ALLEGATO D
REQUISITI OPERATIVI MINIMI
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI
(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)
Sezione I^
1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E
L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE
1a. ADEMPIMENTI GENERALI:
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore,
il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano
poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell'istituto, deve:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a
disposizione dell'Autorita' di pubblica sicurezza per 2 anni, anche
su supporto informatico non modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore
della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti
reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso
dell'espletamento del servizio, nonche' ogni altra informazione degna
di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le
relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi
fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata,
presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i
quali l'istituto e' autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di
vigilanza privata, d'ora in avanti indicato come C.C.N.L., non
potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni
patrimoniali;
d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano
la disponibilita' dei mezzi previsti e necessari all'efficiente
espletamento dei servizi nonche' della modulistica necessaria per le
diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per
particolarita' e/o specificita' in ordine ai compiti e le modalita'
di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle
disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione
d'ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono
essere archiviati e conservati per due anni presso la sede
dell'istituto, anche su supporto informatico;
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che
non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico-
professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto,
prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis
del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno
di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;
f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, solo
veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed
in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore
della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per
conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i
mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le
eventuali variazioni intervenute;
g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in
materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del
C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro";
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti
dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei
CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di
vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione
previste dall'art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve
essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui
l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai
Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di
vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso
nello svolgimento di tali servizi e' vietata la surroga o qualsiasi
altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti
privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonche'
l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza
per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se
facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di
associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici
utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della
Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per
le finalita' di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per
l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di
sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima
della scadenza della licenza, una dettagliata relazione
sull'attivita' svolta, nonche' sulla consistenza dell'organico, degli
automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonche' dell'elenco
abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere
indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
- le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
- eventuali variazioni della composizione societaria;
- l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato
versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di
oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad
illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarita'.
Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico
di regolarita' contributiva, nonche' della certificazione dell'ente
bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257-
ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di
certificare altrimenti, con pari garanzia di terzieta', l'adempimento
degli obblighi contrattuali rilevanti, ed e' in facolta' degli
interessati esibire le risultanze del sistema informativo
dell'anagrafe tributaria;
- le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure
di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per
il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi;
- le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la
formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore
della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale,
annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la
tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei Comuni in cui
viene svolto il servizio;
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'Autorita' di
pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in
copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico
non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attivita'
svolta, nonche' quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad
ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.
o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle
disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall'istituto e
approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui
l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori
competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di
presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate
Le guardie giurate:
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla
custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attivita'
espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento;
b) prima dell'inizio del servizio devono:
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere
dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di
carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli
organi deputati al controllo;
-assicurarsi dell'idoneita' dell'equipaggiamento tecnico operativo
in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie
riscontrate.
- In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio
devono controllare:
1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia
portatili che veicolari;
3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche
ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....)
segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli
interventi del caso.
Delle irregolarita' riscontrate nel corso del servizio, deve darsi
immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.
c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire
ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica
Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del
T.U.L.P.S.;
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro
qualita' a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;
e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia
delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in
loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si
danneggino o che altri se ne impossessino.
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.
Il titolare dell'Istituto di vigilanza, a seguito dell'esito
positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate,
verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la
richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmente
competente, ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione.
L'impiego in servizio potra' essere disposto solo dopo che la
guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del
Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del
Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di
un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato
dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie
assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie
giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che
abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto
superando un documentato corso di formazione.
1.d: Orario di lavoro
L'orario di lavoro e' quello stabilito dal C.C.N.L e dalla
contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il
Regolamento di servizio e' trasmessa copia della certificazione
liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente
bilaterale previsto dal C.C.N.L., attestante l'integrale e corretta
applicazione del C.C.N.L
1.e: Formazione delle guardie particolari giurate
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno
riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di
formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da
adottarsi con le modalita' indicate dal Regolamento di esecuzione,
l'Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e
l'addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro
immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione
teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.
I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche
e debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) conoscenza delle norme che regolano l'attivita' di vigilanza
privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonche' di
quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico
delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;
c) conoscenza dell'organizzazione aziendale e descrizione delle
modalita' di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;
d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza
di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze
tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle
armi;
e) addestramento all'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti,
nonche' di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale
dotazione ;
f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di
vigilanza privata;
g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonche'
prescrizioni emanate dall'Autorita' di P. S.;
h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli
aspetti normativi relativi all'uso legittimo delle armi, porto,
trasporto, uso, custodia e detenzione armi;
i) nozioni di diritto costituzionale;
j) contrattazione collettiva di comparto - legislazione in materia
di lavoro;
l) aspetti etico professionali;
m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi
antirapina, nonche' al trasporto e scorta valori, oltre alla
conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in
dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che
dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il
patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie
per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.
Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono
superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno,
come previsto dalla normativa vigente.
Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi e' data
comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della
Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale comunicazione
dovra' contenere l'elenco dei partecipanti, nonche' l'indicazione del
luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.
E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non
siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando
svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso
teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio
d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui
all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano
prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un
corso di formazione.
