(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato
MODIFICAZIONI  ALLE  ATTIVITA'  ESISTENTI  CHE  POTREBBERO COSTITUIRE
            AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO

    La  modifica  comporta,  rispetto  al  piu'  recente  rapporto di
sicurezza  o  alla  piu' recente scheda di informazione sui rischi di
incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori presentata:
      1)  incremento  superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o
deposito,  ovvero  superiore  al  20% sulla singola apparecchiatura o
serbatoio gia' individuata come possibile fonte di incidente di:
        quantita'   della   singola   sostanza  specificata,  di  cui
all'alle-gato  I, parte 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334;
        quantita'  di  sostanza  o  preparato pericoloso ovvero somma
delle  quantita'  di  sostanze  o preparati pericolosi appartenenti a
medesima  categoria,  indicata in allegato I, parti 1 e 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
      2)  introduzione  di  una  sostanza  pericolosa  o categoria di
sostanze  o  preparati  pericolosi  al di sopra delle soglie previste
nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
      3)  introduzione di nuove tipologie o modalita' di accadimento,
di   incidenti   ipotizzabili   che   risultano   piu'   gravose  per
verosimiglianza  (classe  di  probabilita'  di  accadimento)  e/o per
distanze  di  danno  associate  con  conseguente  ripercussione sulle
azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;
      4)  smantellamento  o  riduzione  della  funzionalita'  o della
capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di
sicurezza critici.