la rimessa  in  moto  o  la
modifica delle condizioni di funzionamento  risultano  dalla  normale
sequenza di un ciclo automatico. 
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo
di comando che  ne  permetta  l'arresto  generale  in  condizioni  di
sicurezza. 
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata  di  un  dispositivo  di
comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi  esistenti,
tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in
modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine
di  arresto  dell'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  prioritario
rispetto  agli  ordini  di  messa   in   moto.   Ottenuto   l'arresto
dell'attrezzatura  di  lavoro,  o  dei  suoi   elementi   pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. 
2.4. Se  cio'  e'  appropriato  e  funzionale  rispetto  ai  pericoli
dell'attrezzatura  di  lavoro  e  del  tempo  di   arresto   normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita  di  un  dispositivo  di
arresto di emergenza. 
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il 
funzionamento 
3.1. Un'attrezzatura di  lavoro  che  presenti  pericoli  causati  da
cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita  di  dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli. 
3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o  di  rottura  di
elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare  seri
pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori,  devono  essere
prese le misure di protezione appropriate. 
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. 
4.1. Un'attrezzatura  di  lavoro  che  comporti  pericoli  dovuti  ad
emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni  di  polveri,
fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate  nell'attrezzatura
di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi  di  ritenuta
e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. 
5. Stabilita' 
5.1. Qualora cio' risulti necessario ai fini della sicurezza o  della
salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i  loro  elementi
debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi. 
6. Rischi dovuti agli elementi mobili 
6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di  lavoro  presentano
rischi di contatto meccanico  che  possono  causare  incidenti,  essi
devono essere dotati  di  protezioni  o  di  sistemi  protettivi  che
impediscano  l'accesso  alle  zone  pericolose  o  che  arrestino   i
movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere  alle  zone  in
questione. 
Le protezioni ed i sistemi protettivi: 
- devono essere di costruzione robusta, 
- non devono provocare rischi supplementari, 
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, 
- devono essere  situati  ad  una  sufficiente  distanza  dalla  zona
pericolosa, 
- non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro, 
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione
e/o  la  sostituzione  degli  attrezzi,  nonche'  per  i  lavori   di
manutenzione, limitando pero' l'accesso unicamente  al  settore  dove
deve essere effettuato il lavoro  e,  se  possibile,  senza  che  sia
necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo. 
6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione  non  sia
possibile conseguire una efficace  protezione  o  segregazione  degli
organi  lavoratori  e  delle  zone  di  operazione  pericolose  delle
attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per  eliminare
o  ridurre  il  pericolo,   quali   idonei   attrezzi,   alimentatori
automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina  e
congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo. 
6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi  lavoratori,
delle zone di  operazione  e  degli  altri  organi  pericolosi  delle
attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti
di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di
un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto  e
di movimento della attrezzatura di lavoro tale che: 
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura
di lavoro e' in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro
all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo; 
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo
non e' nella posizione di chiusura. 
6.4. Nei casi previsti  nei  punti  6.2  e  6.5,  quando  gli  organi
lavoratori  non  protetti  o  non  completamente   protetti   possono
afferrare,  trascinare  o  schiacciare  e  sono  dotati  di  notevole
inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre
ad avere l'organo di comando a immediata  portata  delle  mani  o  di
altre parti del corpo  del  lavoratore,  deve  comprendere  anche  un
efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel  piu'  breve
tempo possibile. 
6.5.  Quando  per  effettive  esigenze  della  lavorazione  non   sia
possibile  proteggere  o  segregare  in  modo  completo  gli   organi
lavoratori e le zone di operazione pericolose delle  attrezzature  di
lavoro, la parte di organo lavoratore o di  zona  di  operazione  non
protetti deve essere limitata al minimo indispensabile  richiesto  da
tali esigenze e devono adottarsi misure  per  ridurre  al  minimo  il
pericolo. 
7. Illuminazione 
7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione  di
un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati  in
funzione dei lavori da effettuare. 
8.Temperature estreme 
8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a  temperatura  elevata  o
molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i  rischi
di contatti o di prossimita' a danno dei lavoratori. 
9. Segnalazioni, indicazioni. 
9.1. I dispositivi di  allarme  dell'attrezzatura  di  lavoro  devono
essere ben visibili e le relative  segnalazioni  comprensibili  senza
possibilita' di errore. 
9.2. L'attrezzatura di lavoro  deve  recare  gli  avvertimenti  e  le
indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori. 
9.3.  Gli  strumenti   indicatori,   quali   manometri,   termometri,
pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e  mantenuti
in modo  che  le  loro  indicazioni  siano  chiaramente  visibili  al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio. 
9.4.  Le  macchine  e  gli  apparecchi   elettrici   devono   portare
l'indicazione della tensione, dell'intensita' e del tipo di  corrente
e delle altre eventuali caratteristiche  costruttive  necessarie  per
l'uso. 
9.5. Ogni  inizio  ed  ogni  ripresa  di  movimento  di  trasmissioni
inseribili senza arrestare il  motore  che  comanda  la  trasmissione
principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto. 
10. Vibrazioni 
10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e
mantenute in modo da evitare scuotimenti  o  vibrazioni  che  possano
pregiudicare la loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e la
stabilita' degli edifici. 
10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano  inerenti  ad  una
specifica funzione tecnologica dell'attrezzatura  di  lavoro,  devono
adottarsi le necessarie misure o cautele affinche' cio'  non  sia  di
pregiudizio alla stabilita'  degli  edifici  od  arrechi  danno  alle
persone. 
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. 
11.1. Le operazioni di manutenzione devono  poter  essere  effettuate
quando l'attrezzatura di lavoro e' ferma. Se cio' non  e'  possibile,
misure di  protezione  appropriate  devono  poter  essere  prese  per
l'esecuzione di queste operazioni oppure  esse  devono  poter  essere
effettuate al di fuori delle zone pericolose. 
11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita  di  dispositivi
chiaramente identificabili che consentano  di  isolarla  da  ciascuna
delle sue fonti di energia. 
Il  ripristino  dell'alimentazione  deve  essere  possibile  solo  in
assenza di pericolo per i lavoratori interessati. 
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono  poter
accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate. 
11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento,
registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e  manutenzione,
richiedono che il lavoratore si introduca in esse  o  sporga  qualche
parte del corpo fra organi che possono entrare in  movimento,  devono
essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo  assoluto  la
posizione di fermo dell'attrezzatura di  lavoro  e  dei  suoi  organi
durante l'esecuzione di dette operazioni. Devono  altresi'  adottarsi
le necessarie misure e cautele affinche' l'attrezzatura di  lavoro  o
le sue parti non siano messe in moto da altri. 
12. Incendio ed esplosione 
12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono  essere  realizzate  in
maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio  o
di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa. 
12.2. Tutte le attrezzature di lavoro  devono  essere  realizzate  in
maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione
dell'attrezzatura  stessa  e  delle  sostanze   prodotte,   usate   o
depositate nell'attrezzatura di lavoro. 
 
                              PARTE II 
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI  APPLICABILI  AD  ATTREZZATURE  DI  LAVORO
                             SPECIFICHE 
 
1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione 
1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti  a  pressione  di
liquidi, gas, vapori, e loro  miscele,  devono  essere  progettati  e
costruiti in conformita'  ai  requisiti  di  resistenza  e  idoneita'
all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in
particolare i rischi dovuti alla pressione ed  alla  temperatura  del
fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura
e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa 
2  Prescrizioni  applicabili  ad  attrezzature  di   lavoro   mobili,
semoventi o no. 
2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono  essere
strutturate in modo tale da ridurre  i  rischi  per  il  lavoratore/i
durante lo spostamento. 
Deve essere previsto anche il  rischio  che  il  lavoratore  venga  a
contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato. 
2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i  suoi
accessori  e/o  traini  possa  provocare  rischi  specifici,   questa
attrezzatura di  lavoro  deve  essere  realizzata  in  modo  tale  da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. 
Nel caso in cui tale bloccaggio non  possa  essere  impedito,  dovra'
essere presa  ogni  precauzione  possibile  per  evitare  conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori. 
2.3 Se  gli  organi  di  trasmissione  di  energia  accoppiabili  tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e  di  rovinarsi
strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio. 
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo  devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: 
- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro, 
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora  il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro, 
- ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. 
Queste   strutture   di   protezione   possono    essere    integrate
all'attrezzatura di lavoro. 
Queste   strutture   di   protezione   non   sono   obbligatorie   se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata  durante  tutto  il  periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e'  concepita  in  modo  da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. 
Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore  o
i   lavoratori   trasportati   rimangano   schiacciati   tra    parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo,  deve  essere  installato  un
sistema di ritenzione. 
2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu'  lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio, 
- istallando una cabina per il conducente, 
- mediante  una  struttura  atta  ad  impedire  il  ribaltamento  del
carrello elevatore, 
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in  caso
di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo e talune parti del  carrello  stesso  per  il  lavoratore  o  i
lavoratori a bordo, 
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o  i  lavoratori
sul  sedile  del  posto  di  guida  per  evitare  che,  in  caso   di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso 
2.6 Le attrezzature di lavoro mobili  semoventi  il  cui  spostamento
puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare  le  seguenti
condizioni: 
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa
in moto non autorizzata; 
b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano  di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione  in  caso
di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti  su
rotaia; 
c. esse devono essere  dotate  di  un  dispositivo  che  consenta  la
frenatura  e   l'arresto;   qualora   considerazioni   di   sicurezza
l'impongano, un  dispositivo  di  emergenza  con  comandi  facilmente
accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto  in
caso di guasto del dispositivo principale; 
d. quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di  dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilita'; 
e. le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno
o in luoghi bui devono incorporare un  dispositivo  di  illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente  sicurezza  ai
lavoratori; 
f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei
loro traini e/o carichi,  un  rischio  di  incendio  suscettibile  di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi  non  si  trovino
gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul  luogo  in  cui
esse sono usate; 
g.  le  attrezzature  di  lavoro  telecomandate   devono   arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo; 
h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate  in  condizioni
normali, possono comportare rischi di urto o di  intrappolamento  dei
lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione  contro
tali rischi, a meno che non siano installati  altri  dispositivi  per
controllare il rischio di urto. 
2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari,  sia  in  pendenza
che orizzontali, devono essere predisposti mezzi  o  adottate  misure
per evitare  danni  alle  persone  derivanti  da  eventuali  fughe  o
fuoruscite dei veicoli. 
2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto  devono
essere costruiti in modo  da  rendere  possibile  di  effettuare  con
sicurezza le manovre di attacco e  di  distacco  e  da  garantire  la
stabilita' del collegamento. 
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco  dei
mezzi di  trasporto,  a  meno  che  questi  non  siano  provvisti  di
dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il  personale
addetto sia esperto. 
2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la
maniglia  dell'interruttore  principale  asportabile  o   bloccabile,
oppure  gli  apparati  di  comando  sistemati  in  cabina  o  armadio
chiudibili a chiave. 
I conducenti di detti mezzi, alla  cessazione  del  servizio,  devono
asportare o bloccare  la  maniglia  dell'interruttore  o  chiudere  a
chiave la cabina. 
2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio
del percorso in pendenza  alla  stazione  superiore,  di  dispositivi
automatici di sbarramento per impedire la  fuga  di  vagonetti  o  di
convogli liberi. 
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo  stesso  percorso  del
piano inclinato, in relazione  alle  condizioni  di  impianto  devono
essere predisposte nicchie di rifugio per il personale. 
Deve essere vietato alle persone  di  percorrere  i  piani  inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai
lati dei binari, passaggi aventi larghezza  e  sistemazioni  tali  da
permettere il transito pedonale senza pericolo. 
2.11 I piani inclinati devono  essere  provvisti  di  dispositivo  di
sicurezza atto a provocare il  pronto  arresto  dei  carrelli  o  dei
convogli in caso  di  rottura  o  di  allentamento  degli  organi  di
trazione, quando cio' sia necessario  in  relazione  alla  lunghezza,
alla pendenza del percorso, alla velocita' di esercizio  o  ad  altre
particolari condizioni di impianto, e comunque  quando  siano  usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone. 
Quando  per  ragioni  tecniche   connesse   con   le   particolarita'
dell'impianto o del suo esercizio,  non  sia  possibile  adottare  il
dispositivo di cui al primo  comma,  gli  organi  di  trazione  e  di
attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di  sicurezza,
almeno uguale a  otto;  in  tal  caso  e'  vietato  l'uso  dei  piani
inclinati per il trasporto delle persone. 
In ogni caso, gli organi di  trazione  e  di  attacco,  come  pure  i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile. 
2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi
destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti. 
2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se  per  determinati  tratti  di
percorso  sono  mossi  direttamente  dai  lavoratori,  devono  essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura. 
2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento
devono  essere  provvisti   di   dispositivi   che   impediscano   il
ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la  manovra  in
modo sicuro. 
2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo  dei  vagonetti
alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a grigliato metallico atti  a  trattenere  una  persona  in  caso  di
caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50  sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2. 
2.16 Le teleferiche dai  cui  posti  di  manovra  non  sia  possibile
controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione  o  posto
di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione  dei
segnali per le manovre dalla stazione principale. 
2.17 L'ingrassatura delle funi portanti  delle  teleferiche  e  degli
impianti  simili  deve  essere  effettuata  automaticamente  mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello. 
3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature  di  lavoro  adibite  al
sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi. 
3.1 Prescrizioni generali 
3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al  sollevamento  di  carichi
installate stabilmente devono essere costruite in modo da  assicurare
la solidita' e la stabilita' durante l'uso tenendo in  considerazione
innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono
sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture. 
3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse  quelle
azionate a mano, devono recare  un'indicazione  chiaramente  visibile
del loro carico nominale  e,  all'occorrenza,  una  targa  di  carico
indicante il carico nominale di  ogni  singola  configurazione  della
macchina. 
Gli accessori di  sollevamento  devono  essere  marcati  in  modo  da
poterne  identificare  le  caratteristiche  essenziali  ai  fini   di
un'utilizzazione sicura. 
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e  di  trasporto  devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro  portata
massima ammissibile. 
Se l'attrezzatura di lavoro  non  e'  destinata  al  sollevamento  di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione. 
3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al  sollevamento  di  carichi
installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre
il rischio che i carichi: 
a) urtino le persone, 
b) in modo involontario derivino  pericolosamente  o  precipitino  in
caduta libera, ovvero 
c) siano sganciati involontariamente. 
3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere  provvisti
di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario  ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto. 
Il presente punto non si applica ai  mezzi  azionati  a  mano  per  i
quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocita'  e
condizioni di uso, la mancanza del freno  non  costituisca  causa  di
pericolo. 
3.1.6 Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento puo'
comportare pericoli per le persone, i mezzi  di  sollevamento  devono
essere provvisti di dispositivi che provochino  l'arresto  automatico
sia del mezzo che del carico. 
In ogni caso l'arresto deve essere graduale  onde  evitare  eccessive
sollecitazioni nonche' il sorgere di oscillazioni pericolose  per  la
stabilita' del carico. 
3.1.7 I  mezzi  di  sollevamento  e  di  trasporto  quando  ricorrano
specifiche  condizioni  di  pericolo  devono  essere   provvisti   di
appropriati dispositivi acustici e  luminosi  di  segnalazione  e  di
avvertimento, nonche' di illuminazione del campo di manovra. 
3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento  e  di  trasporto
per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e  di  pulegge  di
frizione, come pure di apparecchi  di  sollevamento  a  vite,  devono
essere muniti di dispositivi che impediscano: 
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione
della vite, oltre le posizioni  limite  prestabilite  ai  fini  della
sicurezza  in   relazione   al   tipo   o   alle   condizioni   d'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); 
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi  e  delle
pulegge durante il normale funzionamento. 
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera
a)  i  piccoli  apparecchi  per  i  quali  in  relazione  alle   loro
dimensioni, potenza, velocita' e condizioni di uso, la  mancanza  dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo. 
