IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e,  in  particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento militare, e  successive  modificazioni,  emanato  in
attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo  14
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
26 luglio 2011; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  per  la
coesione  territoriale,  degli  affari  esteri,  dell'interno,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali
e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modificazioni al libro primo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in  non  piu'
di undici direzioni generali,  ovvero  nel  minor  numero  risultante
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  74,
comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»
sono sostituite dalle seguenti:  «articolata  in  direzioni  generali
secondo quanto previsto dal regolamento,»; 
    b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Servizio di assistenza spirituale alle Forze  armate,  istituito  per
integrare  la  formazione  spirituale  del  personale   militare   di
religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita'
di  cappellani  militari,  fino  all'entrata  in  vigore  dell'intesa
prevista all'articolo  11,  comma  2,  dell'Accordo,  con  protocollo
addizionale,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che  apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo  con
la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal  presente  codice
e, in particolare, dal titolo III del libro V. »; 
    c) all'articolo 22: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)  in  materia  di  bonifiche  da   ordigni   esplosivi
residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali  a
legislazione vigente: 
          1)  provvede  all'organizzazione  del   servizio   e   alla
formazione del personale specializzato; 
          2) esercita le funzioni di  vigilanza  sulle  attivita'  di
ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale,  possono
essere eseguiti su iniziativa e a  spese  dei  soggetti  interessati,
mediante ditte che impiegano personale  specializzato  ai  sensi  del
numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e  sorveglia
l'esecuzione dell'attivita'; 
          3)  segnala  alle  competenti  sedi  INAIL   il   personale
incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2); 
          4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui
al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di
ordigni sulle aree che ha in uso; 
          5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne
ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti,
attraverso personale specializzato di Forza armata; 
          6) svolge l'attivita' di cui  al  numero  n.  5)  sotto  il
coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e'  rimessa
l'adozione di  ogni  provvedimento  utile  a  tutela  della  pubblica
incolumita'.»; 
        d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e
commissioni: 
  a)  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
  b) Comitato consultivo per  l'inserimento  del  personale  militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia  di
finanza; 
  c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
  d) Commissione consultiva militare unica per la  concessione  e  la
perdita di ricompense al valor militare; 
  e) Commissioni consultive  per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valore o al merito di Forza armata; 
  f)   Commissione   tecnica   incaricata   di    esprimere    parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
  g) Commissione italiana di storia militare; 
  h) Comitato etico.»; 
        e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo  12,»,
sono inserite le seguenti: «comma 1,»; 
        f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 101 (Comandi di vertice e strutture  dipendenti  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito  italiano).  -  1.  Sono  posti  alle  dirette
dipendenze del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  italiano  i
seguenti comandi e ispettorati: 
    a) Comando delle forze operative terrestri; 
    b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
    c) Ispettorato delle infrastrutture; 
    d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    e) Comando militare della Capitale; 
    f) Centro di simulazione e validazione. 
  2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi  e  dell'Ispettorato  di
cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito italiano. 
  3.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti
con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito  le
funzioni, l'ordinamento e le sedi: 
    a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti; 
    b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
    c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»; 
        g) all'articolo 103: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le  forze  di
completamento, del  demanio  e  servitu'  militari  e'  definita  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che
individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio  in
materia di infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento  al
lavoro dei militari volontari congedati.»; 
  2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e  reclutamento
nazionale» sono soppresse; 
        h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione addestrativa comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
    1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
    2) Accademia militare di Modena; 
    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
    4) Scuola militare "Nunziatella"; 
    5) Scuola militare "Teulie'"; 
    6) Raggruppamento  unita'  addestrative  per  la  formazione  dei
volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; 
  b) i seguenti comandi d'Arma  che  assolvono  anche  alla  funzione
addestrativa: 
    1) Comando di artiglieria; 
    2) Comando del genio; 
    3) Comando logistico di proiezione; 
    4) Comando artiglieria controaerei; 
  c) le seguenti scuole di specializzazione: 
    1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
    2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
    3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»; 
        i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione logistica  dell'Esercito  italiano  fa
capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: 
  a) i dipartimenti trasporti e  materiali,  commissariato,  sanita',
veterinaria e tecnico; 
  b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; 
  c) i poli di mantenimento; 
  d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  f) il Policlinico militare di Roma; 
  g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  h) il Centro militare di veterinaria; 
  i) l'Istituto geografico militare.»; 
        l) all'articolo 107: 
          1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio»
sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»; 
          2) al comma l : 
  2.1) all'alinea, le parole:  «lavori  e  demanio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»; 
  2.2) alla lettera b), la  parola:  «gestire»  e'  sostituita  dalla
seguente: «mantenere»; 
        m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 108 (Armi  e  Corpi  dell'Esercito  italiano).  -  1.
L'Esercito italiano si compone  di  strutture  organizzative  a  vari
livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative,
formative,  addestrative,  di  sostegno  logistico  e   di   gestione
amministrativa dello strumento militare terrestre. 
