(Allegato IV)
                                                          ALLEGATO IV 
 
    PROCEDURE RELATIVE ALLA DONAZIONE E ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI 
 TESSUTI E/O DI CELLULE E RICEVIMENTO PRESSO L'ISTITUTO DEI TESSUTI 
                            (Articolo 6) 
 
    1. Procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento 
 
    1.1. Consenso alla donazione e identificazione del donatore 
    1.1.1. Prima di procedere  all'approvvigionamento  di  tessuti  e
cellule, un sanitario qualificato ed autorizzato a tal fine  conferma
ed indica: 
    a) che  la  manifestazione  di  volonta'  al  prelievo  e'  stata
ottenuta in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  13  del
Decreto Legislativo n. 191/2007; 
    b)  le  modalita'  attraverso  le  quali   e'   stata   accertata
l'identita' del donatore e da chi. 
    1.1.2. Nel caso di donatore vivente, il medico responsabile della
selezione, o personale sanitario appositamente formato operante sotto
la  responsabilita'  del   predetto,   che   raccoglie   informazioni
sull'anamnesi, si accerta che il donatore nel corso del colloquio: 
    a) abbia compreso le informazioni fornite; 
    b) abbia avuto l'opportunita' di porre domande e  abbia  ricevuto
risposte esaurienti; 
    c) abbia confermato che  tutte  le  informazioni  e  le  risposte
fornite sono veritiere. 
    1.2. Valutazione del donatore (questa sezione non si applica alle
donazioni di cellule riproduttive da parte del partner e ai  donatori
autologhi) 
    1.2.1.  Il  medico  responsabile  della  selezione,  o  personale
sanitario appositamente formato operante sotto la responsabilita' del
predetto,  raccoglie  e  registra  tutte  le  informazioni   relative
all'anamnesi  medica  e  comportamentale  del  donatore  secondo   le
disposizioni di cui alla sezione 1.4. 
    1.2.2. Informazioni esaustive sullo stato di salute del  donatore
possono essere ottenute attraverso diverse fonti, compreso almeno  un
colloquio diretto con il donatore (nel caso di donatore  vivente),  e
se applicabile, anche attraverso: 
    a) la cartella clinica del donatore, 
    b) un colloquio con persona che conosceva bene il  donatore  (nel
caso di donatore deceduto) 
    c) un colloquio con il medico curante, 
    d) un colloquio con il medico generico, 
    e) il referto dell'accertamento necroscopico. 
    1.2.3. In caso di donatore cadavere e, ove risulti  giustificato,
nel caso di donatore vivente, deve essere eseguito  un  esame  fisico
del corpo, al fine di rilevare eventuali segni sufficienti di per se'
ad escludere la donazione o comunque  da  valutare  alla  luce  della
storia clinica e comportamentale del medesimo. 
    1.2.4. I dati  completi  relativi  al  donatore  sono  esaminati,
valutati e firmati dal medico responsabile della  selezione  ai  fini
del giudizio di idoneita'. 
    1.3.  Procedure  relative  all'approvvigionamento  di  tessuti  e
cellule 
    1.3.1. Le procedure di approvvigionamento debbono essere adeguate
al tipo di donatore e al tipo di tessuti o cellule donati.  Deve,  in
ogni caso, essere garantita la sicurezza del donatore vivente. 
    1.3.2. Le procedure di approvvigionamento  si  svolgono  in  modo
tale da salvaguardare le  proprieta'  dei  tessuti  e  delle  cellule
necessarie per l'uso clinico finale  e  nel  contempo  da  ridurre  i
rischi di  contaminazione  microbiologica  durante  il  processo,  in
particolare quando tessuti e cellule non possono essere sterilizzati. 
    1.3.3. In caso  di  donazioni  da  donatore  cadavere,  l'accesso
all'area prelievo deve essere limitato. E' necessario disporre di  un
campo sterile locale, dotato di  teli  sterili.  L'abbigliamento  del
personale autorizzato al prelievo deve essere  adeguato  al  tipo  di
prelievo, deve essere fornito di abiti e guanti sterili,  di  schermi
per il viso o di maschere di protezione. 
    1.3.4. In caso di donatore cadavere, e'  necessario  indicare  il
luogo dell'approvvigionamento e l'intervallo di tempo intercorso  tra
il  decesso  e  il  prelievo,  al  fine  di   garantire   che   siano
salvaguardate le  proprieta'  biologiche  e  fisiche  necessarie  dei
tessuti o delle cellule. 
