TABELLA A 1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate rispettivamente da: a) CATEGORIA B - Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite; - Grado di responsabilita': relativa alla corretta esecuzione delle procedure; b) CATEGORIA C - Grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure, con diversi livelli di complessita', basate su criteri parzialmente prestabiliti; - Grado di responsabilita' relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite; c) CATEGORIA D - Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite; - Grado di responsabilita': relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate; d) CATEGORIA EP - Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o professionale; - Grado di responsabilita': relativo alla qualita' ed economicita' dei risultati ottenuti. 2. Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attivita' lavorativa: a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo piu' eventuale qualificazione professionale; b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado; c) CATEGORIA D - diploma di laurea; d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale. 3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree: - CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici; Area socio-sanitaria. - CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche. - CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche. - CATEGORIA EP: Area amministrativa - gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area medico - odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche. Le attivita' delle scienze motorie sono attribuite all'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D. 4. Dalla data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna categoria. 5. Nella categoria B confluiscono : - nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo- contabile della ex IV e della ex V qualifica; - nella Area servizi generali e tecnici: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II, della ex III e della ex V qualifica; l'area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex V qualifica; l'area funzionale delle biblioteche della ex V qualifica; - nella Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica. 6. Nella categoria C confluiscono: - nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo- contabile della ex VI e della ex VII qualifica; - nell'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle professionalita' socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VI e della ex VII qualifica; - nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalita' socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico. - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex VII qualifica. 7. Nella categoria D confluiscono: - nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale amministrativo-contabile della ex VIII qualifica; - nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica; l'area funzionale tecnico- scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle professionalita' socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica; - nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica limitatamente alle professionalita' socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico. - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica. 8. Nella categoria EP confluiscono: - nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica; - nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell'ex I RS e dell'ex II RS; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e della ex II RS con esclusione delle professionalita' socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati dell'ex I RS e dell'ex II RS; - nell'Area medico -odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e dell'ex II RS limitatamente alle professionalita' socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico. - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche dell'ex I RS e dell'ex II RS. Tabella B Tabella di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione. Precedente posizione economica Attuale posizione economica ===================================================================== livello retributivo | posizione economica | categoria ===================================================================== II qualif. ruolo speciale | EP4 | EP I qualif. ruolo speciale | EP2 | EP Nono livello | EP2 | EP Ottavo livello | D2 | D Settimo livello | C4 | C Sesto livello | C2 | C Quinto livello | B3 | B Quarto livello | B2 | B Primo - secondo - terzo livello | B1 | B Tabella C Classificazione universita' - Valori tabellari di primo inquadramento (i valori sono espressi in lire annue e non .sono comprensivi dei miglioramenti stipendiali dell'l.11.98 e del 1.7.99) ===================================================================== | | | EP (IX / Irs-- | B (III - IV - V)|C (VI - VII)| D (VIII) | Ilrs) | ===================================================================== 1 | 11.461.000 |14.900.000| 19.200.000 |23.000.000 --------------------------------------------------------------------- 2 | 13.051.000 |15.483.000| 20.583.000 |25.539.000 --------------------------------------------------------------------- 3 | 14.281.000 |16.800.000| 22.300.000 |28.100.000 --------------------------------------------------------------------- 4 | 15.483.000 |18.039.000| 24.000.000 |30.691.000 --------------------------------------------------------------------- 5 | |19.200.000| 25.539.000 |33.000.000 Tabella D AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE (in lire mensili) ===================================================================== Ex-livello retributivo | Pos.econ. | dall'1.11.98 |dall'1.7.99 ===================================================================== II qualif. ruolo speciale | EP4 | 66.000 | 55.000 I qualif. ruolo speciale | EP2 | 58.000 | 48.000 Nono livello | EP2 | 58.000 | 48.000 Ottavo livello | D2 | 50.000 | 42.000 Settimo livello | C4 | 46.000 | 38.000 Sesto livello | C2 | 42.000 | 35.000 Quinto livello | B3 | 40.000 | 33.000 Quarto livello | B2 | 38.000 | 32.000 Primo-secondo-terzo livello | B1 | 35.000 | 29.000 Tabella E1 Classificazione universita' - Valori tabellari al 1.11.1998 ===================================================================== | B (III - IV - V) |C (VI - VII) | D (VIII) |EP (IX / Irs- Ilrs) ===================================================================== 1 | 11.881.000 | 15.380.000 |19.752.000 | 23.600.000 2 | 13.507.000 | 15.987.000 |21.183.000 | 26.235.000 3 | 14.761.000 | 17.304.000 |22.900.000 | 28.796.000 4 | 15.963.000 | 18.591.000 |24.600.000 | 31.483.000 5 | | 19.752.000 |2G.139.000 | 33.792.000 Tabella E2 Classificazione universita' - Valori tabellari al 1.7.1999 ===================================================================== | B (III - IV - V) |C (VI - VII) | D (VIII) |EP (IX / Irs- Ilrs) ===================================================================== 1 | 12.229.000 | 15.776.000 |20.208.000 | 24.104.000 2 | 13.891.000 | 16.407.000 |21.687.000 | 26.811.000 3 | 15.157.000 | 17.724.000 |23.404.000 | 