(Allegato I)
                                                           ALLEGATO I 
                          (previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a)) 
 
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute  relativi
alla progettazione e alla costruzione delle macchine 
 
   PRINCIPI GENERALI 
   1. Il fabbricante di una  macchina,  o  il  suo  mandatario,  deve
garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire
i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che  concernono  la
macchina. La macchina deve  inoltre  essere  progettata  e  costruita
tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. 
   Con il processo iterativo della valutazione  dei  rischi  e  della
riduzione  dei  rischi  di  cui  sopra,  il  fabbricante  o  il   suo
mandatario: 
   - stabilisce i limiti  della  macchina,  il  che  comprende  l'uso
previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, 
   - individua i pericoli cui puo' dare  origine  la  macchina  e  le
situazioni pericolose che ne derivano, 
   - stima i rischi,  tenendo  conto  della  gravita'  dell'eventuale
lesione o danno alla salute e della probabilita' che si verifichi, 
   - valuta i rischi al  fine  di  stabilire  se  sia  richiesta  una
riduzione  del  rischio  conformemente  all'obiettivo  del   presente
decreto legislativo, 
   - elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando
le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera
b). 
   2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di  sicurezza  e
di tutela della salute si applicano soltanto se  esiste  il  pericolo
corrispondente  per  la  macchina  in  questione,   allorche'   viene
utilizzata nelle condizioni  previste  dal  fabbricante,  o  dal  suo
mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio  di
integrazione della sicurezza di cui al punto  1.1.2  e  gli  obblighi
relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui  ai  punti  1.7.3  e
1.7.4 si applicano comunque. 
   3. I requisiti essenziali di sicurezza e di  tutela  della  salute
elencati nel presente allegato sono  inderogabili.  Tuttavia,  tenuto
conto dello stato dell'arte, gli obiettivi da essi  prefissi  possono
non essere raggiunti. In  tal  caso  la  macchina  deve,  per  quanto
possibile, essere progettata e costruita  per  tendere  verso  questi
obiettivi. 
   4. Il presente allegato si articola in varie parti.  La  prima  ha
una portata generale ed e' applicabile a tutti i tipi di macchine. Le
altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu'  specifici.
Tuttavia e' indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le
sue parti, al fine di essere certi di soddisfare  tutti  i  requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina,  conformemente  al
punto 1 dei presenti principi generali, si tiene conto dei  requisiti
esposti nella parte generale e di quelli elencati in una o piu' delle
altre parti in funzione dei risultati della valutazione dei rischi. 
 
   1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 
   1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   1.1.1. Definizioni 
   Ai fini del presente allegato si intende per: 
   a) "pericolo", una  potenziale  fonte  di  lesione  o  danno  alla
salute; 
   b)  "zona  pericolosa",  qualsiasi   zona   all'interno   e/o   in
prossimita' di una  macchina  in  cui  la  presenza  di  una  persona
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; 
   c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o
in parte in una zona pericolosa; 
   d) "operatore", la o le persone incaricate di installare,  di  far
funzionare, di regolare, di pulire, di riparare  e  di  spostare  una
macchina o di eseguirne la manutenzione; 
   e) "rischio", combinazione della probabilita' e della gravita'  di
una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in  una
situazione pericolosa; 
   f) "riparo", elemento della macchina utilizzato specificamente per
garantire la protezione tramite una barriera materiale; 
   g) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da un riparo)
che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo; 
   h)  "uso  previsto",  l'uso  della  macchina  conformemente   alle
informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso; 
   i)  "uso  scorretto  ragionevolmente  prevedibile",  l'uso   della
macchina in un modo diverso da quello indicato nelle  istruzioni  per
l'uso, ma  che  puo'  derivare  dal  comportamento  umano  facilmente
prevedibile. 
   1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza 
   a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte
a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e  a  subire  la
manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone,
se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto  dell'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile. 
   Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio
durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le  fasi  di
trasporto,  montaggio,  smontaggio,   smantellamento   (messa   fuori
servizio) e rottamazione. 
   b) Per la scelta delle soluzioni piu' opportune il  fabbricante  o
il suo mandatario deve applicare  i  seguenti  principi,  nell'ordine
indicato: 
   -  eliminare  o  ridurre  i  rischi  nella  misura  del  possibile
(integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione
della macchina), 
   - adottare le misure di protezione necessarie  nei  confronti  dei
rischi che non possono essere eliminati, 
   -  informare  gli   utilizzatori   dei   rischi   residui   dovuti
all'incompleta  efficacia  delle  misure  di   protezione   adottate,
indicare se e' richiesta una formazione particolare e segnalare se e'
necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. 
   c) In sede di  progettazione  e  di  costruzione  della  macchina,
nonche' all'atto della redazione delle istruzioni il  fabbricante,  o
il suo mandatario, deve prendere in  considerazione  non  solo  l'uso
previsto della macchina, ma  anche  l'uso  scorretto  ragionevolmente
prevedibile. 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
che sia utilizzata in modo  anormale,  se  cio'  puo'  comportare  un
rischio.  Negli  altri   casi   le   istruzioni   devono   richiamare
l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della
macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. 
   d) La macchina deve essere progettata e  costruita  tenendo  conto
delle  limitazioni  imposte  all'operatore  dall'uso   necessario   o
prevedibile delle attrezzature di protezione individuale. 
   e)  La  macchina  deve  essere  fornita  completa  di   tutte   le
attrezzature  e  gli  accessori  speciali  essenziali   per   poterla
regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla  in  condizioni  di
sicurezza. 
   1.1.3. Materiali e prodotti 
   I materiali utilizzati per  la  costruzione  della  macchina  o  i
prodotti utilizzati od originati durante  la  sua  utilizzazione  non
devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. 
   In particolare, se vengono usati  dei  fluidi,  la  macchina  deve
essere progettata e costruita in modo da prevenire rischi  dovuti  al
riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione. 
   1.1.4. Illuminazione 
   La macchina deve essere fornita  di  un'illuminazione  incorporata
adeguata alle operazioni laddove, malgrado un'illuminazione  ambiente
avente un valore normale, la mancanza di  tale  dispositivo  potrebbe
determinare rischi. 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non  vi
siano zone d'ombra  che  possano  causare  disturbo,  ne'  fastidiosi
abbagliamenti, ne' effetti stroboscopici  pericolosi  sugli  elementi
mobili dovuti all'illuminazione. 
   Gli organi  interni  che  devono  essere  ispezionati  e  regolati
frequentemente devono  essere  muniti  di  opportuni  dispositivi  di
illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione. 
   1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione 
   La macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve: 
   - poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro, 
   - essere imballata o progettata per essere immagazzinata  in  modo
sicuro e senza deterioramenti. 
   Durante il trasporto della macchina e/o  dei  suoi  elementi,  non
devono  potersi  verificare  spostamenti  intempestivi  ne'  pericoli
dovuti all'instabilita' se la  macchina  e/o  i  suoi  elementi  sono
sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni. 
   Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina  o  dei  suoi
vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina  o
ciascuno dei suoi vari elementi deve essere: 
   - munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di
sollevamento, oppure 
   -  progettata  in  modo  da  consentire  il  fissaggio  di   detti
accessori, oppure 
   - di forma tale  che  i  normali  mezzi  di  sollevamento  possano
adattarvisi facilmente. 
   Se la macchina o uno dei suoi  elementi  deve  essere  spostato  a
mano, deve essere: 
   - facilmente spostabile, oppure 
   -  munito  di  dispositivi  di  presa   che   ne   consentano   la
movimentazione in modo sicuro. 
   Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili
e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi. 
   1.1.6. Ergonomia 
   Nelle condizioni d'uso previste devono essere  ridotti  al  minimo
possibile il disagio, la fatica e le  tensioni  psichiche  e  fisiche
(stress)  dell'operatore,  tenuto   conto   dei   principi   seguenti
dell'ergonomia: 
   - tener conto della variabilita' delle dimensioni  fisiche,  della
forza e della resistenza dell'operatore, 
   - offrire lo spazio necessario per i  movimenti  delle  parti  del
corpo dell'operatore, 
   - evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina, 
   - evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata, 
   -  adattare  l'interfaccia  uomo/macchina   alle   caratteristiche
prevedibili dell'operatore. 
   1.1.7. Posti di lavoro 
   Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in  modo  da
evitare ogni rischio derivante dai gas di scarico e/o dalla  mancanza
di ossigeno. 
   Se la macchina e' destinata ad essere utilizzata  in  un  ambiente
pericoloso  che  presenta  rischi  per  la  salute  e  la   sicurezza
dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso,
devono essere previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l'operatore
lavori  in  buone  condizioni  e  sia  protetto  da   ogni   pericolo
prevedibile. 
   Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di  una  cabina
adeguata, progettata, costruita e/o attrezzata in modo da  soddisfare
i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire  un  rapido  abbandono
della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un'uscita  di
sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale. 
   1.1.8. Sedili 
   Ove appropriato e se le condizioni di lavoro  lo  consentono,  nel
posto  di  lavoro  integrato  alla  macchina  deve  essere   prevista
l'installazione di sedili. 
   Se l'operatore e' destinato a lavorare seduto e il posto e'  parte
integrante della macchina, il sedile deve essere fornito unitamente a
quest'ultima. 
   Il sedile dell'operatore deve renderlo  capace  di  mantenere  una
posizione  stabile.  Inoltre  il  sedile  e  la  sua   distanza   dai
dispositivi di comando devono potersi adattare all'operatore. 
   Se la macchina e' sottoposta a vibrazioni, il sedile  deve  essere
progettato e costruito in modo  da  ridurre  al  livello  piu'  basso
ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse  all'operatore.  Il
sedile  deve  essere  ancorato  in  modo  da  resistere  a  tutte  le
sollecitazioni che puo' subire. Se sotto i piedi  dell'operatore  non
esiste  alcun  piano  di  appoggio,  egli  dovra'  disporre   di   un
poggiapiedi antisdrucciolo. 
 
