(Allegato V)
                                                           ALLEGATO V 
 
Prescrizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento  degli  istituti
                             dei tessuti 
                            (Articolo 8) 
 
    A. Organizzazione e gestione 
    1. L'ente a cui afferisce l'Istituto dei tessuti  ne  designa  la
persona responsabile, che abbia le qualifiche e le responsabilita' di
cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n 191. 
    2. L'istituto dei tessuti si dota di una struttura  organizzativa
e di procedure operative adeguati alle  attivita'  per  le  quali  si
chiede l'autorizzazione e l'accreditamento; un organigramma definisce
chiaramente i rapporti in materia di responsabilita' e di obblighi di
riferire. 
    3. Ogni istituto dei tessuti,  conformemente  a  quanto  previsto
dall'art. 17, c. 1, lett. a), del  suddetto  decreto  legislativo  n.
191/2007, si pone in grado di avvalersi di un medico qualificato  per
prestare   consulenze,   supervisionare    le    attivita'    mediche
dell'istituto, quali la selezione dei  donatori,  la  verifica  degli
esiti clinici dei tessuti e delle cellule applicati  o  eventualmente
interagire con gli utenti clinici. 
    4. Un sistema documentato di gestione della qualita' e' applicato
alle  attivita'  per  le  quali  si   richiede   l'autorizzazione   e
l'accreditamento,  conformemente  a  quanto  previsto  dal   presente
decreto. 
    5. L' istituto  dei  tessuti  garantisce  l'individuazione  e  la
minimizzazione  dei  rischi,  ivi  compresi   quelli   specificamente
relativi alle procedure, ambiente e stato  di  salute  del  personale
dell'istituto dei tessuti, inerenti all'uso e alla  manipolazione  di
materiale biologico, coerentemente con il mantenimento di qualita'  e
sicurezza adeguate alla destinazione prevista dei tessuti e cellule. 
    6. Gli accordi tra istituti dei tessuti e terzi sono stipulati in
conformita'  a  quanto  previsto   dall'articolo   24   del   decreto
legislativo 6 novembre 2007,  n.  191.  Tali  accordi  specificano  i
termini del rapporto e le responsabilita', nonche'  i  protocolli  da
seguire per corrispondere alle specifiche di funzionamento richieste. 
    7. Con la supervisione della persona responsabile, e' predisposto
un sistema documentato per confermare la  conformita'  di  tessuti  e
cellule ad  adeguate  specifiche  di  sicurezza  e  qualita'  per  il
rilascio e la distribuzione. 
    8. In caso di cessazione delle attivita' gli accordi  conclusi  e
le procedure adottate in conformita' ai  disposti  dell'articolo  21,
comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, comprendono
anche i dati sulla rintracciabilita'  e  i  materiali  relativi  alla
qualita' e alla sicurezza di cellule e tessuti. 
    9. Presso ogni istituto dei tessuti  e'  predisposto  un  sistema
documentato che garantisce l'identificazione di  ciascuna  unita'  di
tessuto o cellule in tutte le fasi delle attivita' per  le  quali  si
chiede l'autorizzazione e l'accreditamento. 
 
    B. Personale 
    1. L' istituto dei tessuti  e'  dotato  di  personale  in  numero
sufficiente e qualificato per lo svolgimento dei  compiti  assegnati.
La competenza del  personale  e'  valutata  ad  intervalli  di  tempo
adeguati, specificati nell'ambito del sistema di qualita'. 
    2. Le funzioni di tutto il personale sono  regolate  in  modo  da
risultare chiare, documentate  ed  aggiornate.  I  relativi  compiti,
competenze e responsabilita' sono definiti in modo da  risultare  ben
documentati e compresi. 
    3. L'istituto dei tessuti garantisce una formazione iniziale  del
personale e gli aggiornamenti occorrenti nel caso di  modifica  delle
procedure  o  di  sviluppo  delle  conoscenze  scientifiche,  nonche'
possibilita' di adeguata crescita professionale. 
    Il programma di formazione garantisce  e  documenta  che  ciascun
soggetto: 
    a) abbia dimostrato  competenza  nello  svolgimento  dei  compiti
assegnati; 
    b) abbia conoscenza e comprensione adeguate  dei  procedimenti  e
dei principi scientifici e tecnici afferenti ai compiti assegnati; 
    c) comprenda il quadro organizzativo, il sistema di qualita' e le
norme di salute e sicurezza dell'istituto in cui opera; 
    d) sia adeguatamente informato del  piu'  ampio  contesto  etico,
legislativo e normativo del proprio lavoro. 
 
