Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 novembre
2000,  n.  340,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                               Art. 1.
     (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1.  La  presente  legge  dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della   legge   15  marzo  1997,  n.  59,  la  delegificazione  e  la
semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati  nell'allegato  A  ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2.  Alla  delegificazione  e alla semplificazione dei procedimenti di
cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge  si provvede con
regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  dei  princi'pi, criteri e
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
3.  Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge
sono  abrogate  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della medesima,
limitatamente   alla  parte  che  disciplina  gli  adempimenti  ed  i
procedimenti  ivi  indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli
stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4.  Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo  117,  primo  comma, della
Costituzione,  i  regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo   fino   a   quando  la  regione  non  provveda  a  disciplinare
autonomamente  la  materia  medesima.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo  2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b)  all'articolo  20,  comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario  regolano  le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono
inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c)  all'articolo  20-bis,  comma  1,  lettera  a),  dopo  la  parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e)  nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
4,  5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93,
100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f)  al  numero  18  dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilita'"  sono aggiunte le
seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"94.  Procedimento  per  l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h)  il  titolo  del  numero  97  dell'allegato  1  e'  sostituito dal
seguente:  "Procedimento  per  la verifica del possesso dei requisiti
previsti   per  l'esercizio  delle  attivita'  di  installazione,  di
ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i)  il  titolo  del  numero  98  dell'allegato  1  e'  sostituito dal
seguente:  "Procedimento  per  la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis.  Procedimento  per  la  verifica  del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7 luglio 1997, n. 274";
m)  al  numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per
il  rilascio  delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".
5.  All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu'
di un triennio," sono soppresse.
6.  Alla  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  3,  comma  1,  al  primo  periodo sono soppresse le
parole:  "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono
essere  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sono collocati obbligatoriamente fuori
ruolo  o  in  aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai
criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli
del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c)  all'articolo  7,  comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "e  nelle  norme che dispongono la delegificazione
della  materia  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
d)  all'articolo  7,  comma  1,  dopo  la  lettera  f) e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Al  riordino  delle  norme  di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre  2002  mediante  l'emanazione  di  testi  unici  riguardanti
materie  e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con
le   opportune   evidenziazioni,   le   disposizioni   legislative  e
regolamentari.  A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a
quanto  disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni  contenute in un decreto legislativo e in un regolamento
che  il  Governo  emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17,
comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti
criteri e princi'pi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h)  all'articolo  9,  comma  1,  le  parole:  "e  di  riordino"  sono
soppresse;
i)  all'allegato  1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e
semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi di cui ai seguenti
numeri:  5),  12),  13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30)  procedimento  relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal
registro  dei  revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza
del  Ministro  della  giustizia  ed  alla  sospensione  dei  revisori
dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m)  al  numero  43)  dell'allegato  1  le  parole:  "in  nome e" sono
soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane
all'estero,  l'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore (IFTS) e
l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito  dall'articolo  2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191,  alla  fine  del  quarto  periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8.  Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere
delle   competenti   Commissioni   parlamentari  e  della  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse  da  quelle  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro
dei   dipendenti   di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n. 50, apportando le
modifiche  necessarie  per  il  migliore  coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
a)  le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della  sottoscrizione dei
contratti    collettivi   del   quadriennio   1994-1997,   ai   sensi
dell'articolo  72  del  citato  decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni;
b)  le  norme  generali  e  speciali  del  pubblico impiego che hanno
cessato  di  produrre  effetti,  ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto  legislativo  n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento  della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
 
          Note all'art. 1.
              -  La  legge  15  marzo  1997,  n. 59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  e  successive  modificazioni,  reca  "delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo 20 della legge 15
          marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
                "Art.  20:  -  1.  Il Governo, entro il 31 gennaio di
          ogni  anno,  presenta al Parlamento un disegno di legge per
          la   delegificazione   di  norme  concernenti  procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
                2.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo  117, primo
          comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'articolo  7  del testo unico delle
          leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, approvato con
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
                3.   I  regolamenti  sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
                4.  I  regolamenti  entrano in vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
                5.  I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                  a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
          e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
          o  strumentali,  in  modo  da  ridurre il numero delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                  b)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                  c)  regolazione  uniforme  dei  procedimenti  dello
          stesso  tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
          o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                  d)    riduzione    del   numero   di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                  e)  semplificazione e accelerazione delle procedure
          di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui all'articolo 51,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni;
                  f)   trasferimento   ad  organi  monocratici  o  ai
          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
          non   richiedano,   in  ragione  della  loro  specificita',
          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali   con   conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti
          portatori di interessi diffusi;
                  g)  individuazione  delle  responsabilita'  e delle
          procedure di verifica e controllo;
                  g-bis)  soppressione dei procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                  g-ter)    soppressione    dei    procedimenti   che
          comportino,  per l'amministrazione e per i cittadini, costi
          piu'  elevati  dei benefi'ci conseguibili, anche attraverso
          la  sostituzione  dell'attivita' amministrativa diretta con
          forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
                  g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale
          e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                  g-quinquies)   soppressione  dei  procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                  g-sexies)  regolazione, ove possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                  g-septies)  adeguamento  delle procedure alle nuove
          tecnologie informatiche.
                  5-bis.  I  riferimenti  a testi normativi contenuti
          negli  elenchi  di  procedimenti  da  semplificare  di  cui
          all'allegato  1  alla presente legge e alle leggi di cui al
          comma  1  del  presente  articolo  si  intendono  estesi ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
                6.   I   servizi   di   controllo   interno  compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
                7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
                8. In sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                  a)    sviluppo   e   programmazione   del   sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                  b)   composizione   e   funzioni   degli  organismi
          collegiali   nazionali   e   locali   di  rappresentanza  e
          coordinamento   del   sistema   universitario,   prevedendo
          altresi'  l'istituzione  di  un  Consiglio  nazionale degli
          studenti,  eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
          proposta;
                  c)   interventi   per  il  diritto  allo  studio  e
          contributi   universitari.  Le  norme  sono  finalizzate  a
          garantire  l'accesso  agli studi universitari agli studenti
          capaci  e  meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
          abbandono  degli  studi,  a determinare percentuali massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                  d)  procedure  per  il  conseguimento del titolo di
          dottore  di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                  e)  procedure  per  l'accettazione  da  parte delle
          Universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
                9.  I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
                10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di
          cui  al  comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  previsto  dall'articolo  4 della
          legge  2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
          della  costituzione della Consulta nazionale per il diritto
          agli   studi  universitari  di  cui  all'articolo  6  della
          medesima legge.
                11.  Con  il  disegno  di legge di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo  4, norme per la delegificazione delle materie
          di  cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da
          riserva  assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi
          che  disciplinano  i settori di cui al medesimo articolo 4,
          comma   4,  lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie
          modifiche,  integrazioni  o abrogazioni di norme, secondo i
          criteri  previsti  dagli  articoli  14  e 17 e dal presente
          articolo".
              -  La  legge  23  agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario,  reca  "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri".
