(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, e' premesso il seguente: 
  «01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 558"»; 
    al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai
commi 2 e  4  il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
    4-ter. Nei casi previsti  dall'articolo  380,  comma  2,  lettere
e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito  presso  idonee  strutture   nella   disponibilita'   degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.  Si  applica  la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, lettera a), capoverso «Art.  123»,  dopo  le  parole:
«nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito» sono  inserite
le seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio  o
altro luogo di privata dimora» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Il  procuratore  capo  della  Repubblica   predispone   le
necessarie  misure  organizzative  per  assicurare  il  rispetto  dei
termini di cui all'articolo  558 del codice»; 
    la lettera b) e' soppressa; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) all'articolo 146-bis, il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la  partecipazione  al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di  detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di   cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
successive modificazioni, nonche',  ove  possibile,  quando  si  deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in  stato
di  detenzione  presso   un   istituto   penitenziario,   salvo,   in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice"»; 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti
di assistenza medica o psichiatrica la  presa  in  carico  spetta  al
Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1°  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008». 
  Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2-bis. (Modifiche alla legge  26  luglio  1975,  n.  354,  in
materia di  visite  agli  istituti  penitenziari  e  alle  camere  di
sicurezza). - 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio  1975,
n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67, primo  comma,  dopo  la  lettera  l-bis),  e'
inserita la seguente: 
  "l-ter) i membri del Parlamento europeo"; 
    b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: 
  "Art.  67-bis.  (Visite  alle  camere  di  sicurezza).  -   1.   Le
disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di
sicurezza". 
  Art. 2-ter. (Modifica all'articolo 2  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n.  109,  in  materia  di  illeciti  disciplinari  dei
magistrati). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: 
  "gg-bis)  l'inosservanza   dell'articolo   123   delle   norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"». 
  All'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a)  nel  titolo  della  legge,  le  parole:  "ad  un  anno"  sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"; 
    b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla  seguente:  "diciotto"
e, nel comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta  se
gia' dispone delle informazioni occorrenti"; 
    c) all'articolo 5,  comma  1,  dopo  le  parole:  "condannati  in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e  in  merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva"». 
  Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 3-bis.  (Norme  in  materia  di  riparazione  per  l'ingiusta
detenzione). - 1. Le disposizioni dell'articolo  314  del  codice  di
procedura  penale  si  applicano  anche  ai   procedimenti   definiti
anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con
sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione  della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato  dalla  inammissibilita'  della  stessa  in
ragione della definizione del procedimento in  epoca  anteriore  alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 
  3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1  non  e'  comunque
trasmissibile agli eredi. 
  4. Ai fini della determinazione del risarcimento,  per  il  periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di  entrata  in  vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi  2  e  3
dell'articolo 315 del medesimo codice. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a
5  milioni  di  euro  per   l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa  al  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di   politica
economica. 
  Art. 3-ter.  (Disposizioni  per  il  definitivo  superamento  degli
ospedali  psichiatrici  giudiziari).  -  1.   Il   termine   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari gia' previsto dall'allegato C del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del  30  maggio  2008,  e  dai  conseguenti  accordi
sanciti dalla Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nelle  sedute  del  20
novembre 2008, 26  novembre  2009  e  13  ottobre  2011,  secondo  le
modalita' previste dal citato decreto  e  dai  successivi  accordi  e
fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti,  e'  fissato  al  1°
febbraio 2013. 
  2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non  regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi  alle  strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate  le  misure  di
sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario   e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  adottato  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
    b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,  da
svolgere nel limite delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente; 
    c) destinazione  delle  strutture  ai  soggetti  provenienti,  di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 
  4. A decorrere dal  31  marzo  2013  le  misure  di  sicurezza  del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa di cura e  custodia  sono  eseguite  esclusivamente  all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo  restando  che  le
persone che hanno cessato di  essere  socialmente  pericolose  devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul  territorio,  dai
Dipartimenti di salute mentale. 
  5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,  in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della salute assunta di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, possono assumere  personale  qualificato  da  dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
ospedali psichiatrici giudiziari. 
  6. Per la copertura degli  oneri  derivanti  dalla  attuazione  del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione  e  riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma  straordinario  di  investimenti  di  cui
all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte  delle  risorse  di  cui  al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per  l'anno  2012  e  55  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012,
mediante   riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle   spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei  programmi  del  Ministero  degli
affari esteri; 
    b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24  milioni  di
euro annui a  decorrere  dall'anno  2013,  mediante  riduzione  degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  dei
programmi del Ministero della giustizia. 
  8. Il Comitato  permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di cui  all'articolo  9  dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e  alla  verifica
dell'attuazione del presente articolo. 
  9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel  rispetto
dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione  a
quanto previsto dal comma 4. 
  10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni  immobili  degli  ex  ospedali  psichiatrici  giudiziari  e'
determinata  d'intesa  tra   il   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio  e
le regioni ove gli stessi sono ubicati». 
  All'articolo 4, comma 1, la  parola:  «contrastare»  e'  sostituita
dalla seguente: «fronteggiare».