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova
nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana,
nell'espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie
giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici
servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali ad es.
trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di
legge o regolamenti si fara' riferimento a quanto previsto dai
relativi decreti o da disposizioni delle Autorita' competenti. Della
frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie
giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare
documentazione comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata
dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione
dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.
Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di
apprendistato.
1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.
Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno
riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di
formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da
adottarsi con le modalita' indicate dal Regolamento di esecuzione, il
titolare dell'Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale un
documento informativo di aggiornamento professionale per tutte le
guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari
all'aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte e
utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico,
ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso,
finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi svolti,
ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie
giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni
normative e legislative per l'attivita' degli Istituti e delle
guardie di particolare importanza. Restano salve le attivita' di
esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma.
Il documento informativo di aggiornamento professionale avra' ad
oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e), curando
in particolare l'approfondimento di eventuali nuove norme relative al
settore specifico.
1.g: Esercitazioni di tiro.
1. Per ciascuna guardia giurata e' istituito un libretto di tiro
dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni di
tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni
previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le
armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul
quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria
firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvedera' ad
accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando
i libretti di tiro.
2. Il libretto di tiro dovra' altresi' riportare il numero dei
colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti
in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare
per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, e' valutato
dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilita' dimostrata
nell'uso e maneggio delle armi.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento
dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle
singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale
dipendente, dovra' essere custodita presso la sede dell'Istituto di
vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere
esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di
controllo.
Sezione II^
2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI
2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.
Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore,
il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano
poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell'istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le
disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalita' di esecuzione
dei servizi da espletare.
Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in
caso di necessita' per servizi occasionali o modifiche a quelli
ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere
registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere
comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei
turni di servizio e cosi' pure deve essere comunicata ogni variazione
intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna
guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della tipologia del
servizio stesso.
L' "ordine di servizio" giornaliero e' custodito agli atti
dell'Istituto, anche su supporto informatico non modificabile, per
almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria
attivita' di controllo.
Le guardie giurate indossano nell'espletamento del servizio, di
norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provincia in cui
l'istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per
specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa
autorizzazione del Questore territorialmente competente, il
distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deve essere
esposto in modo ben visibile.
Il titolare dell'istituto, le guardie giurate ed il personale
comunque dipendente dall'Istituto e chiunque altro venga a conoscenza
degli "ordini di servizio interni" sono tenuti al segreto d'ufficio e
ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.
2.b: Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.
Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinche' le guardie
giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la
disponibilita' delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e
tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio
dell'Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono
stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza
degli operatori e l'efficienza dei servizi.
Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi sara' dotata
della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza
dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgera' il servizio
armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua
proprieta' e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia.
L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi
lunghe e' ammesso solo in situazioni eccezionali e deve essere
preventivamente autorizzato dal Questore della provincia ove
l'istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati.
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta),
comunque preventivamente autorizzati dal Questore, e' fatto divieto
di impiegare per i servizi automezzi che non siano di proprieta' o
nella disponibilita' dell' Istituto. Gli automezzi devono essere,
quando impiegati nei servizi di vigilanza, sempre condotti
esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono essere
comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni
distintivi dell' Istituto nelle caratteristiche approvate dall'
Autorita' competente. La livrea degli automezzi, come la
denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni
distintivi dello stesso nonche' le uniformi del personale, non
debbono recare riferimenti al termine "polizia" o "carabinieri" o
altri consimili ovvero ad attivita' riservate agli organi di polizia.
I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche
costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei
Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n.332/1998 ed a
quanto previsto dal presente Regolamento anche con riguardo alle
normative che regolano la circolazione stradale, essi devono essere
certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore che
ne attesti la conformita'.
L'istituto deve custodire la documentazione relativa a detti
veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresi', ad
annotare su apposito registro i controlli e le manutenzioni
effettuate. Tale documentazione dovra' essere esibita a richiesta
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata per il
periodo di tenuta in esercizio del veicolo.
L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo
restando l'eccezionalita' dello stesso e fatte salve particolari
prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato dal
Questore, e' di norma subordinato all'osservanza dei seguenti
obblighi o condizioni:
-le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono
preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per
difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;
-il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a
funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di
munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato
l'impiego delle munizioni spezzate;
-il porto del fucile da parte della guardia giurata e' limitato al
tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio
preventivamente autorizzato;
- l'arma deve essere di proprieta' della guardia giurata che la
impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di polizia
territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale
detenzione della stessa.
-e' vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o
comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta
eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in
condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica
autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga dovra' essere
custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovra' essere
nella disponibilita' della guardia giurata titolare dell'arma stessa.
-e' fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto
al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma
usata in servizio, che dovra' comunque essere di tipo consentito
dalla legge. L'arma lunga e' iscritta nel libretto di tiro della
guardia particolare giurata che ne e' proprietaria e le esercitazioni
al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere
effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i
cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati
all'Istituto di vigilanza.
- e' vietato il prestito, il comodato e la cessione anche
temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie
giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto
autorizzato.
2.c: Controlli - Rapporto di lavoro - Disciplina.
Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece, l'institore,
il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano
poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate
nell'esecuzione dei singoli servizi delle prescrizioni generali
previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle
particolari imposte dal Questore nel Regolamento di servizio
approvato ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l
12 novembre 1936, n. 2144.
II rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'Istituto di
vigilanza privata e' regolato dal complesso delle disposizioni
contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza
privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello territoriale
ed aziendale con le OO.SS., nonche' dal complesso delle disposizioni
normative in materia.
I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla
guardia giurata sono sanzionati con le procedure ed i provvedimenti
contemplati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a cura del
titolare dell'istituto al Questore territorialmente competente,
unitamente alla sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa
documentazione.
Resta salva ed impregiudicata la potesta' disciplinare del Questore
sulle guardie giurate, ai sensi delle disposizioni di pubblica
sicurezza vigenti in materia.
2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate e le
modalita' di svolgimento del servizio.
La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonche'
la funzionalita' dei sistemi di comunicazione sono comunicati ed
approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli
257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione.
L'attivita' della Centrale Operativa si svolge sotto la
responsabilita' del titolare dell'istituto, di regola senza soluzione
di continuita' nell'arco delle 24 ore; e' ammessa una operativita'
limitata allo svolgimento dei servizi dell'istituto, previa
preventiva comunicazione al Questore dei turni di operativita'.
L'accesso alla Centrale Operativa e' precluso ai soggetti non
autorizzati; la struttura della Centrale deve essere tale da
prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone
non autorizzate.
Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque
in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare
l'uniforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di
accesso alla Centrale di persone non autorizzate e attenersi alle
consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale e' tenuto a
fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli
apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere
all'occorrenza l'immediato intervento delle Forze di Polizia dello
Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza, previe
specifiche intese con la Questura.
Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti
dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni.
Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i
controlli di funzionalita' degli apparati radio ricetrasmittenti e di
altri apparati in uso alle guardie giurate, I registri e gli atti
relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a
disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il
titolare dell'Istituto, ovvero un suo delegato, dovra' provvedere
tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad
assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni,
intraprendendo, contestualmente, ogni opportuna iniziativa atta a
fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale
operante.
Sezione III^
3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali.
Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti
guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione
disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di
videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unita' cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su
apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da
quelli destinati al trasporto di valori, di proprieta' dello stesso
istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da
specifiche norme di legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M.
154/2009, ecc.).
Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre a quanto
gia' previsto dalle precedenti Sezioni I e II devono:
- attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite
dall'Istituto;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla
Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessita' in condizioni
di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumita';
- compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato
rapporto sull'attivita' svolta solo se vi siano novita', fatti o
situazioni degne di rilievo;
- nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di
lasciare la postazione;
- verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei
mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali
anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul
rapporto di servizio.
3.b: Servizio di piantonamento.
3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di
sicurezza.
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla
vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano
direttamente le Forze dell'Ordine:
- aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che
trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di
distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi
gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica
urbana);
- aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni
(in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di
reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti
radiotelevisive a carattere nazionale;
- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del
greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacita' di
stoccaggio superiore a 100 tonnellate.
Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e,
come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie
giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:
- siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare
delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita
l'incolumita' e l'operativita' (ad esempio aziende o presidi
ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso e'
riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche
munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico,
sedi di Regioni, Province, INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari
radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad
esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di
valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se
contenenti opere di alto valore artistico ed economico).
Ferme restando le definizioni sopra indicate nonche' le previsioni
dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione, e' affidata alle
guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in
essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.
3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna
Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo
fisso e' espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da
vigilare, da una o piu' guardie giurate armate e in uniforme, munite
di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza
per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione
di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e
comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza
alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono munite di
apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di
intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa
dell'istituto.
La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla
natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalita' di
esecuzione del servizio e segnalare con tempestivita' eventuali
situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa
dell'Istituto.
L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento
finalizzato a rendere il servizio piu' efficiente, efficace ed
agevole per il personale dipendente.
3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona
Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad
uno o piu' obiettivi sensibili e' svolto in uniforme da una o piu'
guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro
brandeggiante di profondita' a luce bianca, fisso o calamitato, di
proprieta' o nella disponibilita' dell'Istituto con i contrassegni
distintivi ed il logo dell'istituto approvati dalle Autorita'
competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri
storici urbani.
Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza
dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle finalita' del
servizio di vigilanza affidata ed hanno l'obbligo di comunicare alla
Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le
eventuali novita' ed ogni situazione anomala riscontrata.
II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere
congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla
natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni
ambientali ed alle specifiche modalita' di esecuzione del servizio.
L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento
finalizzato a rendere il servizio piu' efficiente e agevole per il
personale dipendente.
Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia
giurata, ove si rendesse necessario l'intervento, la guardia e'
tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa
dell'Istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di
pericolo, ad attendere l'arrivo di personale di supporto che
l'operatore di centrale provvedera' ad inviare prontamente sul posto;
contestualmente, previa verifica dell'effettivita' ed attualita' del
pericolo, l'operatore di centrale provvedera' ad informare la
centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del
territorio, secondo le disposizioni impartite dal Questore della
provincia, sulla base di specifiche intese.
Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del
territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine.
3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o
di videosorveglianza
Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa
dell'Istituto consiste nella gestione di un impianto di
intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con
obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. In caso di ricezione
del segnale di allarme l'operatore della Centrale dell'Istituto
coordinera' l'intervento in loco, ovvero provvedera' ad avvisare
l'utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa verifica
dell'effettivita' ed attualita' dell'allarme.