3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al
punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte,  per
dimensioni e profilo, a permettere il libero e  normale  avvolgimento
delle stesse funi o  catene  in  modo  da  evitare  accavallamenti  o
sollecitazioni anormali. 
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi  o  pulegge  in
condizioni diverse da quelle previste dal  comma  precedente,  devono
essere  impiegate  funi  o  catene  aventi  dimensioni  e  resistenza
adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli  apparecchi  ed  impianti
indicati nel punto 3.1.8. sui quali  si  avvolgono  funi  metalliche,
salvo quanto previsto  da  disposizioni  speciali,  devono  avere  un
diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle  funi  ed  a  300
volte il diametro dei fili elementari di queste. Per  le  pulegge  di
rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a
250 volte. 
3.1.11 Le funi e le catene  degli  impianti  e  degli  apparecchi  di
sollevamento e di trazione, salvo quanto  previsto  al  riguardo  dai
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata  e  allo
sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno  6
per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5  per  le
catene. 
3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere  eseguiti
in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonche' impigliamenti o
accavallamenti. 
Le estremita' libere delle funi,  sia  metalliche,  sia  composte  di
fibre,  devono  essere  provviste  di   piombatura   o   legatura   o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento  dei  trefoli  e
dei fili elementari. 
3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di  sollevamento  e
di trasporto devono: 
a) potersi raggiungere senza pericolo; 
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; 
c) permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione  del
mezzo. 
3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono essere collocati in posizione tale  che  il  loro  azionamento
risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre  a  cui
servono. 
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti  o  disposti  in
modo da impedire la messa in moto accidentale. 
3.1.15 Le modalita' di impiego degli apparecchi di sollevamento e  di
trasporto ed i segnali prestabiliti per  l'esecuzione  delle  manovre
devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. 
3.2 Gru, argani, paranchi e simili 
3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru  a  ponte
utilizzabili per l'accesso al carro ponte e  per  altre  esigenze  di
carattere straordinario relative  all'esercizio  delle  gru  medesime
devono  essere  agevolmente  percorribili  e  provvisti   di   solido
corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e  ad
una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma  di
ingombro del carro ponte. 
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri  oltre
la sagoma di ingombro della gru. 
3.2.2 Le gru a  ponte,  le  gru  a  portale  e  gli  altri  mezzi  di
sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono  essere  provvisti
alle estremita' di corsa, sia dei ponti che  dei  loro  carrelli,  di
tamponi di arresto o respingenti adeguati per  resistenza  ed  azione
ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote. 
3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti  su  rotaie,
oltre ai mezzi di arresto indicati nel  punto  3.2.2,  devono  essere
provvisti di dispositivo agente sull'apparato  motore  per  l'arresto
automatico del carro alle estremita' della sua corsa. 
3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo
da funzionare a motore innestato anche nella discesa 
3.3 Prescrizioni specifiche  per  attrezzature  destinate  ad  essere
usate durante l'esecuzione di lavori  di  costruzione,  manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in  cemento  armato,  in  metallo,  in  legno  e  in  altri
materiali, comprese le linee  e  gli  impianti  elettrici,  le  opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 
3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi 
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi  di  sollevamento
vengono fissati direttamente ad  essi,  devono  essere  rafforzati  e
controventati  in  modo  da  ottenere  una  solidita'  adeguata  alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. 
Nei ponti metallici i montanti, su cui  sono  applicati  direttamente
gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente  ed  in
ogni caso non minore di due. 
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente  gli  argani
degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante  staffe
con bulloni a vite muniti di dado  e  controdado;  analogamente  deve
essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi  dei
montanti quando gli argani sono installati a terra. 
Gli argani installati a terra, oltre ad essere  saldamente  ancorati,
devono essere disposti in modo che la  fune  si  svolga  dalla  parte
inferiore del tamburo. 
3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri 
Gli argani a motore devono essere  muniti  di  dispositivi  di  extra
corsa superiore; e' vietata la manovra degli  interruttori  elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere. 
Gli argani o verricelli azionati a mano per  altezze  superiori  a  5
metri devono essere muniti di dispositivo  che  impedisca  la  libera
discesa del carico. 
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per
un carico di sicurezza non minore di 8. 
3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario  di  corsa  dei
vagonetti deve essere posato su terreno o altro  piano  resistente  e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori. 
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le
piattaforme  girevoli  devono  essere  provviste  di  dispositivo  di
blocco. 
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un  franco  libero
di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli. 
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli  devono
lasciare un  uguale  franco,  avere  il  piano  di  posa  dei  binari
costituito  da  tavole  accostate  ed  essere  provviste  di  normali
parapetti nonche' di tavole fermapiede. 
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco  sia  limitato
ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni intervalli lungo l'altro lato. 
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano. 
3.3.4 - Pendenza dei  binari  -  E'  fatto  divieto  di  disporre  in
pendenza il binario adducente alle scariche delle materie  scavate  o
demolite. 
Quando per esigenze tecniche o per condizioni  topografiche  non  sia
possibile evitare la posa del binario in  pendenza,  l'ultimo  tratto
deve essere in contropendenza. 
Alle estremita' del binario deve essere disposto un arresto di sicuro
affidamento per la trattenuta del vagonetto. 
3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati -  E'  vietato
il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i  vagonetti
sono in movimento. 
Tale divieto deve essere espresso  mediante  avvisi  posti  alle  due
estremita' del percorso in pendenza. 
Quando si renda necessario un  attraversamento,  davanti  a  ciascuno
sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere  con
la parte centrale mobile di lunghezza pari  almeno  a  tre  volte  la
larghezza dell'attraversamento. 
3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze,  a  coclea,  a
nastro e simili 
3.4.1 I trasportatori verticali a piani mobili e  quelli  a  tazza  e
simili devono essere sistemati entro vani o condotti  chiusi,  muniti
delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico. 
3.4.2 Presso  ogni  posto  di  carico  e  scarico  dei  trasportatori
verticali a piani mobili deve essere predisposto un  dispositivo  per
il rapido arresto dell'apparecchio. 
3.4.3 I trasportatori verticali a piani  mobili,  quelli  a  tazza  e
simili ed i  trasportatori  a  nastro  e  simili  aventi  tratti  del
percorso in pendenza,  devono  essere  provvisti  di  un  dispositivo
automatico per l'arresto dell'apparecchio quando  per  l'interruzione
improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso
inverso al normale funzionamento. 
3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono  essere  provvisti
di copertura e le loro aperture di carico  e  scarico  devono  essere
efficacemente protette. 
3.4.5 Le aperture per il carico e lo  scarico  dei  trasportatori  in
genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro
il contatto con organi pericolosi in moto. 
3.4.6. Le aperture di carico dei  piani  inclinati  (scivoli)  devono
essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purche'
il ciglio superiore di inizio del piano inclinato  si  trovi  ad  una
altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento.  Gli  stessi  piani
devono essere provvisti di difese laterali per evitare la  fuoruscita
del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la
caduta del carico. 
4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature  di  lavoro  adibite  al
sollevamento di persone e di persone e cose. 
4.1 Le macchine per il  sollevamento  o  lo  spostamento  di  persone
devono essere di natura tale: 
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo
di dispositivi appropriati; 
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio  di  caduta  fuori
dell'abitacolo, se esiste; 
c)   da   escludere   qualsiasi   rischio   di   schiacciamento,   di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore,  in  particolare  i
rischi dovuti a collisione accidentale; 
d) da garantire che  i  lavoratori  bloccati  in  caso  di  incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e  possano  essere
liberati. 
Qualora,  per  ragioni  inerenti  al  cantiere  e  al  dislivello  da
superare, i rischi di cui alla  precedente  lettera  a)  non  possano
essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovra' essere
installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il  suo
buono stato dovra' essere verificato ad ogni giornata di lavoro. 
4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice 
4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da  resistere,
con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle  oscillazioni  cui
possono essere sottoposti durante gli  spostamenti  o  per  colpi  di
vento e in modo che non possano essere ribaltati. 
Il piano di scorrimento delle  ruote  deve  risultare  livellato;  il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente. 
Le ruote del ponte in opera devono  essere  saldamente  bloccate  con
cunei dalle due parti. 
