IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il riordino del  Servizio  nazionale  di  protezione
civile ed il rafforzamento della sua capacita' operativa, nonche'  di
garantire il corretto impiego e  reintegro  del  Fondo  nazionale  di
protezione civile, al fine di rendere piu' incisivi gli interventi di
protezione  civile  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e
per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di protezione civile 
 
  1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 1: 
      1) al comma 2 le parole da "ai sensi ai sensi dell'articolo  9"
a "protezione civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  Ministro
dell'interno o  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio"; 
      2) al comma 3 le parole:  "il  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro
dell'interno o  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio"; 
    b) nell'articolo 2, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: "c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo
che in ragione della  loro  intensita'  ed  estensione  debbono,  con
immediatezza d'intervento, essere fronteggiate  con  mezzi  e  poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di
tempo."; 
    c) nell'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.  Al  verificarsi
degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella
loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero,  per  sua  delega,  del  Ministro
dell'interno o del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,  acquisita  l'intesa
delle regioni territorialmente  interessate,  delibera  lo  stato  di
emergenza,  determinandone  durata  ed  estensione  territoriale   in
stretto riferimento  alla  qualita'  ed  alla  natura  degli  eventi,
nonche'  indicando  l'amministrazione  pubblica  competente  in   via
ordinaria  a  coordinare  gli   interventi   conseguenti   all'evento
successivamente alla scadenza del termine di durata  dello  stato  di
emergenza. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca
dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti."; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  La  durata
della dichiarazione dello stato di emergenza  non  puo',  di  regola,
superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza  gia'  dichiarato,
previa ulteriore  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  puo'
essere prorogato  ovvero  rinnovato,  di  regola,  per  non  piu'  di
quaranta giorni."; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per  l'attuazione
degli  interventi  da  effettuare  durante  lo  stato  di   emergenza
dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad  ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo  i  criteri  indicati  nel
decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto  dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono
emanate,   acquisita   l'intesa   delle   regioni    territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne
cura l'attuazione. Con le  ordinanze  si  dispone  esclusivamente  in
ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso  e  assistenza  ai
soggetti colpiti dall'evento, nonche' agli  interventi  provvisionali
strettamente necessari alle prime necessita' nei limiti delle risorse
disponibili, allo scopo finalizzate."; 
      4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Le
ordinanze di cui al  comma  2  sono  trasmesse  per  informazione  al
Ministro  dell'interno  ovvero  al  Presidente  del   Consiglio   dei
Ministri. Le  ordinanze  emanate  entro  il  ventesimo  giorno  dalla
dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e
sono altresi' trasmesse al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
perche' comunichi gli esiti della loro  verificazione  al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  per   i   conseguenti   provvedimenti.
Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione  dello  stato
di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del  Ministero
dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari."; 
      5) il comma 3 e' abrogato; 
      6) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  Il  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,   per   l'attuazione   degli
interventi previsti nelle ordinanze di cui  al  comma  2,  si  avvale
delle componenti e delle strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile, di cui agli articoli 6 e  11,  coordinandone
l'attivita'  e  impartendo  specifiche  disposizioni  operative.   Le
ordinanze emanate  ai  sensi  del  comma  2  individuano  i  soggetti
responsabili per l'attuazione  degli  interventi  previsti  ai  quali
affidare ambiti definiti  di  attivita',  identificati  nel  soggetto
pubblico ordinariamente competente allo  svolgimento  delle  predette
attivita' in via prevalente, salvo  motivate  eccezioni.  Qualora  il
Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il  relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto  dell'incarico,
i tempi e le modalita' del suo esercizio. Le funzioni del commissario
delegato  cessano  con  la  scadenza  dello  stato  di  emergenza.  I
provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai
controlli previsti dalla normativa vigente."; 
      7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        "4-bis. Per l'esercizio delle  funzioni  loro  attribuite  ai
sensi del comma  4,  non  e'  prevista  la  corresponsione  di  alcun
compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i
commissari  delegati,  ove  nominati  tra  i  soggetti   responsabili
titolari di cariche  elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
soggetti e ne ricorrano i requisiti,  ai  commissari  delegati  e  ai
soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma  2
si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214;  il  compenso  e'  commisurato  proporzionalmente  alla   durata
dell'incarico. 
        4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza  del  termine
di cui al comma 1-bis, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile emana, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare  il  subentro
dell'amministrazione  pubblica  competente   in   via   ordinaria   a
coordinare gli interventi, conseguenti  all'evento,  che  si  rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di  durata  dello
stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei  vincoli
di finanza pubblica,  con  tale  ordinanza  possono  essere  altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni  derogatorie
a  quelle  in  materia  di  affidamento  di  lavori  pubblici  e   di
acquisizione di beni e servizi. 