    C. Attrezzature e materiali 
    1. La progettazione e la  manutenzione  delle  attrezzature  e  i
materiali corrispondono  alle  destinazioni  d'uso  previste  e  sono
predisposte in modo da minimizzare ogni rischio per i riceventi e  il
personale. 
    2. Tutte le attrezzature e i  dispositivi  tecnici  critici  sono
identificati   e   convalidati,    periodicamente    ispezionati    e
preventivamente  sottoposti   a   manutenzione   conformemente   alle
istruzioni  del  fabbricante.  Le  attrezzature  o  i  materiali  che
incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio (ad esempio
temperatura,   pressione,   numero   di   particelle,   livello    di
contaminazione  microbica)   sono   identificati   ed   eventualmente
sottoposti a osservazioni, vigilanza, allarmi e interventi correttivi
adeguati per individuarne le disfunzioni e i difetti e per  garantire
che i parametri critici  rimangano  costantemente  al  di  sotto  dei
limiti accettabili. Tutte  le  attrezzature  che  dispongono  di  una
funzione di misurazione  critica  sono  tarate  su  un  parametro  di
riferimento reperibile, qualora esista. 
    3. Le attrezzature nuove e quelle riparate  sono  controllate  al
momento dell'installazione e collaudate prima dell'uso.  I  risultati
dei controlli sono documentati. 
    4. Periodicamente e' necessario procedere alla manutenzione, alla
pulizia,  alla  disinfezione  e  all'igienizzazione   di   tutte   le
attrezzature  critiche  e   alla   registrazione   delle   operazioni
effettuate. 
    5. Per ogni attrezzatura critica e' necessario disporre di  norme
di funzionamento, con indicazioni dettagliate di come intervenire  in
caso di disfunzioni o guasti. 
    6. Le norme per le attivita' di cui si chiede l'autorizzazione  e
l'accreditamento indicano dettagliatamente le specifiche di  tutti  i
materiali e i reagenti  critici.  Sono  in  particolare  definite  le
specifiche per gli additivi (ad  esempio  soluzioni)  e  i  materiali
d'imballaggio. I reagenti e i materiali  critici  corrispondono  alle
prescrizioni e alle specifiche  documentate  e,  se  del  caso,  alle
prescrizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante
"Attuazione  della  Direttiva  93/42/CEE  concernente  i  dispositivi
medici" e del decreto legislativo 8 settembre 2000, n.  332,  recante
"Attuazione  della  direttiva  98/79/CE   relativa   ai   dispositivi
medico-diagnostici in vitro". 
 