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno  ogni
due piani. 
La verticalita' dei  ponti  su  ruote  deve  essere  controllata  con
livello o con pendolino. 
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza
per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. 
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee  elettriche  di
contatto, non devono essere spostati quando su  di  essi  si  trovano
lavoratori o sovraccarichi. 
4.3 - Scale aeree su carro 
4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato  su  base  non
cedevole, orizzontale, ed in modo che il  piano  di  simmetria  della
scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato  sul
lato posteriore del carro stesso. 
Le scale aeree non possono essere adoperate con  pendenze  minori  di
60° ne' maggiori di 80° sull'orizzontale;  la  pendenza  deve  essere
controllata mediante dispositivo a pendolo annesso  al  primo  tratto
della scala. 
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono  la  volata,
devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio. 
Prima che la scala sia montata, alle ruote  devono  essere  applicate
robuste calzatoie doppie per ogni ruota,  sagomate  e  collegate  con
catenelle o tiranti. 
4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di  messa  a  punto  deve
essere eseguita a scala scarica. 
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore
ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a  20  chilogrammi  a
pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana  della
stessa. 
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di  chi  lavora  in  cima
alla scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore  a
strutture fisse. 
Quando sia necessario spostare una  scala  aerea  in  prossimita'  di
linee elettriche, si deve  evitare  ogni  possibilita'  di  contatto,
abbassando opportunamente la volata della scala. 
4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche 
4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed
un argano di manovra per  ciascuna  estremita',  non  devono  gravare
sovraccarichi, compreso il  peso  dei  lavoratori,  superiori  a  100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo. 
Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1. 
Detti ponti, sui quali non e' consentita la contemporanea presenza di
piu' di due persone, devono  essere  usati  soltanto  per  lavori  di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita'. 
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unita'
(ponte  singolo)  e  quattro  argani  di  manovra  non  devono  avere
larghezze maggiori di metri 1,50. 
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purche'
le unita' di ponte siano allo stesso livello. 
Su  ciascuna  unita'  di  ponti  pesanti   non   e'   consentita   la
contemporanea presenza  di  persone  in  numero  superiore  a  quello
indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto 4.4.4. 
Gli argani di ogni unita' di ponte devono essere dello stesso tipo  e
della stessa portata. 
4.4.2  L'unita'  di  ponte  deve  essere  costituita  da  due   telai
metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi,  sui
quali viene fissato il tavolame. 
I due telai devono essere montati con distanza di  non  piu'  di  tre
metri; i correnti devono avere un  franco  a  sbalzo,  oltre  ciascun
telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema  di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai. 
Il piano di calpestio deve essere costituito da  tavole  di  spessore
non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro  ed  assicurate
contro eventuali spostamenti. Il legname  impiegato  nel  ponte  deve
essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi. 
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici
di resistenza non minore. 
Il  collegamento  di  piu'  unita'  di  ponti  pesanti  deve   essere
effettuato rendendo direttamente  connesse  fra  di  loro  le  unita'
contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra. 
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati  con  rondelle
elastiche e con contro-dadi. 
4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito  di
normali parapetti e tavola  fermapiede.  Il  corrente  superiore  del
parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con  tubo  di
ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono  essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente intermedio e tra questo ed il superiore  non  devono  essere
maggiori di 30 centimetri. 
Gli  elementi  costituenti  il  parapetto  devono  essere  assicurati
solidamente alla  parte  interna  dei  ritti  estremi  del  ponte  in
corrispondenza degli argani. 
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente
la costruzione. 
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato
prospiciente la costruzione  e  privo  di  parapetto  una  sponda  di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri. 
4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con  i  telai  di
sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e  forniti  di
dispositivo di arresto. 
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere
le  flangie  laterali  di  diametro  tale   da   lasciare,   a   fune
completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune. 
Il diametro del tamburo deve essere  non  inferiore  a  12  volte  il
diametro della fune. 
Le parti dell'argano, soggette  a  sollecitazioni  dinamiche,  devono
avere un grado di sicurezza non minore di otto. 
Su ciascun argano deve  essere  fissata  in  posizione  visibile  una
targhetta metallica indicante il carico massimo utile  ed  il  numero
delle persone ammissibili riferite all'argano  stesso.  La  targhetta
deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il
numero di matricola. 
4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con  fili  di
acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore  di  120  e
non maggiore di 160 kg. per mm² e  devono  essere  calcolate  per  un
coefficiente di sicurezza non minore di 10. 
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti
corrosivi esterni mediante ingrassatura. 
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con  piombatura
a bicchiere o in altro modo  che  offra  eguale  garanzia  contro  lo
sfilamento. 
L'attacco alla  trave  di  sostegno  deve  essere  ottenuto  mediante
chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura,  o
con non meno di tre morsetti a bulloni;  nell'occhiello  deve  essere
inserita apposita redancia per ripartire la pressione  sul  gancio  o
anello di sospensione. 
4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati  di  acciaio  e
calcolate, per ogni specifica installazione, con un  coefficiente  di
sicurezza non minore di 6. 
Le travi di sostegno, che devono poggiare su  strutture  e  materiali
resistenti,   devono   avere   un   prolungamento   verso   l'interno
dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera  e  devono
essere saldamente  ancorate  ad  elementi  di  resistenza  accertata,
provvedendosi ad una sufficiente  distribuzione  degli  sforzi  e  ad
impedire qualsiasi spostamento. Non e' ammesso l'ancoraggio con pesi. 
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di  sostegno
devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere
assicurati  contro  lo  scivolamento  lungo  la  trave  stessa  verso
l'esterno. 
4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte  devono  avvenire,  a  seconda
delle varie condizioni di impiego, da  punti  e  con  mezzi  tali  da
rendere sicuri il passaggio e la manovra. 
Nel caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo'  fare  uso  di
scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del  ponte
e della scala. 
4.4.8 Ad ogni livello  di  lavoro,  i  ponti  sospesi  devono  essere
ancorati a parti stabili della costruzione. 
La distanza  del  tavolato  dei  ponti  pesanti  dalla  parete  della
costruzione non deve superare 10 centimetri. 
Ove per esigenze della costruzione tale  distanza  non  possa  essere
rispettata, i vuoti  risultanti  devono  essere  protetti  fino  alla
distanza massima prevista dal comma precedente. 
I  ponti  sospesi  non  devono  essere  usati  in  nessun  caso  come
apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere  installati
apparecchi del genere. 
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi  di  sospensione  ai
ponti stessi deve essere situato ad altezza  non  inferiore  a  metri
1,50 dal piano di calpestio. 
4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima  di  procedere  al  sollevamento  o
all'abbassamento del ponte, deve essere accertato  che  non  esistano
ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali. 
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte  sul  tamburo
almeno due spire di fune. 
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei  ponti  leggeri;
nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una estremita' dell'unita' di ponte,  procedendo  per  le  coppie  di
argani successive con spostamenti che non determinano  sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento. 
4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del  ponte,  la  lubrificazione
delle funi e degli argani devono essere costantemente curate. 
Le funi non devono essere piu' usate quando  su  un  tratto  di  fune
lungo quattro volte il  passo  dell'elica  del  filo  elementare  nel
trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore  al  10  per
cento dei fili costituenti la fune. 
4.5 Ascensori e montacarichi. 
4.5.0. Le disposizioni  della  presente  sezione  si  applicano  agli
ascensori  e  montacarichi   comunque   azionati   non   soggetti   a
disposizioni speciali. 
4.5.1 - Difesa del vano. 
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o  le  piattaforme
degli ascensori e dei montacarichi devono essere  segregati  mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di 70 centimetri. 
Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a  partire  dal
piano di calpestio dei  ripiani  e  rispettivamente  dal  ciglio  dei
gradini  ed  essere  costituite  da  pareti  cieche  o  da  traforati
metallici, le  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza  superiore  ad  un
centimetro, quando le parti mobili distino meno di  4  centimetri,  e
non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o  piu'
centimetri. 
Se il contrappeso non e' sistemato nello stesso  vano  nel  quale  si
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti. 
