(Allegato VI)
                                                          ALLEGATO VI 
 
Prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione  di
             tessuti e cellule negli istituti di tessuti 
                            (Articolo 9 ) 
 
    1. L'autorita' regionale competente autorizza  ogni  procedimento
di preparazione di tessuti e cellule dopo aver valutato i criteri  di
selezione del  donatore  e  le  procedure  di  approvvigionamento,  i
protocolli relativi a ciascuna fase del procedimento,  i  criteri  di
gestione della  qualita'  e  i  criteri  quantitativi  e  qualitativi
definitivi per i tessuti e  le  cellule.  Tale  valutazione  si  basa
almeno sulle prescrizioni del presente allegato. 
 
    A. Ricevimento dei tessuti e cellule 
    L'istituto  dei  tessuti  riceve  tessuti  e  cellule   prelevati
rispondenti ai requisiti previsti dal presente decreto . 
 
    B. Lavorazione 
    Nel  caso  in  cui  le  attivita'  per   le   quali   si   chiede
l'autorizzazione e l'accreditamento  comprendano  la  lavorazione  di
tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si attiene alle procedure e
ai criteri seguenti: 
    1. Le procedure di lavorazione critiche sono convalidate  e  tali
da non rendere i tessuti  o  le  cellule  clinicamente  inefficaci  o
nocivi per il ricevente. La  convalida  si  basa  su  studi  eseguiti
dall'istituto stesso o su dati tratti da  studi  pubblicati,  o,  nel
caso  di  procedure  di  lavorazione  pienamente   affermate,   sulla
valutazione retrospettiva dei risultati clinici relativi  all'impiego
di tessuti forniti dall'istituto. 
    2.  E'  prescritta  la  dimostrazione  che  il  procedimento   di
convalida  possa  essere  svolto  in  modo   coerente   ed   efficace
nell'ambito dell'istituto dei tessuti  ad  opera  del  personale  ivi
operante. 
    3. Le procedure sono documentate nelle POS, che si  attengono  al
metodo convalidato e ai parametri  stabiliti  dal  presente  decreto,
conformemente all'allegato V, parte E, punti da 1 a 4. 
    4.L'istituto dei tessuti garantisce che tutti i  procedimenti  si
svolgano in conformita' alle POS approvate. 
    5. Qualora ai tessuti o cellule venga applicato  un  procedimento
di  inattivazione  microbica,  esso  va  specificato,  documentato  e
convalidato. 
    6. Prima di ogni modifica  significativa  della  lavorazione,  il
procedimento modificato e' convalidato e documentato. 
    7. Le procedure di lavorazione sono periodicamente  sottoposte  a
valutazione critica, per garantire la continuita'  del  conseguimento
dei risultati previsti. 
    8. Le procedure per scartare  tessuti  e  cellule  sono  tali  da
impedire la contaminazione di altri tessuti e cellule,  dell'ambiente
di lavorazione o del personale.  Tali  procedure  sono  eseguite  nel
rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
    C. Stoccaggio e rilascio di tessuti e cellule 
    Nel  caso  in  cui  le  attivita'  per   le   quali   si   chiede
l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano lo  stoccaggio  e  il
rilascio di tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si attiene alle
procedure ed ai criteri seguenti: 
    1. Per ogni tipo di condizione di stoccaggio viene  precisato  il
tempo  massimo.  Il  periodo  stabilito  tiene  conto,  tra  l'altro,
dell'eventuale deterioramento delle proprieta' richieste per  tessuti
e cellule. 
    2.  Al  fine  di  garantire  che  tessuti  e  cellule  non  siano
rilasciati prima che  siano  state  rispettate  tutte  le  condizioni
previste  dal  presente  decreto,  e'   necessario   predisporre   un
inventario per i tessuti e/o le cellule; deve essere predisposta  una
procedura  operativa  standard  che  precisi   le   circostanze,   le
responsabilita' nonche' le procedure inerenti al rilascio di  tessuti
e cellule per la distribuzione. 
    3.  L'istituto  dei  tessuti  pone  in  atto   un   sistema   per
l'identificazione di tessuti e cellule in ogni fase  di  lavorazione,
mirato a distinguere in modo inequivocabile i prodotti rilasciati  da
quelli non rilasciati (in quarantena) e da quelli scartati. 
    4. I dati registrati sono in grado di dimostrare  che  prima  del
rilascio  di  tessuti  e  cellule  sono  state  rispettate  tutte  le
necessarie corrispondenti specifiche,  in  particolare  che  tutti  i
moduli di dichiarazione in uso, le cartelle  mediche  pertinenti,  le
registrazioni di lavorazione e i risultati dei controlli  sono  stati
verificati in base a una procedura scritta da personale  a  tal  fine
autorizzato dal responsabile dell'istituto  dei  tessuti.  Qualora  i
risultati  di  esami  di  laboratorio  siano   comunicati   per   via
telematica, e' indispensabile ne  risulti  traccia  che  permetta  di
individuare il responsabile del loro rilascio. 
    5. Ove siano introdotti nuovi criteri di  selezione  o  controllo
dei donatori o significative modifiche delle fasi di lavorazione  per
rafforzare la sicurezza o la qualita', e'  eseguita  una  valutazione
dei rischi documentata, approvata dal responsabile dell'istituto  dei
tessuti, finalizzata a stabilire il destino di tutti i tessuti  e  le
cellule stoccati. 
 
