IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
               i ministri della sanita', dell'interno
         e "dell'industria, del commercio e dell'artigianato

  Visto  il  comma  1  dell'art. 10 del decreto legislativo 17 agosto
1999,   n.   334,   che   prevede  la  definizione  dei  criteri  per
l'individuazione  delle  modifiche  di  impianti  e  di  depositi, di
processi  industriali,  della  natura  o dei quantitativi di sostanze
pericolose   che  potrebbero  costituire  aggravio  del  preesistente
livello di rischio;
  Visto   la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  10  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  che,  per  le  modifiche di
attivita'  esistenti che comportano aggravio del preesistente livello
di rischio prevede che il gestore trasmetta alle autorita' competenti
tutte  le  informazioni  utili  prima  di  procedere  alle modifiche,
secondo  le procedure previste dall'art. 9 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, per i nuovi stabilimenti;
  Considerato,  in particolare, che ai sensi del predetto articolo le
norme  generali  di  sicurezza nonche' i criteri per l'individuazione
delle modifiche alle attivita' industriali di impianti e di depositi,
di  processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze
pericolose   che  potrebbero  costituire  aggravio  del  preesistente
livello  di  rischio  sono  stabiliti  dal Ministero dell'ambiente di
concerto    con   i   Ministeri   dell'interno,   della   sanita'   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  comma  1  dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n. 334, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo
delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso;
  Viste  le  determinazioni  concordate  in  sede  di  conferenza dei
servizi  indetta,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 334/1999, in data 1o marzo 2000;
                              Decreta:
                               Art. l.
  1.  Restando  fermi  gli  obblighi di cui al decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  334,  le  modifiche  di impianti e di depositi, di
processi  industriali,  della  natura  o dei quantitativi di sostanze
pericolose   che  potrebbero  costituire  aggravio  del  preesistente
livello  di  rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di
cui  agli  articoli  6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, sono individuate nell'allegato al presente decreto.