        4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter  puo'  essere
individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica  competente  a
coordinare  gli  interventi,  il  soggetto  cui  viene  intestata  la
contabilita'  speciale  appositamente  aperta  per   l'emergenza   in
questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa,
per un periodo di tempo determinato ai fini del  completamento  degli
interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi  2  e
4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da  realizzare  secondo   le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla
chiusura della contabilita' speciale, le risorse  ivi  giacenti  sono
trasferite alla regione o all'ente locale  ordinariamente  competente
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione."; 
      8) al comma 5-bis: 
        8.1) il quarto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "  I
rendiconti corredati  della  documentazione  giustificativa,  nonche'
degli  eventuali  rilievi  sollevati  dalla  Corte  dei  conti,  sono
trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Dipartimento
della  Ragioneria  generale   dello   Stato-Ragionerie   territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di  regolarita'
amministrativa e contabile presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
civile e al Ministero dell'interno."; 
        8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  presente
comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater."; 
        9) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:"5-quater.  A
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo'
elevare la misura dell'imposta  regionale  di  cui  all'articolo  17,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a  un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita."; 
        10)  il  comma  5-quinquies  e'  sostituito   dal   seguente:
"5-quinquies. Agli oneri connessi agli  interventi  conseguenti  agli
eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei
Ministri delibera la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  si
provvede  con  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale   di
protezione   civile,   come   determinato   annualmente   ai    sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo  28  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  fondo  e'  corrispondentemente  e
obbligatoriamente reintegrato in pari  misura,  previa  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle  voci  di  spesa
indicate nell'elenco allegato alla presente legge.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  sono  individuati  l'ammontare
complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare  e
le voci  di  spesa  interessate  e  le  conseguenti  modifiche  degli
obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  tali  da  garantire  la
neutralita'  in  termini  di  indebitamento  netto  delle   pubbliche
amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci
di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009
e'  corrispondentemente  e  obbligatoriamente  reintegrato   con   le
maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e  sulla  benzina
senza piombo, nonche' dell'aliquota  dell'accisa  sul  gasolio  usato
come  carburante  di  cui  all'allegato  I  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. La  misura  dell'aumento,  comunque  non  superiore  a
cinque  centesimi  al  litro,  e'   stabilita,   sulla   base   della
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato  dal  fondo  di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento  dei
termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del  comma
5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e
aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto  periodo.
Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le  predette
risorse, conseguite con riduzione delle  voci  di  spesa  ovvero  con
aumento dell'aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di
rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate."; 
        11) dopo il comma 5-sexies e'  aggiunto  il  seguente  comma:
"5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di
specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali  e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad
una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere  e  dei
relativi piani  di  ammortamento,  nonche'  all'individuazione  delle
relative risorse finanziarie autorizzate per  il  loro  pagamento  ed
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ovvero  nel  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Le relative risorse  giacenti  in  tesoreria,
sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  sono
integralmente versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione allo  Stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del
debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle   occorrenti
variazioni di bilancio."; 
    d) nell'articolo 14: 
      1) al comma 2: 
        1.1) alla lettera a) le parole: "la direzione generale  della
protezione civile e dei servizi  antincendi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile"; 
        1.2) alla lettera b) dopo le parole "dei sindaci  dei  comuni
interessati" sono  inserite  le  seguenti:  ",  in  raccordo  con  la
regione"; 
        2) al comma 3 le parole: "del Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "o, per  sua
delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio"; 
    e) nell'articolo 15: 
      1) al comma 1, le parole: "alla legge 8 giugno  1990,  n.  142"
sono sostituite dalle seguenti: "al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni"; 
      2) al comma 3, secondo periodo, le parole "e  il  coordinamento
dei servizi di soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi
di emergenza che insistono sul  territorio  del  comune,  nonche'  il
coordinamento dei servizi di soccorso". 
  2. All'articolo 7 della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il  seguente:  "2-bis.  La  flotta
aerea  antincendio  della  Protezione   civile   e'   trasferita   al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle  risorse
finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Restano  fermi  i
vigenti contratti comunque afferenti alla  flotta  aerea  in  uso  al
Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede
a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  21,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."; 
    b) nel comma 4, la parola: "COAU" e' sostituita  dalle  seguenti:
"Centro operativo di cui al comma 2" e  le  parole:  "comma  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "medesimo comma". 
  3. All'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011,  n.  10,  e   successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
"provvisoriamente efficaci." sono inserite le seguenti:  "Qualora  la
Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni  i  provvedimenti  si
considerano efficaci.". 
  4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e' abrogato.