Il servizio di videosorveglianza consiste nell'effettuazione di
ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprieta' del
cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video, che
debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di
guardia giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad
intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme.
L'attivita' sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da
guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze
dell'ordine.
3.e: Servizio di intervento su allarmi.
Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione
del segnale d'allarme, la Centrale Operativa dell'Istituto provvede
ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprieta' o nella
disponibilita' dell'Istituto, con i contrassegni approvati
dall'Autorita' competente e di apparato radio anche portatile,
personale dipendente dallo stesso Istituto, affinche' proceda
all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni le autovetture
devono essere munite anche di faro brandeggiante di profondita' a
luce bianca, fisso o calamitato. Il personale impiegato in tali
servizi deve avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e
dello stato degli obiettivi allarmati.
L'ispezione esterna dell'obiettivo e' svolta da una o piu' guardie
giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile
e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato
prima di iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della
quale la guardia giurata deve adottare ogni possibile cautela
finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e provvedendo
a richiedere alla Centrale Operativa dell'Istituto, ove necessario,
ulteriore personale in ausilio.
L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di
pericolo all'incolumita' della Guardia e/o di altre persone, potra'
essere eseguita da una guardia giurata.
In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la
guardia giurata intervenuta sul posto, dovra' richiedere, alla
Centrale Operativa dell'Istituto, il supporto di un'altra guardia e
delle Forze dell'ordine territorialmente competenti. In quest'ultimo
caso, la guardia dovra' comunque, prima di effettuare l'ispezione
interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle Forze
dell'ordine.
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina
Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna
all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti
di credito e uffici postali, nonche' presso obiettivi che, per
l'entita' dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo
per possibili azioni criminose.
Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta degli Ufficiali
ed Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui
all'art. 139 del T.U.L.P.S.., le guardie giurate impiegate in
servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei
proprietari o dei responsabili degli obiettivi vigilati.
In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un
gravoso dispendio di energie psico-fisiche, e' fatto divieto di
impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie giurate
che nel corso della giornata abbiano gia' espletato servizi di altra
natura, per un turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e
dagli accordi sindacali.
3.g: Diverse modalita' di svolgimento del servizio
3.g.1: Servizio esterno
Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche,
uffici postali ed altri simili obiettivi devono:
1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere
munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio
con la Centrale Operativa dell'istituto;
2. rispettare l'orario del turno di servizio ed all'inizio di
ciascun turno collegarsi con la Centrale Operativa dell'istituto onde
stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni;
3. vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di
prevenzione, segnalando alla Centrale Operativa dell'Istituto ogni
anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento che
possa ritenersi utile per le finalita' di indagini delle Forze
dell'ordine.
Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze
concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio dovra' essere
effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire
il piu' ampio raggio visivo.
E' vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa
antirapina all'interno di autovetture o di altri analoghi ripari
ovvero dall'interno di locali pubblici o privati ubicati nelle
prossimita' o di fronte all'obiettivo da vigilare.
3.g.2: Servizio svolto in box blindato all'interno dell'obiettivo
da vigilare
Il servizio antirapina effettuato all'interno dell'obiettivo,
all'ingresso del quale e' installato un sistema di difesa passiva,
come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia
giurata prende posto all'interno di un box blindato chiuso
dall'interno, con lo stesso equipaggiamento previsto per lo
svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile
indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato in modo da
poter essere immediatamente indossato all'occorrenza.
La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle
procedure di funzionamento e di attivazione dei sistemi antirapina
installati dall'utente, e delle modalita' operative a cui lo stesso
deve attenersi.
L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale, ovvero
all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in cui e' svolto un
servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate
non puo' essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di ordine
anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti
civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa
esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata
dall'Amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potra'
richiedere alla propria centrale operativa di verificare presso
l'Ufficio di appartenenza l'identita'.
In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano
accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o che si aggirino nei
dintorni, la guardia giurata adottera' tutte le cautele del caso
segnalando immediatamente il fatto alla Centrale Operativa
dell'istituto, senza allontanarsi dal Box blindato.
La guardia giurata deve prestare il servizio cui e' destinato con
la massima attenzione, cercando di rilevare ogni situazione che
faccia presupporre l'intento da parte di terzi di commettere reati
contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi
all'interno di una banca o di altro obiettivo, la guardia giurata
deve assume tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio
l'incolumita' propria e delle altre persone presenti all'interno dei
locali, comunicando immediatamente l'evento alla Centrale Operativa
dell'Istituto.
3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unita' cinofile
Il servizio con l'impiego di unita' cinofile e' il servizio svolto
dalla guardia giurata che svolge anche la funzione di conduttore di
un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da
svolgere.
La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualita' di
conduttore deve avere un buon governo e gestione del cane, dal quale
non puo' mai separarsi, ne' puo' lasciarlo incustodito o allontanarsi
anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di
espletamento del servizio. Per l'impiego di unita' cinofile il
titolare dell'Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto
l'annotazione di tale modalita' di svolgimento del servizio
sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S..