          2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito  a
una  o  piu'  funzioni  tecnico-operative  o  tecnico-logistiche,  e'
assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle  seguenti
armi o corpi: 
  a) Arma di fanteria; 
  b) Arma di cavalleria; 
  c) Arma di artiglieria; 
  d) Arma del genio; 
  e) Arma delle trasmissioni; 
  f) Arma dei trasporti e materiali; 
  g) Corpo degli ingegneri; 
  h) Corpo sanitario; 
  i) Corpo di commissariato. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  specialita'  delle  singole
Armi.»; 
        n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo»  sono
inserite le seguenti: «allo Stato  maggiore  della  Marina  militare,
nonche'»; 
        o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa  di  Forza  armata  fa  capo
all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
  a) L'Accademia navale; 
  b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La
Maddalena; 
  e) il Centro addestramento e formazione  del  personale  volontario
della Marina militare.»; 
        p) all'articolo 118,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi  e'
costituito dai sottufficiali, graduati e  militari  di  truppa  della
Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle  capitanerie
di porto.»; 
        q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa; 
        r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 120 (Corpo del genio  navale).  -  1.  Rientra  nelle
competenze del Corpo del genio navale: 
  a) progettare le navi dello Stato in base  ai  programmi  stabiliti
dagli organi competenti e gli  immobili  o  le  infrastrutture  della
Marina militare, nonche', con il personale in possesso  dei  previsti
titoli e requisiti professionali, progettare, seguire  e  controllare
la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli  aeromobili  di
cui agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i  relativi  allestimenti,
armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 
  b) seguire e controllare la costruzione o il  raddobbo  delle  navi
dello  Stato,  delle  macchine,  degli  impianti  e  degli   attrezzi
relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della  Marina
militare; 
  c) coprire le cariche  prescritte  dall'ordinamento  del  Ministero
della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti
per la Marina militare all'estero; 
  d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio
servizio per la direzione e l'esercizio degli  apparati  del  sistema
nave; 
  e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; 
  f) vigilare i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
  g)  provvedere  a  ogni  altro  servizio  tecnico   relativo   alle
costruzioni navali, agli immobili e  alle  infrastrutture  occorrenti
alla Marina militare; 
  h) eseguire le ispezioni generali e quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza.»; 
        s) all'articolo 121, comma 1: 
          1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, compresi gli incarichi di addetti  aggiunti  e  assistenti
per la Marina militare all'estero»; 
          2) alla lettera d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti  titoli
e requisiti  professionali,  progettare,  seguire  e  controllare  la
costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di  cui
agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti,  armamenti,
collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»; 
          3) alla lettera e), le parole:  «dirigere,  amministrare  e
svolgere i lavori negli  arsenali  e  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»; 
        t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n.
81» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  ed  esercizio  delle
potesta' organizzative e  dei  poteri  di  vigilanza  in  materia  di
sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture  e
dei propri mezzi operativi»; 
        u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  143  (Comando  e  controllo  operativo  delle  Forze
aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea  esercita,  altresi',  le
funzioni  di  comando  e  controllo  connesse  con  le  operazioni  o
esercitazioni aeree  d'interesse  della  Forza  armata;  il  relativo
Comandante espleta la funzione di Comandante  operativo  delle  Forze
aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze
aeree interalleate. 
          2. Il  Comando  della  squadra  aerea  si  integra  con  il
relativo comando interalleato.»; 
        v) all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
  a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
  b) l'Accademia aeronautica; 
  c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
  d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
  e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
  f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»; 
        z) all'articolo 155,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3  della  legge  14  maggio
2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto  militare  per
la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»; 
        aa) all'articolo 165, comma 5,  le  parole:  «del  consiglio»
sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»; 
        bb) all'articolo 181, comma 1,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «Il Servizio sanitario  militare,  di  seguito  denominato:
"Sanita' militare" provvede:»; 
        cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le  parole:  «alimenti  e
bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica
veterinaria, »; 
        dd) all'articolo 188, comma 1: 
          1) alla lettera a), le parole:  «Direzione  generale  della
sanita'  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «struttura
organizzativa della Sanita'  militare  costituita  nell'ambito  dello
Stato maggiore della difesa»; 
          2) la lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:«c)  gli
organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»; 
        ee) all'articolo 189: 
          1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni
Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»; 
          2) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Il Collegio medico-legale: 
    a) dipende direttamente dallo Stato  maggiore  della  difesa,  ha
sede presso il Ministero  della  difesa  e  procede  alle  visite  in
appositi locali del Policlinico militare di Roma; 
    b)  per  le  esigenze  connesse  agli  accertamenti  sanitari  da
espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle  attivita'  di
laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero
di ogni altra struttura sanitaria militare.»; 
        ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a),  dopo  la  parola:
«conti» sono inserite le  seguenti:  «e  dagli  organi  di  giustizia
amministrativa »; 
        gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di
ciascuna  Forza  armata  sono  individuati   organi   direttivi   che
esercitano le attribuzioni in materia di: 
  a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187; 
  b) organizzazione  e  coordinamento  delle  attivita'  dei  servizi
svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 
          2. L'autorita'  preposta  alla  direzione  del  settore  e'
nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o  dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
          3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma  1
sono istituite: 
  a) La commissione medica di seconda  istanza  di  cui  all'articolo
194; 
  b) Una commissione medica composta da: 
    1) L'Autorita' preposta alla direzione; 
    2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,  nominato
al principio di ogni anno; 
    3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta
in volta. 
