IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e successive  modificazioni,  che  demanda  allo  Stato  la  potesta'
regolamentare per definire la disciplina esecutiva  e  attuativa  del
codice in relazione  ai  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture di amministrazioni ed enti statali  e,  limitatamente  agli
aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti  di
ogni amministrazione o soggetto equiparato; 
  Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e  successive  modificazioni,  che  demanda  al  regolamento  di  cui
all'articolo  5  dello  stesso  decreto  legislativo  la   disciplina
regolamentare del sistema  di  qualificazione  unico  per  tutti  gli
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore
a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie  e  all'importo
dei lavori stessi; 
  Visto l'articolo 201 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, e successive modificazioni, che demanda al  regolamento  di  cui
all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la  disciplina  degli
specifici requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli  generali
definiti dal medesimo regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
reso in data 22 giugno 2007; 
  Acquisito il  parere  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in  data  11  luglio
2007; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 luglio 2007; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  17  settembre
2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2007; 
  Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in  data  26  maggio
2008; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
reso in data 24 dicembre 2008; 
  Acquisito il  parere  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18  dicembre
2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 marzo 2009; 
  Vista  la  nuova  deliberazione  preliminare  del   Consiglio   dei
Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Acquisito il  parere  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11  febbraio
2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto  al  contenuto
della relazione geologica, la disposizione  regolamentare,  sotto  il
profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito
di competenza della geologia, secondo quanto espresso  dal  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici  nel  parere  del  22  giugno  2007  e
riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data  24
febbraio 2010; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6,  l'inserimento
della  pendenza  di  giudizio  tra  le  cause  ostative  al  rilascio
dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione  contrasti  con  il
principio  della  presunzione  di  innocenza   fino   alla   condanna
definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite
allo stato  di  fallimento  o  altra  procedura  concorsuale  e  alla
regolarita'  contributiva,  previdenziale  e   assistenziale,   siano
appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche  alle
persone fisiche; 
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  72,  la   disposizione
regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione
all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del  codice,  il  ruolo  di
vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle  imprese,  oltre
che dall'Autorita', anche dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   cui    e'    attribuita    l'attivita'    di    rilascio
dell'attestazione di qualificazione del contraente generale; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la  previsione
della possibilita' per l'appaltatore di conseguire la  qualificazione
nelle categorie  scorporabili  a  qualificazione  obbligatoria  anche
sulla base dei lavori di tali categorie affidati in  subappalto,  nel
limite del 10% dell'importo degli stessi,  favorisca  l'apertura  del
mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei
contratti pubblici di lavori, e non  contrasti  con  le  disposizioni
legislative vigenti in materia di qualificazione e con la  disciplina
in materia di subappalto; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di  consorzi
stabili,  la  disposizione  prevista  dalla   previgente   disciplina
regolamentare, che consentiva, per un periodo di  cinque  anni  dalla
costituzione,  la  somma   dei   requisiti   economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle
gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma  7,  primo  periodo,  del
codice, di piu' ampia portata, e che non comporti disallineamenti con
le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture,  per
i quali l'articolo 277, comma  3,  del  regolamento  prevede  criteri
semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice; 
  Ritenuto che, in relazione  all'articolo  103,  relativamente  alla
traduzione  in  lingua   italiana   dei   documenti   riferita   alla
qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi  dall'Italia,
atteso che nel testo regolamentare non e' presente una  parte  comune
per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere,  una
norma  di  carattere  generale  valevole  per   tutti   i   tipi   di
qualificazione, in luogo  di  specifiche  disposizioni  inserite  nei
singoli articoli di riferimento; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di
affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore  disposizione
che preveda l'incompatibilita' per i soggetti che  hanno  partecipato
alla verifica del progetto, non  sia  necessario,  atteso  che  detta
causa di incompatibilita' e' gia' contemplata  alla  lettera  e)  del
medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli  articoli  93,
comma 6, e 112 del codice; 
  Ritenuto che, in relazione  all'articolo  234,  commi  1  e  2,  la
previsione  circa  il  riferimento  alla  relazione  riservata  sulle
richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione  di  cui
all'articolo 229, che  disciplina  i  contenuti  del  certificato  di
collaudo, in quanto la relazione riservata e' un  documento  distinto
dalla relazione di collaudo contenuta nel  certificato  di  collaudo,
che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di  iscrizione  di
riserve da parte dell'appaltatore; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo
per lavori di particolare complessita', non  sia  corretto  prevedere
all'articolo  2,  comma   2,   del   regolamento   la   generalizzata
applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180,
comma 1, del codice, e' applicabile per le infrastrutture strategiche
limitatamente alle disposizioni  individuate  dai  singoli  bandi  di
gara, atteso che la disciplina del  collaudo  per  le  infrastrutture
