ALLEGATO 3
(art. 11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono
essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' rilasciato dal 1° gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite
impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per
la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento.
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:
1
P = - . S
k
Dove S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del
terreno, misurata in m², e K e' un coefficiente (m²/kW) che assume i
seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e'
presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e'
presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e'
presentata dal 1° gennaio 2017.
4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici
disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda.
5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio sia
allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero
fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria.
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi
sono incrementati del 10%.
7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli
obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere
evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita' di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice
di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti
inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica
complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192
del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto
della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Dove:
- %obbligo e' il valore della percentuale della somma dei consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite
fonti rinnovabili;
- %effettiva e' il valore della percentuale effettivamente raggiunta
dall'intervento;
- Pobbligo e' il valore della potenza elettrica degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente
installati ai sensi del comma 3; Eeffettiva e' il valore della
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
effettivamente installata sull'edificio.