La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Risultati differenziali 1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Avvertenza: La presente legge e' pubblicata per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23 novembre 2011 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.