strategiche e' dettata dal combinato  disposto  degli  articoli  178,
comma 2, e 180, comma 1, del codice; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso
ai collaudatori, la disposizione che prevede la  remunerazione  sulla
base  delle  tariffe  professionali  dei  collaudatori  interni  alla
stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo  miste,  sia
necessaria ad evitare situazioni di disparita' di trattamento  tra  i
componenti della stessa  commissione  di  collaudo  che  svolgono  la
medesima attivita' ed assumono le medesime responsabilita'; 
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  241,  la  disposizione
riferita  al  contenuto  della  scheda  tecnica,  nell'ambito   della
progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale,
secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice  e  sia
necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel  dettaglio
il contenuto dell'elaborato, in modo da  evitare  la  sovrapposizione
della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone
il ruolo; 
  Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica
dei  progetti  per  i  lavori  riguardanti  i  beni  del   patrimonio
culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per  i
beni e le attivita'  culturali,  non  sussiste  incompatibilita'  tra
l'attivita' di  redazione  della  scheda  tecnica  e  l'attivita'  di
verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica  non  comporta
alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che
possa giustificare l'incompatibilita' tra le due attivita'; 
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  266,   comma   1,   la
disposizione che impone  al  bando  di  gara  per  l'affidamento  dei
servizi di ingegneria e  di  architettura  di  stabilire  una  misura
percentuale massima di ribasso consentito,  a  seconda  del  tipo  di
intervento, sia necessaria a garantire la qualita' delle prestazioni,
minata da eccessivi ribassi; 
  Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo  266,   comma   4,   la
disposizione che configura il  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa come unico criterio  di  aggiudicazione  applicabile
per l'affidamento dei servizi  di  architettura  ed  ingegneria,  sia
necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una
valutazione dell'offerta non limitata  al  solo  elemento  prezzo  ma
estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta  e
che la disposizione  trova  copertura  normativa  di  rango  primario
nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55  e
53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e  2004/18/CE,  che  fa
salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla  remunerazione
di servizi specifici; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con i Ministri per le  politiche  europee,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                               INDICE 
 
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI 
TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI 
  Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento 
  Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi 
  Articolo 3 - Definizioni 
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 
  Articolo 4 - Intervento sostitutivo della  stazione  appaltante  in
caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore 
  Articolo 5 - Intervento sostitutivo della  stazione  appaltante  in
caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore 
  Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva 
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI 
  Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio 
  Articolo 8 - Casellario informatico 
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI 
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE 
CAPO I - Organi del procedimento 
  Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione  di
lavori pubblici 
  Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 
CAPO II - Programmazione dei lavori 
  Articolo 11 - Disposizioni preliminari per  la  programmazione  dei
lavori 
  Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari 
  Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali 
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 
CAPO I - Progettazione 
Sezione I - Disposizioni generali 
  Articolo 14 - Studio di fattibilita' 
  Articolo 15 - Disposizioni preliminari  per  la  progettazione  dei
lavori e norme tecniche 
  Articolo 16 - Quadri economici 
Sezione II - Progetto preliminare 
  Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare 
  Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare 
  Articolo 19 - Relazione tecnica 
  Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale 
  Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare 
  Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
  Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e  prestazionale  del
progetto preliminare 
Sezione III - Progetto definitivo 
  Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo 
  Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo 
  Articolo 26 - Relazioni  tecniche  e  specialistiche  del  progetto
definitivo 
  Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita'
ambientale 
  Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo 
  Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti 
  Articolo  30  -  Disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli
elementi tecnici del progetto definitivo 
  Articolo 31 - Piano particellare di esproprio 
  Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo
e quadro economico del progetto definitivo 
Sezione IV - Progetto esecutivo 
  Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo 
  Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 
  Articolo 35 - Relazioni specialistiche 
  Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 
  Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
  Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
  Articolo 39 - Piani di sicurezza e di  coordinamento  e  quadro  di
incidenza della manodopera 
  Articolo 40 - Cronoprogramma 
  Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari 
  Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico 
  Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 
CAPO II - Verifica del progetto 
  Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in  materia
di verifica del progetto 
  Articolo 45 - Finalita' della verifica 
  Articolo 46 - Accreditamento 
  Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione
appaltante 
  Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche  esterne  alla
stazione appaltante 