   1.2. SISTEMI DI COMANDO 
   1.2.1. Sicurezza ed affidabilita' dei sistemi di comando 
   I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in  modo
da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In  ogni  caso  essi
devono essere progettati e costruiti in modo tale che: 
   - resistano  alle  previste  sollecitazioni  di  servizio  e  agli
influssi esterni, 
   - un'avaria nell'hardware o nel software del  sistema  di  comando
non crei situazioni pericolose, 
   - errori della logica del sistema di comando non creino situazioni
pericolose, 
   - errori  umani  ragionevolmente  prevedibili  nelle  manovre  non
creino situazioni pericolose. 
   Particolare attenzione richiede quanto segue: 
   - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso, 
   -  i  parametri  della  macchina  non  devono  cambiare  in   modo
incontrollato, quando tale  cambiamento  puo'  portare  a  situazioni
pericolose, 
   - non deve essere impedito l'arresto della macchina,  se  l'ordine
di arresto e' gia' stato dato, 
   - nessun elemento mobile della macchina o pezzo  trattenuto  dalla
macchina deve cadere o essere espulso, 
   -  l'arresto  manuale  o  automatico  degli  elementi  mobili   di
qualsiasi tipo non deve essere impedito, 
   - i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente  efficaci
o dare un comando di arresto, 
   - le parti del sistema  di  controllo  legate  alla  sicurezza  si
devono applicare in modo coerente  all'interezza  di  un  insieme  di
macchine e/o di quasi macchine. 
   In caso di comando senza cavo  deve  essere  attivato  un  arresto
automatico quando non si ricevono  i  segnali  di  comando  corretti,
anche quando si interrompe la comunicazione. 
   1.2.2. Dispositivi di comando 
   I dispositivi di comando devono essere: 
   - chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se  del  caso,
pittogrammi, 
   - disposti in modo da garantire  una  manovra  sicura,  univoca  e
rapida, 
   - progettati in modo tale che il  movimento  del  dispositivo  del
comando sia coerente con l'azione del comando, 
   -  situati  fuori  delle   zone   pericolose   tranne   il   caso,
all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto  di
emergenza o una pulsantiera pensile, 
   -  sistemati  in  modo  che  la  loro  manovra  non  causi  rischi
supplementari, 
   - progettati  o  protetti  in  modo  che  l'azione  comandata,  se
comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione
deliberata, 
   - fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili.
Particolare attenzione  sara'  data  ai  dispositivi  di  arresto  di
emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni. 
   Se un  dispositivo  di  comando  e'  progettato  e  costruito  per
consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione  non
e' univoca, l'azione comandata deve essere  chiaramente  indicata  e,
all'occorrenza, confermata. 
   La posizione e la corsa dei dispositivi  di  comando,  nonche'  lo
sforzo richiesto devono essere compatibili  con  l'azione  comandata,
tenendo conto dei principi ergonomici. 
   La macchina deve essere munita  di  indicatori  necessari  per  un
funzionamento sicuro. Dal posto di  comando  l'operatore  deve  poter
leggere i suddetti indicatori. 
   Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di
assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose  oppure  il
sistema di comando deve essere progettato e  costruito  in  modo  che
l'avviamento sia impedito fintanto che  qualsiasi  persona  si  trova
nella zona pericolosa. 
   Qualora  nessuna  di  tali  possibilita'  sia  applicabile,  prima
dell'avviamento della macchina  deve  essere  emesso  un  segnale  di
avvertimento sonoro e/o visivo. La  persona  esposta  deve  avere  il
tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento della
macchina. 
   Se  necessario,  vanno  previsti  mezzi  per  assicurarsi  che  la
macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati  in
una o piu' zone o posti prestabiliti. 
   Quando vi sono piu' posti di comando, il sistema di  comando  deve
essere progettato  in  modo  che  l'impiego  di  uno  di  essi  renda
impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto  e
degli arresti di emergenza. 
   Quando la macchina e' munita di piu' posti di manovra,  ognuno  di
essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza
ostacolare  ne'  mettere  in  situazione  pericolosa  mutuamente  gli
operatori. 
   1.2.3. Avviamento 
   L'avviamento  di  una  macchina  deve  essere  possibile  soltanto
tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto  a
tal fine. 
   Lo stesso dicasi: 
   - per la rimessa in  marcia  dopo  un  arresto,  indipendentemente
dall'origine, 
   - per l'effettuazione di una modifica rilevante  delle  condizioni
di funzionamento. 
   Tuttavia,  purche'  cio'  non  generi  situazioni  pericolose,  la
rimessa in marcia o la modifica  delle  condizioni  di  funzionamento
puo' essere effettuata tramite un'azione volontaria su un dispositivo
diverso dal dispositivo di comando previsto a tal fine. 
   Per le macchine a  funzionamento  automatico,  l'avviamento  della
macchina, la rimessa in marcia dopo un arresto o  la  modifica  delle
condizioni  di  funzionamento   possono   essere   effettuati   senza
intervento esterno, se cio' non produce situazioni pericolose. 
   Quando la macchina  e'  munita  di  vari  dispositivi  di  comando
dell'avviamento e gli operatori possono pertanto mettersi  mutuamente
in pericolo, devono essere installati dispositivi  supplementari  per
eliminare tali rischi. Se per ragioni di sicurezza  l'avviamento  e/o
l'arresto  devono  essere  effettuati  in  una  sequenza   specifica,
opportuni dispositivi devono garantire che  queste  operazioni  siano
eseguite nell'ordine corretto. 
   1.2.4. Arresto 
   1.2.4.1. Arresto normale 
   La macchina deve essere munita di un dispositivo  di  comando  che
consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. 
   Ogni posto di lavoro deve  essere  munito  di  un  dispositivo  di
comando  che  consenta  di  arrestare,  in  funzione   dei   pericoli
esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse,
in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza. 
   Il comando di  arresto  della  macchina  deve  essere  prioritario
rispetto ai comandi di avviamento. 
   Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose,
si deve interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori. 
   1.2.4.2. Arresto operativo 
   Se, per motivi operativi, e' necessario un comando di arresto  che
non interrompe l'alimentazione degli  azionatori,  la  condizione  di
arresto deve essere monitorata e mantenuta. 
   1.2.4.3. Arresto di emergenza 
   La macchina deve essere  munita  di  uno  o  piu'  dispositivi  di
arresto  di  emergenza,  che  consentano  di  evitare  situazioni  di
pericolo che rischino di prodursi  nell'imminenza  o  che  si  stiano
producendo. 
   Sono escluse da quest'obbligo: 
   - le macchine per le quali il dispositivo di arresto di  emergenza
non puo' ridurre il rischio, perche' non riduce il tempo per ottenere
l'arresto normale oppure perche' non permette di prendere  le  misure
specifiche che il rischio richiede, 
   - le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. 
   Il dispositivo deve: 
   - comprendere dispositivi di  comando  chiaramente  individuabili,
ben visibili e rapidamente accessibili, 
   - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo piu' breve
possibile, senza creare rischi supplementari, 
   - quando necessario  avviare,  o  permettere  di  avviare,  alcuni
movimenti di salvaguardia. 
   Quando  si  smette  di  azionare  il  dispositivo  di  arresto  di
emergenza dopo  un  ordine  di  arresto,  detto  ordine  deve  essere
mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza,  sino
al suo sblocco; non deve essere  possibile  ottenere  il  blocco  del
dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine  di  arresto;  lo
sblocco del  dispositivo  deve  essere  possibile  soltanto  con  una
apposita manovra e  non  deve  riavviare  la  macchina,  ma  soltanto
autorizzarne la rimessa in funzione. 
   La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile
e operativa a prescindere dalla modalita' di funzionamento. 
   I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni  di
riserva ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse. 
   1.2.4.4. Assemblaggi di macchine 
   Nel caso di macchine o di  elementi  di  macchine  progettati  per
lavorare assemblati, le macchine devono essere progettate e costruite
in modo tale che i comandi di  arresto,  compresi  i  dispositivi  di
arresto di emergenza,  possano  bloccare  non  soltanto  le  macchine
stesse ma anche tutte le  attrezzature  collegate,  qualora  il  loro
mantenimento in funzione possa costituire un pericolo. 
   1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento 
   Il modo di comando o di funzionamento selezionato  deve  avere  la
priorita' su tutti gli altri modi  di  comando  o  di  funzionamento,
salvo l'arresto di emergenza. 
   Se la macchina e' stata  progettata  e  costruita  per  consentire
diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di  misure
di protezione e/o di procedure di lavoro diverse,  essa  deve  essere
munita di un selettore di modo di  comando  o  di  funzionamento  che
possa essere bloccato in ogni posizione.  A  ciascuna  posizione  del
selettore,  che   deve   essere   chiaramente   individuabile,   deve
corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento. 
   Il selettore puo' essere sostituito da altri  mezzi  di  selezione
che limitino l'utilizzo di talune funzioni della  macchina  a  talune
categorie di operatori. 
   Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con  un
riparo spostato o  rimosso  e/o  con  il  dispositivo  di  protezione
neutralizzato, il selettore del modo di comando  o  di  funzionamento
deve simultaneamente: 
   - escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, 
   - autorizzare l'attivazione  delle  funzioni  pericolose  soltanto
mediante  dispositivi  di  comando  che  necessitano   di   un'azione
continuata, 
   - autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto  in
condizioni di  minor  rischio,  evitando  i  pericoli  derivanti  dal
succedersi delle sequenze, 
   -  impedire  qualsiasi  attivazione  delle   funzioni   pericolose
mediante  un'azione  volontaria  o  involontaria  sui  sensori  della
macchina. 
   Se  queste  quattro  condizioni  non  possono  essere  soddisfatte
simultaneamente, il selettore del modo di comando o di  funzionamento
deve attivare altre misure di protezione progettate e  costruite  per
garantire una zona di intervento sicura. 
   Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la  padronanza
del funzionamento degli elementi sui quali agisce. 
   1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia 
   L'interruzione,  il   ripristino   dopo   un'interruzione   o   la
variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione  di  energia  della
macchina non deve creare situazioni pericolose. 
   Particolare attenzione richiede quanto segue: 
   - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso, 
   -  i  parametri  della  macchina  non  devono  cambiare  in   modo
incontrollato, quando tale  cambiamento  puo'  portare  a  situazioni
pericolose, 
   - non deve essere impedito l'arresto della macchina,  se  l'ordine
di arresto e' gia' stato dato, 
   - nessun elemento mobile della macchina o pezzo  trattenuto  dalla
macchina deve cadere o essere espulso, 
   -  l'arresto  manuale  o  automatico  degli  elementi  mobili   di
qualsiasi tipo non deve essere impedito, 
   - i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente  efficaci
o dare un comando di arresto. 
 
   1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI 
   1.3.1. Rischio di perdita di stabilita' 
   La macchina, elementi ed attrezzature  compresi,  deve  avere  una
stabilita'  tale  da  evitare  il  rovesciamento,  la  caduta  o  gli
spostamenti non comandati durante  il  trasporto,  il  montaggio,  lo
smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina. 
   Se la forma stessa della macchina o la sua installazione  prevista
non garantiscono sufficiente stabilita', devono  essere  previsti  ed
indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio. 
   1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento 
   Gli  elementi  della  macchina,   nonche'   i   loro   organi   di
collegamento,  devono  resistere  agli  sforzi  cui   devono   essere
sottoposti durante l'utilizzazione. 
   I  materiali  utilizzati  devono  presentare  caratteristiche   di
resistenza sufficienti ed  adeguate  all'ambiente  di  utilizzazione,
previsto dal fabbricante o dal suo  mandatario,  in  particolare  per
quanto riguarda i fenomeni di fatica,  invecchiamento,  corrosione  e
abrasione. 
   Nelle istruzioni devono essere indicati  i  tipi  e  le  frequenze
delle ispezioni e manutenzioni necessarie per  motivi  di  sicurezza.
Devono essere indicati dove  appropriato  gli  elementi  soggetti  ad
usura, nonche' i criteri di sostituzione. 
   Se  nonostante  le  precauzioni   prese   sussistono   rischi   di
disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere
montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti
vengano trattenuti evitando situazioni pericolose. 
   Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in  particolare
ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni  interne
ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o  protette
affinche', in caso di rottura, esse non presentino rischi. 
   In caso di alimentazione  automatica  del  materiale  da  lavorare
verso l'utensile, devono essere soddisfatte  le  seguenti  condizioni
per evitare rischi per le persone: 
   - al momento del contatto  utensili/pezzo,  l'utensile  deve  aver
raggiunto le sue normali condizioni di lavoro, 
   -  al  momento  dell'avviamento  e/o  dell'arresto   dell'utensile
(volontario o  accidentale),  il  movimento  di  alimentazione  e  il
movimento dell'utensile debbono essere coordinati. 
   1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti 
   Devono essere prese precauzioni per  evitare  i  rischi  derivanti
dalla caduta o dalla proiezione di oggetti. 
   1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli 
   Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro
i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli
vivi, nonche' di superfici rugose che possono causare lesioni. 
   1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate 
   Quando la macchina e' prevista per poter eseguire diversi tipi  di
operazioni  con  ripresa  manuale  del  pezzo  fra  ogni   operazione
(macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo
che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza  che
gli altri elementi costituiscano un rischio per le persone esposte. 
   A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere
messi in moto o arrestati individualmente. 
   1.3.6.  Rischi  connessi  alle  variazioni  delle  condizioni   di
funzionamento 
   Quando la macchina e'  progettata  per  effettuare  operazioni  in
condizioni di impiego diverse, deve essere progettata e costruita  in
modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere
effettuate in modo sicuro e affidabile. 
   1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili 
   Gli elementi mobili della  macchina  devono  essere  progettati  e
costruiti per evitare i rischi  di  contatto  che  possono  provocare
infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di  ripari  o
dispositivi di protezione. 
   Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per  impedire
un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. 
   Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa  verificarsi
un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi
di protezione  specifici  e  gli  utensili  specifici  necessari  per
permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro. 
   Le istruzioni e,  ove  possibile,  un'indicazione  sulla  macchina
devono individuare tali dispositivi  di  protezione  specifici  e  la
modalita' di impiego. 
   1.3.8. Scelta di  una  protezione  contro  i  rischi  dovuti  agli
elementi mobili 
   I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i  rischi
dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo
di  rischio.  Per  la  scelta  si  deve  ricorrere  alle  indicazioni
seguenti. 
   1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione 
   I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli  creati
dagli elementi mobili di trasmissione devono essere: 
   - ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure 
   - ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2. 
   Se si  prevedono  interventi  frequenti,  dovrebbe  essere  scelta
quest'ultima soluzione. 
   1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione 
   I ripari o i dispositivi di protezione progettati  per  proteggere
le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che  partecipano
alla lavorazione devono essere: 
   - ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure 
   - ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure 
   - dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure 
   - una combinazione di quanto sopra. 
   Tuttavia, se taluni elementi mobili che  partecipano  direttamente
alla lavorazione non possono essere  resi  interamente  inaccessibili
durante il loro funzionamento a causa di  operazioni  che  richiedono
l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di: 
   - ripari fissi o di ripari mobili interbloccati,  che  impediscano
l'accesso  alle  parti  degli  elementi   non   utilizzate   per   la
lavorazione, e 
   -  ripari  regolabili  di  cui  al  punto  1.4.2.3,  che  limitino
l'accesso  alle  parti  degli  elementi  mobili  cui  e'   necessario
accedere. 
   1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati 
   Quando un elemento della  macchina  e'  stato  arrestato,  la  sua
deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa  che  non  sia
l'azionamento di dispositivi  di  comando,  deve  essere  impedita  o
essere tale da non costituire un pericolo. 
 