4.5.2 Accessi al vano. 
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono  essere
provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo  le
pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e'  accessibile
alle persone, e comunque eguale all'altezza  dell'apertura  del  vano
quando questa e' inferiore a m. 1,80. 
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie  o
traforati metallici con maglie  di  larghezza  non  superiore  ad  un
centimetro se la cabina e' sprovvista di porta,  non  superiore  a  3
centimetri se la cabina e' munita di una propria porta e la  distanza
della soglia della cabina dalla porta al vano non e'  inferiore  a  5
centimetri. 
Sono  ammesse  porte  del  tipo  flessibile,  purche'  tra  le   aste
costituenti  le  porte  stesse  non  si  abbiano  luci  di  larghezza
superiore a 12 millimetri. 
4.5.3 Porte di accesso al vano. 
Le porte di accesso al vano di cui al punto precedente devono  essere
munite di un dispositivo  che  ne  impedisca  l'apertura,  quando  la
cabina non si trova al piano corrispondente, e che  non  consenta  il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse. 
Il dispositivo di cui al precedente comma  non  e'  richiesto  per  i
montacarichi azionati a mano, a condizione che siano  adottate  altre
idonee misure di sicurezza. 
4.5.4 Installazioni particolari. 
Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e  4.5.3,
non sono richiesti quando la corsa della cabina o  della  piattaforma
non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta  pericoli  di
schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano. 
4.5.5 Pareti e porte della cabina. 
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per  trasporto  di  cose
accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore  di
m.1,80 e porte apribili verso l'interno od  a  scorrimento  lungo  le
pareti di altezza non minore a m. 1,80. 
Le pareti e le porte  della  cabina  devono  essere  cieche  o  avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri. 
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di  larghezza
superiore a 12 millimetri. 
Le porte o le chiusure di cui  ai  comma  precedenti  possono  essere
omesse quando il vano  entro  il  quale  si  muove  la  cabina  o  la
piattaforma e' limitato  per  tutta  la  corsa  da  difese  continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie non abbiano una apertura superiore a  un  centimetro,  purche'
queste  difese  non  presentino  sporgenze  pericolose  e  non  siano
distanti piu' di 4 centimetri  dalla  soglia  della  cabina  o  della
piattaforma. In tal caso deve essere  assicurata  la  stabilita'  del
carico. 
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose e'  sufficiente  che
le cabine o  piattaforme  abbiano  chiusure  o  dispositivi  atti  ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico. 
4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommita' del vano. 
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera  m²
0,25 di  sezione  deve  esistere  uno  spazio  libero  di  almeno  50
centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e  la  parte  piu'
sporgente  sottostante  alla  cabina.  Arresti  fissi  devono  essere
predisposti al fine di garantire che, in ogni  caso,  la  cabina  non
scenda al di sotto di tale limite. 
Uno spazio libero minimo pure  dell'altezza  di  cm.50,  deve  essere
garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina  nel
suo piu' alto livello di corsa. 
4.5.7 Posizione dei comandi. 
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi  di
manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione  tale  da
non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina. 
4.5. 8 Apparecchi paracadute. 
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto  cose  accompagnate  da
persone ed i montacarichi per  trasporto  di  sole  cose  con  cabina
accessibile  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico,  nonche'  i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico purche' di portata non inferiore ai 100  chilogrammi,  quando
la cabina sia sospesa a funi od a catene  e  quando  la  corsa  della
stessa  sia  superiore  a  m.  4,  devono  essere  provvisti  di   un
apparecchio paracadute atto ad impedire la  caduta  della  cabina  in
caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione. 
Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio  paracadute
non e' richiesto quando, in relazione alle condizioni  dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone. 
4.5.9 Arresti automatici di fine corsa. 
Gli ascensori  e  montacarichi  di  qualsiasi  tipo,  esclusi  quelli
azionati a mano,  devono  essere  provvisti  di  un  dispositivo  per
l'arresto  automatico  dell'apparato  motore  o  del  movimento  agli
estremi inferiore e superiore della corsa. 
4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore. 
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche  il  movimento
di discesa deve avvenire a motore inserito. 
4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravita'. 
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a  gravita'  accessibili  ai
piani devono essere  munite  di  dispositivi  che  ne  assicurino  il
bloccaggio durante le operazioni di carico. 
4.5.12 Regolazione della velocita' dei montacarichi. 
I montacarichi azionati a mano e  quelli  a  gravita'  devono  essere
provvisti di  un  dispositivo  di  frenatura  o  di  regolazione  che
impedisca che  la  cabina  o  piattaforma  possa  assumere  velocita'
pericolosa. 
4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera 
Ferma restando la previsione di cui  al  comma  3  dell'art.  II,  si
considerano conformi alle disposizioni  della  presente  sezione  gli
ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati  secondo  le
prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea
guida Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in 
cantieri temporanei" 
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro 
5.1 Mole abrasive 
5.1.1 
Le macchine molatrici a velocita' variabile devono  essere  provviste
di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad  una
velocita' superiore a quella prestabilita  in  rapporto  al  diametro
della mola montata. 
5.1.2 
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per  mezzo
di flange di fissaggio, di acciaio o  di  altro  materiale  metallico
uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo
quanto disposto al punto 5.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e  la
mola deve avvenire secondo una zona anulare  periferica  di  adeguata
larghezza e mediante interposizione di una guarnizione  di  materiale
comprimibile quale cuoio, cartone, feltro. 
Le mole ad anello, a tazza,  a  scodella,  a  coltello  ed  a  sagome
speciali in genere, devono essere montate mediante  flange,  piastre,
ghiere o altri idonei  mezzi,  in  modo  da  conseguire  la  maggiore
possibile sicurezza contro i pericoli di  spostamento  e  di  rottura
della mola in moto. 
5.1.3 
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie
metalliche, che circondino la massima parte  periferica  della  mola,
lasciando scoperto solo il  tratto  strettamente  necessario  per  la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il  piu'  vicino  possibile  alle  superfici  di
questa. 
Lo spessore  della  cuffia,  in  rapporto  al  materiale  di  cui  e'
costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina  devono
essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola  in  caso  di
rottura. 
Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di
diametro non superiore a 25 centimetri,  che  non  abbiano  velocita'
periferica di lavoro superiore a 25 metri al  secondo  e  purche'  lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri. 
5.1.4 
1.  La  cuffia  di  protezione  delle  mole   abrasive   artificiali,
prescritta nel punto 5.1.3 precedente, puo', per particolari esigenze
di carattere tecnico, essere  limitata  alla  sola  parte  periferica
oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange
di diametro tale che  essa  non  ne  sporga  piu'  di  3  centimetri,
misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri;  di
centimetri 5 per mole  fino  al  diametro  di  50  centimetri;  di  8
centimetri per mole di diametro maggiore. 
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni  speciali  gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal
comma precedente, purche'  siano  adottate  altre  idonee  misure  di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola. 
5.1.5 
Le macchine molatrici devono essere  munite  di  adatto  poggiapezzi.
Questo  deve  avere  superficie  di  appoggio  piana  di   dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed il suo lato interno deve distare non piu' di 2  millimetri,  dalla
mola, a meno che la natura del materiale  in  lavorazione  (materiali
sfaldabili) e la particolarita' di questa  non  richiedano,  ai  fini
della sicurezza, una maggiore distanza. 
5.1.6 
Le mole abrasive artificiali che sono usate  promiscuamente  da  piu'
lavoratori per operazioni di breve durata, devono  essere  munite  di
uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che tutti i lavoratori che le usano non  siano  provvisti  di  adatti
occhiali di protezione in dotazione personale. 
5.1.7 
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra
flange di fissaggio aventi un  diametro  non  inferiore  ai  5/10  di
quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono  funzionare
ad una velocita' periferica superiore a 13 metri al minuto secondo. 
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai
5/10 di quello della mola e quando la velocita' periferica  supera  i
10 metri al minuto secondo, esse devono essere  provviste  di  solide
protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a  trattenere  i
pezzi della mola in caso di rottura. 