  4. I membri delle commissioni di  cui  al  comma  3  sono  nominati
dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri  possono  essere
scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di  direzione  o
presso  altre  strutture  sanitarie  militari  della   stessa   Forza
armata.»; 
        hh) all'articolo 194, i commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
          «1. La commissione medica interforze di seconda istanza  e'
composta: 
  a)  dal  capo  dell'organo  direttivo  di  Forza  armata   di   cui
all'articolo 191 ovvero da un suo  delegato  in  servizio  presso  lo
stesso organo direttivo, presidente; il  delegato  deve  essere  piu'
anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica
ospedaliera di prima istanza; 
  b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
  2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,  presentati
al competente organo direttivo di Forza armata  di  cui  all'articolo
191, nel termine di dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  verbale
della commissione medica di prima istanza.»; 
        ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a),  dopo  la  parola:
«sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»; 
        ll)  all'articolo  196,  comma  2,  lettera  b),  la  parola:
«dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»; 
        mm) all'articolo 197: 
          1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la formazione delle infermiere  volontarie,  del  personale
del Corpo militare e del personale volontario  per  il  soccorso,  la
Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma
restando  la  possibilita'   di   formazione   attraverso   strutture
clinico-sanitarie militari o  proprie  strutture  formative  ordinate
allo scopo specifico.»; 
          2) al comma 3, le parole: «e  consente  inoltre  l'accesso,
nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo  anno  delle  scuole
delle infermiere professionali» sono soppresse; 
          3) il comma 5 e' abrogato; 
        nn) all'articolo  199,  comma  1,  le  parole:  «un  ospedale
militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie  di
cui all'articolo 195»; 
        oo) al titolo V, capo IV,  la  rubrica  della  sezione  I  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Personale   del   servizio   sanitario
militare»; 
        pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 208 (Categorie  di  personale).  -  1.  Il  personale
impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: 
  a)  ufficiali  e  sottufficiali,  abilitati   all'esercizio   delle
professioni sanitarie, inquadrati nei  ruoli  e  nei  Corpi  sanitari
delle Forze armate; 
  b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto
sanitario; 
  c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari  di  truppa  delle
varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; 
  d) cappellani militari,  religiose  e  altro  personale  assunto  o
convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 
          2. L'attivita' sanitaria  e'  consentita  al  personale  in
possesso dei titoli per l'esercizio  delle  professioni  sanitarie  e
alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal  Ministero  della
salute,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  213   per   i
soccorritori militari.»; 
        qq) all'articolo 209,  comma  3,  le  parole:  «la  Direzione
generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti:  «lo
Stato maggiore della difesa»; 
        rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal  seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non  sono
applicabili  le  norme  relative   alle   incompatibilita'   inerenti
l'esercizio  delle  attivita'  libero   professionali,   nonche'   le
limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle  convenzioni  con  il
servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto  di  visitare
privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di
infermita' e di imperfezioni  fisiche  che  possano  dar  luogo  alla
riforma.»; 
        ss) al titolo V, capo IV, la  rubrica  della  sezione  II  e'
sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»; 
        tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
          «Art.  211  (Formazione  continua).  -  1.   Il   personale
sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie  agli  obblighi
di formazione continua previsti dal decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,». 
 
                                     NOTE 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.  59
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  17  marzo  1997,  n.  63,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.". 
              Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18,  della  legge
          28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo per  l'anno  2005),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280,
          e' il seguente: 
              "14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi  che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se  modificate  con
          provvedimenti   successivi,   delle   quali   si    ritiene
          indispensabile la permanenza in vigore, secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita; 
              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito
          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto
          normativo o siano comunque obsolete; 
              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti
          costituzionali; 
              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili
          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche
          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica
          dell'impatto della regolazione; 
              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in
          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e
          sistematica della normativa; 
              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui
          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla
          finanza pubblica; 
              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei
          decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131,  aventi  per  oggetto  i
          principi fondamentali della legislazione dello Stato  nelle
          materie  previste  dall'art.  117,   terzo   comma,   della
          Costituzione. 
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi' alla semplificazione o al riassetto della  materia
          che ne e' oggetto, nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,  e  successive  modificazioni,   anche   al   fine   di
          armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con  quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
              (Omissis). 
              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.". 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106. 
              Il testo  degli  articoli  20,  21  e  22  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30  agosto  1999,  n.
          203, e' il seguente: 
              "Art. 20. (Attribuzioni) 
              1.  Al  ministero  della  difesa  sono  attribuite   le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          difesa e sicurezza militare dello Stato, politica  militare
          e  partecipazione  a  missioni  a  supporto   della   pace,
          partecipazione  ad  organismi  internazionali  di  settore,
          pianificazione generale e operativa delle  forze  armate  e
          interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
          interesse della difesa. 
              2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree: 
              a) area tecnico operativa:  difesa  e  sicurezza  dello
          Stato,  del   territorio   nazionale   e   delle   vie   di
          comunicazione marittime ed  aree,  pianificazione  generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed attuazione delle decisioni da questi adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle libere  istituzioni  ed  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
              b) area tecnico amministrativa e  tecnico  industriale:
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento  militare;  bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.". 
              "Art. 21. (Ordinamento) 
              1. Il ministero si articola in  direzioni  generali  in
          numero non superiore a undici, coordinate da un  segretario
          generale. 2. Sono fatte  salve  le  disposizioni  contenute
          nella  legge  18  febbraio  1997,  n.  25  e  nel   decreto
          legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo
          28 novembre 1997, n.  459  e  nel  decreto  legislativo  28
          novembre 1997, n. 464, nonche' nell'art. 2 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.". 
              "Art. 22. (Agenzia Industrie Difesa) 
              1.  E'  istituita,  nelle  forme   disciplinate   dagli
          articoli  8  e   9,   l'Agenzia   Industrie   Difesa,   con
          personalita' giuridica di diritto  pubblico.  L'agenzia  e'
          posta sotto la vigilanza del ministro della difesa,  ed  e'
          organizzata  in  funzione  del   conseguimento   dei   suoi
          specifici obiettivi, ai sensi  dell'art.  12,  lettera  r),
          della legge 15 marzo 1997, n.  59.  Scopo  dell'agenzia  e'
          quello di gestire unitariamente le attivita'  delle  unita'
          produttive ed industriali della difesa di cui alla  tabella
          C allegata al decreto 20 gennaio 1998  del  ministro  della
          difesa  indicati  con  uno  o  piu'  decreti  dello  stesso
          ministro, da adottare entro il  31  marzo  2000.  L'agenzia
          utilizza le risorse finanziarie materiali  ed  umane  delle
          unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal
          regolamento di cui al comma 2. 