    D. Servizi e locali 
    1.  Un  istituto  dei  tessuti  possiede  servizi  adeguati  allo
svolgimento   delle   attivita'   per   le   quali    e'    richiesta
l'autorizzazione e  l'accreditamento,  in  conformita'  ai  parametri
stabiliti dal presente decreto . 
    2. Quando tali attivita' comprendono la lavorazione di tessuti  e
cellule a contatto con  l'ambiente,  le  stesse  si  svolgono  in  un
ambiente di specifica  qualita'  e  pulizia  dell'aria,  al  fine  di
minimizzare i rischi di contaminazione,  compresa  la  contaminazione
incrociata tra donazioni.  L'efficacia  delle  misure  intraprese  e'
convalidata e controllata. 
    3. Fatte salve le disposizioni indicate al punto 4, se i  tessuti
o le cellule vengono a contatto con l'ambiente durante la lavorazione
senza  essere  poi  sottoposti  a   procedimento   di   inattivazione
microbica, per la qualita' dell'aria e' prescritto quale requisito un
numero di particelle e un numero di colonie microbiche equivalente  a
quelli di grado A di cui all'allegato  1  della  guida  europea  alle
buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practice: GMP), e
al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante  "  Attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", con un ambiente di  fondo
adeguato alla lavorazione dei tessuti/cellule interessati, ma  almeno
equivalente a GMP di grado D in termini di numero di particelle e  di
colonie microbiche. 
    4. Condizioni ambientali meno rigorose  di  quelle  sopraindicate
possono essere accettabili qualora: 
    a) si  applichi  un  procedimento  convalidato  di  inattivazione
microbica o di sterilizzazione finale, oppure 
    b) sia dimostrato che il contatto con un ambiente di grado  A  ha
effetti nocivi sulle proprieta' richieste per i tessuti o cellule  di
cui si tratta, oppure 
    c) sia dimostrato che le modalita' e il percorso di  applicazione
di  tessuti  o  cellule  al  ricevente  comportano  un   rischio   di
trasmettere al ricevente infezioni batteriche o fungine, notevolmente
inferiore rispetto al trapianto di cellule e tessuti, oppure 
    d)  non  sia  tecnicamente  possibile  eseguire  il  procedimento
richiesto in un ambiente di grado A (ad esempio perche' nella zona di
lavorazione  occorrono  attrezzature   specifiche   non   del   tutto
compatibili con il grado A). 
    5. Ai fini di quanto prescritto nelle lettere a), b), c) e d) del
punto 4 riguardo all'ambiente, e' necessario dimostrare e documentare
che  l'ambiente  prescelto  corrisponda  alla  qualita'  e  sicurezza
richieste,  prendendo  almeno  in  considerazione   la   destinazione
prevista, le modalita' di applicazione e  lo  stato  immunitario  del
ricevente. 
    In  ciascun  reparto  dell'istituto   dei   tessuti   sono   resi
disponibili indumenti ed attrezzature adeguati per  la  protezione  e
l'igiene personali, insieme ad istruzioni scritte relative all'igiene
e all'abbigliamento. 
    6. Quando le attivita' per le quali si chiede l'autorizzazione  e
l'accreditamento comportano lo stoccaggio di tessuti e cellule,  sono
definite le condizioni di  stoccaggio  necessarie  per  mantenere  le
proprieta'  richieste  per  i   tessuti   e   cellule,   compresi   i
corrispondenti parametri, relativi a temperatura, umidita' o qualita'
dell'aria. 
    7. I parametri critici, quali:  temperatura,  umidita',  qualita'
dell'aria, sono essere  controllati,  sorvegliati  e  registrati  per
dimostrarne  la  corrispondenza  con  le  specifiche  condizioni   di
stoccaggio. 
    8. E' necessario predisporre servizi di stoccaggio che separino e
distinguano  nettamente  i  tessuti  e  le  cellule   precedenti   il
rilascio/in quarantena da quelli rilasciati e da quelli scartati,  al
fine di prevenirne la confusione e la contaminazione incrociata.  Nei
locali di stoccaggio di tessuti  e  cellule  sia  in  quarantena  che
rilasciati,  e'  necessario  predisporre  zone   o   dispositivi   di
stoccaggio fisicamente separati o isolamenti di sicurezza all'interno
del dispositivo per  la  tenuta  di  determinati  tessuti  e  cellule
prelevati conformemente a criteri speciali. 
    9.  L'istituto  dei  tessuti  dispone  di  un  regolamento  e  di
procedure  scritte  per  l'accesso  controllato,   la   pulizia,   la
manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonche' per  garantire  la
riorganizzazione della  prestazione  dei  servizi  in  situazioni  di
emergenza. 
 