   1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED  I  DISPOSITIVI  DI
PROTEZIONE 
   1.4.1. Requisiti generali 
   I ripari e i dispositivi di protezione: 
   - devono essere di costruzione robusta, 
   - devono essere fissati solidamente 
   - non devono provocare pericoli supplementari, 
   - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, 
   - devono essere situati ad una  distanza  sufficiente  dalla  zona
pericolosa, 
   - non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro, e 
   -   devono   permettere   gli   interventi   indispensabili    per
l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori  di
manutenzione, limitando pero' l'accesso soltanto al  settore  in  cui
deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza  smontare  il
riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione. 
   Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla  caduta  e
dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni  provocate
dalla macchina. 
   1.4.2. Requisiti particolari per i ripari 
   1.4.2.1. Ripari fissi 
   Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che
richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio. 
   I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o  alla
macchina quando i ripari sono rimossi. 
   Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto  in
mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 
   1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati 
   I ripari mobili interbloccati devono: 
   - per quanto possibile restare uniti alla  macchina  quando  siano
aperti, 
   - essere progettati e costruiti in modo che  la  loro  regolazione
richieda un intervento  volontario.  I  ripari  mobili  interbloccati
devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che: 
   - impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin
quando i ripari non siano chiusi, 
   e 
   - dia un comando di arresto non appena essi non sono piu' chiusi. 
   Se un operatore puo' raggiungere la zona pericolosa prima che  sia
cessato il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina,  i
ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio
del riparo, oltre che ad un dispositivo di interblocco che: 
   - impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della  macchina
fin quando il riparo non e' chiuso e bloccato, e 
   - tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non e'  cessato  il
rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina. 
   I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che
la  mancanza  o  il  guasto  di  uno  dei  loro  elementi   impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto  delle  funzioni  pericolose  della
macchina. 
   1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso 
   I ripari  regolabili  che  limitano  l'accesso  alle  parti  degli
elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono: 
   - potersi regolare manualmente o  automaticamente  a  seconda  del
tipo di lavorazione da eseguire, e 
   - potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo. 
   1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione 
   I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati
nel sistema di comando in modo tale che: 
   - la messa  in  moto  degli  elementi  mobili  non  sia  possibile
fintantoche' l'operatore puo' raggiungerli, 
   -  le  persone  non  possano  accedere  agli  elementi  mobili  in
movimento, e 
   - la mancanza o il guasto  di  uno  dei  loro  elementi  impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili. 
   La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario. 
 
   1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI 
   1.5.1. Energia elettrica 
   Se la macchina e' alimentata  con  energia  elettrica,  essa  deve
essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da  prevenire  o
da consentire  di  prevenire  tutti  i  pericoli  dovuti  all'energia
elettrica. 
   Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva  2006/95/CE  si
applicano  alle  macchine.  Tuttavia  gli  obblighi  concernenti   la
valutazione della conformita' e l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio di macchine in relazione ai pericoli  dovuti  all'energia
elettrica  sono  disciplinati  esclusivamente  dal  presente  decreto
legislativo. 
   1.5.2. Elettricita' statica 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche  potenzialmente
pericolose  e/o  deve  essere  munita  di  mezzi  che  consentano  di
scaricarle. 
   1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica 
   Se la macchina e' alimentata da fonti di energia diverse da quella
elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata  in
modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da  tali  fonti
di energia. 
   1.5.4. Errori di montaggio 
   Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi,
che potrebbero essere  all'origine  di  rischi,  devono  essere  resi
impossibili dalla progettazione  e  dalla  costruzione  degli  stessi
oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui loro  carter.
Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o  sui  loro
carter, qualora occorra conoscere  il  senso  del  moto  per  evitare
rischi. 
   Se  del  caso,  nelle  istruzioni  devono  figurare   informazioni
supplementari su tali rischi. 
   Se l'origine dei rischi puo'  essere  dovuta  ad  un  collegamento
difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sugli elementi
da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento devono rendere
impossibili i raccordi errati. 
   1.5.5. Temperature estreme 
   Devono essere prese opportune disposizioni per  evitare  qualsiasi
rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza  con  parti
della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa. 
   Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare
i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o  per
proteggere da tali rischi. 
   1.5.6. Incendio 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
qualsiasi rischio d'incendio o di  surriscaldamento  provocato  dalla
macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze,
prodotti o utilizzati dalla macchina. 
   1.5.7. Esplosione 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o  da
gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati
dalla macchina. 
   La  macchina  deve  essere,  per  quanto  riguarda  i  rischi   di
esplosione dovuti all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva,
conforme alle specifiche direttive comunitarie. 
   1.5.8. Rumore 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che  i
rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al  livello
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e  della  possibilita'  di
disporre di mezzi atti a limitare  il  rumore,  in  particolare  alla
fonte. 
   Il livello  dell'emissione  di  rumore  puo'  essere  valutato  in
riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. 
   1.5.9. Vibrazioni 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che  i
rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano  ridotti
al livello  minimo,  tenuto  conto  del  progresso  tecnico  e  della
disponibilita' di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in  particolare
alla fonte. 
   Il livello dell'emissione di vibrazioni puo'  essere  valutato  in
riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. 
   1.5.10. Radiazioni 
   Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della  macchina
devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non  producono
effetti negativi sulle persone. 
   Ogni emissione di radiazioni  ionizzanti  funzionali  deve  essere
ridotta al livello minimo sufficiente per il  corretto  funzionamento
della  macchina  durante  la  regolazione,  il  funzionamento  e   la
pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le  necessarie
misure di protezione. 
   Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante  la
regolazione, il funzionamento e la pulitura  deve  essere  ridotta  a
livelli che non producono effetti negativi sulle persone. 
   1.5.11. Radiazione esterne 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il
suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne. 
   1.5.12. Radiazioni laser 
   In caso di impiego di dispositivi  laser  va  tenuto  conto  delle
seguenti disposizioni: 
   - i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati
e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria, 
   - i  dispositivi  laser  montati  sulle  macchine  debbono  essere
protetti in modo tale che ne' le radiazioni utili, ne' le  radiazioni
prodotte da riflessione o da diffusione e  le  radiazioni  secondarie
possano nuocere alla salute, 
   - i dispositivi ottici per  l'osservazione  o  la  regolazione  di
dispositivi laser montati sulle macchine devono essere  tali  che  le
radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute. 
   1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose 
   La macchina deve essere progettata e costruita  in  modo  tale  da
evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto  con  la  pelle,
gli occhi e le mucose e di penetrazione  attraverso  la  pelle  delle
materie e sostanze pericolose prodotte. 
   Se il pericolo non puo' essere eliminato, la macchina deve  essere
equipaggiata in modo che le materie  e  sostanze  pericolose  possano
essere captate,  aspirate,  precipitate  mediante  vaporizzazione  di
acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace. 
   Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante  il  normale
funzionamento della macchina, i  dispositivi  di  captazione  e/o  di
aspirazione devono essere situati in  modo  da  produrre  il  massimo
effetto. 
   1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina 
   La macchina deve essere progettata, costruita o  dotata  di  mezzi
che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o,
se cio' non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere
aiuto. 
   1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta 
   Le parti della macchina sulle quali e' previsto lo  spostamento  o
lo stazionamento delle persone devono essere progettate  e  costruite
in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o  cadano  su  tali
parti o fuori di esse. 
   Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi  di  presa
fissi rispetto all'utilizzatore che gli consentano  di  mantenere  la
stabilita'. 
   1.5.16. Fulmine 
   Le macchine  che  necessitano  di  protezione  dagli  effetti  del
fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in modo da scaricare
al suolo le eventuali scariche elettriche. 
 
   1.6. MANUTENZIONE 
   1.6.1. Manutenzione della macchina 
   I punti di regolazione e di  manutenzione  devono  essere  situati
fuori dalle  zone  pericolose.  Gli  interventi  di  regolazione,  di
manutenzione, di riparazione e  di  pulitura  della  macchina  devono
poter essere eseguiti sulla macchina ferma. 
   Se per motivi  tecnici  non  e'  possibile  soddisfare  una  delle
precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire
che  dette  operazioni  possano  essere  eseguite  in  condizioni  di
sicurezza (cfr. punto 1.2.5). 
   Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre  macchine,
deve essere previsto un dispositivo di connessione  che  consenta  di
montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. 
   Gli  elementi  delle  macchine  automatizzate  che  devono  essere
sostituiti  frequentemente  devono  essere  facilmente  smontabili  e
rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a  questi  elementi
deve consentire di  svolgere  questi  compiti  con  i  mezzi  tecnici
necessari secondo il metodo operativo previsto. 
   1.6.2.  Accesso  ai  posti  di  lavoro  e  ai  punti  d'intervento
utilizzati per la manutenzione 
   La  macchina  deve  essere  progettata  e  costruita  in  modo  da
permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte  le  zone  in
cui  e'  necessario  intervenire   durante   il   funzionamento,   la
regolazione e la manutenzione della macchina. 
   1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia 
   La macchina deve essere munita di dispositivi  che  consentono  di
isolarla da ciascuna delle sue fonti  di  alimentazione  di  energia.
Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter
essere bloccati, qualora la riconnessione  rischi  di  presentare  un
pericolo per le persone. I dispositivi devono  inoltre  poter  essere
bloccati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo
costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso. 
   Nel caso di macchine che  possono  essere  alimentate  ad  energia
elettrica  mediante  una  spina  ad  innesto,   e'   sufficiente   la
separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare  da
tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina resti disinserita. 
   L'eventuale energia  residua  o  immagazzinata  dopo  l'isolamento
della macchina deve poter  essere  dissipata  senza  rischio  per  le
persone. 
   In deroga al  requisito  dei  commi  precedenti,  taluni  circuiti
possono  non  essere  separati  dalla  loro  fonte  di  energia  onde
consentire,  ad  esempio,  il  supporto  di  pezzi,  la   tutela   di
informazioni, l'illuminazione delle parti  interne,  ecc.  In  questo
caso devono essere prese disposizioni particolari  per  garantire  la
sicurezza degli operatori. 
   1.6.4. Intervento dell'operatore 
   La macchina deve essere progettata, costruita ed  equipaggiata  in
modo tale da limitare la  necessita'  d'intervento  degli  operatori.
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato,
dovra'  poter  essere  effettuato  facilmente  e  in  condizioni   di
sicurezza. 
   1.6.5. Pulitura delle parti interne 
   La macchina deve essere progettata e  costruita  in  modo  che  la
pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze
o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti
interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento  completo,  che
deve poter essere fatto dall'esterno. Se e'  impossibile  evitare  di
penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da
consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza. 
 