In ogni caso l'impiego delle unita' cinofile deve essere preceduto
dalle comunicazioni alla Questura territorialmente competente,
riguardanti:
*la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unita'
cinofile;
*l'elenco delle unita' cinofile nella disponibilita' dell'Istituto,
indicando per ciascuna le generalita' complete del conduttore,
nonche' il numero di matricola, l'iscrizione al L.O.I., il
certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. e gli elementi relativi
al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP;
*la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la
copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi;
*la documentazione attestante l'espletamento di tutti i test
sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del cane. I
certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un
medico veterinario iscritto all'Albo;
*la documentazione attestante la qualita' ed il livello di
addestramento di ogni unita' cinofila, nonche' la sede della
struttura che ha provveduto a tale addestramento;
*i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei
cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di
alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa
sulla circolazione stradale.
Durante il servizio i cani sono condotti "al passo" e comunque
tenuti al guinzaglio.
Il titolare dell'Istituto deve adempiere tutti gli obblighi
igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed in particolare
deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e
regolamentari vigente in materia.
La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art. 134
T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati nei punti
precedenti, non consente l'impiego delle unita' cinofile.
Resta comunque in facolta' del Prefetto revocare in qualsiasi
momento e per giustificato motivo l'autorizzazione ad impiegare
unita' cinofile ed e' in facolta' del Questore territorialmente
competente imporre nel Regolamento di servizio particolari
prescrizioni riguardanti impiego e l'uso delle unita' cinofile.
3.h: Servizio di antitaccheggio
Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di
beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione
commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona che a
mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il
danneggiamento dei beni stessi.
Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi
particolari o per specifici servizi, su richiesta dell'utente, il
servizio puo' essere espletato in borghese e con il distintivo
esposto, con l'arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa
autorizzazione del Questore.
3.i: Servizi all'interno di caveau di proprieta' o nella
disponibilita' dell'Istituto.
Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia
all'Istituto, deve essere munito dei mezzi di difesa attiva e passiva
previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau
svolgono il servizio in divisa, armati e sono equipaggiati con
Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o
portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale
Operativa dell'Istituto.
Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno
l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.
L'accesso ai locali del caveau e' consentito solo alle persone
autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate e comunicate al
personale dipendente dal titolare dell'Istituto, idonee a garantire
la tracciabilita' e la ricostruzione ex post degli accessi, delle
operazioni e di eventuali anomalie.
In caso di emergenza, il personale addetto dovra' provvedere
all'immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le
modalita' stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto
con la Centrale Operativa dell'Istituto ed evitando di uscire
all'esterno dal Caveau.
L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti
magnetici, non devono essere accessibili dalla Centrale Operativa
dell'Istituto o da questa azionati.
3.i.1 Servizi di trattamento del denaro
Le attivita' di trattamento delle banconote, intese come attivita'
di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base
alla loro qualita', sono esercitate secondo le disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito dal
Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla
legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del Ministero
dell'Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro.
3.l: Il Trasporto valori
3.l.1 Disposizioni generali
Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e
titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie
giurate su veicoli di proprieta' o nella disponibilita'
dell'Istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal presente
Regolamento, osservando le prescrizioni ivi imposte, nonche' quelle
contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore.
L'Istituto curera' in particolare:
- l'idoneita' e la funzionalita' dell'equipaggiamento (giubbotti
antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione,
ecc.);
- l'adeguatezza dell'armamento;
- l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;
- l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di
sicurezza;
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella
definizione dei trasporti e degli itinerari e nella composizione
degli equipaggi;
- la qualificazione ed affidabilita' del personale impiegato sia
nei servizi operativi che in quelli organizzativi;
- di osservare l'assoluto rispetto dei limiti orari e delle
alternanze con periodi di riposo previsti per l'impiego delle guardie
giurate in tali servizi;
- di registrare le operazioni relative ai servizi in apposito
registro;
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso
dello svolgimento dei servizi alla Questura e con i presidi di
polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un
responsabile dei servizi.
Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste
nei successivi punti, mentre per il trasporto dei titoli o di altri
beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni
sono comunicate ed approvate di volta in volta dal Questore ed
approvate anche per tacito assenso.
3.l.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante
E' fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di
maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i
componenti degli equipaggi un'anzianita' di servizio (anche presso
altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'eta' anagrafica
ed a qualita' attitudinali compatibili con la particolare difficolta'
dei servizi in questione.
Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, e' richiesta
una piu' ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale.
Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello
tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneita'
psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacita' nel
corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente da
segnalazioni o da fatti che possono costituire di per se' uno
specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non
affidabilita'.
Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti
della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio.
Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione
stabilita supera le 6 ore di marcia, e' fatto obbligo di alternare la
guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida sia
preposto sempre personale attento e vigile.
Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono
prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto
antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale
che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.
Nell'espletamento del servizio non e' consentita nessuna sosta in
luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali,
connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a
lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele
volte a salvaguardare l'incolumita' degli operatori. L'autista e/o
l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicurano
dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti
radio.
La Centrale Operativa dell'Istituto rimane in costante ascolto
radio verificando la posizione dei mezzi adibiti al servizio di
trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di
cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.
L'istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che, dovra'
essere approvato dal Questore della provincia in cui lo stesso ha la
sede principale d'intesa con gli altri Questori competenti, dovra'
prevedere un'apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea
con le direttive emanate dall'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, aggiornandolo secondo necessita'.