              Si  trascrive il testo dell'articolo 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 117, primo comma,
          della Costituzione:
              "Art.  117.  - La regione emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
                ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
                circoscrizioni  comunali;  polizia  locale  urbana  e
          rurale; fiere e mercati;
                beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
                istituzione  artigiana  e  professionale e assistenza
          scolastica;   musei   e   biblioteche   di   enti   locali;
          urbanistica;  turismo  ed  industria alberghiera; tramvie e
          linee automobilistiche di interesse regionale;
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale;  navigazione  e  porti lacuali; acque minerali e
          termali;   cave  e  torbiere;  caccia;  pesca  nelle  acque
          interne; agricoltura e foreste; artigianato;
                altre materie indicate da leggi costituzionali.
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
          227,  supplemento  ordinario, reca "Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento locale". Si trascrive il testo dell'art. 7
          del medesimo decreto legislativo:
              "Art.  7.  (Regolamenti) - 1. Nel rispetto dei principi
          fissati  dalla  legge  e  dello  statuto,  il  comune  e la
          provincia  adottano  regolamenti  nelle  materie di propria
          competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione e il
          funzionamento   delle  istituzioni  e  degli  organismi  di
          partecipazione,  per  il funzionamento degli organi e degli
          uffici e per l'esercizio delle funzioni".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20-bis  della
          sopracitata   legge   n.   59   del   1997,   e  successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge:
              "Art.  20-bis.  -  1.  I regolamenti di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a)  eliminare  o  modificare detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b)  riprodurre  i predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 21 della sopracitata
          legge  n.  59  del  1997,  e successive modificazioni, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con   uno   o   piu'   regolamenti  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  nel  termine  di  nove  mesi dalla data di entrata in
          vigore   della  presente  legge,  sulla  base  dei  criteri
          generali  e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
          7,  8,  9,  10  e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
          regolamento   e'  acquisito,  anche  contemporaneamente  al
          parere  del  Consiglio di Stato, il parere delle competenti
          Commissioni  parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla
          richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
          essere  comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'articolo  355  del  testo  unico  approvato con decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  con  quelle della
          presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
          71,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono definiti
          criteri  per la determinazione degli organici funzionali di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione  e'  affidata  ai regolamenti stessi. [Secondo
          periodo soppresso].
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a)       armonizzazione      della      composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b)    razionalizzazione    degli   organi   a   norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
                c)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g);
                d)  valorizzazione  del collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
                e)  attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
          59  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b)  il  raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
                c)   la   revisione   del  sistema  di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio,    in   armonia   con   le   modalita'   previste
          dall'articolo  28  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29;
                d)  l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
          13  la  riforma degli uffici periferici del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la Regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  Regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425".
              -  Si riporta l'allegato 1 alla sopracitata legge n. 59
          del 1997, e successive modificazioni, come modificato dalla
          presente legge:
          Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8)
              1.  Procedimento per il versamento di somme all'entrata
          e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello
          Stato   (con   particolare   riferimento  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea):
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
                legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
                legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
                legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
                decreto  del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
          1992;
                legge   23   dicembre  1993,  n.  559,  articolo  25,
          sostitutivo  dell'articolo  5 della citata legge n. 468 del
          1978;
              legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
              2.   Procedimento   di  concessione  ai  comuni  di  un
          contributo   per   le   spese   di  gestione  degli  uffici
          giudiziari:
                legge 24 aprile 1941, n. 392;
                legge 25 giugno 1956, n. 702;
                legge 15 febbraio 1957, n. 26.
              3.[Soppresso]
              4.[Soppresso]
              5.[Soppresso]
              6.   Presa   in  consegna  di  immobili  e  compiti  di
          sorveglianza sugli immobili demaniali:
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                legge 29 ottobre 1991, n. 358;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 marzo
          1992, n. 287;
                legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              7.  Procedimento  per la concessione del nulla osta per
          ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
          esercizio:
                legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616, articolo 19.
              8.  Procedimento  di  autorizzazione  alle  imprese per
          autoproduzione:
                legge 9 gennaio 1991, n. 9.
              9. [Soppresso]
              10.  Procedimento  di  concessione per la distribuzione
          automatica di carburante:
                decreto-legge  26  ottobre  1970, n. 745, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 ottobre
          1971, n. 1269;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
                decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11
          settembre  1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
          del 18 settembre 1989;
                decreto-legge  29  marzo 1993, n. 82, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
              11.  Procedimento  per  la  denuncia di installazioni e
          dispositivi  di protezione contro le scariche atmosferiche,
          di  dispositivi  di messa a terra di impianti elettrici, di
          impianti elettrici pericolosi:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                legge 5 marzo 1990, n. 46;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 dicembre
          1991, n. 447.
              12.  Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di
          informatica:
                decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 573;
                legge   24   dicembre   1993,  n.  537,  articolo  6,
          modificato  dalla  legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo
          44;
                decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
              13.  Procedimento  di sgombero d'ufficio di occupazione
          abusiva di suolo demaniale marittimo:
                articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
              14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
                legge 26 luglio 1965, n. 966;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29 luglio 1982, n. 577; legge 7 dicembre
          1984, n. 818.
              15.  Procedimento in materia di collaudi degli impianti
          da  parte  dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro (ISPESL):
                regolamento  approvato  con  regio  decreto 12 maggio
          1927, n. 824;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547, articoli 25 e 131;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
              16.  Procedimento  per  la  disciplina  degli  albi dei
          beneficiari di provvidenze di natura economica:
                legge 30 dicembre 1991, n. 412.
              17.   Procedimenti   di   riconoscimento   di   persone
          giuridiche   private,   di   approvazione  delle  modifiche
          dell'atto  costitutivo  e  dello statuto, di autorizzazione
          all'acquisto  di beni immobili, all'accettazione di atti di
          liberalita'  da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
          di donazioni o lasciti in favore di enti:
                codice civile, articoli 12, 16 e 17;
                disposizioni  attuative del codice civile, articoli 5
          e 7;
                legge 5 giugno 1850, n. 1037;
                regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
                legge 21 giugno 1896, n. 218;
                regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
                legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
              18.   Procedimento   di  espropriazione  per  causa  di
          pubblica utilita' e altre procedure connesse:
                legge 25 giugno 1865, n. 2359;
                legge 22 ottobre 1971, n. 865.
              19.    Procedimento   per   l'erogazione   e   per   la
          rendicontazione   della   spesa  da  parte  dei  funzionari
          delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                legge 6 febbraio 1985, n. 15;
                legge 22 dicembre 1990, n. 401;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile
          1994, n. 367.
              20. [Soppresso]
              21.  Procedimento  di  concessione  di  beni  demaniali
          marittimi nel caso di piu' domande di concessione:
                articolo 37 del codice della navigazione.
              22.  Procedimenti  di  esecuzione  delle  decisioni  di
          condanna e risarcimento di danno erariale:
                norme  approvate  con regio decreto 5 settembre 1909,
          n. 776;
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                regolamento  approvato  con  regio  decreto 13 agosto
          1933, n. 1038;
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 12 luglio
          1934, n. 1214.
