IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  ridurre  con
effetti immediati il sovraffollamento carcerario  e  di  limitare  le
attivita' di traduzione delle persone detenute da parte  delle  forze
di polizia; 
  Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di introdurre  modifiche
alle norme del  codice  di  procedura  penale  relative  al  giudizio
direttissimo innanzi al tribunale in composizione  monocratica  e  al
luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e  dell'interrogatorio
delle persone detenute; 
  Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di innalzare  il  limite
di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dell'interno  e
della difesa; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei  casi  di
cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto  nella  casa
circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne'  presso
altra casa circondariale, salvo che  il  pubblico  ministero  non  lo
disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilita' di
altri idonei luoghi di custodia  nel  circondario  in  cui  e'  stato
eseguito l'arresto, per motivi di salute della  persona  arrestata  o
per altre specifiche ragioni di necessita'.».