  Articolo 49 -  Disposizioni  generali  riguardanti  l'attivita'  di
verifica 
  Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare 
  Articolo 51 - Procedure di affidamento 
  Articolo 52 - Criteri generali della verifica 
  Articolo 53 - Verifica della documentazione 
  Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica 
  Articolo 55 - Validazione 
  Articolo 56 - Responsabilita' 
  Articolo 57 - Garanzie 
  Articolo 58 - Conferenza dei servizi 
  Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita'
di verifica 
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI  ESECUTORI
DI LAVORI 
CAPO I - Disposizioni generali 
  Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in  materia
di qualificazione degli esecutori di lavori 
  Articolo 61 - Categorie e classifiche 
  Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati  diversi
dall'Italia 
  Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale 
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione 
  Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA 
  Articolo 65 - Controlli sulle SOA 
  Articolo 66 - Partecipazioni azionarie 
  Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA 
  Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione 
  Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 
  Articolo 70 - Attivita' di qualificazione  e  organizzazione  delle
SOA - Tariffe 
  Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorita' 
  Articolo 72 - (Articolo non ammesso  al  "Visto"  della  Corte  dei
conti) 
  Articolo 73  -  Sanzioni  pecuniarie  nei  confronti  delle  SOA  -
Sospensione    e    decadenza    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' di attestazione 
  Articolo 74 -  Sanzioni  per  violazione  da  parte  delle  imprese
dell'obbligo d'informazione 
  Articolo 75 - Attivita' delle SOA 
CAPO III - Requisiti per la qualificazione 
  Articolo 76 - Domanda di qualificazione 
  Articolo 77 - Verifica triennale 
  Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale 
  Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale 
  Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante 
  Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili 
  Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti 
  Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile
e dei relativi importi e certificati 
  Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero 
  Articolo  85  -  Lavori   eseguiti   dall'impresa   affidataria   e
dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal  contraente
generale 
  Articolo 86 - Criteri di valutazione  dei  lavori  eseguiti  e  dei
relativi importi 
  Articolo 87 - Direzione tecnica 
  Articolo 88 - Contratto di avvalimento  in  gara  e  qualificazione
mediante avvalimento 
  Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA 
  Articolo 90 - Requisiti per  lavori  pubblici  di  importo  pari  o
inferiore a 150.000 euro 
  Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione 
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori 
  Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti 
  Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati 
  Articolo 94 - Consorzi stabili 
  Articolo 95 - Requisiti del concessionario 
  Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione 
TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI  PER  LA  QUALIFICAZIONE
DEI CONTRAENTI GENERALI 
  Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale 
  Articolo  98  -  Procedimento  per  il  rilascio  e  la   decadenza
dell'attestazione 
  Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione 
  Articolo 100 - Documentazione della domanda  nel  caso  di  impresa
singola in forma di  societa'  commerciale  o  cooperativa  stabilita
nella Repubblica italiana 
  Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile 
  Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative 
  Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia 
  Articolo 104 - Contratto di avvalimento in  gara  e  qualificazione
mediante avvalimento 
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  E  SELEZIONE  DELLE
OFFERTE 
CAPO I - Appalti e concessioni 
Sezione prima: Disposizioni generali 
  Articolo 105 - Lavori di manutenzione 
  Articolo 106 -  Disposizioni  preliminari  per  gli  appalti  e  le
concessioni dei lavori pubblici 
  Articolo 107 -  Categorie  di  opere  generali  e  specializzate  -
strutture, impianti e opere speciali 
  Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare 
  Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e  delle
opere specializzate non eseguite direttamente 
Sezione seconda: Appalto di lavori 
  Articolo 110 -  Disposizioni  in  materia  di  pubblicazione  degli
avvisi e dei bandi 
  Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione  di
beni immobili 
  Articolo 112  -  Valore  dei  beni  immobili  in  caso  di  offerta
congiunta 
  Articolo 113 - Dialogo competitivo 
  Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo 
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori 
  Articolo 115 - Schema di contratto di concessione 
  Articolo 116 - Contenuti dell'offerta 
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte 
  Articolo 117 - Sedute di gara 
  Articolo 118 - Aggiudicazione  al  prezzo  piu'  basso  determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori 
  Articolo 119 - Aggiudicazione  al  prezzo  piu'  basso  determinato
mediante offerta a prezzi unitari 
  Articolo  120  -  Offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa   -
Commissione giudicatrice 
  Articolo 121 - Offerte anomale 
  Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche 
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE 
CAPO I - Garanzie 
  Articolo 123 - Cauzione definitiva 
  Articolo  124  -  Fideiussione  a  garanzia  dell'anticipazione   e
fideiussione a garanzia dei saldi 
  Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di  esecuzione  e
responsabilita' civile verso terzi 
  Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale 
  Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori 
  Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei 
CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione 
  Articolo 129 - Istituzione e definizione del  sistema  di  garanzia
globale di esecuzione 
  Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di
esecuzione 
  Articolo  131  -  Oggetto  e  durata  della  garanzia  globale   di
esecuzione 
  Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della  garanzia  di
cui all'articolo 113 del codice 
  Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della  garanzia  di
subentro nell'esecuzione 
  Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e  del
