(Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
 
     DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
Osservazione preliminare 
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'  esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere  installate,  disposte  e
usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro  utilizzatori  e
per le  altre  persone,  ad  esempio  facendo  in  modo  che  vi  sia
sufficiente spazio disponibile tra  i  loro  elementi  mobili  e  gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte  e/o  estratte  in  modo
sicuro. 
1.2 Le operazioni di montaggio e  smontaggio  delle  attrezzature  di
lavoro devono  essere  realizzate  in  modo  sicuro,  in  particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante. 
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non  possono  essere  utilizzate  per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 
1.3 Illuminazione 
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli  organi  e  degli
strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo
od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o  che
necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere  illuminati  in
modo diretto con mezzi particolari. 
1.3.2. Nei casi in cui,  per  le  esigenze  tecniche  di  particolari
lavorazioni   o   procedimenti,   non   sia   possibile    illuminare
adeguatamente  i  posti  indicati  al  punto  precedente,  si  devono
adottare adeguate misure dirette  ad  eliminare  i  rischi  derivanti
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione. 
1.4 Avviamento 
Ogni inizio ed ogni ripresa di  movimento  dei  motori  che  azionano
macchine complesse o piu' macchine contemporaneamente  devono  essere
preceduti   da   un   segnale   acustico   convenuto,   distintamente
percettibile  nei  luoghi  dove  vi  sono  trasmissioni  e   macchine
dipendenti, associato,  se  necessario,  ad  un  segnale  ottico.  Un
cartello indicatore  richiamante  l'obbligo  stabilito  dal  presente
punto e le relative modalita', deve essere esposto presso gli  organi
di comando della messa in moto del motore. 
1.5 Rischio di proiezione di oggetti 
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi  e  in
genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a  motore,  che
possono  dar  luogo  alla  proiezione  pericolosa  di  schegge  o  di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad evitare che le materie proiettate  abbiano  a  recare  danno  alle
persone. 
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili 
1.6.1 E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e  gli
elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che cio'  non  sia
richiesto da particolari  esigenze  tecniche,  nel  quale  caso  deve
essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. 
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti  i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. 
1.6.2 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi  operazione  di
riparazione o registrazione. 
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il  moto,  si
devono  adottare  adeguate  cautele  a  difesa  dell'incolumita'  del
lavoratore. 
Del divieto indicato nel primo comma  devono  essere  resi  edotti  i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. 
1.6.3 Quando un motore, per le sue  caratteristiche  di  costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve  essere  installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto. 
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori  deve  essere  vietato  a
coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve  essere  richiamato
mediante apposito avviso. 
1.7 Rischio di caduta di oggetti 
Durante il lavoro su scale o in luoghi  sopraelevati,  gli  utensili,
nel tempo in cui non  sono  adoperati,  devono  essere  tenuti  entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi 
1.8.1 Presso le  macchine  e  gli  apparecchi  dove  sono  effettuate
operazioni  che  presentano  particolari  pericoli,  per  prodotti  o
materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature  dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti  o  pungenti,
devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti  la
sicurezza delle specifiche lavorazioni. 
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine  o  parti  di  macchine  o
apparecchi in contatto con materie esplodenti,  devono  essere  usati
lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose
in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche  delle  materie
stesse. 
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti 
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di  colata  e  quelli  che
possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso  o  di  materiali
incandescenti devono essere protetti mediante adatti  schermi  o  con
altri mezzi. 
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata  avviene  entro  canali  o
fosse  o  spazi  comunque  delimitati  del  pavimento  devono  essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso, nonche' per permettere loro
il  rapido  allontanamento  dalla  zona  di  pericolo  nel  caso   di
spandimento dello stesso materiale sul pavimento. 
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no. 
2.1 Se un'attrezzatura di lavoro  manovra  in  una  zona  di  lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione. 
2.2 Si devono  prendere  misure  organizzative  atte  e  evitare  che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori  a  piedi  sia
necessaria per la buona esecuzione dei  lavori,  si  devono  prendere
misure  appropriate  per  evitare  che  essi   siano   feriti   dalle
attrezzature. 
2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro  mobili
mosse meccanicamente e' autorizzato esclusivamente  su  posti  sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento, la  velocita'  dell'attrezzatura  deve,  all'occorrenza,
essere adeguata. 