3.l.3: Massimali per il trasporto del contante
Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, nr.153, il limite
provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di
caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali
servizi possono essere disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto,
senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le
modalita' e con le dotazioni di seguito indicate:
- Trasporto valori per somme fino a Euro 100.000,00
Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma
di protezione da personale non esperto (come ad esempio fattorini,
commessi, ecc.), che piu' facilmente possono essere vittime di
aggressioni e rapine, il trasporto potra', pertanto, essere espletato
da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile,
a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O. dell'Istituto
di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione
satellitare G.P.S.
- Trasporto valori per somme da Euro 100.000,00 fino a Euro
500.000,00
Tale trasporto dovra' essere espletato da due guardie particolari
giurate, armate e con giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone
blindato con caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV
del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni
identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento
con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di
localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con
allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di
ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone
blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la
piena conformita' del sistema, anche in merito alle normative che
regolano la circolazione stradale - nonche' sistema di blocco del
furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa
dell'Istituto.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene
(valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi
di macchiatura delle banconote) il servizio puo' essere svolto da una
guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei
contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente
collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e
sistema di localizzazione satellitare G.P.S..
- Trasporto valori per somme da Euro 500.000,00 e fino a Euro
1.500.000,00
Il servizio deve essere svolto con l'impiego di tre guardie
particolari giurate, armate, a bordo di furgone blindato con
caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto
interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi
dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O.,
invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione
satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo
di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti
il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione
rilasciata dall'allestitore circa la piena conformita' del sistema,
anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale
- nonche' sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori
gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.
In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto
antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel
servizio, che dovra' essere perentoriamente indossato dal personale
impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di
prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio.
Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna
dei valori scendera' dal mezzo dopo che il capo scorta avra'
preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate
quella con mansioni di conducente del veicolo e non potra' mai
allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il
motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la
Centrale Operativa.
Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovra' essere posteggiato in modo
da consentire all'autista la piu' ampia visibilita' delle aree
circostanti.
Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, e' indicato il nome
della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di
quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed
all'arrivo porta i valori e del personale di scorta.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene
(ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con
dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio puo' essere
svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato,
munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di
efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale
d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..
Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato
delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina
bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal
personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite
apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio puo' essere
svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei
contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente
collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme,
sistema di localizzazione satellitare G.P.S. e di contenitore che
rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per
il "rischio marciapiede".
- Trasporto valori per somme da Euro 1.500.000,00 fino a Euro
3.000.000,00
Il servizio dovra' essere svolti con l'impiego di:
- tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto
antiproiettile;
- furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV
del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di
collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio
automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS;
- rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di
pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti
il taglio delle pareti del furgone blindato, come da dichiarazione
rilasciata dall'allestitore circa la piena conformita' del sistema,
anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale;
- sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a)
sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette a
chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote);
b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal
vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente
compatta ed autoestinguente) attivabili sia direttamente dal
personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite
apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il
"rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote).
Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad
Euro 1.500.000,00 dovra' essere data comunicazione ai "punti di
contatto" istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle Questure,
attraverso canali di comunicazione esterni "protetti".
Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi di
controllo disposti dalle Autorita' di p.s., l'invio delle
comunicazioni, impostato in modo da assicurare l'assoluta
riservatezza di notizie relative ai tempi ed alle modalita'
dell'effettuazione del trasporto, dovra' avvenire in maniera
sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei
necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di
vigilanza.
Ferma restando la discrezionalita' del Questore in relazione a
specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno essere
approntate formule di comunicazione diversificata in relazione al
livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli
elementi essenziali oggetto di informativa:
- luogo ed ora del prelievo;
- itinerario;
- orario e luogo di consegna;
- quantita' di denaro;
- automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa
passiva;
- personale impegnato.
- Trasporto valori per somme da Euro 3.000.000,00 e fino a Euro
8.000.000,00
Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca
d'Italia e caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato dal
Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale
sentiti i Questori delle altre Province interessate.
Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire
esclusivamente in ambiti protetti (caveau).
Il servizio sara' effettuato con le modalita' previste al punto
precedente con in aggiunta un furgone blindato di scorta, conforme
alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n.
332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale
Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme,
localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie particolari
giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.
Il mezzo di scorta dovra' tenere costantemente sotto controllo e
senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.
Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario
aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le
relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore
della provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i Questori
delle province interessate dal trasporto.
- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno
Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza,
realizzati mediante il concorso di piu' istituti rispettivamente
interessati per "tratte" o "attivita'", specificamente autorizzate
dall'Autorita' di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto
che:
- l'Istituto di vigilanza "capofila" produca al Questore che
approva il Regolamento e per conoscenza ai Questori delle Province
nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli
Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato
"progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con
l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi,
l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi
di volta in volta impegnati;
- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia
l'operazione complessiva e il c1iente per conto del quale l'intero
trasporto e' effettuato che la fase operativa di competenza ed il
soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa.
Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e
i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si
dispone che il trasbordo dei valori, nonche' il cambio degli
equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e
vigilati, debitamente autorizzati.
Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati,
preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o
superstrade, escludendo le strade o altre localita' che per
conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi
agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che
potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a
trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre
limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di
rischio del servizio.
