(Allegati)
 
                                                             Allegati 
 
 
   ALLEGATI alla PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
 
Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 6, comma 12 
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,  lo
sviluppo e la  sperimentazione  di  nuovi  prodotti  e  processi  non
rientrano nel  titolo  III  bis  della  seconda  parte  del  presente
decreto. 
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle
capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga
in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in  uno  stesso
impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita'  di  tali
attivita'. 
1. Attivita' energetiche. 
1.1 Impianti di combustione con potenza  termica  di  combustione  di
oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
1.3. Cokerie. 
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 
2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali  metallici
compresi i minerali solforati. 
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio  (fusione  primaria  o
secondaria),  compresa  la  relativa  colata  continua  di  capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
2.3.  Impianti  destinati  alla  trasformazione  di  metalli  ferrosi
mediante: 
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora; 
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera  50  kJ  per
maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; 
c)  applicazione  di  strati  protettivi  di  metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di  acciaio  grezzo
all'ora. 
2.4. Fonderie di metalli ferrosi  con  una  capacita'  di  produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno. 
2.5. Impianti: 
a) destinati a ricavare  metalli  grezzi  non  ferrosi  da  minerali,
nonche'   concentrati   o   materie   prime   secondarie   attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; 
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i  prodotti  di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una  capacita'  di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il  cadmio
o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli  e  materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a  30
m3. 
3. Industria dei prodotti minerali. 
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di  produzione  supera  500  tonnellate  al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi  la  cui  capacita'  di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi  di  forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
3.2.  Impianti  destinati  alla  produzione   di   amianto   e   alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
3.3.  Impianti  per  la  fabbricazione  del  vetro  compresi   quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno. 
3.4. Impianti per la fusione di  sostanze  minerali  compresi  quelli
destinati alla produzione di fibre minerali,  con  una  capacita'  di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
3.5. Impianti per la  fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante
cottura,  in  particolare  tegole,   mattoni,   mattoni   refrattari,
piastrelle, gres, porcellane, con  una  capacita'  di  produzione  di
oltre 75  tonnellate  al  giorno  e/o  con  una  capacita'  di  forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno  superiore  a
300 kg/m3. 
4. Industria chimica. 
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4  si  intende
per  produzione  la  produzione   su   scala   industriale   mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui
ai punti da 4.1 a 4.6. 
4.1  Impianti  chimici  per  la  fabbricazione  di  prodotti  chimici
organici di base come: 
a) idrocarburi  semplici  (lineari  o  anulari,  saturi  o  insaturi,
alifatici o aromatici); 
b) idrocarburi ossigenati,  segnatamente  alcoli,  aldeidi,  chetoni,
acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,  eteri,  perossidi,   resine,
epossidi; 
c) idrocarburi solforati; 
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; 
e) idrocarburi fosforosi; 
f) idrocarburi alogenati; 
g) composti organometallici; 
h) materie plastiche di base (polimeri,  fibre  sintetiche,  fibre  a
base di cellulosa); 
i) gomme sintetiche; 
l) sostanze coloranti e pigmenti; 
m) tensioattivi e agenti di superficie. 
4.2. Impianti  chimici  per  la  fabbricazione  di  prodotti  chimici
inorganici di base, quali: 
a) gas, quali ammoniaca;  cloro  o  cloruro  di  idrogeno,  fluoro  o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di  zolfo,  ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; 
b) acidi, quali acido cromico, acido  fluoridrico,  acido  fosforico,
acido nitrico, acido  cloridrico,  acido  solforico,  oleum  e  acidi
solforati; 
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,  idrossido
di sodio; 
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,  carbonato  di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; 
e) metalloidi, ossidi metallici o altri  composti  inorganici,  quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 
4.4 Impianti  chimici  per  la  fabbricazione  di  prodotti  di  base
fitosanitari e di biocidi. 
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o  biologico  per
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. 
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 
5. Gestione dei rifiuti. 
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva
91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa  ai  rifiuti
pericolosi. 
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della  lista  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  4,  della   direttiva
91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1,
R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva  75/442/CEE  e  nella  direttiva
75/439/CEE  del   16   giugno   1975   del   Consiglio,   concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10  tonnellate
al giorno. 
5.2. Impianti di incenerimento  dei  rifiuti  urbani  quali  definiti
nella  direttiva  89/369/CEE  dell'8  giugno  1989   del   Consiglio,
concernente la prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  provocato
dai nuovi impianti di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  e  nella
direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la
riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una  capacita'  superiore  a  3
tonnellate all'ora. 
5.3. Impianti per l'eliminazione dei  rifiuti  non  pericolosi  quali
definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D  8,
D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. 
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al  giorno  o  con
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione  delle
discariche per i rifiuti inerti. 
6. Altre attivita'. 
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 
b) di carta e cartoni con capacita'  di  produzione  superiore  a  20
tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni
di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o
di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al
giorno. 
6.3. Impianti per la concia  delle  pelli  qualora  la  capacita'  di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 
6.4: 
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno; 
b) Trattamento  e  trasformazione  destinati  alla  fabbricazione  di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse  dal
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 300  tonnellate  al  giorno
(valore medio su base trimestrale); 
c) Trattamento e trasformazione del latte,  con  un  quantitativo  di
latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al  giorno  (valore  medio  su
base annua). 
6.5. Impianti per l'eliminazione o  il  recupero  di  carcasse  e  di
residui di animali con una  capacita'  di  trattamento  di  oltre  10
tonnellate al giorno. 
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di  suini  con
piu' di: 
a) 40.000 posti pollame; 
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
c) 750 posti scrofe. 
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti  o
prodotti  utilizzando   solventi   organici,   in   particolare   per
apprettare,   stampare,   spalmare,   sgrassare,   impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o  impregnare,  con  una  capacita'  di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora  o  a  200  tonnellate
all'anno. 
6.8. Impianti per la  fabbricazione  di  carbonio  (carbone  duro)  o
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 
 
ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
Elenco delle autorizzazioni ambientali gia' in atto,  da  considerare
sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale 
1. Autorizzazione alle  emissioni  in  atmosfera,  fermi  restando  i
profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del
presente decreto). 
2. Autorizzazione allo scarico (capo II del  titolo  IV  della  parte
terza del presente decreto). 
3. Autorizzazione  unica  per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e
recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto). 
4.  Autorizzazione  allo  smaltimento  degli  apparecchi   contenenti
PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7). 
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo  di
depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
99, art. 9) 
 
ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
Elenco indicativo delle principali  sostanze  inquinanti  di  cui  e'
obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori  limite
di emissione 
Aria: 
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 
3. Monossido di carbonio. 
4. Composti organici volatili. 
5. Metalli e relativi composti. 
6. Polveri. 
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 
8. Cloro e suoi composti. 
9. Fluoro e suoi composti. 
10. Arsenico e suoi composti. 
11. Cianuri. 
12.  Sostanze  e  preparati  di  cui   sono   comprovate   proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire  sulla  riproduzione
quando sono immessi nell'atmosfera. 
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). 
Acqua: 
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar  loro  origine
nell'ambiente idrico. 
2. Composti organofosforici. 
3. Composti organici dello stagno. 
4.  Sostanze  e  preparati  di   cui   sono   comprovate   proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione  in
ambiente idrico o con il concorso dello stesso. 
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche  persistenti
e bioaccumulabili. 
6. Cianuri. 
7. Metalli e loro composti. 
8. Arsenico e suoi composti. 
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici. 
10. Materie in sospensione. 
11.  Sostanze  che  contribuiscono  all'eutrofizzazione  (nitrati   e
fosfati, in particolare). 
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio  di
ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). 
 
ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
Considerazioni  da  tenere  presenti  in  generale  o  in   un   caso
particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,
secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1  ter),  tenuto
conto dei costi e dei benefici che possono risultare da  un'azione  e
del principio di precauzione e prevenzione. 
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 
2. Impiego di sostanze meno pericolose. 
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo  delle  sostanze
emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con
successo su scala industriale. 
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico. 
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. 
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 
9. Consumo e natura delle materie prime ivi  compresa  l'acqua  usata
nel processo e efficienza energetica. 
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto  globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze
per l'ambiente. 
12.  Informazioni  pubblicate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art.  16,  paragrafo  2,  della   direttiva   96/61/CE,   o   da
organizzazioni internazionali. 
 
ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 
 
Categorie di impianti relativi  alle  attivita'  industriali  di  cui
all'allegato  8,  soggetti  ad  autorizzazione  integrata  ambientale
statale 
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese  che  producono
soltanto lubrificanti dal  petrolio  greggio),  nonche'  impianti  di
gassificazione e di liquefazione di almeno  500  tonnellate  (Mg)  al
giorno di carbone o di scisti bituminosi; 
2) Centrali termiche ed altri impianti  di  combustione  con  potenza
termica di almeno 300 MW; 
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 
4) Impianti chimici con capacita' produttiva  complessiva  annua  per
classe di prodotto, espressa in  milioni  di  chilogrammi,  superiore
alle soglie di seguito indicate: 
 
 
Soglie* 
 
       Classe di prodotto Gg/ anno 
a) idrocarburi semplici (lineari o 200 
  anulari, saturi o insaturi, alifatici 
  o aromatici) 
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente 200 
  alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
  carbossilici, esteri, acetati, 
  eteri, perossidi, resine, epossidi 
c) idrocarburi solforati 100 
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, 100 
  amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, 
  nitrili, cianati, isocianati 
e) idrocarburi fosforosi 100 
f) idrocarburi alogenati 100 
g) composti organometallici 100 
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre 100 
  sintetiche, fibre a base di cellulosa) 
i) gomme sintetiche 100 
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di 100 
  idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, 
  ossidi di carbonio, composti di zolfo, 
  ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, 
  bicloruro di carbonile 
m) acidi, quali acido cromico, acido 100 
  fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, 
  acido cloridrico, acido solforico, oleum e 
  acidi solforati 
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido 100 
  dipotassio, idrossido di sodio 
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o 300 
  potassio (fertilizzanti semplici o composti) 
 
                           * Le soglie della tabella sono 
                             riferite alla somma delle 
                             capacita' produttive relative 
                             ai singoli composti che sono 
                             riportati in un'unica riga. 
 
 
 
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti  di  cui  ai
punti  precedenti,  localizzati  nel  medesimo  sito  e  gestiti  dal
medesimo gestore, che non  svolgono  attivita'  di  cui  all'allegato
VIII; 
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII
localizzati interamente in mare. 
 
         ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
                             ALLEGATO IV 
 
                   Impianti e attivita' in deroga 
 
                               Parte I 
 
       Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature  con  consumo
complessivo  di  olio  (come  tale  o  come  frazione  oleosa   delle
emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; 
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione  di  metalli,
laboratori odontotecnici, esercizi  in  cui  viene  svolta  attivita'
estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona,  officine  ed
altri laboratori annessi a scuole. 
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 
d) Le seguenti lavorazioni tessili: 
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della
maglia di fibre naturali, artificiali  o  sintetiche,  con  eccezione
dell'operazione di  testurizzazione  delle  fibre  sintetiche  e  del
bruciapelo; 
- nobilitazione di fibre, di filati, di  tessuti  limitatamente  alle
fasi  di  purga,  lavaggio,  candeggio  (ad  eccezione  dei  candeggi
effettuati  con  sostanze  in  grado  di  liberare  cloro  e/o   suoi
composti), tintura e finissaggio a condizione  che  tutte  le  citate
fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
1)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono  essere   condotte   a
temperatura inferiore alla  temperatura  di  ebollizione  del  bagno,
oppure,  nel  caso  in  cui  siano  condotte  alla   temperatura   di
ebollizione del bagno, cio'  deve  avvenire  senza  utilizzazione  di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i  trattamenti  con
vapore espanso  o  a  bassa  pressione  devono  essere  effettuate  a
temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo  bagno  acquoso  applicato
alla merce  non  devono  essere  stati  utilizzati  acidi,  alcali  o
prodotti volatili, organici od inorganici. 
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie  e
friggitorie. 
f) Panetterie, pasticcerie ed  affini  con  un  utilizzo  complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 
h) Serre. 
i) Stirerie. 
j) Laboratori fotografici. 
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli,  escluse
quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 
l) Autolavaggi. 
m) Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di  quelli
asserviti ad altri impianti. 
n) Macchine per eliografia. 
o)  Stoccaggio  e  movimentazione  di   prodotti   petrolchimici   ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 
p) Impianti di trattamento acque  escluse  le  linee  di  trattamento
fanghi. 
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive  alle  fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera,  ad  esclusione  di  quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
v)  Molitura  di  cereali  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 500 kg. 
w) Lavorazione e conservazione, esclusa  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione  giornaliera  massima
non superiore a 350 kg. 
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero  di
materie prime non superiore a 350 kg. 
y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con   produzione   giornaliera
massima non superiore a 350 kg. 
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il  numero  di
capi potenzialmente presenti e' inferiore a quello indicato,  per  le
diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento
effettuato in ambiente confinato  si  intende  l'allevamento  il  cui
ciclo produttivo prevede il sistematico  utilizzo  di  una  struttura
coperta per la stabulazione degli animali. 
 
