(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 
 
  All'articolo 2, al comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Dato il vincolo europeo alla  stabilizzazione  della  spesa
pubblica,  nel  caso  in  cui  gli  effetti  finanziari  previsti  in
relazione  all'articolo  9  risultassero,   per   qualsiasi   motivo,
conseguiti in misura inferiore a  quella  prevista,  con  decreto  di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e'  disposta,  con
riferimento alle missioni di spesa  dei  Ministeri  interessati,  una
ulteriore riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
quarto  periodo  del  presente  comma  sino  alla  concorrenza  dello
scostamento finanziario riscontrato». 
 
  All'articolo 4: 
  al comma 2, nella lettera d), le parole: «nello 0,20 per cento  dei
pagamenti diretti effettuati dai cittadini  tramite  le  carte»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel 20 per  cento  delle  commissioni  di
interscambio  conseguite  dal  gestore  del  servizio  per  pagamenti
diretti effettuati dai cittadini tramite le carte»; 
  dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2011, le disposizioni  di  cui  all'articolo  383  del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
  4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  con  i  nuovi
criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio
2011  le  competenze  fisse  ed   accessorie   al   personale   delle
amministrazioni centrali dello Stato sono  imputate  alla  competenza
del  bilancio  dell'anno  finanziario  in  cui  vengono  disposti   i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla  fine  di  ogni
esercizio  relativamente  alle  competenze  accessorie  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo. 
  4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse  ed  accessorie  dei
pubblici dipendenti, effettuati  mediante  utilizzo  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale  e
dei servizi, sono  emessi  con  il  solo  riferimento  ai  pertinenti
capitoli di bilancio e  successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
viene disposta  l'imputazione  agli  specifici  articoli  in  cui  si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco  previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  i
capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte  variazioni  compensative  tra  le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo. 
  4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle  competenze
fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure  informatiche  e
dei  servizi  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  dell'Amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, e non andati a  buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
statale all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione  allo  specifico  piano  gestionale   dei   pertinenti
capitoli  di  spesa,  al  fine  della  riemissione  con  le  medesime
modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4-sexies. All'inizio di ogni anno, le  amministrazioni  di  cui  al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del  Ministro  competente,  una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica,  sia  decentrata
che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti  le  competenze
accessorie al personale, entro i cui  limiti  le  medesime  strutture
periferiche programmano le attivita'.  La  predetta  dotazione  viene
successivamente  definita,  nel  rispetto  dei  citati   limiti,   in
relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in
sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il
pagamento  delle  competenze  accessorie   spettanti   al   personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di  pagamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002
ed e' disposto congiuntamente al pagamento  delle  competenze  fisse,
fatta  eccezione  per  il  personale  supplente  breve  nominato  dai
dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori  dei  casi
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7  settembre  2007,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2007,
n. 176, continuano ad  essere  pagate  a  carico  dei  bilanci  delle
scuole. 
  4-octies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  all'inizio  di  ogni  anno  viene
stabilita  per  ciascuna   istituzione   scolastica   una   dotazione
finanziaria a valere sugli  stanziamenti  concernenti  le  competenze
accessorie dovute al personale di cui al comma 4-septies ed  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro  i  cui  limiti  le  medesime
istituzioni  programmano  le  conseguenti  attivita'.   La   predetta
dotazione viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
limiti, in relazione ai criteri  stabiliti  dagli  accordi  sindacali
intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa. 
  4-novies.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  potranno  essere  disposte  eventuali
modifiche al regolamento riguardante  le  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativa-contabile delle  istituzioni  scolastiche,  a
seguito delle disposizioni introdotte dai commi 4-septies e  4-octies
del presente articolo. 
  4-decies. Le maggiori  entrate  derivanti  dai  commi  da  4-bis  a
4-novies, al netto di quanto previsto all'articolo 55,  comma  7-bis,
lettera c), concorrono a  costituire  la  dotazione  finanziaria  nei
limiti della quale sono attuate le disposizioni di  cui  all'articolo
42». 
 
  All'articolo 5: 
  al comma 6: 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  I  consiglieri  comunali  e  provinciali  hanno   diritto   di
percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un  gettone  di
presenza per la partecipazione a consigli e  commissioni.  In  nessun
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da  un  consigliere
puo' superare l'importo pari ad  un  quarto  dell'indennita'  massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui  al  comma  8.  Nessuna  indennita'  e'  dovuta  ai   consiglieri
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali  delle
citta' metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di  presenza
non  puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  quarto  dell'indennita'
prevista per il rispettivo presidente."»; 
  alla lettera b), il numero 1) e' soppresso; le lettere c) e d) sono
soppresse; 
  al comma 7, al primo periodo, le parole: «fino a 250.000 abitanti e
per le province con popolazione tra 500.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tra 15.001 e  250.000  abitanti  e  per  le  province  con
popolazione   tra   500.001»;   al   terzo   periodo,   le    parole:
«dell'indennita' di funzione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
gettone  di  presenza»  e  al  quarto  periodo,  le   parole:   «enti
territoriali  diversi  da  quelli  di  cui  all'articolo  114   della
Costituzione,» sono sostituite dalle seguenti: «forme associative  di
enti locali»; 
  al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) al comma 1, dopo  le  parole:  "i  gettoni  di  presenza"  sono
inserite le seguenti: "o altro emolumento comunque denominato"»; 
  il comma 10 e' soppresso; 
  al  comma  11,  le  parole:  «una  indennita'  di  funzione»   sono
sostituite dalle seguenti: «un emolumento, comunque denominato». 
 
  All'articolo 6: 
  al comma 1, le  parole:  «D.P.R.  20  gennaio  2008,  n.  43»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente  della  Repubblica
30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite  subite  dai  cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona  B  dell'ex
territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie  ed  in  altri  Paesi,
istituita dall'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,  al  Comitato  di
consulenza globale e di garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e  4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 »; 
  al comma 2, ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  «e  comunque  alle
universita'» sono inserite le  seguenti:  «,  enti  e  fondazioni  di
ricerca e  organismi  equiparati,»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  alle  ONLUS,  alle  associazioni  di  promozione
sociale, agli enti pubblici economici  individuati  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
vigilante, nonche' alle societa' »; 
  al comma 4, dopo  la  parola:  «autorizzazione»  sono  inserite  le
seguenti: «del Consiglio dei Ministri»; 
  al comma 6, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «nelle  societa'
possedute»   sono   inserite    le    seguenti:    «direttamente    o
indirettamente», la parola: «predette» e' soppressa, dopo la  parola:
«compenso» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  2389,
primo comma, del codice civile,»  e  le  parole:  «del  consiglio  di
amministrazione e  del  collegio  sindacale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli organi di amministrazione e di quelli di controllo»;
all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
alle loro controllate»; 
  al  comma  7,  al  primo  periodo,  dopo  le   parole:   «organismi
equiparati» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  gli  incarichi  di
studio e consulenza connessi ai processi di  privatizzazione  e  alla
regolamentazione del settore finanziario» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente  comma  non  si
applicano alle attivita'  sanitarie  connesse  con  il  reclutamento,
l'avanzamento e l'impiego del personale  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  al comma 8, al terzo periodo, le parole: «, ne' a fruire di  riposi
compensativi» sono soppresse; le parole:, «Per le forze armate  e  le
forze di polizia l'autorizzazione e' rilasciata  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  competente.»  sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle  istituzionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia»; 
  al  comma  12,  al  primo  periodo,  le  parole:  «delle   missioni
internazioni di pace» sono sostituite dalle seguenti: «delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate»; al quinto  periodo,  le
parole:  «internazioni  di  pace»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di
polizia, dalle Forze armate e dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «per  attivita'»  e'
inserita la seguente: «esclusivamente» e all'ultimo periodo, dopo  le
parole: «Forze armate»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
  al comma 14, le  parole:  «dicembre  1999»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dicembre 2009»; 
  al comma 16, all'ultimo periodo, dopo le parole:  «dell'Economia  e
delle Finanze» sono inserite le seguenti: «ed e' versato  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento
dei titoli di Stato»; 
  al comma 20, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai  lavori
della Conferenza Stato-Regioni partecipano due  rappresentanti  delle
Assemblee  legislative  regionali   designati   d'intesa   tra   loro
nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti  dell'Assemblea,  dei
Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli  5,
8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «21-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
  21-ter.  Il  Ministro  della  difesa,  compatibilmente  con  quanto
statuito  in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi  internazionali
comunque denominati in materia di programmi militari di investimento,
puo' autorizzare il differimento del piano di consegna  dei  relativi
mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  21-quater.  Con  decreto  del  Ministero  della  difesa,   adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio  centrale
della rappresentanza militare, si provvede alla  rideterminazione,  a
decorrere dal l° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli
utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio  del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante  l'obbligo  di
rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche  se  in
regime di proroga, sulla base  dei  prezzi  di  mercato,  ovvero,  in
mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia  del
territorio,   del   reddito    dell'occupante    e    della    durata
dell'occupazione.  Le  maggiorazioni  del  canone   derivanti   dalla
rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. 
  21-quinquies.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate  specifiche  disposizioni  per  disciplinare  termini  e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale  da
garantire  la  massima  celerita'   del   versamento   del   ricavato
dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque
entro dieci giorni dalla notifica  del  provvedimento  di  sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di  dissequestro,
esclusivamente del ricavato  dell'alienazione,  in  ogni  caso  fermi
restando i limiti di cui al citato articolo 2  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di  beni
e valori sequestrati. 
  21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando  le  dotazioni
previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali  di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono  assolvere
alle disposizioni del presente articolo, del successivo  articolo  8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in  materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo  effettuando
un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello  Stato  pari
all'1 per cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in
ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
presente articolo, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma
589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie  peculiarita'  e  della  necessita'  di  garantire  gli
obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'articolo  19,  comma
5-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  anche  a
soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli  avvocati  e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori  ruolo,  comando  o
analogo  provvedimento   secondo   i   rispettivi   ordinamenti.   Il
conferimento  di  incarichi   eventualmente   eccedenti   le   misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'  disposto
nei limiti delle facolta' assunzionali a  tempo  indeterminato  delle
singole Agenzie. 
  21-septies. All'articolo 17, comma 3, del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" e' soppressa». 
 
