IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 6,  comma  8,  lettera  g),  e  27  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; 
  Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per
la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo  6  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data  16  marzo  ed  in
data 7 aprile 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 20 aprile 2011; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In  attesa  della  definizione  di  un  complessivo  sistema  di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto
dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema  di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  destinati  ad
operare  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di  inquinamento  o
confinati, quale di seguito individuato. 
  2. Il  presente  regolamento  si  applica  ai  lavori  in  ambienti
sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e  121  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati  di  cui
all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1  e
2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del  datore  di
lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa  appaltatrice  o  a
lavoratori autonomi  all'interno  della  propria  azienda  o  di  una
singola  unita'  produttiva   della   stessa,   nonche'   nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che  abbia
la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma  1,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 
  4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie  di
cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva
disciplina  del  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  di  cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di  qualificazione
e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri  di
verifica    della    idoneita'    tecnico-professionale    prescritti
dall'articolo  26,  comma  1,  lettera  a),  del   medesimo   decreto
legislativo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  6  e  27   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' il
          seguente: 
              «Art.  6  (Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro). - 1.  Presso  il  Ministero
          del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  e'
          istituita  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione  e'  composta
          da: 
                a) un rappresentante del Ministero del lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali che la presiede; 
                b) un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'; 
                c) un rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                d) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                e) un rappresentante del Ministero della difesa; 
                f)   un   rappresentante    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                g) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
                h) un rappresentante del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
                i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
          sociale; 
                l) un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 
                m)  dieci  rappresentanti  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
                n)  dieci  esperti  designati  delle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                o)  dieci  esperti  designati  delle   organizzazioni
          sindacali dei datori di lavoro,  anche  dell'artigianato  e
          della  piccola  e  media  impresa,  comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  materia
          dell'istruzione per le problematiche  di  cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c). 
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni. 
              6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza
          qualificata rispetto al numero dei componenti; le  funzioni
          di segreteria sono svolte da personale  del  Ministero  del
          lavoro,   della   salute   e   delle   politiche    sociali
          appositamente assegnato. 
              7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
                a) esaminare i problemi applicativi  della  normativa
          di salute e sicurezza sul lavoro e formulare  proposte  per
          lo  sviluppo  e  il  perfezionamento   della   legislazione
          vigente; 
                b) esprimere pareri sui piani annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'articolo 5; 
                c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
          prevenzione di cui all'articolo 11; 
                d) validare le buone prassi in materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
                e) redigere annualmente, sulla base dei dati  forniti
          dal  sistema  informativo  di  cui  all'articolo   8,   una
          relazione sullo stato di applicazione  della  normativa  di
          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possibile  sviluppo,  da
          trasmettere alle commissioni parlamentari competenti  e  ai
          presidenti delle regioni; 
                f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre  2010,
          le  procedure   standardizzate   di   effettuazione   della
          valutazione dei rischi di cui  all'articolo  29,  comma  5,
          tenendo  conto  dei  profili  di  rischio  e  degli  indici
          infortunistici di settore. Tali procedure vengono  recepite
          con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e  delle
          politiche sociali e dell'interno acquisito il parere  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; 
                g) definire criteri finalizzati alla definizione  del
          sistema di qualificazione delle imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi  di   cui   all'articolo   27.   Il   sistema   di
          qualificazione delle imprese e'  disciplinato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, acquisito il parere  della
          Conferenza per i  rapporti  permanenti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
                h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
                i) valutare le problematiche connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
                l) promuovere la considerazione della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
                m) indicare  modelli  di  organizzazione  e  gestione
          aziendale ai fini di cui all'articolo 30; 
                m-bis)  elaborare  criteri  di  qualificazione  della
          figura del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,
          anche tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei  settori  di
          riferimento; 
                m-ter) elaborare le procedure standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all'articolo 26, comma 3, anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
                m-quater) elaborare le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.». 
              «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
          lavoratori autonomi). - 1. Nell'ambito della Commissione di
          cui all'articolo 6, anche tenendo conto  delle  indicazioni
          provenienti da organismi  paritetici,  vengono  individuati
          settori, ivi compreso il settore  della  sanificazione  del
          tessile  e  dello  strumentario   chirurgico,   e   criteri
          finalizzati   alla   definizione   di   un    sistema    di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
          riferimento  alla  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, fondato  sulla  base  della  specifica  esperienza,
          competenza  e  conoscenza,   acquisite   anche   attraverso
          percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita'  di
          cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sulla applicazione di
          determinati   standard   contrattuali    e    organizzativi
          nell'impiego della  manodopera,  anche  in  relazione  agli
          appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,  certificati
          ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. 