              2.  Le  norme  concernenti   l'organizzazione   ed   il
          funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
          emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge  23
          agosto  1988,   n.   400,   nel   rispetto   dell'obiettivo
          dell'economia gestione  e  dei  principi  che  regolano  la
          concorrenza  ed  il  mercato  in  quanto  applicabili.  Con
          decreto del ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,
          possono essere aggiornati i  termini  di  cui  all'art.  4,
          comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.  459,
          e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
          modalita' per la  trasformazione  in  societa'  per  azioni
          delle unita' produttive ed industriali di cui  al  comma  1
          ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
          diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
          n. 283 del 1998.". 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 16 (Ordinamento) - 1. (Omissis). 
              2. L'area tecnico-operativa e'  disciplinata  nel  capo
          III del  presente  titolo;  l'area  tecnico-amministrativa,
          articolata in direzioni generali  secondo  quanto  previsto
          dal regolamento, coordinate da un  segretario  generale,  e
          gli uffici centrali  sono  disciplinati  nel  capo  IV  del
          presente    titolo    e     nel     regolamento;     l'area
          tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
          titolo.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 17. (Servizio di assistenza spirituale) -  1.  Il
          Servizio  di  assistenza  spirituale  alle  Forze   armate,
          istituito  per  integrare  la  formazione  spirituale   del
          personale militare di religione cattolica e disimpegnato da
          sacerdoti cattolici in  qualita'  di  cappellani  militari,
          fino all'entrata in vigore  dell'intesa  prevista  all'art.
          11, comma  2,  dell'Accordo,  con  protocollo  addizionale,
          firmato  a  Roma  il  18   febbraio   1984,   che   apporta
          modificazioni al Concordato  Lateranense  dell'11  febbraio
          1929,  tra  la  Repubblica  italiana  e  la   Santa   Sede,
          ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985,  n.
          121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare,
          dal titolo III del libro V.". 
              Si riporta il testo dell'art.  22  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine
          antipersona,  armi   chimiche   e   degli   esplosivi   non
          contrassegnati, nonche' di bonifica  da  ordigni  esplosivi
          residuati bellici) 
              1. a) - c) (Omissis); 
              c-bis) in materia di  bonifiche  da  ordigni  esplosivi
          residuati bellici, con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali a legislazione vigente: 
              1) provvede  all'organizzazione  del  servizio  e  alla
          formazione del personale specializzato; 
              2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di
          ricerca   e   scoprimento   di   ordigni   che,   a   scopo
          precauzionale, possono essere eseguiti su  iniziativa  e  a
          spese  dei  soggetti  interessati,   mediante   ditte   che
          impiegano personale specializzato ai sensi del  numero  1),
          e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche  e  sorveglia
          l'esecuzione dell'attivita'; 
              3) segnala alle  competenti  sedi  INAIL  il  personale
          incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi  del
          numero 2); 
              4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di
          cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione  e
          scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso; 
              5)svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando
          ne ricorrono  le  condizioni,  e  rimozione  degli  ordigni
          bellici rinvenuti, attraverso  personale  specializzato  di
          Forza armata; 
              6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5)  sotto  il
          coordinamento dei prefetti competenti per  territorio,  cui
          e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a  tutela
          della pubblica incolumita'. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 24. (Altri organi consultivi e di  coordinamento)
          - 1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti  comitati
          e commissioni: 
              a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
          la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro  le
          discriminazioni; 
              b) Comitato consultivo per l'inserimento del  personale
          militare volontario femminile  nelle  Forze  armate  e  nel
          Corpo della guardia di finanza; 
              c) Comitato consultivo sui progetti di contratto; 
              d)  Commissione  consultiva  militare  unica   per   la
          concessione e la perdita di ricompense al valor militare; 
              e) Commissioni  consultive  per  la  concessione  o  la
          perdita di ricompense  al  valore  o  al  merito  di  Forza
          armata; 
              f) Commissione tecnica incaricata di  esprimere  parere
          tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad
          incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di
          Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
          forestale dello Stato; 
              g) Commissione italiana di storia militare; 
              h) Comitato etico.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. 1.  L'Agenzia
          industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,  e'
          posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa,  ed  e'
          organizzata  in  funzione  del   conseguimento   dei   suoi
          specifici  obiettivi,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,
          lettera r),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.  Scopo
          dell'Agenzia  e'  quello  di   gestire   unitariamente   le
          attivita'  delle  unita'  produttive  e  industriali  della
          difesa indicate con uno o piu' decreti del  Ministro  della
          difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali
          e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura
          stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 101  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 101. (Comandi di vertice e  strutture  dipendenti
          dallo Stato maggiore  dell'Esercito  italiano)  -  1.  Sono
          posti alle dirette dipendenze del Capo  di  stato  maggiore
          dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati: 
              a) Comando delle forze operative terrestri; 
              b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
              c) Ispettorato delle infrastrutture; 
              d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
              e) Comando militare della Capitale; 
              f) Centro di simulazione e validazione. 
              2.  Le  funzioni  e   l'ordinamento   dei   Comandi   e
          dell'Ispettorato di cui al comma 1  sono  disciplinati  con
          determinazione del Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito
          italiano. 