5.1.8 
Sulla incastellatura o in prossimita' delle macchine  molatrici  deve
essere esposto,  a  cura  dell'utente  della  macchina,  un  cartello
indicante il diametro massimo della mola che puo' essere  montata  in
relazione al tipo di impasto ed  al  numero  dei  giri  del  relativo
albero. 
5.1.9 
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a  rulli,  a
disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono  avere
la parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro  il
contatto accidentale. 
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili 
5.2.1 
Le macchine rotanti costituite da botti,  cilindri  o  recipienti  di
altra forma che, in relazione  all'esistenza  di  elementi  sporgenti
delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i
lavoratori,  devono  essere  segregate,  durante  il   funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale  con  dette
parti in movimento. 
5.2.2 
I  bottali  da  concia  e  le  altre  macchine  che  possono  ruotare
accidentalmente durante le operazioni di carico  e  scarico,  debbono
essere provviste di un dispositivo che ne assicuri  la  posizione  di
fermo. 
5.2.3 
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio  totale
o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto. 
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono  essere  provviste
del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I. 
3. Quando per ragioni tecnologiche non  sia  possibile  applicare  le
protezioni ed i dispositivi di cui ai  commi  precedenti,  si  devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo. 
5.2.4 
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti: 
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e  la  sottostante  vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso,
a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta; 
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il  bordo  superiore
della vasca contro il pericolo di trascinamento e  cesoiamento  delle
mani; 
c)  lo  spazio  compreso  tra  il  cono  e  la   traversa   superiore
posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile  e
quella fissa e' inferiore a 6 centimetri. 
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto 
5.3.1 
Le macchine di fucinatura e di  stampaggio  per  urto,  quali  magli,
berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo  di  blocco
atto ad assicurare la posizione di  fermo  della  testa  portastampo,
durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi. 
5.3.2 
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni  di  materiali  devono,
per le macchine di  fucinatura  e  di  stampaggio,  essere  applicati
almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino  esigenze  di
lavoro, anche sul davanti ed ai lati. 
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione
della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi
la possibilita' che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni. 
5.4 Macchine utensili per metalli 
5.4.1 
1. Nei torni, le viti di  fissaggio  del  pezzo  al  mandrino  devono
risultare  incassate   oppure   protette   con   apposito   manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti
del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione  deve  essere
adottata quando il pezzo da lavorare e' montato mediante briglia  che
presenta gli stessi pericoli. 
2. Nei torni per la lavorazione  dei  pezzi  dalla  barra,  la  parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare. 
5.4.2 
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole,
sulla  quale  i  lavoratori  possono  salire   per   sorvegliare   lo
svolgimento  della  lavorazione,  devono  essere  provvisti   di   un
dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto  di
osservazione sulla piattaforma. 
5.4.3 
1. I vani esistenti nella parte superiore  del  bancale  fisso  delle
piallatrici debbono essere chiusi allo  scopo  di  evitare  possibili
cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore  tra  le  traverse  del
bancale e le estremita' della piattaforma scorrevole portapezzi. 
5.4.4 
1. I pezzi da forare al trapano, che  possono  essere  trascinati  in
rotazione  dalla  punta  dell'utensile,  devono   essere   trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati. 
5.4.5 
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente
a quanto disposto al punto 5.5.2, punto 2. 
5.4.6 
1. Le seghe circolari a caldo  devono  essere  munite  di  cuffia  di
protezione in lamiera dello  spessore  di  almeno  3  millimetri  per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti. 
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini 
5.5.1 
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite  di
una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso
di rottura. 
5.5.2 
1. Le seghe a nastro devono avere  i  volani  di  rinvio  del  nastro
completamente protetti. La  protezione  deve  estendersi  anche  alle
corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura. 
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto  accidentale  in
tutto il suo percorso che non risulta compreso  nelle  protezioni  di
cui al primo comma, ad eccezione del tratto  strettamente  necessario
per la lavorazione. 
5.5.3 
Le seghe circolari fisse devono essere provviste: 
a) di una solida cuffia  registrabile  atta  a  evitare  il  contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge; 
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina e'  usata  per
segare tavolame  in  lungo,  applicato  posteriormente  alla  lama  a
distanza di non piu' di 3 millimetri dalla  dentatura  per  mantenere
aperto il taglio; 
c) di schermi messi ai due lati  della  lama  nella  parte  sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto. 
Qualora per  esigenze  tecniche  non  sia  possibile  l'adozione  del
dispositivo di cui alla lettera a), si  deve  applicare  uno  schermo
paraschegge di dimensioni appropriate. 
5.5.4 
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere  e  simili  devono  essere
provviste di cuffie di protezione conformate in modo che  durante  la
lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. 
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste
di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire  che  la  lama  possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di  rottura
dell'organo tirante. 
5.5.5 
Le pialle a filo devono avere il  portalame  di  forma  cilindrica  e
provvisto di scanalature di larghezza non superiore a  12  millimetri
per l'eliminazione dei trucioli. 
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e  il  filo
tagliente delle lame deve essere limitata  al  minimo  indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione. 
Le pialle a  filo  devono  inoltre  essere  provviste  di  un  riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo  per  la  copertura
del portalame o almeno del tratto di  questo  eccedente  la  zona  di
lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del  materiale
da piallare. 
5.5.6 
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo  atto  ad
impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione. 
5.5.7 
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione
atti  ad  evitare  che  le  mani  del   lavoratore   possano   venire
accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere
adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida
che in quelli senza guida. 
5.6 Presse e cesoie 
5.6.1 
Le presse, le trance e le macchine simili debbono  essere  munite  di
ripari dispositivi atti ad evitare che le  mani  o  altre  parti  del
corpo dei lavoratori siano offese  dal  punzone  o  da  altri  organi
mobili lavoratori. 
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o  delle
esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da: 
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona
di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore; 
b) schermi mobili di completa protezione della zona  pericolosa,  che
non consentano il movimento del punzone  se  non  quando  sono  nella
posizione di chiusura; 
c)  apparecchi  scansamano  comandati  automaticamente  dagli  organi
mobili della macchina; 
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le  mani
o altre parti del corpo dei lavoratori si  trovino  in  posizione  di
pericolo. 
I dispositivi di sicurezza consistenti nel  comando  obbligato  della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto  nel  caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e
dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia
provvista   di   apparecchi   automatici   o   semi   automatici   di
alimentazione. 
5.6.2 
Nei lavori di meccanica minuta con macchine  di  piccole  dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 5.6.1
o  di  altri  dispositivi  di  sicurezza  non  risulti   praticamente
possibile, i lavoratori, per le operazione di collocamento  e  ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti
attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere  le  mani  fuori  della
zona di pericolo. 
5.6.3 
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita' a
quanto stabilisce il punto 5.6.1, puo' essere omessa per le presse  o
macchine simili mosse direttamente dalla persona che  le  usa,  senza
intervento diretto o  indiretto  di  motori  nonche'  per  le  presse
comunque azionate a movimento lento, purche' le eventuali  condizioni
di  pericolo   siano   eliminate   mediante   altri   dispositivi   o
accorgimenti. 
5.6.4 
Le presse meccaniche alimentate  a  mano  debbono  essere  munite  di
dispositivo antiripetitore del colpo. 
5.6.5 
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento
rappresenti un pericolo per il lavoratore,  debbono  avere  le  masse
rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse. 
5.6.6 
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste  di
dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo  dei
lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a  meno
che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico  che  non
richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona
di pericolo. 
5.6.7 
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono  addetti  contemporaneamente
due o piu' lavoratori debbono  essere  provviste  di  dispositivi  di
comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta  la  durata
della discesa della  lama,  a  meno  che  non  siano  adottati  altri
efficaci mezzi di sicurezza. 
5.6.8 
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili
e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di  schermi  o  di
altri mezzi idonei di protezione applicati  alla  parte  di  coltello
soprastante il banco di  lavoro  ed  estendersi  quanto  piu'  vicino
possibile alla superficie del  materiale  in  lavorazione.  Anche  le
parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette. 
5.6.9 
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono  essere  provviste
di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di  raggiungere
con le mani i coltelli in moto. 