              23.   Procedimento  di  riconoscimento  di  infermita',
          concessione   di  equo  indennizzo,  pensione  privilegiata
          ordinaria   (modifiche   ed  integrazioni  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio
          1957, n. 686;
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
                decreto-legge  21 settembre 1987, n. 387, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
                legge 8 agosto 1991, n. 274;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile
          1994, n. 349.
              24.  Procedimenti  di approvazione e rilascio pareri da
          parte  dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli
          organi  collegiali  degli  enti  pubblici  non economici in
          materia  di  approvazione  dei  bilanci,  di programmazione
          dell'impiego   dei   fondi  disponibili,  di  modifica  dei
          regolamenti  di erogazione delle prestazioni istituzionali,
          di   modifica   della   struttura  amministrativa  e  della
          dotazione di personale:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                legge 30 aprile 1969, n. 153;
                legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
                legge 23 dicembre 1978, n. 833;
                legge 11 marzo 1988, n. 67;
                legge 9 marzo 1989, n. 88;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 gennaio
          1990, n. 43, articolo 14, comma 14;
                decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
              25.  Procedimento  di  unificazione  dei  termini per i
          contributi previdenziali:
                legge 30 aprile 1969, n. 153;
                decreto-legge  12 settembre 1983, n. 463, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
              26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione
          di nuovi impianti produttivi:
                legge 17 agosto 1942, n. 1150;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 marzo
          1956, n. 303;
                legge 5 novembre 1971, n. 1086;
                legge 28 gennaio 1977, n. 10.
              27.[Soppresso]
              28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di
          pensione   e   per   la  ricostruzione  delle  pensioni  di
          competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile
          1957, n. 818, articolo 22;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  articolo  19,  sostitutivo dell'articolo 4
          della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
                legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
              29.  Procedimento  di  accertamento  di infrazione alle
          norme  sull'esercizio  del  commercio  su aree pubbliche da
          parte di cittadini extracomunitari:
                legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
              30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e
          indennita' di guerra:
                legge 28 luglio 1971, n. 585;
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
              31.  Procedimento  per  la  ricongiunzione  dei periodi
          assicurativi:
                legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
              32.   Procedimenti  per  la  stipula  di  contratti  di
          collaborazione per attivita' didattiche:
                legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
                testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, articolo 273.
              33.   Procedimenti   per  la  gestione  dell'itinerario
          scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di
          idoneita'  con  esclusione  degli  esami  di maturita' e di
          diploma finale:
                testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994,   n.   297,   dall'articolo   143  all'articolo  150;
          dall'articolo   176  all'articolo  187;  dall'articolo  192
          all'articolo 199.
              34.  Procedimenti  per  lo  svolgimento  degli esami di
          ammissione,  revisione, promozione, idoneita', compimento e
          diploma  nelle  accademie e nei conservatori con esclusione
          degli esami di maturita' e di diploma finale:
                testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, articoli 250 e 252.
              35.  Procedimenti in materia di cessazione dal servizio
          e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
                legge 4 gennaio 1968, n. 15;
                testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, articoli 510 e 580.
              36.  Procedimenti in materia di ordinamento dello stato
          civile:
                regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
              37. [Soppresso]
              38.  Procedimento  per  il  finanziamento della ricerca
          corrente  e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
          cura  a carattere scientifico con personalita' giuridica di
          diritto pubblico e privato:
                decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n.  502,
          articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
              decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6,
          commi 3, 4 e 5.
              39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce
          rossa italiana:
                decreto-legge  20 settembre 1995, n. 390, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 20 novembre 1995, n. 490,
          articolo 7.
              40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla
          Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
          ricerche per il cancro a Lione:
                legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
          164;
                legge  28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40
          (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanita').
              41.  Procedimenti  per l'ammissione alle agevolazioni e
          agli  aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e
          le  innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
          finanziamenti,  con  determinazione  di  forme, modalita' e
          limiti  dei  medesimi  finanziamenti e della proprieta' dei
          risultati,    nonche'    per    incentivare   la   ricerca,
          l'innovazione  e  la relativa formazione nelle diverse aree
          del Paese:
                legge 12 agosto 1977, n. 675;
                legge 17 febbraio 1982, n. 46;
                legge 1 marzo 1986, n. 64;
                legge 5 agosto 1988, n. 346;
                legge 5 ottobre 1991, n. 317;
                decreto-legge  22  ottobre  1992, n. 415, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
                decreto-legge  23 settembre 1994, n. 547, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
                decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
                decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32, convertito
          dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
                decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
                decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
                decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
                decreto-legge  23  ottobre  1996, n. 548, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
              42.      Procedure     relative     all'incentivazione,
          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione
          degli impianti industriali:
                legge 12 agosto 1977, n. 675;
                decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
                decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
              43.  Procedure  per  la  localizzazione  degli impianti
          industriali  e  per  la determinazione delle aree destinate
          agli insediamenti produttivi:
                legge 17 agosto 1942, n. 1150;
                legge 5 novembre 1971, n. 1086;
                legge 28 gennaio 1977, n. 10;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
                decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
                legge 8 luglio 1986, n. 349;
                legge 9 gennaio 1991, n. 10;
                legge 26 ottobre 1995, n. 447.
              44.  Procedure  per la produzione e commercializzazione
          di   additivi  alimentari  e  per  la  conservazione  delle
          sostanze alimentari:
                legge 30 aprile 1962, n. 283;
                decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
              45. [Soppresso]
              46.    Procedimenti    relativi   alla   produzione   e
          commercializzazione dei presi'di sanitari:
                legge 30 aprile 1962, n. 283;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 agosto
          1968, n. 1255;
                decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
              47.  Procedure  attinenti  le specialita' medicinali di
          automedicazione:
                decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
                decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
              48.  Procedure  di autorizzazione e commercializzazione
          di presi'di medici-chirurgici:
                regio-decreto  27 luglio 1934, n. 1265, recante testo
          unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13 marzo
          1986, n. 128.
              49.[Soppresso]
              50.  Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei
          fabbricati ad uso impresa:
                legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
                decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
              51. [Soppresso]
              52. [Soppresso]
              53. [Soppresso]
              54.   Procedimenti  relativi  ad  interventi  a  favore
          dell'imprenditoria femminile:
              legge 25 febbraio 1992, n. 215.
              55. [Soppresso]
              56.    Procedimenti    per    l'assicurazione   ed   il
          finanziamento del credito all'esportazione:
                legge 24 maggio 1977, n. 227.
              57.  Procedimenti  per  il  risanamento  dell'industria
          siderurgica:
                legge 31 maggio 1984, n. 193.
              58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
                legge 24 dicembre 1985, n. 808;
                decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo
          6.
              59.  Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
          favore del commercio:
                legge 10 ottobre 1975, n. 517.
              60.  Procedimenti relativi agli interventi a favore dei
          centri    commerciali    all'ingrosso    e    dei   mercati
          agro-alimentari:
                legge 28 febbraio 1986, n. 41.