subentrante 
  Articolo 135 - Limiti di garanzia 
  Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata 
TITOLO VII - IL CONTRATTO 
  Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto 
  Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti 
  Articolo 139 - Spese di contratto,  di  registro  ed  accessorie  a
carico dell'affidatario 
  Articolo 140 - Anticipazione 
  Articolo 141 - Pagamenti in acconto 
  Articolo 142 - Ritardato pagamento 
  Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo 
  Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento 
  Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione 
  Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore 
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI 
CAPO I - Direzione dei lavori 
  Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori 
  Articolo 148 - Direttore dei lavori 
  Articolo 149 - Direttori operativi 
  Articolo 150 - Ispettori di cantiere 
  Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri 
CAPO II - Esecuzione dei lavori 
Sezione prima - Disposizioni preliminari 
  Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio 
Sezione seconda - Consegna dei lavori 
  Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna 
  Articolo 154 - Processo verbale di consegna 
  Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna 
  Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro 
  Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore  in  caso  di
ritardata consegna dei lavori 
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto 
  Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori 
  Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla  sospensione  e
ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori 
  Articolo 160 - Sospensione illegittima 
  Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato 
  Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e  varianti  migliorative  in
diminuzione proposte dall'esecutore 
  Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi  non
contemplati nel contratto 
  Articolo  164  -  Contestazioni  tra  la  stazione   appaltante   e
l'esecutore 
  Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni 
  Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore 
  Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali 
  Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione  di
lavori sulla base del progetto preliminare 
  Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione  di
lavori sulla base del progetto definitivo 
Sezione quarta - Subappalto 
  Articolo 170 - Subappalto e cottimo 
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi 
  Articolo 171 - Modalita'  per  il  calcolo  e  il  pagamento  della
compensazione 
  Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso 
CAPO III - Lavori in economia 
  Articolo 173 - Cottimo fiduciario 
  Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia 
  Articolo 175 - Lavori d'urgenza 
  Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza 
  Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese 
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI 
CAPO I - Scopo e forma della contabilita' 
  Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 
  Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto 
  Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori 
  Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili 
  Articolo 182 - Giornale dei lavori 
  Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste 
  Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo 
  Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori 
  Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture 
  Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni 
  Articolo 188 - Forma del registro di contabilita' 
  Articolo  189  -  Annotazioni  delle  partite  di  lavorazioni  nel
registro di contabilita' 
  Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul  registro  di
contabilita' 
  Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve 
  Articolo 192 - Titoli speciali di spesa 
  Articolo 193 - Sommario del registro 
  Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori 
  Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate 
  Articolo 196 -  Disposizioni  in  materia  di  documento  unico  di
regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori 
  Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori 
  Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi 
  Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori 
  Articolo 200 - Conto finale dei lavori 
  Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale 
  Articolo 202 - Relazione  del  responsabile  del  procedimento  sul
conto finale 
CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia 
  Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia 
  Articolo 204 - Conti dei fornitori 
  Articolo 205 - Pagamenti 
  Articolo 206 - Giustificazione di minute spese 
  Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese 
  Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese 
  Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali 
  Articolo 210 - Contabilita' semplificata 
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita' 
  Articolo 211 - Numerazione delle pagine  di  giornali,  libretti  e
registri e relativa bollatura 
  Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione 
  Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore 
  Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati 
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI 
CAPO I - Disposizioni preliminari 
  Articolo 215 - Oggetto del collaudo 
  Articolo 216 - Nomina del collaudatore 
  Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore 
  Articolo 218 - Avviso ai creditori 
  Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo 
  Articolo 220 - Commissioni collaudatrici 
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo 
  Articolo 221 - Visite in corso d'opera 
  Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi 
  Articolo 223 - Processo verbale di visita 
  Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo 
  Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo 
  Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione 
  Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione 
  Articolo  228  -  Eccedenza  su  quanto  e'  stato  autorizzato  ed
approvato 
  Articolo 229 - Certificato di collaudo 
  Articolo 230 - Verbali di  accertamento  ai  fini  della  presa  in
consegna anticipata 
  Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati 
  Articolo 232 - Lavori non collaudabili 
  Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore  sul  certificato