              1-bis. Con  riferimento  all'edilizia,  il  sistema  di
          qualificazione delle imprese e dei lavoratori  autonomi  si
          realizza almeno attraverso la adozione  e  diffusione,  nei
          termini e  alle  condizioni  individuati  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8,
          lettera g)  di  uno  strumento  che  consenta  la  continua
          verifica della idoneita' delle  imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi, in assenza di  violazioni  alle  disposizioni  di
          legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra  cui  la
          formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  i
          provvedimenti impartiti dagli  organi  di  vigilanza.  Tale
          strumento opera per mezzo della attribuzione  alle  imprese
          ed ai lavoratori autonomi  di  un  punteggio  iniziale  che
          misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
          accertate violazioni in materia di salute e  sicurezza  sul
          lavoro. L'azzeramento del punteggio per la  ripetizione  di
          violazioni in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          determina  l'impossibilita'  per   l'impresa   o   per   il
          lavoratore  autonomo  di  svolgere  attivita'  nel  settore
          edile. 
              2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  che
          potra', con le modalita' ivi  previste,  essere  esteso  ad
          altri settori di  attivita'  individuati  con  uno  o  piu'
          accordi  interconfederali  stipulati  a  livello  nazionale
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori  comparativamente   piu'   rappresentative,   il
          possesso dei requisiti per ottenere  la  qualificazione  di
          cui al comma 1 costituisce elemento  preferenziale  per  la
          partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
          pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,  finanziamenti  e
          contributi a  carico  della  finanza  pubblica,  sempre  se
          correlati ai medesimi appalti o subappalti. 
              2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in  materia  di
          qualificazione previste dal decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e successive modificazioni.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 6,  comma  8,  e  27  del
          citato decreto legislativo n.81 del 2008, si vedano le note
          alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 66 e 121 del  citato  decreto
          legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: 
              «Art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento).
          - 1. E' vietato  consentire  l'accesso  dei  lavoratori  in
          pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
          ambienti e recipienti, condutture, caldaie  e  simili,  ove
          sia possibile il rilascio di gas deleteri,  senza  che  sia
          stata previamente accertata l'assenza di  pericolo  per  la
          vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi,  ovvero
          senza   previo    risanamento    dell'atmosfera    mediante
          ventilazione o altri mezzi  idonei.  Quando  possa  esservi
          dubbio sulla  pericolosita'  dell'atmosfera,  i  lavoratori
          devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
          tutta la durata del  lavoro  e,  ove  occorra,  forniti  di
          apparecchi di protezione. L'apertura  di  accesso  a  detti
          luoghi deve  avere  dimensioni  tali  da  poter  consentire
          l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.». 
              «Art. 121 (Presenza di gas negli scavi). - 1. Quando si
          eseguono lavori entro  pozzi,  fogne,  cunicoli,  camini  e
          fosse in  genere,  devono  essere  adottate  idonee  misure
          contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o  vapori
          tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi,  specie  in
          rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza
          di   fabbriche,   depositi,   raffinerie,    stazioni    di
          compressione e di decompressione, metanodotti e  condutture
          di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di  sostanze
          pericolose. 
              2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza  di
          gas tossici, asfissianti o  la  irrespirabilita'  dell'aria
          ambiente e non  sia  possibile  assicurare  una  efficiente
          aerazione ed una completa  bonifica,  i  lavoratori  devono
          essere  provvisti  di  idonei  dispositivi  di   protezione
          individuale delle vie  respiratore,  ed  essere  muniti  di
          idonei dispositivi di protezione individuale  collegati  ad
          un idoneo sistema di salvataggio, che  deve  essere  tenuto
          all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo
          deve mantenersi in continuo  collegamento  con  gli  operai
          all'interno ed essere in  grado  di  sollevare  prontamente
          all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 
              3. Possono essere adoperate le  maschere  respiratorie,
          in luogo di  autorespiratori,  solo  quando,  accertate  la
          natura e la  concentrazione  dei  gas  o  vapori  nocivi  o
          asfissianti,  esse  offrano   garanzia   di   sicurezza   e
          sempreche'  sia  assicurata   una   efficace   e   continua
          aerazione. 
