La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai  partiti
                      e dai movimenti politici 
 
  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti  e  dai
movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui,  il  70  per
cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e  quale  contributo  per
l'attivita'  politica.  Il  restante  30  per  cento,  pari  a   euro
27.300.000,  e'  erogato,  a  titolo  di  cofinanziamento,  ai  sensi
dell'articolo 2. Gli  importi  di  cui  al  presente  comma  sono  da
considerare come limiti massimi. 
  2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «5. L'ammontare di  ciascuno  dei  quattro  fondi  relativi  agli
organi di cui al comma 1 e' pari, per  ciascun  anno  di  legislatura
degli organi stessi, a euro 15.925.000». 
  3. Il primo periodo del comma 2  dell'articolo  6  della  legge  23
febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo  relativo
al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo  1,  comma  5,
della legge 3 giugno 1999, n. 157,  e  successive  modificazioni,  e'
ripartito  su  base  regionale   in   proporzione   alla   rispettiva
popolazione». 
  4. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  1,  commi  1-bis  e
5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 
  5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  si  applicano  a
decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
dei consigli regionali e dei  consigli  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  6. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
    c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  7. I contributi pubblici di cui al  comma  1  spettanti  a  ciascun
partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per  cento  qualora
il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei
candidati ad esso  riconducibili  per  l'elezione  dell'assemblea  di
riferimento un numero di candidati del medesimo  sesso  superiore  ai
due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore. 
  8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali
relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, il cui  termine  di  erogazione  non  e'
ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte  del  10  per  cento.
L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento. 
 
          Avvertenza: 
              La presente legge e' pubblicata, per motivi di  massima
          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              In Gazzetta Ufficiale - serie generale -  del 25 luglio
          2012 si procedera' alla  ripubblicazione  del  testo  della
          presente legge corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3,  del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.