              3. Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato
          maggiore dell'Esercito italiano i seguenti  organismi,  dei
          quali sono stabiliti con determinazione del Capo  di  stato
          maggiore dell'Esercito  le  funzioni,  l'ordinamento  e  le
          sedi: 
              a) il Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
          dell'Esercito italiano e i  relativi  Centri  di  selezione
          FVP1 dipendenti; 
              b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
              c) l'Organizzazione penitenziaria militare.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  103  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 103. (Organizzazione  territoriale  dell'Esercito
          italiano)  -   1.L'organizzazione   per   i   settori   del
          reclutamento e le forze di  completamento,  del  demanio  e
          servitu' militari e' definita con determinazione  del  Capo
          di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli
          organi tecnici competenti  per  territorio  o  presidio  in
          materia   di   infrastrutture,   comunicazione,   leva    e
          collocamento al lavoro dei militari volontari congedati . 
              2. L'organizzazione di  cui  al  comma  1  comprende  i
          comandi   di   regione   militare,   i   comandi   militari
          dell'Esercito italiano e i centri documentali. 
              3. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  104  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 104.  (Organizzazione  formativa  e  addestrativa
          dell'Esercito italiano) -  1.L'organizzazione  addestrativa
          comprende: 
              a) i seguenti istituti di formazione: 
              1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
              2) Accademia militare di Modena; 
              3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
              4) Scuola militare «Nunziatella»; 
              5) Scuola militare «Teulie'»; 
              6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione
          dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento  dei
          volontari; 
              b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono  anche  alla
          funzione addestrativa: 
              1) Comando di artiglieria; 
              2) Comando del genio; 
              3) Comando logistico di proiezione; 
              4) Comando artiglieria controaerei; 
              c) le seguenti scuole di specializzazione: 
              1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
              2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
              3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
              d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  105  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  105.  (Organizzazione  logistica   dell'Esercito
          italiano)  -  1.L'organizzazione  logistica   dell'Esercito
          italiano  fa  capo  al  Comando   logistico   dell'Esercito
          italiano da cui dipendono: 
              a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato,
          sanita', veterinaria e tecnico; 
              b) il Comando logistico Nord  e  il  Comando  logistico
          Sud; 
              c) i poli di mantenimento; 
              d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
              e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
              f) il Policlinico militare di Roma; 
              g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
              h) il Centro militare di veterinaria; 
              i)l'Istituto geografico militare. 
              2. (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'art. 107  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  107.  (Organizzazione  per   le   infrastrutture
          dell'Esercito   italiano)   -   1.   L'organizzazione   del
          servizioper le infrastrutture dell'Esercito italiano: 
              a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture; 
              b)  assolve  le  funzioni  nel  settore   demaniale   e
          infrastrutturale su scala nazionale, e  ha  il  compito  di
          mantenere, secondo criteri di economicita' ed efficienza il
          patrimonio immobiliare della Forza armata; 
              c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. 
              2. (Omissis)". 
              Si riporta il testo dell'art. 108  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano)  -  1.
          L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a
          vari livelli ordinativi, cui  sono  conferite  una  o  piu'
          funzioni operative, formative,  addestrative,  di  sostegno
          logistico e  di  gestione  amministrativa  dello  strumento
          militare terrestre. 
              2.  Il  personale  militare   dell'Esercito   italiano,
          adibito  a  una  o  piu'   funzioni   tecnico-operative   o
          tecnico-logistiche,  e'  assegnato  ai  fini  dello   stato
          giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: 
              a) Arma di fanteria; 
              b) Arma di cavalleria; 
              c) Arma di artiglieria; 
              d) Arma del genio; 
              e) Arma delle trasmissioni 
              f) Arma dei trasporti e materiali; 
              g) Corpo degli ingegneri; 
              h) Corpo sanitario; 
              i) Corpo di commissariato. 
              3. Nel regolamento sono stabilite le specialita'  delle
          singole Armi.". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  113  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  113.  (Organizzazione  logistica  della   Marina
          militare) -  1.  L'organizzazione  logistica  della  Marina
          militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare,
          nonche' ai seguenti ispettorati: 
              a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; 
              b) Ispettorato di sanita' della Marina militare. 
              2. - 4. (Omissis)". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  116  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  116.  (Organizzazione  formativa  della   Marina
          militare) - 1. L'organizzazione formativa di  Forza  armata
          fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
              a) l'Accademia navale; 
              b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»; 
              c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
              d) le Scuole sottufficiali  della  Marina  militare  di
          Taranto e di La Maddalena.; 
              e) il Centro addestramento e formazione  del  personale
          volontario della Marina militare. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  118  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  118.  (Corpi  della  Marina   militare)   -   1.
          (Omissis). 
              2. Il Corpo delle  Capitanerie  di  porto  e'  trattato
          nella  sezione  II  del  presente  capo.  Il  Corpo   degli
          equipaggi   militari   marittimi    e'    costituito    dai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa  della  Marina
          militare,  esclusi  gli   appartenenti   al   Corpo   delle
          capitanerie di porto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 119  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 119. (Corpo di stato maggiore) - 1. Rientra nelle
          competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: 
              a) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa; 
              b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi  dello
          Stato, e assumerne la responsabilita'  e  la  custodia  nei
          porti militari e negli arsenali; 
              c) comandare le forze navali comunque costituite; 
              d)  comandare  i  dipartimenti  e  i  comandi  militari
          marittimi autonomi, comandare i  depositi  e  distaccamenti
          della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti  e
          le scuole della  Marina  militare;  comandare  le  stazioni
          elicotteri/aeromobili e  i  gruppi  di  volo  della  Marina
          militare; 
              e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i  servizi
          delle artiglierie e delle armi  subacquee  e  provvedere  a
          bordo alle relative sistemazioni  e  al  munizionamento  in
          concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi  navali,  e
          amministrare il relativo materiale;  dirigere  a  bordo  ed
          eventualmente a terra i reparti, le componenti, le  sezioni
          elicotteri e aeree della Marina militare; 
              f)  dirigere  a  bordo  e  a  terra  i  servizi   delle
          comunicazioni; 
              g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari  e
          del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente
          alla nautica, e amministrarne il materiale; 
              h) dirigere e compiere gli studi  per  la  preparazione
          bellica delle forze marittime; 
              i)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza; 
              l) adempiere gli incarichi di  addetti  per  la  Marina
          militare all'estero.. 
              m) (soppressa).». 