              4.  Quando  si  sia  accertata  la  presenza   di   gas
          infiammabili o esplosivi, deve  provvedersi  alla  bonifica
          dell'ambiente mediante idonea  ventilazione;  deve  inoltre
          vietarsi, anche  dopo  la  bonifica,  se  siano  da  temere
          emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma,
          di   corpi   incandescenti   e   di   apparecchi   comunque
          suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
          incendiare il gas. 
              5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4,  i  lavoratori
          devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.». 
              - Il  testo  dell'allegato  IV,  punto  3,  del  citato
          decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: 
              «Allegato IV 
              Requisiti dei luoghi di lavoro 
              3.   VASCHE,   CANALIZZAZIONI,   TUBAZIONI,   SERBATOI,
          RECIPIENTI, SILOS 
              3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni  e  i  recipienti,
          quali vasche, serbatoi e simili,  in  cui  debbano  entrare
          lavoratori  per  operazioni  di   controllo,   riparazione,
          manutenzione o per altri motivi  dipendenti  dall'esercizio
          dell'impianto o dell'apparecchio, devono  essere  provvisti
          di aperture di accesso  aventi  dimensioni  tali  da  poter
          consentire l'agevole recupero di  un  lavoratore  privo  di
          sensi. 
              3.2.1. Prima di disporre l'entrata  di  lavoratori  nei
          luoghi di cui al  punto  precedente,  chi  sovraintende  ai
          lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o
          vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora  vi
          sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,  ventilazione  o
          altre misure idonee. 
              3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere
          a  far  chiudere  e  bloccare  le  valvole  e   gli   altri
          dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e
          a fare intercettare i tratti di tubazione  mediante  flange
          cieche o con altri mezzi equivalenti ed  a  far  applicare,
          sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso  con
          l'indicazione del divieto di manovrarli. 
              3.2.3.  I  lavoratori  che  prestano  la   loro   opera
          all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti  da
          altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura  di
          accesso. 
              3.2.4. Quando la presenza di gas o  vapori  nocivi  non
          possa escludersi in modo assoluto  o  quando  l'accesso  al
          fondo dei luoghi predetti e' disagevole, i  lavoratori  che
          vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con
          corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi
          idonei a consentire la normale respirazione. 
              3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non  possa
          escludersi la presenza  anche  di  gas,  vapori  o  polveri
          infiammabili  od  esplosivi,  oltre  alle  misure  indicate
          nell'articolo precedente, si devono adottare  cautele  atte
          ad evitare il pericolo di incendio o di  esplosione,  quali
          la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti,  di
          attrezzi di materiale ferroso e di  calzature  con  chiodi.
          Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste  devono
          essere di sicurezza. 
              3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con
          i bordi a livello o ad  altezza  inferiore  a  cm.  90  dal
          pavimento o dalla piattaforma di lavoro  devono,  qualunque
          sia il liquido o le materie contenute,  essere  difese,  su
          tutti i lati mediante parapetto di altezza  non  minore  di
          cm. 90, a parete  piena  o  con  almeno  due  correnti.  Il
          parapetto non e' richiesto quando sui  bordi  delle  vasche
          sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento. 
              3.4.2. Quando per  esigenze  della  lavorazione  o  per
          condizioni di  impianto  non  sia  possibile  applicare  il
          parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei
          recipienti devono essere provviste di solide coperture o di
          altre difese atte ad evitare  il  pericolo  di  caduta  dei
          lavoratori entro di essi. 
              3.4.3.  Per  le   canalizzazioni   nell'interno   degli
          stabilimenti  e  dei  cantieri   e   per   quelle   esterne
          limitatamente ai tratti che servono da piazzali  di  lavoro
          non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di
          cui al punto 3.4.1. deve avere altezza  non  minore  di  un
          metro. 
              3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1,  3.4.2  e  3.4.3
          non si applica  quando  le  vasche,  le  canalizzazioni,  i
          serbatoi  ed  i  recipienti,  hanno  una  profondita'   non
          superiore a metri uno e non contengono  liquidi  o  materie
          dannose e sempre che siano adottate altre cautele. 
              3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e  simili  che  abbiano
          una profondita' di oltre 2 metri e che non siano  provvisti
          di aperture di accesso al fondo, qualora non sia  possibile
          predisporre la scala  fissa  per  l'accesso  al  fondo  dei
          suddetti   recipienti    devono    essere    usate    scale
          trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta. 