  All'articolo 7: 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, al  fine  di  assicurare  la  piena
integrazione delle funzioni in materia di  previdenza  e  assistenza,
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito  in  base
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  21  ottobre
1947, n. 1346, ratificato  dalla  legge  21  marzo  1953,  n.  90,  e
successive modificazioni, e' soppresso e le  relative  funzioni  sono
attribuite all'INPDAP che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi»; 
  al comma 4, dopo le parole:  «il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite  le  seguenti:  «e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione»,  dopo  le  parole:  «del
presente decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, per l'ENAM,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «ovvero, per l'ENAM,  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
  al comma 7, nella lettera b), l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'intesa  entro  tale
termine, il Consiglio  dei  Ministri  puo'  comunque  procedere  alla
nomina con provvedimento motivato»; 
  al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 1, punto 4), della legge
9 marzo 1989, n. 88» sono sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  1,
primo comma, numero 4), del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni» e le parole:  «42
e 44, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «33 e  34
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 
  al comma 15, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Lo
svolgimento delle attivita' di ricerca a  supporto  dell'elaborazione
delle politiche sociali  confluisce  nell'ambito  dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti» e al terzo periodo,
dopo le parole: «il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione»; 
  al comma 16, al primo periodo, le parole:  «1  aprile  1978,»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1978, n. 202,»; dopo il  quinto
periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Con  decreti  di  natura   non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le   risorse
strumentali, umane e  finanziarie  dell'Ente  soppresso,  sulla  base
delle risultanze del bilancio di  chiusura  della  relativa  gestione
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»; 
  al comma 17, dopo le parole:  «sono  computate»  sono  inserite  le
seguenti: «, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»; 
  al comma 18, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e
all'ISTAT»;  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione» e le parole: «anche presso gli enti e  le  istituzioni
di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «anche presso l'ISTAT»; 
  al comma 20, al secondo periodo, dopo le parole: «con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e  con  il
Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi  restando  i  risparmi
attesi, per le stazioni sperimentali e l'Istituto  nazionale  per  le
conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuati  tempi  e  concrete  modalita'  di
trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale
e delle risorse strumentali e finanziarie»; 
  al comma 21, il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo,  le
parole da: «Le funzioni» fino a: «destinatarie» sono sostituite dalle
seguenti: «Le funzioni  svolte  dall'INSEAN  e  le  connesse  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  sono  trasferite  al   Consiglio
nazionale delle ricerche», dopo le parole: «Ministro dell'economia  e
delle  finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione» e le parole  da:  «e
sono individuate» fino alla  fine  del  periodo  sono  soppresse;  al
quarto periodo, le parole:  «del  Ministero»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche»;  al   quinto
periodo, le parole: «Le amministrazioni  di  cui  al  presente  comma
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il  Consiglio  nazionale
delle  ricerche  provvede»;  al  sesto  periodo,  le   parole:   «del
Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del  Consiglio  nazionale
delle ricerche»; al settimo periodo, le parole:  «le  amministrazioni
di destinazione  subentrano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Consiglio nazionale delle ricerche subentra»; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di  Autorita'
nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  3
agosto 2009,  n.  116,  da  parte  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'  autorizzata
la spesa di euro 2 milioni per l'anno  2011.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
  31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo. 
  31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  date  di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  riallocate  presso   il
Ministero dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  dell'interno,  sulla  base  di
apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo  decreto
di cui al  primo  periodo.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  31-quinquies. Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'
di  interesse  pubblico  gia'  facenti  capo  all'Agenzia,  fino   al
perfezionamento del processo di  riorganizzazione,  l'attivita'  gia'
svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la
sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 
  31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali
e dei comuni previsto  dal  comma  5  dell'articolo  102  del  citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1° gennaio  2011
e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti  i  contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni,  per  essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione  del
comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del
Ministro dell'interno di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i  richiami
alla soppressa  Agenzia  di  cui  al  citato  articolo  102  sono  da
intendere riferiti al Ministero dell'interno. 
  31-octies. Le amministrazioni  destinatarie  delle  funzioni  degli
enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi   precedenti,   in   esito
all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010,  n.  25,  rideterminano,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  le
dotazioni  organiche,  tenuto  conto  delle  vacanze  cosi'  coperte,
evitando l'aumento del contingente  del  personale  di  supporto  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133». 
 
  All'articolo 8: 
  al comma 1, al quarto periodo, le parole: «9 aprile 2008, n.  2008»
sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»; 
  al comma 4, al primo periodo, le parole: «di cui al presente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»; 
  al  comma  5,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «entro  60  giorni
dall'approvazione  del  presente  decreto»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto» e al quarto periodo, le parole: «dal decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»; 
  al  comma  6,  le  parole:  «12  novembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «13  novembre»  e  dopo  la  parola:  «riconoscendo»  sono
inserite le seguenti: «al predetto Ministero»; 
  al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente decreto»; 
  al comma 9, al primo periodo, le  parole:  «30  marzo  20011»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e all'ultimo  periodo,  le
parole:  «con  il  Ministro  dell'economia»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «con il Ministero dell'economia»; 
  dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Al fine di tenere conto della  specificita'  del  comparto
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso
pubblico, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  80  milioni
di euro annui per ciascuno  degli  anni  2011  e  2012  destinato  al
finanziamento di misure perequative  per  il  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma  21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dell'interno, della difesa,  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo  di
cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a dispone, con propri decreti, le  occorrenti  variazioni
di bilancio. Ai relativi oneri si  fa  fronte  mediante  utilizzo  di
quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38»; 
  al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del  2001»
sono inserite le seguenti:  «e  dei  datori  di  lavoro  del  settore
privato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  quello  di
cui all'articolo 3, comma 2,  primo  periodo,  del  medesimo  decreto
legislativo e' differito di dodici mesi»; 
  al comma 14,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
destinazione delle risorse previste dal presente comma  e'  stabilita
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative»; 
  al comma 15, le parole: «del Ministro del Lavoro e delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  Finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali»; 
  dopo il comma 15, e' aggiunto il seguente: 
  «15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad  eccezione
di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103». 
 
  All'articolo 9: 
  al  comma  1,  le  parole:  «in  godimento  nell'anno  2010»   sono
sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010,
al  netto  degli  effetti  derivanti  da  eventi  straordinari  della
dinamica  retributiva,  ivi  incluse  le  variazioni  dipendenti   da
eventuali arretrati,  conseguimento  di  funzioni  diverse  in  corso
d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto  dal  comma  21,  terzo  e
quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque  denominate,
maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva  presenza
in servizio» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e
dall'articolo 8, comma 14»; 
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre  2013
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  non  puo'  superare  il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio»; 
  al comma 4, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto  i
trattamenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto; i
trattamenti»; 
  al comma  8,  al  primo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  comma
all'articolo l» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo
1»; 
  dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
  «15-bis. Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali  in  essere,
attivati   dagli   uffici   scolastici   provinciali   e    prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni  corrispondenti  ai
collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  nonche'  del
decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  23  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21  gennaio  2000,  nei
compiti degli enti locali»; 
  al comma 19, le parole: «di cui al comma 16» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 18»; 
  al comma 22, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono
sostituiti dai seguenti:  «Per  il  predetto  personale  l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981,  n.  27,
spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15  per  cento
per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per  cento
per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali.  Nei
confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni  di
cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo». 
  al comma 23, e' aggiunto, in  fine,  seguente  periodo:  «E'  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14»; 
  al comma 26, le parole: «previsto dal  comma  24»  sono  sostituite
dalle seguenti: «previsto dal comma 25»; 
  al comma 27, le parole: «ai sensi del  comma  23»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 25»; 
  al comma 28, al primo periodo, le parole: «gli  enti  di  ricerca,»
sono soppresse e  le  parole:  «2001  e  successive  modificazioni  e
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2001, n. 165»; dopo il
quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per gli  enti  di  ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo  1
della medesima legge n. 266 del  2005,  e  successive  modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2011   derivanti    dall'esclusione    degli    enti    di    ricerca
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si  provvede
mediante utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti» ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Per le amministrazioni che nell'anno  2009  non
hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009»; 
  il comma 29 e' sostituito dal seguente: 
  «29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel  conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'ISTAT ai sensi del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche,   adeguano   le   loro   politiche
assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo»; 
  al comma 31, ultimo periodo, dopo le parole:  «decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n.503» sono aggiunte le  seguenti:  «,  e,  in  via
transitoria  limitatamente  agli  anni  2011  e  2012,  ai  capi   di
rappresentanza  diplomatica  nominati  anteriormente  alla  data   di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
  al comma  33,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente  al
predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di
spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento  del  sistema  della
fiscalita'" della  missione  "Politiche  economico-finanziarie  e  di
bilancio", non puo' essere  comunque  superiore  alla  dotazione  per
l'anno 2010, come integrata dal presente comma»; 
  al comma 34, al primo periodo, le  parole:  «dall'anno  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014» ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «Ai relativi oneri, pari a 38  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a  38
milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2012 e  2013,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di  quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis
e seguenti»; all'ultimo periodo, le  parole:  «tener  presente»  sono
sostituite dalle seguenti: «tener conto»; 
  dopo il comma 35, e' inserito il seguente: 
  «35-bis. L'articolo 32 della legge  22  maggio  1975,  n.  152,  si
interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti  ivi  previsti,
le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate
dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta  dell'interessato  che
si e' avvalso del libero professionista di fiducia». 
 
  All'articolo 10: 
  il comma 1 e' soppresso; 
  al comma 2,  dopo  le  parole:  «si  applicano»  sono  inserite  le
seguenti: «, limitatamente  alle  risultanze  degli  accertamenti  di
natura medico-legale,»; 
  al comma 4, le parole: «200.000 verifiche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «250.000 verifiche»; 
  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nell'ambito  dei  piani  straordinari  di  accertamenti  di
verifica nei confronti  dei  titolari  di  trattamenti  economici  di
invalidita'  civile  previsti  dalle   vigenti   leggi,   l'INPS   e'
autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle  commissioni
mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione  integrata
da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi  dell'articolo
20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». 
 
  Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis.  -  (Accertamenti  in  materia  di  micro-invalidita'
conseguenti ad incidenti stradali). - 1. Fermo  quanto  previsto  dal
codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano
falsamente uno stato di micro-invalidita'  conseguente  ad  incidente
stradale da cui derivi il risarcimento del danno  connesso  a  carico
della societa' assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui  al
comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico,  ferme  la
responsabilita' penale e disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'
obbligato al risarcimento del  danno  nei  confronti  della  societa'
assicuratrice. 
  2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove  la  costituzione
di una commissione mista, senza  oneri  per  il  bilancio  regionale,
composta  da   un   rappresentante   della   regione   medesima,   un
rappresentante  del  consiglio  dell'ordine  dei   medici   e   degli
odontoiatri   su   designazione   dell'organo   competente   ed    un
rappresentante  delle  associazioni  di   categoria   delle   imprese
assicuratrici individuata con le procedure del CNEL. 
  3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati  al  Ministero
dello sviluppo economico e all'ISVAP. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico  accerta  l'attuazione  da
parte delle societa' assicuratrici della riduzione dei premi RC  auto
in  ragione  dei  risultati  conseguiti  con   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al  Parlamento
con relazione annuale». 
 