              Si riporta il testo dell'art. 120  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 120. (Corpo del genio navale) -  1.Rientra  nelle
          competenze del Corpo del genio navale: 
              a) progettare le navi dello Stato in base ai  programmi
          stabiliti dagli organi  competenti  e  gli  immobili  o  le
          infrastrutture  della  Marina  militare,  nonche',  con  il
          personale in  possesso  dei  previsti  titoli  e  requisiti
          professionali,  progettare,  seguire   e   controllare   la
          costruzione  dei   materiali   inerenti   l'impiego   degli
          aeromobili di cui  agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i
          relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
          e interventi di mantenimento; 
              b) seguire e controllare la costruzione o  il  raddobbo
          delle navi dello Stato, delle macchine,  degli  impianti  e
          degli attrezzi relativi, nonche'  degli  immobili  e  delle
          infrastrutture della Marina militare; 
              c) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa, compresi gli incarichi  di  addetti
          aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; 
              d)  imbarcare  sulle  navi  per   esercitare   funzioni
          inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio
          degli apparati del sistema nave; 
              e) dirigere  gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  della
          Marina militare; 
              f) vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e
          lavori,  di  competenza  del  corpo   che   sono   eseguiti
          dall'industria privata per conto della Marina militare; 
              g) provvedere a ogni altro  servizio  tecnico  relativo
          alle   costruzioni   navali,   agli   immobili    e    alle
          infrastrutture occorrenti alla Marina militare; 
              h)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 121  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 121. (Corpo delle armi navali) - 1. Rientra nelle
          competenze del Corpo delle armi navali: 
              a) progettare il sistema di  combattimento  delle  navi
          dello Stato,  studiare  l'armamento  delle  navi  di  nuova
          costruzione e provvedere all'acquisto e  alla  sistemazione
          dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli
          organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e  i
          materiali d'armamento; provvedere a  tutti  i  servizi  del
          munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto  stabilito
          all' art. 119; provvedere a  ogni  altro  servizio  tecnico
          relativo ai servizi di cui alla presente lettera; 
              b) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa, compresi gli incarichi  di  addetti
          aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; 
              c)  imbarcare  sulle  navi  per   esercitare   funzioni
          inerenti al proprio servizio; 
              d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento,  di
          riparazione e modifica del materiale di  cui  alla  lettera
          a), nonche', con il  personale  in  possesso  dei  previsti
          titoli e requisiti  professionali,  progettare,  seguire  e
          controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego
          degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi  i
          relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
          e interventi di mantenimento; 
              e) dirigere  gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  della
          Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); 
              f) vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e
          lavori,  di  competenza  del  corpo   che   sono   eseguiti
          dall'industria privata per conto della Marina militare; 
              g)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza.". 
              Si riporta il testo del  comma  3,  dell'art.  134  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  134.  (Esercizio  di  funzioni  dipendenti   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)  -  1.  -2.
          (Omissis). 
              3. Il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
          costiera esercita  ulteriori  funzioni  relativamente  alle
          seguenti materie: 
              a) - m) (Omissis); 
              n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti  e  a
          bordo di navi, ai sensi del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, ed esercizio delle  potesta'  organizzative  e
          dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei  luoghi
          di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei  propri
          mezzi operativi; 
              o) - r) (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 143  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 143. (Comando e controllo operativo  delle  Forze
          aeree) - Il Comando della squadra aerea esercita, altresi'.
          le  funzioni  di  comando  e  controllo  connesse  con   le
          operazioni o esercitazioni aeree di interesse  della  Forza
          armata; il  relativo  Comandante  espleta  la  funzione  di
          Comandante operativo delle Forze aeree  e  designa,  quando
          previsto,  il  Comandante  operativo  delle   Forze   aeree
          interalleate. 
              2. Il Comando della squadra aerea  si  integra  con  il
          relativo Comando interalleato. ". 
              Si riporta il testo del  comma  2,  dell'art.  146  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  146.  (Comando  delle  scuole   dell'Aeronautica
          militare) - 1. (Omissis). 
              2. Dal Comando delle scuole dipendono: 
              a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche; 
              b) l'Accademia aeronautica; 
              c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
              d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
              e)  la  Scuola  volontari  di  truppa  dell'Aeronautica
          militare; 
              f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet". 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 155  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  155.  (Istituzione  e  funzioni  dell'Arma   dei
          carabinieri) - 1. L'Arma dei  carabinieri  ha  collocazione
          autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con  rango
          di  Forza  armata  ed  e'  forza  militare  di  polizia   a
          competenza generale e in servizio  permanente  di  pubblica
          sicurezza, con  le  speciali  prerogative  conferite  dalla
          normativa vigente. Ai sensi  dell'art.  3  della  legge  14
          maggio 2010, n. 84, e'  la  Forza  di  polizia  italiana  a
          statuto  militare  per  la  Forza  di  gendarmeria  europea
          (EUROGENDFOR).". 
              Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  165  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 165. (Attribuzioni  del  Comandante  generale  in
          materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego)- 1 -
          4. (Omissis). 
              5. Il Comandante generale  puo'  ordinare  direttamente
          l'inchiesta formale nei confronti del personale  dipendente
          e designa i componenti della commissione di disciplina  per
          il personale nei  cui  confronti  ha  ordinato  l'inchiesta
          formale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 181  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  181.  (Istituzione  e  funzioni   del   Servizio
          sanitario militare) - 1. Il Servizio sanitario militare, di
          seguito denominato "Sanita' militare", provvede: 
              a) all'accertamento  dell'idoneita'  dei  cittadini  al
          servizio militare; 
              b)  all'accertamento  dell'idoneita'  dei  militari  al
          servizio incondizionato; 
              c) alla tutela della salute dei militari; 
              d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici
          e di servizio generale che occorrono per i-bisogni in tempo
          di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; 
              e) a  ogni  altro  adempimento  previsto  dal  presente
          codice, dal regolamento o dalla legge.". 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  182  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 182. (Rapporti con  la  legislazione  in  materia
          sanitaria e di igiene pubblica ) - 1 - 2. (Omissis). 
              3. La Sanita' militare applica  le  disposizioni  delle
          leggi concernenti la tutela  dell'igiene  e  della  sanita'
          pubblica, ivi comprese quelle relative alla  manipolazione,
          preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
          della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con  le
          particolari esigenze connesse all'utilizzo dello  strumento
          militare.". 
              Si riporta il testo dell'art. 188  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 188. (Organi centrali) - 1. Sono organi  centrali
          della Sanita' militare: 
              a) La struttura organizzativa  della  Sanita'  militare
          costituita nell'ambito dello Stato maggiore  della  difesa,
          disciplinata dall'art. 121 del regolamento; 
              b) il Collegio medico legale; 
              c) gli organi  direttivi  delle  Forze  armate  di  cui
          all'art. 191. ". 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 11 dell'art. 189  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 189. (Collegio medico legale) - 1. (Omissis). 
              2. Il  Collegio  medico-legale  e'  articolato  in  sei
          sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e
          in gabinetti diagnostici  in  numero  adeguato  ai  compiti
          attribuiti.Presso le sezioni  giurisdizionali  della  Corte
          dei conti delle Regioni Sicilia e  Sardegna  e'  distaccata
          apposita sezione speciale. 
              3. - 10. (Omissis). 
              11.Il Collegio medico-legale: 
              a) dipende  direttamente  dallo  Stato  maggiore  della
          difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e  procede
          alle visite in appositi locali del Policlinico militare  di
          Roma; 
              b) per le esigenze connesse agli accertamenti  sanitari
          da espletare, puo' avvalersi del personale medico  e  delle
          attivita' di laboratorio e di diagnostica  del  Policlinico
          militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura  sanitaria
          militare.". 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  190  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 190. (Sezioni del collegio medico legale) - 1.  -
          2. (Omissis). 
              3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta'
          di  chiamare  a  visita  diretta  gli  interessati  se   lo
          ritengono opportuno e si esprimono in merito a: 
              a)  pareri  e  visite  dirette  chiesti  dalle  sezioni
          giurisdizionali della Corte dei conti  e  dagli  organi  di
          giustizia amministrativa; 
              b)  pareri  circa  la  concessione  dei  distintivi  ai
          mutilati di guerra e ai feriti e mutilati  in  servizio  di
          cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII  del
          libro IV del regolamento; 
              c) pareri e visite dirette  ordinate  per  qualsivoglia
          motivo  dal  Ministero  della  difesa  e  anche  da   altri
          Ministeri  che  non   hanno   un'organizzazione   sanitaria
          propria.". 
              Si riporta il testo dell'art. 191  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 191 (Organi direttivi) - 1.Secondo  l'ordinamento
          di ciascuna Forza armata sono individuati organi  direttivi
          che esercitano le attribuzioni in materia di: 
              a)  attuazione  delle  disposizioni  tecniche  di   cui
          all'art. 187; 
              b) organizzazione e coordinamento delle  attivita'  dei
          servizi  svolti  dagli  enti  sanitari  di  ciascuna  Forza
          armata. 
              2. L'autorita' preposta alla direzione del  settore  e'
          nominata dal rispettivo Capo di  stato  maggiore  di  Forza
          armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
              3. Per l'espletamento  delle  attribuzioni  di  cui  al
          comma 1, sono istituite: 
              a) la commissione medica di 2^ istanza di cui  all'art.
          194; 
              b) una commissione medica composta da: 
              1) l'Autorita' preposta alla direzione; 
              2) un ufficiale superiore medico, membro e  segretario,
          nominato al principio di ogni anno; 
              3)  un  altro  ufficiale  superiore   medico,   membro,
          nominato di volta in volta. 
              4. I membri delle commissioni di cui al  comma  3  sono
          nominati  dall'Autorita'  preposta  alla  direzione;  detti
          membri possono essere scelti fra gli ufficiali in  servizio
          presso l'organo  di  direzione  o  presso  altre  strutture
          sanitarie militari della stessa Forza armata.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  194  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 194. (Commissione interforze di seconda  istanza)
          - 1. La commissione medica interforze di seconda istanza e'
          composta: 
              a) dal capo dell'organo direttivo di  Forza  armata  di
          cui all'art. 191 ovvero da  un  suo  delegato  in  servizio
          presso lo stesso organo direttivo, presidente; il  delegato
          deve   essere   piu'   anziano   del    presidente    della
          corrispondente  Commissione  medica  ospedaliera  di  prima
          istanza; 
              b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
              2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,
          presentati al competente organo direttivo di  Forza  armata
          di cui all'art. 191, nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
          comunicazione del verbale della commissione medica di prima
          istanza. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 195  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 195. (Strutture sanitarie  interforze)  -  1.  Le
          strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e
          alle attivita' di medicina legale sono: 
              a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura
          polispecialistica   che   svolge   anche    attivita'    di
          collaborazione e  sperimentazione  clinica  con  il  Centro
          studi e ricerche della  sanita'  veterinaria  dell'Esercito
          italiano; 
              b) i Centri  ospedalieri  militari,  aventi  competenze
          nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del
          personale militare; 
              c) i Dipartimenti militari di medicina  legale,  aventi
          competenza medico-legale.". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  196  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 196. (Compiti in tempo di guerra, di grave  crisi
          internazionale o di conflitto armato) - 1. (Omissis). 