    1.3.5. Dopo il prelievo dei tessuti o delle cellule, il corpo del
donatore cadavere deve essere ricomposto in modo che sia ripristinato
il piu' possibile l'aspetto anatomico originario. 
    1.3.6. Qualsiasi incidente avvenuto durante il prelievo che abbia
danneggiato o che possa aver danneggiato il donatore vivente  nonche'
il risultato  delle  indagini  volte  ad  accertarne  le  cause  sono
registrati ed analizzati. 
    1.3.7. E' necessario predisporre adeguate misure e procedure tese
ad evitare il rischio di contaminazione dei tessuti o  delle  cellule
da   parte   di   personale   eventualmente   affetto   da   malattie
trasmissibili. 
    1.3.8. Per il prelievo  di  tessuti  e  cellule  sono  utilizzati
strumenti e dispositivi sterili. Tali strumenti e dispositivi  devono
essere di qualita', convalidati o espressamente certificati ed a  tal
fine abitualmente utilizzati. 
    1.3.9. Nel caso di  impiego  di  strumenti  riutilizzabili,  deve
essere  predisposta  una  procedura  convalidata  per  la  pulizia  e
sterilizzazione, al fine di  eliminare  eventuali  agenti  infettivi.
1.3.10. Ove possibile, sono  impiegati  soltanto  dispositivi  medici
marcati CE, il personale sanitario addetto alle attivita' di prelievo
riceve adeguata formazione sull'utilizzo di tali dispositivi. 
    1.4. Documentazione del donatore 
    1.4.1. Per ogni donatore deve  essere  predisposta  una  cartella
contenente: 
    a) dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di  nascita).  Se
nella donazione sono  coinvolti  una  madre  e  un  bambino,  i  dati
relativi alla madre e al bambino. 
    b)  eta',  sesso,  anamnesi   clinica   e   comportamentale   (le
informazioni  raccolte  devono  essere   sufficienti   a   consentire
l'applicazione dei criteri di esclusione se necessario); 
    c) se necessario, l'esito dell'esame fisico del corpo; 
    d) formula relativa all'emodiluizione, se richiesta; 
    e) modulo relativo al consenso o alla manifestazione di  volonta'
alla donazione; 
    f) dati clinici, risultati di esami di laboratorio e risultati di
altri test effettuati; 
    g) nel caso in cui sia stato eseguito accertamento  necroscopico,
i risultati devono  essere  annotati  nella  cartella  (nel  caso  di
tessuti e cellule  che  non  possono  essere  conservati  per  lunghi
periodi,  deve  essere  registrato  un  preliminare  resoconto  orale
dell'accertamento e annotato nella documentazione che  l'autopsia  e'
in corso); 
    h) per i donatori  di  cellule  progenitrici  ematopoietiche,  va
documentata l'idoneita' del donatore al ricevente scelto. 
    Per donazioni senza un preciso destinatario, ove l'organizzazione
responsabile dell'approvvigionamento abbia  un  accesso  limitato  ai
dati del ricevente, al centro trapianti devono essere forniti i  dati
del donatore necessari a confermare l'idoneita'. 
    1.4.2. L'organizzazione in cui si effettua il prelievo  trasmette
all'istituto dei  tessuti  relazione  e  documentazione  inerenti  al
prelievo. Tale documentazione deve comprendere almeno: 
    a) denominazione e indirizzo dell'istituto dei tessuti  cui  sono
destinati i tessuti o le cellule; 
    b) dati identificativi del donatore, nonche' il modo  in  cui  e'
stato identificato e da chi; 
    c) descrizione e identificazione  dei  tessuti  e  delle  cellule
prelevati (compresi i campioni destinati alle analisi); 
    d) generalita' del sanitario responsabile del prelievo,  compresa
la firma; 
    e) data, ora (se necessario, d'inizio e di conclusione)  e  luogo
del prelievo nonche' procedura impiegata (POS) ed eventuali incidenti
verificatisi; se necessario descrizione dell'area fisica  in  cui  e'
stato effettuato il prelievo; 
    f) nel  caso  di  donatore  cadavere,  condizioni  in  cui  viene
conservato lo stesso: refrigerato (o no), se si': ora d'inizio e fine
della refrigerazione, nonche' data e ora della morte; 
    g) numero del lotto  o  d'identificazione  dei  reagenti  nonche'
soluzioni adottate durante il trasporto. 