   1.7. INFORMAZIONI 
   1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina 
   Le informazioni e le avvertenze sulla macchina  dovrebbero  essere
fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi  facilmente
comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta  od  orale
deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della  Comunita',
che possono essere  determinate,  conformemente  al  trattato,  dallo
Stato membro in cui e' immessa sul mercato e/o messa in  servizio  la
macchina e  puo'  essere  corredata,  su  richiesta,  della  o  delle
versioni linguistiche comprese dagli operatori. 
   1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione 
   Le informazioni necessarie  alla  guida  di  una  macchina  devono
essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile. Non devono
essere in quantita' tale da accavallarsi nella mente dell'operatore. 
   Le  unita'  di  visualizzazione  o  qualsiasi   altro   mezzo   di
comunicazione interattiva tra operatore e macchina devono  essere  di
facile comprensione e impiego. 
   1.7.1.2. Dispositivi di allarme 
   Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe
in  pericolo  da  un'avaria  di  una  macchina  che  funziona   senza
sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da  emettere
un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato. 
   Se la macchina e' munita di dispositivi di avvertenza, essi devono
poter essere compresi senza ambiguita' e facilmente percepiti. Devono
essere  prese  misure  opportune  per  consentire  all'operatore   di
verificare  la  costante  efficienza   di   questi   dispositivi   di
avvertenza. 
   Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive
comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. 
   1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui 
   Nel caso in  cui  permangano  dei  rischi,  malgrado  siano  state
adottate le misure di protezione integrate  nella  progettazione,  le
protezioni e le misure di  protezione  complementari,  devono  essere
previste  le  necessarie  avvertenze,  compresi  i   dispositivi   di
avvertenza. 
   1.7.3. Marcatura delle macchine 
   Ogni  macchina  deve  recare,  in  modo  visibile,   leggibile   e
indelebile, almeno le seguenti indicazioni: 
   - ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e,  se  del
caso, del suo mandatario, 
   - designazione della macchina, 
   - marcatura "CE" (cfr. allegato III), 
   - designazione della serie o del tipo, 
   - eventualmente, numero di serie, 
   - anno di costruzione, cioe' l'anno  in  cui  si  e'  concluso  il
processo di fabbricazione. 
   E'  vietato  antedatare  o  postdatare  la  macchina  al   momento
dell'apposizione della marcatura CE. 
   Inoltre, la macchina progettata  e  costruita  per  l'utilizzo  in
atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura. 
   La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti  il
tipo  di  macchina,  nonche'  le  indicazioni   indispensabili   alla
sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai  requisiti
di cui al punto 1.7.1. 
   Se un elemento della  macchina  deve  essere  movimentato  durante
l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa  deve  essere
indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. 
   1.7.4. Istruzioni 
   Ogni macchina deve essere accompagnata  da  istruzioni  per  l'uso
nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in  cui
la macchina e' immessa sul mercato e/o messa in servizio. 
   Le  istruzioni  che  accompagnano  la   macchina   devono   essere
"Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali";
in tal caso alla traduzione deve  essere  allegata  una  copia  delle
istruzioni originali. 
   In deroga a  quanto  sopra,  le  istruzioni  per  la  manutenzione
destinate ad essere usate da un  personale  specializzato  incaricato
dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere  fornite  in  una
sola lingua comunitaria compresa da detto personale. 
   Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi  elencati
qui di seguito. 
   1.7.4.1. Principi generali di redazione 
   a) Le istruzioni devono  essere  redatte  in  una  o  piu'  lingue
ufficiali della Comunita'. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  si
assume la responsabilita' di tali istruzioni apponendovi la  dicitura
"Istruzioni originali". 
   b) Qualora non  esistano  "Istruzioni  originali"  nella  o  nelle
lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante
o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona  linguistica
in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di  tale
zona. Tali traduzioni devono recare  la  dicitura  "Traduzione  delle
istruzioni originali". 
   c) Il contenuto delle  istruzioni  non  deve  riguardare  soltanto
l'uso previsto della macchina, ma deve  tener  conto  anche  dell'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile. 
   d) In caso di macchine destinate  all'utilizzazione  da  parte  di
operatori non professionali, la redazione e  la  presentazione  delle
istruzioni per l'uso devono tenere conto del  livello  di  formazione
generale e della perspicacia che ci si puo' ragionevolmente aspettare
da questi operatori. 
   1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni 
   Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso,  almeno
le informazioni seguenti: 
   a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del
suo mandatario; 
   b) la designazione della macchina, come  indicato  sulla  macchina
stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3); 
   c) la dichiarazione di conformita' CE o un documento  che  riporta
il contenuto della dichiarazione di conformita' CE, i  dati  relativi
alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma; 
   d) una descrizione generale della macchina; 
   e) i  disegni,  i  diagrammi,  le  descrizioni  e  le  spiegazioni
necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della  macchina
e per verificarne il corretto funzionamento; 
   f) una descrizione del o dei posti di lavoro  che  possono  essere
occupati dagli operatori; 
   g) una descrizione dell'uso previsto della macchina; 
   h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve
essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi; 
   i)  le  istruzioni  per  il  montaggio,   l'installazione   e   il
collegamento, inclusi  i  disegni  e  i  diagrammi  e  i  sistemi  di
fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la
macchina deve essere montata; 
   j) le istruzioni  per  l'installazione  e  il  montaggio  volte  a
ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti; 
   k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso  della  macchina
e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori; 
   l) le informazioni in merito ai  rischi  residui  che  permangono,
malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella
progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure  di
protezione complementari adottate; 
   m) le istruzioni sulle misure  di  protezione  che  devono  essere
prese dall'utilizzatore, incluse, se del  caso,  le  attrezzature  di
protezione individuale che devono essere fornite; 
   n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere
montati sulla macchina; 
   o) le condizioni in  cui  la  macchina  soddisfa  i  requisiti  di
stabilita'  durante  l'utilizzo,  il  trasporto,  il  montaggio,   lo
smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le  prove  o  le
avarie prevedibili; 
   p) le istruzioni per effettuare  in  condizioni  di  sicurezza  le
operazioni di trasporto, movimentazione e  stoccaggio,  indicanti  la
massa della macchina e dei suoi vari elementi allorche' devono essere
regolarmente trasportati separatamente; 
   q) il metodo operativo da  rispettare  in  caso  di  infortunio  o
avaria; se si puo' verificare  un  blocco,  il  metodo  operativo  da
rispettare per permettere di sbloccare la macchina in  condizioni  di
sicurezza; 
   r) la descrizione delle operazioni di regolazione  e  manutenzione
che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonche' le  misure  di
manutenzione preventiva da rispettare; 
   s) le istruzioni per effettuare  in  condizioni  di  sicurezza  la
regolazione e la manutenzione, incluse le misure  di  protezione  che
dovrebbero essere prese durante tali operazioni; 
   t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se  incidono
sulla salute e la sicurezza degli operatori; 
   u) le  seguenti  informazioni  relative  all'emissione  di  rumore
aereo: 
   - il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A  nei
posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello  non  supera  70
dB(A), deve essere indicato, 
   - il valore massimo della pressione acustica istantanea  ponderata
C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa), 
   -  il  livello  di  potenza  acustica  ponderato  A  emesso  dalla
macchina,  se  il  livello  di  pressione   acustica   dell'emissione
ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A). 
   I suddetti valori devono essere o quelli  misurati  effettivamente
sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti  sulla  base  di
misurazioni effettuate su una  macchina  tecnicamente  comparabile  e
rappresentativa della macchina da produrre. 
   Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece
del livello di potenza acustica ponderato A possono  essere  indicati
livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in  appositi
punti intorno alla macchina. 
   Allorche' non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici
devono essere misurati utilizzando  il  codice  di  misurazione  piu'
appropriato adeguato alla macchina.  Ogniqualvolta  sono  indicati  i
valori  dell'emissione  acustica,  devono   essere   specificate   le
incertezze  relative  a  tali  valori.  Devono  essere  descritte  le
condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i
metodi utilizzati per effettuarla. 
   Se il posto o i posti di lavoro non  sono  o  non  possono  essere
definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A  devono  essere
misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di  altezza
dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere  indicati  la
posizione e il valore della pressione acustica massima. 
   Qualora vi siano specifiche direttive  comunitarie  che  prevedono
altre  indicazioni  per  la  misurazione  del  livello  di  pressione
acustica o del livello di potenza acustica, esse  vanno  applicate  e
non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto; 
   v) se la macchina puo'  emettere  radiazioni  non  ionizzanti  che
potrebbero nuocere alle persone,  in  particolare  se  portatrici  di
dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le  informazioni
riguardanti  le  radiazioni  emesse  per  l'operatore  e  le  persone
esposte. 
   1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali 
   Le pubblicazioni illustrative o  promozionali  che  descrivono  la
macchina non possono essere in contraddizione con le  istruzioni  per
quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le
pubblicazioni  illustrative  o   promozionali   che   descrivono   le
caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere  le
stesse  informazioni  delle  istruzioni  per   quanto   concerne   le
emissioni. 
 
   2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE 
   Le macchine alimentari,  le  macchine  per  prodotti  cosmetici  o
farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte  a  mano,  le  macchine
portatili per il fissaggio e altre macchine ad  impatto,  nonche'  le
macchine  per  la  lavorazione   del   legno   e   di   materie   con
caratteristiche fisiche simili devono soddisfare  tutti  i  requisiti
essenziali di sicurezza  e  di  tutela  della  salute  descritti  dal
presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4). 
 
   2.1. MACCHINE ALIMENTARI  E  MACCHINE  PER  PRODOTTI  COSMETICI  O
FARMACEUTICI 
   2.1.1. Considerazioni generali 
   Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari
o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono  essere  progettate  e
costruite in modo da  evitare  qualsiasi  rischio  di  infezione,  di
malattia e di contagio. 
   Vanno osservati i seguenti requisiti: 
   a) i materiali a contatto o che  possono  venire  a  contatto  con
prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere  conformi
alle direttive in materia.  La  macchina  deve  essere  progettata  e
costruita in modo tale che  detti  materiali  possano  essere  puliti
prima di ogni utilizzazione; se questo non e' possibile devono essere
utilizzati elementi monouso; 
   b) tutte le  superfici  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari,
cosmetici o  farmaceutici  ad  eccezione  di  quelle  degli  elementi
monouso devono: 
   - essere lisce e  prive  di  rugosita'  o  spazi  in  cui  possono
fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato  per  i
collegamenti fra le superfici, 
   - essere progettate e costruite in modo da ridurre  al  minimo  le
sporgenze, i bordi e gli angoli, 
   - poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo
aver asportato le parti facilmente  smontabili;  gli  angoli  interni
devono essere raccordati con raggi tali  da  consentire  una  pulizia
completa; 
   c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da  prodotti  alimentari,
cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e
di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno
della macchina (se possibile in una posizione "pulizia"); 
   d) la macchina deve essere  progettata  e  costruita  al  fine  di
evitare l'ingresso di sostanze  o  di  esseri  vivi,  in  particolare
insetti o accumuli di  materie  organiche,  in  zone  impossibili  da
pulire; 
   e) la macchina deve essere progettata e costruita in  modo  che  i
prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i  lubrificanti,
non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari,  cosmetici
o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata  e
costruita per permettere di verificare regolarmente  il  rispetto  di
questo requisito. 
   2.1.2. Istruzioni 
   Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate
ad essere utilizzate per prodotti  cosmetici  o  farmaceutici  devono
indicare i prodotti e  i  metodi  raccomandati  per  la  pulizia,  la
disinfezione e la risciacquatura  non  solo  delle  parti  facilmente
accessibili  ma  anche  delle  parti  alle  quali  e'  impossibile  o
sconsigliato accedere. 
 