              3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e  le  relative
          apparecchiature  accessorie  ed  ausiliarie  devono  essere
          costruite e collocate in modo che: 
                3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas,
          o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno
          ai lavoratori; 
                3.6.1.2  in  caso  di  necessita'  sia  attuabile  il
          massimo e piu' rapido svuotamento delle loro parti. 
              3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o  canalizzazioni
          contenenti liquidi o gas nocivi  o  pericolosi  di  diversa
          natura, esse e le relative  apparecchiature  devono  essere
          contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si  tratta
          di  reti  estese,  con   distinta   colorazione,   il   cui
          significato deve essere reso noto  ai  lavoratori  mediante
          tabella esplicativa. 
              3.7. Le tubazioni e le  canalizzazioni  chiuse,  quando
          costituiscono una rete estesa o  comprendono  ramificazioni
          secondarie, devono essere provviste di  dispositivi,  quali
          valvole,  rubinetti,  saracinesche  e  paratoie,  atti   ad
          effettuare l'isolamento di determinati tratti  in  caso  di
          necessita'. 
              3.8. I  serbatoi  tipo  silos  per  materie  capaci  di
          sviluppare gas o vapori, esplosivi o  nocivi,  devono,  per
          garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti  di
          appropriati  dispositivi  o   impianti   accessori,   quali
          chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione. 
              3.9.1. I serbatoi e  le  vasche  contenenti  liquidi  o
          materie  tossiche,  corrosive  o   altrimenti   pericolose,
          compresa l'acqua a temperatura  ustionante,  devono  essere
          provvisti: 
                3.9.1.1. di chiusure che  per  i  liquidi  e  materie
          tossiche devono essere a tenuta ermetica e  per  gli  altri
          liquidi e materie dannose essere tali  da  impedire  che  i
          lavoratori possano venire a contatto con il contenuto; 
                3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno  per
          impedire il rigurgito o traboccamento. 
              3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di
          cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi
          altre idonee misure di sicurezza. 
              3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei  liquidi  o
          materie  infiammabili,  corrosive,  tossiche   o   comunque
          dannose devono essere provvisti: 
                3.10.1.  di   idonee   chiusure   per   impedire   la
          fuoriuscita del contenuto; 
                3.10.2. di accessori o  dispositivi  atti  a  rendere
          sicure  ed  agevoli  le   operazioni   di   riempimento   e
          svuotamento; 
                3.10.3.  di  accessori  di  presa,  quali   maniglie,
          anelli, impugnature, atti a rendere sicuro  ed  agevole  il
          loro impiego, in relazione al loro uso particolare; 
                3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla  natura
          del contenuto. 
              3.11.1. I recipienti di cui al  punto  3.10.,  compresi
          quelli vuoti gia' usati, devono essere conservati in  posti
          appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto  se
          queste condizioni non sono evidenti. 
              3.11.2.  Quelli  vuoti,   non   destinati   ad   essere
          reimpiegati per le stesse materie gia'  contenute,  devono,
          subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati
          lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando  le  necessarie
          cautele. 
              3.11.3. In ogni caso e' vietato  usare  recipienti  che
          abbiano gia' contenuto liquidi infiammabili o  suscettibili
          di produrre gas o vapori infiammabili, o materie  corrosive
          o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza  che
          si sia provveduto ad una preventiva completa  bonifica  del
          loro interno, con  la  eliminazione  di  ogni  traccia  del
          primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari
          di trasformazione.». 
              - Il  testo  dell'articolo  26,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Obblighi connessi ai  contratti  d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore  di  lavoro,
          in caso di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
          all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori    autonomi
          all'interno della propria azienda, o di una singola  unita'
          produttiva della stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero
          ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
          disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si  svolge
          l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
                a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di
          cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera  g),  l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori autonomi in relazione ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture da affidare in appalto o mediante  contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
                  1) acquisizione del certificato di iscrizione  alla
          camera di commercio, industria e artigianato; 
                  2)       acquisizione       dell'autocertificazione
          dell'impresa appaltatrice o  dei  lavoratori  autonomi  del
          possesso dei requisiti di idoneita'  tecnico-professionale,
          ai  sensi  dell'articolo   47   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
                b)  fornisce   agli   stessi   soggetti   dettagliate
          informazioni sui rischi specifici  esistenti  nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione e  di  emergenza  adottate  in  relazione  alla
          propria attivita'.».