  All'articolo 11: 
  il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  In  attesa  dell'adozione  di   una   nuova   metodologia   di
remunerazione delle farmacie per  i  farmaci  erogati  in  regime  di
Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  quote  di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico  delle  specialita'  medicinali  di   classe   A,   di   cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e  del  26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3  per  cento
per i grossisti e del 30,35 per  cento  per  i  farmacisti  che  deve
intendersi  come  quota  minima  a  questi  spettante.  Il   Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene ad  ulteriore  titolo  di  sconto,  fermo
restando  quanto   previsto   dall'articolo   48,   comma   32,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una  quota  pari
all'1,82 per cento  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore  sconto  dell'1,82  per
cento non si applica alle farmacie rurali  sussidiate  con  fatturato
annuo  in  regime  di  Servizio   sanitario   nazionale,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro  387.324,67  e
alle altre  farmacie  con  fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  non
superiore  a  euro  258.228,45.  Dalla  medesima  data   le   aziende
farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) e definite per  regione  e  per  singola  azienda,
corrispondono alle regioni medesime un importo  dell'1,83  per  cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto dei medicinali  erogati  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale. 
  6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  e'  avviato  un  apposito
confronto  tecnico  tra  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di  categoria
maggiormente  rappresentative,  per  la  revisione  dei  criteri   di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo  i  seguenti  criteri:
estensione delle modalita' di tracciabilita' e controllo a  tutte  le
forme di distribuzione dei farmaci, possibilita' di  introduzione  di
una remunerazione della farmacia basata su una prestazione  fissa  in
aggiunta ad una ridotta percentuale sul  prezzo  di  riferimento  del
farmaco  che,  stante   la   prospettata   evoluzione   del   mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa  per  il  Servizio
sanitario nazionale»; 
  il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. A decorrere dall'anno  2011,  per  l'erogazione  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, collocati  in  classe  A  ai  fini  della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una  ricognizione  dei  prezzi
vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa  un  prezzo  massimo  di
rimborso per confezione, a parita' di principio attivo, di  dosaggio,
di  forma  farmaceutica,  di  modalita'  di  rilascio  e  di   unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di  vendita  al  pubblico
piu' alto di quello di rimborso e' possibile previa corresponsione da
parte dell'assistito della differenza tra  il  prezzo  di  vendita  e
quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso  sono  stabiliti  in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a  600
milioni di euro annui che restano nelle disponibilita' regionali»; 
  al comma 11, le  parole:  «novembre  3003»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «novembre 2003»; 
  al comma 15, le parole: «del 19 aprile 2006» sono sostituite  dalle
seguenti: «11 marzo 2004, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  25  ottobre  2004,  e   successive
modificazioni»; 
  al comma 16, le parole: «dall'articolo 1, della legge  24  novembre
2003, n.  263»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  legge  24
novembre 2003, n. 326» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti
la prescrizione medica in formato cartaceo». 
 
  All'articolo 12: 
  al comma  1,  all'alinea,  dopo  le  parole:  «le  lavoratrici  del
pubblico impiego», sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  alle  eta'
previste dagli specifici  ordinamenti  negli  altri  casi»  e,  nella
lettera b), le  parole:  «di  cui  all'articolo  1,  comma  26»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 26»; 
  al comma 2,  nell'alinea,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, conseguono il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico» e nella lettera b), le parole: «di cui all'articolo 1,
comma 26» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  all'articolo  2,
comma 26»; 
  al  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti  di  accesso  al  pensionamento,  a
seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011»; 
  al comma 4, nell'alinea, le parole:  «della  presente  legge»  sono
sostituite dalle seguenti. «del presente decreto»; 
  al comma  6,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «provvede  al
monitoraggio» sono inserite le seguenti: «, sulla base della data  di
cessazione del rapporto di lavoro,»; 
  al comma 7, nell'alinea, le  parole:  «ai  sensi  del  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; 
  al comma 9 le parole: «e accolte» sono soppresse e dopo le  parole:
«l'accoglimento» sono inserite le seguenti: «ovvero la presa  d'atto»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «All'onere  derivante
dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10  milioni  di
euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  al comma 11, le parole: «legge 16  agosto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della legge 8 agosto»; 
  il comma 12 e' soppresso; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «12-bis.  In  attuazione  dell'articolo  22-ter,   comma   2,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  concernente  l'adeguamento  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli  incrementi  della
speranza  di  vita,  e  tenuto  anche   conto   delle   esigenze   di
coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti  demografici,  a
decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma
di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per  il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di  65  anni
di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,  devono
essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma
12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza
di ogni aggiornamento. La mancata  emanazione  del  predetto  decreto
direttoriale   comporta   responsabilita'   erariale.   Il   predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del  procedimento  di  cui  al
comma 12-ter. 
  12-ter.  A  partire  dall'anno  2013  l'ISTAT   rende   annualmente
disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo  il  dato  relativo
alla variazione  nel  triennio  precedente  della  speranza  di  vita
all'eta' corrispondente a 65 anni in  riferimento  alla  media  della
popolazione residente in Italia. A decorrere dalla  data  di  cui  al
comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui  allo  stesso
comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al  comma  12-bis  sono
aggiornati  incrementando  i  requisiti  in  vigore  in  misura  pari
all'incremento della predetta speranza di vita  accertato  dall'ISTAT
in  relazione  al  triennio  di  riferimento.  In   sede   di   prima
applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i  tre
mesi e lo stesso aggiornamento  non  viene  effettuato  nel  caso  di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di  frazione  di
mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale
piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina  moltiplicando  la
parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta' anagrafica  e
di anzianita' contributiva indicati al comma 
  12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al  valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In  caso
di  frazione  di  unita',  l'aggiornamento   viene   effettuato   con
arrotondamento al  primo  decimale.  Restano  fermi  i  requisiti  di
anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa  vigente  in
via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'  la  disciplina  del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico  rispetto  alla
data di maturazione  dei  requisiti  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, come modificata ai sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo. Al fine di uniformare  la  periodicita'  temporale
dell'adeguamento dei requisiti di cui  al  presente  comma  a  quella
prevista per la procedura di cui  all'articolo  1,  comma  11,  della
citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo  1,
comma  15,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  il   secondo
adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita'  triennale  di
cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio  2019  e  a  tal  fine
l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017  il  dato
relativo alla variazione nel triennio precedente  della  speranza  di
vita all'eta' corrispondente a 65  anni  in  riferimento  alla  media
della popolazione residente in Italia. 
  12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento  indicati  ai
commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale  di  cui
al comma 12-bis, anche ai regimi  pensionistici  armonizzati  secondo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto
1995,  n.  335,  nonche'  agli   altri   regimi   e   alle   gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
i lavoratori di  cui  all'articolo  78,  comma  23,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento  dei
requisiti  anagrafici.  Resta  fermo  che  l'adeguamento  di  cui  al
presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso  per
limite di eta' per i lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per
il raggiungimento di tale limite di eta'. 
  12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale  dei  requisiti
anagrafici di cui  al  comma  12-ter  comporta,  con  riferimento  al
requisito   anagrafico   per   il    pensionamento    di    vecchiaia
originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da
superare  di  una  o  piu'  unita'  il  predetto  valore  di  65,  il
coefficiente di trasformazione di cui  al  comma  6  dell'articolo  1
della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con  effetto  dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a
tali  valori  superiori  a  65  del  predetto  requisito   anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1,  comma
15, della legge  24  dicembre  2007,  n.  247.  Resta  fermo  che  la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso
ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  anche  per  eta'
corrispondenti a valori superiori a 65  anni  e'  effettuata  con  la
predetta procedura di cui all'articolo  l,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. 
  12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. In attuazione della sentenza della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07,  all'articolo
2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio  2010,  per  le
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di  cui
al primo periodo del presente comma  e  il  requisito  anagrafico  di
sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal  1°  gennaio  2012  ai  fini  del  raggiungimento
dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente
in  materia  di  decorrenza  del  trattamento  pensionistico   e   le
disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti  che  prevedono
requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  165.  Le
lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato  entro  il
31 dicembre 2009 i requisiti di eta'  e  di  anzianita'  contributiva
previsti alla predetta  data  ai  fini  del  diritto  all'accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia  nonche'  quelle  che  abbiano
maturato entro  il  31  dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita'  contributiva  previsti  dalla  normativa   vigente   alla
predetta data, conseguono il diritto alla  prestazione  pensionistica
secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere  all'ente   di
appartenenza la certificazione di tale diritto' "; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1  confluiscono
nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,
istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  di  cui
all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  per  interventi
dedicati a politiche sociali e familiari con  particolare  attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza  di  conciliazione  tra  vita
lavorativa e  vita  familiare  delle  lavoratrici;  a  tale  fine  la
dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni  di  euro
nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011,  252  milioni
di euro nell'anno 2012, 392  milioni  di  euro  nell'anno  2013,  492
milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro  nell'anno  2015,
542 milioni di euro nell'anno 2016, 442  milioni  di  euro  nell'anno
2017, 342 milioni  di  euro  nell'anno  2018,  292  milioni  di  euro
nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020". 
  12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle  ricongiunzioni  di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.  29,
si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  commi  terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico  dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri  fissati  dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
  12-octies. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  12-septies  si
applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della
posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica   e   delle   aziende
elettriche  private  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  562.  Continuano  a  trovare  applicazione  le  previgenti
disposizioni per le domande  esercitate  dagli  interessati  in  data
anteriore al l° luglio 2010. 
  12-novies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  al  comma  12-septies  anche   nei   casi   di
trasferimento della posizione assicurativa dal  Fondo  di  previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia  al  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge
4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo
28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per  il
trasferimento d'ufficio o a domanda  si  siano  verificate  in  epoca
antecedente al l° luglio 2010. 
  12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio  1980,
n. 299, le parole: "approvati con  decreto  ministeriale  27  gennaio
1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente  adeguati
in base alla normativa vigente". 
  12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni  normative:  la
legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della  legge  22  novembre
1962, n. 1646,  l'articolo  124  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  l'articolo  21,  comma  4,  e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
  12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo  74,  comma  1,  della
legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento
relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai  fini  del
finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi
di previdenza  complementare  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013  gli
specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'  previsionali  di  base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali per il  finanziamento  degli  istituti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  13  della  legge  30  marzo   2001,   n.   152,   sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni  di  euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono  a
maggiori somme effettivamente affluite al  bilancio  dello  Stato  in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio
2011-2013, concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti
dall'aumento contributivo di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  al  fine  di  garantire  la  non
applicazione  del  predetto   aumento   contributivo   nella   misura
prevista». 
 
