ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA' TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"), DETERMINATE a garantire la stabilita' finanziaria della zona euro, RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilita', CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessita' per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilita'. Il presente meccanismo europeo di stabilita' (MES) assumera' il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di' stabilita' finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro. (2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro1 ; a tal fine e' stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.". (3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta e' l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilita' [del MES] legata a un'adeguata condizionalita'". (4) Il rigoroso rispetto del quadro dell'Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilita' e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilita' della zona euro. (5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta e' l'euro hanno deciso di procedere verso un'unione economica piu' forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiutera' a sviluppare un coordinamento piu' stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilita' finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilita' e la solidarieta' di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sara' subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo. (6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilita' finanziaria degli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono mettere a rischio la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES puo' pertanto fornire un sostegno alla stabilita' sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacita' massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES e' fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilita' del FESF. L'adeguatezza del volume della capacita' massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sara', tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sara' aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato. (7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell'adesione alla zona euro, lo Stato membro dell'Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti. (8) Il MES cooperera' strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilita'. La partecipazione attiva del FMI sara' prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiedera' l'assistenza finanziaria dal MES rivolgera', ove possibile, richiesta analoga al FMI. (9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non e' l'euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilita' prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati. (10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato. (11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l'Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidita' dei mercati, saranno inserite nelle modalita' e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d'azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro e' stato definito dal comitato economico e finanziario. (12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilita' sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico. (13) Parimenti al FMI, il MES fornira' un sostegno alla stabilita' ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrra' i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruira' della stessa priorita' di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI. (14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES. (15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro. (16) Conformemente all'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l'interpretazione e l'applicazione del presente trattato. (17) La sorveglianza post-programma sara' effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Istituzione e membri 1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un'istituzione finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilita'" ("MES"). 2. Le parti contraenti sono i membri del MES. -------- 1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.