              61. [Soppresso]
              62.  Procedimenti  per la concessione di contributi per
          la promozione degli investimenti esteri in Italia:
                decreto-legge  25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla
          legge 20 maggio 1993, n. 156.
              63.  Procedimenti  per la concessione di contributi per
          la    realizzazione    di   progetti-pilota   nel   settore
          agro-alimentare   in   Paesi  non  appartenenti  all'Unione
          europea:
                legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
              64.  Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
          tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali
          in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
                legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
              65.  Procedimenti  per  la concessione di finanziamenti
          alle imprese italiane esportatrici:
                decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
              66.   Procedimenti  di  concessione  di  contributi  ad
          istituti,  enti  ed  associazioni  per  iniziative  volte a
          promuovere le esportazioni:
                legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
              67.  Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento
          dei  crediti  inerenti  all'esportazione di merci e servizi
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale:
                legge 24 maggio 1977, n. 227.
              68.  Procedimenti  di finanziamento e di concessione di
          contributi   per  la  cooperazione  nei  Paesi  in  via  di
          sviluppo:
                legge 26 febbraio 1987, n. 49.
              69.   Procedimenti   di  concessione  di  contributi  a
          consorzi per il commercio estero:
                legge 21 febbraio 1989, n. 83.
              70.   Procedimenti   di  concessione  di  contributi  a
          consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
                decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
              71. [Soppresso]
              72.  Procedimenti  di  concessione  di  contributi  per
          l'incremento  della  collaborazione con i Paesi dell'Europa
          centrale ed orientale:
                legge 26 febbraio 1992, n. 212.
              73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a
          societa' ed imprese miste all'estero:
                legge 24 aprile 1990, n. 100;
                legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
              74.  Procedimenti  per  l'iscrizione all'albo nazionale
          degli  autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
          sull'autotrasporto delle merci:
                legge 6 giugno 1974, n. 298;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 gennaio
          1976, n. 32;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 gennaio
          1978, n. 56.
              75. [Soppresso]
              76.  Procedimenti  di  concessione  di beni del demanio
          marittimo utilizzati per finalita' turistiche, ricreative e
          per   la   realizzazione   e   la   gestione  di  attivita'
          commerciali,  ricreative, sportive, turistiche e per quelle
          relative ai porti:
                articoli 33-37 del codice della navigazione;
                articoli  5-21  del  regolamento  di  esecuzione  del
          codice   della   navigazione,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
                decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
                legge 28 gennaio 1994, n. 84;
                decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 535, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
              77.  Procedimenti  per il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
          registri in materia di attivita' commerciali:
                testo   unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635;
                legge 1 marzo 1975, n. 44;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
                legge 17 maggio 1983, n. 217.
              78.  Procedimento  di  dichiarazione  di  agibilita' da
          parte  della  Commissione  provinciale  di  vigilanza per i
          locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
                testo   unico   delle  leggi  di  pubblica  sicurezza
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616.
              79.  Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e
          acque minerali:
                legge 2 maggio 1976, n. 160.
              80.  Procedimenti  di  controllo su grassi idrogenati e
          margarina:
                legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
                legge 16 giugno 1960, n. 623.
              81. [Soppresso]
              82.   Procedimenti  relativi  alla  detenzione  e  alla
          commercializzazione  di sostanze zuccherine e miele:decreto
          del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
                legge 12 ottobre 1982, n. 753.
              83.   Procedimenti   relativi   alla   vendita   e   al
          confezionamento di mosti, vini e aceto:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 luglio
          1963, n. 930;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio
          1965, n. 162;
                legge 2 maggio 1976, n. 160.
              84.  Procedimento  di  controllo su tappi di chiusura e
          contenitori:
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633.
              85.    Procedimenti   relativi   al   controllo,   alla
          commercializzazione e al deposito degli alcoli:
                regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
                regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
                regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
                decreto-legge  18  aprile  1950,  n.  142, convertito
          dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
                legge 28 marzo 1968, n. 415;
                decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
              86. Procedimento per la certificazione antimafia:
                legge 31 maggio 1965, n. 575;
                legge 19 marzo 1990, n. 55;
                legge 17 gennaio 1994, n. 7;
                decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
              87.  Procedimento  di autorizzazione alla costruzione e
          all'esercizio   di   impianti   di  produzione  di  energia
          elettrica   che   utilizzano  fonti  convenzionali  (gruppi
          elettrogeni):
                legge 9 gennaio 1991, n. 9.
              88. [Soppresso]
              89.   Procedimento   per  l'iscrizione  unica  ai  fini
          previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
                legge 30 dicembre 1991, n. 412.
              90.  Procedimento per la concessione del trattamento di
          Cassa integrazione guadagni straordinaria:
                decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
                legge 23 luglio 1991, n. 223;
                decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
              91.  Procedimento per la concessione del trattamento di
          integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
          di solidarieta':
                decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
                decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              92.   Procedimento  per  la  presentazione  di  ricorsi
          avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
          per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
              93. (Soppresso).
              94.   Procedimento   per   l'iscrizione,  variazione  e
          cancellazione dal registro delle imprese:
                legge 29 dicembre 1993, n. 580;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581.
              95.  Procedimento  per  la  tenuta  e  conservazione di
          documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
                legge 10 gennaio 1935, n. 112;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile
          1955, n. 547;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno
          1965, n. 1124;
                legge 30 aprile 1969, n. 153;
                decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 605;
                legge 11 gennaio 1979, n. 12;
                decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
                decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
              96.   Procedure   relative   alla   composizione  e  al
          funzionamento    delle    commissioni    provinciali    per
          l'artigianato    e    all'iscrizione,    modificazione    e
          cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
                legge 8 agosto 1985, n. 443;
                decreto-legge  15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
              97.  Procedimento  per  la  verifica  del  possesso dei
          requisiti  previsti  per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          installazione,  di  ampliamento  e  di trasformazione degli
          impianti:
                legge 5 marzo 1990, n. 46;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 392.
              98.  Procedimento  per  la  verifica  del  possesso dei
          requisiti  previsti  per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          autoriparazione:
                legge 5 febbraio 1992, n. 122;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 387.
              98-bis.  Procedimento  per la verifica del possesso dei
          requisiti  previsti  per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          pulizia:
                legge 25 gennaio 1994, n. 82;
                decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274.
              99.  Procedimenti  per  il  rilascio di autorizzazioni,
          licenze,   nulla   osta,  permessi  comunali  per  attivare
          esercizi  industriali  o  artigiani,  fabbriche, magazzini,
          officine,  laboratori  destinati  alla  produzione  ed alla
          vendita  di  prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi
          commercio,  arte,  industria  o  mestiere:regio  decreto 12
          febbraio 1911, n. 297;
                regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
                regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                legge 29 novembre 1952, n. 2388;
                legge 5 novembre 1971, n. 1086;
                legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              100. (Soppresso).
              101. (Soppresso).