  All'articolo 13, al comma 6, lettera b), la parola: «aggiungere» e'
sostituita dalle seguenti: «e' aggiunto» e le parole: «n. 1338»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 1388,». 
 
  All'articolo 14: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, e' abrogato e  al  comma  296,  secondo  periodo,  dello  stesso
articolo 1  sono  soppresse  le  parole:  "e  quello  individuato,  a
decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a
qualunque titolo spettanti alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono
ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno  2011  e  a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, secondo principi che tengano conto  della  adozione  di
misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno e della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
personale  rispetto   alla   spesa   corrente   complessiva   nonche'
dell'adozione di misure  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e
dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi  invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'  comunque
emanato, entro i successivi trenta giorni,  ripartendo  la  riduzione
dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In  sede  di
attuazione dell'articolo 8 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal primo, secondo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma.  I
trasferimenti erariali, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dall'anno
2012. I trasferimenti  erariali  dovuti  ai  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di
1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno,  secondo  principi  che  tengano  conto  della
adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e  per  gli
anni successivi al 2011 entro il 30 settembre  dell'anno  precedente,
il decreto del Ministro dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo  un   criterio   proporzionale.   In   sede   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto,
settimo, ottavo e nono periodo del presente comma»; 
  al comma 3, al terzo periodo, dopo le  parole:  «termine  stabilito
per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»; 
  al comma 4, al primo periodo, dopo le  parole:  «termine  stabilito
per la» sono inserite le seguenti: «trasmissione della»; 
  al comma 7, le parole: «dal seguente: "1. Ai fini» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai seguenti: "557. Ai fini"»;  le  parole:  «2.  Ai
fini dell'applicazione della presente norma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «557-bis. Ai fini dell'applicazione del  comma  557»  e  la
parola: «continuata» e' sostituita dalla seguente:  «coordinata»;  le
parole: «3. In caso di mancato rispetto della  presente  norma»  sono
sostituite dalle seguenti: «557-ter. In caso di mancato rispetto  del
comma 557»; 
  dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Per l'attuazione del piano di  rientro  dall'indebitamento
pregresso, previsto dall'articolo  78  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis,  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
marzo 2010, n.  42,  il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  5  dicembre
2008 per i finanziamenti occorrenti  per  la  relativa  copertura  di
spesa. La stipula e' effettuata, previa approvazione con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  apposito   piano   di
estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo  periodo
del comma 14, nonche' d'intesa con  il  comune  di  Roma  per  quanto
attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo  periodo  del  comma
14. Si applica l'articolo 4, commi 177  e  177-bis,  della  legge  24
dicembre  2003,  n.  350.  Il   Commissario   straordinario   procede
all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  al comma 14, al secondo  periodo,  le  parole:  «su  richiesta  del
Commissario preposto alla gestione commissariale  e  del  Sindaco  di
Roma,» sono soppresse; 
  dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
  «14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni  per  i
quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
utilizzo del fondo. Al relativo  onere  si  provvede  sulle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38. 
  14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo a ciascun  esercizio  finanziario  del
triennio 2010-2012 gli  investimenti  in  conto  capitale  deliberati
entro il 31  dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 15 settembre, si provvede  alla  ripartizione  del  predetto
importo sulla base di criteri che tengano conto della  popolazione  e
della spesa per investimenti sostenuta da  ciascun  ente  locale.  E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno  2010,
quale contributo ai comuni di cui  al  presente  comma  in  stato  di
dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati
dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto
del  Presidente   della   Repubblica   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli  254  e
255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. La ripartizione del contributo e'  effettuata  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  settembre  2010,  in
misura proporzionale agli stessi debiti. 
  14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14,  lettera
a),   e'   istituita   dal   Commissario   preposto   alla   gestione
commissariale,  previa  delibera  della  giunta  comunale  di   Roma.
L'incremento dell'addizionale comunale di cui al  comma  14,  lettera
b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla  giunta
comunale. Qualora il comune, successivamente  al  31  dicembre  2011,
intenda  ridurre   l'entita'   delle   addizionali,   adotta   misure
compensative  la  cui  equivalenza  finanziaria  e'  verificata   dal
Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso  il  comune  di
Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine,
nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14,  secondo  periodo,
siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte
mancante e' vincolata una  corrispondente  quota  delle  entrate  del
bilancio comunale per essere versata all'entrata del  bilancio  dello
Stato»; 
  al comma 15, le parole: «, disciplinate  con  appositi  regolamenti
comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446,» sono soppresse; le parole:  «segregate  in
un  apposito  fondo  per  essere  destinate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato. E' istituito
un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2011, destinato»; dopo le parole:  «o  cautelari»
sono inserite le seguenti: «o di dissesto»; e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.»; 
  dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: 
  «15-bis. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  corrisponde
direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui  fondi
di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze. 
  15-ter.  Il  Commissario  straordinario  trasmette  annualmente  al
Governo la rendicontazione della gestione del piano»; 
  al comma 16, nell'alinea, le parole: «n. 42,  per  garantire»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 42, il comune di Roma concorda con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno, le modalita' e  l'entita'  del  proprio  concorso  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine,  entro
il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette  la  proposta  di
accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando,  tra
l'altro,  l'equilibrio  della  gestione  ordinaria.   L'entita'   del
concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali.  In  caso  di  mancato  accordo  si  applicano  le
disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per  gli
enti locali. Per garantire» e  la  lettera  f)  e'  sostituita  dalle
seguenti: 
  «f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per  cento
del maggior valore immobiliare conseguibile, a  fronte  di  rilevanti
valorizzazioni  immobiliari  generate  dallo  strumento   urbanistico
generale, in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla  disciplina
previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,  di  tutela
ambientale,  edilizia  e  sociale.  Detto  contributo   deve   essere
destinato alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
generale ricadenti nell'ambito  di  intervento  cui  accede,  e  puo'
essere in parte volto  anche  a  finanziare  la  spesa  corrente,  da
destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere  di  interesse
generale,  nonche'  alle  attivita'  urbanistiche  e   servizio   del
territorio.  Sono  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  gli   impegni   di
corresponsione di contributo straordinario gia' assunti  dal  privato
operatore in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente; 
  f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo
tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato
sino al 50 per cento»; 
  al comma 20, il secondo periodo e' soppresso; 
  al  comma  22,  le  parole:  «di  rientro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di stabilizzazione finanziaria» ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo:  «Tra  gli  interventi  indicati  nel  piano  la
regione   Campania   puo'   includere   l'eventuale   acquisto    del
termovalorizzatore  di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,   previa
delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo  per
le aree sottoutilizzate»; 
  dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti: 
  «24-bis. I limiti previsti ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  28,
possono essere superati limitatamente in ragione  della  proroga  dei
rapporti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  dalle  regioni  a
statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle
predette regioni,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Restano fermi, in  ogni  caso,  i  vincoli  e  gli
obiettivi previsti  ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  predette
amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali
consentiti   ai   sensi   della    normativa    vigente,    attingono
prioritariamente ai  lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  salva
motivata indicazione concernente gli specifici profili  professionali
richiesti. 
  24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma  9  non  si
applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis»; 
  al comma 28, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «fino  a  5.000
abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi le  isole  monocomune
ed il comune di Campione d'Italia»; 
  al comma 30, al primo periodo, le parole: «per lo svolgimento» sono
sostituite dalle seguenti: «e omogenea per  area  geografica  per  lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni
con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,»; 
  al comma 31, le parole:  «il  completamento  dell'attuazione  delle
disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «comunque   il   completamento   dell'attuazione    delle
disposizioni di cui ai commi da 26 a 30»; 
  al comma 32, al secondo e al  terzo  periodo,  le  parole:  «il  31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre  2011»
ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  decreto  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  attuative   del
presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione  dal  relativo
ambito di applicazione»; 
  dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti: 
  «33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Per gli enti per i quali negli anni  2007-2009,  anche  per
frazione di anno, l'organo  consiliare  era  stato  commissariato  ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini  del  patto  di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di  cui  al  comma  3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento
le  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  precedente  a
quello  di  assoggettamento  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno."; 
  b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "7-sexies. Nel saldo  finanziario  di  cui  al  comma  5  non  sono
considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai  commi
704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ne'
le  relative  spese  in  conto   capitale   sostenute   dai   comuni.
L'esclusione delle spese opera anche  se  effettuate  in  piu'  anni,
purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse". 
  33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza  pubblica
derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede: 
  a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni
di euro per il comma 33-bis, lettere  a)  e  b),  mediante  riduzione
della percentuale di cui al comma  11  da  0,78  a  0,75  per  cento,
relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto  a  2
milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e  ultimo  periodo  del
comma 14-ter, relativamente al saldo netto  da  finanziare,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,  lettere  a)  e
b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5  milioni
di euro per il comma 14-ter per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012
mediante corrispondente rideterminazione degli  obiettivi  finanziari
previsti ai sensi del comma 1,  lettera  d),  che  a  tal  fine  sono
conseguentemente  adeguati  con  la  deliberazione  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  prevista  ai  sensi  del  comma  2,
ottavo periodo, e  recepiti  con  il  decreto  annuale  del  Ministro
dell'interno ivi previsto. 
  33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009,  previsto  dall'articolo
2-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
per la trasmissione al Ministero  dell'interno  delle  dichiarazioni,
gia' presentate, attestanti il minor  gettito  dell'imposta  comunale
sugli immobili derivante da fabbricati del  gruppo  catastale  D  per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'  differito  al  30  ottobre
2010». 
 