    Qualora lo sperma sia prelevato a casa, la relazione sul prelievo
deve indicarlo e si deve figurare solo: 
    a) denominazione e indirizzo dell'istituto dei tessuti  cui  sono
destinati i tessuti o le cellule; 
    b) dati d'identificazione del donatore. 
    La data  e  l'ora  del  prelievo  possono  essere  indicati,  ove
possibile. 
    1.4.3.  Tutti  i  registri  devono  essere  chiari  e  leggibili,
protetti  da  modifiche  non  autorizzate,  conservati  e  facilmente
recuperabili nella  forma  originale  durante  tutto  il  periodo  di
conservazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia  di
tutela della riservatezza. 
    1.4.4. I registri dei donatori, necessari ai fini di una completa
tracciabilita', sono conservati per almeno 30 anni dopo l'uso clinico
o dopo la scadenza  o  eliminazione  del  tessuto  o  cellula  in  un
archivio adeguato, approvato dall'autorita' regionale competente. 
    1.5. Confezionamento 
    1.5.1. Dopo l'approvvigionamento, tutti i tessuti  e  le  cellule
prelevati  sono  confezionati  in  modo  da  evitare  il  rischio  di
contaminazione  e  conservati  a  temperature  che  garantiscono   il
mantenimento delle loro caratteristiche  e  funzioni  biologiche.  Il
confezionamento deve inoltre evitare la contaminazione del  personale
incaricato della sua effettuazione nonche' di quello  incaricato  del
trasporto di tessuti e cellule. 
    1.5.2. Le cellule  o  i  tessuti  confezionati  sono  spediti  in
contenitore idoneo al trasporto di materiali biologici e in grado  di
salvaguardare la sicurezza e la qualita' dei tessuti e delle  cellule
in esso contenuti. 
    1.5.3. Eventuali campioni di tessuti o di sangue che accompagnano
i materiali a fini di analisi devono essere accuratamente etichettati
per  garantire  l'identificazione  del  donatore  e   devono   recare
l'indicazione dell'ora in cui sono stati prelevati. 
    1.6. Etichettatura dei tessuti o delle cellule prelevati 
    Al momento del prelievo, ogni imballaggio  contenente  tessuti  e
cellule deve essere etichettato. Il contenitore primario dei  tessuti
o delle cellule deve  recare  l'identificazione  o  il  codice  della
donazione e l'indicazione del tipo di tessuti o di  cellule.  Ove  le
dimensioni del contenitore lo consentano,  sono  inoltre  fornite  le
seguenti informazioni: 
    a) data (e, ove possibile, ora) della donazione; 
    b) avvertenze; 
    c) tipo di additivi (se pertinente); 
    d) in caso di donatori  autologhi,  l'etichetta  deve  recare  la
dicitura «solo per uso autologo»; 
    e) in  caso  di  donazioni  con  destinatario,  l'etichetta  deve
identificare il ricevente scelto. Se  le  informazioni  di  cui  alle
precedenti  lettere  da  a)  a  e)  non   possono   essere   indicate
nell'etichetta del contenitore primario, vanno fornite in  un  foglio
separato che accompagna il contenitore. 
    1.7. Etichettatura del contenitore usato per il trasporto 
    Ove i tessuti e le cellule siano trasportati da un intermediario,
ogni contenitore usato per il trasporto  deve  essere  etichettato  e
recare le seguenti indicazioni: 
    a) le diciture: TESSUTI E CELLULE e MANIPOLARE CON CAUTELA; 
    b)  l'identificazione  dell'istituto  dal  quale  viene   spedito
l'imballaggio  (indirizzo  e  numero  di  telefono)  e   persona   da
contattare in caso di problemi; 
    c) l'identificazione dell'istituto dei  tessuti  di  destinazione
(indirizzo e numero di telefono)  e  persona  da  contattare  per  la
consegna del contenitore; 
    d) data e ora d'inizio del trasporto; 
    e) descrizione delle condizioni di trasporto  con  riguardo  alla
qualita' e alla sicurezza dei tessuti e delle cellule; 
    f) per tutti i prodotti cellulari, occorre aggiungere la seguente
dicitura: NON IRRADIARE; 
    g) ove un  prodotto  risulti  positivo  a  un  marcatore  di  una
malattia infettiva, la seguente dicitura: RISCHIO BIOLOGICO; 
    h) in caso di donatori autologhi, la seguente dicitura: SOLO  PER
USO AUTOLOGO; 
    i)  avvertenze  sulle  condizioni  di  conservazione  (come   NON
CONGELARE). 