   2.2. MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO 
   2.2.1. Considerazioni generali 
   Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono: 
   - a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente
e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di  mantenimento
correttamente  dimensionati,  sistemati  in  modo  da  garantire   la
stabilita' della macchina nelle condizioni di funzionamento previste, 
   - tranne quando sia tecnicamente impossibile o  quando  esista  un
dispositivo di comando indipendente, se le  impugnature  non  possono
essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite  di  dispositivi
di comando manuali per l'avviamento e/o l'arresto  disposti  in  modo
tale che l'operatore non debba  abbandonare  i  mezzi  di  presa  per
azionarli, 
   - essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo  e/o
al mantenimento in funzione dopo che  l'operatore  ha  abbandonato  i
mezzi di presa. Se questo requisito non e' tecnicamente realizzabile,
occorre prendere disposizioni compensative, 
   - consentire, all'occorrenza,  l'osservazione  visiva  delle  zone
pericolose e dell'azione dell'utensile sul materiale lavorato. 
   Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e
costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle  macchine  siano
facili e agevoli. 
   2.2.1.1. Istruzioni 
   Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle
vibrazioni emesse dalle macchine portatili tenute e condotte a mano: 
   - il valore  totale  di  vibrazioni  cui  e'  esposto  il  sistema
mano-braccia quando superi i 2,5 m/s². Se tale valore non supera  2,5
m/s², occorre segnalarlo, 
   - l'incertezza della misurazione. 
   I suddetti valori devono  essere  quelli  misurati  effettivamente
sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti  sulla  base  di
misurazioni  effettuate  su  una  macchina  tecnicamente  comparabile
rappresentativa della macchina da produrre. 
   Allorche' non sono applicate le norme armonizzate,  i  dati  sulle
vibrazioni devono essere misurati usando  il  codice  di  misurazione
piu' appropriato adeguato alla macchina. 
   Devono essere specificati le  condizioni  di  funzionamento  della
macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla
oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata. 
   2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio  e  altre  macchine  ad
impatto 
   2.2.2.1. Considerazioni generali 
   Le macchine portatili per il fissaggio  o  le  altre  macchine  ad
impatto devono essere progettate e costruite in modo da: 
   -  effettuare  la  trasmissione  dell'energia  al  pezzo  propulso
tramite un componente intermedio che non si separa dal dispositivo, 
   - impedire l'impatto, tramite un dispositivo di  consenso,  se  la
macchina non e' posizionata correttamente con una pressione  adeguata
sul materiale di base, 
   - impedire l'azionamento involontario; se del caso,  per  azionare
l'impatto deve essere necessaria una sequenza appropriata  di  azioni
sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando, 
   - impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione  o
in caso di urto, 
   - poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente  e
in condizioni di sicurezza. 
   Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di  uno
o piu' ripari paraschegge  ed  i  ripari  appropriati  devono  essere
forniti dal fabbricante della macchina. 
   2.2.2.2. Istruzioni 
   Le   istruzioni   devono   fornire   le   indicazioni   necessarie
riguardanti: 
   - gli accessori e  le  attrezzature  intercambiabili  che  possono
essere impiegati con la macchina, 
   - gli elementi appropriati per il fissaggio  o  altro  impatto  da
utilizzare con la macchina, 
   - se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare. 
 
   2.3. MACCHINE PER LA  LAVORAZIONE  DEL  LEGNO  E  DI  MATERIE  CON
CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI 
   Le macchine  per  la  lavorazione  del  legno  e  di  materie  con
caratteristiche  fisiche  simili   devono   rispettare   i   seguenti
requisiti: 
   a) la macchina deve essere progettata, costruita o  attrezzata  in
modo che il pezzo da lavorare possa essere posizionato e  guidato  in
condizioni di sicurezza; quando il pezzo e' tenuto manualmente su  un
banco  di  lavoro,  quest'ultimo  deve   garantire   una   stabilita'
sufficiente  durante  la  lavorazione  e  non  deve   ostacolare   lo
spostamento del pezzo; 
   b) se  la  macchina  puo'  essere  utilizzata  in  condizioni  che
comportano un rischio di proiezione di pezzi lavorati o  loro  parti,
essa deve essere  progettata,  costruita  o  attrezzata  in  modo  da
impedire tale proiezione o, qualora cio' non sia possibile,  in  modo
che la proiezione non produca danni per l'operatore  e/o  le  persone
esposte; 
   c) la macchina deve essere equipaggiata di  freno  automatico  che
arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio
di contatto con l'utensile in fase di rallentamento; 
   d)  quando  l'utensile  e'   integrato   in   una   macchina   non
completamente  automatizzata,  questa  deve   essere   progettata   e
costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi  di  infortuni
alle persone. 
 
   3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER OVVIARE AI  PERICOLI  DOVUTI  ALLA  MOBILITA'  DELLE
MACCHINE 
   Le macchine che presentano pericoli dovuti alla  mobilita'  devono
soddisfare tutti i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali,
punto 4). 
 
   3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   3.1.1. Definizioni 
   a) "Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilita'": 
   - macchina il cui lavoro richiede la mobilita' durante  il  lavoro
oppure  uno  spostamento  continuo   o   semicontinuo   secondo   una
successione di stazioni di lavoro fisse, o 
   - macchina il cui lavoro si effettua  senza  spostamenti,  ma  che
puo'  essere  munita  di  mezzi  che  consentano  di  spostarla  piu'
facilmente da un luogo all'altro. 
   b) "Conducente": operatore competente incaricato dello spostamento
di una macchina. Il conducente puo' essere trasportato dalla macchina
oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando. 
 
   3.2. POSTI DI LAVORO 
   3.2.1. Posto di guida 
   La visibilita' dal posto di guida deve essere tale  da  consentire
al conducente di far muovere la macchina  e  i  suoi  utensili  nelle
condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per se'  stesso
e per le persone esposte. In caso di necessita', adeguati dispositivi
devono rimediare ai  pericoli  dovuti  ad  insufficiente  visibilita'
diretta. 
   La macchina su  cui  e'  trasportato  il  conducente  deve  essere
progettata e  costruita  in  modo  che  ai  posti  di  guida  non  si
presentino per il conducente rischi dovuti al  contatto  involontario
con le ruote o con i cingoli. 
   Se le  dimensioni  lo  consentono  e  se  i  rischi  non  ne  sono
accresciuti, il posto di guida del conducente trasportato deve essere
progettato e costruito in modo da poter essere dotato di  cabina.  La
cabina deve comportare un luogo  destinato  alla  sistemazione  delle
istruzioni necessarie al conducente. 
   3.2.2. Sedili 
   Se c'e' il rischio che gli operatori o altre  persone  trasportati
dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina
e il suolo in caso  di  ribaltamento  o  rovesciamento  laterale,  in
particolare per le macchine munite di una struttura di protezione  di
cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4,  i  sedili  devono  essere  progettati  o
muniti di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone  sui
loro sedili, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni ne'
ai  movimenti  dovuti  alla  sospensione  dei  sedili  rispetto  alla
struttura. Detti sistemi di ritenuta non  devono  essere  montati  se
accrescono i rischi. 
   3.2.3. Posti per altre persone 
   Se  le  condizioni  di  utilizzazione  prevedono  che,  oltre   al
conducente, siano saltuariamente  o  regolarmente  trasportate  sulla
macchina o vi lavorino altre persone, devono  essere  previsti  posti
adeguati affinche' il loro trasporto o lavoro avvenga senza rischi. 
   Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche  ai  posti
delle persone diverse dal conducente. 
 
   3.3. SISTEMI DI COMANDO 
   Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire  l'uso  non
autorizzato dei comandi. 
   Nelle macchine dotate di telecomando, ogni unita' di comando  deve
indicare chiaramente quali siano le macchine che essa e' destinata  a
comandare. 
   Il sistema di telecomando deve essere progettato  e  costruito  in
modo da influenzare soltanto: 
   - la macchina in questione, 
   - le funzioni in questione. 
   Le macchine dotate  di  telecomando  devono  essere  progettate  e
costruite in modo da rispondere unicamente ai segnali delle unita' di
comando previste. 
   3.3.1. Dispositivi di comando 
   Dal posto di manovra il conducente deve  poter  azionare  tutti  i
dispositivi di comando necessari  al  funzionamento  della  macchina,
tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere  esercitate
in condizioni di  sicurezza  solo  mediante  dispositivi  di  comando
collocati altrove. Dette funzioni includono, in  particolare,  quelle
di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente  o  per  le
quali e' necessario che il conducente lasci il posto di  manovra  per
comandarle in condizioni di sicurezza. 
   I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e  disposti
in modo che possano essere azionati da un conducente in  modo  sicuro
con il  minimo  rischio  di  azionamento  errato.  Devono  avere  una
superficie antisdrucciolo ed essere facili da pulire. 
   Quando  il  loro  azionamento   puo'   comportare   pericoli,   in
particolare  movimenti  pericolosi,  i  dispositivi  di  comando,  ad
esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare  in
posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi. 
   Nel caso di una macchina a ruote, il  meccanismo  di  sterzo  deve
essere progettato e  costruito  in  modo  da  ridurre  la  forza  dei
movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi
subiti dalle ruote sterzanti. 
   Il comando di blocco del differenziale deve  essere  progettato  e
disposto in modo da permettere di sbloccare il  differenziale  quando
la macchina e' in movimento. 
   Il  sesto  comma  del  punto  1.2.2,  concernente  i  segnali   di
avviamento avvertimento sonori e/o visivi, si applica  unicamente  in
caso di retromarcia. 
   3.3.2. Avviamento/spostamento 
   Qualsiasi spostamento comandato  di  una  macchina  semovente  con
conducente  trasportato  deve  essere  possibile   soltanto   se   il
conducente si trova al posto di comando. 
   Quando,  per  il  suo  lavoro,  una  macchina  e'  attrezzata  con
dispositivi  che  superano  la  sua  sagoma   normale   (ad   esempio
stabilizzatore, freccia), e' necessario che il conducente disponga di
mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di  spostare
la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente
uno spostamento sicuro. 
   La stessa cosa deve verificarsi per  la  posizione  di  tutti  gli
altri elementi che, per consentire  uno  spostamento  sicuro,  devono
occupare una posizione definita, se necessario bloccata. 
   Quando cio' non genera altri rischi, lo spostamento della macchina
deve essere subordinato alla posizione sicura  degli  elementi  sopra
indicati. 
   Uno  spostamento  involontario  della  macchina  non  deve  essere
possibile all'atto dell'avviamento del motore. 
   3.3.3. Funzione di spostamento 
   Fatte salve le prescrizioni  da  rispettare  per  la  circolazione
stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i
requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e  di
immobilizzazione che garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni
di funzionamento, di carico, di  velocita',  di  caratteristiche  del
suolo e di pendenza previste. 
   Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter
essere ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo  principale.
Se  la  sicurezza  lo  esige,  in  caso  di  guasto  del  dispositivo
principale o in mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un
dispositivo d'emergenza con un  dispositivo  di  comando  interamente
indipendente   e   facilmente   accessibile   deve   consentire    il
rallentamento e l'arresto. 
   Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della  macchina  deve
essere mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo puo'
essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo  comma,  a
condizione che sia ad azione puramente meccanica. 
   Le macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi  atti
ad azionare automaticamente e immediatamente l'arresto e a  prevenire
il funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti: 
   - quando il conducente ne ha perso il controllo, 
   - quando viene ricevuto un segnale di arresto, 
   - quando viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di
controllo legato alla sicurezza, 
   - quando un segnale di convalida non e' stato  rilevato  entro  un
termine specificato. Il punto 1.2.4  non  si  applica  alla  funzione
spostamento. 
   3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi 
   Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a  piedi
deve  essere  possibile  solo  se  quest'ultimo  esercita   un'azione
continua sul dispositivo di comando corrispondente.  In  particolare,
nessuno spostamento deve essere possibile all'atto  d'avviamento  del
motore. 
   Il sistema di comando delle macchine con conducente a  piedi  deve
essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo
spostamento  inopinato  della  macchina  verso  il   conducente,   in
particolare i rischi: 
   - di schiacciamento, 
   - di lesioni provocate da utensili rotanti. 
   La velocita' di spostamento della macchina deve essere compatibile
con l'andatura del conducente. 
   Sulle macchine che possono essere munite di un  utensile  rotante,
quest'ultimo non deve potere essere azionato  quando  il  comando  di
retromarcia e' inserito, salvo  che  lo  spostamento  della  macchina
risulti  dal  movimento  dell'utensile.  In  quest'ultimo   caso   la
velocita' in retromarcia deve  essere  sufficientemente  ridotta,  in
modo da non presentare rischi per il conducente. 
   3.3.5. Guasto del circuito di comando 
   In caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la  macchina
deve poter essere guidata per il tempo necessario ad arrestarla. 
 