  All'articolo 15, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «6. Per i comuni e i  consorzi  dei  bacini  imbriferi  montani,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi  di  calcolo  dei  sovracanoni
previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre  1980,  n.  925,
per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di   acqua   per   uso
idroelettrico, sono fissate rispettivamente  in  28,00  euro  e  7,00
euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento  biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925  del  1980  alle
date dalla stessa previste. 
  6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, le  parole:  ",  e  fino  alla  concorrenza  di  esso,"  sono
soppresse. 
  6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le  parole:  "avendo  particolare  riguardo  ad
un'offerta di  miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o  della
potenza installata" sono aggiunte le  seguenti:  "nonche'  di  idonee
misure di compensazione territoriale"; 
  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine   per
l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli  operatori
economici per gli investimenti effettuati ai sensi  dell'articolo  1,
comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  concessioni  di
cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni"; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il Ministero dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  determina,  con  proprio
provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, i  requisiti  organizzativi  e
finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la  procedura
di gara in conformita' a quanto previsto al comma  1,  tenendo  conto
dell'interesse  strategico  degli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili  e  del  contributo  degli  impianti  idroelettrici  alla
copertura della domanda e dei picchi di consumo."; 
  d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. In attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  44,  secondo
comma,  della  Costituzione,  e   allo   scopo   di   consentire   la
sperimentazione di  forme  di  compartecipazione  territoriale  nella
gestione, le  concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7  del  presente
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti  in  tutto  o  in
parte nei territori delle province individuate mediante i criteri  di
cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
le  quali  siano   conferite   dai   titolari,   anteriormente   alla
pubblicazione del relativo bando di indizione della gara  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, a societa' per azioni  a  composizione
mista pubblico-privata partecipate nella  misura  complessiva  minima
del 30 per cento e massima del 40  per  cento  del  capitale  sociale
dalle  province  individuate  nel  presente  comma  e/o  da  societa'
controllate  dalle  medesime,  fermo  in  tal   caso   l'obbligo   di
individuare gli eventuali soci delle societa' a controllo provinciale
mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni  immutate
per  un  periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal   termine   della
concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di  cui
al comma l-bis.  La  partecipazione  delle  predette  province  nelle
societa' a composizione mista previste dal presente  comma  non  puo'
comportare maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
  e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  "8-bis. Qualora alla data di scadenza di una  concessione  non  sia
ancora  concluso  il  procedimento  per  l'individuazione  del  nuovo
concessionario, il concessionario  uscente  proseguira'  la  gestione
della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario  della  gara,
alle stesse condizioni stabilite dalle normative e  dal  disciplinare
di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale  periodo  si  rendano
necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione,  si  applica
il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775."; 
  f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  "10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso  idroelettrico
ed  i  relativi  impianti,  che  sono  disciplinati  da   convenzioni
internazionali, rimangono soggetti esclusivamente  alla  legislazione
dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni  eventuale  accordo
internazionale  integrativo  o  modificativo  del  regime   di   tali
concessioni". 
  6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter  del  presente
articolo si  applicano  fino  all'adozione  di  diverse  disposizioni
legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza. 
  6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo  Stato,  versate
dai   concessionari   delle   grandi   derivazioni    idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale  n.  1  del
14-18 gennaio 2008,  sono  definitivamente  trattenute  dagli  stessi
comuni e dallo Stato. 
  6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
il comma 289, e' inserito il seguente: 
  "289-bis. Fino al 31 marzo 2017,  l'ANAS  Spa  continua  ad  essere
titolare delle  funzioni  e  dei  poteri  di  soggetto  concedente  e
aggiudicatore,  relativamente  all'infrastruttura   autostradale   in
concessione  ad  Autovie  Venete   Spa   (A4   Venezia-Trieste,   A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano   e   il    raccordo    autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni
e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto
pubblico che subentra in tutti i diritti attivi  e  passivi  inerenti
alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente  e  aggiudicatore  e
che viene appositamente costituito in forma societaria e  partecipato
dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia  Giulia
o da soggetti da esse interamente partecipati"». 
 
  All'articolo 16, al comma 3, le parole: «della presente  normativa»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo». 
 
  All'articolo 18: 
  al comma 2, nelle lettere a)  e  b),  le  parole:  «della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente»; 
  al comma 5, nella lettera b), le parole:  «entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in  vigore
della presente disposizione». 
 
  All'articolo 19: 
  al comma 1, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 300» sono  inserite
le seguenti: «, attivando le idonee forme  di  collaborazione  con  i
comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto»; 
  al comma 2, le parole: «In fase di  prima  applicazione  l'accesso»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «L'accesso  gratuito»  e  dopo  le
parole:  «tecnico-giuridiche  emanate»  sono  inserite  le  seguenti:
«entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1»; 
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare  comunque  ai
comuni la piena accessibilita' ed interoperabilita' applicativa delle
banche dati con  l'Agenzia  del  territorio,  relativamente  ai  dati
catastali,  anche  al  fine  di  contribuire  al   miglioramento   ed
aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le specifiche tecniche
e le modalita' operative stabilite con i medesimi decreti»; 
  al comma 4, sono premesse le seguenti parole: «Fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, e successive modificazioni,» e dopo le  parole:  «e'  garantita»
sono inserite le seguenti: «, a titolo gratuito,»; 
  al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nella fase di  prima
attuazione, al fine di accelerare  il  processo  di  aggiornamento  e
allineamento delle banche dati  catastali,»,  le  parole:  «in  forma
partecipata» sono soppresse e le parole:  «emanate  con  decreto  del
Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  previa  intesa  con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  in   attuazione   dei   principi   di   flessibilita',
gradualita', adeguatezza, stabilito con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e previa intesa presso la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto»; 
  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  Per  assicurare  l'unitarieta'  del  sistema   informativo
catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilita' ed
interoperabilita' applicativa delle banche dati, i comuni  utilizzano
le applicazioni informatiche e i  sistemi  di  interscambio  messi  a
disposizione  dall'Agenzia  del  territorio,   anche   al   fine   di
contribuire  al  miglioramento  dei  dati   catastali,   secondo   le
specifiche tecniche ed operative formalizzate  con  apposito  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico
di indirizzo sulle modalita' di attuazione e la qualita' dei  servizi
assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento
delle funzioni di  cui  al  presente  articolo.  L'organo  paritetico
riferisce con cadenza semestrale al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  che  puo'  propone  al  Consiglio  dei  Ministri   modifiche
normative e di sviluppo del processo di decentramento.»; 
  al comma 6, nella lettera d), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole:  «sulla  base  di  regole  tecniche  uniformi  stabilite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa  con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  al comma 9, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Restano
salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le attivita' da svolgere in surroga
da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati  rurali  per  i
quali siano venuti meno  i  requisiti  per  il  riconoscimento  della
ruralita' ai fini fiscali,  individuati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  nonche'  quelle
di accertamento relative agli  immobili  iscritti  in  catasto,  come
fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di  definizione
che  siano  divenuti  abitabili  o   servibili   all'uso   cui   sono
destinati.»; 
  al comma  10,  dopo  le  parole:  «procede  all'attribuzione»  sono
inserite le seguenti: «,  con  oneri  a  carico  dell'interessato  da
determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,»; 
  al comma 12, l'ultimo periodo e' sostituto dai  seguenti:  «Restano
salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre  2004,  n.  311.  Restano  altresi'  fermi  i  poteri  di
controllo   dei   comuni   in    materia    urbanistico-edilizia    e
l'applicabilita' delle relative sanzioni.»; 
  al comma 14, capoverso 1-bis, dopo le parole: «gia' esistenti» sono
inserite  le  seguenti:  «,  ad  esclusione  dei  diritti  reali   di
garanzia,» e dopo le parole «dei dati catastali e delle  planimetrie»
sono inserite le seguenti: «, sulla base delle  disposizioni  vigenti
in  materia  catastale.  La  predetta   dichiarazione   puo'   essere
sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale»; 
  al comma 16, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel
rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori
in cui vige il regime tavolare le regioni a  statuto  speciale  e  le
province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di  quanto
dallo  stesso  previsto  al  fine   di   assicurare   il   necessario
coordinamento con l'ordinamento tavolare»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «16-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  al
comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  anche  per
quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla  legge  24
dicembre 1993, n. 560"». 
 
  All'articolo 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis.  E'  esclusa   l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto,  commesse  nel  periodo  dal  31
maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di  importo
introdotte dal comma 1 del presente articolo». 
 
  All'articolo 24, al comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso
periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo  oneroso  di  importo
almeno pari alle perdite fiscali stesse». 
 
  All'articolo 25, al comma 1, secondo periodo, le parole: «9  luglio
2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 luglio 1997». 
 
  All'articolo 26, al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «del
decreto-legge»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «del   presente
decreto». 
 
  All'articolo 29, al comma 1: 
  nella lettera a), primo periodo, le parole: «gli importi stabiliti»
sono sostituite dalle seguenti: «degli importi stabiliti»; 
  nella  lettera  b),  le  parole:  «all'atto  della  notifica»  sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla notifica». 
 
  All'articolo 30: 
  al comma 2, al primo periodo, le parole: «e sanzioni l'agente» sono
sostituite dalle seguenti: «, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente»; al secondo periodo, le parole: «,  per  i
crediti accertati dagli  uffici,»  sono  soppresse,  le  parole:  «90
giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sessanta  giorni»  e  le
parole: «ad esecuzione forzata» sono sostituite dalle  seguenti:  «ad
espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita'  che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo»; 
  il comma 3 e' soppresso; 
  al comma 5, le parole: «ai commi  2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 2» e le parole:  «le  modalita'  stabilite»  sono
sostituite dalle seguenti: «le modalita' e i termini stabiliti»; 
  i commi 7, 8, 9, 11 e 12 sono soppressi; 
  al comma 13, le parole: «ai commi 2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 2». 
  al comma 14, le  parole:  «della  procedura  di  riscossione»  sono
soppresse, dopo le parole: «al ruolo» sono inserite le  seguenti:  «,
alle somme iscritte a ruolo e alla  cartella  di  pagamento»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle medesime somme affidate
per il recupero agli agenti della riscossione»; 
 
  All'articolo 31: 
  al comma 1, le parole: «pari al cinquanta  per  cento  dell'importo
indebitamente compensato» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per
cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine  di  pagamento
fino  a  concorrenza  dell'ammontare  indebitamente  compensato.   La
sanzione  non  puo'  essere  applicata  fino  al   momento   in   cui
sull'iscrizione   a   ruolo   penda   contestazione   giudiziale    o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50  per  cento
di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui  al  periodo
precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo  alla  data
della definizione della contestazione.»; 
  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente: 
  "Art. 28-quater. (Compensazioni  di  crediti  con  somme  dovute  a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i
crediti non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del  Servizio
sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture  e   appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore  acquisisce  la  certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,  delle
somme dovute a seguito  dell'iscrizione  a  ruolo.  L'estinzione  del
debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla  verifica  dell'esistenza  e
validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente  locale  o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non  versi  all'agente  della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a  carico  del  creditore,  alla
riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale  o
dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente  articolo  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il  rispetto
degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica".  Per  i  crediti
maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo. 
  1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con
le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole:  "le  regioni  e
gli enti locali" sono sostituite con le seguenti:  "le  regioni,  gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in  particolare,
le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui  al
comma 1-bis e al presente comma riguardante  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica; le modalita' di certificazione sono stabilite dalle
singole regioni d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il  predetto
decreto». 
 