 
    2. Ricevimento dei tessuti e delle cellule presso l'istituto  dei
tessuti 
    2.1. Quando i tessuti e  le  cellule  prelevati  arrivano  presso
l'istituto dei tessuti, occorre effettuare una  verifica  documentata
della conformita' dei materiali inviati, comprese  le  condizioni  di
trasporto, l'imballaggio, l'etichettatura nonche' la documentazione e
i campioni acclusi, alle disposizioni del presente  allegato  e  alle
specifiche dell'istituto ricevente. 
    2.2. Ciascun istituto deve assicurare che i tessuti e le  cellule
ricevuti siano tenuti in  quarantena  finche'  tali  materiali  e  la
relativa  documentazione  siano  stati   ispezionati   o   altrimenti
verificati  secondo  le  prescrizioni.  L'esame  delle   informazioni
inerenti  al  donatore  e  al   prelievo   nonche'   la   conseguente
accettazione della donazione sono effettuati da personale debitamente
autorizzato. 
    2.3. Ciascun istituto dei  tessuti  deve  disporre  di  linee  di
condotta e di specifiche documentate in base alle quali verifica ogni
invio  di  tessuti  e  di   cellule,   inclusi   i   campioni.   Tale
documentazione comprende le  prescrizioni  tecniche  citate  e  altri
criteri che l'istituto dei tessuti ritiene essenziale ai  fini  della
salvaguardia di un'adeguata qualita'. 
    L'istituto dei tessuti deve disporre di procedure documentate per
la gestione e  la  separazione  dei  materiali  non  conformi  o  con
risultati delle analisi incompleti, al  fine  di  garantire  che  non
sussistono rischi di  contaminazione  per  altri  tessuti  e  cellule
lavorati, conservati o stoccati. 
    2.4. Tra i  dati  che  l'istituto  dei  tessuti  deve  registrare
(tranne in caso di donatori di cellule  riproduttive  destinate  alla
donazione al partner) rientrano: 
    a) l'assenso o autorizzazione, in particolare lo  scopo  per  cui
possono  essere  impiegati  i  tessuti  e  le  cellule  (ovvero   uso
terapeutico  o  uso  di  sperimentazione  clinica,  oppure  uso   sia
terapeutico che di sperimentazione clinica)  e  qualsiasi  istruzione
specifica relativa all'eliminazione se i tessuti  o  le  cellule  non
sono utilizzati per scopo a cui erano destinati; 
    b)    tutta     le     documentazione     prescritta     riferita
all'approvvigionamento e alla selezione del donatore, secondo  quanto
indicato nella sezione sulla documentazione del donatore; 
    c) i risultati dell'esame fisico, dei test di laboratorio e degli
altri esami (quali il referto dell'autopsia, ove sia stata effettuata
ai sensi del punto 1.2.2.); 
    d) per i donatori allogenici, un riesame debitamente  documentato
dell'intera valutazione  del  donatore  sulla  base  dei  criteri  di
selezione effettuato da personale autorizzato ed esperto; 
    e) in caso di colture  di  cellule  destinate  all'uso  autologo,
indicazione di eventuali allergie a  medicinali  del  ricevente  (per
esempio agli antibiotici). 
    2.5. Per quanto riguarda le cellule riproduttive  destinate  alla
donazione  al  partner,  i  dati  che  l'istituto  dei  tessuti  deve
registrare comprendono: 
    a) l'autorizzazione, in particolare  lo  scopo  per  cui  possono
essere impiegati i tessuti e le cellule (per esempio,  solo  per  uso
terapeutico o per sperimentazione  clinica)  e  qualsiasi  istruzione
specifica relativa all'eliminazione, se i tessuti o  le  cellule  non
sono utilizzati per scopo a cui erano destinati; 
    b) generalita' e caratteristiche del donatore: tipo di  donatore,
eta', sesso, presenza di fattori di  rischio  e  causa  della  morte,
avvenuta successivamente alla donazione; 
    c) luogo del prelievo; 
    d) tessuti e cellule prelevati e relative caratteristiche.