              2. Dichiarato lo stato  di  guerra  o  di  grave  crisi
          internazionale: 
              a) l'organizzazione dei servizi di cui al  comma  1  e'
          determinata con decreto del Ministro della  difesa,  tenuto
          conto della competenza degli organi del Servizio  sanitario
          nazionale; 
              b) le autorita' di vertice dei corpi della Croce  rossa
          italiana  ausiliari  delle  Forze   armate   continuano   a
          dipendere direttamente dal presidente nazionale,  il  quale
          assume tutti i poteri,  diventando  l'unico  rappresentante
          dell'Associazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 197  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 197. (Organizzazione dei servizi umanitari) -  1.
          conformita' alla normativa emanata per  l'assolvimento  dei
          compiti umanitari commessi  da  convenzioni  e  risoluzioni
          internazionali: 
              a) il Ministro della difesa esercita i relativi  poteri
          e facolta' nei riguardi  del  Corpo  militare  della  Croce
          rossa italiana e  del  Corpo  delle  infermiere  volontarie
          ausiliarie delle Forze armate dello Stato; 
              b) l'Associazione italiana della Croce rossa e'  tenuta
          ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e  sotto
          la vigilanza del Ministero della difesa, alla  preparazione
          del  personale,  dei  materiali  e   delle   strutture   di
          pertinenza  dei  corpi  suddetti,  al  fine  di  assicurare
          costantemente  l'efficienza   dei   relativi   servizi   in
          qualsiasi circostanza. 
              2. Per la formazione delle infermiere  volontarie,  del
          personale del Corpo militare e del personale volontario per
          il  soccorso,  la  Croce  rossa  italiana  puo'   stipulare
          convenzioni con le regioni, ferma restando la  possibilita'
          di  formazione   attraverso   strutture   clinico-sanitarie
          militari o proprie strutture formative ordinate allo  scopo
          specifico. 
              3. Il diploma  di  infermiera  volontaria  della  Croce
          rossa italiana  e'  valido  nell'ambito  dei  servizi  resi
          nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per
          le Forze armate. 
              4. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  servizi
          della Croce rossa italiana  ausiliari  delle  Forze  armate
          sono sovvenzionati dallo  Stato  e  sono  disciplinati  dal
          regolamento. 
              5. (abrogato).». 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  199  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  199.  (Attribuzioni  medico-legali)  -  1.   Gli
          accertamenti medico-legali che, in conformita'  alle  norme
          del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso
          le strutture sanitarie di cui all'art. 195, possono  essere
          compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette  da
          ufficiali superiori medici. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 208  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 208. (Categorie di personale) - 1.  Il  personale
          impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: 
              a) ufficiali e sottufficiali,  abilitati  all'esercizio
          delle professioni sanitarie, inquadrati  nei  ruoli  e  nei
          Corpi sanitari delle Forze armate; 
              b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure
          di supporto sanitario; 
              c) ufficiali, sottufficiali,  graduati  e  militari  di
          truppa delle  varie  armi  e  corpi,  impiegati  presso  le
          strutture sanitarie; 
              d) cappellani militari,  religiose  e  altro  personale
          assunto  o   convenzionato   sulla   base   delle   vigenti
          disposizioni. 
              2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale  in
          possesso  dei  titoli  per  l'esercizio  delle  professioni
          sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute
          dal Ministero della salute,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 213 per i soccorritori militari.". 
              Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  209  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 209. (Ufficiali medici) - 1.- 2. (Omissis). 
              3. Al fine  di  consentire  un  costante  aggiornamento
          degli ufficiali medici,  lo  Stato  maggiore  della  difesa
          indica, con propria direttiva, le modalita' e la  frequenza
          di  speciali  conferenze  da   tenersi   presso   strutture
          sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente
          pratici di scienza e di servizio sanitario militare,  oltre
          a conversazioni scientifiche sulle piu'  attuali  tematiche
          del movimento scientifico sanitario. 
              4. - 5. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 210  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  210.   (Attivita'   libero   professionale   del
          personale medico) - 1.In deroga all'art. 894, comma  1,  ai
          medici militari non sono applicabili le norme relative alle
          incompatibilita'  inerenti  l'esercizio   delle   attivita'
          libero professionali, nonche' le limitazioni  previste  dai
          contratti e dalle convenzioni  con  il  servizio  sanitario
          nazionale,  fermo   restando   il   divieto   di   visitare
          privatamente gli iscritti di  leva  e  di  rilasciare  loro
          certificati di infermita' e  di  imperfezioni  fisiche  che
          possano dar luogo alla riforma. ". 
              Si riporta il testo dell' art. 211 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  211.  (Formazione  continua)  -  1.Il  personale
          sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie  agli
          obblighi  di  formazione  continua  previsti  dal   decreto
          legislativo  30  dicembre   1992,   n.502,   e   successive
          modificazioni..".