  All'articolo 32: 
  al comma 4, al primo periodo, le parole: «della  media  dei  valori
netti del fondo  risultanti  dai  prospetti  semestrali  redatti  nei
periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle  seguenti:
«del valore netto del fondo risultante dal prospetto  redatto  al  31
dicembre 2009»; 
  al comma 5,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per  cento.  L'imposta  e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione»; 
  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Non si applica  la  ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni,  fino  a   concorrenza   dell'ammontare   assoggettato
all'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi  4  e  5.  Il  costo  di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. 
  5-ter. Gli atti di liquidazione  del  patrimonio  immobiliare  sono
soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale. 
  5-quater. Alle  cessioni  di  immobili  effettuate  nella  fase  di
liquidazione di cui al comma  5  si  applica  l'articolo  17,  quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al  periodo  precedente
e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte  del  Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Ai  conferimenti  in
societa'  di  pluralita'  di  immobili,  effettuati  nella  fase   di
liquidazione di cui al comma 5, si applica l'articolo 2, terzo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano  compresi,  agli
effetti delle imposte di registro, ipotecaria e  catastale,  fra  gli
atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3),  della
tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10,  comma  2,
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,  e
nell'articolo  4  della  tariffa   allegata   al   medesimo   decreto
legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate
nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai  fini
dell'articolo 19-bis, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  operazioni  che  non  formano
oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo»; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, e' sostituito dai seguenti: 
  "3. La ritenuta non si applica  sui  proventi  percepiti  da  fondi
pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di  cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  su
quelli percepiti da enti od organismi  internazionali  costituiti  in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e  da  banche
centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali  dello
Stato. 
  3-bis. Per i proventi di  cui  al  comma  1  spettanti  a  soggetti
residenti in Stati con  i  quali  siano  in  vigore  convenzioni  per
evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini  dell'applicazione
della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione,  i  sostituti
d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono: 
  a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente   effettivo
beneficiario   dei   proventi,   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo,  la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni  alle  quali  e'  subordinata  l'applicazione  del  regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari  a  determinare  la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
  b) un'attestazione dell'autorita' fiscale  competente  dello  Stato
ove l'effettivo beneficiario dei  proventi  ha  la  residenza,  dalla
quale risulti la  residenza  nello  Stato  medesimo  ai  sensi  della
convenzione.  L'attestazione  produce  effetti  fino  al   31   marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione"»; 
  dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis Le disposizioni di cui  al  comma  7  hanno  effetto  per  i
proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi
che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i  proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
7 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  nel  testo  in
vigore alla predetta data». 
 
  All'articolo 35: 
  al comma 1, capoverso «Art. 40-bis», al comma 5,  le  parole:  «del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni» sono soppresse; 
  al comma 2, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  «Nel  titolo  I,
capo II, del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  dopo
l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:». 
 
  All'articolo 36, al comma 1, lettera  c),  capoverso  1-ter,  primo
periodo, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti:  «comma
7-ter». 
 
  All'articolo 37, al comma 1, secondo periodo, le parole:  «societa'
fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione,  del
nominativo degli amministratori e del possesso» sono sostituite dalle
seguenti:  «societa'  fiduciarie  nonche'  alla  identificazione  del
sistema di amministrazione e del nominativo  degli  amministratori  e
del possesso». 
 
  All'articolo 38: 
  il comma 9 e' soppresso; 
  dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
  «13-bis. Nell'articolo  111  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie  relative
al ramo vita concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi  e  degli
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  i  proventi,  anche  se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi
di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e  delle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in  misura  non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento". 
  13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 13-bis del  presente  articolo,  hanno  effetto,  nella  misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento  del  secondo  acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  A  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno
essere riconsiderate le percentuali di  cui  al  citato  comma  1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario   2010   possono   altresi'
beneficiare del riparto della quota del cinque per mille  i  soggetti
gia' inclusi nel  corrispondente  elenco  degli  enti  della  ricerca
scientifica  e  dell'Universita',   predisposto   per   le   medesime
finalita',   per   l'esercizio   finanziario   2009.   Il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   procede   ad
effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi  ad  accertare  che  gli  enti  inclusi  nell'elenco  del   2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno  diritto  al
beneficio. 
  13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
societa' a prevalente partecipazione pubblica." 
  13-septies. All'articolo 2, comma l,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696,
dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: 
  "tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei  punti
di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso
il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite  gli
addetti al recapito"». 
 
  All'articolo 39: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei confronti delle persone  fisiche  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa  o  di  lavoro
autonomo, nonche' nei confronti dei soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il  termine
di scadenza della sospensione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti
tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20 dicembre 2010. Non si  fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Le disposizioni di  cui  al
presente comma non  si  applicano,  comunque,  alle  banche  ed  alle
imprese di assicurazione»; 
  dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma  1
e dei contributi e dei  premi  di  cui  al  comma  3  avviene,  senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
mese  di  gennaio  2011.  Gli  adempimenti  tributari,  diversi   dai
versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione  sono
effettuati entro lo stesso mese di  gennaio  2011  con  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati  dal  6
aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta
dall'articolo 1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri  30  dicembre  2009,  n.  3837,
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di  pari  importo  a
decorrere dal  mese  di  gennaio  2011.  Gli  adempimenti  tributari,
diversi dai versamenti,  non  eseguiti  per  effetto  della  predetta
sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011  con
le modalita' stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria  contro
gli infortuni e le malattie professionali non versati  dal  6  aprile
2009 al  30  giugno  2010  per  effetto  della  sospensione  prevista
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n.  3837,
avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di  pari  importo  a
decorrere dal mese di gennaio 2011. 
  3-quinquies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3-bis,  3-ter   e
3-quater, valutati in  617  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e
2, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  affluite  alla
contabilita' speciale prevista dall'articolo  13-bis,  comma  8,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
  dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di  euro"
fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  una
dotazione di 90 milioni di euro  che  costituisce  tetto  massimo  di
spesa". 
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma
1-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato  ai
sensi del comma 4-bis del presente  articolo,  si  provvede,  per  45
milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma
1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli
utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, per  gli  anni  2011  e  2012  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dai  commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto. 
  4-quater. All'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nel caso in cui al termine di  scadenza  il  programma  non
risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle  conseguenze
negative di ordine  economico  e  produttivo  generate  dagli  eventi
sismici del 2009 nella regione  Abruzzo,  nonche'  delle  conseguenti
difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali,  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  istanza  del   Commissario
straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre nel
limite massimo di 1 milione di  euro  per  il  2010  la  proroga  del
termine di esecuzione del programma  per  i  gruppi  industriali  con
imprese ed unita' locali nella regione Abruzzo, fino al  31  dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di  spesa".  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per  l'anno
2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater  dell'articolo
38». 
 
  Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: 
  «Art. 40-bis. - (Quote latte) - 1. Al fine di far fronte alla grave
crisi in cui, principalmente a  seguito  della  negativa  congiuntura
internazionale e  degli  accertamenti  in  corso,  versa  il  settore
lattiero-caseario e favorire il ripristino della situazione economica
sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi
con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di
cui  al  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  30  maggio  2003,   n.   119,   ed   al
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato fino  al  31  dicembre
2010. 
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di  euro
per l'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo  di  riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa  delle   leggi
permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  come  determinato  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
  All'articolo 41: 
  al comma 1, dopo  le  parole:  «collaboratori,»  sono  inserite  le
seguenti:  «per  un  periodo  di  tre  anni,»  e  dopo   la   parola:
«tributaria» e' inserita la seguente: «statale»; 
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le attivita' economiche  di  cui  al  comma  I  non  devono
risultare gia' avviate in Italia  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel
territorio dello Stato». 
 
  All'articolo 42: 
  il comma 1 e' soppresso; 
  nel comma 2, le parole: «ai sensi  del  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dei commi successivi»; 
  dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis.  Il  comma  4-ter  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  "4-ter. Con il contratto di rete piu'  imprenditori  perseguono  lo
scopo di accrescere, individualmente e  collettivamente,  la  propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a  tal
fine si obbligano, sulla base di  un  programma  comune  di  rete,  a
collaborare  in  forme   e   in   ambiti   predeterminati   attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi  informazioni
o  prestazioni  di  natura  industriale,   commerciale,   tecnica   o
tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune  e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in  nome  e  per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o
per scrittura privata autenticata e deve indicare: 
  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante  per  originaria  sottoscrizione  del  contratto  o  per
adesione successiva; 
  b) l'indicazione degli obiettivi strategici  di  innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
  c)  la  definizione  di  un  programma  di   rete,   che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante, le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito  ai  sensi
della presente  lettera  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; 
  d) la durata del contratto,  le  modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
  e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,  la
ragione  o  la  denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti  a  tale  soggetto  come  mandatario  comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del  contratto.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
contratto,   l'organo   comune   agisce   in   rappresentanza   degli
imprenditori, anche individuali,  partecipanti  al  contratto,  nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia
per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di
innovazione previsti dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione  di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; 
  f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei  partecipanti  su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e'
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti  a
tale organo, nonche', se il contratto prevede  la  modificabilita'  a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle  modalita'
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo". 
  2-ter. Il comma  4-quater  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  "4-quater. Il contratto di rete  e'  soggetto  a  iscrizione  nella
sezione del registro delle imprese presso  cui  e'  iscritto  ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  a  carico  di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari". 
  2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2012,
una quota degli utili  dell'esercizio  destinati  dalle  imprese  che
sottoscrivono  o  aderiscono  a  un  contratto  di  rete   ai   sensi
dell'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio  destinato  all'affare  per  realizzare  entro
l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune
di  rete,  preventivamente  asseverato   da   organismi   espressione
dell'associazionismo imprenditoriale muniti  dei  requisiti  previsti
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  ovvero,  in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati  con  il  medesimo
decreto,  se  accantonati  ad  apposita  riserva,   concorrono   alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio  ovvero  in
cui viene meno l'adesione al contratto di  rete.  L'asseverazione  e'
rilasciata previo riscontro  della  sussistenza  nel  caso  specifico
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi  requisiti
di partecipazione in capo alle imprese  che  lo  hanno  sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al  titolo  IV
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, vigila  sui  contratti  di  rete  e  sulla  realizzazione  degli
investimenti che hanno dato  accesso  all'agevolazione,  revocando  i
benefici  indebitamente  fruiti.  L'importo  che  non  concorre  alla
formazione del reddito d'impresa  non  puo',  comunque,  superare  il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al  fondo  patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare  trovano  espressione  in
bilancio  in  una  corrispondente  riserva,   di   cui   viene   data
informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 
  2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma  2-quater  puo'  essere
fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2011
e di 14 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il periodo di imposta relativo  all'esercizio  cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o  al
patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo  come  imposta
del periodo precedente quella che si  sarebbe  applicata  in  assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante  dal
presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante  utilizzo  di  quota  delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a  14
milioni di euro per l'anno 2013  mediante  utilizzo  di  quota  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti,
e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-sexies.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di  cui
al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 
  2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater  e'  subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea». 
 
  All'articolo 43: 
  al comma 2, nella lettera a), dopo le parole: «per quelli di natura
tributaria», ove ricorrono, sono inserite le seguenti: «, di pubblica
sicurezza e di incolumita' pubblica» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente  comma  non  si
applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita'
pubblica»; 
  al comma 2, nella lettera b),  le  parole:  «,  nonche'  in  quella
dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13
maggio 2010» sono soppresse. 
 