di collaudo 
  Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi 
  Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento  della  rata  di
saldo 
  Articolo 236 - Collaudo  dei  lavori  di  particolare  complessita'
tecnica o di grande rilevanza economica 
  Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione 
  Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori 
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE 
CAPO I - Beni del patrimonio culturale 
  Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 
  Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione 
CAPO II - Progettazione 
  Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori  riguardanti
i beni del patrimonio culturale 
  Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni
del patrimonio culturale 
  Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i  beni
del patrimonio culturale 
  Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti  i  beni
del patrimonio culturale 
  Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico 
  Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica  e  per  la
sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale 
  Articolo 247 - Verifica dei progetti per  i  lavori  riguardanti  i
beni del patrimonio culturale 
  Articolo 248 - Qualificazione e  direzione  tecnica  per  i  lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale 
CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti  i  beni  del
patrimonio culturale 
  Articolo 249 -  Lavori  di  manutenzione  riguardanti  i  beni  del
patrimonio culturale 
  Articolo 250 - Consuntivo scientifico 
  Articolo  251  -  Collaudo  dei  lavori  riguardanti  i  beni   del
patrimonio culturale 
PARTE  III  -  CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A   SERVIZI   ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
  Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria 
  Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare 
  Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria 
  Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti 
  Articolo 256 -  Requisiti  dei  consorzi  stabili  di  societa'  di
professionisti e di societa' di ingegneria 
  Articolo 257 - Penali 
  Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di  idee  e
per il concorso di progettazione 
  Articolo 259 - Concorso di idee 
  Articolo 260 - Concorso di progettazione 
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
  Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
  Articolo 262 - Corrispettivo 
  Articolo 263 - Requisiti di partecipazione 
  Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione  e  lettera
di invito 
  Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare 
  Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara 
  Articolo 267 - Affidamento  dei  servizi  di  importo  inferiore  a
100.000 euro 
TITOLO III - GARANZIE 
  Articolo 268 - Disposizioni applicabili 
  Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista 
  Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione 
PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE  E  ALTRI  SERVIZI
NEI SETTORI ORDINARI 
TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO 
  Articolo  271  -  Programmazione  dell'attivita'  contrattuale  per
l'acquisizione di beni e servizi 
  Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure  di
affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
  Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento 
  Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite
centrali di committenza 
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI  REALIZZAZIONE  E
SELEZIONE DELLE OFFERTE 
CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione 
  Articolo  275  -  Requisiti  dei  partecipanti  alle  procedure  di
affidamento 
  Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati 
  Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture 
  Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi 
  Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e  concorsi  di
progettazione di servizi e forniture 
  Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e
forniture 
  Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure  di  gestione
ambientale 
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte 
  Articolo 282 - Commissione giudicatrice 
  Articolo 283 - Selezione delle offerte 
  Articolo 284 - Offerte anomale 
  Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa 
  Articolo 286 - Servizi di pulizia 
CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche 
  Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione 
  Articolo 288 - Asta elettronica 
  Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione 
  Articolo 290 - Gestore del sistema informatico 
  Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica 
  Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative
e conclusione dell'asta 
  Articolo 293 - Individuazione delle offerte  anormalmente  basse  e
aggiudicazione 
  Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del  diritto  di
accesso 
  Articolo 295 - Procedure di gara interamente  gestite  con  sistemi
telematici 
  Articolo 296 - Bando di gara e termini per  le  procedure  di  gara
interamente gestite con sistemi telematici 
TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE  FORNITURE
E DEI SERVIZI 
CAPO I - Esecuzione del contratto 
Sezione I - Disposizioni Generali 
  Articolo 297  -  Norme  applicabili  all'esecuzione  di  servizi  e
forniture 
  Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie,  danni  e
riconoscimenti a favore dei creditori 
Sezione II - Direttore dell'esecuzione 
  Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto 
  Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto 
  Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto 
Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita' 
  Articolo 302 - Giorno e termine  per  l'avvio  dell'esecuzione  del
contratto 
  Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto 
  Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto 
  Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore  in  caso  di
ritardato avvio dell'esecuzione del contratto 
  Articolo 306 - Svincolo  progressivo  della  cauzione  in  caso  di
contratti stipulati da centrali di committenza 
  Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti 
  Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 
  Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni 
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto 
  Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore 
  Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante 
TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA' 
  Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' 
  Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita' 
  Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita' 
  Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto  incaricato  della
verifica di conformita' 
  Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita' 
  Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione 
  Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi 
  Articolo 319 - Processo verbale 
  Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di
conformita' 
  Articolo 321 - Verifiche e valutazioni  del  soggetto  che  procede
alla verifica di conformita' 
  Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita' 
  Articolo  323  -   Contestazioni   formulate   dall'esecutore   sul
certificato di verifica di conformita' 
  Articolo  324  -  Provvedimenti   successivi   alla   verifica   di
conformita' 
  Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione 
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E  FORNITURE  SOTTO  SOGLIA  E  IN
ECONOMIA 
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia 
  Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia 
  Articolo 327 - Requisiti 
  Articolo 328 - Mercato elettronico 
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia 
  Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di acquisizione di servizi e forniture in economia 
  Articolo 330 - Casi di utilizzo  delle  procedure  di  acquisto  in
economia 
  Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni 
  Articolo 332 - Affidamenti in economia 
  Articolo 333  -  Svolgimento  della  procedura  di  amministrazione
diretta 
  Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario 
  Articolo  335  -  Mercato  elettronico  e   uso   degli   strumenti
elettronici 
  Articolo 336 - Congruita' dei prezzi 
  Articolo 337 - Termini di pagamento 
  Articolo 338 - Procedure contabili 
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI  E  FORNITURE
NEI SETTORI SPECIALI 
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI  LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  NEI
SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA 
CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile 
  Articolo 339 - Norme applicabili 
CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione 
  Articolo 340 - Requisiti di qualificazione 
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  NEI
SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
  Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 
TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO  E  PROGRAMMAZIONE  NEI  SETTORI
SPECIALI 
  Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione 
PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO 
TITOLO I  -  Contratti  nell'ambito  di  attuazione  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49 
  Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di  lavori,  servizi  e  forniture  relativi   agli   interventi   di
cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo 
  Articolo 344  -  Programmazione  di  lavori,  servizi  e  forniture
relativi agli interventi di cooperazione 
  Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi  di
cooperazione 
  Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione  ed  esecuzione
di  lavori,  servizi  e  forniture  relativi   agli   interventi   di
cooperazione 
  Articolo 347  -  Aggiudicazione  di  lavori,  servizi  e  forniture
relativi agli interventi di cooperazione 
  Articolo 348 - Direzione dei lavori  relativi  agli  interventi  di
cooperazione 
  Articolo 349 -  Collaudo  e  verifica  di  conformita'  di  lavori,
servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione 
  Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli
interventi di cooperazione 
TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione
del Ministero degli affari esteri 
  Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di lavori da eseguirsi presso le  sedi  estere  del  Ministero  degli
affari esteri 
  Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi  estere  del
Ministero degli affari esteri 
  Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione  ed  esecuzione
dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri 
  Articolo 354 - Direzione dei  lavori  presso  le  sedi  estere  del
Ministero degli affari esteri 
  Articolo 355 - Collaudo  dei  lavori  presso  le  sedi  estere  del
Ministero degli affari esteri 
  Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso  le  sedi
estere del Ministero degli affari esteri 
PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI 
  Articolo 357 - Norme transitorie 
  Articolo 358 - Disposizioni abrogate 
  Articolo 359 - Entrata in vigore 
 
                                                             ALLEGATI 
  Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate 
  Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori 
  Allegato B.1 -  Certificato  di  esecuzione  dei  lavori  ai  sensi
dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
  Allegato  C  -  Corrispettivi  e  oneri   per   le   attivita'   di
qualificazione 
  Allegato D - Incremento convenzionale premiante 
  Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale 
  Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili  di
cantiere o dei responsabili di progetto,  acquisita  in  qualita'  di
responsabile di cantiere e di progetto 
  Allegato G - Contratti relativi a lavori:  metodi  di  calcolo  per
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
  Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione 
  Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di
progettazione 
  Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la  scelta
dei soggetti da invitare a presentare offerte 
  Allegato   M   -   Contratti   relativi   a    servizi    attinenti
all'architettura e all'ingegneria: metodi di  calcolo  per  l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa 
  Allegato N - Curriculum vitae 
  Allegato O - Scheda referenze professionali 
  Allegato P - Contratti relativi a  forniture  e  a  altri  servizi:
metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
 
 
                               Art. 1 
 
               Ambito di applicazione del regolamento 
 
                    (art. 1, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il presente  regolamento  detta  la  disciplina  esecutiva  ed
attuativa relativa alla materia dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e successive modificazioni, recante  il  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE",  che  in  prosieguo  assume  la
denominazione di codice. 