   3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI 
   3.4.1. Movimenti incontrollati 
   La macchina deve essere  progettata,  costruita  ed  eventualmente
montata sul  suo  supporto  mobile  in  modo  che  al  momento  dello
spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro  non  ne
pregiudichino la stabilita' ne' comportino sforzi  eccessivi  per  la
sua struttura. 
   3.4.2. Elementi mobili di trasmissione 
   In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i  ripari  mobili
che impediscono l'accesso alle parti mobili del compartimento  motore
possono  non  essere  provviste  di  dispositivi  di  interblocco,  a
condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con  l'impiego
di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un  comando
situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova  in  una  cabina
completamente chiusa con una serratura  per  impedire  l'accesso  non
autorizzato. 
   3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale 
   Quando per una macchina semovente con  conducente,  operatore/i  o
altra/e persona/e trasportati esiste il  rischio  di  ribaltamento  o
rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una  struttura  di
protezione appropriata, a meno che cio' non accresca il rischio. 
   Detta struttura deve essere tale che, in caso  di  ribaltamento  o
rovesciamento  laterale,  garantisca  alle  persone  trasportate   un
adeguato volume limite di deformazione. 
   Al fine di verificare che la struttura soddisfi  il  requisito  di
cui al secondo  comma,  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  deve
effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun  tipo  di
struttura. 
   3.4.4. Caduta di oggetti 
   Quando per una  macchina  semovente  con  conducente,  operatore/i
altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi  con  cadute
di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in
modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita,
se le sue dimensioni lo consentono, di una  struttura  di  protezione
appropriata. 
   Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o
di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un
adeguato volume limite di deformazione. 
   Al fine di verificare che la struttura soddisfi  il  requisito  di
cui al secondo  comma,  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  deve
effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun  tipo  di
struttura. 
   3.4.5. Mezzi di accesso 
   Mezzi  di  appoggio  o  di  sostegno  devono  essere   progettati,
costruiti  e  disposti  in  modo  che  gli  operatori  li  utilizzino
istintivamente  e  non  ricorrano  ai  dispositivi  di  comando   per
facilitare l'accesso. 
   3.4.6. Dispositivi di traino 
   Ogni macchina  utilizzata  per  trainare  o  destinata  ad  essere
trainata deve essere munita di dispositivi di rimorchio o  di  traino
progettati,  costruiti  e  disposti  in  modo  da  garantire  che  il
collegamento e lo sganciamento possano essere  effettuati  facilmente
ed in modo sicuro e da impedire uno sganciamento accidentale  durante
l'utilizzazione. 
   Qualora il carico sul timone lo richieda, queste  macchine  devono
essere munite di un supporto con una superficie  d'appoggio  adattata
al carico e al terreno. 
   3.4.7. Trasmissione di potenza tra la  macchina  semovente  (o  il
trattore) e la macchina azionata 
   I dispositivi amovibili di trasmissione  meccanica  che  collegano
una macchina semovente (o un trattore) al primo supporto fisso di una
macchina azionata devono essere progettati e costruiti  in  modo  che
tutte le parti in movimento durante il funzionamento  siano  protette
per tutta la lunghezza. 
   Sul lato della macchina semovente o  del  trattore,  la  presa  di
forza  alla  quale  e'  collegato   il   dispositivo   amovibile   di
trasmissione meccanica  deve  essere  protetta  da  un  riparo  fisso
collegato alla macchina semovente (o trattore)  oppure  da  qualsiasi
altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente. 
   Deve  essere  possibile  aprire  questo  riparo  per  accedere  al
dispositivo amovibile di  trasmissione.  Una  volta  collocata,  deve
esservi  abbastanza  spazio  per  impedire   all'albero   motore   di
danneggiare il riparo quando  la  macchina  (o  il  trattore)  e'  in
movimento. 
   Sul lato della macchina azionata, l'albero comandato  deve  essere
chiuso in un carter di protezione fissato sulla macchina. 
   La presenza di un limitatore di coppia o di una  ruota  libera  e'
autorizzata per la trasmissione cardanica soltanto sul  lato  in  cui
avviene il collegamento con la  macchina  azionata.  In  questo  caso
occorre indicare sul dispositivo amovibile di trasmissione  meccanica
il senso del montaggio. 
   Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica  la  presenza
di un dispositivo amovibile di trasmissione meccanica che la colleghi
ad una macchina semovente  (o  a  un  trattore),  deve  possedere  un
sistema  di  aggancio  del  dispositivo  amovibile  di   trasmissione
meccanica tale che, quando la macchina e'  staccata,  il  dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica  e  il  suo  riparo  non  vengano
danneggiati dal contatto  con  il  suolo  o  con  un  elemento  della
macchina. 
   Gli  elementi  esterni  del  riparo  devono   essere   progettati,
costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con il  dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire  l'albero
di trasmissione fino alle estremita' delle ganasce interne  nel  caso
di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei
giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo. 
   Se sono previsti accessi ai posti di  lavoro  in  prossimita'  del
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica, essi  devono  essere
progettati e costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi
possano servire da predellini, a meno  che  non  siano  progettati  e
costruiti a tal fine. 
 
   3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI 
   3.5. 1. Batteria d'accumulatori 
   L'alloggiamento della batteria deve essere progettato e  costruito
in modo da impedire la proiezione dell'elettrolita sull'operatore  in
caso di ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo
di vapori vicino ai posti occupati dagli operatori. 
   La macchina deve essere progettata e  costruita  in  modo  che  la
batteria possa  essere  disinserita  con  un  dispositivo  facilmente
accessibile previsto a tal fine. 
   3.5.2. Incendio 
   A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina  deve,
qualora le dimensioni lo consentano: 
   - permettere l'installazione di estintori facilmente  accessibili,
oppure 
   -  essere  munita  di  sistemi  di  estinzione  che  siano   parte
integrante della macchina. 
   3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose 
   Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica  quando  la
funzione principale della macchina e' la polverizzazione di prodotti.
Tuttavia l'operatore deve essere protetto dal rischio di  esposizione
a tali emissioni pericolose. 
 
   3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI 
   3.6.1. Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti 
   Le macchine devono essere provviste di iscrizioni  e/o  di  targhe
con le istruzioni  per  l'uso,  la  regolazione  e  la  manutenzione,
ovunque necessario, per garantire la  sicurezza  e  la  tutela  della
salute delle persone. Tali mezzi devono essere scelti,  progettati  e
realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili. 
   Fatte salve le prescrizioni  da  rispettare  per  la  circolazione
stradale, le macchine con conducente trasportato devono essere dotate
della seguente attrezzatura: 
   - un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone, 
   - un sistema  di  segnalazione  luminosa  che  tenga  conto  delle
condizioni  di  impiego  previste;  quest'ultima  condizione  non  si
applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori  sotterranei
e sprovviste di alimentazione elettrica, 
   -  all'occorrenza,  deve  esserci  un   appropriato   sistema   di
collegamento tra il rimorchio e la  macchina  per  l'azionamento  dei
segnali. 
   Le macchine dotate di telecomando, le cui  condizioni  di  impiego
normali espongono le persone a rischi di urto  o  di  schiacciamento,
devono  essere  munite  di  mezzi  adeguati  per  segnalare  i   loro
spostamenti o di mezzi per proteggere le persone contro tali  rischi.
Lo stesso vale per  le  macchine  la  cui  utilizzazione  implica  la
ripetizione sistematica  di  avanzamento  e  arretramento  lungo  uno
stesso asse  e  il  cui  conducente  non  ha  visibilita'  posteriore
diretta. 
   Il disinserimento involontario dei dispositivi di  avvertimento  e
di  segnalazione  deve   essere   reso   impossibile   in   sede   di
fabbricazione. Ogni volta che cio' sia indispensabile alla sicurezza,
questi dispositivi devono essere muniti di  mezzi  di  controllo  del
buon funzionamento e  un  loro  guasto  deve  essere  reso  apparente
all'operatore. 
   Quando  il  movimento  delle  macchine  o  dei  loro  utensili  e'
particolarmente pericoloso, devono essere previste indicazioni  sulle
macchine stesse  che  avvertano  di  non  avvicinarsi  alle  macchine
durante il lavoro; tali iscrizioni devono essere leggibili a distanza
sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano  nei
pressi delle macchine. 
   3.6.2. Marcatura 
   Ogni macchina deve recare, in  modo  leggibile  e  indelebile,  le
seguenti indicazioni: 
   - la potenza nominale espressa in chilowatt (kW), 
   - la massa, nella configurazione piu' usuale, in chilogrammi (kg), 
   e se del caso: 
   - lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio
di traino in newton (N), 
   - lo sforzo verticale massimo previsto sul  gancio  di  traino  in
newton (N). 
   3.6.3. Istruzioni 
   3.6.3.1. Vibrazioni 
   Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina al sistema mano-braccio o a tutto
il corpo: 
   - il valore  totale  di  vibrazioni  cui  e'  esposto  il  sistema
mano-braccio, quando superi 2,5 m/s². Se tale livello e' inferiore  o
pari a 2,5 m/s², deve essere indicato, 
   - il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione  ponderata
cui e' esposto tutto il  corpo,  quando  superi  0,5  m/s².  Se  tale
livello e' inferiore o pari a 0,5 m/s², deve essere indicato, 
   - l'incertezza della misurazione. 
   I suddetti valori devono  essere  quelli  misurati  effettivamente
sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti  sulla  base  di
misurazioni  effettuate  su  una  macchina  tecnicamente  comparabile
rappresentativa della macchina da produrre. 
   Allorche' non sono applicate le norme armonizzate,  i  dati  sulle
vibrazioni devono essere misurati usando  il  codice  di  misurazione
piu' appropriato adeguato alla macchina. 
   Devono essere  descritte  le  condizioni  di  funzionamento  della
macchina durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato
per effettuarla. 
   3.6.3.2. Usi molteplici 
   Le istruzioni di  macchine  che  consentono  vari  usi  a  seconda
dell'attrezzatura  impiegata  e  le  istruzioni  delle   attrezzature
intercambiabili  devono  contenere  le  informazioni   necessarie   a
consentire il montaggio e l'impiego in sicurezza  della  macchina  di
base  e  delle  attrezzature  intercambiabili  che  possono   esservi
montate. 
 
   4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE  PER  PREVENIRE  I  PERICOLI  DOVUTI  AD  OPERAZIONI  DI
SOLLEVAMENTO 
   Le macchine  che  presentano  pericoli  dovuti  ad  operazioni  di
sollevamento  devono  soddisfare   tutti   i   pertinenti   requisiti
essenziali di sicurezza  e  di  tutela  della  salute  descritti  dal
presente capitolo (cfr. Principi generali,punto 4). 
 