  All'articolo 44, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua  straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua"». 
 
  L'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 45. - (Disposizioni in materia  di  certificati  verdi  e  di
convenzioni CIP6/92). - 1. Le  risorse  derivanti  dalle  risoluzioni
anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle  fonti  assimilate
alle fonti rinnovabili,  disposte  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20,  della  legge
23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli  oneri  che  si
realizzerebbero  nei  casi  in  cui  non  si  risolvano  le  medesime
convenzioni  e  quelli  da  liquidare  ai  produttori  aderenti  alla
risoluzione, sono  versate  all'entrata  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  finalizzato  ad
interventi  nel  settore  della  ricerca   e   dell'universita'.   La
ripartizione delle  risorse  a  favore  dei  predetti  interventi  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  all'esito  dell'approvazione  della  riforma  organica   del
settore  universitario,  escludendo   la   destinazione   per   spese
continuative  di  personale  ed  assicurando  comunque  l'assenza  di
effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  criteri  e  modalita'   per   la
quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1. 
  3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  dopo  il
comma 149 e' inserito il seguente: 
  "149-bis. Al fine  di  contenere  gli  oneri  generali  di  sistema
gravanti  sulla  spesa  energetica  di  famiglie  ed  imprese  e   di
promuovere le fonti rinnovabili che  maggiormente  contribuiscono  al
raggiungimento   degli   obiettivi   europei,    coerentemente    con
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  23  aprile  2009,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  da
emanare  entro  il  31  dicembre  2010,  si  assicura  che  l'importo
complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE,  dei  certificati
verdi di cui al comma 149, a  decorrere  dalle  competenze  dell'anno
2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo  alle
competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno 1'80  per  cento  di
tale riduzione derivi dal contenimento della quantita' di certificati
verdi in eccesso"». 
 
  All'articolo 46, al comma 1, primo periodo, le  parole:  «non  sono
stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non sono scaduti i termini  di  presentazione  delle
offerte o delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per
l'affidamento dei lavori». 
 
  All'articolo 47: 
  al comma 1, nella lettera b), dopo le  parole:  «La  societa'  ANAS
S.p.A.» sono inserite le seguenti: «, salva la preventiva verifica da
parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni  diverse
da quelle previste nel  presente  comma  che  assicurino  i  medesimi
introiti  per  il  bilancio  dello  Stato  e  che   garantiscano   il
finanziamento incrociato per il tunnel di  base  del  Brennero  e  le
relative tratte di accesso nonche'  la  realizzazione  da  parte  del
concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio
di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,»; le  parole:
«30 settembre 2010» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2010»; dopo le parole: «del bando di gara» sono inserite le seguenti:
«e del relativo capitolato o disciplinare»; dopo  le  parole:  «quota
minima di proventi» sono inserite le seguenti: «annuale, comunque non
inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi  precedenti,»;
dopo le parole: «della legge 27 dicembre 1997, n. 449,» sono inserite
le seguenti:  «nonche'  l'indicazione  delle  opere  infrastrutturali
complementari,  anche  urbane  o  consistenti  in  gallerie,  la  cui
realizzazione, anche mediante il ricorso alla  finanza  di  progetto,
deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario»; 
  dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge l°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel primo  periodo,  le  parole:  "di  rilevanza  nazionale  con
traffico  superiore  a  dieci  milioni  di  passeggeri  annui"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nazionali  e  comunque  con   traffico
superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche'  quelli  aventi
strutture con sedimi in regioni diverse"; 
  b) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del  Presidente  del
Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti:  ",  da  adottare
entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma". 
  3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: "all'esterno del territorio dell'Unione
europea" sono inserite le seguenti: "con riguardo  anche  ai  sistemi
aeroportuali unitariamente considerati"». 
 
  All'articolo 48: 
  al comma 1,  capoverso  «Art.  182-quater»,  al  secondo  comma  le
parole: «altresi'  prededucibili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«parificati ai prededucibili» e le  parole:  «purche'  il  concordato
preventivo  o  l'accordo  siano  omologati»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «purche' la prededuzione  sia  espressamente  disposta  nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di  ammissione
al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato»; 
  al comma 1,  capoverso  «Art.  182-quater»,  al  quarto  comma,  le
parole: «purche' il concordato preventivo o l'accordo sia  omologato»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «purche'  cio'  sia  espressamente
disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie  la  domanda
di  ammissione  al  concordato  preventivo   ovvero   l'accordo   sia
omologato»; 
  al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: «di  cui  al  presente
articolo, depositando presso il tribunale» sono inserite le seguenti:
«competente  ai  sensi  dell'articolo  9»;  le  parole:   «circa   la
sussistenza delle condizioni per»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«circa la idoneita'  della  proposta,  se  accettata,  ad»;  dopo  le
parole: «pubblicata nel registro  delle  imprese»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e produce l'effetto del divieto di inizio  o  prosecuzione
delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di  acquisire
titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione»; 
  al  comma  2,  secondo  capoverso,  dopo  le  parole:  «iniziare  o
proseguire  le  azioni  cautelari  o  esecutive»  sono  inserite   le
seguenti: «e di acquisire titoli di prelazione se non concordati»; 
  dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "Art. 217-bis. - (Esenzioni dai  reati  di  bancarotta).  -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 216,  terzo  comma,  e  217  non  si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160  o  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)"». 
 
  Dopo l'articolo 48, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 48-bis. - (Assunzione di magistrati). - 1. Il Ministero della
giustizia, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  dalla
normativa  vigente  per  l'anno  2010,  e'  autorizzato  ad  assumere
magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l'anno  2010,  di
16 milioni di euro per l'anno 2011,  di  19,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 19,5 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2013.
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al
presente comma si provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di
cui al comma 2. 
  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
  a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
  b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a
euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche'  per
i processi speciali di cui al libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del
codice di procedura civile; 
  c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e  fino
a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore  indeterminabile
di competenza esclusiva del giudice di pace; 
  d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino
a euro 52.000 e per i processi  civili  e  amministrativi  di  valore
indeterminabile; 
  e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino
a euro 260.000; 
  f) euro 880 per i processi di valore superiore  a  euro  260.000  e
fino a euro 520.000; 
  g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'
pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo  stesso  importo
e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 132". 
  Art. 48-ter. - (Disposizione in materia di contenzioso  tributario)
- 1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
alla  lettera  b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
"L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di  attestazione
degli  uffici   dell'amministrazione   finanziaria   comprovanti   la
regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di quanto  dovuto
ai sensi del presente decreto"». 
 
  All'articolo 49: 
  al comma 2,  nella  lettera  a),  dopo  la  parola:  «Comuni»  sono
inserite le seguenti: «, o altre autorita' competenti»; 
  al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando  quanto
disposto dal comma 4-bis"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per assicurare il  rispetto  dei  tempi,  l'amministrazione
competente al rilascio dei provvedimenti in materia  ambientale  puo'
far eseguire anche da altri organi  dell'amministrazione  pubblica  o
enti  pubblici  dotati  di   qualificazione   e   capacita'   tecnica
equipollenti, ovvero da  istituti  universitari  tutte  le  attivita'
tecnico-istruttorie non  ancora  eseguite.  In  tal  caso  gli  oneri
economici diretti o indiretti  sono  posti  a  esclusivo  carico  del
soggetto committente il progetto, secondo le  tabelle  approvate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze"»; 
  al  comma  2,  nella  lettera  e),  dopo   le   parole:   «pubblica
incolumita'»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   alla    tutela
paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS
e AIA, » la parola: «paesaggistico-territoriale, » e' soppressa; 
  dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. L'articolo 19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) -
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il  cui  rilascio  dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non  sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli  atti  stessi,  e'
sostituito  da  una  segnalazione  dell'interessato,  con   la   sola
esclusione  dei  casi   in   cui   sussistano   vincoli   ambientali,
paesaggistici   o   culturali   e   degli   atti   rilasciati   dalle
amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco,  nonche'  di  quelli  imposti
dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata  dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i  fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nonche'  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in  cui  la  legge  prevede
l'acquisizione  di  pareri  di  organi  o   enti   appositi,   ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono  comunque  sostituiti
dalle   auto-certificazioni,   attestazioni   e    asseverazioni    o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3,  all'amministrazione   e'   consentito
intervenire solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per  il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute,  per
la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo  motivato
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali  interessi
mediante conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla  normativa
vigente. 
  5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche  a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese  quelle  regolate  dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa  all'applicazione
del presente articolo e' devoluta alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice  amministrativo.   Il   relativo   ricorso   giurisdizionale,
esperibile da  qualunque  interessato  nei  termini  di  legge,  puo'
riguardare anche gli atti di assenso formati in  virtu'  delle  norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni". 
  4-ter. Il comma 4-bis attiene  alla  tutela  della  concorrenza  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, e  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)  del
medesimo comma. Le espressioni "segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'"  e  "Scia"  sostituiscono,  rispettivamente,   quelle   di
"dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di  cui  al
comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  quella  della
dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale  e
regionale. 
  4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo
e la competitivita' delle imprese, anche sulla base  delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  per  la  semplificazione
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri  interessati
e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli
adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e  20-ter  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni: 
  a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi  in  relazione
alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'  alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; 
  b) eliminazione di autorizzazioni,  licenze,  permessi,  ovvero  di
dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,  comunque  denominati,
nonche'  degli  adempimenti  amministrativi  e  delle  procedure  non
necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; 
  c)   estensione   dell'utilizzo   dell'autocertificazione,    delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  d)  informatizzazione   degli   adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese
in possesso di certificazione ISO o  equivalente,  per  le  attivita'
oggetto di tale certificazione; 
  f) coordinamento delle attivita' di controllo al  fine  di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  4-quinquies. I regolamenti di cui al comma  4-quater  sono  emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore  dei  predetti
regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge,  regolatrici  dei
relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel  processo  di
riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
 
  All'articolo 50: 
  al comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  agli   enti
territoriali  individuati  dal  Piano  generale  del  6°   censimento
dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009 e di cui al comma 6, lettera a)»; 
  il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Al  fine  di  ridurre  l'utilizzo  di  soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione per il perseguimento  dei  fini  di  cui  al
comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico  di  ruolo
dei  livelli  professionali  IV-VI  degli  enti  di  ricerca   e   di
sperimentazione di cui  all'articolo  7  del  presente  decreto,  che
risultino in esubero all'esito della  soppressione  e  incorporazione
degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono  trasferiti
a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito
di apposita  rimodulazione  dell'organico  e  con  le  modalita'  ivi
indicate. Resta fermo il limite finanziario dell'80 per cento di  cui
all'articolo 1, comma 643, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
 
  All'articolo 51: 
  al comma 1, le parole: «comma 5» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 5 del presente articolo»; 
  al comma 2, le parole: «dalla pubblicazione della  presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti:  «dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto»; 
  al comma 4, nell'alinea, e al  comma  5,  nell'ultimo  periodo,  le
parole: «lettera a), della» sono sostituite dalle seguenti:  «lettera
a), del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla»; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le  parole:  "entro  e  non  oltre  il  termine  di  sessanta  giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010"». 
 