I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria
compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 hanno carattere
straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del
Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale
sentiti i Questori delle altre Province interessate, se giustificati
da oggettive condizioni di necessita' e dall' impraticabilita' di
soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la
situazione della sicurezza pubblica nella Provincia e/o nelle
Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti
straordinari, alle modalita' previste dal presente allegato dovra'
aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo 2 guardie
giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto
antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base
all'importo trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di
osservazioni preventiva.
Il mezzo di scorta dovra' tenere costantemente sotto controllo e
senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.
Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino
aspetti derogatori alle modalita' ordinarie potranno essere
rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di
capacita tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.
L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o
notturni sara' immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire
meno le condizioni di sicurezza e controllabilita' che ne
costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche
condizioni di allarme.
3.l.4: Tabelle sinottiche per il trasporto del contante
LEGENDA APPARATI TECNOLOGICI E ALLESTIMENTI
---------------------------------------------------------------------
NUMERO TIPO DI APPARATO
---------------------------------------------------------------------
1 Sistema di radiolocalizzazione satellitare (GPS) con cartografia
presso la C.O.
---------------------------------------------------------------------
2 Sistema che rende inutilizzabile il bene (ad es. valigette/
casseforti a macchiatura delle banconote)
---------------------------------------------------------------------
3 Rinforzo vano valori tramite pannelli antitaglio con resistenza
al taglio di almeno 20 min
---------------------------------------------------------------------
4 Sistema blocco del furgone e apertura vano valori gestito da
C.O.
---------------------------------------------------------------------
5 Sistema che impedisce il prelievo forzato dei valori (ad es.
tramite produzione di resina bi componente) con attivazione
comandata dalla C.O.
---------------------------------------------------------------------
6 Contenitore che rende inutilizzabile il bene per "rischio
marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote)
---------------------------------------------------------------------
TABELLA A: Trasporto valori per somme fino a Euro 1.500.000
Sistema tradizionale
---------------------------------------------------------------------
TIPO DI | MASSIMALE |EQUIPAGGIO| VEICOLO | TECNOLOGIE
TRASPORTO | | | |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN| FINO A Euro | 1 GPG |AUTOVETTURA | 1
GENERE | 100.000 | |NON BLINDATA|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 100.000 A | 2 GPG | FURGONE | 1 - 3 - 4
GENERE | Euro 500.000 | | BLINDATO |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 500.000 A | 3 GPG | FURGONE | 1- 3 - 4
GENERE | Euro 1.500.000 | | BLINDATO |
---------------------------------------------------------------------
Sistemi ad alta tecnologia
---------------------------------------------------------------------
TIPO DI | MASSIMALE |EQUIPAGGIO| VEICOLO | TECNOLOGIE
TRASPORTO | | | |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 100.000 A| 1 GPG | AUTOVETTURA | 1 - 2
GENERE | Euro 500.000 | |NON BLINDATA |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 500.000 A| 2 GPG | FURGONE | 1 - 2
GENERE | Euro 1.500.000 | |SEMI-BLINDATO|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 500.000 A| 2 GPG | FURGONE |1 - 3 - 5 - 6
GENERE | Euro 1.500.000 | | BLINDATO |
---------------------------------------------------------------------
TABELLA B: trasporto valori per somme da Euro 1.500.000 fino a Euro
3.000.000
---------------------------------------------------------------------
TIPO DI | MASSIMALE |EQUIPAGGIO|VEICOLO | TECNOLOGIE
TRASPORTO | | | |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 1.500.000| 3 GPG |FURGONE | 1 - 3 - 5 - 6
GENERE | A Euro 3.000.000| |BLINDATO|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 1.500.000| 3 GPG |FURGONE | 1 - 2
GENERE | A Euro 3.000.000| |BLINDATO|
---------------------------------------------------------------------
TABELLA C: trasporto valori per somme da Euro 3.000.000 e fino a Euro
8.000.000
---------------------------------------------------------------------
TIPO DI | MASSIMALE | EQUIPAGGIO | VEICOLO |TECNOLOGIE
TRASPORTO | | | |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI |DA Euro 3.000.000 A|3 GPG e 2 GPG|FURGONE |1 - 3 - 5
BANKITALIA E| Euro 8.000.000 | SCORTA |BLINDATO + |
CAVEAU- | | |FURGONE |
CAVEAU | | |BLINDATO DI|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI |DA Euro 3.000.000 A|3 GPG e 2 GPG|FURGONE | 1 - 2
BANKITALIA E| Euro 8.000.000 | SCORTA |BLINDATO + |
CAVEAU- | | |FURGONE |
CAVEAU | | |BLINDATO DI|
| | |SCORTA |
---------------------------------------------------------------------
TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)
+---------------+------------------------+----------------+
| TIPO DI | MASSIMALE | TECNOLOGIE |
|TRASPORTO | | |
|---------------+------------------------+----------------+
|TRASPORTI IN | | / |
|GENERE | FINO A Euro 100.000 | |
|---------------+------------------------+----------------+
|TRASPORTI IN | FINO A Euro 250.000 | 2 o 6 |
|GENERE | | |
+---------------+------------------------+----------------+
3.m.: Scorta valori
E' il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto
da guardie giurate con le seguenti modalita':
a) per la scorta a valori fino a Euro 500.000,00 il servizio deve
essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola,
munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per
tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di
un'autovettura radio collegata e munita di impianto di localizzazione
satellitare;
b) per la scorta a valori fino a Euro 1.500.000,00, il servizio
deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di
pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato
per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo
di un furgone blindato radio collegato e munito di impianto di
localizzazione satellitare ;
c) per la scorta a valori superiori a Euro 1.500.000,00, il
servizio dovra' essere svolto da due guardie giurate in uniforme,
armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere
indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in
sede, a bordo di furgone blindato radio collegato e munito di
impianto di localizzazione satellitare, e da un'autovettura di
staffetta con a bordo due guardie giurate in uniforme, armate di
pistola, munite di giubbotto antiproiettile. Resta ferma la facolta'
del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione
alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
al valore del bene scortato.
3.n: Rischio marciapiede
Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il
pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a
trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del
committente e viceversa, ogni guardia trasportera' un solo plico o
sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a Euro
100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%.
L'importo potra' essere elevato fino a Euro 250.000,00 in caso di
utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene. Le
operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel piu'
breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovra' sostare
presso il cliente oltre i quindici minuti circa.
3.o: Trasporto di moneta metallica
Il trasporto valori di moneta metallica potra' essere effettuato
anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate esigenze
e previa autorizzazione del Questore che approva il Regolamento
sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le
seguenti modalita':
- per somme fino a Euro 500.000,00, il servizio dovra' essere
svolto da una guardia giurata, armata e munita di giubbotto
antiproiettile costantemente indossato.
- per somme superiori a Euro 500.000,00 il servizio dovra' essere
svolto da due guardie giurate, armate e munite di giubbotto
antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di
localizzazione satellitare GPS;
Resta ferma la facolta' del Questore di imporre misure di
protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata.
II titolare dell'Istituto, prima dell' espletamento del servizio,
dovra' comunicare alla Questura le informazioni relative al tipo di
mezzo utilizzato nonche' i dati anagrafici dell'autista nel caso in
cui non sia guardia giurata.
Sezione IV^
4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE E/O DI MEZZI.
SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI
4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri
istituti
Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare
temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di
vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di
uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata
diversi, potra' essere autorizzato dal Questore ad utilizzare
personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un'altra
Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Cio'
al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la
necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato
servizio.
4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in
ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 251
del Regolamento di esecuzione.
Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in
ambiti territoriali che interessano piu' province e nell'ipotesi che
uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a
prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza, fermo restando
quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo alla
regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei servizi demandate
ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative,
l'impiego del personale e' subordinato ai seguenti particolari
adempimenti:
a) fermo restando che il personale puo' essere comandato in
servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate
nella licenza, il titolare dell'istituto curera' l'inoltro al
Questore che approva il Regolamento ed al Questore territorialmente
competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia
giurata;
b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere
comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di
operativita' dell'Istituto, secondo le modalita' previste dal
Regolamento di servizio;
c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata
comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la
singola provincia;
d) in caso di personale operante in zone al confine tra due
province la comunicazione e' fatta ad entrambi i Questori
territorialmente competenti;
e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare
rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al Questore
territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della
Provincia che ha rilasciato la licenza;
f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione
allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate
al Questore che approva il Regolamento.
4.c: Servizi occasionali e temporanei.
Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto
della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione
a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e
temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da
quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore
che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente
competente, approva le modalita' di svolgimento del servizio
limitatamente all'arco temporale, individuato nel provvedimento
autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.
Sezione V^
5. DISPOSIZIONI FINALI
5.a: Servizi non espressamente previsti.
Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal
Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l.
26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144.
5.b: Comunicazioni al Questore
Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le
ore 12.00, fara' pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa
e Sociale della Questura competente per territorio e per conoscenza
alla Questura della provincia che ha rilasciato la licenza le
segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di
particolare rilievo.
Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad
Euro 1.500.000,00, dovra' essere data comunicazione, come previsto al
punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio
di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.
Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le
modalita' delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e
individua ogni altra comunicazione utile per finalita' di controllo.
5.c: Approvazione del Regolamento
Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di
vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente
Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti
territoriali di riferimento, e' approvato, ai sensi del R.D.L. 26
settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal
Questore della provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la
licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i
Questori delle altre province in cui l'istituto steso e' autorizzato
ad operare.
5.d: Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per
la violazione delle disposizioni del Regolamento di servizio, e'
attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre
1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella
scelta della sanzione da applicare il Questore dovra' tenere conto
della gravita' del fatto, tenendo presente il principio della
proporzionalita' e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni.
In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore puo'
sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia
giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la
possibilita' del Prefetto di procedere successivamente alla revoca
del proprio provvedimento di nomina.
Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti
territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni
compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della
segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha
commesso la violazione.
In casi di necessita' e urgenza il provvedimento di sospensione e
contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144, e' adottato dal Questore della provincia ove
la guardia opera ed ha commesso la violazione.
L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
guardie giurate e' comunicata al titolare dell'Istituto di vigilanza
da cui le guardie dipendono.
5.e: Ambito di applicazione
Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il
servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza
autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144, nonche', per quanto compatibili, alle guardie
giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26
settembre 1935, nr. 1952.