    2.  Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma   1,   del   codice,   le
amministrazioni e gli enti  statali  applicano  le  disposizioni  del
presente regolamento. 
    3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le  regioni
a  statuto  ordinario,  e  ogni  altra  amministrazione  o   soggetto
equiparato, diversi dai soggetti di cui al  comma  2,  applicano,  in
quanto esecutive o attuative di  disposizioni  rientranti,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3,  del  codice,  in  ambiti  di  legislazione
statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: 
    a) della parte I (disposizioni comuni); 
    b) della parte II  (contratti  pubblici  relativi  a  lavori  nei
settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento
e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121,
comma 6; 
    c) della  parte  III  (contratti  pubblici  relativi  ai  servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad
esclusione dell'articolo 252, comma 1; 
    d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture  e  ad
altri servizi nei settori  ordinari),  ad  esclusione  del  titolo  I
(programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi
1 e 2; 
    e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342; 
    f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero)  ad  esclusione
dell'articolo 344; 
    g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 
    4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
i soggetti di cui al  comma  3,  applicano,  in  quanto  esecutive  o
attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente,  fino
a quando le regioni non avranno adeguato la propria  legislazione  ai
principi  desumibili  dal  codice,  le  disposizioni   del   presente
regolamento: 
    a)  della  parte  II,  titolo  I  (organi  del   procedimento   e
programmazione); 
    b) dell'articolo 120, commi 3 e 4; 
    c) dell'articolo 121, comma 6; 
    d) dell'articolo 252, comma 1; 
    e)  della  parte  IV,  titolo  I  (programmazione  e  organi  del
procedimento); 
    f) dell'articolo 282, commi 1 e 2; 
    g) dell'articolo 342. 
    5. Le disposizioni di cui al presente  regolamento  si  applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del  codice
che rientrano nella competenza legislativa  statale  esclusiva  anche
nei confronti di dette regioni e province autonome. 
 
              Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Note alle premesse 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 5 del decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici  relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., e' il seguente: 
              “Art. 5 (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato  detta
          con regolamento la disciplina  esecutiva  e  attuativa  del
          presente codice  in  relazione  ai  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e  forniture  di  amministrazioni  ed  enti
          statali e, limitatamente agli aspetti di  cui  all'articolo
          4, comma  3,  in  relazione  ai  contratti  di  ogni  altra
          amministrazione o soggetto equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o   attuative   di   disposizioni   rientranti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
          esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e  province
          autonome. 
              3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con  la
          procedura di cui al presente  comma  si  provvede  altresi'
          alle   successive   modificazioni   e   integrazioni    del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a) programmazione dei lavori pubblici; 
              b) rapporti funzionali tra i  soggetti  che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
              d) progettazione dei lavori, servizi e  forniture,  con
          le annesse normative tecniche; 
              e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli  atti
          procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; 
              f)  modalita'  di  istituzione  e  gestione  del   sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
              g)  requisiti  soggettivi   compresa   la   regolarita'
          contributiva  attestata  dal  documento   unico,   di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e di idee, gli affidamenti in economia, i  requisiti  e  le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 
              i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e   forniture   e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
              l) procedure di esame delle proposte di variante; 
              m)  ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo   dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
              n) quota subappaltabile dei  lavori  appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; 
              o)  norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie   per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
              p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
          il  contratto  di  acconti  in  relazione  allo  stato   di
          avanzamento della esecuzione; 
              q) tenuta dei documenti contabili; 
              r) intervento sostitutivo della stazione appaltante  in
          caso   di   inadempienza   retributiva    e    contributiva
          dell'appaltatore; 
              s)     collaudo     e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
              s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  40  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori  pubblici)
          - 1. I soggetti esecutori  a  qualsiasi  titolo  di  lavori
          pubblici devono essere qualificati  e  improntare  la  loro
          attivita'    ai    principi    della    qualita',     della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con il regolamento previsto dall'articolo  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di cui all'articolo 5 possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
              a) soppressa; 
              b) le modalita' e i  criteri  di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere. 
              c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
              d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'articolo 38, e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale. 