  All'articolo 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14  e  15,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  1-ter. All'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, le parole: "non superiore al 10 per cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento". 
  1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione o controllo presso  la  fondazione  non  possono  ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di  indirizzo  presso  la  fondazione  non  possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
la societa' bancaria conferitaria". 
  1-quinquies. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), e' aggiunta la seguente: 
  "k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione  al  Parlamento
sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente,
con  riferimento,  tra  l'altro,  agli   interventi   finalizzati   a
promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in  cui
operano le medesime fondazioni"». 
 
  Dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis. - (Garanzia per il versamento  di  somme  dovute  per
effetto di accertamento con adesione) - 1. A decorrere dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell'articolo
8 del decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  puo'  essere
prestata anche mediante ipoteca volontaria  di  primo  grado  per  un
valore, accettato dall'amministrazione finanziaria,  pari  al  doppio
del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione». 
 
  All'articolo 54: 
  al comma 2, le parole: «sono versati  su  apposito  conto  corrente
infruttifero da aprirsi presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  versati   su   un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato»; 
  all'ultimo comma, le parole:  «3.  Sull'utilizzo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «4. Sull'utilizzo». 
 
  Dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 54-bis. - (Interventi a  sostegno  del  settore  della  pesca
marittima) - 1. Per far fronte alla crisi in atto nel  settore  della
pesca marittima, in caso di sospensione dell'attivita' di  pesca,  un
trattamento  di  importo  pari  a   quello   previsto   dalla   cassa
integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore
di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  e'
concesso agli armatori imbarcati su navi da  pesca,  ivi  compresi  i
soci lavoratori di cooperative della piccola pesca. 
  2. Il trattamento di cui al comma 1 e' pari all'80  per  cento  dei
salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse  mensili,
per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle  allegate  ai
contratti  collettivi  stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  ed  e'  erogato  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  2,  nel  limite
massimo di spesa di 2 milioni di euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  riserva  per   le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti  di  natura  corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191. 
  Art. 54-ter. - (Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005)  -
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere
soggetti ad obblighi  di  servizio,  come  previsto  dalla  normativa
comunitaria in materia, e a  fronte  del  loro  esercizio  non  viene
erogata  alcuna  compensazione  od  altra  forma   di   contribuzione
pubblica"». 
 
  All'articolo 55: 
  dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di perseguire  l'obiettivo  di  pubblico  interesse
della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  di  cui   al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", le  parole  da:
"Sigari" a: "Tabacco da  masticare:  24,78%"  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
  "a) sigari ....... 23,00%; 
   b) sigaretti ..... 23,00%; 
   c) sigarette ..... 58,50%; 
   d) tabacco da fumo: 
    1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare  le
sigarette ... 56,00%; 
    2) altri tabacchi da fumo ... 56,00%; 
   e) tabacco da fiuto ... 24,78%; 
   f) tabacco da masticare ... 24,78%"; 
  b) nell'articolo 39-octies,  dopo  il  comma  2,  sono  inseriti  i
seguenti: 
  "2-bis. Per il tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera
c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori  alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. 
  2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis  e'
determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo  i  dati  di
vendita rilevati nel trimestre precedente."; 
  c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
  "4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce,  nella  misura
del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette  aventi
un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello  delle  sigarette
della  classe  di  prezzo  piu'   richiesta   di   cui   all'articolo
39-quinquies, comma 2". 
  2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo  del
tabacco trinciato a  taglio  fino  per  arrotolare  le  sigarette  e'
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi. 
  2-quater. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  attuali
livelli di entrate a titolo di imposte  sui  tabacchi  lavorati,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  1,  comma  485,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  possono  essere  modificate  le
percentuali di cui: 
  a)  all'elenco  "Tabacchi  lavorati"  dell'Allegato  I  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; 
  b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4  e  5,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. 
  2-quinquies.  Al  fine  di  garantire  la  maggiore  tutela   degli
interessi  pubblici  erariali  e  di  difesa  della  salute  pubblica
connessi alla gestione di esercizi di  vendita  di  tabacchi,  tenuto
conto  altresi'  della   elevata   professionalita'   richiesta   per
l'espletamento di tale  attivita',  all'articolo  6  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  "9-bis) non abbia conseguito,  entro  sei  mesi  dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito  di  appositi  corsi  di  formazione
disciplinati   sulla    base    di    convenzione    stipulata    tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le  organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative"»; 
  al comma 3, il primo e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  di
cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, a decorrere dal 4 agosto  2010,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  con  specifica
destinazione di 27,7 milioni di  euro  e  di  2,3  milioni  di  euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma  74  e  di  cui  al
comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009»; 
  al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' di
4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011  al  2014,
di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020»; 
  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e
della cultura della pace e della solidarieta' internazionale  tra  le
giovani generazioni, e' autorizzata la spesa di  euro  6.599.720  per
l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011  ed  euro  7.500.000  per
l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via
sperimentale per un triennio, di  corsi  di  formazione  a  carattere
teorico-pratico,  tendenti  a   rafforzare   la   conoscenza   e   la
condivisione dei valori che da esse promanano e che  sono  alla  base
della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative
nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre
settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo  le
priorita' stabilite dal decreto di cui  al  comma  5-sexies,  e  sono
intesi  a  fornire  le  conoscenze  di  base  riguardanti  il  dovere
costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle
Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace  a
salvaguardia degli interessi nazionali, di  contrasto  al  terrorismo
internazionale e di soccorso alle popolazioni locali,  di  protezione
dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle  di  concorso
alla  salvaguardia  delle  libere  istituzioni,  in  circostanze   di
pubblica calamita' e in altri  casi  di  straordinaria  necessita'  e
urgenza.  Dell'attivazione  dei  corsi  e'  data   notizia   mediante
pubblicazione di apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie
speciale concorsi ed esami, e nel sito  istituzionale  del  Ministero
della difesa. 
  5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi  di
cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di  sesso,
in possesso dei seguenti requisiti: eta'  non  inferiore  a  diciotto
anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;  godimento  dei
diritti  civili  e   politici;   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali  di  condanna  ovvero  di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento  da
arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti  per
inidoneita' psico-fisica; requisiti morali  e  di  condotta  previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare  la
certificazione   relativa   all'idoneita'   all'attivita'    sportiva
agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente  comma,  nonche'  la  scheda  vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica  o  convenzionata  con  il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima  domanda  gli  aspiranti
possono indicare la preferenza per uno  o  piu'  reparti  tra  quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali  sono
prioritariamente  destinati,  in  relazione  alle  disponibilita'.  I
giovani sono ammessi ai corsi nel  limite  dei  posti  disponibili  e
previo superamento di apposita visita medica. 
  5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari  alla  durata
del corso, e sono tenuti all'osservanza delle  disposizioni  previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i  corsi  i  frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi  e
della mensa. 
  5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori  e'  rilasciato
un attestato di frequenza, che costituisce  titolo  per  l'iscrizione
all'associazione d'arma di riferimento del reparto  di  Forza  armata
presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti  scolastici  in  cui
sia possibile farvi ricorso.  All'attestato  di  frequenza  non  puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per  il
reclutamento del personale delle Forze armate. 
  5-sexies.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  sentito  il
Ministro della gioventu', sono stabiliti: 
  a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli  preferenziali  per
l'ammissione ai corsi, individuati tra  i  seguenti:  abilitazioni  e
brevetti  attestanti  specifiche  capacita'  tecniche   o   sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero  in  aree  tipiche  di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono  svolti;  titolo
di studio; parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,  con  il
personale delle Forze  armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente
inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate  in  servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata  e  del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; 
  b) le modalita' di attivazione, organizzazione  e  svolgimento  dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il  cui  accertamento
e' demandato al giudizio  insindacabile  del  comandante  del  corso,
nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di  corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con
disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
  c) la somma che i frequentatori  versano,  a  titolo  di  cauzione,
commisurata  al  controvalore   dei   materiali   di   vestiario   ed
equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto
o  in  parte,  incamerata  in  via  definitiva  se  i   frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi,  ovvero  danneggiano  i
citati materiali.  In  tali  casi,  la  quota  parte  della  cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva  riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al  fondo  del  Ministero  della  difesa
istituito ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  616,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello  stesso  come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2. 
  5-septies. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  60,  comma
8-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita  in  5
milioni di euro per  l'anno  2010,  per  le  esigenze  connesse  alla
Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia»; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307,  tenuto  conto  degli  utilizzi  previsti  dal
presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di  euro  per
l'anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per  l'anno  2011,  di  224,3
milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni di euro  per  l'anno
2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015  e
di  91,6  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016   mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori
spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie
derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011»; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  Alle  minori  entrate  e   alle   maggiori   spese   derivanti
dall'articolo  9,  comma  31,  dall'articolo  11,  commi  5   e   15,
dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi  13  e  14,
dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38,  comma
11, dall'articolo 39, commi 1 e 4,  dall'articolo  41,  dall'articolo
50,  comma  1,  e  dall'articolo  55,  commi   da   1   a   6,   pari
complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,5
milioni di euro per l'anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l'anno
2012, a  670,2  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,  si
provvede: 
  a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori  entrate  recate
dall'articolo 3, dall'articolo 6, commi 15 e  16,  dall'articolo  15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo  22,  dall'articolo
23,   dall'articolo   24,   dall'articolo   25,   dall'articolo   26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo  31,  dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e  dall'articolo  47,  pari  a
908,00 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.549,50  milioni  di  euro
per l'anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 593,20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
  b) mediante utilizzo di  quota  parte  delle  minori  spese  recate
dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2010; 
  c) quanto a 77 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero»; 
  dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di
cui  ai  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies,  5-sexies   e
5-septies del presente articolo, pari a euro  11.599.720  per  l'anno
2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per  l'anno
2012, si provvede: 
  a) quanto a euro 5.285.720 per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle
missioni di spesa del Ministero della difesa,  con  riferimento  alle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per  l'anno
2011 ed euro  2.500.000  per  l'anno  2012,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2010, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; 
  c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed  euro  5.000.000  per
l'anno  2012  mediante  parziale  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies; 
  d)  quanto  a  5.000.000  di  euro   per   l'anno   2010   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».