(Trattato-art. 1)
 
                                                             ALLEGATO 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                              TRATTATO 
         CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA' 
     TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
    LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, 
 IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, 
    LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, 
         IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
        LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, 
         LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA 
 
 
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica  federale  di
Germania,  la  Repubblica  di  Estonia,  l'Irlanda,   la   Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  la  Repubblica
italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato  di  Lussemburgo,  la
Repubblica  di  Malta,  il  Regno  dei  Paesi  Bassi,  la  Repubblica
d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica  di  Slovenia,  la
Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli
Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"), 
 
DETERMINATE a garantire la stabilita' finanziaria della zona euro, 
 
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del  25  marzo  2011
relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilita', 
 
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: 
 
  (1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla 
  necessita' per gli Stati membri della zona euro di istituire un 
  meccanismo permanente di stabilita'. Il presente meccanismo europeo 
  di stabilita' (MES) assumera' il compito attualmente svolto dal 
  Fondo europeo di' stabilita' finanziaria (FESF) e dal meccanismo 
  europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove 
  necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri  della  zona
euro. 
 
  (2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 
  2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del trattato sul 
  funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo  di
stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro1 ; a tal 
  fine e' stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli 
  Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un 
  meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per 
  salvaguardare la stabilita' dell'intera zona euro. La concessione 
  di qualsiasi  assistenza  finanziaria  necessaria  nell'ambito  del
meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.". 
 
  (3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza 
  finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in 
  data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri 
  la  cui  moneta  e'  l'euro  hanno  convenuto  di  "accrescere   la
flessibilita' [del MES] legata a un'adeguata condizionalita'". 
 
  (4) Il rigoroso rispetto del quadro dell'Unione europea, della 
  sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al 
  patto di stabilita' e crescita, del quadro per gli squilibri 
  macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione 
  europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di 
  fiducia che possano compromettere la stabilita' della zona euro. 
 
  (5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati 
  Membri la cui moneta e' l'euro hanno deciso di procedere verso 
  un'unione economica piu' forte, compresi un nuovo patto di bilancio 
  e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da 
  attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla 
  stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione 
  economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiutera' a sviluppare un 
  coordinamento piu' stretto all'interno della zona euro al fine di 
  garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze 
  pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di 
  instabilita' finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono 
  complementari nel promuovere la responsabilita' e la solidarieta' 
  di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene 
  riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza 
  finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sara' 
  subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG 
  da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo 
  di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo  2,  del  TSCG,  al
rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo. 
 
  (6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona 
  euro, gravi minacce alla stabilita' finanziaria degli Stati membri 
  la cui moneta e' l'euro possono mettere a rischio la stabilita' 
  finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES puo' pertanto 
  fornire un sostegno alla stabilita' sulla base di condizioni 
  rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria 
  scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilita' 
  finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati 
  membri. Il volume della capacita' massima iniziale di finanziamento 
  erogabile dal MES e' fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il 
  sostegno in essere alla stabilita' del FESF. L'adeguatezza del 
  volume della capacita' massima consolidata di finanziamento 
  erogabile dal MES e dal FESF sara', tuttavia, oggetto di nuova 
  valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se 
  del caso, esso sara' aumentato dal consiglio dei governatori del 
  MES, a  norma  dell'articolo  10,  previa  entrata  in  vigore  del
presente trattato. 
 
  (7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del 
  MES. Per effetto dell'adesione alla zona euro, lo Stato membro 
  dell'Unione europea dovrebbe  diventare  membro  del  MES  con  gli
stessi diritti e obblighi delle parti contraenti. 
 
  (8) Il MES cooperera' strettamente con il Fondo monetario 
  internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilita'. La 
  partecipazione attiva del FMI sara' prevista sia a livello tecnico 
  che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiedera' 
  l'assistenza  finanziaria  dal  MES  rivolgera',   ove   possibile,
richiesta analoga al FMI. 
 
  (9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non e' 
  l'euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che 
  partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di 
  sostegno alla stabilita' prevista a favore di Stati membri della 
  zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualita' di 
  osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale 
  sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza. Essi avranno 
  accesso  a  tutte  le  informazioni  in  tempo  utile   e   saranno
opportunamente consultati. 
 
  (10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati 
  membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti 
  del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla 
  Banca centrale europea (BCE) di svolgere  i  compiti  previsti  dal
presente trattato. 
 
  (11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l'Eurogruppo ha 
  affermato che, al fine di tutelare la liquidita' dei mercati, 
  saranno inserite nelle modalita' e nelle condizioni di emissione di 
  tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro 
  clausole d'azione collettiva ("CACs") identiche e in formato 
  standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, 
  il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CACs nei 
  titoli di Stato della zona euro  e'  stato  definito  dal  comitato
economico e finanziario. 
 
  (12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende 
  in considerazione una forma adeguata e proporzionata di 
  partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla 
  stabilita' sia fornito in base  a  condizioni  sotto  forma  di  un
programma di aggiustamento macroeconomico. 
 
  (13) Parimenti al FMI, il MES fornira' un sostegno alla stabilita' 
  ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul 
  mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i 
  capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES 
  fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a 
  quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore 
  privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status 
  produrra' i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del 
  presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES 
  sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo 
  di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del 
  presente trattato, il MES fruira' della stessa priorita' di tutti 
  gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del 
  MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI. 
 
  (14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra 
  lo status di creditore del MES e quello di altri  Stati  concedenti
credito su base bilaterale di concerto con il MES. 
 
  (15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli 
  Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento 
  macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente 
  trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES 
  e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di 
  cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra 
  il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il 
  FESF,  la  Repubblica  portoghese  e  la  Banca   del   Portogallo,
dall'altro. 
 
  (16) Conformemente all'articolo 273 del trattato sul funzionamento 
  dell'Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell'Unione 
  europea e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le 
  parti  contraenti  o  tra  queste  e  il  MES  in  connessione  con
l'interpretazione e l'applicazione del presente trattato. 
 
  (17) La sorveglianza post-programma sara' effettuata dalla 
  Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea nel  quadro
stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE, 
 
 
  HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             ARTICOLO 1 
                        Istituzione e membri 
 
  1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra 
  loro  un'istituzione  finanziaria  internazionale   denominata   il
"meccanismo europeo di stabilita'" ("MES"). 
 
  2. Le parti contraenti sono i membri del MES. 
 
 
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   1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.