2.4  Le  attrezzature  di  lavoro  mobili  dotate  di  un  motore   a
combustione possono essere utilizzate nella zona di  lavoro  soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di  teleferiche
o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto  di
sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione,  manutenzione  e
riparazione e sempre che siano adottate idonee misure  precauzionali,
quali  l'uso  di  cintura  di  sicurezza,  l'adozione   di   attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la  predisposizione  di
adeguati mezzi di segnalazione. 
3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che 
servono a sollevare e movimentare carichi 
3.1 Disposizioni di carattere generale 
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti  in
modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei  carichi  al  cui  sollevamento  e
trasporto sono  destinati,  nonche'  alle  condizioni  d'impiego  con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. 
3.1.2 Le funi e le  catene  debbono  essere  sottoposte  a  controlli
trimestrali  in  mancanza  di  specifica  indicazione  da  parte  del
fabbricante. 
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o  mobili  che  servono  a
sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da  garantire
la stabilita' dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego,  in
tutte le condizioni prevedibili e  tenendo  conto  della  natura  del
suolo. 
3.1.4  Il  sollevamento  di  persone   e'   permesso   soltanto   con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. 
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per  il  sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione  che  si
siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente  a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo  appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. 
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro
adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando  deve  essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di  un
mezzo  di  comunicazione  sicuro.  Deve  essere  assicurata  la  loro
evacuazione in caso di pericolo. 
3.1.5 Devono essere  prese  misure  per  impedire  che  i  lavoratori
sostino sotto i carichi sospesi, salvo che cio' sia richiesto per  il
buon funzionamento dei lavori. 
Non e' consentito far passare i carichi al  di  sopra  di  luoghi  di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. 
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il  corretto
svolgimento del lavoro, si devono  definire  ed  applicare  procedure
appropriate. 
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in  funzione
dei carichi da movimentare, dei punti di presa,  del  dispositivo  di
aggancio, delle condizioni atmosferiche  nonche'  tenendo  conto  del
modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu'
accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde consentire all'utilizzatore  di  conoscerne  le  caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso. 
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in  modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati. 
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non 
guidati 
3.2.1 Quando due  o  piu'  attrezzature  di  lavoro  che  servono  al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate  in  un
luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano,  e'
necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione  tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse. 
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili  che
servono al sollevamento di carichi non guidati,  si  devono  prendere
misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso,  lo
spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di  lavoro.  Si  deve
verificare la buona esecuzione di queste misure. 
3.2.3 Se l'operatore  di  un'attrezzatura  di  lavoro  che  serve  al
sollevamento di carichi  non  guidati  non  puo'  osservare  l'intera
traiettoria del carico ne' direttamente ne' per mezzo di  dispositivi
ausiliari in grado di fornire  le  informazioni  utili,  deve  essere
designato un capomanovra in comunicazione  con  lui  per  guidarlo  e
devono essere prese misure organizzative per evitare  collisioni  del
carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. 
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando  un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali  operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che  il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto. 
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente
progettate nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al  fine  di
tutelare la sicurezza dei lavoratori. 
In   particolare,   quando   un   carico   deve   essere    sollevato
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che  servono  al
sollevamento di carichi non guidati, si deve  stabilire  e  applicare
una  procedura  d'uso  per  garantire  il  buon  coordinamento  degli
operatori. 
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al  sollevamento  di
carichi non guidati non possono  trattenere  i  carichi  in  caso  di
interruzione parziale o  totale  dell'alimentazione  di  energia,  si
devono  prendere  misure  appropriate  per  evitare  di   esporre   i
lavoratori ai rischi relativi. 
I carichi sospesi non devono rimanere  senza  sorveglianza  salvo  il
caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il  carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza. 
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro  che
servono al sollevamento di carichi non guidati  deve  essere  sospesa
allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto  tale
da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo  cosi'
i  lavoratori  a  rischi.  Si  devono  adottare  adeguate  misure  di
protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi  relativi  e
in   particolare   misure    che    impediscano    il    ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro. 
3.2.8 Il sollevamento dei  laterizi,  pietrame,  ghiaia  e  di  altri
materiali minuti deve essere effettuato  esclusivamente  a  mezzo  di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e
le imbracature. 
4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che 
servono a sollevare persone 
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai  addetti  devono  fare
uso di idonea cintura di sicurezza. 
4.2 I ponti  sviluppabili  devono  essere  usati  esclusivamente  per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. 
