ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 25.03.2011 che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro IL CONSIGLIO EUROPEO, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 6, visto il progetto di modifica dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottoposto al Consiglio europeo dal governo belga il 16 dicembre 2010, visto il parere del Parlamento europeo1 , visto il parere della Commissione europea2 , previo parere della Banca centrale europea3 , considerando quanto segue: (1) L'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale decisione non puo' estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati e la sua entrata in vigore e' subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. (2) Nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, i capi di Stato o di governo hanno convenuto sulla necessita' che gli Stati membri istituiscano un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo insieme e hanno invitato il presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine. (3) Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato, in conformita' dell'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, un progetto di modifica dell'articolo 136 TFUE consistente nell'aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'. Al tempo stesso, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul futuro meccanismo di stabilita' (punti da 1 a 4). -------- 1 Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). -------- 2 Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). -------- 3 Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Il meccanismo di stabilita' costituira' lo strumento necessario per affrontare situazioni di rischio per la stabilita' finanziaria dell'intera zona euro come quelle verificatesi nel 2010 e contribuira' dunque a preservare la stabilita' economica e finanziaria dell'Unione stessa. Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiche' detto meccanismo e' destinato a salvaguardare la stabilita' finanziaria dell'intera zona euro, l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE non sara' piu' necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini. (5) Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto, in conformita' dell'articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE. Ha altresi' deciso di consultare la Banca centrale europea. Il Parlamento europeo1 , la Commissione2 e la Banca centrale europea3 hanno adottato pareri sul progetto. (6) La modifica riguarda una disposizione contenuta nella parte terza del TFUE e non estende le competenze attribuite all'Unione nei trattati, -------- 1 Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). -------- 2 Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). -------- 3 Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' aggiunto il paragrafo seguente: "3. Gli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.".