    D. Distribuzione e ritiro 
    Nel  caso  in  cui  le  attivita'  per   le   quali   si   chiede
l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano la  distribuzione  di
tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si attiene  alle  procedure
ed ai criteri seguenti. 
    1. Al fine di conservare le proprieta' richieste  per  tessuti  e
cellule, sono definite le condizioni di  trasporto  critiche,  quali:
temperatura e scadenze temporali. 
    2. Il contenitore  e  l'imballaggio  e'  realizzato  in  modo  da
risultare affidabile  e  garantire  la  conservazione  di  tessuti  e
cellule nelle condizioni prestabilite.  Tutti  i  contenitori  e  gli
imballaggi in uso sono convalidati come idonei allo  scopo  cui  sono
destinati. 
    3.  Ove  la  distribuzione  sia  affidata  a  terzi,  un  accordo
documentato garantisce il mantenimento delle prestabilite  condizioni
richieste. 
    4. Il personale dell'istituto dei tessuti, a tal fine incaricato,
valuta le eventuali esigenze di ritiro ed avvia e coordina le  azioni
necessarie conseguenti. 
    5. L'istituto dei tessuti predispone una efficace  procedura  per
il ritiro, che includa la descrizione delle responsabilita'  e  delle
azioni  da  intraprendere,   compresa   la   notifica   all'autorita'
competente. 
    6.  Le  azioni  da  intraprendere  comunque  entro   un   periodo
predefinito  comportano  l'individuazione  dei  tessuti   e   cellule
interessati e una ricostruzione del loro percorso. L'indagine  ha  lo
scopo di: identificare ogni donatore che  possa  aver  contribuito  a
causare la reazione  nel  ricevente,  recuperare  tessuti  e  cellule
provenienti da detto donatore, informare destinatari e riceventi  dei
tessuti e cellule, prelevati dal medesimo, dell'eventuale  rischio  a
cui possono essere esposti. 
    7. Le  richieste  di  tessuti  e  cellule  sono  gestite  secondo
procedure prestabilite; le disposizioni seguite per l'assegnazione di
tessuti e cellule a determinati pazienti o strutture  sanitarie  sono
loro comunicate, se richiesto, e documentate. 
    8. E'predisposto un sistema documentato per  il  trattamento  dei
prodotti restituiti, comprendente, se del caso, i criteri per la loro
iscrizione nell'inventario. 
 
    E. Etichettatura finale per la distribuzione 
    1. Sul contenitore primario di tessuti o cellule viene indicato: 
    a) tipo di tessuti e cellule, numero d'identificazione  o  codice
dei tessuti o cellule e, se  del  caso,  numero  del  lotto  o  della
partita; 
    b) identificazione dell'istituto dei tessuti; 
    c) data di scadenza; 
    d) in caso di donazione autologa,  tale  impiego  e'  specificato
mediante   la   dicitura:   "esclusivamente   per   uso    autologo",
identificando donatore e ricevente; 
    e) in caso di donazioni con destinatario, l'etichetta  indica  il
ricevente prescelto; 
    f) qualora tessuti e cellule risultino positivi a  uno  specifico
marcatore  di  malattia  infettiva,  l'etichetta  reca  la  dicitura:
"RISCHIO BIOLOGICO". 
    Se alcune delle informazioni di cui alle lettere  d)  ed  e)  non
possono essere incluse nell'etichetta del contenitore primario,  sono
tuttavia fornite su un foglio separato ad esso allegato. Tale  foglio
e' imballato insieme al contenitore primario, in  modo  da  garantire
che restino uniti. 
    2. Sull'etichetta o nella documentazione di accompagnamento  sono
riportate le seguenti informazioni: 
    a) descrizione e, se del caso, dimensioni del prodotto di tessuto
o cellule; 
    b) morfologia e dati funzionali, se necessario; 
    c) data di distribuzione del tessuto o delle cellule; 
    d) analisi biologiche eseguiti sul donatore e risultati; 
    e) raccomandazioni per lo stoccaggio; 
    f) istruzioni per l'apertura del contenitore e dell'imballaggio e
per ogni altra manipolazione o ricostituzione necessaria; 
    g) data di scadenza dall'apertura o manipolazione; 
    h) istruzioni per la  notifica  delle  reazioni  o  degli  eventi
avversi gravi, di cui agli articoli 5 e 6; 
    i)  presenza  di  residui  potenzialmente  nocivi   (ad   esempio
antibiotici, ossido di etilene). 
 
    F. Etichettatura esterna del contenitore per la spedizione 
    1. Ai fini del trasporto il contenitore primario e' collocato per
la spedizione in un contenitore, la  cui  etichetta  reca  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a) identificazione dell'istituto dei tessuti d'origine,  compresi
indirizzo e numero telefonico; 
    b)     identificazione      dell'organizzazione      responsabile
dell'applicazione sull'uomo destinataria, compresi indirizzo e numero
telefonico; 
    c) indicazione che l'imballaggio contiene tessuti e cellule umani
con la dicitura: 
    "TRATTARE CON CAUTELA"; 
    d) se ai fini del  trapianto  occorrono  cellule  viventi,  quali
cellule staminali, gameti e embrioni, e' aggiunta la  dicitura:  "NON
IRRADIARE"; 
    e) condizioni di trasporto raccomandate (ad esempio conservare al
fresco, in posizione verticale); 
    f) istruzioni per la sicurezza e  metodo  di  raffreddamento,  se
necessario.