   4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   4.1.1. Definizioni 
   a) "Operazione di  sollevamento":  operazione  di  spostamento  di
unita' di carico costituite da cose e/o persone che  necessitano,  in
un determinato momento, di un cambiamento di livello. 
   b) "Carico guidato": carico di cui  l'intero  spostamento  avviene
lungo guide rigide o flessibili, la cui  posizione  nello  spazio  e'
determinata da punti fissi. 
   c) "Coefficiente di utilizzazione":  rapporto  aritmetico  tra  il
carico garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al  quale
un componente e' in grado di trattenere tale  carico,  ed  il  carico
massimo di esercizio marcato sul componente. 
   d) "Coefficiente di prova":  rapporto  aritmetico  tra  il  carico
utilizzato  per  effettuare  le  prove  statiche  o  dinamiche  della
macchina di sollevamento o di un accessorio  di  sollevamento  ed  il
carico massimo di esercizio marcato sulla macchina di sollevamento  o
sull'accessorio di sollevamento. 
   e) "Prova statica":  verifica  che  consiste  nel  controllare  la
macchina  di  sollevamento  o  un  accessorio   di   sollevamento   e
nell'applicargli successivamente una forza corrispondente  al  carico
massimo di  esercizio  moltiplicato  per  un  coefficiente  di  prova
statica  appropriato;  quindi,  dopo  aver   soppresso   il   carico,
nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina o  dell'accessorio
di sollevamento per controllare  che  non  si  sia  verificato  alcun
danno. 
   f) "Prova dinamica": verifica che consiste nel far  funzionare  la
macchina di sollevamento in  tutte  le  possibili  configurazioni  al
carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova
dinamica appropriato, tenendo conto del comportamento dinamico  della
macchina di sollevamento onde verificarne il buon funzionamento. 
   g) "Supporto del carico": parte della macchina sulla quale o nella
quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate. 
   4.1.2. Misure di protezione contro i pericoli meccanici 
   4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilita' 
   La macchina deve essere progettata e  costruita  in  modo  che  la
stabilita' prescritta al punto 1.3.1 sia mantenuta  sia  in  servizio
che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto,  montaggio  e
smontaggio, 
   in caso di guasti prevedibili di componenti  e  durante  le  prove
effettuate in conformita' del manuale di istruzioni. A  tal  fine  il
fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di  verifica
appropriati. 
   4.1.2.2.  Macchina  che  si  sposta  lungo  guide  o  su  vie   di
scorrimento 
   La macchina deve essere munita di dispositivi che  agiscono  sulle
guide o vie di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti. 
   Se, nonostante la  presenza  di  simili  dispositivi,  permane  un
rischio di deragliamento o di guasto di  un  organo  di  guida  o  di
scorrimento, si  devono  prevedere  dispositivi  che  impediscano  la
caduta di attrezzature,  di  componenti  o  del  carico,  nonche'  il
ribaltamento della macchina. 
   4.1.2.3. Resistenza meccanica 
   La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti
devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti  durante
il funzionamento e, se del caso, anche quando  sono  fuori  servizio,
nelle condizioni di installazione e di esercizio previste e in  tutte
le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti
degli agenti atmosferici e degli  sforzi  esercitati  dalle  persone.
Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il  trasporto,
il montaggio e lo smontaggio. 
   La  macchina  e  gli  accessori  di  sollevamento  devono   essere
progettati e costruiti in modo tale da  evitare  guasti  dovuti  alla
fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto. 
   I materiali utilizzati devono essere scelti  tenendo  conto  degli
ambienti di esercizio previsti, soprattutto per  quanto  riguarda  la
corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica,
la fragilita' e l'invecchiamento. 
   La  macchina  e  gli  accessori  di  sollevamento  devono   essere
progettati e costruiti in modo tale  da  sopportare  i  sovraccarichi
applicati  nelle  prove  statiche   senza   presentare   deformazioni
permanenti ne' disfunzioni manifeste.  Il  calcolo  della  resistenza
deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che e'
scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in
generale, questo coefficiente ha i seguenti valori: 
   a) macchine mosse dalla forza umana e accessori  di  sollevamento:
1,5, 
   b) altre macchine: 1,25. 
   La macchina deve essere progettata e costruita  in  modo  tale  da
sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il  carico
massimo di utilizzazione moltiplicato per il  coefficiente  di  prova
dinamica. Il coefficiente di prova dinamica  e'  scelto  in  modo  da
garantire un livello di sicurezza adeguato; questo  coefficiente  e',
in generale, pari a 1,1. Le prove  sono  generalmente  eseguite  alle
velocita' nominali previste. Qualora il  circuito  di  comando  della
macchina autorizzi piu' movimenti simultanei le prove  devono  essere
effettuate nelle condizioni piu' sfavorevoli, in generale  combinando
i relativi movimenti. 
   4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene 
   I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei  rulli  devono  essere
compatibili con le dimensioni  delle  funi  o  delle  catene  di  cui
possono essere muniti. 
   I tamburi  e  i  rulli  devono  essere  progettati,  costruiti  ed
installati in modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano
avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto. 
   Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il  supporto
del carico non devono comportare alcuna impiombatura a  parte  quelle
alle loro estremita'. Le impiombature sono tuttavia  tollerate  negli
impianti   destinati   per   progettazione   ad   essere   modificati
regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione. 
   Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale  e'
scelto in modo tale da garantire un livello  adeguato  di  sicurezza.
Questo coefficiente e', in generale, pari a 5. 
   Il coefficiente di utilizzazione delle catene di  sollevamento  e'
scelto in modo tale da garantire un livello  adeguato  di  sicurezza.
Questo coefficiente e', in generale, pari a 4. 
   Al fine di verificare che sia stato raggiunto il  coefficiente  di
utilizzazione adeguato, il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  deve
effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di
catena e di fune utilizzato  direttamente  per  il  sollevamento  del
carico e per ciascun tipo di terminale di fune. 
   4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti 
   Gli accessori di  sollevamento  e  i  relativi  componenti  devono
essere dimensionati  tenendo  conto  dei  fenomeni  di  fatica  e  di
invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme  alla
durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento  specificate
per l'applicazione prevista. 
   Inoltre: 
   a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e
terminale deve essere scelto in modo tale  da  garantire  un  livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente e', in generale, pari a 5.
Le funi non devono comportare nessun intreccio o  anello  diverso  da
quelli delle estremita'; 
   b) allorche' sono  utilizzate  catene  a  maglie  saldate,  queste
devono  essere  del  tipo  a  maglie  corte.   Il   coefficiente   di
utilizzazione delle  catene  deve  essere  scelto  in  modo  tale  da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo  coefficiente  e',
in generale, pari a 4; 
   c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie  di  fibre
tessili dipende dal materiale, dal processo di  fabbricazione,  dalle
dimensioni e  dall'utilizzazione.  Questo  coefficiente  deve  essere
scelto in modo da garantire un livello di  sicurezza  adeguato;  esso
e', in generale, pari a 7, a condizione che  i  materiali  utilizzati
siano  di  ottima  qualita'  controllata  e  che   il   processo   di
fabbricazione sia adeguato all'uso previsto. In  caso  contrario,  il
coefficiente e' in generale piu' elevato per garantire un livello  di
sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre tessili non  devono
presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento,  a  parte  quelli
dell'estremita' dell'imbracatura o della chiusura  di  un'imbracatura
senza estremita'; 
   d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici
di un'imbracatura o utilizzati con un'imbracatura e' scelto  in  modo
da garantire un livello adeguato di  sicurezza;  questo  coefficiente
e', in generale, pari a 4; 
   e) il carico massimo di utilizzazione di una braca  a  trefoli  e'
stabilito tenendo conto del coefficiente di utilizzazione del trefolo
piu' debole, del numero di trefoli e di un fattore di  riduzione  che
dipende dal tipo di imbracatura; 
   f) al fine di verificare che sia stato raggiunto  il  coefficiente
di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il  suo  mandatario  deve
effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di
componente di cui alle lettere a), b), c) e d). 
   4.1.2.6. Controllo dei movimenti 
   I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in  modo  da
mantenere  in  condizioni  di  sicurezza  la  macchina  su  cui  sono
installati. 
   a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata  con
dispositivi  che  mantengono  l'ampiezza  dei  movimenti   dei   loro
componenti entro i limiti previsti. L'attivita' di questi dispositivi
deve essere preceduta eventualmente da un segnale. 
   b) Se piu' macchine fisse o traslanti su rotaie  possono  compiere
evoluzioni simultanee con rischio  di  urti,  dette  macchine  devono
essere progettate  e  costruite  per  poter  essere  equipaggiate  di
sistemi che consentano di evitare tali rischi. 
   c) La macchina deve essere progettata e costruita in  modo  che  i
carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente
in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o  totale  di
energia o quando cessa l'azione dell'operatore. 
   d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una  siffatta
applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non  deve  essere
possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno
a frizione. 
   e) Gli organi di presa devono essere  progettati  e  costruiti  in
modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi. 
   4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione 
   Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo
tale da assicurare la piu' ampia visuale possibile delle  traiettorie
degli elementi in movimento, per evitare la  possibilita'  di  urtare
persone,  materiali  o  altre   macchine   che   possono   funzionare
simultaneamente e quindi presentare un pericolo. 
   Le macchine a carico guidato devono essere progettate e  costruite
in modo tale da prevenire lesioni alle persone  dovute  ai  movimenti
del carico, del supporto del carico o degli eventuali contrappesi. 
   4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti 
   4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico 
   Il movimento del supporto del carico delle macchine che  collegano
piani definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani.  Anche  i
sistemi a forbice sono considerati a guida rigida. 
   4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico 
   Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina  deve
essere progettata e costruita in modo da garantire  che  il  supporto
del carico  resti  immobile  durante  l'accesso,  in  particolare  al
momento del carico o dello scarico. 
   La  macchina  deve  essere  progettata  e  costruita  in  modo  da
garantire che il dislivello tra il supporto del  carico  e  il  piano
servito non crei rischi di inciampo. 
   4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in
movimento 
   Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7,
secondo comma, il percorso del supporto del carico deve  essere  reso
inaccessibile durante il funzionamento normale. 
   Se, durante l'ispezione o la manutenzione c'e' il rischio  che  le
persone situate al di sotto o al di sopra  del  supporto  del  carico
siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti  fisse,  deve
essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o
dispositivi meccanici  di  blocco  del  movimento  del  supporto  del
carico. 
   4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico 
   Se c'e' il rischio di caduta del carico dal supporto  del  carico,
la macchina deve essere progettata e costruita in modo  da  prevenire
tale rischio. 
   4.1.2.8.5. Piani 
   Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle  persone
ai piani con il supporto  del  carico  in  movimento  o  altre  parti
mobili. 
   Se c'e' il rischio di caduta di persone nel percorso del  supporto
del carico quando quest'ultimo  non  e'  presente  ai  piani,  devono
essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti  ripari  non
devono aprirsi in direzione del percorso  del  supporto  del  carico.
Devono essere montati con un dispositivo di  interblocco  controllato
dalla posizione del supporto del carico che impedisce: 
   - movimenti pericolosi del supporto del carico  finche'  i  ripari
non sono chiusi e bloccati, 
   - l'apertura pericolosa di  un  riparo  finche'  il  supporto  del
carico non si sia arrestato al piano corrispondente. 
   4.1.3. Idoneita' all'impiego 
   Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario   si   accerta,   all'atto
dell'immissione sul mercato o della prima  messa  in  servizio  delle
macchine di sollevamento  o  degli  accessori  di  sollevamento,  con
adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli  accessori  di
sollevamento  e  le  macchine  di  sollevamento  pronti   ad   essere
utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata,  possano
compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza. 
   Le prove statiche e dinamiche  di  cui  al  punto  4.1.2.3  devono
essere eseguite su tutte  le  macchine  di  sollevamento  pronte  per
essere messe in servizio. 
   Se  le  macchine  non  possono  essere  montate  nei  locali   del
fabbricante o del suo mandatario, le misure appropriate devono essere
prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario,  esse  possono
essere prese tanto  nei  locali  del  fabbricante  quanto  sul  luogo
dell'utilizzazione. 
 