              102. (Soppresso).
              103. (Soppresso).
              104. (Soppresso).
              105.  Procedimenti  per  il  rilascio delle concessioni
          edilizie  e  di altri atti di assenso concernenti attivita'
          edilizie:
                legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
                legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
                decreto-legge  23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
                decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  4  dicembre  1993,  n.  493
          (articolo 4).
              106.  Procedimenti  per  l'aggiudicazione di appalti di
          lavori pubblici:
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
                decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 10
          gennaio 1991, n. 55;
                decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
                legge 11 febbraio 1994, n. 109;
                decreto-legge  3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
              107. (Soppresso).
              108.  Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di
          pubblica   sicurezza   per  lo  svolgimento  di  industrie,
          mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
                testo   unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e
          relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635.
              109.  Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
          per le emissioni in atmosfera:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio
          1988, n. 203;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 luglio
          1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 175 del 27
          luglio 1991.
              110. (Soppresso).
              111.  Procedure per la verifica e il controllo di nuovi
          sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
                legge 7 agosto 1973, n. 519;
                decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
                decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre
          1994, n. 754.
              112.  Procedimenti  riguardanti  l'erogazione dei fondi
          destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
                legge 21 dicembre 1978, n. 845;
                legge 14 febbraio 1987, n. 40;
                legge 16 aprile 1987, n. 183;
                decreto-legge  17  settembre 1988, n. 408, convertito
          dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
                decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
              112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
          lavoratori:
                legge 29 aprile 1949, n. 264;
                legge 28 febbraio 1987, n. 56;
                legge 23 luglio 1991, n. 223;
                decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
                legge 24 giugno 1997, n. 196.
              112-ter.   Adempimenti  obbligatori  delle  imprese  in
          materia di lavoro dipendente:
                regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
          dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
                decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
                legge 10 aprile 1991, n. 125.
              112-quater.  Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
          all'esportazione e all'importazione:
                regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
          1994;
                regolamento  (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
          marzo 1994;
                decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
          ottobre  1990,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 68
          alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
              112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato
          di agibilita':
                testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato con
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
                legge 5 novembre 1971, n. 1086;
                legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
                legge 9 gennaio 1989, n. 13.
              112-sexies.  Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
          per trasporti eccezionali:
                decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
          61 e 62;
                regolamento  emanato con decreto del Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
              112-septies.   Procedimento  per  la  composizione  del
          contenzioso   in   materia  di  premi  per  l'assicurazione
          infortuni:
                decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
              112-octies.  Procedimenti  relativi  all'elencazione  e
          alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
                legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
                decreto  del Presidente della Repubblica 16 settembre
          1977, n. 783.
              112-nonies.   Procedimenti   per   il   rilascio  delle
          autorizzazioni  in  materia  di  temporanee importazioni ed
          esportazioni:
                testo unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
              112-decies. (Soppresso).
              112-undecies.    Procedimenti   relativi   a   sorvoli,
          rilevamenti  e  riprese  aeree e satellitari sul territorio
          nazionale e sulle acque territoriali:
                regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
                regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
                codice della navigazione, approvato con regio decreto
          30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
                legge 2 febbraio 1960, n. 68;
                legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 giugno
          1968,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 178 del 15
          luglio 1968;
                legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
                legge 25 marzo 1985, n. 106;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 agosto
          1988,  n.  404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993,
          n. 207.".
              -  La  legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre 1997, n. 302, supplemento
          ordinario,  e  successive modificazioni reca "Misure per la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica".  Si  riporta il
          testo  del  comma 22 dell'articolo 39 della medesima legge,
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  39.  (Disposizioni  in  materia di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time).
              (Omissis).
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  (soppresse)  di  un  contingente integrativo di
          personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad
          un   massimo   di   cinquanta   unita',  appartenente  alle
          amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
          4  e  5,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          nonche'   ad  enti  pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  17,  comma 14, della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Il  personale di cui al
          presente    comma   mantiene   il   trattamento   economico
          fondamentale   delle   amministrazioni   o  degli  enti  di
          appartenenza  e i relativi oneri rimangono a carico di tali
          amministrazioni  o  enti.  Al  personale di cui al presente
          comma   sono   attribuiti  l'indennita'  e  il  trattamento
          economico  accessorio spettanti al personale di ruolo della
          Presidenza  del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli.
          Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri  e'  valutabile  ai  fini della progressione della
          carriera e dei concorsi.".
              -  La  legge  8  marzo  1999,  n.  50, pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale   9   marzo   1999,   n.   56,   reca
          Delegificazione   e   testi   unici  di  norme  concernenti
          procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
          .  Si riporta il testo dell'articolo 3 della medesima legge
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  3.  (Nucleo per la semplificazione delle norme e
          delle  procedure).  -  1.  Nell'ambito della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e'  costituito  il  Nucleo per la
          semplificazione  delle  norme e delle procedure, di seguito
          denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le
          modalita'  di  cui  all'articolo  31  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  per  un  periodo non superiore a tre anni,
          (parole soppresse) rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra
          soggetti,  anche  estranei  all'amministrazione,  dotati di
          elevata  professionalita'  nei  settori  della redazione di
          testi  normativi, dell'analisi economica, della valutazione
          di  impatto delle norme, della analisi costi-benefi'ci, del
          diritto  comunitario, del diritto pubblico comparato, della
          linguistica,  delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
          dell'analisi  organizzativa,  dell'analisi  delle politiche
          pubbliche.   Se   appartenenti  ai  ruoli  delle  pubbliche
          amministrazioni,     gli     esperti     sono     collocati
          obbligatoriamente  fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
          anche  in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i
          rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di
          cui  all'articolo  2,  comma  4,  del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi
          costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi
          ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo
          non possono superare il limite di 12 unita'.
              2.  Ai  lavori  del Nucleo puo', altresi', partecipare,
          per    l'amministrazione   direttamente   interessata   dal
          provvedimento  in  esame,  un  rappresentante designato dal
          Ministro competente.
              3. (Abrogato).
              4.  Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso
          determinato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica,  ai  sensi
          dell'articolo  32,  comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              5.  Il  Nucleo  e' assistito da una segreteria tecnica,
          composta  da  un contingente di personale pari a 40 unita',
          oltre  a  un dirigente generale, che integra la consistenza
          organica  di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto
          1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unita' del predetto
          personale  si  procede con le procedure di cui all'articolo
          39  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20
          unita'  e,  in  sede  di  prima applicazione della presente
          legge,  tutte  le  40  unita'  previste,  sono  individuate
          attraverso  le  procedure  di mobilita' o nell'ambito delle
          amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o
          fuori  ruolo,  o  assunte,  nel  limite  di  10 unita', con
          contratto  a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
          diritto  privato,  di  durata  non  superiore  a  due anni,
          rinnovabile.  Si  applica  l'articolo  17,  comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127".