29.372.000 4 | 16.359.000 | 19.047.000 |25.104.000 | 32.143.000 5 | | 20.208.000 |26.643.000 | 34.452.000 Tabella F INDENNITA' DI ATENEO ex livello categoria nuova misura (importo annuo in lire) Ilrs EP4-5 6391000 Irs EP1-2-3 4793000 IX EP1-2-3 4793000 VIII D 4000000 VII C 2765000 VI C 2765000 V B 2000000 V B 2000000 I-II-III B 2000000 DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Al fine di razionalizzare l'utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili, le parti concordano sull'opportunita' che l'eventuale utilizzo di rapporti di lavoro parasubordinato tenga conto della complessiva programmazione dell'uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile previste dall'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 Le parti convengono sull'opportunita' di verificare congiuntamente la ricaduta in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di valorizzazione delle professionalita' conseguente alla strutturazione delle aree individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un significativo periodo di tempo dall'attuazione del nuovo ordinamento professionale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti convengono che l'articolo 72 del presente CCNL trovera' applicazione previa acquisizione da parte dell'A.RA.N. del prescritto atto di indirizzo del Comitato di settore. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL e UIL del comparto Universita' esprimono profonda insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto attiene ai lettori di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici ed auspicano che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui la discussione era giunta, rimovendo le rigidita' che hanno impedito una conclusione compiuta nell'ambito dell'intesa odierna, nei tempi tecnici strettamente necessari. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL e UIL del comparto Universita', nell'esprimere soddisfazione per la soluzione adottata per il personale precario ex art. 19, comma 9 bis, del CCNL 1994 - 1997, sottolineano la propria insoddisfazione perche' non e' stato parimenti risolto il problema presente nei policlinici del precariato delle qualifiche inferiori. Dichiarano sin d'ora di impegnarsi affinche', utilizzando al meglio gli strumenti contrattuali, il confronto fra le parti porti a trovare idonea soluzione al fine di non disperdere professionalita' acquisite da anni. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL, CISL e UIL del comparto Universita' dichiarano la propria insoddisfazione perche' in questo testo contrattuale non siano state introdotte regole per i contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori ad una specifica tutela contrattuale e dichiarano che considerano abusiva l'utilizzazione di questo strumento contrattuale per attivita' ordinarie svolte non in autonomia, ma sotto la direzione di organi dell'amministrazione. Eserciteranno in proposito la piu' attenta vigilanza. DICHIARAZIONE A VERBALE La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene debba trovare sollecita soluzione negli Atenei il problema del personale laureato che collabora alla didattica, alla ricerca ed alla assistenza, assunto con qualifiche inferiori alla VII. DICHIARAZIONE A VERBALE La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI considera parziale ed insufficiente la soluzione emersa per le V e VII qualifiche in quanto non e' stata data a tutte la possibilita', anche attraverso un corso di formazione, di essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D. DICHIARAZIONE A VERBALE La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene debba trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria EP delle figure professionali previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 27.01.92 nonche' dell'art. 78 del D.Lgs. n. 230 del 13.03.95. DICHIARAZIONE A VERBALE Il CSA della CISAL Universita', pur valutando gli aspetti positivi e innovativi del CCNL, dichiara di non condividere molti degli istituti contrattuali sui quali ha gia' espresso notevoli riserve nel corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa. La sottoscrizione del presente CCNL e' motivata dall'esigenza di consentire al CSA della CISAL Universita' di poter partecipare alle trattative per il secondo biennio economico, alla stesura delle nuove tabelle equiparative del personale delle facolta' mediche e soprattutto di poter partecipare alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei. Durante la trattativa il CSA della CISAL Universita' ha sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali che sono state solo in parte accolte dall'ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza. In particolare ci riferiamo a: - per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto conto ne' della sperequazione pregressa con gli altri comparti del pubblico impiego ne' dell'inflazione reale evidenziata dal crollo del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori del comparto; - non si e' affermato con forza l'obbligo di relazioni sindacali vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie professionali sia nelle progressioni di carriera; - i costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono l'impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono risorse dal fondo incentivante; - non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facolta' mediche una distinta disciplina normativa ed ordinamentale oltre alla dotazione di un proprio budget nel rispetto dell'art. 2 comma 1 del D.L. 517/99; - non vengono definite le competenze, i metodi e ambiti di contrattazione delle RSU e dei singoli eletti; - non e' citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale operante nelle facolta' mediche e SSN che dovranno essere definite entro un anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che della corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni realmente svolte ed attribuite al dipendente con atto formale - non vengono incrementati in modo significativo i fondi da destinare alla formazione e aggiornamento professionale; - non sono completamente definite le code contrattuali riferite sopratutto ai VIo livelli sociosanitari ex 312/80 e non beneficiari della legge 21/91; - non obbliga le Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali ed orizzontali; - nel nuovo sistema di classificazione non si e' previsto come da noi richiesto la collocazione di tutti i Vo livelli nella categoria C e tutti i VIIo nella categoria D; - inquadramento nell'ambito della docenza dei lettori; - inquadramento nell'area della dirigenza del personale del ruolo ad esaurimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti firmatarie - tenuto conto che il presente CCNL e' stato sottoscritto in periodo in cui di norma il personale fruisce delle ferie estive - concordano che, ove sia stato previsto che taluni adempimenti a cura delle amministrazioni debbano essere ultimati entro 30 ovvero 60 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL stesso, tali termini si intendono prorogati fino a non oltre, rispettivamente, i mesi di settembre e di ottobre.