   4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA  QUELLA
UMANA 
   4.2. 1. Comando dei movimenti 
   Devono  essere  utilizzati  dispositivi  di  comando   ad   azione
mantenuta per il comando della macchina o delle sue attrezzature. Per
i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre  il  rischio
di urto da parte del carico o della macchina, si  possono  sostituire
detti comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti con
arresti automatici a posizioni preselezionate senza  dover  mantenere
l'azionamento da parte dell'operatore. 
   4.2.2. Controllo delle sollecitazioni 
   Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari  almeno  a
1.000 kg o il cui momento di rovesciamento e' pari almeno a 40.000 Nm
devono essere dotate di dispositivi che  avvertano  il  conducente  e
impediscano i movimenti pericolosi in caso: 
   -  di  sovraccarico  sia  per  eccesso  di   carico   massimo   di
utilizzazione,  sia  per   superamento   del   momento   massimo   di
utilizzazione dovuto a tale carico, o 
   - di superamento del momento di rovesciamento. 
   4.2.3. Impianti guidati da funi 
   Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere  tese
da contrappesi o da un dispositivo che  consente  di  controllare  in
permanenza la tensione. 
 
   4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA 
   4.3. 1. Catene, funi e cinghie 
   Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento  che  non
faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se  cio'  non
e' possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del
fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione  della  relativa
attestazione. 
   L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le  seguenti
indicazioni: 
   a) nome e indirizzo del  fabbricante  e,  se  del  caso,  del  suo
mandatario; 
   b) descrizione della catena o della fune comprendente: 
   - dimensioni nominali, 
   - costruzione, 
   - materiale di fabbricazione, e 
   -  qualsiasi  trattamento   metallurgico   speciale   subito   dal
materiale; 
   c) metodo di prova impiegato; 
   d)  carico  massimo  che  deve  essere  sopportato,   durante   il
funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori puo'
essere indicata in funzione delle applicazioni previste. 
   4.3.2. Accessori di sollevamento 
   Gli  accessori  di  sollevamento   devono   recare   le   seguenti
indicazioni: 
   - identificazione del materiale,  qualora  tale  informazione  sia
necessaria per la sicurezza di utilizzo, 
   - carico massimo di utilizzazione. 
   Per gli accessori  di  sollevamento  sui  quali  la  marcatura  e'
materialmente impossibile, le  indicazioni  di  cui  al  primo  comma
devono essere riportate su una targa o  un  altro  mezzo  equivalente
fissato saldamente all'accessorio. 
   Le indicazioni devono essere leggibili e situate in  un  punto  in
cui  non  rischino  di  scomparire  per  effetto  dell'usura  ne'  di
compromettere la resistenza dell'accessorio. 
   4.3.3. Macchine di sollevamento 
   Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben
visibile sulla macchina.  Questa  marcatura  deve  essere  leggibile,
indelebile e chiara. 
   Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione
della macchina, ogni posto di lavoro sara' munito di  una  targa  dei
carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi  i  carichi
di utilizzazione consentiti per ogni singola configurazione. 
   Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite  di  un
supporto  del  carico  accessibile  alle   persone,   devono   recare
un'avvertenza chiara ed  indelebile  che  vieti  il  sollevamento  di
persone. Detta avvertenza deve essere visibile da  ciascun  posto  da
cui e' possibile l'accesso. 
 
   4.4. ISTRUZIONI 
   4.4.1. Accessori di sollevamento 
   Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita  di  accessori
di   sollevamento   commercialmente   indivisibile,    deve    essere
accompagnato  da  istruzioni  che  forniscano  almeno   le   seguenti
indicazioni: 
   a) uso previsto; 
   b) limiti di utilizzazione [in particolare per  gli  accessori  di
sollevamento quali ventose magnetiche o a vuoto  che  non  soddisfano
pienamente le disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)]; 
   c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione; 
   d) coefficiente di prova statica utilizzato. 
   4.4.2. Macchine di sollevamento 
   Le  macchine  di  sollevamento  devono  essere   accompagnate   da
istruzioni che forniscano le informazioni seguenti: 
   a) caratteristiche tecniche, in particolare: 
   - il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un  richiamo
alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi  di  cui  al  punto
4.3.3, secondo comma, 
   - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se  del  caso,  le
caratteristiche delle guide, 
   - eventualmente la definizione ed i mezzi di  installazione  delle
zavorre; 
   b) contenuto del registro di controllo della macchina, se  non  e'
fornito insieme a quest'ultima; 
   c) raccomandazioni per l'uso,  in  particolare  per  ovviare  alle
insufficienze   della   visione   diretta   del   carico   da   parte
dell'operatore; 
   d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente
le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante  o  dal  suo
mandatario, o per suo conto; 
   e) per le macchine che non sono montate,  presso  il  fabbricante,
nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni  necessarie
per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3  prima  della  loro
prima messa in servizio. 
 
   5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER LE  MACCHINE  DESTINATE  AD  ESSERE  UTILIZZATE  NEI
LAVORI SOTTERRANEI 
   Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori  sotterranei
devono soddisfare tutti i requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  di
tutela della salute descritti dal presente  capitolo  (cfr.  Principi
generali, punto 4). 
 
   5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITA' 
   Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo
da permettere un adeguato orientamento, quando  vengono  spostate,  e
non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo
la decompressione. Devono disporre di ancoraggi  per  la  piastra  di
testa dei raccordi idraulici individuali. 
 
   5.2. CIRCOLAZIONE 
   Le armature semoventi devono permettere alle persone di  circolare
senza intralci. 
 
   5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO 
   I  dispositivi  di  comando  dell'acceleratore  e  dei  freni  che
consentono di spostare le macchine  che  scorrono  su  rotaia  devono
essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi  di  consenso  possono
essere a pedale. 
   I dispositivi di comando delle armature  semoventi  devono  essere
progettati, costruiti e disposti in modo da permettere  che,  durante
l'operazione  di  avanzamento,  gli  operatori  siano   protetti   da
un'armatura fissa. I dispositivi di comando devono essere protetti da
qualsiasi azionamento involontario. 
 
   5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO 
   Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei
devono essere munite di un dispositivo di  consenso  che  agisca  sul
circuito di comando dello spostamento della macchina di modo  che  si
arresti, se il conducente non e' piu' in grado di comandarlo. 
 
   5.5. INCENDIO 
   Il secondo  trattino  del  punto  3.5.2  e'  obbligatorio  per  le
macchine comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilita'. 
   Il  sistema  di  frenatura  delle  macchine  destinate  ad  essere
impiegate nei lavori sotterranei deve essere progettato  e  costruito
in modo da non produrre scintille o essere causa di incendio. 
   Le macchine a motore a combustione  interna  destinate  ad  essere
impiegate in lavori sotterranei devono essere  dotate  esclusivamente
di motore che utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che
escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica. 
 
   5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO 
   I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono
essere evacuati verso l'alto. 
 
   6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER LE  MACCHINE  CHE  PRESENTANO  PARTICOLARI  PERICOLI
DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE 
   Le macchine che presentano  pericoli  dovuti  al  sollevamento  di
persone devono soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute descritti  dal  presente  capitolo
(cfr. Principi generali, punto 4). 
 
   6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   6.1.1. Resistenza meccanica 
   Il supporto del carico,  incluse  eventuali  botole,  deve  essere
progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e  la  resistenza
corrispondenti al numero massimo di persone consentito  nel  supporto
del carico e al carico massimo di utilizzazione. 
   I coefficienti di utilizzazione dei componenti  di  cui  ai  punti
4.1.2.4 e 4.1.2.5 non sono sufficienti per le macchine  destinate  al
sollevamento di  persone  e  devono,  come  regola  generale,  essere
raddoppiati. Le macchine destinate al sollevamento di  persone  o  di
persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di
sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale
da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il
rischio di caduta del supporto del carico. 
   Se per sospendere il supporto del carico sono  utilizzate  funi  o
catene, come regola generale sono richieste almeno due funi o  catene
indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio. 
   6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per  le  macchine  mosse  da
un'energia diversa dalla forza umana 
   I requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a  prescindere  dal
carico massimo di utilizzazione e dal  momento  di  rovesciamento,  a
meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci  sono  rischi  di
sovraccarico o di rovesciamento. 
 
   6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO 
   Se i requisiti di sicurezza non impongono  altre  soluzioni,  come
regola generale il supporto  del  carico  deve  essere  progettato  e
costruito in modo che le persone che  vi  si  trovano  dispongano  di
dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa  e,  se  del
caso, di altri movimenti del supporto del carico. 
   Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri
dispositivi di comando dello stesso movimento salvo  sui  dispositivi
di arresto di emergenza. 
   I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del  tipo
ad azione mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del  carico  e'
completamente chiuso. 
 
   6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL  CARICO
O SOPRA DI ESSO 
   6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico 
   Le  macchine  per  il  sollevamento  di  persone   devono   essere
progettate, costruite e attrezzate in modo tale che le  accelerazioni
o le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per le
persone. 
   6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico 
   Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare  un
rischio di caduta per i suoi occupanti,  anche  durante  i  movimenti
della macchina e del supporto del carico. 
   Se il supporto del carico e' progettato per fungere  da  posto  di
lavoro, devono essere prese disposizioni per garantirne la stabilita'
e impedire movimenti pericolosi. 
   Se le misure di cui  al  punto  1.5.15  non  sono  sufficienti,  i
supporti del carico devono essere muniti di ancoraggi appropriati  in
numero adeguato al numero di  persone  consentito  nel  supporto  del
carico.  I  punti  di  ancoraggio  devono   essere   sufficientemente
resistenti per l'uso di attrezzature per  la  protezione  individuale
contro le cadute dall'alto. 
   Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli  laterali
devono essere progettati e costruiti in modo da  impedire  l'apertura
involontaria e devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta
in caso di apertura inopinata. 
   6.3.3. Rischio dovuto alla caduta  di  oggetto  sul  supporto  del
carico 
   Se c'e' il rischio di caduta di oggetti sul  supporto  del  carico
con conseguente pericolo per le persone, il supporto del carico  deve
essere munito di una copertura di protezione. 
 
   6.4. MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI 
   6.4.1. Rischi per le persone  che  si  trovano  nel  supporto  del
carico o sopra di esso 
   Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in  modo
da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le  cose,
che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso, con  elementi
fissi o mobili. Se necessario, per soddisfare  questo  requisito,  il
supporto del carico stesso deve essere  completamente  chiuso  e  con
porte munite di un dispositivo di interblocco che impedisca movimenti
pericolosi del supporto del carico, se le porte non sono  chiuse.  Le
porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta  tra
i piani, qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico. 
   La macchina deve essere progettata, costruita  e,  se  necessario,
munita di dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati  in
salita o in discesa del supporto del carico. Detti dispositivi devono
essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni  di
carico di utilizzazione massimo e di velocita' massima prevedibile. 
   L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli
occupanti, in qualsiasi condizione di carico. 
   6.4.2. Comandi ai piani 
   I comandi ai piani, ad  eccezione  di  quelli  di  emergenza,  non
devono avviare movimenti del supporto del carico quando: 
   - i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati, 
   - il supporto del carico non si trova a un piano. 
   6.4.3. Accesso al supporto del carico 
   I ripari  ai  piani  e  sul  supporto  del  carico  devono  essere
progettati e costruiti in  modo  da  garantire  il  trasferimento  in
condizioni di sicurezza verso il supporto  del  carico  e  viceversa,
tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevare. 
 
   6.5. MARCATURE 
   Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie
per garantire la sicurezza, inclusi: 
   - il numero di persone consentito nel supporto del carico, 
   - il carico di utilizzazione massimo.