5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori 
5.7.1 Gli organi lavoratori  dei  frantoi,  dei  disintegratori,  dei
polverizzatori  e  delle  macchine  simili,   i   quali   non   siano
completamente chiusi nell'involucro esterno fisso  della  macchina  e
che presentino pericolo,  debbono  essere  protetti  mediante  idonei
ripari, che possono essere  costituiti  anche  da  robusti  parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere. 
5.7.2 
I molini a palle  e  le  macchine  simili  debbono  essere  segregati
mediante barriere o parapetti  posti  a  conveniente  distanza,  ogni
qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a  trovarsi,  durante  la
rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento. 
5.7.3 
Qualora per  esigenze  tecniche  le  aperture  di  alimentazione  dei
frantoi, dei disintegratori e  delle  macchine  simili,  non  possano
essere  provviste  di  protezioni  fisse  complete,  possono   essere
adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono  essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata
l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione. 
In ogni caso il posto di lavoro o  di  manovra  dei  lavoratori  deve
essere  sistemato  o  protetto  in  modo  da  evitare  cadute   entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto. 
5.7.4 
Le molazze e le macchine  simili  debbono  essere  circondate  da  un
riparo atto ad evitare possibili offese dagli  organi  lavoratori  in
moto. 
Le aperture  di  scarico  della  vasca  debbono  essere  costruite  o
protette in modo da impedire  che  le  mani  dei  lavoratori  possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina. 
5.8 Macchine per centrifugare e simili 
5.8.1 Le macchine per centrifugare  e  simili  debbono  essere  usate
entro i limiti di velocita' e di carico  stabiliti  dal  costruttore.
Tali  limiti  debbono  risultare  da  apposita  targa  ben   visibile
applicata sulla macchina e debbono essere riportati su  cartello  con
le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina. 
5.8.2 
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e  i
separatori a  forza  centrifuga,  debbono  essere  munite  di  solido
coperchio dotato del dispositivo di  blocco  previsto  al  punto  6.3
parte I e di freno adatto ed efficace. 
Qualora, in relazione al particolare  uso  della  macchina,  non  sia
tecnicamente   possibile   applicare   il   coperchio,    il    bordo
dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre  centimetri  verso
l'interno rispetto a quello del paniere. 
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri 
5.9.1  Nelle  macchine  con  cilindri   lavoratori   e   alimentatori
accoppiati e sovrapposti, o  a  cilindro  contrapposto  a  superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a
cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona  di  imbocco,  qualora  non  sia  inaccessibile,   deve   essere
efficacemente protetta per tutta la sua estensione,  con  riparo  per
impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti  del
corpo del lavoratore. 
Qualora per esigenze della lavorazione non sia  possibile  proteggere
la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono  essere
provviste di un dispositivo  che,  in  caso  di  pericolo,  permetta,
mediante  agevole  manovra,  di  conseguire  il  rapido  arresto  dei
cilindri. 
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile,  il  lavoratore  deve  essere  fornito  e  fare   uso   di
appropriati attrezzi che gli consentano  di  eseguire  le  operazioni
senza avvicinare le mani alla zona pericolosa. 
Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in  cui,
in relazione alla potenza, alla velocita',  alle  caratteristiche  ed
alle  dimensioni  delle  macchine,  sia  da  escludersi  il  pericolo
previsto dal primo comma. 
5.9.2  I  laminatoi  e  le  calandre  che,  in  relazione  alle  loro
dimensioni,  potenza,  velocita'  o  altre   condizioni,   presentano
pericoli  specifici  particolarmente   gravi,   quali   i   laminatoi
(mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di  gomma  e  simili,
debbono essere provvisti di un dispositivo  per  l'arresto  immediato
dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo
che l'arresto possa  essere  conseguito  anche  mediante  semplice  e
leggera pressione di una qualche parte del corpo del  lavoratore  nel
caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto. 
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre  al  freno
deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del
moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo. 
5.10  Apritoii,  battitoi,  carde,  sfilacciatrici,  pettinatrici   e
macchine simili 
5.10.1 
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine  pericolose
usate per la prima lavorazione delle fibre e delle  materie  tessili,
quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con  guarnizioni
a punta  e  coppie  di  cilindri,  devono  essere  protetti  mediante
custodie conformate e disposte in  modo  da  rendere  impossibile  il
contatto con essi delle mani  e  delle  altre  parti  del  corpo  dei
lavoratori. 
Tali custodie, qualora non siano costituite  dallo  stesso  involucro
esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto  e'  disposto  nel
punto 5.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni  o  altro  idoneo
mezzo. 
5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori  delle  macchine  indicate
nel punto 5.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro,  richiedono
di essere aperte o spostate, devono essere provviste del  dispositivo
di blocco previsto al punto 6.3 parte I. 
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai  portelli  delle
aperture di visita, di  pulitura  e  di  estrazione  dei  rifiuti  di
lavorazione, qualora gli organi  lavoratori  interni  possano  essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori. 
5.10.3 Le aperture di carico e scarico  delle  macchine  indicate  al
primo comma al punto 5.10.1 devono avere una  forma  tale  ed  essere
disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,
venire in contatto con le mani o con altre parti del  corpo  con  gli
organi lavoratori o di movimento interni della macchina. 
5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri  alimentatori  delle  macchine
indicate al primo comma al  punto  5.10.1,  escluse  le  carde  e  le
pettinatrici, deve  essere  resa  inaccessibile  mediante  griglia  o
custodia chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno  di
distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con  rullo  folle  che
eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo  fra
i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza. 
Se la griglia o custodia non e' fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I. 
5.11 Macchine per filare e simili 
5.11.1 
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli  altri
organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi,  dei
filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre  macchine  tessili
simili, nonche' gli sportelli delle aperture di accesso  agli  stessi
organi eventualmente ricavate nell'involucro esterno della  macchina,
devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto  al  punto
6.3 parte I, qualora debbano  essere  aperte  o  rimosse  durante  il
lavoro  e  gli  organi  pericolosi  possano  essere  inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore. 
5.11.2 
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di  comando  di  fusi
dei filatoi e dei ritorcitoi  continui  ad  anello  ad  aletta  ed  a
campana, deve essere protetto, alle due estremita', mediante  schermo
e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti  della  macchina  o
con un riparo disposto nella zona angolare formata dai  due  cilindri
oppure con altro mezzo idoneo. 
5.11.3 
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto  5.11.2
delle funicelle di comando dei fusi  deve  essere  fatto  a  macchina
ferma. 
2. E' tuttavia consentito il montaggio  a  macchina  in  moto,  ferma
restando  l'osservanza  delle  disposizioni  del  punto   5.11.2,   a
condizione che all'operazione sia adibito personale  esperto  fornito
di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio. 
5.11.4 
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di: 
a) staffe  fisse  alle  ruote  del  carro  distanti  non  piu'  di  6
millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento  dei
piedi fra la ruota e la rotaia; 
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad
evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra  il  carro  ed  il
tampone di arresto, salvo il caso in cui  questi  siano  disposti  al
disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale  per
cui non risultino facilmente accessibili; 
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi  che  non
risultino gia' inaccessibili, atte a impedire  ogni  contatto  con  i
punti di avvolgimento delle funi; 
d) custodia cilindrica al nasello di arresto  della  bacchetta,  allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e
l'albero della controbacchetta. 
5.12 Telai meccanici di tessitura 
5.12.1 
I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione
di tele  o  tessuti  metallici  o  di  altre  materie  devono  essere
provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa  battente,
atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa. 
Quando l'applicazione del guidanavetta puo' riuscire dannosa  per  il
prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri  e
con l'ordito molto debole o quando  la  velocita'  della  navetta  e'
molto limitata, l'apparecchio guidanavetta puo' essere sostituito  da
reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad  arrestare  la
navetta in caso di fuoruscita. 
5.12.2 
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo  comma  del  punto  5.12.1
deve essere applicato: 
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono  piu'  di  80
colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m.  1,60,
anche se usati per la fabbricazione  di  tessuti  di  altre  fibre  o
misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei  tessuti
leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del  guidanavetta  e'
facoltativa; 
b) ai telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto  primo  o
aventi  luce  pettine  maggiore  di  m.  2,  anche  se  adibiti  alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti. 