 
 
 
   Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi 
 
Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200 
  latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo) Meno di 300 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo) Meno di 300 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo) Meno di 1000 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento Meno di 400 
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 
  2 kg/capo) Meno di 25000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000 
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000 
Altro pollame Meno di 30000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo) Meno di 14000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo) Meno di 40000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
  medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250 
Struzzi Meno di 700 
 
 
 
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. 
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  pari  o
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. 
cc) Impianti di combustione alimentati  ad  olio  combustibile,  come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. 
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenza
termica nominale inferiore a 3 MW. 
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione,  ubicati  all'interno  di  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti,  alimentati  da  gas  di  discarica,   gas
residuati dai processi di depurazione e biogas,  di  potenza  termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate . 
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 3 MW. 
gg)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a
3 MW. 
hh)  Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. 
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per  meno  di  2200  ore  annue,  di
potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati  a  metano  o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. 
jj) Laboratori di analisi  e  ricerca,  impianti  pilota  per  prove,
ricerche,  sperimentazioni,   individuazione   di   prototipi.   Tale
esenzione  non  si  applica  in  caso  di   emissione   di   sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come  individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno  stabilimento  da
un gestore diverso da quello  dello  stabilimento  o  non  utilizzati
all'interno di uno stabilimento. 
 
                              Parte II 
 
       Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
 
1. Elenco degli impianti e delle attivita': 
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso   giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg. 
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di  prodotti  per
la  stampa  (inchiostri,  vernici  e  similari)  giornaliero  massimo
complessivo non superiore a 30 kg. 
c) Produzione di prodotti in  vetroresine  con  utilizzo  giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  non
superiore a 500 kg. 
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti  in
materiale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. 
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed  altri  oggetti  in
legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g. 
g) Verniciatura di oggetti vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/ g. 
h) Panificazione, pasticceria e affini  con  consumo  di  farina  non
superiore a 1500 kg/g. 
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti  tostati  con  produzione
non superiore a 450 kg/g. 
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g. 
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con  meno  di  venticinque
addetti. 
o)   Anodizzazione,   galvanotecnica,   fosfatazione   di   superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. 
p) Utilizzazione di  mastici  e  colle  con  consumo  complessivo  di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per  l'igiene
e la profumeria con utilizzo di materie prime  non  superiori  a  200
kg/g. 
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. 
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
t)  Trasformazione  e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/g. 
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in  quantita'  non  superiore  a
1500 kg/g. 
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/g. 
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari  con  utilizzo  di  materie
prime non superiori a 1000 kg/ g. 
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
ee)  Fonderie  di  metalli  con  produzione  di   oggetti   metallici
giornaliero massimo non superiore a 100 kg. 
ff) Produzione di ceramiche  artistiche  esclusa  la  decoratura  con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non  superiore  a  3000
kg. 
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo  di  materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. 
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione  giornaliera  non
superiore a 1000 kg. 
ll) Impianti termici  civili  aventi  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW 
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di  tessuti  e  di
pellami, escluse le pellicce, e  delle  pulitintolavanderie  a  ciclo
chiuso. 
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero  di
capi potenzialmente presenti e'  compreso  nell'intervallo  indicato,
per le diverse categorie di  animali,  nella  seguente  tabella.  Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento
il cui ciclo  produttivo  prevede  il  sistematico  utilizzo  di  una
struttura coperta per la stabulazione degli animali. 
 
 
 
 
   Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi 
Vacche specializzate per la produzione di latte 
  (peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400 
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 
  300 kg/capo) Da 300 a 600 
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600 
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 
  400 kg/capo) Da 300 a 600 
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 
  130 kg/capo) Da 1000 a 2.500 
Suini: scrofe con suinetti destinati allo 
  svezzamento Da 400 a 750 
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000 
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000 
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo 
  medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000 
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Polli da carne (peso vivo medio: 
  1 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Altro pollame Da 30000 a 40.000 
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 
  9 kg/capo) Da 7000 a 40.000 
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 
  4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000 
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000 
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 
  3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000 
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo 
   medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000 
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500 
Struzzi Da 700 a 1.500 
 
 
 
 
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli  con  consumo  complessivo  di
olio (come tale o come frazione  oleosa  delle  emulsioni)  uguale  o
superiore a 500 kg/anno.