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
          supplemente  ordinario,  e  successive  modificazioni, reca
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del
          comma 4 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo:
                  "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di  Stato,  il personale della carriera diplomatica e della
          carriera   prefettizia,   quest'ultima   a   partire  dalla
          qualifica  di  vice  consigliere  di  prefettura, nonche' i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
          dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre
          1990, n. 287.".
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 della sopracitata
          legge n. 50 del 1999, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 7. (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei ministri,
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
          adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
          30  giugno  1999  dalle  Camere sulla base di una relazione
          presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle
          norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le
          fattispecie previste e le materie elencate:
                a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della
          legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
          nelle norme che dispongono la delegificazione della materia
          ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400;
                b) nelle leggi annuali di semplificazione;
                c) nell'allegato 3 della presente legge;
                d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
          generale,  in  riferimento  all'articolo  2,  comma  2, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                e)  nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
          dell'articolo 17 del medesimo codice;
                f)   nel   codice   civile,   in   riferimento   alla
          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  bollettino
          ufficiale     delle    societa'    cooperative,    disposta
          dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
                f-bis)  da  ogni  altra  disposizione  che preveda la
          redazione di testi unici.
              2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
          entro  il  31  dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
          disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine
          ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto
          dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le
          disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un
          regolamento  che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14
          e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:
                a)  delegificazione  delle norme di legge concernenti
          gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i
          criteri  previsti  dall'articolo  20  della  legge 15 marzo
          1997, n. 59, e successive modificazioni;
                b)  puntuale  individuazione  del testo vigente delle
          norme;
                c)  esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                e)  esplicita  indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                f)   esplicita  abrogazione  di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia
          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle
          stesse in apposito allegato al testo unico;
                g) (lettera abrogata);
                h)  indicazione,  per  i  testi  unici concernenti la
          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme
          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa
          disposizione statutaria o regolamentare.
              3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo
          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la
          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
          della lettera e) del comma 2.
              4.  Lo  schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
          Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
          ministri.
              5.  Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
          di  testi  unici  ai  sensi dell'articolo 14, 2o, del testo
          unico  delle  leggi  sul  Consiglio di Stato, approvato con
          regio  decreto  26  giugno  1924,  n. 1054, al Consiglio di
          Stato,  che  ha  la  facolta'  di  avvalersi di esperti, in
          discipline  non  giuridiche,  in  numero  non  superiore  a
          cinque,   scelti  anche  tra  quelli  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  3 della presente legge. Sugli schemi redatti
          dal  Consiglio  di  Stato  non e' acquisito il parere dello
          stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3o,
          del  citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054
          del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio
          1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
              6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.
              7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1,
          lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
          normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal
          comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
              -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  14  della
          sopracitata legge n. 400 del 1988:
              "Art.   14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 della sopracitata
          legge n. 50 del 1999:
              "Art.   9.   (Norme  finali).  -  1.  Le  attivita'  di
          semplificazione  (parole soppresse) previste dalla presente
          legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16
          giugno   1998,   n.  191,  riguardano,  nelle  materie  ivi
          previste,  anche  le  norme  procedimentali o organizzative
          introdotte  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente  legge,  nonche' le norme introdotte entro un anno
          dalla stessa data.
              2.  E'  abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16
          giugno 1998, n. 191.
              3.  E'  fatta salva la previsione di cui all'articolo 1
          della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
              4.  Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e' inserito il
          seguente:  Al  personale  di  cui  al  presente  comma sono
          attribuiti   l'indennita'   e   il   trattamento  economico
          accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
          del   Consiglio   dei   ministri,   se  piu'  favorevoli  .
          Conseguentemente  nel predetto terzo periodo sono soppresse
          le parole: e accessorio .
              5.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente legge, i
          segretari  comunali  di  cui all'articolo 18, comma 14, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465,  o  all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449,  possono  essere  collocati  o mantenuti in
          posizione  di  fuori  ruolo  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  anche dopo il trasferimento alle
          amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge. Gli oneri relativi
          al  trattamento  economico, fondamentale ed accessorio, dei
          predetti   dipendenti   rimangono   a  carico  dell'Agenzia
          autonoma  per  la gestione dell'albo dei segretari comunali
          fino  alla  data  del trasferimento alle amministrazioni di
          destinazione;   successivamente  sono  a  queste  imputati.
          Analogamente   si   provvede,   con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
          pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il
          Ministero  dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 dicembre
          1997, n. 465.
              6.  I  termini  di  cui  all'articolo  10,  al  comma 1
          dell'articolo  11  ed  al  comma  11 dell'articolo 20 della
          legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,
          sono   differiti   al  31  luglio  1999.  I  commi  2  e  3
          dell'articolo  50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  sono  abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge
          15  marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e
          2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
              7.  All'articolo  21,  comma 15, alinea, della legge 15
          marzo  1997,  n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma
          21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il
          30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
          30  giugno  1999".  All'articolo 4, comma 5, della legge 15
          marzo  1997,  n.  59, le parole "entro i successivi novanta
          giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
          1999".".
              -  Si riporta l'allegato 1 alla sopracitata legge n. 50
          del 1999, come modificato dalla presente legge:

                                                           Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
                         Procedimenti da semplificare.
              1)  Procedimento per le concessioni e locazioni di beni
          immobili  demaniali  e patrimoniali dello Stato a favore di
          enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici
          territoriali,  delle  aziende  sanitarie  locali, di ordini
          religiosi e degli enti ecclesiastici:
                legge 11 luglio 1986, n. 390.
              2)  Procedimento  per  l'apposizione dei termini per le
          denunce   di   infortunio   sul   lavoro   e   di  malattie
          professionali:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
              3)  Procedimento  di  classificazione  delle  industrie
          insalubri:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265;
                decreto  5 settembre 1994 del Ministro della sanita',
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
              4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto:
                legge 11 febbraio 1971, n. 50.
              5) (Soppresso).
              6)   Procedimento   di   sostituzione  del  liquidatore
          ordinario:
                codice   civile,   articolo   2545;  d.lgs.C.P.S.  14
          dicembre 1947, n. 1577.
              7)   Procedimento   di   notifica   e  riscossione  dei
          contributi  per  le ispezioni ordinarie nei confronti delle
          societa' cooperative:
                d.lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
                decreto  8  ottobre  1973  del  Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
                legge 31 gennaio 1992, n. 59.
              8)  Procedimenti  relativi ai servizi certificativi del
          casellario giudiziale:
                regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
                regio   decreto-legge   20   luglio  1934,  n.  1404,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
          n. 835, articolo 24;
                regio   decreto-legge   16   aprile   1936,  n.  771,
          convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
                regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
                legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
                legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
                legge  6  aprile  1984,  n.  57,  articolo 1, nonche'
          tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;
                codice  di  procedura penale, articoli 685, 686, 687,
          688 e 689;
                norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
                disposizioni  approvate  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e
          15;
                norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
          1989, n. 272, articoli 18 e 19;
                legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
                legge  10  ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2,
          lettera b).
              9)  Procedimento  di  gestione  e  alienazione dei beni
          sequestrati e confiscati:
                norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
          1989, n. 271;
                decreto  30  settembre  1989,  n. 334 del Ministro di
          grazia e giustizia;
                regolamento  approvato  con  regio decreto 9 febbraio
          1896, n. 25.