5.12.3 
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma  del  punto  5.12.1,
deve essere tale che: 
a)  se  mobile,  assuma  automaticamente  la  posizione   di   lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il  telaio  e'  messo  in
moto; 
b) le due estremita' laterali non distino dalla scatola delle navette
piu' di mezza lunghezza di navetta. 
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante
una costante ed accurata manutenzione. 
5.12.4 
Non sono ammessi apparecchi  guidanavette  costituiti  da  una  unica
barra avente un diametro inferiore a: 
a) 12 millimetri se  i  tratti  liberi  della  barra  non  hanno  una
lunghezza superiore a 75 centimetri; 
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno  una  lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro; 
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno  una  lunghezza
superiore a un metro. 
Ove la sezione della  barra  sia  diversa  dalla  circolare,  le  sue
dimensioni devono essere  tali  da  offrire  resistenza  e  rigidita'
corrispondenti. 
5.12.5 
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 5.12.1, devono
avere le seguenti dimensioni minime: 
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine; 
b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60; 
c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60. 
Dette reti devono essere disposte il piu' vicino possibile  alle  due
testate  del  telaio,  immediatamente  al  di  sopra  della   costola
inferiore del pettine e davanti a questo quando si  trovi  nella  sua
posizione estrema posteriore. 
Le reti paranavetta possono essere  omesse  alle  testate  dei  telai
prospicienti pareti  cieche,  purche'  non  vi  sia  possibilita'  di
passaggio. 
5.12.6 
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i  pesi  del
freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre
materie devono essere assicurati con  mezzi  idonei  ad  evitarne  la
caduta. 
5.12.7 
Gli impianti di tessitura devono  essere  attrezzati  con  mezzi  che
permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio  e  lo  smontaggio
sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito. 
5.13 Macchine diverse 
5.13.1 
Nelle ammorbidatrici per  canapa  e  nelle  distenditrici  per  juta,
l'imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente  con  ripari
fissi alti m. 1,30 da  terra,  estesi  fino  a  cm.  70  dall'imbocco
stesso. 
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con  un  riparo
fisso atto ad impedire che, nel movimento  retrogrado,  le  mani  del
lavoratore possano essere prese dai cilindri. 
5.13.2 
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle  di  canapa  e
juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e  l'albero  a
sezione quadrata di avvolgimento disposti  a  sbalzo,  con  gli  assi
normali al fronte di lavoro. 
5.13.3 
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di
fibre tessili o di  corde  metalliche,  devono  essere  provviste  di
coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita  delle
bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
parte I. 
Quando  le  dimensioni  della  parte  rotante  della  macchina   sono
rilevanti, la protezione puo' essere costituita  da  schermi  o  reti
metalliche di  altezza,  forma  e  resistenza  atti  ad  impedire  il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine
in caso di sfuggita. 
5.13.4 
Le macchine a motore per cucire con  filo  devono  essere  provviste,
compatibilmente con le esigenze tecniche della  lavorazione,  di  una
protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore. 
5.13.5 
Le macchine a motore per cucire  con  graffe,  quando  non  siano  ad
alimentazione automatica, devono essere provviste di  un  riparo  che
impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa. 
5.13.6 
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici  devono  essere
provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal  lavoratore,
che  consenta  l'arresto  immediato  della  macchina   in   caso   di
necessita'. 
5.13.7 
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali  le  rasatrici,  le
depilatrici,  le  scarnitrici  e  le  distenditrici,  devono   essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame,
la quale lasci scoperto il  tratto  strettamente  necessario  per  la
lavorazione. 
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di
blocco previsto al punto 6.3 parte I. 
5.13.8 
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei  covoni,
il vano d'imbocco del  battitore  deve  essere  munito  di  tavolette
fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che
abbia nella parte posteriore un dispositivo  di  arresto  che  limiti
l'ampiezza  della  misura  strettamente  necessaria  per  la  normale
introduzione del covone. 
5.13.9 
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore  della  fossetta  ove  prende
posto l'imboccatore, deve essere completata da un  robusto  parapetto
provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta  di  spostare  la
traversa orizzontale nei limiti di  altezza,  a  partire  dal  fondo,
compresi fra  un  minimo  di  70  centimetri  ed  un  massimo  di  90
centimetri. 
5.13.10 
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere  munito
ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri. 
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite
di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di  almeno  m.
0,80 oltre il piano stesso. 
5.13.11 
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni  efficienti
e di calzatoie di legno per  assicurarne  la  stabilita'  durante  il
lavoro. 
5.13.12 
Le macchine  per  riempire  bottiglie  di  vetro  con  liquidi  sotto
pressione devono essere provvisti di  schermi  atti  a  trattenere  i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia. 
Detti schermi devono essere  adottati  anche  per  le  operazioni  di
chiusura  delle  bottiglie  quando  per  queste  operazioni  esistono
fondati pericoli di scoppio. 
5.13.13 
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano
munite di alimentatore  automatico  devono  essere  provviste  di  un
dispositivo atto a determinare l'arresto  automatico  della  macchina
per semplice urto della mano del lavoratore, quando  questa  venga  a
trovarsi in posizione di pericolo fra la  tavola  fissa  e  il  piano
mobile, ovvero devono essere munite di altro  idoneo  dispositivo  di
sicurezza di riconosciuta efficacia. 
5.13.14 
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a  mano  delle
fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle  di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani. 
La disposizione di cui al primo  comma  non  e'  obbligatoria  quando
l'applicazione  delle  fustelle  sul  materiale  in  lavorazione   e'
effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non
pericolose. 
5.13.15 
I compressori devono essere provvisti di  una  valvola  di  sicurezza
tarata per la pressione massima di esercizio  e  di  dispositivo  che
arresti automaticamente il lavoro di compressione  al  raggiungimento
della pressione massima d'esercizio. 
5.14 Impianti ed operazioni di  saldatura  o  taglio  ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili 
5.14.1 
Fra gli impianti di combustione  o  gli  apparecchi  a  fiamma  ed  i
generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del 
calore o usati per lavori all'esterno 
5.14.2 
Sulle derivazioni di gas acetilene o di  altri  gas  combustibili  di
alimentazione nel cannello di  saldatura  deve  essere  inserita  una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai
seguenti requisiti: 
a) impedisca il  ritorno  di  fiamma  e  l'afflusso  dell'ossigeno  o
dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile; 
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento  del  suo  stato  di
efficienza; 
c) sia costruito in modo  da  non  costituire  pericolo  in  caso  di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma. 
5.14.3 
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono
essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario  di
derivazione della corrente elettrica. 
5.14.4 
Quando la saldatura od altra operazione simile non e' effettuata  con
saldatrice azionata da macchina rotante di  conversione,  e'  vietato
effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione  diretta
della corrente della normale linea di distribuzione  senza  l'impiego
di un trasformatore  avente  l'avvolgimento  secondario  isolato  dal
primario. 
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione 
5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti
dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni,  costituiscono
pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese. 
5.15.2 Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per  le
operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di
porte apribili anche dall'interno. 
5.15.3 Le porte dei forni,  delle  stufe,  delle  tramogge  e  simili
devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura
risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata  la
stabilita' della posizione di apertura. 
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche,
tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose
per  effetto  del  calore  delle  materie  contenute  o   di   quello
dell'ambiente  interno,  devono  essere  efficacemente  rivestite  di
materiale  termicamente  isolante  o  protette  contro  il   contatto
accidentale. 
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici 
5.16.1  Le  macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  devono   portare
l'indicazione della tensione, dell'intensita' e del tipo di  corrente
e delle altre eventuali caratteristiche  costruttive  necessarie  per
l'uso. 
5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili  devono
essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. 
Puo' derogarsi per gli apparecchi di sollevamento,  per  i  mezzi  di
trazione, per  le  cabine  mobili  di  trasformazione  e  per  quelle
macchine ed apparecchi che, in relazione al loro  specifico  impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione. 
5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e  gli  apparecchi  elettrici
mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza  fra  le
parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.