              e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione; 
              f) le modalita' di verifica  della  qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
              f-bis) le modalita' per assicurare,  nel  quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
          fino   alla   decadenza   dell'autorizzazione,    per    le
          irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'  commesse
          dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'  in  caso
          di  inerzia  delle  stesse  a  seguito  di   richiesta   di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
              g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive,  fino
          alla decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione,  nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
              h) la formazione di elenchi,  su  base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente dall'articolo 75  e  dall'articolo
          113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
          50 per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere le  imprese  per  essere  affidatarie  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'articolo 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'articolo 6, comma 11. In  ogni  caso  le  SOA  restano
          tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
          di cui al primo  periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso
          termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione.”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  201  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 201 (Qualificazione) - 1. Il regolamento  di  cui
          all'articolo  5,  disciplina  gli  specifici  requisiti  di
          qualificazione dei soggetti esecutori  dei  lavori  di  cui
          all'articolo  198,  ad  integrazione  di  quelli   generali
          definiti dal medesimo regolamento. 
              2. In particolare, per i soggetti esecutori dei  lavori
          di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina: 
              a) la puntuale verifica,  in  sede  di  rilascio  delle
          attestazioni di qualificazione, del possesso dei  requisiti
          specifici  da  parte  dei  soggetti  esecutori  dei  lavori
          indicati all'articolo 198; 
              b) la definizione di nuove categorie di  qualificazione
          che tengano conto delle specificita' dei settori nei  quali
          si suddividono gli interventi dei predetti lavori; 
              c) i contenuti e la  rilevanza  delle  attestazioni  di
          regolare esecuzione dei  predetti  lavori,  ai  fini  della
          qualificazione degli esecutori,  anche  in  relazione  alle
          professionalita' utilizzate; 
              d) forme di  verifica  semplificata  del  possesso  dei
          requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
          delle imprese artigiane. 
              3. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  ulteriori  specifici
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli
          definiti dal regolamento di cui all'articolo  5,  anche  al
          fine  di  consentire  la   partecipazione   delle   imprese
          artigiane. 
              4. Per l'esecuzione dei  lavori  indicati  all'articolo
          198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria
          di riferimento, a  prescindere  dall'incidenza  percentuale
          che il valore degli interventi  sui  beni  tutelati  assume
          nell'appalto complessivo.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  198  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 198 (Ambito di applicazione) -1. Le  disposizioni
          del presente capo dettano la disciplina  degli  appalti  di
          lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e  gli
          interventi sugli elementi architettonici e sulle  superfici
          decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti  alle
          disposizioni di tutela di cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42,  al  fine  di  assicurare  l'interesse
          pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in
          considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 
              2. Le disposizioni  del  presente  capo  relative  alle
          attivita' di  cui  al  comma  1,  si  applicano,  altresi',
          all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.” 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O., e' il seguente: 
              “Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.” 
              Note all'art. 1 
              Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo del comma  3  dell'articolo  4,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo  117,  comma
          secondo, della  Costituzione,  non  possono  prevedere  una
          disciplina  diversa  da  quella  del  presente  codice   in
          relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
          alle  procedure  di  affidamento,  esclusi  i  profili   di
          organizzazione    amministrativa;     ai     criteri     di
          aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di  vigilanza  sul
          mercato  degli  appalti  affidati  all'Autorita'   per   la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture; alle attivita' di progettazione e  ai  piani  di
          sicurezza;   alla   stipulazione   e   all'esecuzione   dei
          contratti,   ivi   compresi   direzione    dell'esecuzione,
          direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione
          dei    profili    di    organizzazione    e    contabilita'
          amministrative; al contenzioso. Resta ferma  la  competenza
          esclusiva dello Stato a disciplinare i  contratti  relativi
          alla tutela dei beni culturali,  i  contratti  nel  settore
          della  difesa,  i  contratti  segretati   o   che   esigono
          particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi,
          forniture.” 
              - Il testo dell'articolo 10  della  legge  10  febbraio
          1953, n. 62, recante “Costituzione  e  funzionamento  degli
          organi regionali”, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          marzo 1953, n. 52 e' il seguente: 
              “Art. 10 - Le leggi della Repubblica che  modificano  i
          principi fondamentali di cui al primo  comma  dell'articolo
          precedente  abrogano  le  norme  regionali  che  siano   in
          contrasto con esse. 
              I  Consigli  regionali  dovranno  portare  alle   leggi
          regionali le  conseguenti  necessarie  modificazioni  entro
          novanta giorni.”