    E. Documentazione e registrazioni 
    1. L'istituto dei  tessuti  organizza  un  sistema  in  grado  di
fornire  la  documentazione,  chiaramente   definita   ed   efficace,
registrazioni, schede corrette nonche' procedure  operative  standard
(POS)  per  le  attivita'  di  cui  si  chiede   l'autorizzazione   e
l'accreditamento. Tutti i documenti sono periodicamente verificati ed
essere conformi  ai  parametri  indicati  dal  presente  decreto.  Il
sistema garantisce la standardizzazione dell'attivita'  svolta  e  la
rintracciabilita' di tutte le sue fasi, ovvero codifica, idoneita' di
donatori, approvvigionamento, lavorazione, conservazione, stoccaggio,
trasporto, distribuzione o smaltimento, compresi gli aspetti relativi
al controllo di qualita' e alla garanzia di qualita'. 
    2. Il materiale, le attrezzature e il personale coinvolti in ogni
attivita' critica sono identificati e registrati. 
    3. Negli istituti dei tessuti tutte le  modifiche  dei  documenti
sono  verificate,  datate,  approvate,  documentate  ed  eseguite  da
personale a tal fine autorizzato. 
    4. E' istituita  una  procedura  scritta  per  il  controllo  dei
documenti, in grado di fornire  la  storia  delle  loro  verifiche  e
modifiche, garantendo nel contempo l'utilizzo solo della versione  in
corso. 
    5. E' necessario dimostrare l'attendibilita' delle  registrazioni
e che le stesse rappresentano correttamente i risultati. 
    6. Le registrazioni sono rese  leggibili,  indelebili  e  possono
essere manoscritte, con la possibilita' di avvalersi di altro sistema
convalidato, quale il supporto elettronico o il microfilm. 
    7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  14  (9),  comma  2,
tutte  le  registrazioni,  dati  grezzi  compresi,  critiche  per  la
sicurezza e la qualita' dei tessuti e cellule  sono  conservate,  per
garantirne l'accessibilita', per almeno  10  anni  dopo  la  data  di
scadenza, l'uso clinico o lo smaltimento. 
    8.  Le  registrazioni  soggiacciono  alle  prescrizioni   dettate
dall'articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,  in
tema di protezione dei dati e tutela  della  riservatezza.  L'accesso
alla documentazione e ai dati e'  limitato  ai  soggetti  autorizzati
dalla persona responsabile, nonche' all'autorita' competente nel caso
di ispezioni e di misure di controllo. 
 
    F. Verifica della qualita' 
    1. L'istituto dei tessuti predispone un sistema di verifica delle
attivita'   per   le   quali   si   richiede    l'autorizzazione    e
l'accreditamento. Le verifiche, finalizzate ad accertare l'osservanza
dei  protocolli  approvati  e  delle  prescrizioni  normative,   sono
eseguite  in  modo  autonomo  almeno  ogni  due   anni   da   persone
espressamente qualificate e competenti. I risultati e gli  interventi
correttivi sono documentati. 
    2. Gli scostamenti rispetto ai parametri di qualita' e  sicurezza
richiesti sono oggetto di indagini  documentate,  comprendenti  anche
decisioni relative ad eventuali interventi correttivi  e  preventivi.
Il destino dei  tessuti  e  delle  cellule  non  conformi  e'  deciso
seguendo  procedure  scritte  con  la  supervisione   della   persona
responsabile, e viene poi registrato. Tutti i tessuti  e  le  cellule
interessati sono identificati, in modo da poterne rispondere. 
    3.  Gli  interventi  correttivi  sono  documentati,   avviati   e
completati con puntualita' ed efficacia. L'efficacia degli interventi
preventivi  e  correttivi  intrapresi   e'   oggetto   di   specifica
valutazione. 
    4. L'istituto dei tessuti predispone procedimenti di verifica del
funzionamento del sistema di gestione della qualita'  per  garantirne
il progresso costante e sistematico.