IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 87 e 117, lettere m) e n), della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  citata  legge
n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione  dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi  quadri  orario,
con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  dei  licei  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma  4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno
2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa  all'autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visti il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
per il sistema dei licei e i piani di studio di cui agli allegati  A,
B, C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma  10,  lettera  a)
del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89, con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  definite  le  indicazioni  nazionali  riguardanti  gli
obiettivi specifici di apprendimento con riferimento  ai  profili  di
cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attivita'  e  agli
insegnamenti compresi nei piani di  studi  previsti  per  i  percorsi
liceali di cui al medesimo regolamento; 
  Tenuto conto che le impegnative sfide dell'agenda di  Lisbona  2000
in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei  d'istruzione
e  formazione  sollecitano  un'azione  incisiva  della   scuola   per
prevenire la dispersione scolastica e per  promuovere  la  diffusione
della cultura matematica e scientifica; 
  Considerata l'esigenza che la definizione delle scelte  curricolari
per i licei siano  rispettose  della  discrezionalita'  professionale
degli insegnanti e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  Preso atto dei lavori svolti dalla Commissione di  studio  nominata
con decreto 11 marzo 2010, n. 26, e incaricata,  tra  l'altro,  della
elaborazione delle nuove Indicazioni nazionali; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nella riunione del 28 aprile 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 luglio 2010; 
  Vista la comunicazione del presente provvedimento  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2010, nonche'  il  nulla
osta della medesima espresso con nota n.  DAGL/1434/31-2010/5959  del
29 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10,  lettera  a),
comprendono  la  nota  introduttiva  di  cui  all'allegato  A  e   la
declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B,
C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  commi  1  e  3  e
          dell'art. 10, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,  concernente  «Regolamento
          recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico dei licei a norma dell'art. 64,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»: 
              «Art. 2 (Identita'  dei  licei).  -  1.  I  licei  sono
          finalizzati al conseguimento di un  diploma  di  istruzione
          secondaria superiore  e  costituiscono  parte  del  sistema
          dell'istruzione secondaria  superiore  quale  articolazione
          del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226,  e  successive  modificazioni.  I  licei  adottano  il
          profilo educativo, culturale e professionale dello studente
          a conclusione del secondo ciclo del  sistema  educativo  di
          istruzione e  di  formazione  di  cui  all'allegato  A  del
          suddetto decreto legislativo. 
              2. (Omissis). 
              3. I percorsi liceali  hanno  durata  quinquennale.  Si
          sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno  che
          completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il
          profilo educativo, culturale e professionale dello studente
          a conclusione del secondo ciclo del  sistema  educativo  di
          istruzione e di formazione per il sistema dei licei di  cui
          all'allegato A al presente regolamento con  riferimento  ai
          piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e  G  ed
          agli obiettivi specifici di apprendimento di  cui  all'art.
          13, comma 10, lettera a).». 
              «3. Le attivita' e  gli  insegnamenti  obbligatori  per
          tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento  delle
          conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed
          irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.
          Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
          definite annualmente con il  decreto  interministeriale  ai
          sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e
          successive modificazioni, fermi restando il  conseguimento,
          a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          subordinatamente alla  preventiva  verifica  da  parte  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive,  puo'
          essere previsto un contingente  di  organico  da  assegnare
          alle  singole  istituzioni  scolastiche   e/o   disponibile
          attraverso gli accordi di rete  previsti  dall'art.  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
          275,  con  il   quale   possono   essere   potenziati   gli
          insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli   studenti   e/o
          attivati    ulteriori    insegnamenti,    finalizzati    al
          raggiungimento   degli   obiettivi   previsti   dal   piano
          dell'offerta  formativa  mediante  la  diversificazione   e
          personalizzazione dei piani di studio.  L'elenco  di  detti
          insegnamenti  e'  compreso  nell'allegato  H  al   presente
          regolamento.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117, lettere m)  e  n),
          della Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-l) (omissis); 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria): 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo  parere  delle
          commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione  dei  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53» e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999,  n.
          186, supplemento ordinario. 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  15
          marzo 2010, n.  89,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del  15  giugno  2010,   n.   137,   supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  13
          giugno 2006, n. 47, e' relativo alla  quota  dei  curricoli
          rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche. 
              - Per il testo dell'art. 13, comma 10, lettera  a)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89, e dell'art. 2, commi 1 e 3 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda la  nota  al
          titolo. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, 11  marzo  2010,  n.  26,
          reca la costituzione e la composizione di  una  commissione
          di studio  con  il  compito  di  orientare  le  indicazioni
          nazionali per la scuola dell'infanzia, del  primo  ciclo  e
          dei licei, secondo criteri di unitarieta' e di verticalita'
          coerenti con i processi di  progressivo  approfondimento  e
          sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e di maturazione
          delle competenze caratterizzanti le  singole  articolazioni
          del percorso scolastico. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 13, comma 10, lettera  a)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89, si vedano nelle note al titolo.