              10) Procedimento relativo alle spese di giustizia:
                regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
                regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
              11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio
          di   copie   di  atti  in  materia  tributaria  e  in  sede
          giurisdizionale,  compresi  i  procedimenti  in  camera  di
          consiglio,  gli  affari  non  contenziosi  e  le esecuzioni
          civili mobiliari e immobiliari:
                legge 8 agosto 1895, n. 556;
                regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
                legge 21 febbraio 1989, n. 99;
                testo  unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011;
                legge 3 aprile 1979, n. 103;
                legge 11 maggio 1971, n. 390;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 18 dicembre
          1972, n. 1095;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642;
                legge 25 aprile 1957, n. 283;
                legge 29 dicembre 1990, n. 405;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 641;
                decreto-legge  19  dicembre 1984, n. 853, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
                decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
              12) (Soppresso).
              13) (Soppresso).
              14) (Soppresso).
              15) (Soppresso).
              16)  Procedimento  per  il  passaggio del personale non
          idoneo  all'espletamento  dai  servizi  di polizia ad altri
          ruoli della polizia di Stato:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 aprile
          1982, n. 339.
              17)  Procedimento  per  la  compilazione  del  rapporto
          informativo  e  l'attribuzione  del giudizio complessivo al
          personale della pubblica sicurezza:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
              18)  Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
          agente  di  pubblica  sicurezza  agli  agenti di custodia e
          guardie  notturne dipendenti da altre amministrazioni dello
          Stato e della regione Sicilia:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 31 agosto
          1907, n. 690, articolo 43;
                regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
              19)   Procedimento   di   rilascio   della  licenza  di
          collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche,
          rare e antiche:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, articoli 31 e 32;
                legge  18  aprile  1975,  n.  110, articolo 10, comma
          sesto;
                regolamento  approvato  con  regio  decreto  6 maggio
          1940, n. 635, articolo 47.
              20)  Procedimento  per  la concessione del porto d'armi
          per uso personale:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773;
                regolamento  approvato  con  regio  decreto  6 maggio
          1940, n. 635;
                decreto  28  aprile  1998 del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 143 del 22 giugno
          1998.
              21)   Procedimento   per   la   denuncia   all'istituto
          assicuratore  ed all'autorita' locale di pubblica sicurezza
          da  parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano
          colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non
          guaribili entro tre giorni:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
              22)   Procedimento   finalizzato  alla  conclusione  di
          contratti  di  locazione di immobili da destinare ad uffici
          pubblici:
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                regolamento  approvato  con  regio  decreto 20 giugno
          1929, n. 1058;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 febbraio
          1955, n. 72, articoli 3 e 4;
                legge 16 settembre 1960, n. 1014;
                legge 27 luglio 1978, n. 392;
                legge 15 dicembre 1990, n. 396.
              23) (Soppresso).
              24)   Procedimento  di  rilascio  del  duplicato  della
          patente  di  guida  in  caso  di smarrimento, sottrazione o
          distruzione dell'originale:
                decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
          127 (23/a).
              25)  Procedimento di rilascio del duplicato della carta
          di  circolazione  in  caso  di  smarrimento,  sottrazione o
          distruzione dell'originale:
                decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
          95, commi 3, 4 e 5 (23/b).
              26) (Soppresso).
              27)  Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi
          sommerse nei porti:
                codice della navigazione, articolo 73;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91
          e 92.
              28)   Procedimento   per   la   decisione  del  ricorso
          gerarchico  improprio  presentato alla commissione centrale
          dei  raccomandatari  marittimi contro i provvedimenti della
          commissione locale:
                legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
              29)  Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
          proprieta' e la reimmatricolazione:
                decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III,
          Sezione III;
                regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
          dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
                regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
                legge 23 dicembre 1977, n. 952;
                legge 9 luglio 1990, n. 187;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992, n. 495.
              30)   Procedimento  relativo  alla  iscrizione  e  alla
          cancellazione  dal registro dei revisori contabili, nonche'
          all'attivita' di vigilanza del Ministero della giustizia ed
          alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita'
          di controllo dei conti:
                decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
                legge 13 maggio 1997, n. 132;
                legge 8 luglio 1998, n. 222.
              31) (Soppresso).
              32) (Soppresso).
              33)  Procedimento  di  disciplina  delle  attivita'  di
          formazione professionale
                legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
              34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili:
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 febbraio
          1955, n. 72, articolo 2;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a
          388.
              35)  Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
          articolo  126  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, articoli 126 e 128.
              36)  Procedimento  di  reiscrizione dei residui passivi
          perenti:
              regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
              37)  Procedimento  per la prestazione del giuramento di
          fedelta' degli impiegati dello Stato:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
              38)  Procedimento  per  l'assoggettamento a vincolo dei
          beni   artistici,  architettonici  e  culturali  e  per  il
          rilascio delle relative autorizzazioni:
                legge 1 giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
              39)  Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle
          bellezze   naturali   e  per  il  rilascio  delle  relative
          autorizzazioni:
                legge 29 giugno 1939, n. 1497;
                legge 8 agosto 1985, n. 431.
              40)  Procedimento  per il rilascio della autorizzazione
          alla  somministrazione  di  alimenti  e bevande da parte di
          circoli culturali privati:
                testo  unico  approvato  con  regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773;
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                decreto   17  dicembre  1992,  n.  564  del  Ministro
          dell'interno.
              41)  Procedimento  di  concessione  e riscossione delle
          agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici:
                legge 5 agosto 1981, n. 416.
              42)  Procedimento  per  lo  scarto  dei documenti degli
          uffici dello Stato:
                decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1975, n. 854, articolo 3;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 344.
              43)  Procedimento  per  i  pagamenti  da e per l'estero
          (parole  soppresse)  per  conto delle amministrazioni dello
          Stato:
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                legge 3 marzo 1951, n. 193;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile
          1994, n. 367.
              44) Procedimento per:
                il supporto all'attivita' della delegazione regionale
          per  la  negoziazione degli accordi nazionali del personale
          sanitario   convenzionale   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale;
                l'accertamento   della   maggiore  rappresentativita'
          sindacale  delle  organizzazioni  sindacali  ai  fini della
          contrattazione;
                verifica  e  monitoraggio dei risultati degli accordi
          nazionali  del personale sanitario convenzionale attraverso
          gli  osservatori  consultivi  permanenti  per il necessario
          indirizzo e coordinamento:
                  legge  30  dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma
          9;
                  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          articolo 18, comma 9.