I ponti non devono essere spostati  quando  su  di  essi  si  trovano
lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga  quando  si  tratti  di
lavori per le linee elettriche di contatto o  dei  ponti  recanti  la
marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti  di  cui
all'articolo 70, comma  3,  del  presente  decreto,  sempreche'  tale
funzionalita' risulti esplicitamente prevista dal fabbricante. 
5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di 
lavoro 
5.1. Berte a caduta libera 
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei
rottami metallici o di altri materiali debbono  essere  completamente
circondate  da  robuste  pareti  atte  ad  impedire   la   proiezione
all'esterno di frammenti di materiale. 
5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato  in  modo
da rispondere allo stesso scopo. 
5.1.3.  La  manovra  di  sganciamento  della  mazza  deve   eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto. 
5.2 Laminatoi siderurgici e simili 
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del
materiale in lavorazione, quali i  laminatoi  siderurgici  e  simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori. 
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari  condizioni
di impianto non  sia  possibile  predisporre  una  efficiente  difesa
diretta,  dovranno  essere  adottate  altre  idonee  misure  per   la
sicurezza del lavoro. 
6 Rischi per Energia elettrica 
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate  in  modo  da
proteggere  i  lavoratori  dai  rischi  di  natura  elettrica  ed  in
particolare dai contatti elettrici diretti  ed  indiretti  con  parti
attive sotto tensione. 
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico,  come  individuati  dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate  a
tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche. 
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti 
7.1. Per la lubrificazione delle  macchine  o  parti  di  macchine  o
apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili,  devono
essere usati lubrificanti di  natura  tale  che  non  diano  luogo  a
reazioni  pericolose  in   rapporto   alla   costituzione   ed   alle
caratteristiche delle materie stesse. 
8. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, 
ossidrica, elettrica e simili 
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere
o con  corpi  incandescenti  a  meno  di  5  metri  di  distanza  dai
generatori o gasometri di acetilene. 
8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali  di  lavoro
degli  apparecchi  mobili  di  saldatura  al  cannello  deve   essere
effettuato mediante  mezzi  atti  ad  assicurare  la  stabilita'  dei
gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad  evitare
urti pericolosi. 
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti,  ad  uso  di  impianti
fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine  di
evitarne la caduta accidentale. 
8.4. E' vietato effettuare  operazioni  di  saldatura  o  taglio,  al
cannello  od  elettricamente,  nelle  seguenti  condizioni:   a)   su
recipienti o  tubi  chiusi;  b)  su  recipienti  o  tubi  aperti  che
contengono materie le quali sotto l'azione  del  calore  possono  dar
luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c)  su  recipienti  o
tubi anche aperti che abbiano  contenuto  materie  che  evaporando  o
gassificandosi  sotto  l'azione  del  calore  possono  dar  luogo   a
esplosioni o  altre  reazioni  pericolose.  E'  altresi'  vietato  di
eseguire  le  operazioni  di  saldatura  nell'interno   dei   locali,
recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.  Quando  le
condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma  del
presente articolo si possono eliminare con l'apertura del  recipiente
chiuso, con  l'asportazione  delle  materie  pericolose  e  dei  loro
residui, con l'uso di gas inerti o  con  altri  mezzi  o  misure,  le
operazioni di saldatura e taglio possono essere  eseguite  anche  sui
recipienti o tubazioni indicati alla  stessa  lettera  a)  del  primo
comma, purche' le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. 
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di
recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle  disposizioni
di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e  usate
pinze  porta  elettrodi  completamente  protette  in  modo   che   il
lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti  accidentali
con parti in tensione. Le stesse  operazioni  devono  inoltre  essere
effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista 
il lavoratore dall'esterno del recipiente 
9 Macchine utensili per legno e materiali affini 
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno,
ancorche' queste siano provviste dei prescritti mezzi di  protezione,
deve essere effettuata  facendo  uso  di  idonee  attrezzature  quali
portapezzi, spingitoi e simili. 
10 Macchine per filare e simili 
Il  lavoratore  che  ha  la  responsabilita'  del  funzionamento  del
filatoio automatico  intermittente,  prima  di  mettere  in  moto  la
macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il  carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori. 
E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro  mobile
e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante  il  funzionamento
del filatoio automatico intermittente. E' altresi' vietato introdursi
nello stesso spazio  a  macchina  ferma  senza  l'autorizzazione  del
lavoratore addetto o di altro capo responsabile. 
Le  disposizioni  del  presente  punto  integrate  con  il   richiamo
all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina  prima
di introdursi tra il carro mobile e il  banco  fisso,  devono  essere
rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.