Allegato III
(previsto dall'articolo 23)
REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN
VEICOLO A MOTORE
L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione
di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo
stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il
rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'
emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai
sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneita'
fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323,
324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Per
quanto concerne le seguenti patologie:
- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo
abituale di medicinali,
- turbe psichiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.
Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono
soppresse.
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in
due gruppi:
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2,
B1, B, e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo
311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
A. REQUISITI VISIVI
A. 1. Il candidato al conseguimento della patente di guida
(ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi
dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami
appropriati per accertare la compatibilita' delle sue condizioni
visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con
particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione
crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia
e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se
c'e' motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il
candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano
le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio
della patente puo' essere autorizzato da parte della Commissione
medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva
del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi
casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione
che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico
specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono
pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilita'
all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare,
eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida .La
documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del
giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni.
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purche'
il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 .
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una
visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non
meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso
l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un
raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere
posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione
crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un'
idonea sensibilita' al contrasto, in caso di insufficienza di tali
due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare la
guida solo alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi
progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata
dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se del caso
con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di consulenza da
parte di medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza
visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se
ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo
sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento
del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in
orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso
destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso
il basso.
Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi
rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo
abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita' al
contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.
Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti il
giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che,
avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista,
valuta con estrema cautela se la patente di guida puo' essere
rilasciata o rinnovata, eventualmente con validita' limitata nella
durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della
perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del
raggiungimento di un adattamento adeguato non e' consentito guidare
per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico
specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida puo' essere
autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di
un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di
validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la
guida notturna.
A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva,
se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per
l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per
ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive,
l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante
correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore
alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a
contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve
risultare ben tollerata
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve
essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra
e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non
devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30
gradi rispetto all'asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata
al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni
della visione crepuscolare e della sensibilita' al contrasto e una
visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi
alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneita'
alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un
periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non
e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica
locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista puo'
consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.
B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al
rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa
menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una
repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un
pericolo per la sicurezza stradale.
B.1. Gruppo 1
B.1.1.La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo
parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
B.1.3.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al
candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa
deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle
eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono
costituire per la sicurezza della circolazione.
B.1.4.In generale, la patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina
pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il
rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o
conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e'
subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un
controllo medico regolare.
B.2. Gruppo 2
B.2.5.L'autorita' medica competente tiene in debito conto i
rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
C. DIABETE MELLITO
Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la
condizione in cui e' necessaria l'assistenza di un'altra persona,
mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in
un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale
condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in
trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come
l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e
glinidi.
C.1. Gruppo 1
C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida del candidato o del conducente affetto da
diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al comma
2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del
parere di un medico specialista in diabetologia o con
specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture
pubbliche o private accreditate e convenzionate.
C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze
che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di
idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono
indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente puo'
essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un
periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in
relazione all'eta'.
C.1.3. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che
soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello
stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto
da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di
ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata
di validita' della patente di guida, in assenza di complicanze che
interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato
secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'.
C.2. Gruppo 2
C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre
ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree
e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica
locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito e'
effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico
specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi
del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.)
operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e
convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi
precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi
all'ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la
sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue,
secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi
all'ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano
compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida puo' essere rilasciata o
confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o per un
periodo inferiore in relazione all'eta'.
C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata
della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano
con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato secondo i normali
limiti di legge previsti in relazione all'eta'.
C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,
anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di
segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del
provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante
il periodo di validita' della patente di guida di veicoli sia di
Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre
ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione
all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 128 del Codice della strada .
D. EPILESSIA
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello
stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza
stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
attenzione da parte della Commissione medica locale.
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o piu' crisi
epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una
dall'altra.
Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata
da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o
perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. E' richiesto il
parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
(ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e
integrazioni.) che deve specificare il periodo di interdizione alla
guida.
D.3. E' estremamente importante identificare la sindrome
epilettica specifica per valutare correttamente il livello di
sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il
rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu' adeguata. La
valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o
in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni.).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su
certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o
disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono piu'
soggette a restrizioni o limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino
tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli
periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira' la
durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione
emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per
i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare agli atti
della Commissione medica locale per almeno dieci anni .
D.7. Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del
gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della
Commissione medica locale finche' l'interessato non abbia trascorso
un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di
terapia.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una
patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validita'
della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei
soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che
per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale,
assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale
condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di
invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) .
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una
crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante
identificabile, con scarsa probabilita' che si ripeta al volante,
puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale,
subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneita'
deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti
psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad
esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,
a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovra' essere
protratto finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e
certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza
ulteriori crisi.
D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il
conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi
delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso di
attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di
guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla
capacita' di azione: il candidato o il conducente che soffre
esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non
incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacita'
funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che
il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non
inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno).
In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un periodo
di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della
patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia
antiepilettica per decisione del medico: al paziente puo' essere
raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si
manifestano nel periodo in cui il trattamento medico e' stato
modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve
essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il
conducente o il candidato puo' essere dichiarato idoneo alla guida
dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello
specialista, di un anno senza ulteriori crisi.
D.8. Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per
tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere
stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una
crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante
identificabile con scarsa probabilita' di ripetizione durante la
guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale
per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi ,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto e'
opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che
presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli
appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneita' deve essere
certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o
ad altri fattori di morbilita').
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza
ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a
condizione che sia stata effettuata una valutazione medica
specialistica appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se
del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli
altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con
riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di
morbilita').
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi
epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La
stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'eta'
pediatrica. In questi casi la Commissione dovra' stabilire una
validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni.
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o
emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta
situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
medica locale dovra' attentamente valutare tale rischio, stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.
E. ALCOOL
Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la
sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si
impone una grande vigilanza sul piano medico.
E.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al
candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza
dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di
alcool. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza
dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa
valutazione della Commissione medica locale.
E.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a
due anni.
F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata al
candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o
stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di
qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la
quantita' assunta sia tale da avere influenza sull'abilita' alla
guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di
idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore e' demandata
alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severita' i rischi e pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a
due anni.
G. TURBE PSICHICHE
G.1. Gruppo 1
La patente di guida non e' ne' rilasciata ne' rinnovata al
candidato o conducente:
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in
seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da
turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e di
adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la
domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed
eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare
salvo i casi che la commissione medica locale puo' valutare in
modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica
presso strutture pubbliche.
G.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severita' i rischi o pericoli addizionali connessi con la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere superiore a
due anni.