              45)   Procedimento   di   gestione,   di  custodia,  di
          destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e
          tabacchi lavorati oggetto di confisca:
                codice  di  procedura penale, articoli 259, 260, 262,
          263 e 264;
                norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
                decreto  30  settembre  1989,  n. 334 del Ministro di
          grazia e giustizia, articoli 10, 11, 12 e 13;
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio  1973, n. 43, articoli 301 e
          301-bis;
                decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo
          4;
                legge 13 luglio 1965, n. 836;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 luglio
          1982, n. 571, articoli 16 e 17;
                decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
          213;
                legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
                regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, articoli 100 e
          101;
                legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
                decreto-legge  23  febbraio  1995, n. 41, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995,  n. 85,
          articolo 47-bis;
                decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo
          12-sexies;
                legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.
              46)   Procedimento  relativo  alla  circolazione  e  al
          soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione
          europea:
                decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1965, n. 1656.
              47) (Soppresso).
              48)   Procedimento  relativo  alla  iscrizione  e  alla
          cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla
          documentazione obbligatoria:
                codice della navigazione, articoli 753 e 775.
              49)   Procedimento   relativo   ai   trasferimenti   di
          proprieta' degli aeromobili:
                codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
              50) (Soppresso).
              51) (Soppresso).
              52) (Soppresso).
              53)  Procedimento  per l'ottenimento della qualifica di
          coltivatore diretto:
                legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
              54) (Soppresso).
              55)   Procedimento   di   iscrizione   nel   casellario
          giudiziale  (previsione  di  un  unico  tipo di certificato
          penale per le richieste di privati e di pubblici uffici):
                codice  di  procedura penale, articoli 685, 686, 687,
          688, 689 e 690;
                norme  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, articolo 194.
              56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura:
                legge 7 marzo 1996, n. 108;
                decreto  6  agosto  1996  del  Ministro  del  tesoro,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 189 del 13 agosto
          1996;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
          1997, n. 51;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 giugno
          1997, n. 315.
              57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket:
                decreto-legge  31  dicembre 1991, n. 419, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
                decreto   12   agosto   1992,  n.  396  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                decreto   13  febbraio  1993,  n.  251  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
              -  Si riporta l'allegato 2 alla sopracitata legge n. 50
          del 1999, come modificato dalla presente legge:

                                                          "Allegato 2
                                                (articolo 1, comma 1)
          PROCEDIMENTI  STRUMENTALI  DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME
          AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE
                                N. 59 DEL 1997.
              1) Procedimento di liquidazione della pensione:
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 agosto
          1986, n. 538;
                decreto-legge  28  febbraio  1983, n. 55, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1983, n. 131,
          articoli 30, 30-bis e 30-ter;
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204
          a 208;
                legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
                legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.
              2) Procedimento di liquidazione una tantum:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
                legge 2 aprile 1958, n. 322.
              3) Procedimento per il riscatto:
                testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
                decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.
              4) Procedimento di spese in economia:
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
                legge 5 agosto 1978, n. 468;
                decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre
          1994, n. 754, articolo 15;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno
          1994, n. 442;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 359;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile
          1994, n. 573, articolo 10;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 dicembre
          1993, n. 600;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 11 novembre
          1992, n. 552;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 27 febbraio
          1991, n. 153;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio
          1990, n. 299;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 gennaio
          1990, n. 116;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 15 novembre
          1989, n. 391;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 marzo
          1986, n. 139;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
          1986, n. 36;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 luglio
          1972, n. 555;
                regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 luglio
          1975, n. 520;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 agosto
          1979, n. 461;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 luglio
          1981, n. 489;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio
          1984, n. 471;
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1 aprile
          1985, n. 166;
                decreto  del Presidente della Repubblica 27 settembre
          1985, n. 686;
                decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 gennaio
          1986, n. 36.
              5) (Soppresso).".
              -  Si riporta l'allegato 3 alla sopracitata legge n. 50
          del 1999, come modificato dalla presente legge:

                                                          "Allegato 3
                                                (articolo 7, comma 1)
                          MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
              1) Ambiente e tutela del territorio.
              2) Urbanistica ed espropriazione.
              3) Finanze e tributi.
              4) Documentazione amministrativa e anagrafica.
              5) Agricoltura.
              6) Pesca e acquacoltura.
              7) Universita' e ricerca.
              7-bis)  Istruzione  non  universitaria, ivi comprese le
          scuole   italiane  all'estero,  l'istruzione  e  formazione
          tecnica  superiore  (IFTS)  e  l'integrazione  dei  sistemi
          formativi.
              7-ter) Debito pubblico.
              7-quater)   Appalti   pubblici   di   beni,  servizi  e
          forniture.
              8)  Rapporto  di  impiego pubblico del personale di cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              9) Formazione e istruzione professionale.
              9-bis)  Disciplina  relativa ai contratti di programma,
          ai  patti  territoriali,  ai contratti d'area ed agli altri
          interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662.".
              -  La  legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1996, n. 303, S.O., reca
          "Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica". Si
          trascrive  il  testo  del  comma  203 dell'articolo 2 della
          medesima legge:
              "Art.  2.  Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo.
              (Omissis).
              203.  Gli  interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b)  "Intesa  istituzionale  di  programma", come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367;
                c)   "Accordo   di   programma   quadro",  come  tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b),  in  attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi di programma ai sensi dell'articolo
          27  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142; 4) le eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                d)   "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
                e)  "Contratto  di programma", come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                f)  "Contratto  di  area",  come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.
                (Omissis).
              - Per il testo del comma 10 dell'articolo 2 della legge
          15 maggio  1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione   e  di  controllo",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  17 maggio  1997,  n. 113, S.O.), come sostituito
          dal  comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.
          191  ("Modifiche  ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  legge  15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in
          materia  di formazione del personale dipendente e di lavoro
          a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
          materia  di edilizia scolastica", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  20 giugno 1998, n. 142, S.O.), si vedano le note
          all'articolo 2.
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          reca  "Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali". Si trascrive
          il testo dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo:
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'articolo 2, comma 2, e
          dell'articolo  72 del sopracitato decreto legislativo n. 29
          del 1993:
              "Art. 2 (Fonti).
                (Omissis).
              2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinati   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  leggi  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata, non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.
              (Omissis).
              "Art.  72  (Norma  transitoria).  - 1. Salvo che per le
          materie  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  gli  accordi  sindacali
          recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base
          alla  legge  29 marzo  1983,  n.  93, e le norme generali e
          speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
          in   vigore   del   presente   decreto   e   non  abrogate,
          costituiscono,  limitatamente agli istituti del rapporto di
          lavoro,  la  disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali
          disposizioni    sono    inapplicabili   a   seguito   della
          stipulazione  dei  contratti  collettivi  disciplinati  dal
          presente  decreto  in  relazione ai soggetti e alle materie
          dagli  stessi  contemplati. Le disposizioni vigenti cessano
          in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della
          sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, del
          secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
              2. Abrogato.
              3. Abrogato.
              4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
          della   materia,  resta  ferma  per  i  dipendenti  di  cui
          all'articolo  2,  comma 2, la disciplina vigente in materia
          di trattamento di fine rapporto.
              5.  Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
          decreto,  la  disciplina dell'accordo sindacale riguardante
          tutto  il  personale  delle  istituzioni  e  degli  enti di
          ricerca  e  sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
          Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
          alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
          dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".