(Allegato 1)
                                                           ALLEGATO 1 
                                                    (art. 3, comma 4) 
 
                Procedure di calcolo degli obiettivi 
 
1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 
 
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo  3,
comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti  rinnovabili  e'
calcolato come la somma: 
a) del consumo finale lordo  di  elettricita'  da  fonti  energetiche
rinnovabili; 
b) del consumo finale lordo di energia da fonti  rinnovabili  per  il
riscaldamento e il raffreddamento; 
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei
trasporti. 
Per il calcolo della  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sul
consumo finale lordo, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da
fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione  una  sola
volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 
2. I biocarburanti e i bioliquidi che non  soddisfano  i  criteri  di
sostenibilita', con le modalita', i limiti e  le  decorrenze  fissate
dal presente decreto, non sono presi in considerazione. 
3. Ai fini del comma 1,  lettera  a),  il  consumo  finale  lordo  di
elettricita' da  fonti  energetiche  rinnovabili  e'  calcolato  come
quantita' di elettricita'  prodotta  a  livello  nazionale  da  fonti
energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricita'  in
centrali  di  pompaggio  con  il  ricorso  all'acqua  precedentemente
pompata a monte. 
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che  utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene  conto  unicamente  della
parte di elettricita' prodotta da  fonti  rinnovabili.  Ai  fini  del
calcolo, il contributo di ogni fonte di energia  e'  calcolato  sulla
base del suo contenuto energetico. 
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa  in
considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3. 
6. Ai fini del comma  1,  lettera  b),  del  presente  paragrafo,  il
consumo  finale  lordo  di  energia  da  fonti  rinnovabili  per   il
riscaldamento e il raffreddamento  e'  calcolato  come  quantita'  di
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a  livello  nazionale
da fonti rinnovabili piu'  il  consumo  di  altre  energie  da  fonti
rinnovabili  nell'industria,  nelle   famiglie,   nei   servizi,   in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il  riscaldamento,  il
raffreddamento e la lavorazione. 
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti  rinnovabili
e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di
freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del  calcolo,
il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato  sulla  base  del
suo contenuto energetico. 
8. Si tiene conto dell'energia da calore  aerotermico,  geotermico  e
idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera
b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno
il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare  le
pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale  energia
da fonti rinnovabili ai fini della presente  direttiva  e'  calcolato
secondo la metodologia di cui al paragrafo 4. 
9.  Ai  fini  del  paragrafo  1,  lettera  b),  non  si  tiene  conto
dell'energia termica generata  da  sistemi  energetici  passivi,  che
consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite
la progettazione degli  edifici  o  il  calore  generato  da  energia
prodotta da fonti non rinnovabili. 
10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al
paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo. 
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e'  calcolata  dividendo
il consumo finale lordo di energia da fonti  energetiche  rinnovabili
per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche,
espressa in percentuale. 
12. La somma  di  cui  al  comma  1  e'  adeguata  in  considerazione
dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni
con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. 
In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita: 
a)  a  uno  Stato  membro  e'  dedotta  dalla  quantita'  di  energia
rinnovabile  presa  in  considerazione  ai  fini  del  raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1; 
b) da  uno  Stato  membro  e'  aggiunta  alla  quantita'  di  energia
rinnovabile  presa  in  considerazione  ai  fini  del  raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. 
In caso di progetto  comune  con  Paesi  terzi,  l'energia  elettrica
importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa  in
considerazione ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui
all'articolo 3, comma 1. 
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della
valutazione del conseguimento degli  obiettivi  e  della  traiettoria
indicativa,  la  quantita'   di   energia   consumata   nel   settore
dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18 per cento. 
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il  calcolo  della
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili  sono  quelle  fissate
dal regolamento (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  22   ottobre   2008,   relativo   alle   statistiche
dell'energia e successive modificazioni. 
 
2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili  in  tutte  le
forme di trasporto 
 
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo  3,
comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: 
a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita'  totale  di
energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma,  sono  presi
in  considerazione  solo  la  benzina,  il  diesel,  i  biocarburanti
consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricita'; 
b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da
fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini  del  primo  comma,
sono presi in  considerazione  tutti  i  tipi  di  energia  da  fonti
rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto; 
c) per il calcolo del contributo di  energia  elettrica  prodotta  da
fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai
fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di
elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima  dell'anno
in questione. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo  consumo
e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico  dell'apporto
di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. 
2.  Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali
in  materia  di  energie  rinnovabili  imposti   agli   operatori   e
dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le
forme di  trasporto,  il  contributo  dei  biocarburanti  prodotti  a
partire da rifiuti, residui,  materie  cellulosiche  di  origine  non
alimentare e materie ligno-cellulosiche e' considerato equivalente al
doppio di quello di altri biocarburanti. 
 
3. Formula di normalizzazione per  il  computo  dell'elettricita'  da
energia idraulica e da energia eolica 
 
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia idraulica in un dato
Stato membro si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
Ai fini del computo dell'elettricita' da energia eolica  in  un  dato
Stato membro si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore 
 
La  quantita'  di  energia  aerotermica,  geotermica  o   idrotermica
catturata dalle pompe di calore  da  considerarsi  energia  da  fonti
rinnovabili ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  ERES,  e'
calcolata in base alla formula seguente: 
 
ERES  =  Qusable * (1 - 1/SPF) 
 
dove 
 
Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe  di  calore  che
rispondono  ai  criteri  che  saranno  definiti  sulla   base   degli
orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi  dell'allegato  VII
della direttiva 2009/28/CE, applicato  nel  seguente  modo:  solo  le
pompe di calore per  le  quali  SPF  > 1,15  *  1/µ  sara'  preso  in
considerazione; 
SPF = il fattore di rendimento  stagionale  medio  stimato  per  tali
pompe di calore; 
µ e' il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricita' e  il
consumo di energia primaria per la  produzione  di  energia  e  sara'
calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat. 
Nel caso di pompe di calore a gas µ e'  posto  pari  a  1  fino  alla
determinazione  di  un  piu'  appropriato  valore,   effettuata   dal
Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE. 
 
5. Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione 
 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico